Addio assegno di divorzio anche senza convivenza La Cassazione chiarisce che, nella richiesta di revoca dell'assegno in favore dell'ex, il giudice deve valutare l'esistenza o meno di un progetto di vita comune e non la coabitazione in sé
La revisione dell’assegno divorzile
La Corte d’appello di Genova, interpellata in merito ad una richiesta di revisione dell’assegno di divorzio, aveva ritenuto non provata la nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario e aveva dunque ripristinato l’assegno divorzile revocato dal Giudice di prime cure.
Avverso tale decisione l’ex marito, tenuto al versamento dell’assegno, aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
La nuova convivenza quale elemento solo indiziario
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13175-2024, ha accolto il ricorso proposto dall’ex marito e ha cassato il provvedimento impugnato, rinviando la causa alla Corte d’appello competente.
Il Giudice di legittimità, dopo aver ricordato i presupposti normati necessari per procedere alla revisione dell’assegno divorzile, è passato all’esame della questione specifica sottoposta al suo vaglio, vale a dire il valore che in tale sede occorre attribuire all’assenza di coabitazione tra l’ex coniuge beneficiario dell’assegno e il suo nuovo partener.
A tal proposito, la Corte ha ricordato l’insegnamento offerto dalla medesima giurisprudenza di legittimità, la quale, in un caso analogo a quello in esame, aveva affermato che, qualora dell’ex coniuge economicamente più debole abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo, il primo, se ancora privo dei mezzi necessari per far fronte alle proprie necessità, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno divorzile.
Posta tale interpretazione, che impone al giudice di compiere una valutazione caso per caso, la Corte ha pertanto affermato di non condividere la motivazione offerta dal Giudice di merito laddove ha escluso la nuova convivenza in ragione dell’assenza di una stabile coabitazione.
Invero, ha proseguito la Corte ha ricordato che “In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell’assegno in favore dell’ex coniuge a causa dell’instaurazione da parte di quest’ultimo di una convivenza “more uxorio”, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti (…) e gli eventuali ulteriori argomenti di prova” rilevanti per stabilire la sussistenza o meno della convivenza.
Non conta la coabitazione
In questo senso, ha spiegato la Corte, non è sufficiente rilevare che i partner abbiano due distinte abitazioni per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio “potendo questo oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha pertanto accolto il ricorso proposto, come sopra anticipato.