bonus giovani under 35

Bonus giovani under 35: come ottenere l’esonero Bonus giovani under 35: dal 16 maggio l'INPS ha reso disponibile il modulo per ottenere l'esonero contributo previsto dal decreto Coesione

Bonus giovani under 35 dal 16 maggio

Bonus giovani under 35: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 i datori di lavoro privati possono usufruire di un incentivo contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano mai avuto un contratto stabile. Lo ha previsto il decreto-legge n. 60/2024 (decreto Coesione) e le modalità operative sono state dettagliate nella circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025.

A partire dal 16 maggio 2025, sarà attivo il modulo telematico per richiedere l’agevolazione sul Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo).

A chi spetta il Bonus giovani 2025?

L’incentivo, si ricorda, è rivolto a tutti i datori di lavoro privati (esclusi gli enti pubblici) che assumano, o trasformino un contratto da determinato a indeterminato, giovani che:

  • non abbiano ancora compiuto 35 anni alla data di assunzione;

  • non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato, in Italia o all’estero.

Quali sono i vantaggi per le imprese?

Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con un tetto mensile di 500 euro per lavoratore.

Per i datori di lavoro con sede in una delle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno – ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – il limite dell’incentivo mensile sale a 650 euro per ciascun lavoratore assunto.

Chi sono i lavoratori esclusi?

Non rientrano nell’ambito del Bonus:

  • i dirigenti;

  • i lavoratori domestici;

  • i rapporti di lavoro instaurati con contratto di apprendistato.

Come presentare la domanda

Per accedere all’incentivo, è necessario:

  1. accedere al Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo);

  2. compilare e inviare l’apposito modulo online disponibile dal 16 maggio 2025;

  3. seguire le istruzioni operative contenute nella circolare INPS n. 90/2025.

 

Leggi anche Decreto coesione: bonus under 35 e donne

cellulari a scuola

Cellulari a scuola: la proposta dell’Italia Divieto di cellulari a scuola: la proposta di Valditara all’Unione Europea per tutelare benessere e apprendimento

Cellulari a scuola

Divieto di cellulari a scuola: il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato al Consiglio dell’Unione europea per l’Istruzione una proposta ufficiale per una raccomandazione europea sul divieto degli smartphone in classe. L’iniziativa, riportata sul sito del ministero, riguarda tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado nei Paesi membri dell’UE.

Valditara ha sottolineato come numerosi studi scientifici abbiano dimostrato gli effetti negativi dell’abuso di dispositivi mobili in età scolare, tra cui perdita di concentrazione, riduzione della memoria, peggioramento delle competenze linguistiche e indebolimento del pensiero critico. Secondo il Ministro, l’uso eccessivo degli smartphone tra bambini e preadolescenti contribuisce anche all’isolamento sociale e al calo delle performance scolastiche.

“È giunto il momento di intervenire con decisione per proteggere il benessere e la qualità dell’apprendimento dei nostri giovani”, ha dichiarato Valditara, aprendo alla possibilità di estendere il divieto anche alle scuole superiori.

Smartphone vietati in classe: la normativa italiana

In Italia, il Ministero dell’Istruzione ha già disposto a partire da settembre 2024 il divieto di utilizzo degli smartphone in classe per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Resta permesso l’uso dei dispositivi elettronici solo se previsto nei piani didattici personalizzati per studenti con disabilità o DSA.

L’Europa si muove sul divieto dei cellulari

La proposta italiana si inserisce in un contesto europeo in cui vari Stati membri stanno già adottando misure restrittive sull’uso dei cellulari nelle scuole primarie e medie. Secondo Valditara, è necessario ora un coordinamento a livello europeo, anche per regolamentare l’accesso ai social network in età scolare, contrastando fenomeni come:

  • Cyberbullismo

  • Pedopornografia online

  • Atti di autolesionismo

  • Violenza di genere digitale

La proposta italiana ha ricevuto ampio consenso da parte degli altri Paesi membri, senza registrare interventi contrari.

consigliere forense

Il Consigliere forense deve essere diligente e imparziale Il CNF chiarisce i doveri di imparzialità e indipendenza del Consigliere forense, ribadendo le responsabilità disciplinari

Adempimento incarico di Consigliere forense

Consigliere Forense: la sentenza n. 390/2024 del CNF, pubblicata il 4 maggio 2025 sul sito del Codice deontologico, affronta il tema dell’adempimento degli incarichi istituzionali da parte degli avvocati membri delle istituzioni forensi, sottolineando l’importanza dei principi di diligenza, indipendenza e imparzialità.

Il caso esaminato

Il procedimento disciplinare ha riguardato un avvocato che, in qualità di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati (COA) di [OMISSIS], ha compiuto una serie di azioni ritenute in contrasto con i doveri deontologici. Tra le condotte contestate:

  1. Aver indotto il COA a deliberare l’iscrizione di oltre duecento avvocati rumeni con titoli rilasciati dalla cosiddetta “struttura Bota”, nonostante la consapevolezza dell’illegittimità della procedura, derivante da precedenti sentenze e circolari del CNF.

  2. Aver promosso, pur rivestendo la carica di Consigliere del COA, una causa risarcitoria contro lo stesso Consiglio, in nome e per conto di terzi.

  3. Aver assunto il patrocinio, davanti al CNF, di numerosi iscritti alla Sezione Speciale per l’impugnazione delle delibere di cancellazione dall’Albo, nonostante il conflitto di interessi derivante dalla sua posizione istituzionale. 

  4. Aver consentito che presso il proprio studio avesse sede un’associazione costituita per difendere gli interessi degli avvocati abilitati presso la “struttura Bota”, in contrapposizione ai deliberati del COA.

La decisione del CNF

Il CNF ha confermato la responsabilità disciplinare dell’avvocato per le condotte sopra descritte, ritenendo che esse violino l’art. 69, comma 1, del Codice Deontologico Forense (CDF), il quale impone agli avvocati chiamati a far parte delle istituzioni forensi di adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

Inoltre, il CNF ha evidenziato che la violazione dell’art. 69 CDF non esclude la concorrente responsabilità disciplinare per la violazione di principi generali contenuti nel Titolo I del CDF, ai sensi dell’art. 20 CDF. Nel caso di specie, è stata riscontrata anche la violazione dell’art. 9 CDF, relativo ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza. 

tenuità del fatto e iscrizione

Tenuità del fatto e iscrizione nel casellario giudiziale Tenuità del fatto e iscrizione nel casellario giudiziale: la Cassazione chiarisce la rilevanza ai fini dell’abitualità

Particolare tenuità del fatto

Tenuità del fatto e iscrizione nel casellario giudiziale: con la sentenza n. 16666/2025, depositata il 6 maggio, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato un nodo interpretativo rilevante in materia di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., chiarendo che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione per tenuità rileva esclusivamente ai fini dell’accertamento dell’abitualità del comportamento dell’imputato, e non ha altre conseguenze penali pregiudizievoli.

Il fatto oggetto del giudizio

Nel caso in esame, l’imputato era stato precedentemente destinatario di un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, disposto ex art. 131-bis c.p. In un successivo procedimento penale, tale precedente era stato valorizzato per escludere la tenuità di un nuovo episodio, in quanto considerato elemento ostativo sotto il profilo dell’abitualità del comportamento, elemento preclusivo all’applicazione del medesimo istituto.

La difesa aveva eccepito l’illegittimità della valutazione, sostenendo che l’iscrizione del provvedimento di archiviazione non avrebbe dovuto produrre alcun effetto nel nuovo procedimento.

Tenuità del fatto e iscrizione: il principio della S.C.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato il principio secondo cui: “L’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rilevante esclusivamente ai fini della valutazione dell’abitualità del comportamento dell’imputato e non produce altri effetti negativi in termini di recidiva o di giudizio di colpevolezza”.

Tale orientamento si pone in linea con il tenore letterale dell’art. 131-bis, il quale prevede l’esclusione della non punibilità quando l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, ovvero più condotte che denotino una tendenza delittuosa, anche se in precedenza giudicate di particolare tenuità.

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cassette postali condominiali

Cassette postali condominiali Cassette postali condominiali: cosa sono, normativa di riferimento, requisiti tecnici e di sicurezza e posizionamento

Le cassette postali condominiali

Le cassette postali condominiali sono elementi essenziali per garantire una corretta distribuzione della corrispondenza negli edifici plurifamiliari. La loro installazione e collocazione sono disciplinate da specifiche normative che mirano a garantire l’accessibilità, la sicurezza e la privacy dei destinatari.​ Nello specifico le cassette postali condominiali sono contenitori destinati alla ricezione della posta per ciascuna unità abitativa all’interno di un condominio. Generalmente, sono raggruppate in un casellario unico situato in un’area comune dell’edificio.​

Obbligatorietà e normativa di riferimento

L’installazione delle cassette postali è obbligatoria per garantire il servizio di recapito postale. La normativa principale che ne regola l’ubicazione è il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001, che all’art. 47 stabilisce:​ “Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso”.​

Inoltre, l’articolo 46 dello stesso decreto prevede che: “Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione”.​

Queste disposizioni mirano a facilitare il lavoro dei portalettere, evitando che debbano accedere a proprietà private per consegnare la posta.

Requisiti tecnici e di sicurezza

Le cassette postali devono rispettare determinati requisiti tecnici per garantire la sicurezza e la privacy della corrispondenza:

  • dimensioni: devono essere sufficienti a contenere buste formato A4 senza piegature.
  • sicurezza: devono essere dotate di serrature e dispositivi antiprelievo per prevenire furti.
  • privacy: non devono avere spioncini o aperture che consentano a terzi di visualizzare il contenuto.
  • identificazione: devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome del destinatario.​

Questi standard sono definiti dalla norma UNI EN 13724, che stabilisce le caratteristiche che le cassette postali devono possedere per essere considerate a norma.

Posizionamento cassette postali condominiali

Il posizionamento delle cassette postali deve rispettare le seguenti regole:​

  • accessibilità: devono essere collocate in un luogo facilmente accessibile ai portalettere, preferibilmente al limite della proprietà o sulla pubblica via.
  • raggruppamento: in edifici plurifamiliari, devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
  • accordi specifici: eventuali deroghe alla collocazione standard devono essere concordate con l’ufficio postale di distribuzione.

In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, il portalettere è autorizzato a lasciare un avviso di giacenza, costringendo il destinatario a ritirare la corrispondenza presso l’ufficio postale

Giurisprudenza e casi particolari

La giurisprudenza ha affrontato diverse controversie relative alla collocazione delle cassette postali. In particolare, è stato ribadito che la loro installazione deve rispettare le normative vigenti e che eventuali modifiche devono essere deliberate dall’assemblea condominiale.

In assenza di decisioni assembleari, un singolo condomino non può procedere autonomamente allo spostamento delle cassette, a meno che non si tratti della propria e non si alteri il decoro architettonico dell’edificio

addebito separazione

Addebito separazione anche per un solo episodio di violenza Violenza fisica e addebito della separazione: la Cassazione conferma che basta anche un solo episodio

Violenza e addebito separazione

Addebito separazione: con l’ordinanza n. 10021/2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale in materia di addebito della separazione coniugale, chiarendo che anche un unico episodio di violenza fisica può fondare la pronuncia di separazione e l’addebito, a prescindere dalla gravità delle lesioni provocate.

La decisione si colloca in un filone giurisprudenziale che tutela in modo sempre più marcato la dignità personale e l’integrità fisica e morale del coniuge vittima di comportamenti lesivi, valorizzando il principio del rispetto reciproco come fondamento del vincolo matrimoniale.

Il caso

La vicenda riguarda una coppia legalmente sposata, nella quale la moglie aveva chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito, allegando un episodio di violenza fisica avvenuto nel corso di una lite domestica, culminato in percosse. L’uomo aveva ammesso l’alterco, ma negava l’intento violento e sosteneva che l’episodio fosse isolato e privo di conseguenze gravi.

La Corte d’appello aveva escluso l’addebito, ritenendo che un singolo episodio, non seguito da ulteriori comportamenti aggressivi, non potesse configurare una violazione così grave da determinare l’addebito della separazione.

Cassazione: anche una sola violenza è sufficiente

La Cassazione ha accolto il ricorso della donna e ha affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di separazione personale dei coniugi, anche un solo episodio di violenza fisica, posto in essere da uno dei coniugi nei confronti dell’altro, è idoneo a giustificare l’addebito della separazione, a prescindere dalla gravità delle lesioni causate, in quanto integra una violazione grave e intollerabile dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c.”

Il Collegio sottolinea che l’aggressione fisica costituisce di per sé un fatto oggettivamente idoneo a compromettere irreversibilmente la convivenza coniugale, violando il dovere di reciproco rispetto e assistenza morale.

Centralità della dignità coniugale

La Corte richiama i doveri coniugali sanciti dall’art. 143 del codice civile, evidenziando come la violenza fisica rappresenti una lesione insanabile della fiducia reciproca, anche in assenza di effetti clinicamente gravi.

Nel testo dell’ordinanza si legge: “Il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, e di reciproco rispetto tra coniugi è incompatibile con qualsiasi forma di aggressione fisica. L’episodio, anche isolato, esprime una rottura radicale del vincolo coniugale, tale da giustificare non solo la separazione, ma anche l’addebito”. 

Il carattere episodico non attenua, secondo la Corte, la gravità oggettiva del gesto, che può aver minato irreparabilmente il legame matrimoniale, determinando la responsabilità esclusiva del coniuge autore dell’aggressione nella crisi coniugale.

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giurista risponde

Ordinanza di demolizione e istanza di accertamento in conformità La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

No, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, determinando la sola temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto della domanda (Cons. Stato, sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180).

La Sezione ricorda che, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale configura una sanzione, ai sensi dell’art. 31 del T.U. dell’edilizia, conseguente all’inosservanza dell’ordine di demolizione, dal quale il proprietario può sottrarsi solo dimostrando di non essere in grado di ottemperare all’ordine stesso, impossibilità che non può ravvisarsi nella mera onerosità.

Nel caso di specie, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, sulla base della relazione del tecnico comunale, che non fosse ravvisabile un’impossibilità di tipo tecnico.

Inoltre, si è precisato che il fatto che l’area esterna alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione sia di proprietà condominiale non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o dell’atto di acquisizione, ma ne determina esclusivamente l’inefficacia nei confronti degli altri comproprietari che non ne sono stati destinatari.

Pertanto, un bene immobile abusivo può formare oggetto dell’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio del comune se l’ordine di demolizione e il provvedimento acquisitivo siano stati notificati a tutti i proprietari. Dunque, il soggetto destinatario di tali notifiche non ha interesse a dolersi del fatto che tale notificazione sia avvenuta anche agli altri comproprietari, poiché la mancata notificazione dell’ingiunzione di demolizione dell’opera abusiva, realizzata da tutti i comproprietari, non rappresenta un vizio di legittimità dell’atto, che rimane quindi valido ed efficace. Pertanto, l’omissione della notifica, essendo un requisito per l’operatività dell’ordinanza nei confronti dei destinatari, può essere censurabile solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta.

Ha chiarito il Consiglio di Stato che, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha efficacia caducante rispetto all’ordinanza di demolizione, ne determina la sola temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto della domanda. In tal caso, riprenderà a decorrere il termine per l’esecuzione e, in caso d’inottemperanza, potrà essere disposta l’acquisizione dell’opera abusiva senza necessità dell’adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di 90 giorni.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi: Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2024, n. 3078;
Cons. Stato, sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990;
Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2024, n. 2952;
Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9404;
Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16;
Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2023, n. 253;
Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2021, n. 5875;
Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7008;
Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745

Difformi:  Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2022, n. 9631;
Cons. Stato, sez. VI, 18 agosto 2021, n. 5922; Id. 12 luglio 2021, n. 5267

 

(*Contributo in tema di “Nozione di impossibilità di ripristino, rapporto tra ordinanza di demolizione, beni in comunione e istanza di accertamento di conformità”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 83 / Marzo 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

osservatorio nazionale

Intelligenza artificiale e lavoro: nasce l’Osservatorio nazionale Online l’Osservatorio nazionale sull'IA del Ministero del lavoro: dati, strumenti e analisi per supportare imprese e lavoratori

Osservatorio nazionale sull’IA

E’ online la prima versione dell’Osservatorio nazionale sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno strumento digitale pensato per monitorare, analizzare e prevedere l’impatto delle tecnologie basate su IA sul mercato del lavoro italiano. Ne dà notizia il dicastero con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Questa prima release rappresenta un passo iniziale in attesa della definizione completa della struttura dell’Osservatorio, che sarà formalizzata una volta approvato il disegno di legge recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale”, attualmente in discussione in Parlamento.

Obiettivi dell’Osservatorio nazionale sull’IA

L’Osservatorio si pone l’obiettivo di:

  • Monitorare le evoluzioni del mercato del lavoro alla luce dell’adozione dell’IA;

  • Ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di competenze digitali e tecnologiche;

  • Fornire strumenti pratici per supportare imprese e lavoratori nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi;

  • Diffondere consapevolezza tra tutti gli stakeholder sugli impatti occupazionali dell’IA e sulle politiche adottate dal Ministero.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle politiche del lavoro promosse a livello nazionale e internazionale, in coerenza con il Piano d’Azione del G7 su Lavoro e Occupazione (Cagliari, settembre 2024) e con la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024–2026, elaborata dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Un portale per cittadini, imprese e lavoratori

L’Osservatorio sull’IA è accessibile attraverso il portale istituzionale del Ministero del Lavoro e raccoglie contenuti informativi differenziati per:

  • Cittadini interessati a comprendere le trasformazioni in corso;

  • Lavoratori, che possono acquisire indicazioni sulle competenze richieste nei settori maggiormente impattati dall’IA;

  • Imprese, che troveranno linee guida e strumenti per adottare tecnologie IA in modo etico e sostenibile.

Attraverso un’organizzazione chiara e basata su evidenze statistiche e ricerche svolte dal Ministero e dagli enti vigilati, il sito offre una panoramica delle professioni più esposte all’automazione, dei comparti produttivi con maggiore richiesta di competenze IA e delle azioni necessarie per affrontare la transizione digitale in modo consapevole.

Una piattaforma in evoluzione

Attualmente in versione beta, l’Osservatorio sarà aggiornato con nuovi contenuti e strumenti, a partire dalle future “Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro”, attualmente sottoposte a consultazione pubblica sulla piattaforma ParteciPA.

Tale documento intende fornire un riferimento operativo per garantire un utilizzo etico, responsabile e antropocentrico dell’IA, valorizzando le opportunità di sviluppo, ma prevenendo possibili distorsioni o rischi per l’occupazione.

spese straordinarie figli

Spese straordinarie figli: rimborso possibile anche senza accordo Il genitore può ottenere il rimborso delle spese straordinarie per i figli anche senza accordo, se utili e compatibili con il tenore di vita familiare

Spese straordinarie figli

Anche in assenza di un’intesa preventiva, il genitore che anticipa integralmente le spese straordinarie sostenute per i figli ha diritto al rimborso da parte dell’altro, purché l’esborso risponda concretamente alle esigenze della prole e risulti proporzionato al tenore di vita familiare. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9392 del 10 aprile 2025, intervenendo nuovamente sulla questione della ripetizione delle spese straordinarie nel contesto dei rapporti familiari post-separazione.

Rimborso spese straordinarie: quando è dovuto

Il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: non è sempre necessario l’accordo preventivo tra i genitori affinché uno di essi possa agire per ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute. In particolare, quando le uscite economiche sono:

  • necessarie per l’interesse del minore,

  • coerenti con le condizioni economiche dei genitori e il tenore di vita mantenuto in famiglia, e

  • riferite a bisogni ricorrenti e prevedibili, come le spese mediche ordinarie o quelle scolastiche,

non è richiesta una preventiva concertazione.

Al contrario, il consenso preventivo è generalmente necessario per spese eccezionali, imprevedibili o economicamente gravose, cioè quelle che eccedono la normalità del regime di vita del figlio. Tuttavia, anche in tali casi, la mancanza di comunicazione anticipata non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Spetta infatti al giudice valutare la congruità della spesa rispetto:

  • all’interesse superiore del minore,

  • alla sua utilità concreta, e

  • alla sostenibilità economica in relazione alle disponibilità dei genitori.

Il caso dell’equitazione e dell’acquisto del cavallo

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il padre contestava il proprio obbligo di contribuire alle spese per il mantenimento di un cavallo utilizzato dai figli per l’attività sportiva dell’equitazione. I giudici, tuttavia, hanno rigettato la sua opposizione, osservando che tale pratica sportiva era stata intrapresa dai minori già in costanza di convivenza tra i genitori, e che l’acquisto dell’animale e l’iscrizione a un centro sportivo erano stati frutto di decisioni condivise dalla coppia. Tali elementi confermano la sussistenza di un accordo implicito e continuato nel tempo, idoneo a legittimare la ripartizione della spesa.

accesso all'anagrafe condominiale

Accesso all’anagrafe condominiale: la privacy non limita il diritto Accesso all’anagrafe condominiale: per il tribunale di Milano, la privacy non può limitare il diritto del condomino

Accesso all’anagrafe condominiale e privacy

Con la sentenza n. 3445/2025, il Tribunale di Milano ha ribadito un principio di particolare rilievo in ambito condominiale. L’amministratore non può negare al condomino l’accesso all’anagrafe condominiale invocando la normativa sulla privacy. Ciò perchè i condòmini sono a tutti gli effetti anche titolari del trattamento dei dati personali del condominio.

Il contenzioso

La vicenda giudiziaria ha avuto origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da due condòmini nei confronti dell’amministratore, colpevole di non aver loro consegnato copia dell’anagrafe condominiale, nonostante le reiterate richieste. Quest’ultimo ha proposto opposizione sostenendo, tra l’altro, che il diniego fosse giustificato da ragioni di tutela della privacy, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Secondo l’amministratore, infatti, l’anagrafe condominiale conterrebbe dati personali soggetti a riservatezza e non liberamente divulgabili senza il consenso esplicito degli interessati, configurandosi egli come responsabile del trattamento che non può permettere un accesso generalizzato a tali informazioni.

La decisione del giudice

Il Tribunale ha respinto l’eccezione, chiarendo che i condòmini, in quanto membri dell’ente-condominio, sono non solo interessati ma anche co-titolari del trattamento dei dati, e che, pertanto, non si può opporre il diritto alla riservatezza per ostacolare la consultazione dell’anagrafe. Il diritto di visione e copia dei documenti condominiali, incluso il registro anagrafico, è sancito dal codice civile e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata.

In particolare, il giudice ha sottolineato che il diritto di accesso non è subordinato a una motivazione né a una verifica preventiva di interesse, a condizione che non venga esercitato con finalità abusive o pretestuose.

Privacy e trasparenza: un equilibrio necessario

La pronuncia si inserisce in una linea interpretativa che mira a bilanciare il diritto alla riservatezza con il principio di trasparenza nella gestione condominiale, sottolineando come il GDPR non possa essere utilizzato per impedire ai condòmini di esercitare i loro diritti.

In tal senso, il giudice ha richiamato anche i recenti orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali (doc. n. 9237419/2023), i quali riconoscono la piena legittimità dell’accesso ai documenti condominiali da parte dei condòmini, in quanto diretti co-titolari del trattamento.

Esiti giudizio e principio della soccombenza virtuale

Pur rilevando la cessazione della materia del contendere (poiché l’amministratore era stato nel frattempo revocato e i documenti trasmessi), il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, affermando che, se il giudizio fosse proseguito nel merito, l’opposizione sarebbe stata respinta.

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