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Silenzio-assenso edilizio: stop ai dinieghi tardivi Il Tar Campania stabilisce che il silenzio-assenso sul permesso di costruire si perfeziona decorso il termine, escludendo il diniego tardivo e tutelando il legittimo affidamento dei cittadini

silenzio-assenso

La sentenza del Tar Campania

Con la decisione n. 3120 del 2025, il Tar Campania ha chiarito che, decorso il termine previsto dall’articolo 20 del Testo Unico Edilizia (Dpr n. 380/2001), il titolo edilizio si forma per silenzio-assenso.
Un eventuale provvedimento di diniego tardivo non è ammissibile, poiché contrasterebbe con i principi di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento che regolano i rapporti tra amministrazione e cittadini.

La disciplina del silenzio-assenso

L’articolo 20 del T.U. Edilizia prevede che, trascorsi 90 giorni senza provvedimento espresso (60 per la proposta e 30 per l’adozione finale), la domanda di permesso di costruire si intende accolta, salvo i casi che riguardano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o idrogeologici.

Il meccanismo del silenzio-assenso rappresenta un rimedio contro l’inerzia della Pubblica amministrazione e garantisce ai cittadini tempi certi, con la possibilità di ottenere anche un’attestazione formale del decorso dei termini.

Orientamenti giurisprudenziali a confronto

La giurisprudenza in passato ha discusso sulla natura del silenzio-assenso:

  • Secondo un orientamento, esso non si perfeziona se l’attività richiesta è priva dei requisiti previsti dalla legge.

  • Le pronunce più recenti (tra cui Tar Campania, Tar Lazio e Consiglio di Stato) sostengono invece che il silenzio-assenso si forma comunque, anche se l’intervento non è conforme, lasciando all’amministrazione il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

In tal modo, il perfezionamento del titolo edilizio resta distinto dalla sua eventuale illegittimità, che può essere rimossa solo tramite l’autotutela.

Diniego tardivo e principi di buona fede

Il Tar Campania ha ribadito che l’adozione di un diniego oltre i termini vanificherebbe la finalità di semplificazione dell’istituto e creerebbe incertezza nei cittadini.
Solo l’autotutela può rimuovere un titolo formato per silenzio-assenso, ma non è consentito un diniego espresso tardivo, che comprometterebbe l’affidamento del privato e il principio di certezza del diritto.