legittima la competenza

Legittima la competenza del Tar Lazio sui giochi pubblici La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la competenza del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Agenzia delle dogane in materia di giochi pubblici

Legittima la competenza del Tar

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2025, si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Piemonte riguardo alla norma che attribuisce alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.) in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

Le norme sotto esame

La disposizione analizzata si trova nella prima parte della lettera q-quater) dell’articolo 135 del codice del processo amministrativo. Questa norma è stata oggetto di scrutinio rispetto alla sua compatibilità con gli articoli 3, 25, primo comma, 76 e 125 della Costituzione. La Corte, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale, ha ritenuto che la previsione non violi i principi fondamentali enunciati nei suddetti articoli.

La concentrazione delle competenze presso il TAR Lazio

Secondo la Corte, la concentrazione delle controversie sui provvedimenti dell’A.D.M. presso un unico Tribunale Amministrativo Regionale non costituisce uno stravolgimento irragionevole dei criteri ordinari di riparto della competenza giurisdizionale amministrativa. Gli atti oggetto della norma hanno un chiaro rilievo nazionale, in quanto funzionali al perseguimento di interessi pubblici di primaria importanza.

Gli interessi pubblici coinvolti

La Corte ha precisato che i provvedimenti dell’A.D.M. rispondono a esigenze di coordinamento amministrativo e gestione unitaria delle concessioni di gioco pubblico su scala nazionale. Inoltre, questi atti mirano a garantire:

  • Ordine pubblico e sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione della criminalità e al contrasto della ludopatia;
  • Interessi fiscali dell’erario, che richiedono un approccio uniforme e centralizzato.

Anche nel caso in cui i provvedimenti siano emessi da una direzione territoriale dell’Agenzia, gli interessi pubblici sottesi – che vanno oltre il contesto locale – giustificano la concentrazione delle competenze presso il TAR Lazio.

La visione d’insieme come necessità giurisdizionale

La Corte ha sottolineato che, per gestire in modo efficace gli interessi pubblici di carattere nazionale, è necessario attribuire a un unico tribunale la competenza su tali controversie. Questa scelta consente una visione d’insieme che supera i limiti di una competenza territoriale frammentata e garantisce una maggiore coerenza nelle decisioni giurisdizionali.

 

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dimissioni per fatti concludenti

Dimissioni per fatti concludenti: le indicazioni dell’INL Dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata: l'Ispettorato fornisce i primi chiarimenti dopo il Collegato Lavoro

Dimissioni per fatti concludenti

La nota n. 579/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i primi chiarimenti in merito alla procedura per le dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata del lavoratore. Il documento, pubblicato in risposta alle novità introdotte dal Collegato Lavoro, mira a fornire indicazioni utili per la corretta gestione di tali situazioni, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. L’INL ha messo a disposizione (allegato alla nota) anche un modello di comunicazione dell’assenza ingiustificata con cui i datori di lavoro potranno attivare la procedura.

Dimissioni per fatti concludenti nel Collegato Lavoro

In merito, specifica l’ispettorato, l’art. 19 della legge 203/2024 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che disciplina le “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” introducendo un nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”.

La norma affida anzitutto l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine. Ciò ovviamente laddove il datore intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto la comunicazione, chiarisce l’INL, non va effettuata sempre e in ogni caso.

La procedura prevista dalla nota n. 579/2025

Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, dovrà anzitutto verificare, si spiega nella nota, “che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza”.

A questo punto, la comunicazione effettuata alla sede territoriale dell’INL, preferibilmente a mezzo pec, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza. Al fine di uniformare i contenuti e semplificare l’adempimento, l’INL mette a disposizione un modello ad hoc (allegato alla nota).

In base alla comunicazione pervenuta e ad altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”, contattando anche il lavoratore.

Risoluzione del rapporto e prova contraria

Secondo la previsione del Collegato lavoro, il protrarsi dell’assenza ingiustificata e la comunicazione del datore di lavoro, fanno sì che il rapporti di lavoro si intenda risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’INL, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

L’effetto risolutivo del rapporto potrà ad ogni modo essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

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l'inferriata installata

L’inferriata installata per ragioni di sicurezza non si tocca Il tribunale di Catania ha dichiarato nulla la delibera condominiale che imponeva la rimozione di un'inferriata installata per sicurezza

Nullità delibera condominiale

Con la sentenza n. 121 dell’8 gennaio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato la nullità di una delibera assembleare che obbligava un condomino a rimuovere l’inferriata installata all’ingresso della propria abitazione per motivi di sicurezza.

L’inferriata installata all’ingresso: il caso

Un condomino aveva installato un’inferriata al portone d’ingresso del proprio appartamento, situato al piano terra, per proteggere l’abitazione da possibili intrusioni. L’assemblea condominiale, ritenendo che l’installazione alterasse il decoro architettonico dell’edificio e invadesse parti comuni, ne aveva deliberato la rimozione a spese del condomino. Quest’ultimo ha impugnato la delibera davanti al Tribunale di Catania.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto le ragioni del condomino, stabilendo che la delibera assembleare era nulla. Dalla consulenza tecnica espletata è emerso, infatti, che l’inferriata non invadeva parti comuni, non ledeva il decoro architettonico dell’edificio e insisteva su una parte di proprietà esclusiva.

La posa in opera era da intendersi peraltro come intervento relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Ovvero tutelarsi dal pericolo di intrusioni.

Pertanto, l’assemblea non aveva il potere di imporre la rimozione di un’opera realizzata su una proprietà privata che non arrecava pregiudizio alle parti comuni o agli altri condomini. Ed anzi la delibera impugnata “rappresenta un’ingerenza” su una parte di proprietà esclusiva. Con la conseguenza che la stessa va dichiarata nulla, come da insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. 9839/2021).

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assicurazione casalinghe

Assicurazione casalinghe: tutto quello che c’è da sapere L’assicurazione casalinghe copre i danni causati da infortuni domestici riportati da soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni

Assicurazione casalinghe INAIL

L’assicurazione casalinghe è uno strumento importante di tutela contro gli infortuni domestici. Regolamentata dall’INAIL, questa forma di assicurazione è obbligatoria e offre una copertura essenziale per chi lavora in ambito domestico.

Chi deve sottoscrivere l’assicurazione?

Secondo la normativa italiana, l’assicurazione contro gli infortuni domestici è obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita il lavoro domestico. Ciò comprende attività come la pulizia, la manutenzione della casa e delle sue pertinenze (o delle parti condominiali comuni) la preparazione dei pasti e l’assistenza ai familiari.

È importante notare che questa assicurazione riguarda sia uomini che donne, sfatando il mito che sia riservata esclusivamente alle casalinghe. Anche studenti, pensionati e disoccupati, se dediti alla cura della casa, rientrano tra i soggetti obbligati.

Quanto costa l’assicurazione

Il premio annuo dell’assicurazione è accessibile e ammonta attualmente a 24 euro. In alcuni casi, l’assicurazione può essere gratuita, come per coloro che presentano un reddito basso (personale di Euro 4.648,11 o familiare di Euro 9.296,22) o rientrano in determinate fasce di esenzione. Gli interessati possono verificare i requisiti per l’esenzione sul sito ufficiale dell’INAIL.

Quali rischi copre

L’assicurazione copre gli infortuni gravi che avvengono durante lo svolgimento di attività domestiche, come cadute, ustioni o lesioni derivanti dall’uso di elettrodomestici. La protezione si estende a eventi che causano un’invalidità permanente pari o superiore al 16%. In caso di incidente, è prevista un’indennità commisurata al grado di invalidità, e, nei casi più gravi, una rendita vitalizia.

Come si sottoscrive

L’iscrizione all’assicurazione per le casalinghe è semplice e avviene con il pagamento premio, che può essere effettuato nelle seguenti modalità:

  • online, attraverso il portale dell’INAIL;
  • presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino precompilato disponibile sul sito INAIL.
  • con il supporto dei patronati, che offrono assistenza gratuita per la compilazione delle pratiche.

Sanzioni per chi non si assicura

Non sottoscrivere l’assicurazione, pur essendo obbligatoria, espone a rischi importanti. In caso di infortunio domestico, chi non è assicurato non potrà accedere alle tutele previste, lasciando scoperta ogni forma di indennizzo.

 

 

Leggi anche: Pensione casalinghe: come fare per iscriversi

ispettori del lavoro

Ispettori del lavoro: indennità premiale e di amministrazione cumulabili La Corte Costituzionale ritiene che l'indennità premiale spettante agli ispettori del lavoronon possa essere scomputata dall'indennità di amministrazione corrisposta per la stessa annualità

Indennità premiale ispettori del lavoro

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 4/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, nella parte in cui prevedeva lo scomputo dell’indennità premiale dalle somme corrisposte agli ispettori del lavoro per l’anno 2022 a titolo di perequazione dell’indennità di amministrazione. Tale disposizione riguardava esclusivamente il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e prevedeva una compensazione tra emolumenti aventi natura e finalità differenti.

Le censure del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, in qualità di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, evidenziando un deficit di ragionevolezza nella norma impugnata. La compensazione era ritenuta inappropriata in quanto coinvolgeva due indennità con funzioni e caratteristiche divergenti, oltre a configurare una violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni. La Corte costituzionale ha accolto la prima censura, dichiarando assorbita la seconda, poiché già la prima risultava sufficiente per annullare la disposizione.

La differenza tra le due indennità

La Corte ha chiarito la natura delle indennità in questione. L’indennità di amministrazione, regolata dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, è un compenso incentivante collegato alla presenza in servizio e non legato al raggiungimento di specifici obiettivi o condizioni straordinarie di lavoro. Al contrario, l’indennità premiale una tantum, introdotta dall’art. 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, è stata riconosciuta per premiare l’impegno straordinario del personale dell’Ispettorato, richiesto per affrontare specifiche attività, tra cui:

  • Il contrasto al lavoro sommerso;
  • La vigilanza sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • L’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Gli aggravamenti di lavoro e l’ampliamento dell’organico

La Corte ha sottolineato come l’indennità premiale fosse giustificata dall’aumento dei carichi di lavoro straordinari verificatosi nel 2022, dovuto anche all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 146 del 2021. Tale normativa aveva ampliato le competenze dell’Ispettorato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e previsto un incremento di oltre mille unità nell’organico dell’ente. Tuttavia, i nuovi concorsi pubblici banditi per l’assunzione del personale si sono conclusi solo negli ultimi mesi del 2022, lasciando il personale in servizio a gestire carichi straordinari di lavoro.

La decisione finale della Corte

Secondo la Corte costituzionale, prevedere lo scomputo dell’indennità premiale dagli incrementi retributivi previsti per l’indennità di amministrazione è manifestamente irragionevole. La prima indennità era stata erogata per far fronte a carichi di lavoro eccezionali e temporanei, mentre la seconda è legata all’ordinaria attività lavorativa. Tale differenza di finalità rende inaccettabile qualsiasi compensazione tra i due emolumenti, a tutela del diritto dei lavoratori dell’Ispettorato nazionale del lavoro a ricevere entrambi i riconoscimenti economici spettanti.

giurista risponde

Tasso di interesse e usura Secondo quali parametri il giudice deve qualificare le operazioni di finanziamento intercorrenti tra privati ai fini della valutazione del tasso di interesse come usurario?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Davide Venturi

 

Il giudice del merito deve rinvenire i profili di omogeneità tra le categorie individuate dai decreti ministeriali e il rapporto in causa, rispetto ai quali assumono rilievo soprattutto: la natura del prestito, ossia se si tratta di un negozio tra privati, non tra professionisti quali banche o intermediari non bancari, rispetto al quale dovrebbe essere chiarita l’eventuale funzione di scopo del finanziamento tale da integrare la struttura tipica del negozio, ampliandone la causa, nonché, con riferimento ai rischi assunti dai creditori, la corresponsione annuale di interessi convenzionali e il pagamento della quota capitale per intero, oltre alla dazione di garanzie personali (Cass., sez. II, 5 settembre 2024, n. 23866).

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica di un contratto di finanziamento al fine di valutare se gli interessi applicati allo stesso fossero o meno usurari.

In primo grado il Giudice qualificava il contratto intercorrente tra le parti come operazione di mutuo, sulla base delle categorie individuate dal Ministero del Tesoro per l’individuazione del tasso-soglia, ritenendo pertanto come usurario il tasso di interesse del 10% applicato.

Il Giudice d’appello, viceversa, riteneva valida la clausola di previsione degli interessi convenzionali contenuta all’interno della scrittura privata intercorrente tra le parti; in particolare, il rapporto dedotto in giudizio veniva qualificato come “altro finanziamento a breve, medio/lungo termine”, sulla base dell’assunto che le operazioni di finanziamento chirografario non possono essere qualificate come mutui.

Viene proposto ricorso per Cassazione, contestando l’erronea qualificazione della scrittura privata nella categoria “altri finanziamenti” anziché in quella dei contratti di mutuo, con conseguente applicazione di un diverso tasso di riferimento per la determinazione dell’usura.

La Suprema Corte, nella decisione de qua, delinea i criteri sulla base dei quali deve essere effettuata l’operazione di qualificazione del contratto di finanziamento oggetto di causa. In particolare, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un’operazione finanziaria all’una o all’altra delle categorie, identificate con Decreto Ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi, l’interprete deve procedere ad individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dall’art. 2, comma 2, L. 108/1996, apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino l’inclusione del prestito preso in esame in questa o in quella classe di operazioni. Pertanto, i parametri da valorizzare sono la natura del prestito nonché, con riferimento ai rischi assunti dai creditori, la corresponsione annuale di interessi convenzionali e il pagamento della quota capitale per intero, oltre alla dazione di garanzie personali.

Per tali ragioni, la Corte di cassazione ha ritenuto di accogliere il motivo proposto e di rinviare il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello che, in applicazione dei principi sopra riportati, provvederà alla corretta qualificazione del rapporto negoziale di cui è causa ai fini dell’individuazione del tasso di interesse soglia di riferimento.

 

(*Contributo in tema di “Tasso di interesse e usura”, a cura di Manuel Mazzamurro e Davide Venturi, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

Avvocato in ritardo: il giudice non è tenuto ad aspettare Si tratta infatti, afferma la Cassazione, di una mera prassi che risponde al buon senso e al rispetto del ceto forense ma che non è imposta da alcuna norma

Ritardo avvocato in udienza

Avvocato in ritardo? Non c’è alcun obbligo per il giudice di attendere il legale che si presenti anche se soltanto dopo pochi minuti in udienza. Questo quanto affermato dalla quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 2779/2025, respingendo il ricorso di un uomo condannato in appello per furto aggravato.

Breve ritardo

L’avvocato sosteneva di avere tardato soltanto qualche minuto in quanto impegnato in altra aula, ma il giudice, previa nomina di difensore d’ufficio, aveva chiuso il verbale.

Mera prassi attendere l’avvocato

La Cassazione, nel ritenere la risposta della Corte territoriale “logica ed adeguata”, ha spiegato che “la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale”.

Da qui il rigetto del ricorso.

 

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bollette luce

Bollette luce: tutele graduali per i vulnerabili fino a giugno Pubblicate dall'ARERA le modalità operative per l’accesso al Servizio a Tutele Graduali (STG), in attuazione della Legge Concorrenza 2024

Servizio a tutele graduali per i clienti vulnerabili

Bollette luce: a partire dal 22 gennaio 2025 sono disponibili le modalità attuative che permettono ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG). Tale possibilità è prevista dall’articolo 24 della Legge n. 193/2024 (Legge Concorrenza 2024).

I clienti vulnerabili, attualmente serviti nel mercato libero o nel regime di maggior tutela, possono richiedere il passaggio al STG entro il 30 giugno 2025, rivolgendosi all’esercente competente nella loro area territoriale.

Inoltre, anche i clienti già forniti nel STG che diventeranno vulnerabili entro il 30 giugno 2025 possono richiedere di mantenere questo servizio fino alla stessa data. Lo ha comunicato l’ARERA con una nota ufficiale sul proprio sito.

Obblighi per gli esercenti del Servizio a Tutele Graduali

La delibera 10/2025/R/EEL stabilisce che gli esercenti del STG devono pubblicare sui loro siti web, entro 30 giorni, le seguenti informazioni:

  • I canali disponibili (telefono, piattaforma digitale e sportelli fisici, ove presenti) per richiedere informazioni e presentare la domanda di accesso al servizio.
  • La documentazione necessaria, inclusi i moduli di autocertificazione predisposti dall’Autorità per attestare i requisiti di vulnerabilità.
  • I riferimenti al numero verde dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (800 166 654) e alla sezione dedicata sul sito ufficiale di ARERA.

Scadenze e limitazioni

È importante sottolineare che i clienti vulnerabili che non richiederanno l’accesso al STG entro il 30 giugno 2025, così come quelli che acquisiranno i requisiti di vulnerabilità successivamente a tale data, non potranno più accedere a questo servizio.

Maggiori informazioni

La delibera 10/2025/R/EEL è disponibile sul sito ufficiale di ARERA (www.arera.it).

processo penale telematico sospeso

Processo penale telematico: sospeso l’applicativo Processo penale telematico: i Tribunali di mezza Italia sospendono l’applicativo e prorogano il deposito analogico. Intervengono anche gli Ordini forensi

Ppt: tempi e strategie da rivedere

Il Processo Penale Telematico si sta scontrando con gravi problemi organizzativi e tecnici. La frettolosa introduzione dell’APP senza un’adeguata sperimentazione e infrastruttura ha causato in questi giorni disfunzioni che rallentano i procedimenti e mettono a rischio i diritti processuali.

La sospensione temporanea del sistema nei principali tribunali italiani rappresenta un segnale chiaro della necessità di rivedere strategie e tempi per una digitalizzazione efficace e sostenibile.

App sospesa nei Tribunali di Milano e Roma

Si susseguono i tribunali che hanno deciso di sospendere l’applicativo del ministero a causa dei problemi tecnici. Capofila il Tribunale di Milano che ha sospeso l’uso dell’APP del ministero della Giustizia, previsto per il PPT.

Prorogata fino al 31 marzo 2025 la possibilità di depositare atti anche in modalità analogica. La decisione, firmata dal presidente Fabio Roia, si basa su criticità legate a malfunzionamenti e incompatibilità del sistema con le esigenze del processo penale. Risulta impossibile infatti firmare digitalmente i verbali d’udienza e mancano modelli adeguati.

A seguire Roma dove il presidente f.f. Lorenzo Pontecorvo ha sospeso temporaneamente l’applicativo, reintroducendo il sistema cartaceo. I giudici hanno segnalato problemi significativi, come l’impossibilità di accedere ai fascicoli migrati, il rallentamento delle udienze e il rischio di paralisi dell’attività processuale.

Gli altri tribunali

Alla procura capitolina, la più grande d’Italia, che ha imposto lo stop fino al 31 gennaio e a Milano, si aggiungono i tribunali di mezzo paese gettati nel caos dai “problemi tecnici”.

Così Napoli, Torino, Frosinone, Trento, Aosta e tanti altri si sono aggiunti alla decisione di sospendere temporaneamente l’uso dell’applicativo tornando al sistema analogico.

Critiche magistratura e avvocatura

L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha definito il progetto del Processo Penale Telematico un “fallimento annunciato”. La giunta dell’ANM critica l’avvio del sistema senza un’adeguata sperimentazione e denuncia la mancanza di risorse tecnologiche e formazione per il personale amministrativo e giudiziario. Tali elementi, uniti ai malfunzionamenti riscontrati, compromettono l’efficienza del sistema giudiziario e rischiano di ledere, affermano i magistrati, i diritti di imputati e vittime.

Penalizzati gli avvocati

L’Unione Camere Penali Italiane (UCPI) ha evidenziato che la sospensione dell’APP riguarda solo magistrati e cancellieri, creando una disparità rispetto agli avvocati, che restano vincolati al deposito telematico. I penalisti denunciano l’uso improprio dell’art. 175-bis del Codice di Procedura Penale per giustificare il provvedimento e chiedono una revisione dei tempi di attuazione del processo telematico per garantire la parità tra le parti e l’effettività del diritto di difesa.

L’Ordine degli Avvocati di Roma ha appoggiato la decisione del Tribunale di Roma di sospendere l’APP, definendola una scelta pragmatica per evitare il collasso del sistema.

Gli avvocati romani chiedono maggiore attenzione alla formazione del personale e un approccio più graduale nell’implementazione delle tecnologie digitali.

Il Consiglio dell’Ordine di Milano con la delibera del 16 gennaio 2025 chiede invece al Ministro della Giustizia:

  • di prorogare l’obbligo del deposito telematico, fino a quando non saranno risolte le problematiche tecniche;
  • di risolvere con urgenza le problematiche tecniche del Portale;
  • di formare adeguatamente magistrati e personale amministrativo;
  • di chiedere al CNF e all’OCF di vigilare per scongiurare la lesione del diritto di difesa e il rispetto del principio di parità delle parti.

Le rassicurazioni del ministro Nordio

Dal canto suo, il ministro della Giustizia Nordio nell’incontro con le forze di maggioranza a palazzo Chigi sui problemi legati all’applicativo APP Giustizia, ha difeso il progetto, definendo i problemi tecnici “normali difficoltà legate all’evoluzione tecnologica” ma per magistrati e addetti ai lavori a quanto pare il giudizio è meno edulcorato e il bilancio “disastroso”.

A pagare come sempre, ad ogni modo, sono i cittadini.

La circolare “pezza” della DGSIA

La DGSIA, consapevole delle problematiche che stanno caratterizzando i depositi telematici del processo penale cerca di trovare una soluzione sollecitando la diramazione della Circolare dell’8 gennaio 2025.

Le principali problematiche sollevate riguardano la firma dei verbali d’udienza e l’apposizione del visto da parte del presidente (art. 483 comma 1 bis c.p.p). In attesa della possibilità di apporre il visto digitale la circolare consente all’ausiliario del magistrato di trasformare il verbale d’udienza redatto in formato digitale in un documento analogico tramite la sua stampa, per consentire al cancelliere di sottoscriverlo con firma autografa e al magistrato di apporre il visto, per procedere poi alla sua scansione per il successivo deposito tramite APP.

Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali” la circolare ritiene necessario “procedere nello stesso modo al deposito telematico (previa acquisizione tramite la scansione del documento originale analogico) del documento richiamato nel verbale (…) salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.”

 

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disabili

Disabili: ok alla firma digitale per sottoscrivere le liste elettorali La Consulta ha sancito l'illegittimità della preclusione all'uso della firma digitale per le persone con disabilità

Disabili e preclusione uso firma digitale

Disabili e preclusione uso firma digitale: con la sentenza n. 3 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale. Queste disposizioni, infatti, non prevedono la possibilità per l’elettore con disabilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni, qualora si trovi in condizioni di impossibilità di apporre una firma autografa.

Un sistema non più adeguato ai tempi

La Corte ha evidenziato che la procedura attualmente prevista dall’ordinamento, risalente a un periodo in cui la firma digitale non esisteva, è ormai superata. In queste situazioni, l’elettore impossibilitato a firmare deve rilasciare una dichiarazione verbale davanti a due testimoni e a un pubblico ufficiale, come un notaio o un segretario comunale, presso il proprio domicilio. Questo sistema comporta oneri significativi per la persona interessata, inclusi costi economici, difficoltà organizzative e l’invasione della sfera privata.

Il diritto alla dignità umana

Secondo la Corte, il sistema attuale viola la dignità della persona, trasformandola in “inabile e bisognosa di assistenza” nonostante le capacità tecniche che la tecnologia offre oggi per permettere una sottoscrizione autonoma. Tale approccio è contrario all’obbligo costituzionale di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita politica del Paese.

Una preclusione ingiustificata

La Corte ha inoltre rilevato come la preclusione all’uso della firma digitale per le persone con disabilità introduca un aggravio non necessario rispetto all’obiettivo di garantire l’autenticità delle sottoscrizioni. Questo risultato può essere ugualmente raggiunto consentendo l’utilizzo della firma digitale, che rappresenta una modalità sicura e rispettosa della privacy.

 

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