Liste d’attesa: il nuovo decreto del Governo
Le lunghe liste d’attesa per le prestazioni sanitarie rappresentano un problema cronico nel nostro Paese. Le legge n. 107/2024, che ha convertito il decreto legge n. 73/2024 e che è in vigore da agosto 2024 si è occupata dettagliatamente del problema al fine di ridurre i tempi.
Ora però è pronto il nuovo decreto del Governo che attribuisce al Ministero della Salute poteri più incisivi per rendere più concreta la legge e attuarne gli obiettivi in modo più efficiente. Il decreto individua infatti modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria.
Organismo di controllo per il rispetto delle liste d’attesa
Al centro del nuovo decreto c’è infatti l’attribuzione di importanti poteri sostituivi all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dipendente dal Ministero della Salute.
Questo organismo ha il compito di monitorare costantemente le attività delle Regioni e di intervenire in caso di ritardi o inadempienze nell’erogazione delle prestazioni.
In caso di mancata individuazione del Ruas o di ripetute violazioni degli obiettivi fissati dal decreto n. 73/2023, l’Organismo può infatti esercitare il potere sostitutivo, intervenendo direttamente nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria regionale.
Tempi e modi dell’ intervento sostitutivo
Il decreto prevede una procedura dettagliata per l’esercizio del potere sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi rispetto agli obiettivi previsti dal decreto.
L’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dopo avere contattato il ritardo o l’inadempimento, previa comunicazione al Ministero, concede all’amministrazione un termine massimo 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni o porre rimedio alla situazione.
Decorso questo termine, l’Organismo può decidere di sostituirsi alla Regione o di indicarle le linee operative da seguire. La sostituzione viene comunicato al Ministero della Salute.
Nei casi più complessi, in cui il potere sostitutivo sia durevole, il potere del soggetto titolare non è escluso e costui può anche chiedere di esercitarlo. L’Organismo da parte sua può anche autorizzarlo assegnando però un termine entro il quale il titolare deve provvedere.
Concluso il procedimento se il titolare ha tenuto un comportamento attivo l’Organismo può anche revocare il provvedimento adottato in sostituzione.
Relazioni per una maggiore trasparenza
L’Organismo che esercita detto potere sostitutivo deve renderne edotto il Ministero. A tale fine è tenuto a redigere una relazione dettagliata sulla propria attività, garantendo così la massima trasparenza e rendicontazione da consegnare anche all’amministrazione interessata.
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