Malasanità e danno erariale: la transazione non prova la colpa medica La Corte dei conti chiarisce: l’accordo transattivo tra paziente e Asl non basta a dimostrare la responsabilità del medico. Serve la prova della colpa grave
Malasanità e danno erariale
Malasanità e danno erariale: la sola stipula di un accordo transattivo tra l’Azienda sanitaria e il paziente non è sufficiente a fondare la responsabilità del personale sanitario. Lo ha chiarito la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria – con la sentenza n. 45 del 18 marzo 2025, ribadendo che la transazione può rappresentare un indice di possibile danno pubblico, ma non vale come prova automatica di colpa grave del medico.
Il caso: paralisi ostetrica e richiesta di risarcimento
Il procedimento ha preso le mosse da un’azione promossa dalla Procura contabile nei confronti di un ginecologo e di un’ostetrica, chiamati a rispondere del danno erariale indiretto che sarebbe derivato all’Azienda sanitaria in seguito al risarcimento riconosciuto ai genitori di una neonata affetta da paralisi ostetrica del plesso brachiale destro (C5-C6). La lesione, secondo l’accusa, sarebbe stata causata da errate manovre durante il parto.
L’Azienda, senza attendere un accertamento giudiziale, aveva sottoscritto una transazione con i familiari, su impulso della propria compagnia assicurativa, basandosi su una consulenza medico-legale di parte.
Nessuna colpa grave, nessuna responsabilità
La Corte, tuttavia, ha respinto la domanda risarcitoria. In primo luogo ha escluso l’applicabilità della legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) per ragioni temporali, trattandosi di fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ma soprattutto ha rilevato l’assenza di prova circa una condotta illecita e, comunque, l’assenza di colpa grave da parte dei sanitari.
Secondo i giudici contabili, non vi era riscontro clinico di una condizione di distocia della spalla, fattore cruciale per attribuire l’evento lesivo all’operato medico. Al contrario, il buon indice di Apgar al momento della nascita costituiva un elemento indiziario in favore della correttezza dell’intervento sanitario.
L’accordo transattivo non vincola il giudice
Elemento centrale della decisione è il chiarimento sul valore della transazione nel giudizio di responsabilità: essa, spiegano i giudici, non costituisce di per sé prova della colpa del medico. L’accordo tra l’Azienda e i genitori ha infatti natura negoziale e non contiene un accertamento formale di responsabilità, configurandosi come “res inter alios acta”, cioè un atto giuridico non opponibile a chi non vi ha preso parte (artt. 1372 e 1965 c.c.).
Il giudice contabile è dunque tenuto ad accertare autonomamente e rigorosamente i presupposti della responsabilità, in particolare la condotta illecita, la colpa grave e il nesso causale tra l’agire del medico e il danno. Solo in presenza di tali elementi può essere pronunciata una condanna per danno erariale.