azione disciplinare avvocati

Azione disciplinare avvocati: prescrizione dall’atto denigratorio La Cassazione a Sezioni unite rammenta che l’illecito per l’avvocato che offende è istantaneo per cui la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dall’atto denigratorio

Azione disciplinare avvocati

Con la sentenza n. 6549/2025, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in tema di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati.

Il caso: denigrazione colleghi e disciplinare

La vicenda trae origine da un esposto disciplinare presentato nei confronti di un avvocato, accusato di aver denigrato pubblicamente un collega attraverso affermazioni ritenute lesive della sua reputazione.

L’azione disciplinare era stata promossa a distanza di oltre tre anni dall’episodio contestato. L’incolpato, eccependo l’intervenuta prescrizione, contestava la tardività del procedimento. Tuttavia, il Consiglio nazionale forense aveva rigettato l’eccezione, ritenendo che il termine decorresse non dalla data dell’atto denigratorio, ma dalla scoperta del fatto da parte dell’autorità disciplinare.

La questione rimessa alle Sezioni Unite

La Corte di cassazione, rilevato un contrasto tra pronunce precedenti sull’individuazione del dies a quo della prescrizione disciplinare, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, le quali si sono espresse nel senso della decorrenza oggettiva del termine.

La prescrizione decorre dall’atto denigratorio

La Corte ha affermato il seguente principio: “In tema di procedimento disciplinare forense, la prescrizione dell’azione decorre dalla data di commissione del fatto, e non dal momento della sua conoscenza da parte dell’organo disciplinare, anche quando si tratti di condotte a carattere diffamatorio tra colleghi.”

Secondo le Sezioni Unite, la norma contenuta nell’art. 51, comma 2, L. n. 247/2012 stabilisce in modo chiaro che il termine di prescrizione è di cinque anni e decorre dalla commissione del fatto illecito, senza introdurre eccezioni analoghe a quelle previste per i reati penali in materia di reati occulti o permanenti.

Tutela dell’affidamento e certezza del diritto

La Corte ha ritenuto che una diversa interpretazione, fondata sul momento della conoscibilità soggettiva del fatto da parte dell’organo procedente, si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto, affidamento legittimo dell’incolpato e tutela del giusto processo, oltre a risultare priva di base normativa.

Viene ribadito che il procedimento disciplinare, pur avendo natura amministrativa, non può essere soggetto a criteri estensivi di decorrenza della prescrizione, pena la violazione del principio di legalità e della parità delle parti nel procedimento.

Nella motivazione si legge: “L’interpretazione che faccia decorrere il termine prescrizionale da un momento diverso da quello della commissione del fatto rischia di tradursi in una dilatazione indeterminata della responsabilità disciplinare, con effetti lesivi della stabilità del rapporto professionale.”

Applicando tale principio, le Sezioni Unite hanno annullato la decisione del CNF e dichiarato estinta per prescrizione l’azione disciplinare, rilevando che il fatto denigratorio si era verificato nel 2019, mentre il procedimento era stato avviato soltanto nel 2023, oltre il termine massimo di cinque anni.

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aggressione al personale scolastico

Aggressioni al personale scolastico: cosa prevede il ddl Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che va a rafforzare le tutele penali a fronte delle aggressioni al personale scolastico

Aggressioni al personale scolastico: le misure

Aggressioni al personale scolastico: il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 aprile 2025, su iniziativa del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha approvato un disegno di legge volto a rafforzare la protezione giuridica dei docenti e dei dirigenti scolastici, a fronte dell’incremento degli episodi di violenza nei contesti educativi. Approvati anche altri testi normativi riguardanti la scuola.

Rafforzamento tutela giuridica insegnanti e dirigenti

Il provvedimento legislativo introduce specifiche modifiche al quadro normativo vigente, con l’obiettivo di salvaguardare l’integrità fisica e morale del personale scolastico, riaffermandone il ruolo istituzionale e pubblico.

Arresto obbligatorio per lesioni

Tra le principali novità, si segnala la modifica dell’art. 380 del codice di procedura penale: il nuovo testo prevede l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per chi cagioni lesioni personali a insegnanti o dirigenti scolastici nell’esercizio delle loro funzioni. Tale previsione estende ai professionisti della scuola la medesima tutela già garantita al personale sanitario, rafforzando la prontezza dell’intervento giudiziario in caso di aggressione.

Nuova aggravante per lesioni in ambito scolastico

Viene inoltre introdotto l’art. 583-quater del codice penale, che configura una circostanza aggravante ad effetto speciale per chiunque provochi lesioni, anche di lieve entità, al personale scolastico durante l’attività lavorativa. L’intento è quello di disincentivare condotte violente e riaffermare il valore giuridico della funzione educativa, quale bene protetto dall’ordinamento.

Altre norme sulla scuola

Il pacchetto normativo approvato include ulteriori misure che incidono su ambiti rilevanti della vita scolastica:

  • Consenso informato per tematiche legate alla sessualità: il disegno di legge approvato introdotto l’obbligo per le istituzioni scolastiche di acquisire il consenso scritto preventivo dei genitori, o degli studenti se maggiorenni, per la partecipazione ad attività extracurricolari o formative riguardanti l’educazione sessuale.

  • Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto approvato in esame preliminare, va a modificare il Dpr n. 249/1998, puntando a contrastare efficacemente fenomeni di bullismo, cyberbullismo e uso di sostanze stupefacenti, rafforzando la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

  • Revisione dei criteri di valutazione nel secondo ciclo: le modifiche introdotte (al Dpr n. 122/2009) incidono sia sulla valutazione degli apprendimenti sia sul comportamento degli studenti, ponendo enfasi sul rilievo formativo della condotta scolastica.

dimissioni di fatto

Dimissioni di fatto: il nuovo modello di comunicazione L'Ispettorato Nazionale del Lavoro aggiorna il modello di comunicazione per le dimissioni di fatto alla luce delle recenti novità normative

Modello dimissioni di fatto

Dimissioni di fatto: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato un aggiornamento del modello di comunicazione previsto dall’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 151/2015, così come modificato dalla legge n. 203/2024, introdotta all’art. 19. Il nuovo schema di comunicazione, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente al datore di lavoro di avviare la procedura per le dimissioni di fatto (o per fatti concludenti) del lavoratore in caso di assenza ingiustificata protratta.

L’aggiornamento è stato comunicato con la nota INL n. 3984/2025, che recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, e fa seguito alle precedenti note INL prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 e n. 579 del 22 gennaio 2025.

Le principali novità del modello 2025

Il nuovo modello, che i datori di lavoro devono trasmettere all’Ispettorato territoriale competente, introduce le seguenti modifiche operative:

  • Obbligo di notifica al lavoratore anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di garantire la conoscenza dell’avvio della procedura;

  • Ampliamento dei dati richiesti relativi sia al datore di lavoro che al lavoratore, incluso l’eventuale indirizzo PEC del dipendente;

  • Specificazione della tipologia contrattuale, distinguendo tra rapporto a tempo determinato o indeterminato;

  • Dichiarazione dei giorni di assenza ingiustificata, con riferimento all’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000;

  • Aggiornamento dell’informativa privacy, con indicazione del trattamento dei dati personali da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Finalità del nuovo modello

L’obiettivo della nuova modulistica è quello di formalizzare, con maggiore certezza giuridica, i casi in cui il lavoratore abbandona il posto di lavoro senza fornire giustificazione, agevolando così la cessazione del rapporto lavorativo nei casi in cui non siano presenti dimissioni esplicite ma si configuri un comportamento concludente.

segnalazioni magistrati e personale

Segnalazioni magistrati e personale: attiva la piattaforma Attiva la nuova piattaforma dell'ordine degli Avvocati di Milano che consente di effettuare segnalazioni su magistrati e personale amministrativo

Segnalazioni magistrati e personale

Segnalazioni magistrati e personale: l’Ordine degli Avvocati di Milano ha messo a disposizione una nuova piattaforma online per l’invio di segnalazioni riguardanti l’operato dei magistrati e del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari milanesi.

Questo strumento innovativo è pensato per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, offrendo agli avvocati e praticanti abilitati la possibilità di segnalare sia disfunzioni sia comportamenti virtuosi riscontrati nell’attività quotidiana presso i tribunali del distretto.

Finalità della piattaforma

La piattaforma consente l’invio di:

  • segnalazioni critiche, come ritardi, inefficienze o atteggiamenti non conformi alla funzione giurisdizionale;

  • segnalazioni positive, finalizzate a valorizzare esempi di buona prassi e professionalità da parte di magistrati o personale amministrativo.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e riferirsi a episodi concreti, rilevanti sotto il profilo della professionalità, imparzialità o della competenza giuridica.

Il contesto normativo e il ruolo dell’Ordine

A seguito della recente riforma dell’ordinamento giudiziario, l’Ordine può tenere conto delle segnalazioni ricevute:

  • per dialogare con i responsabili degli uffici giudiziari, ove emergano problematiche significative;

  • per formulare osservazioni sul profilo professionale dei magistrati, rilevanti ai fini di nomine e conferme di incarichi direttivi.

Una commissione consiliare valuterà il contenuto delle segnalazioni. Quelle fondate e rilevanti saranno eventualmente inoltrate ai capi degli uffici giudiziari competenti.

Riservatezza e accesso alla piattaforma

Tutti i dati personali raccolti tramite la piattaforma sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), garantendo riservatezza, correttezza e trasparenza.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite le credenziali dell’area riservata del sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Il portale, il regolamento d’uso e le informative privacy sono disponibili al seguente link ufficiale:
Accedi alla piattaforma segnalazioni

ambush marketing

Ambush marketing: stop del Consiglio di Stato Per il Consiglio di Stato, l’ambush marketing durante i grandi eventi sportivi lede la concorrenza e inganna i consumatori

Ambush marketing

Con la sentenza n. 3118/2025, il Consiglio di Stato ha confermato l’illiceità del cosiddetto ambush marketing, una forma di comunicazione commerciale ingannevole e non autorizzata che lega indebitamente un marchio a eventi di grande visibilità, in particolare sportivi, senza accordi con gli organizzatori.

Cos’è l’ambush marketing e perché è vietato

Questa pratica, nota anche come pubblicità parassitaria, consiste nel creare un’associazione – spesso implicita – tra un brand e un evento, sfruttandone la notorietà e l’impatto mediatico per trarne vantaggio economico. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che tale comportamento può generare confusione nel pubblico, inducendo a credere che esista un rapporto di sponsorizzazione o affiliazione inesistente.

Il caso: pubblicità durante UEFA Euro 2020

Oggetto della controversia è stata una sanzione da 100.000 euro inflitta da AGCM a una nota azienda di e-commerce per aver esposto a Roma, in prossimità dell’area ufficiale UEFA, un maxi-cartellone con il proprio logo, le bandiere delle nazioni partecipanti e il claim “Chi sarà il vincitore?”. Il Tar aveva confermato la legittimità della sanzione, rigettando le giustificazioni dell’azienda, poi respinte anche dal Consiglio di Stato.

Le implicazioni giuridiche dell’ambush marketing

Secondo il massimo giudice amministrativo, tale condotta non è solo rilevante sul piano pubblicistico – con sanzioni fino a 2,5 milioni di euro – ma anche sotto il profilo civilistico e penale. Le norme sulla concorrenza sleale, la tutela dei marchi e il Codice del consumo vietano pratiche commerciali idonee a trarre in inganno il consumatore sull’origine, la natura o le caratteristiche del prodotto.

Il Consiglio di Stato ha distinto tre forme di ambush marketing:

  1. Ambush by association: associazione indiretta tra brand ed evento;

  2. Ambush by intrusion: presenza visiva del marchio nei luoghi dell’evento;

  3. Opportunistic marketing: sfruttamento di episodi legati all’evento per fini promozionali.

Una condotta sleale e pluri-offensiva

Il giudice ha qualificato l’ambush marketing come illecito pluri-offensivo, poiché danneggia più soggetti: l’organizzatore dell’evento, gli sponsor ufficiali e i consumatori. L’azienda ambusher si appropria indebitamente della visibilità dell’evento senza sostenerne i costi, alterando la concorrenza e minando la trasparenza del mercato.

Rinuncia alla prescrizione

Rinuncia alla prescrizione: quando è efficace? La Cassazione chiarisce che la rinuncia alla prescrizione del reato acquista efficacia al momento in cui la causa estintiva si verifica

Rinuncia alla prescrizione

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16496/2025 della quinta sezione penale, ha chiarito che la rinuncia alla prescrizione del reato, effettuata prima della maturazione della stessa, non è invalida ma semplicemente inefficace, producendo i suoi effetti solo al momento in cui la prescrizione si verifica.  

Il caso

Nel caso esaminato, l’imputato veniva condannato in primo grado per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico aggravato ai sensi dell’art. 615-ter comma 2 n. 1 c.p.. In appello, la Corte dichiarava il reato estinto per prescrizione. La questione approdava dunque innanzi al Palazzaccio. L’imputato lamentava che il termine di prescrizione non si era ancora compiuto ed evidenziava l’interesse a rinunciare alla prescrizione al fine di conseguire una sentenza assolutoria nel merito, atteso che la declaratoria di estinzione del reato non era ostativa all’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti.

La decisione della Cassazione

Per la S.C. il ricorso è infondato e va rigettato. Nondimeno, evidenziano da piazza Cavour, “l’imputato ha avuto ampia possibilità di rinunziare alla prescrizione prima della pronunzia della Corte territoriale, dovendosi ribadire in tal senso che tale rinunzia, qualora effettuata prima che la prescrizione sia maturata, non è invalida, ma soltanto inefficace, in quanto produce i suoi effetti al verificarsi della causa estintiva del reato (ex multis Sez. 3, n. 3758 del 20/10/2021)”.

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pensioni di guerra

Pensioni di guerra Pensioni di guerra: cosa sono, a chi spettano, procedura per il riconoscimento, domanda e importi aggiornati al 2025

Cos’è la pensione di guerra

Le pensioni di guerra sono prestazioni economiche riconosciute dallo Stato italiano come forma di risarcimento e tutela per coloro che hanno subito menomazioni fisiche o psichiche in conseguenza diretta di eventi bellici, nonché per i familiari superstiti delle vittime. Si tratta di un istituto storico, previsto e regolamentato da una complessa normativa speciale che affonda le radici nel primo dopoguerra.

La pensione di guerra quindi è un trattamento economico di natura risarcitoria e non previdenziale, corrisposto in favore di:

  • militari o ex militari (o loro familiari) colpiti da lesioni o infermità in occasione di conflitti armati;
  • civili che abbiano subito danni permanenti a causa di eventi bellici (bombardamenti, combattimenti, operazioni militari);
  • familiari di caduti in guerra, anche in tempo di pace, se la morte è avvenuta in conseguenza diretta di fatti di servizio.

Normativa di riferimento

Le pensioni di guerra sono disciplinate principalmente dalle seguenti normative:

  • Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915): aggiornato con modifiche successive;
  • Legge 11 febbraio 1980, n. 18: che disciplina l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili;
  • Leggi di bilancio annuali: per la definizione degli importi e degli adeguamenti;
  • Circolari esplicative della Direzione generale del Tesoro (MEF).

Requisiti riconoscimento pensioni di guerra 

Per accedere alla pensione di guerra, il richiedente deve dimostrare:

  • un’incapacità permanente (fisica o psichica) derivante direttamente da eventi bellici, riconosciuti tramite accertamento medico-legale;
  • che il danno è riconducibile a causa di guerra, in attività di servizio o in conseguenza di atti ostili durante conflitti armati;
  • in caso di superstiti, la parentela diretta con il deceduto (coniuge, figli minori, inabili, genitori, fratelli conviventi inabili).

Come funzionano le pensioni di guerra

L’iter per il riconoscimento della pensione di guerra si articola in varie fasi:

  1. domanda amministrativa da presentare alla Direzione comopetente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, compilando il modulo disponibile sul sito del MEF;
  2. accertamento medico-legale da parte della Commissione Medica INPS; 
  3. attribuzione della categoria di invalidità, espressa in ottavi (da 1/8 a 8/8), che determina l’importo della pensione;
  4. erogazione della pensione, esente da IRPEF e cumulabile con altri trattamenti pensionistici.

Pensioni di guerra: chi ne ha diritto

La pensione di guerra può essere concessa a:

  • invalidi militari di guerra, compresi quelli dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia;
  • civili invalidi di guerra, tra cui: vittime di bombardamenti, deportati nei campi di concentramento, feriti da ordigni o esplosioni belliche;
  • vedove e orfani di caduti in guerra.

Ereditarietà della pensione di guerra

Le pensioni di guerra non sono trasmissibili per successione ereditaria, ma sono reversibili ai superstiti qualora risultino a carico del dante causa alla data del decesso. La reversibilità segue uno specifico ordine di priorità previsto dalla normativa:

  1. coniuge superstite;
  2. figli minori di anni 21, figli studenti universitari fino a 26 anni, maggiorenni inabili in condizioni economiche disagiate.

Importi aggiornati  al 2025

Gli importi delle pensioni di guerra vengono aggiornati annualmente secondo l’indice ISTAT.  Per il 2025 è stato previsto l’adeguamento automatico del 4,49%.

Questi gli importi mensili dei trattamenti pensionistici di guerra diretti e indiretti vigenti.

PENSIONI DIRETTE

PENSIONI INDIRETTE

1ª cat. 748,34

Orfani- vedove/i di guerra/ invalidi di 1ª cat: 424,75

2ª cat.: 673,36

Maggiorazione: 105,16

3ª cat.: 597,61

2ª cat.: 247,17

4ª cat.: 524,59

3ª cat.: 218,42

5ª cat.: 449,62

4ª cat.: 191,72

6ª cat.: 374,81

5ª cat.: 164,43

7ª cat.: 299,74

6ª cat.: 136,96

8ª cat.: 224,78

7ª cat.: 125,76

incollocabili: 1.179,72

8ª cat. : 122,35

assegno integrativo 1ª cat.: 215,69

Assegno supplementare 1ª cat. per vedovi/e: 107,86

Tali importi possono essere maggiorati da indennità aggiuntive, tra cui:

  • indennità speciale mensile,
  • indennità di assistenza continuativa,
  • maggiorazioni per superinvalidità (es. cecità, amputazioni, paralisi).

Come fare domanda

Le domande, così come le varie istanze relative alla pensione, vanno presentata alle Ragioneria Territoriale dello Stato competente per provincia.

All’istanza occorre allegare la seguente documentazione:

  • certificazione medica dettagliata,
  • documentazione storica militare o civile,
  • stato di famiglia e documenti identificativi.

Per maggiori dettagli e per reperire la modulistica necessaria si consiglia di consultare il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Leggi anche gli altri articoli dedicati alla materia pensionistica 

abuso dei mezzi di correzione

Abuso dei mezzi di correzione Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina: cos'è, quando si configura, normativa, elementi, procedibilità, pena e giurisprudenza

Cos’è il reato di abuso dei mezzi di correzione

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, disciplinato dall’articolo 571 del Codice penale, sanziona l’uso eccessivo o improprio di strumenti correttivi o disciplinari da parte di soggetti legittimati, quali genitori, insegnanti, tutori, educatori, o chiunque eserciti un potere analogo.

Tale reato si verifica quando il mezzo, pur legittimo in sé, viene applicato in modo contrario alla finalità educativa e con modalità tali da provocare un nocumento fisico o psichico alla vittima, solitamente un minore o una persona sottoposta a tutela o educazione.

Normativa: art. 571 del Codice penale

Il testo dell’art. 571 c.p. recita: “1. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. 2. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572].”

Quando è integrato il reato

Il reato si perfeziona in presenza di tre presupposti:

  1. legittimazione del soggetto attivo: l’agente deve essere titolare di un potere correttivo o disciplinare (es. genitore, docente, educatore);
  2. utilizzo improprio del mezzo correttivo: il mezzo deve essere in sé lecito, ma impiegato in modo eccessivo o distorto;
  3. pericolo per la salute psico-fisica della vittima: è sufficiente il solo pericolo, senza che sia necessaria la lesione concreta.

Elemento oggettivo del reato

L’elemento oggettivo consiste nell’uso distorto del mezzo di correzione, che deve risultare sproporzionato rispetto alla finalità educativa. Non si tratta, dunque, di qualunque forma di rimprovero o ammonizione, ma di condotte che travalicano il limite dell’educazione e degenerano in maltrattamento.

Sono esempi frequenti di abuso:

  • punizioni fisiche ripetute o violente;
  • isolamento sociale forzato e prolungato;
  • umiliazioni pubbliche;
  • privazioni eccessive.

Elemento soggettivo del reato

Il dolo richiesto è generico, cioè la coscienza e volontà di utilizzare un mezzo correttivo in modo improprio. Non è necessario che l’agente voglia ledere la salute della vittima, ma è sufficiente la consapevolezza di un uso improprio dello strumento disciplinare.

Tuttavia, in caso di dolo specifico o di volontà lesiva, il fatto può integrare reati più gravi, come i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) o le lesioni personali (art. 582 c.p.).

Procedibilità e pena dell’abuso dei mezzi di correzione 

Il reato è procedibile d’ufficio e prevede:

  • la reclusione fino a 6 mesi se dal fatto deriva un pericolo per la salute della vittima,
  • l’applicazione delle pene previste per le lesioni personali, se da esso deriva una lesione concreta,
  • la reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la morte del soggetto.

Cassazione sul reato di abuso dei mezzi di correzione 

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito i confini tra l’abuso dei mezzi di correzione.

  • Cassazione n. 46974/2024: L’articolo 571 del codice penale italiano proibisce qualsiasi azione, anche se fatta con l’intenzione di educare, che possa mettere a rischio la salute fisica o psicologica di un bambino. In questo caso specifico, lo schiaffo è stato giudicato non adatto al ruolo educativo di un genitore perché danneggia l’integrità fisica del minore. La Corte, basandosi sulla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia che protegge i bambini da ogni tipo di violenza (anche in famiglia), ha sottolineato che l’interesse superiore del bambino deve essere la priorità in qualsiasi metodo educativo, escludendo le punizioni corporali.
  • Cassazione n. 13145/2022: L’uso di violenza da parte di un insegnante non rientra nell’abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) perché tale reato presuppone l’uso di metodi di per sé leciti, che diventano illeciti per l’eccesso. La violenza, invece, è sempre considerata illecita. Nel caso specifico, spingere la testa di un minore nel lavandino o nello scarico configura direttamente un atto di violenza, escludendo l’applicazione dell’articolo sull’abuso dei mezzi di correzione.
  • Cassazione n. 18706/2020: La differenza tra abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti non sta nella gravità della violenza, perché usare violenza per educare o correggere è sempre illegale.

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responsabilità del notaio

La responsabilità del notaio Responsabilità del notaio: cos'è, tipologie di responsabilità, obbligo assicurativo e prescrizione della responsabilità notarile

Cos’è la responsabilità del notaio

La responsabilità del notaio costituisce uno dei profili centrali dell’attività notarile, data la delicatezza e l’importanza degli atti pubblici da lui redatti. Il notaio, in quanto pubblico ufficiale e professionista liberale, è soggetto a un regime di responsabilità articolato e rigoroso, che copre sia l’aspetto pubblicistico, connesso alla funzione certificativa, sia quello privatistico, legato al rapporto con il cliente.

La responsabilità del notaio si configura quando quest’ultimo viola obblighi di legge o doveri professionali nell’esercizio delle proprie funzioni, arrecando un danno patrimoniale o morale a terzi o alle parti coinvolte nell’atto notarile.

La sua attività è regolata, oltre che dalla normativa civilistica generale, dalla:

  • Legge notarile (L. 89/1913);
  • Codice civile (artt. 1176, 1218, 2043, 2236 c.c.);
  • Codice deontologico notarile.

Il notaio è tenuto a garantire legalità, validità e certezza dell’atto, assumendo un ruolo di garanzia per tutte le parti. È responsabile non solo di errori formali, ma anche di mancati controlli e omissioni informative che avrebbero potuto evitare l’insorgenza di contenziosi.

Tipologie di responsabilità del notaio

La responsabilità notarile può articolarsi in diverse forme, ciascuna con proprie caratteristiche e conseguenze:

1. Responsabilità civile

La responsabilità civile deriva dalla violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali che causano un danno economicamente quantificabile al cliente o a terzi.

Si distinguono:

  • Responsabilità contrattuale: in virtù del contratto d’opera professionale (art. 2230 c.c.), il notaio risponde ai sensi degli articoli 1176 e 1218 c.c., con una presunzione di colpa a suo carico.
  • Responsabilità extracontrattuale: si applica nei confronti dei terzi danneggiati, ex art. 2043 c.c., che devono dimostrare il fatto illecito, il danno e il nesso causale.

Esempi pratici:

  • mancata iscrizione dell’ipoteca o della trascrizione dell’atto;
  • mancato controllo della libertà dell’immobile da vincoli;
  • omessa verifica dell’identità o della capacità giuridica delle parti.

2. Responsabilità penale

Il notaio può incorrere in responsabilità penale nei casi di comportamenti illeciti che integrano reati propri del pubblico ufficiale, come:

  • falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.);
  • omessa denuncia di reati o falsità materiale;
  • concussione o corruzione, se abusano della funzione.

3. Responsabilità disciplinare

Il notaio è sottoposto anche a controlli deontologici e disciplinari da parte del Consiglio notarile di appartenenza. Può essere sanzionato per:

  • negligenza professionale;
  • condotta non conforme al decoro e alla dignità della funzione;
  • violazione del segreto professionale;
  • mancata conservazione dei repertori e dei registri.

Le sanzioni vanno dall’avvertimento alla sospensione, fino alla destituzione nei casi più gravi.

L’obbligo assicurativo del notaio

Il notaio, ai sensi della legge n. 89/2013ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale.

Questa assicurazione:

  • copre i danni causati nell’esercizio dell’attività notarile;
  • è condizione necessaria per l’esercizio della professione;
  • garantisce tutela ai clienti e alle controparti in caso di errori o omissioni.

L’importo minimo della copertura è fissato dal Consiglio Nazionale del Notariato e varia in base al volume d’affari del professionista. Alcune polizze includono anche la copertura per il personale dipendente dello studio.

La prescrizione della responsabilità del notaio

I termini di prescrizione per la responsabilità del notaio variano in base alla natura del rapporto:

Contrattuale:

  • Il termine è di 10 anni, ex art. 2946 c.c., decorrenti dal momento in cui il cliente ha effettiva conoscenza del danno e della condotta causale del professionista.

Extracontrattuale:

  • La responsabilità verso terzi si prescrive in 5 anni, ai sensi dell’art. 2947 c.c.

Tuttavia, in presenza di reato, la responsabilità può prescriversi nei termini previsti per il reato medesimo, con possibilità di estensione.

 

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Straining

Straining: la guida Straining: cos’è, differenze con il mobbing, tutele legali e risarcimento del danno

Cos’è lo straining

Lo straining è una forma di disagio lavorativo che si verifica quando il dipendente è esposto a condotte ostili isolate, ma permanenti nei loro effetti, in grado di compromettere la sua serenità psicofisica e professionale. Pur non essendo regolato da una norma specifica, lo straining è riconosciuto e tutelato dalla giurisprudenza italiana, che lo assimila, sotto alcuni profili, al mobbing.

Il termine “straining” deriva dall’inglese to strain (tendere, mettere sotto pressione) e si riferisce a una situazione di stress occupazionale forzato determinata da un singolo evento ostile o da pochi episodi non reiterati, ma capaci di produrre conseguenze durature nel tempo.

Caratteristiche principali:

  • azioni unilaterali del datore di lavoro o dei colleghi;
  • assenza della reiterazione tipica del mobbing;
  • esposizione del lavoratore a una condizione lavorativa deteriorata in modo continuativo;
  • impotenza relazionale e isolamento.

Esempi comuni di straining:

  • trasferimento immotivato o punitivo;
  • esclusione da riunioni o comunicazioni aziendali;
  • dequalificazione improvvisa e ingiustificata;
  • modifica unilaterale delle mansioni in senso peggiorativo.

Differenze tra straining e mobbing

Caratteristica Mobbing Straining
Frequenza delle condotte Reiterate e sistematiche Isolate ma con effetti duraturi
Durata Prolungata nel tempo Può essere anche un singolo episodio
Obiettivo persecutorio Esplicito e intenzionale Anche non intenzionale
Gravità delle conseguenze Spesso maggiore Reale ma meno intensa

Cosa dice la Cassazione  

Cassazione n. 123/2025: Anche in assenza di “mobbing” vero e proprio (cioè senza un intento persecutorio unitario), il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per danni alla salute del dipendente ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile. Questa responsabilità scatta quando il datore di lavoro, anche per negligenza, permette il persistere di un ambiente di lavoro stressante che danneggia la salute dei lavoratori. Inoltre, il datore è responsabile se adotta comportamenti che, pur non essendo di per sé illegittimi, possono causare disagio o stress e che, isolatamente o insieme ad altre inadempienze, peggiorano gli effetti dannosi per la salute e la personalità del lavoratore. La Cassazione (sentenze citate) sottolinea che un ambiente di lavoro stressogeno è considerato un fatto ingiusto che può portare a riesaminare anche condotte datoriali apparentemente lecite o isolate, poiché la tutela della salute del lavoratore è un diritto fondamentale garantito da una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2087 c.c.

Cassazione n. 15957/2024: Il mobbing lavorativo si configura quando si verificano ripetuti comportamenti dannosi all’interno del contesto lavorativo, accompagnati dall’intenzione di perseguitare la vittima, indipendentemente dalla legalità dei singoli atti. Lo straining, invece, si verifica quando un singolo comportamento stressogeno viene attuato consapevolmente nei confronti del dipendente, anche in assenza di una pluralità di azioni vessatorie continuative, mirando a indurre una condizione di stress forzato e prolungato nell’ambiente di lavoro. In sostanza, il mobbing si basa sulla ripetizione di atti persecutori, mentre lo straining si concentra sull’impatto stressante di un singolo atto consapevole.

Cassazione 29101/2023: o “straining” è considerato una forma di mobbing “attenuata” perché non presenta la ripetitività tipica delle azioni vessatorie. Tuttavia, costituisce comunque un’imposizione di stress da parte del superiore attraverso atti ostili mirati a discriminare il lavoratore. L’aspetto fondamentale è che, indipendentemente dall’etichetta (“mobbing” o “straining”), ciò che rileva è che il singolo atto ostile sia di per sé illecito e causi una lesione all’integrità psicofisica e personale del lavoratore.

Cosa dice la legge  

Non esiste una disciplina legislativa specifica sullo straining. Tuttavia, il fenomeno trova tutela nei seguenti strumenti normativi:

  • Art. 2087 c.c.: obbligo del datore di lavoro di garantire l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore;
  • Art. 2043 c.c.: risarcimento del danno ingiusto;
  • Art. 32 Cost.: tutela della salute come diritto fondamentale;
  • Testo Unico Sicurezza (d.lgs. 81/2008): obbligo di valutazione e prevenzione dei rischi psicosociali;
  • Codice Civile e normativa antidiscriminatoria, se lo straining è legato a genere, età, orientamento sessuale, disabilità o appartenenza sindacale.

La giurisprudenza considera quindi il comportamento illecito e lesivo, anche se isolato, rilevante per fondare una richiesta di tutela e risarcimento.

Quando lo straining può costituire reato

Sebbene lo straining, come il mobbing, non configuri un reato autonomo, alcune condotte possono assumere rilevanza penale:

  • lesioni personali (art. 582 c.p.), se ne deriva un danno psico-fisico accertato;
  • atti persecutori (art. 612-bis c.p.), se si riscontra una condotta molesta o intimidatoria;
  • abuso d’ufficio, nei confronti di lavoratori della pubblica amministrazione.

Risarcimento del danno da straining

Il lavoratore vittima di straining ha diritto a un risarcimento integrale del danno subito, purché provi:

  • la condotta illecita posta in essere (anche isolata);
  • il nesso causale con il danno psicofisico o professionale;
  • l’entità del danno, anche tramite certificazione medica o relazioni psicologiche.

La giurisprudenza riconosce il danno da straining come:

  • danno biologico (patologie psichiche o fisiche);
  • danno morale (sofferenza soggettiva);
  • danno esistenziale (limitazione della sfera personale e sociale);
  • danno patrimoniale (perdita economica o dequalificazione).

Cassazione n. 33428/2022: l’ambiente di lavoro stressogeno costituisce un fatto ingiunto e illecito e come tale deve essere sempre preso in considerazione ai fini del risarcimento del danno del lavoratore, anche manca la reiterazione.

Tutele del lavoratore vittima di straining

Le azioni da intraprendere in caso di straining includono:

  1. raccolta accurata di documenti in grado di provare le condotte (email, provvedimenti, testimonianze);
  2. visita presso il medico competente aziendale o il medico di base;
  3. segnalazione all’Ispettorato del lavoro o al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  4. assistenza legale da parte di un avvocato giuslavorista per agire in sede civile o penale;
  5. supporto da parte del sindacato o di associazioni specializzate nella tutela del benessere lavorativo.