beneficio della non menzione

Beneficio della non menzione anche in Cassazione Il beneficio della non menzione può essere disposto dalla Cassazione senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto

Non menzione e giudizio di legittimità

Il beneficio della non menzione può essere direttamente disposto dalla Cassazione, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Lo ha stabilito la seconda sezione penale nella sentenza n. 37164/2024 accogliendo sul punto il ricorso di un imputato.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’appello di Napoli confermava la condanna emessa dal tribunale nei confronti di un imputato per i reati di cui agli art. 81, 10 e 640-ter e 81, 10 e 493-ter cod. pen.

L’uomo adiva il Palazzaccio dolendosi, tra le altre cose, della carenza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione.

La decisione

Per la S.C. il motivo è fondato (sebbene il ricorso sia complessivamente infondato nel resto). La Corte d’appello infatti non ha offerto una specifica risposta all’ultimo motivo di gravame, con cui si invocava il beneficio di cui all’art. 175 c.p. e tale inequivoca lacuna motivazionale impone, limitatamente a questa sola statuizione, l’annullamento della sentenza impugnata.
L’apparato argomentativo speso dalla Corte territoriale in tema di sospensione condizionale della pena, fondato sulla valutazione dei medesimi elementi ex art. 133 c.p. che vengono necessariamente in rilievo anche per la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, “consente tuttavia di colmare la denunciata carenza, senza necessità di rinvio” aggiungono gli Ermellini.

“lI beneficio in questione può, infatti, essere direttamente disposto – dalla Cassazione – sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ex art. 164 cod. pen. nei termini sopra accennati, senza la necessità di ulteriori accertamenti di fatto (cfr., tra le altre, Cass. n. 14885/2021).

Per cui, la S.C. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, che concede. E rigetta il ricorso nel resto.

Allegati

direttiva riders

Direttiva Riders: ok definitivo Via libera definitivo alla direttiva Riders da parte del Consiglio Europeo. Il testo entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE

Direttiva Riders: cosa prevede

Via libera definitivo alla Direttiva Riders da parte del Consiglio UE che ha confermato l’accordo raggiunto con gli Stati membri l’11 marzo 2024, a sua volta approvato dal Parlamento UE nell’aprile scorso. La direttiva introduce nuove norme tese a migliorare le condizioni delle persone che lavorano per le piattaforme online, regolando per la prima volta l’uso dei sistemi di algoritmi sul posto di lavoro.

Il contesto

Si parla di un mercato che vede (secondo l’analisi della Commissione Europea del 2021) 500 piattaforme di lavoro digitali attive e che dà lavoro a oltre 28 milioni di persone (cifra che dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025).

Le piattaforme di lavoro digitali sono presenti in una varietà di settori economici, sia “in loco”, come per i conducenti di viaggi e le consegne di cibo, o online con servizi come la codifica dei dati e la traduzione.

Mentre la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali è formalmente autonoma, circa 5,5 milioni di persone potrebbero essere erroneamente classificate come lavoratori autonomi.

Situazione occupazionale

La nuova legge obbliga i Paesi UE a introdurre una presunzione di rapporto di lavoro subordinato quando sono presenti “fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi” e tenendo conto della giurisprudenza dell’UE.

Questa presunzione legale confutabile del rapporto di lavoro ha il fine di correggere lo squilibrio di potere tra la piattaforma di lavoro digitale e la persona che vi svolge il lavoro e di aiutare il lavoratore a beneficiare della presunzione. L’onere della prova spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

Nuove regole sugli algoritmi

Le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato.

Le piattaforme dovranno garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono sulle persone che svolgono un lavoro tramite piattaforme digitali.

Trasparenza e protezione dei dati

La direttiva prevede anche norme che proteggono i dati dei lavoratori delle piattaforme digitali, alle quali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come quelli sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali.

Prossime tappe

Il testo, ora, dopo l’adozione formale del Consiglio dovrà essere firmato dal Consiglio stesso e dal Parlamento Europeo ed entrerà in vigore in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Dopo di che, gli Stati membri avranno due anni per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie.

giurista risponde

Concorso anomalo e progressione criminosa Nell’applicazione dell’istituto del concorso anomalo, ex art. 116 c.p., in che rapporto si deve porre l’elemento psicologico del dolo con la prevedibilità della progressione criminosa dell’azione?

Quesito con risposta a cura di Valentina Riente e Michele Pilia

 

La configurabilità dell’art. 116 c.p. (concorso anomalo) è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Cass., sez. I, 20 giugno 2024, n. 24520).

Preliminarmente il Supremo Collegio, nel rispondere al quesito oggetto della presente sentenza ha ritenuto di specificare quelli che sono i limiti applicativi dell’art. 116 c.p. sotto il profilo dell’elemento soggettivo distinguendolo dalle ipotesi di concorsi di cui all’art. 110 c.p.

Ciò posto, premettendo che è oramai consolidata una concezione unitaria del concorso di presone nel reato – contrariamente a quanto avveniva con il Codice Zanardelli –, l’attività che integra gli estremi dell’art. 110 c.p. può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di: ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva della fattispecie di reato. Tale attività, peraltro, non necessita di un previo accordo diretto alla causazione dell’evento; infatti il concorso ben potrebbe estrinsecarsi in un intervento di carattere estemporaneo, sopravvenuto a sostegno dell’azione altrui ancora in corso quand’anche iniziata all’insaputa del correo (Cass., Sez. Un., 3 maggio 2001, n. 31).

Il concorso anomalo ex art. 116 c.p. si differenzia rispetto al concorso “pieno” – sopradescritto – e sussiste alla presenza di tre requisiti: l’adesione dell’agente ad un reato voluto in concorso con altri; la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso – eventualmente più grave –; un nesso causale, non solo materiale ma anche psicologico tra la condotta del compartecipe rispetto al reato voluto e l’evento diverso concretamente realizzato da altri. Pertanto è necessario che il concorrente non abbia previsto e voluto, nemmeno a titolo di dolo eventuale, il reato diverso, posto in essere dall’esecutore. Invero, nel caso in cui il soggetto non soltanto si sia rappresentato l’evento, ma l’abbia voluto – sia che tale volizione si estrinsechi sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni) – si ricadrà nell’alveo applicativo dell’art. 110 c.p. e, pertanto, si applicherà la disciplina ordinaria del concorso di persone nel reato. A tali tre requisiti si aggiunge poi un ulteriore aspetto che estrinseca il terzo requisito, ovvero, la prevedibilità della progressione criminosa dell’agire.

Su quest’ultimo, cruciale, punto la Corte ribadisce come sia assolutamente preponderante la prevedibilità dell’evento reato differente. Invero, il requisito della prevedibilità dell’evento posto in progressione criminosa, anche se non espressamente previsto nella disposizione normativa, è di fondamentale importanza. Questo, lo si si evince in forza di una interpretazione sistematica e teleologica delle norme fondanti la responsabilità penale e vive ormai una condizione di assoluta stabilità dopo la pronuncia della Corte cost. 42/1965. Pertanto è imprescindibile un “nesso psicologico” in termini di prevedibilità tra la condotta dell’agente compartecipe e l’evento diverso in concreto verificatosi.

Tale aspetto, peraltro, non può dirsi integrato dalla sola sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell’agente e l’evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di “causalità psichica”, nel senso che il reato diverso – e più grave – commesso dal compartecipe deve essere astrattamente rappresentabile nella psiche dell’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto (Cass. 11 gennaio 2006, n. 744), il tutto senza, comunque, che l’agente debba avere effettivamente previsto e accettato il rischio della sua commissione, giacché, in tal caso – come affermato in precedenza –, sarebbe configurabile il dolo eventuale e quindi il concorso pieno ex art. 110 c.p.

La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello voluto, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso anomalo ex art. 116 nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza.

Alla luce di quest’interpretazione ermeneutica la Cassazione ha ritenuto che la componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 c.p. si collochi, in un’area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa). Sulla base di tale interpretazione il Supremo Collegio confermava la sentenza impugnata ritenendo che il corrente avesse agito con dolo diretto e, pertanto, con il pieno intento di cooperare all’esecuzione del disegno criminoso nella sua forma più grave effettivamente verificatasi.

*Contributo in tema di “Concorso anomalo e progressione criminosa”, a cura di Valentina Riente e Michele Pilia, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

pratica forense inps

Pratica forense Inps: come funziona La domanda va presentata esclusivamente per via telematica tramite il servizio online reso disponibile dall'Inps dal 1° ottobre

Praticanti presso l’Inps

Pratica forense Inps: dal 1° ottobre 2024 è disponibile la nuova procedura per la presentazione della domanda di ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura territoriale e centrale dell’INPS. Lo rende noto l’Istituto di previdenza con una avviso sul proprio sito.

Procedura ammissione

La procedura per l’ammissione alla pratica forense consente ai cittadini, laureati in giurisprudenza e in possesso dei requisiti richiesti dal bando, di presentare la domanda per svolgere il tirocinio professionale presso l’Avvocatura territoriale e centrale dell’INPS, nel periodo di apertura della campagna annuale (dal 1° ottobre 2024 al 31 luglio 2025).

Tra ii requisiti richiesti: la cittadinanza italiana ed europea (o extraUe in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17, comma 2 della L. 247/2012); essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica (per chi è già iscritto, non bisogna avere un’anzianità di iscrizione superiore a 6 mesi).

La domanda va presentata per uno soltanto degli Uffici legali dell’INPS citati nei singoli bandi, accedendo alla procedura online.

Domanda Inps

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono inoltrare la domanda di ammissione online, accedendo al servizio dedicato tramite le proprie credenziali.

Il bando è disponibile sul sito dell’Istituto, seguendo il percorso: “Home – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi – Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS”.

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sequestro preventivo

Sequestro preventivo: le modalità esecutive spettano al PM La Cassazione chiarisce che compete al PM il potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo

Sequestro preventivo e modalità esecutive

Spetta al pubblico ministero il potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo e i provvedimenti con cui è esercitato tale potere sono impugnabili con la procedura dell’incidente di esecuzione. Lo ha chiarito la seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 37168/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, confermava integralmente il decreto del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta, fino alla capienza di euro 2.767.538,20, e, per l’importo non rinvenuto, per equivalente, nei confronti di alcuni indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 648-ter cod. pen.
La questione approda al Palazzaccio dove viene dedotta la «manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione tale da risultare apparente», in relazione alla ribadita sussistenza del periculum in mora. “La decisione dei giudici della cautela – a dire della difesa – deriverebbe da una lettura approssimativa degli atti, che non avrebbe tenuto conto del fatto che l’intera somma in contestazione era confluita nell’operazione di completamento dell’immobile”. Inoltre, viene censurato, “il nuovo percorso argomentativo esposto dal Tribunale, che avrebbe invece dovuto annullare li provvedimento genetico, privo di adeguata motivazione sul punto”.

La decisione

Per la S.C. però il ricorso è infondato.

In materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen., ricordano i giudici, “consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti a contestare la tenuta logica dell’apparato argomentativo”.

Il primo motivo, sotto l’abito dell’omessa motivazione, in primo luogo, osservano dalla Cassazione, “introduce surrettiziamente una serie di censure incentrate sulla presunta erroneità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, spingendosi, anzi, a una certosina disamina dei singoli passaggi argomentativi (in tema di rapporti con i e l’associazione per delinquere, di complessivo importo conferito da questi ultimi, di sussidiarietà del vincolo), sollecitandone un’alternativa rilettura rispetto a quella già offerta dal Tribunale”.
Inoltre, “le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo – quali quelle denunciate nel caso di specie – non possono essere fatte valere con una richiesta di riesame (né con una istanza di dissequestro)”.  “Considerato che spetta al pubblico ministero il potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo e che i provvedimenti con cui è esercitato tale potere sono impugnabili con la procedura dell’incidente di esecuzione, si tratta, dunque, di questioni – concludono dal Palazzaccio – che devono essere portate all’attenzione del giudice competente con la suddetta distinta procedura non impugnatoria” (cfr. ex multis, Cass. n. 8283/2020). Per cui, il ricorso è rigettato.

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giurista risponde

Eccesso colposo di legittima difesa e timori personali Nell’applicazione dell’istituto della legittima difesa putativa, ovvero dell’eccesso colposo di legittima difesa, i timori personali possono essere di per sé stessi sufficienti ad escludere la punibilità del soggetto agente?

Quesito con risposta a cura di Valentina Riente e Michele Pilia

 

L’accertamento della legittima difesa, reale o putativa o dell’eccesso colposo di questa, deve essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all’ interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto. Pertanto devono essere esaminate oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d’animo e i timori personali (Cass., sez. I, 26 giugno 2024, n. 25230).

Nell’affrontare il thema decidendum, il Supremo Collegio ha operato un pregevole lavoro di ricostruzione ermeneutica in ordine ai requisiti per la sussistenza della legittima difesa, differenziando le ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa di cui all’art. 55 c.p. come novellato dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, da quello più generale della legittima difesa putativa di cui al combinato disposto degli artt. 52 e 59 c.p.

Più nello specifico, l’ipotesi dell’eccesso colposo della legittima difesa di cui all’art. 55 c.p. ricorre nel caso in cui il superamento del limite della necessaria proporzione che deve esserci tra la difesa del bene giuridico minacciato e l’offesa è dipeso da errore determinato da colpa (Cass. 12 ottobre 2023, n. 41552). Sotto tale profilo, infatti, lo stato di grave turbamento che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa ex art. 61, comma 5 c.p., per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dal novellato art. 55, comma 2 c.p., richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse ed è necessario un esame di tutti gli elementi della situazione per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa (Cass. 3 dicembre 2020, n. 34345). Per l’effetto una condotta antecedente a quella delittuosa che fa sorgere dei meri timori personali non può essere idonea ad integrare il presupposto della norma.

Tale ipotesi differisce, peraltro, dalla legittima difesa putativa, di cui all’art. 59 c.p., perché il concetto di errore ha una portata ben più generale rispetto al turbamento. Invero, l’errore scusabile non è altro che una rappresentazione falsata della realtà che prescinde da un turbamento emotivo e potrebbe, astrattamente, ricomprenderlo se questo non integra il requisito di cui all’art. 55, comma 2 c.p.

In altri termini la rappresentazione falsata del pericolo, nel caso di cui all’art. 59 c.p. è ontologicamente incompatibile con l’ipotesi di un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa, perché nel caso di cui all’art. 55, comma 2 c.p. non è esigibile una valutazione sulla proporzione della reazione. Di converso l’errore, per dirsi scusabile, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Per cui, la capacità di razionale valutazione dell’agente è necessaria per l’applicazione dell’art. 59 c.p., mentre è in radice esclusa per l’applicazione dell’art. 55, comma 2 c.p., i quali peraltro si inseriscono in momenti della condotta che possono essere diversi.

Ciò posto la presente sentenza, prendendo le mosse (Cass. 21 marzo 2013, n. 13370), ha ritenuto di affermare che al fine di valutare l’eventuale sussistenza dell’eccesso colposo di legittima difesa devono essere valutate ex ante le specifiche e peculiari circostanze concrete dell’azione. Pertanto devono essere esaminate oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d’animo e i timori personali.

Sul punto nonostante sia ampiamente condivisibile la ricostruzione ermeneutica testé riportata, in ordine ai c.d. “timori personali”, è d’uopo segnalare l’esistenza di un orientamento parzialmente differente, coevo alla novella normativa del 2019, il quale però a parare di chi scrive può dirsi superato. Detto orientamento, prendendo comunque le mosse dall’arcinota sentenza Cass. 21 marzo 2013, n. 13370, ha ritenuto che, a seguito della novella legislativa del 2019, “i timori personali” laddove possano essere riconducibili nella categoria del “grave turbamento” (di cui alla nuova formulazione dell’art. 55 c.p.) debbano essere necessariamente oggetto di valutazione da parte del giudice di merito ed in assenza di tale valutazione la sentenza deve essere annullata (Cass. 10 dicembre 2019, n. 49883).

Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie la Corte ritenendo di aderire al primo orientamento ha, altresì, ricordato che il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo nella stessa – qualora gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito – è un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. In forza di ciò, non essendo stati riscontrati vizi procedurali nell’accertamento degli elementi di prova o motivazionali nel vaglio degli stessi, la Corte ha confermato la sentenza di condanna.

Contributo in tema di “Eccesso colposo di legittima difesa e timori personali”, a cura di Valentina Riente e Michele Pilia, estratto da Obiettivo Magistrato n. 77 / Settembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica

avvocati in via Arenula

Avvocati in via Arenula: il protocollo Ministero-CNF Firmato il protocollo d'intesa tra il ministro della Giustizia e il presidente del CNF per favorire il coinvolgimento degli avvocati nelle attività istituzionali

Avvocati nell’Ufficio legislativo, il protocollo

Avvocati in via Arenula, per favorirne il coinvolgimento nelle attività istituzionali svolte dall’Ufficio legislativo. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco. Ne dà notizia il dicastero con un avviso sul proprio sito.

In particolare, il protocollo prevede che gli avvocati, individuati e proposti dal Cnf al Ministero, collaboreranno sotto la direzione del capo dell’Ufficio Legislativo “nelle attività di studio, ricerca e consulenza per la formulazione di pareri, elaborazione di proposte normative nonché di interpretazione della normativa vigente nelle materie di comune interesse inerenti alle competenze del dicastero di via Arenula”.

I professionisti coinvolti, inoltre, “si impegneranno a non patrocinare, né personalmente né attraverso membri dello studio di cui fanno parte, cause giudiziali o contenziosi, anche stragiudiziali, contro il Ministero durante il rapporto di collaborazione e per un anno successivo alla sua conclusione”.

Il protocollo ha una durata annuale, rinnovabile entro i limiti del mandato governativo.

Con questo protocollo potremo avvalerci del preziosissimo contributo degli avvocati indicati dal Cnf, con il quale condividiamo in maniera proficua comuni obiettivi di orientamento giuridico nella prospettiva della migliore attuazione della politica giudiziaria”, ha dichiarato il ministro Nordio, ribadendo “la grande considerazione che il Governo ha per la professione degli avvocati la cui funzione, come ricordato più volte, è strutturale alla giurisdizione”.

Per il presidente del Cnf, Francesco Greco, “la firma del protocollo d’intesa è motivo di grande soddisfazione e di questo ringraziamo il ministro Nordio. Si è finalmente concretizzato un accordo su cui abbiamo lavorato a lungo e che consentirà agli avvocati di rendere stabile il rapporto di collaborazione diretta alla formulazione normativa dell’attività legislativa del Ministero della Giustizia”.

patente a crediti

Patente a crediti: non basta l’autocertificazione Sul sito dell'INL il servizio "Istanza patente a crediti" per la richiesta di rilascio. Fino al 31 ottobre ok all'autocertificazione ma serve formalizzare l'istanza dal Portale

Patente a crediti: il nuovo servizio INL

Patente a crediti: è partita il 1° ottobre la prima fase di applicazione dello strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

A tal proposito, l’INL ha rilasciato il servizio “Istanza Patente a crediti” per la richiesta di rilascio della patente, sostituibile, fino al 31 ottobre 2024, da autocertificazione/autodichiarazione, trasmessa via PEC. Tuttavia, l’ispettorato chiarisce che l’istanza va formalizzata.

Vediamo i passaggi.

Rilascio patente a crediti

Ai fini del rilascio, occorre accedere al portale dei servizi dell’Ispettorato. In questa prima fase, è comunque possibile, fa sapere l’INL, presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

Per il rilascio serve presentare l’istanza

Tuttavia, il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 376/2024 datata 8 ottobre 2024 ha precisato che per ottenere la patente a crediti non è sufficiente inviare a mezzo pec l’autocertificazione in cui il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari al rilascio.

Questo meccanismo è stato previsto solo per accompagnare i soggetti obbligati a un approccio graduale alla nuova patente.

In realtà, come già chiarito anche nella circolare n. 4/2024, è necessario formalizzare l’istanza dal Portale dei servizi dedicato per ottenere la patente a crediti.

Ne consegue che, chi non ha provveduto a inviare l’istanza, ma si è limitato a inviare l’autocertificazione a mezzo pec dal 1° novembre 2024 non potrà operare nei cantieri temporanei e mobili.

notifica irrilevante

Notifica irrilevante se prima c’è avviso di intimazione? Se il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto con avviso di intimazione la notifica risulta irrilevante? I chiarimenti della Cassazione

Notifica atto e avviso di intimazione

Notifica irrilevante se il contribuente ha già avuto conoscenza dell’atto con un avviso di intimazione notificato in precedenza? A questa domanda ha risposto la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 24613/2024 esprimendosi sul ricorso di un contribuente.

La vicenda

Nella vicenda, la CTR Lombardia rigettava l’appello proposto dall’uomo nei confronti della sentenza della CTP di Lecco che, a sua volta, aveva respinto il ricorso dello stesso avverso un avviso di intimazione IVA ed altri tributi per l’anno d’imposta 2011. L’avviso di intimazione conseguiva alla notifica di alcuni avvisi di rettifica, dei quali il ricorrente contestava la ricezione.
La CTR respingeva l’appello di evidenziando che:

a) gli avvisi di rettifica erano stati notificati al contribuente e
risultava agli atti che questi ne aveva avuto conoscenza, sicché era irrilevante la regolarità della notificazione avvenuta con il rito degli irreperibili;

b) la notifica dell’intimazione era stata legittimamente effettuata con allegazione dell’intimazione in formato pdf, non essendo derivato da tale modalità di notificazione alcun pregiudizio per il ricorrente.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione contestando, in sostanza, la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza il deposito della raccomandata informativa.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso.

La decisione

Per la S.C., il motivo è fondato.
La CTR ha affermato l’irrilevanza della regolarità della notifica nei confronti del contribuente degli avvisi di rettifica per la conoscenza che quest’ultimo ha avuto dei predetti avvisi in ragione di un avviso di intimazione precedentemente notificato, sicché ogni eventuale nullità dovrebbe ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
In realtà, osservano gli Ermellini, “la sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica l’intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati”.

Pertanto, ha errato la CTR, “nel ritenere la sussistenza di una sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in assenza di una impugnazione e in ragione della semplice conoscenza che il ricorrente ha avuto aliunde dell’avviso di rettifica, ritenendo altresì irrilevante procedere all’esame della regolarità della notificazione”.

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame.

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amministratori di sostegno

Amministratori di sostegno retribuiti: la proposta dell’Aiga I giovani avvocati hanno inviato ai capigruppo della commissione giustizia della Camera una proposta di legge volta a riformare la figura dell'amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno: presentata la proposta AIGA

Amministratori di sostegno, una proposta per dare dignità alla figura. Così l’AIGA, l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati sintetizza la proposta di legge inviata ai capigruppo della commissione giustizia della Camera dei Deputati volta a riformare la figura dell’amministratore di sostegno.

Amministratori professionisti

“L’iniziativa mira a garantire una tutela più efficace dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità e a valorizzare il ruolo cruciale svolto dai professionisti iscritti in albi professionali chiamati a rivestire il ruolo di amministratori di sostegno, quali ausiliari del Giudice” scrive l’associazione.

Riconoscimento natura professionale dell’attività svolta

I principi cardine della proposta riguardano:

  • la corretta e puntuale individuazione delle attività di competenza dell’amministratore di sostegno;
  • il riconoscimento della natura professionale (non volontaristica) dell’attività svolta dall’amministratore di sostegno, con conseguente liquidazione di un compenso (non di un’indennità) adeguato e dignitoso;
  • l’applicazione della normativa che regola il patrocinio a spese dello Stato, in presenza dei necessari requisiti di legge in capo beneficiario.

Istituto non gratuito se la nomina ricade su un professionista

“Laddove la nomina dell’amministratore di sostegno ricada su figure esterne all’ambito familiare o istituzionale, scegliendole in appositi elenchi di professionisti in materie giuridiche o economiche, l’istituto non può più essere di natura socio-assistenziale e di mera gratuità”, afferma il Presidente Nazionale di AIGA, Carlo Foglieni, spiegando la ratio della proposta di legge.

Il tempo e le risorse impiegate nella gestione dell’incarico ricevuto, infatti, sostengono i giovani avvocati, “non possono in alcuna misura essere ritenuti congruamente retribuiti mediante la corresponsione di un’indennità annuale, liquidata dal Giudice Tutelare solo in presenza di disponibilità sufficienti nel patrimonio dell’amministrato ed in via forfettaria, in assenza di precisi riferimenti normativi”.

“È evidente – conclude l’associazione – la lesione della dignità professionale dei soggetti incaricati e il legislatore non può più ignorare il problema, pena il rischio di una progressiva e cronica carenza di professionisti disposti ad accettare tale fondamentale ufficio”.

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