clausola d'oro

Clausola d’oro: i chiarimenti della Cassazione La Suprema Corte fa chiarezza sulla clausola d'oro, che stabilisce la riliquidazione della pensione, operativa fino al 31 diicembre 1997

La clausola d’oro

Con l’ordinanza della sezione lavoro n.23046/2024 la Cassazione fa chiarezza sulla cosiddetta “clausola d’oro” operativa fino al 31 dicembre 1997.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte di appello di Torino, in sede di rinvio disponeva l’applicazione, sulla pensione del dante causa del controricorrente della clausola d’oro di cui all’art. 30 del regolamento ENPI e condannava l’INPS a pagare.

L’istituto ricorreva innanzi al Palazzaccio, denunciando la violazione dell’art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997 che a decorrere dal 1° gennaio 1998 ha bloccato meccanismi di adeguamento diversi da quello generalizzato di cui all’art. 11 D.Lgs. nr. 503 del 1992, collegato alle variazioni del costo della vita.
Secondo l’Inps, i giudici di merito, nel rideterminare il trattamento pensionistico spettante al dante causa, avrebbero disatteso al disciplina di riferimento e i principi di diritto della Corte, applicando la cd. «clausola oro» anche per il periodo successivo al 1° gennaio 1997 ovvero fino al novembre 2010. Avrebbero dovuto, invece, limitare li meccanismo rivalutativo al 31 dicembre del 1997.

La decisione

Per la Cassazione, il ricorso è fondato.

L’applicazione della «clausola oro», affermano preliminarmente i giudici, “stabilisce la riliquidazione della pensione, in conseguenza di variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale) alla stregua del principio per cui essa opera anche se il nuovo inquadramento (e quindi la diversa retribuzione) è attribuito al lavoratore con provvedimento organizzativo intervenuto dopo li collocamento in quiescenza, purché il nuovo inquadramento corrisponda all’effettivo esercizio delle relative funzioni, durante il servizio”.

A tal proposito, ricorda la S.C., “la legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, ha stabilito la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dei meccanismi di adeguamento diversi da quello previsto dal D.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 11, anche se collegati all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio. Ciò impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica, ai sensi delle disposizioni regolamentari, dei trattamenti pensionistici dei dipendenti e, dunque, l’operatività del meccanismo di cui di discute”.
La sentenza impugnata, invece, non si è occupata affatto del periodo in relazione al quale ha operato il sistema di adeguamento della «clausola d’oro», per cui, sentenziano da piazza Cavour, la statuizione che quantifica le differenze anche in relazione ad un periodo successivo al 31.12.1997, si pone in contrasto con la normativa indicata e con la regola iuris affermata dalla S.C.

Il ricorso pertanto è accolto e la sentenza cassata.

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Giovani avvocati: serve un compenso minimo La proposta dell'AIGA che sarà rilanciata dal 26 al 28 settembre a Napoli durante il Congresso nazionale dell'associazione

Aiga: “introdurre compenso minimo per giovani avvocati”

Per i giovani avvocati “introdurre il compenso minimo inderogabile è una necessità. Per permettere alle nuove generazioni di rimanere sul mercato, c’è bisogno di un segnale forte da parte delle istituzioni: non possiamo più attendere”. A dirlo è Carlo Foglieni, presidente Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), che organizza a Napoli, dal 26 al 28 settembre prossimi, il Congresso straordinario 2024.

“Sarà l’occasione per incontrarsi e porre alla politica alcune proposte per risollevare le sorti dell’avvocatura – sottolinea Foglieni -. Siamo convinti che serva un maggior welfare e più attenzione verso le donne, con il superamento del gender gap”.

Ma il focus è sempre rivolto ai giovani, “alle prese con numerose difficoltà. Oltre a un vero e giusto equo compenso, che comprenda anche una radicale accelerazione della procedura per il recupero del compenso professionale, sarebbe opportuno incentivare le Startup degli studi legali, mediante l’introduzione di un regime gestionale e fiscale agevolato (sulla falsa riga dei vecchi minimi) e incentivi economici mirati, possibilmente a fondo perduto, anche attraverso il coinvolgimento delle Regioni e della Cassa Previdenziale”.

Le barriere all’attività professionale

Restano in piedi, poi, le “barriere anagrafiche, che non agevolano lo svolgimento dell’attività professionale da parte delle nuove generazioni. Penso all’assurda regola dei due anni di anzianità per essere iscritti nell’Elenco del patrocinio a spese dello Stato, oppure al mancato rispetto del principio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi da parte dei magistrati che, giustificandosi dietro la necessità di avere ausiliari di loro fiducia, tendono a scegliere sempre gli stessi professionisti, quasi mai giovani: prevedere un sistema automatizzato di assegnazione degli incarichi, come già avviene per le difese d’ufficio, così da garantire una volta per tutte trasparenza e pari opportunità, potrebbe essere una soluzione”.

Le proposte per i praticanti

Foglieni illustra anche le proposte di Aiga per i praticanti: “Siamo alle prese con un calo di laureati in giurisprudenza che negli ultimi anni è stato superiore al 4 per cento. La professione non è più attrattiva, anche in questo caso servono soluzioni radicali come l’introduzione di un compenso minimo sin dall’inizio del praticantato, una battaglia storica dell’Aiga, promuovendo la pubblicazione di bandi regionali per il riconoscimento di contributi per i tirocini obbligatori. Di fondamentale importanza sarà poi reintrodurre il Patrocinio abilitativo, non solo per permettere al praticante di percepire un compenso extra, ma anche per responsabilizzarlo sin da subito”. “E non dimentico – conclude Foglieni – la necessità di rivedere l’attuale sistema delle Scuole Forensi e l’Esame di Stato”.

affidamento in prova

Affidamento in prova anche all’estero La Cassazione chiarisce che tra le prescrizioni imposte dall'art. 47 ord. pen. non vi è una preclusione allo svolgimento di attività lavorativa all'estero

Affidamento in prova

Non può essere negato l’affidamento in prova se l’attività lavorativa comporta il suo svolgimento all’estero. Così la prima sezione penale della Cassazione con sentenza n.34727/2024 giacchè fra le prescrizioni imposte dall’art. 47 ordi. pen. non vi è una preclusione assoluta allo svolgimento di attività lavorativa all’estero.

La vicenda

La vicenda prende le mosse dall’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto l’istanza con la quale un condannato aveva richiesto l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione relativa a sentenza di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta commesso nel 2006. L’uomo, per mezzo del proprio difensore adisce il Palazzaccio, eccependo la nullità dell’ordinanza e del decreto contenente la descrizione delle prescrizioni imposte per violazione di legge e omessa motivazione sull’istanza di pernottamento in Svizzera a ragione dell’attività lavorativa ivi prestata, come da documentazione allegata alla domanda originaria. Benchè richiamata, la produzione documentale, infatti, a suo dire, non ha formato oggetto di disamina e motivazione alcuna. Eccepisce inoltre la nullità del provvedimento per
violazione di legge in relazione agli artt. 47 ord. pen. e 27, comma terzo, Cost. in quanto, nonostante la dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa presso due distinti datori di lavoro all’estero dai quali traeva il proprio
sostentamento, i giudici di merito hanno disposto prescrizioni, fra le quali il divieto di allontanarsi dalla Regione Veneto, compiere viaggi notturni e all’estero, incompatibili con le documentate attività.

Nessuna preclusione assoluta all’attività all’estero

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato. Intanto, premettono “che è ammissibile il ricorso che sia limitato alla contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte con l’ammissione alla misura alternativa. Va, infatti assicurata continuità all’orientamento secondo cui «le prescrizioni imposte all’atto dell’affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione del condannato ala misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite anche attraverso le prescrizioni stesse”. Ne consegue che “non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di ricorso limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte” (cfr. Sez. 1, n. 2026/1998).

Il ricorso coglie, inoltre, ragionano i giudici, un primo profilo di criticità dell’ordinanza impugnata relativamente all’omessa motivazione su un punto caratterizzante della richiesta di misura alternativa. In effetti, risulta dalla documentazione agli atti che il ricorrente, nell’ambito del procedimento di interesse, ha chiesto la concessione dell’autorizzazione a lavorare in Svizzera ovvero l’imposizione di prescrizioni compatibili con lo svolgimento di tale attività.

Tuttavia, “a fronte di tale istanza, il Tribunale di sorveglianza ha omesso ogni motivazione, nonostante fra le prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 47 ord. pen. non vi sia, in assoluto, alcuna preclusione allo svolgimento di attività lavorativa all’estero”. Per cuii, il tribunale ha stabilito prescrizioni incompatibili con lo svolgimento di quella attività lavorativa trascurando totalmente le ragioni che hanno determinato l’ammissione alla misura e, ancora una volta, omettendo ogni motivazione.
La pronuncia, dunque, “contrasta con l’orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all’attività lavorativa esercitabile dall’affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all’art. 27, comma 3, Cost.» (cfr. Sez. 1, n. 1257/2018).

La decisione

Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano che provvederà a colmare le lacune motivazionali alla luce degli enunciati principi di diritto.

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precompilata

Precompilata verso lo sprint finale C'è tempo fino al 30 settembre per l'invio del 730 precompilato mentre è scaduto ieri il termine ultimo per il pagamento della quinta rata della rottamazione

Precompilata entro il 30 settembre

Conto alla rovescia per la precompilata. Manca una settimana al termine per l’invio del 730 precompilato, fissato al prossimo lunedì, 30 settembre. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

Dai primi dati, oltre il 50% dei modelli già restituiti al Fisco è stato trasmesso con la nuova modalità semplificata, che guida l’utente fino al click finale con un percorso più facile e parole di uso comune. Tra i 730 semplificati più di 4 su 10 sono stati accettati dai cittadini senza modifiche.

Nel frattempo è scaduto proprio ieri, ricorda il fisco, il termine ultimo per il pagamento della quinta rata della Rottamazione-quater delle cartelle. L’ultimo giorno utile per il pagamento era fissato per lunedì 23 settembre, dopo la proroga del dlgs n. 108/2024.

Precompilata ‘semplificata’

Da quest’anno, chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia senza campi e codici e più facile da navigare.

In questo caso, è il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. Da un primo bilancio, più della metà dei 730 sono stati inviati in modalità semplificata, il 52%. Sempre considerando i 730 semplificati, il 42% sono stati accettati così come predisposti dal Fisco.

Come inviare il 730

Per consultare e inviare il proprio modello occorre entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

Resta ferma la possibilità di “affidare” la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia: è possibile attivare l’abilitazione direttamente online nella propria area riservata, inviando una pec o ancora facendo richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Il 730 precompilato deve essere inviato entro il 30 settembre 2024; un mese in più per il modello Redditi, la cui deadline è fissata al 31 ottobre.

Le guide e i tutorial

Un video-tutorial pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia spiega i passi fondamentali per consultare e inviare la dichiarazione mentre il sito dedicato “info730” raccoglie tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti.

Il fisco ha inoltre messo a disposizione online la guida La dichiarazione precompilata 2024. Quest’anno i dati precaricati – tra cui spese sanitarie, premi assicurativi, certificazioni uniche, bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui, ecc. – ammontano a circa 1 miliardo e 300 milioni.

referendum

Referendum: i dati del ministero sulle firme digitali Solo ieri raccolte oltre 155mila firme. Via Arenula: sottoscrizioni relative a quesiti referendari inseriti nel sistema

Referendum, ieri raccolte oltre 155.000 firme

Nella sola giornata di ieri la piattaforma digitale istituita dal Ministero della Giustizia per le firme per i referendum ha raccolto complessivamente oltre 155.000 sottoscrizioni relative a tutti i quesiti referendari attualmente inseriti nel sistema.

Una cifra record, fa sapere via Arenula in una nota, “in una giornata nella quale si era verificata una momentanea interruzione fra le ore 13 e le 15 causata da un elevatissimo numero di accessi”.

I tecnici del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della giustizia, tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, hanno immediatamente provveduto a ripristinare il servizio e nelle ore successive la piattaforma ha ripreso a funzionare con picchi di oltre diecimila firme per ogni ora, raggiungendo in serata, pur con fisiologici rallentamenti dovuti all’eccezionale flusso di accessi, il dato record di oltre 155.000 mila sottoscrizioni relative a tutti i referendum attualmente disponibili.

giurista risponde

Furto di energia elettrica e circostanza aggravante In caso di furto di energia elettrica, la natura della circostanza aggravante dell’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a un pubblico servizio, di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p., ai fini di formularne la contestazione, ha natura auto-evidente o valutativa?

Quesito con risposta a cura di Valentina Riente e Michele Pilia

 

 

Nel caso di furto di energia elettrica, stante la natura valutativa e non auto-evidente della circostanza ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p., essa deve essere esplicitamente contestata al fine di permettere all’imputato di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. – Cass., sez. V, 14 giugno 2024, n. 23918.

Rispetto alle modalità con le quali deve essere contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. dell’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a un pubblico servizio sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Per una prima impostazione interpretativa, dato che l’aggravante è di natura auto-evidente in quanto l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è, di per sé, un bene funzionalmente destinato al pubblico servizi, sarebbe legittima la contestazione posta in essere senza una specifica ed espressa formulazione che la menzioni.

Altro orientamento, invece, siccome ritiene che l’aggravante predetta abbia natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli svelte del legislatore, non considera legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l’aggravante configurata solo dal fatto che i beni oggetto di sottrazione siano destinati al pubblico servizio.

Rammentate le indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite “Sorge del 2019 (n. 24906) secondo cui “la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive”, diversamente dai casi in cui, per le aggravanti, la previsione normativa include componenti valutative, ossia modalità della condotta integrative dell’ipotesi aggravata solo in presenza di particolari connotazioni qualitative e quantitative, i Giudici di legittimità propendono per il secondo orientamento.

In particolare, pur considerando indubbia la rilevanza pubblicistica di un bene come l’energia, la Suprema Corte ha ritenuto che ciò che rileva ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p. è la concreta destinazione (piuttosto che la natura) del bene a un pubblico servizio, elemento che non può essere considerato alla stregua di un connotato intrinseco e auto-evidente data la pluralità di destinazioni che il bene-energia può avere e che, dunque, richiede una valutazione da parte dell’interprete, anche riguardo a norme extra-penali, in continua evoluzione.

A conferma di tale interpretazione vi sarebbe la lettera stessa dell’art. 625 c.p. che prevede, al suo interno, la compresenza di due diverse ipotesi di aggravanti, quelle previste dal n. 7 e dal n. 7bis (relativa alla commissione del fatto su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all’erogazione), legate tra loro da un rapporto di specialità.

Ritenuta la natura valutativa della circostanza, risulta necessario che il capo di imputazione sia formulato anche con specifico riferimento a una serie di elementi descrittivi e qualificativi relativi alla circostanza aggravante dell’essere il bene sottratto destinato a pubblico servizio così da rendere pienamente esercitabili i diritti di difesa dell’imputato. Necessità che deriva anche dal livello di tutela preteso a riguardo dall’art. 6, par. 3, lett. a) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che individua, tra i canoni dell’equo processo, come elemento prodromico ai fini della difesa il rendere in concreto edotto l’imputato della prospettazione accusatoria formulata a suo carico in tutte le sue componenti.

Contributo in tema di “Furto di energia elettrica”, a cura di Valentina Riente e Michele Pilia, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / Settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

avvocato specialista

Avvocato specialista per comprovata esperienza In vigore il regolamento del Consiglio Nazionale Forense sul procedimento amministrativo per il conseguimento del titolo

Regolamento del CNF n. 3/2024

Avvocato specialista per comprovata esperienza: è in vigore il regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 3/2024 recante “il procedimento amministrativo relativo al conseguimento del titolo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del dm n. 144/2015 e ss.mm.ii.

La domanda

La presentazione della domanda va inoltrata dall’interessato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il quale, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al CNF entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione.

Il Consiglio dell’Ordine, nel caso in cui la documentazione prodotta dall’istante non sia regolare, può richiedere integrazioni istruttorie. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla richiesta di integrazione.

La presentazione della istanza da parte dell’interessato, la eventuale richiesta di integrazione istruttoria da parte del Consiglio dell’Ordine e la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense devono avvenire esclusivamente mediante la piattaforma dedicata.

I requisiti necessari

Il Consiglio dell’Ordine, ai fini della regolarità della domanda, verifica che l’istante: a) abbia maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno otto anni: b) non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; c) non abbia subìto, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

Il COA verifica, altresì, che l’istante abbia prodotto una relazione relativa agli incarichi computati allegando atti e/o documenti richiamati nella relazione medesima, nonchè, “che la relazione e gli atti e/o i documenti allegati siano anonimi o pseudonimizzati”.

Il procedimento

Il procedimento è di competenza del Consiglio Nazionale Forense, il quale, ricevuta la trasmissione dell’istanza da parte del Consiglio dell’Ordine, per il tramite del Comitato per le specializzazioni forensi, verifica la regolarità formale della istanza e in caso negativo procede a richiedere integrazioni istruttorie all’istante.

Il CNF, ricevuto il decreto del Ministro della giustizia di nomina dei componenti di competenza ministeriale, per il tramite del funzionario di riferimento, organizza il colloquio di verifica che può svolgersi anche da remoto.

Quindi, ricevuta la comunicazione della commissione di valutazione, nella prima seduta amministrativa utile: a) in caso di esito positivo, delibera il conferimento del titolo, dandone comunicazione all’istante ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5 del Decreto 144 del 2015 e ss. ii. e mm.; b) in caso di esito negativo, convoca l’istante per un secondo colloquio da svolgersi a cura del Comitato per le specializzazioni forensi.

In ogni caso il provvedimento conclusivo va adottato entro 180 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

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prestazioni di esodo

Prestazioni di esodo: i chiarimenti INPS L'INPS fornisce chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo di cui all'art. 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012

Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo

Prestazioni di esodo: a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, l’INPS con il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024, fornisce ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le stesse, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo.

La domanda

La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione, ricorda l’istituto, è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.

Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.

Per le prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, tali informazioni sono certificate dall’Istituto prima della chiusura del relativo piano di esodo.

Poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle prestazioni stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio né su istanza del lavoratore.

La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Casi particolari

Si precisa, inoltre, che è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui:

  • dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
  • nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.

Qualora, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell’assegno di esodo, la Struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.

La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica.

Procedura WEBDOM

La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.

Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato, da acquisire agli atti.

 

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giurista risponde

Violazione delle distanze e limitazione al diritto di godimento del bene L’onere probatorio in caso di violazione delle distanze e limitazione al diritto di godimento del bene può essere soddisfatto mediante elementi presuntivi?

Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Nicola Pastoressa

 

In caso di violazione delle distanze, l’esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi – che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno – dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall’attore. – Cass. 27 giugno 2024, n. 17758.

L’oggetto della materia del contendere di cui al caso in esame ha riguardato il risarcimento dei danni causati dall’installazione illegittima di una canna fumaria posta ad una distanza inferiore a quella minima rispetto al balcone del fondo limitrofo.

In sede di appello, la Corte ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto, oltre ad aver ritenuto insussistente il danno alla salute, la parte onerata non avrebbe allegato e provato il danno derivante dalla compromissione del godimento del bene: per tali ragioni è stato infine proposto ricorso per Cassazione.

Spiegano i giudici di ultima istanza che il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi ex art. 890 c.c. è collegato ad una presunzione di pericolosità assoluta se prevista da norme comunali di tipo regolamentare ovvero relativa in assenza di esse.

Nondimeno, la violazione della distanza della canna fumaria dal balcone di proprietà di parte attrice è stata accertata assieme alla sua intrinseca pericolosità attesa altresì la sua composizione in amianto e le scarse condizioni manutentive; ciò che la Corte territoriale ha omesso di valutare tuttavia, ancorché in via presuntiva, se il pericolo concreto ed attuale derivante all’esposizione a materiali nocivi abbia limitato il godimento del bene a prescindere dalle immissioni dello stesso.

È stato dato seguito al principio di diritto elaborato dalla sez. II della Corte di Cassazione (Cass., sez. II, 18 luglio 2013, n. 17635) e poi ripreso dalle Sezioni Unite del 2022 (Cass., Sez. Un., 15 luglio 2022, n. 33645) secondo cui, “in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria” nonché nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” debba essere sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale” privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze.

Nel caso di specie, rilevano i giudici della Suprema Corte, avrebbe errato la Corte d’appello ad escludere la tutela risarcitoria per l’assenza di un danno effettivo alla salute, senza prima valutare se gli elementi presuntivi allegati fossero astrattamente idonei a compromettere il godimento del bene, dovendo accertare se, per le condizioni di tempo e di luogo, vi fosse stata una limitazione concreta nel godimento dell’immobile.

Tale provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con l’orientamento maggioritario (e accolto dalla sent. Cass., sez. II, 23 giugno 2023, n. 18108) secondo cui l’esistenza di un danno risarcibile ben può fondarsi su presunzioni quando vengono soppresse o limitate le facoltà di godimento e disponibilità di cui il bene ne è oggetto.

Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto e la Corte ha disposto il rinvio ai giudici dell’appello che, in diversa composizione, dovranno conformarsi al seguente principio di diritto: “In caso di violazione delle distanze, l’esistenza del danno può essere provata attraverso il ragionamento presuntivo, tenendo conto di una serie di elementi – che concorrono anche alla valutazione equitativa del danno – dai quali possa evincersi una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall’attore”.

(*Contributo in tema di “Violazione delle distanze e limitazione al diritto di godimento del bene”, a cura di Matteo Castiglione e Nicola Pastoressa, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

legittimo impedimento avvocati

Legittimo impedimento avvocati, CNF: “Passo avanti sui diritti” Il Consiglio Nazionale Forense plaude all'approvazione del ddl sul legittimo impedimento degli avvocati da parte del Senato (ora alla Camera per la seconda lettura)

Un “Passo avanti per rispetto diritti degli avvocati“. Così il Consiglio Nazionale Forense, plaudendo all’approvazione del ddl sul legittimo impedimento degli avvocati da parte del Senato. Il testo, si ricorda, è stato licenziato il 18 settembre scorso da parte di palazzo Madama, nella versione modificata dalla Commissione Giustizia, e ora è alla Camera per la seconda lettura e l’approvazione definitiva.

Il CNF, si legge nella nota ufficiale, “esprime grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge n. 729 in tema di legittimo impedimento del difensore. Questo importante provvedimento, frutto di un costante impegno del CNF, riconosce e tutela il diritto degli avvocati a svolgere il proprio ruolo senza pregiudicare il diritto alla difesa dei cittadini”.

Con il ddl, riassume il Consiglio, si estende la possibilità di ottenere il rinvio dell’udienza penale per motivi legati alla salute dei figli o dei familiari dell’avvocato, garantendo una maggiore attenzione alle esigenze personali e familiari. Inoltre, viene introdotta la remissione in termini nel processo civile e la possibilità di rinvio delle udienze per cause di forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, gravidanza o per la necessità di assistenza ai figli e familiari con disabilità o affetti da gravi patologie.

“Questo risultato rappresenta un riconoscimento fondamentale per gli avvocati e, soprattutto, per i diritti dei loro assistiti. La tutela delle esigenze personali e familiari dei difensori – dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco – è imprescindibile per garantire un esercizio sereno della professione forense”.