furto in abitazione

Furto in abitazione: no alla tenuità del fatto Per la Cassazione, il reato di furto in abitazione non può beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Furto in abitazione

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10410/2025, ha stabilito che il reato di furto in abitazione non può beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un uomo in ordine al reato di furto ni abitazione di un paio di scarpe Nike, nuove, del valore di euro 100,00.
Contro tale sentenza, ricorreva in Cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo mancare le condizioni previste dalla legge per l’applicazione della citata disposizione normativa con riferimento ai limiti di pena che ne consentono la specifica forma di proscioglimento.

Art. 131-bis c.p.: ambito applicativo

Per gli Ermellini, l’impugnazione è fondata.
“La sentenza impugnata nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato in applicazione della disposizione di cui all’art.131 bis, c.p., per il reato di cui all’art.624 bis c.p. – osservano infatti – ha interpretato erroneamente la citata disposizione normativa in relazione ai limiti di pena che individuano il novero dei reati per i quali è consentita la specifica forma di proscioglimento”.
Il nuovo istituto, introdotto dal D.Lgs. 28/2015, “configura un’ipotesi in cui sussiste un fatto tipico costituente reato, ma questo per scelta legislativa non è ritenuto punibile in presenza di determinati requisiti e al fine di soddisfare i principi di proporzione ed economia processuale”.

L’art. 131-bis c.p.

L’art. 131 bis c.p. comma 1 dispone che: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
L’ambito applicativo dell’istituto è, dunque, individuato, osservano ancora dal Palazzaccio, “utilizzando una tecnica già ampiamente collaudata dal legislatore, quella di individuare dei limiti edittali di pena e, nello specifico, vengono indicati i reati per i quali il legislatore ha previsto inizialmente il limite massimo di pena detentiva non superiore ad anni cinque e successivamente il limite della pena detentiva non superiore nel minimo a due anni”.

La decisione

Nel caso di specie, trattandosi di reato di furto in abitazione, lo stesso, previsto dall’art.624 bis cod. pen., “fuoriesce dall’ambito dei limiti edittali previsti dall’art. 131 bis cod. pen., in quanto il limite massimo di pena detentiva (sei anni) non poteva superare i cinque anni e, successivamente, secondo la nuova formulazione, il limite minimo di pena detentiva (tre anni), non poteva superare i due anni, previsti dalla citata disposizione normativa”.
Ne consegue, decidono i giudici, l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art.131 bis cod. pen, per violazione di legge sia nella nuova che nella vecchia formulazione della norma.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.

Allegati

politiche attive del lavoro

Politiche attive del lavoro: online il nuovo portale E' online dal 17 marzo 2025 il nuovo portale per le politiche attive del lavoro e viene disattivata la piattaforma MyANPAL

Nuovo Portale per le politiche del lavoro

Il Ministero del Lavoro, con avviso sul proprio sito del 14 marzo 2025, ha reso noto che dal 17 marzo 2025 è operativo il Portale per le politiche attive del lavoro, che ospiterà tutti i servizi digitali per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro prima disponibili sulla piattaforma MyANPAL.

Come accedere

I servizi erogati, informa il dicastero, saranno fruibili dopo aver effettuato l’accesso dalla pagina dedicata del portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo aver effettuato la procedura di autenticazione occorrerà cliccare sulla voce “Portale per le politiche attive del lavoro”.

La piattaforma MyANPAL è quindi definitivamente disattivata dalle 8.30 di sabato 15 marzo 2025.

 

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reato di percosse

Il reato di percosse Reato di percosse art. 581 c.p: elemento oggettivo e soggettivo, procedibilità, pene, giurisprudenza e differenze con il reato di lesioni

Reato di percosse: art. 581 c.p.

Il reato di percosse è previsto dall’art. 581 del Codice Penale e punisce chiunque percuota un’altra persona, ossia agisca con violenza, senza provocare tuttavia lesioni personali nel corpo o nella mente. Questo reato si configura quando un soggetto colpisce un’altra persona, generando dolore o fastidio, senza determinare un danno fisico permanente.

Come precisa il comma 2 dell’articolo 581 c.p il reato di percosse non si configura quando per legge, la violenza rappresenta un elemento costituivo della fattispecie di reato o una circostanza aggravante.

Elemento oggettivo e soggettivo del reato di percosse

Analizziamo separatamente l’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Elemento oggettivo

L’elemento oggettivo consiste in una violenza fisica esercitata su un’altra persona senza provocarle malattie o ferite. Rientrano in questa categoria atti come:

  • schiaffi, pugni o calci senza conseguenze fisiche durature;
  • spinte o strattonamenti;
  • contatti fisici aggressivi incapaci di generare una lesione documentabile.

Se dall’azione deriva una lesione, anche lieve, il reato di percosse si trasforma in reato di lesioni personali (art. 582 c.p.).

Elemento soggettivo

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di tenere una condotta violenta capace di provocare una sensazione di dolore alla persona offesa. Non è necessario che l’agente abbia l’intenzione di causare dolore o fastidio, basta che compia l’atto consapevolmente.

Competenza e procedibilità del reato di percosse

  • Competenza: Il reato di percosse è di competenza del Giudice di Pace Penale.
  • Procedibilità: è un reato perseguibile a querela di parte, il che significa che la vittima deve presentare querela entro tre mesi dallevento per avviare il procedimento penale.

Pena prevista per il reato di percosse

L’art. 581 c.p. prevede per il reato di percosse le seguenti pene base:

  • pena della reclusione fino a sei mesi oppure multa fino a 309 euro.

Se le percosse vengono commesse in presenza di aggravanti (ad esempio, contro un minore o un pubblico ufficiale), la pena può essere aumentata.

Giurisprudenza in materia

Cassazione n. 27737/2019: il termine “percuotere” non si limita al significato letterale di colpire fisicamente, ma include qualsiasi forma di violenta manomissione dell’altrui persona. Gli schiaffi, quindi, rientrano nella nozione di percosse a causa della loro natura intrinsecamente violenta. Se gli schiaffi causano una malattia, si configura il reato di lesioni; se invece sono simbolici e mirano solo a offendere moralmente, si tratta di ingiuria reale. Per il reato di percosse, è sufficiente che la condotta sia idonea a produrre una sensazione dolorifica, senza che il dolore effettivo si verifichi. La differenza con le lesioni personali sta nel fatto che queste ultime causano una malattia fisica o mentale.

Cassazione n. 33492/2019: affinché si possa parlare di lesioni personali, non basta una semplice alterazione fisica, ma è necessario che questa comporti una limitazione funzionale, un processo patologico significativo, un peggioramento di una condizione preesistente o una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche temporanea, ma rilevante. Se la violenza altrui provoca solo dolore, senza limitazioni funzionali, si configura il reato di percosse. In sostanza, la differenza tra lesioni personali e percosse risiede nella gravità delle conseguenze fisiche sulla vittima.

Cassazione n. 13145/2022: l’aggressione fisica di un insegnante verso un alunno, anche se motivata da intenti correttivi, non rientra nella fattispecie specifica dell’articolo 571 del codice penale (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina). Piuttosto, tale condotta può configurare reati quali percosse (articolo 581 c.p.) o lesioni personali (articolo 582 c.p.), oppure altre fattispecie di reato rilevanti a seconda delle circostanze specifiche. La legge non giustifica la violenza fisica come mezzo di correzione, per cui l’insegnante che la utilizza è passibile di sanzioni penali.

Differenza tra percosse e lesioni personali

Il reato di percosse si distingue dal reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) per l’assenza di conseguenze fisiche permanenti. Vediamo le principali differenze:

Caratteristica Percosse (art. 581 c.p.) Lesioni personali (art. 582 c.p.)
Conseguenze fisiche Nessuna lesione permanente Ferite, contusioni, malattie documentabili
Procedibilità Querela di parte D’ufficio per lesioni aggravate, quando la malattia superi i 20 giorni se la vittima è un incapace per età o per un’infermità. Si procede a querela in caso di lesioni lievi
Pena Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309,00 euro Reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena aumenta in presenza di circostanza aggravanti di cui all’art. 583 c.p.

 

segreto professionale medico

Segreto professionale medico Segreto professionale medico: normativa di riferimento, conseguenze in caso di violazione, eccezioni, la giusta causa nella giurisprudenza

Cos’è il segreto professionale medico?

Il segreto professionale medico è un obbligo legale ed etico che impone al medico di non divulgare informazioni relative allo stato di salute dei pazienti, ai trattamenti ricevuti e ad altre informazioni acquisite nell’esercizio della professione.

Tale dovere è finalizzato a tutelare la riservatezza del paziente, garantire la fiducia nel rapporto medico-paziente e assicurare il rispetto della dignità della persona.

Normativa di riferimento

La disciplina del segreto professionale medico è regolata da diverse fonti normative:

  • 622 del Codice Penale: punisce chi rivela segreti appresi nell’esercizio della professione senza giusta causa, con pene che vanno fino a un anno di reclusione o una multa.
  • 200 del Codice di Procedura Penale: riconosce ai medici il diritto di rifiutarsi di testimoniare su fatti appresi nell’esercizio della professione.
  • Codice di Deontologia Medica (art. 10 e 11): sancisce l’obbligo di riservatezza e disciplina le eccezioni giustificate.
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR): tutela la riservatezza dei dati sanitari.

Violazione del segreto professionale medico

La violazione del segreto professionale può avere conseguenze penali, civili e disciplinari:

  1. conseguenze penali (art. 622 c.p.): il medico rischia la reclusione fino a un anno o una multa che varia dai 30 ao 516 euro;
  2. conseguenze civili: il paziente può chiedere il risarcimento del danno per violazione della privacy;
  3. conseguenze disciplinari: l’Ordine dei Medici può irrogare al professionista sanzioni disciplinari che comprendono la sospensione dell’attività fino alla radiazione dall’

Eccezioni al segreto professionale medico

Esistono alcune circostanze in cui il medico può o deve rivelare informazioni riservate, senza incorrere in sanzioni:

  • Consenso del paziente: il paziente può autorizzare la divulgazione delle proprie informazioni sanitarie.
  • Obbligo di referto e denuncia (artt. 365 e 334 c.p.): il medico è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria reati perseguibili d’ufficio (es. violenze su minori).
  • Tutela della salute pubblica: segnalazione di malattie infettive per prevenire epidemie.
  • Giusta causa: quando la divulgazione è necessaria per proteggere un interesse superiore (es. prevenzione di un crimine grave).

La giusta causa nella violazione del segreto

Il concetto di giusta causa (art. 622 c.p.) è stato chiarito dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione infatti nella sentenza n. 318/2021 ha chiarito che il reato di rivelazione di segreto professionale, disciplinato dall’articolo 622 del codice penale, si configura quando viene effettuata una “rivelazione” di un segreto in assenza di una “giusta causa”. La nozione di “giusta causa” si basa sul concetto ampio di giustizia, e la sua presenza, che può integrare il reato di cui all’articolo 622 del codice penale, deve essere valutata dal giudice caso per caso, tenendo conto della liceità, sia dal punto di vista etico che sociale, dei motivi che spingono un individuo a compiere una determinata azione o comportamento.

 

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deposito cauzionale

Il deposito cauzionale Deposito cauzionale: cos'è, qual’è la normativa di riferimento, che funzione svolge, regole di  restituzione e giurisprudenza

Cos’è il deposito cauzionale

Il deposito cauzionale è una somma di denaro versata a garanzia dell’adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto, spesso utilizzato nei contratti di locazione e nelle utenze domestiche. Questa forma di tutela è disciplinata dal Codice Civile e dalla giurisprudenza e può essere trattenuta solo in presenza di determinate condizioni.

Non è un anticipo sul prezzo, ma una forma di tutela per il creditore in caso di inadempimento o danni. A esso si ricorre ad esempio:  

  • nei contratti di affitto, per coprire eventuali danni all’immobile o mancati pagamenti;
  • nelle utenze domestiche, per garantire il pagamento delle bollette;
  • nei contratti commerciali o di fornitura come garanzia di esecuzione.

Normativa di riferimento

Questo istituto trova il suo fondamento giuridico negli articoli del Codice Civile che regolano le obbligazioni e le garanzie:

Art. 1590 c.c. – Restituzione della cosa locata: Impone al conduttore di restituire l’immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo l’uso normale.

Art. 2744 c.c. – Divieto di patto commissorio: impedisce al creditore di trattenere automaticamente il deposito cauzionale a titolo definitivo senza verifica dell’inadempimento.

Art. 11 della Legge 392/1978 (Legge sullequo canone): stabilisce che il deposito cauzionale per le locazioni non può superare le tre mensilità e deve produrre interessi legali.

Funzione del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale ha la funzione principale di garanzia per il creditore:

  • di tipo reale perché tutela il creditore in caso di inadempimento contrattuale;
  • di tipo risarcitorio perchè copre eventuali danni causati dalla controparte;
  • con funzione deterrente perchè incentiva il rispetto delle obbligazioni, dissuadendo comportamenti scorretti.

Restituzione: termini e modalità

Il deposito cauzionale deve essere restituito al termine del contratto, salvo inadempimenti o danni, nel rispetto delle seguenti regole generali:

  • la sua restituzione integrale, se non vi sono irregolarità;
  • la corresponsione con gli interessi legali, se previsto dal contratto o dalla legge ( 11 L. 392/1978) per le locazioni;
  • la possibilità di trattenerlo parzialmente o totalmente, solo se sussistono giustificati motivi.

Deposito cauzionale nelle locazioni: cosa sapere

La legge sulle locazioni abitative prevede regole specifiche:

  • in base all’articolo 11 della legge n. 392/1978 il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone;
  • l’istituto deve essere specificato nel contratto.
  • sempre in base all’articolo 11 della legge n. 392/1978, il locatore è obbligato a corrispondere al conduttore gli interessi legali maturati sul deposito alla fine di ogni anno;
  • l’omissione del versamento degli interessi può costituire inadempimento

Quando il locatore può trattenerlo

Ci sono dei casi però in cui il locatore può trattenere il deposito cauzionale:

  • in caso di mancato pagamento di canoni o spese accessorie (condominio, bollette).
  • quando l’immobile concesso in locazione presenta danni che superano il normale deterioramento d’uso.
  • quando il locatore deve sostenere delle spese per il ripristino dell’immobile perché il conduttore, in violazione del contratto aha effettuato, ad esempio, lavori non autorizzati.

Il locatore non può trattenerlo invece quando:

  • l’immobile alla restituzione presenta una usura normale (es. imbiancatura, segni di normale utilizzo);
  • Quando il locatore non fornisce prova dei danni con documentazione (es. verbale di consegna, perizia fotografica).

Deposito cauzionale nelle utenze domestiche

Le società fornitrici di luce, gas, acqua possono richiedere un deposito cauzionale a tutela del pagamento delle bollette.

A questo proposito si segnalano le regole principali di ARERA sul deposito cauzionale:

  • non è richiesto a chi attiva la domiciliazione bancaria;
  • l’importo è stabilito in base al consumo e al tipo di utenza;
  • deve essere restituito al termine del contratto o detratto dall’ultima bolletta.

Cosa fare in caso di mancata restituzione

Se il deposito non viene restituito quando la legge lo prevede si possono tentare diverse strade:

  • inviare una diffida formale tramite raccomandata A/R o PEC;
  • tentare una conciliazione tramite l’Organismo di Mediazione o le associazioni dei consumatori.
  • agire per vie legali, ricorrendo al Giudice di Pace, se la somma è inferiore a 000 euro.

Giurisprudenza: sentenze rilevanti

Negli anni, la Corte di Cassazione ha chiarito molteplici aspetti riguardanti il deposito cauzionale:

Cassazione n. 194/2023

Il locatore ha la possibilità di non restituire immediatamente il deposito cauzionale se avvia un’azione legale chiedendo che tale deposito sia utilizzato, in tutto o in parte, per coprire i danni subiti. Questi danni possono essere di qualsiasi tipo, non solo quelli causati all’immobile stesso, ma anche altri importi rimasti insoluti.

Cassazione n. 15884/2021

L’obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale è un dovere inderogabile, sancito sia dalla legge n. 392 del 1978 che dalla legge n. 841 del 1973. Questa norma è stata introdotta per tutelare il conduttore, considerato la parte più debole del contratto, e per evitare che il deposito cauzionale, attraverso gli interessi maturati, si trasformi in un aumento del canone di locazione.

Cassazione n. 18069/2019

Il diritto alla restituzione del deposito cauzionale matura al termine del contratto e alla riconsegna dell’immobile, indipendentemente dalla presenza di danni. Eventuali danni possono essere oggetto di una domanda riconvenzionale di risarcimento da parte del locatore, nel rispetto dei termini di legge. La semplice allegazione di danni non è sufficiente per negare il diritto alla restituzione del deposito. In altre parole, il conduttore ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale al termine della locazione, mentre il locatore può agire legalmente per ottenere un risarcimento per eventuali danni.

Differenza con la caparra

Aspetto Deposito Cauzionale Caparra (Art. 1385 c.c.)
Finalità Garanzia per l’adempimento del contratto Garanzia e impegno alla conclusione del contratto
Restituzione Alla fine del rapporto contrattuale, salvo inadempimenti Solo in caso di adempimento o scioglimento consensuale
Interessi Dovuti se previsto dalla legge o dal contratto Non spettano interessi
Trattamento fiscale Non è assimilabile al canone di locazione Può avere effetti fiscali se trattenuta
Applicazione comune Locazioni, utenze, forniture Contratti preliminari, compravendite immobiliari

 

certificazione unica

Certificazione Unica 2025 Inps: come scaricarla online L'Inps ha reso noto che è disponibile online la Certificazione Unica 2025, ecco come fare per ottenerla

Online la Certificazione Unica 2025

L’INPS ha reso noto che è disponibile online la Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024.

A cosa serve

Il documento è indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La CU è accessibile a tutti i cittadini attraverso le modalità digitali e tradizionali, riflettendo così l’impegno dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi.

Le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra di 26.783.143.

Come ottenerla

Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2025 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS e PIN) all’area personale MyINPS e seguire il percorso: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2025 (Cittadino)”.

I  pensionati possono scaricare il documento anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.

La CU 2025 è disponibile anche via app su INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

Altri metodi per ottenere la Certificazione Unica

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:

  • patronati, CAF e professionisti abilitati;
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta;
  • numero verde dedicato 800 434320;
  • Contact center multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.
pensionati all'estero

Pensionati all’estero: al via l’accertamento dell’esistenza in vita L'INPS ha reso noto che è stata avviata l'operazione di verifica dell'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati all’estero

Pensionati all’estero, al via accertamento INPS

Pensionati all’estero: l’INPS ha definito le modalità per l’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che percepiscono trattamenti previdenziali all’estero per il biennio 2025-2026. Questa verifica, affidata a Citibank N.A., è essenziale per garantire la regolarità dei pagamenti e prevenire indebite erogazioni.

Modalità di verifica dell’esistenza in vita

Come indicato nel messaggio INPS del 13 marzo 2025, n. 890, il processo di accertamento si svolgerà in due fasi, con scadenze precise per l’invio delle attestazioni.

Procedura operativa:

  • Citibank N.A. invierà ai pensionati le richieste di attestazione dell’esistenza in vita.
  • I beneficiari dovranno restituire l’attestazione compilata entro i termini indicati.
  • In caso di mancata ricezione del documento, il pagamento della pensione verrà temporaneamente dirottato presso le agenzie Western Union del Paese di residenza.
  • Se il pensionato non ritira personalmente la somma né presenta l’attestazione richiesta, il pagamento verrà sospeso dal mese successivo.

Informazioni aggiuntive

Il messaggio INPS fornisce dettagli su:
Criteri di esclusione dall’accertamento dell’esistenza in vita.
Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita.
Procedure di riemissione delle rate sospese.
Servizi di supporto per chi necessita di assistenza nella procedura.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli ufficiali, è consigliato consultare il sito INPS e le comunicazioni di Citibank N.A. 

reato di concussione

Reato di concussione Reato di Concussione art. 317 codice penale: normativa, elementi, pena e procedibilità, differenza con peculato e corruzione, giurisprudenza

In cosa consiste il reato di concussione

Il reato di concussione, disciplinato dall’articolo 317 del Codice Penale, si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato di concussione è un reato proprio che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Il soggetto attivo abusa del proprio ruolo per costringere o indurre un soggetto privato a dare o promettere una somma di denaro o altra utilità.

Differenza tra costrizione e induzione

  • Costrizione: il pubblico ufficiale impone al privato un comportamento mediante minaccia o pressione diretta.
  • Induzione: il pubblico ufficiale convince il privato, sfruttando la propria posizione di autorità, a compiere un’azione che non avrebbe compiuto spontaneamente.

Un esempio classico di concussione è il caso di un funzionario pubblico che minaccia un imprenditore di ostacolare la sua attività se non riceve una somma di denaro.

Elemento oggettivo e soggettivo

L’elemento oggettivo della concussione è dato:

  • dalla qualità soggettiva dell’autore (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio);
  • dall’abuso di potere;
  • dal danno subito dal soggetto passivo, indotto a dare o promettere denaro o altra utilità.

Ai fini dell’elemento soggettivo, invece, il dolo richiesto è specifico, ossia la volontà del pubblico ufficiale di ottenere un vantaggio personale o per un terzo.

Pena e procedibilità reato di concussione

Secondo l’articolo 317 c.p., la concussione è punita con la reclusione da sei a dodici anni.

  • Il reato è procedibile dufficio, quindi non è necessaria una denuncia per avviare le indagini.
  • La competenza è del Tribunale collegiale.
  • Il tentativo di concussione è punibile (art. 56 c.p.).

Differenza con peculato e corruzione

Il reato di concussione si distingue da altri reati contro la pubblica amministrazione:

  • Peculato (art. 314 c.p.): consiste nell’appropriazione indebita di denaro o beni pubblici da parte del pubblico ufficiale.
  • Corruzione (art. 318 e 319 c.p.): implica un accordo tra pubblico ufficiale e privato per ottenere vantaggi reciproci (senza costrizione o induzione).

In sintesi, la concussione è caratterizzata dall’abuso di potere con costrizione o induzione, mentre la corruzione è basata su un accordo illecito e il peculato su un’appropriazione indebita.

Giurisprudenza sul reato di concussione

Ecco alcune sentenze fondamentali in materia di concussione.

Cassazione n. 17918/2023: Nel reato di concussione, anche un soggetto privo della qualifica di pubblico agente può concorrere nella condotta illecita, purché, in accordo con il pubblico ufficiale, agisca in modo da indurre nel soggetto passivo uno stato di costrizione o soggezione finalizzato a un atto di disposizione patrimoniale. È inoltre necessario che la vittima sia consapevole che l’utilità richiesta è destinata e voluta dal pubblico ufficiale.

Cassazione n. 10805/2021: il reato di concussione si configura quando un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, con violenza o minaccia induce un soggetto a compiere un’azione che altrimenti non avrebbe compiuto. Ciò avviene a causa dello stato di soggezione psicologica in cui la vittima si trova e dell’assenza di un’alternativa ragionevole, come prospettato dal pubblico agente.

Cassazione n. 21019/2021: nel reato di concussione, il concetto di “utilità” comprende qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale, purché sia oggettivamente apprezzabile. Questo include, ad esempio, l’aumento del prestigio professionale o della considerazione all’interno dell’ambiente lavorativo. Nel caso specifico, la Corte ha riconosciuto la concussione (e non la violenza privata) nella condotta di un carabiniere che, attraverso minacce, ha costretto un cittadino straniero ad acquistare eroina per effettuare un arresto in flagrante, con l’obiettivo di ottenere riconoscimenti utili per avanzamenti di carriera e incarichi di fiducia.

 

Leggi anche: Delitto di concussione e mancanza di coercizione psicologica

atti paritetici

Atti paritetici Atti paritetici della PA: definizione, normativa, caratteristiche, giurisprudenza e differenze con i provvedimenti amministrativi

Cosa sono gli atti paritetici

Gli atti paritetici della Pubblica Amministrazione sono atti giuridici che non esprimono un potere autoritativo, ma si pongono su un piano di parità tra lamministrazione e i destinatari. A differenza dei provvedimenti amministrativi, che impongono unilateralmente obblighi e vincoli, gli atti paritetici si basano su una relazione di tipo negoziale o dichiarativo.

Normativa di riferimento

Gli atti paritetici non trovano una regolamentazione specifica in un’unica norma, ma si inseriscono nel più ampio contesto del diritto amministrativo, regolato da:

  • Legge n. 241/1990 – Principi generali dell’azione amministrativa;
  • Codice Civile, per quanto riguarda gli atti negoziali della P.A.;
  • Giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito il confine tra atti autoritativi e atti paritetici.

Caratteristiche

Gli atti paritetici della Pubblica Amministrazione si distinguono per le seguenti caratteristiche:

  • Mancanza di autoritatività: non impongono obblighi o vincoli unilaterali ai destinatari;
  • Posizione di parità tra amministrazione e soggetti privati;
  • Possibilità di impugnazione solo se l’atto produce effetti lesivi per il destinatario;
  • Ricorso a strumenti di diritto civile, come i contratti.

Giurisprudenza di rilievo

Di seguito alcuni pronunciamenti del Consiglio di Stato in materia:

Consiglio di Stato n.1388/1996:  nell’ambito delle sanatorie edilizie, si distingue tra la natura regolamentare degli atti che stabiliscono i criteri generali per calcolare l’oblazione e i contributi, e la natura paritetica degli atti con cui il Sindaco, applicando tali criteri, determina l’importo dovuto. Solo le contestazioni relative ai criteri generali sono impugnabili come atti regolamentari, mentre tutte le altre controversie riguardanti l’ammontare delle somme dovute rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in relazione a diritti soggettivi, poiché l’Amministrazione agisce come un soggetto privato, limitandosi ad applicare parametri normativi predefiniti.

Consiglio di stato n. 12/2018: la determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione da parte della Pubblica Amministrazione non rappresentano un atto autoritativo, ma l’esercizio di un diritto di credito del Comune legato al rilascio oneroso del permesso di costruire. Questo rapporto obbligatorio, di natura paritetica, è soggetto alla prescrizione decennale. Di conseguenza, non si applicano le norme sull’autotutela amministrativa né le disposizioni relative agli atti autoritativi.

Atti paritetici e provvedimenti: differenze

Caratteristica Atti paritetici Provvedimenti amministrativi
Autoritatività No
Posizione tra le parti Paritaria Squilibrata (P.A. superiore)
Effetti giuridici Dichiarativi o negoziali Impositivi e unilaterali
Impugnabilità Solo se lesivi Sempre possibile

Conclusioni

Gli atti paritetici della Pubblica Amministrazione rappresentano quindi strumenti di gestione amministrativa che si differenziano dai provvedimenti autoritativi per la loro natura non impositiva e la posizione di parità tra le parti. Pur non essendo vincolanti in senso unilaterale, giocano un ruolo fondamentale nella regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici e privati, garantendo trasparenza e certezza del diritto.

 

Leggi anche: Atti e provvedimenti amministrativi

giurista risponde

Dichiarazione di interesse culturale di un bene È legittimo il provvedimento della Soprintendenza di dichiarazione di interesse culturale di un bene che applichi in concreto, pur non facendone espressa menzione, i criteri individuati dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, è legittimo il provvedimento anche alla luce della necessaria valutazione di tipo globale e sintetico e posto che l’interesse culturale dell’opera venga espresso in considerazione della norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto storico bensì di fatto mediato dalla valutazione affidata all’Amministrazione, per cui il privato ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso da quest’ultima sia scientificamente inaccettabile (Cons. Stato, sez. VI, 19 novembre 2024, n. 9285).

Il Collegio ricorda che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14, del D.Lgs. 42/2004, il giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (il c.d. vincolo diretto) è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, in quanto implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Sulla scorta di tanto, l’accertamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecniche e del procedimento applicativo prescelto (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2022, n. 1510).

Emerge, dall’elaborazione a cui il Collegio dà continuità, che il presupposto del potere ministeriale di vincolo viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto storico, accertabile in via diretta dal giudice, bensì di fatto mediato dalla valutazione affidata all’Amministrazione. Ne consegue, dunque, che se è vero che l’interessato può “contestare anche il nucleo intimo dell’apprezzamento complesso” ha tuttavia l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente inaccettabile.

Dunque, nel caso di specie, l’Amministrazione, pur non avendone fatta espressa menzione, ha applicato in concreto i criteri individuati dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti nella seduta del 10 gennaio del 1974 (e recepiti dal D.M. 6 dicembre 2017, n. 537), approdando ad una valutazione finale supportata da adeguata motivazione. Motivazione in linea con i già indicati criteri che svolgono un ruolo di mero indirizzo rispetto alla spendita delle potestà di discrezionalità tecnica attribuite all’amministrazione tutoria e pongono parametri compositi da applicare, senza alcun automatismo, in maniera congiunta nell’ambito di un giudizio di tipo globale e sintetico.

 

(*Contributo in tema di “Dichiarazione di interesse culturale di un bene”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 81 / Gennaio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)