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Fondo di solidarietà comunale legittimo Fondo di solidarietà comunale: legittimo per la Consulta il trasferimento di risorse ai comuni per i servizi essenziali

fondo di solidarietà comunale

Fondo di solidarietà comunale

Con la sentenza n. 45 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria contro alcune disposizioni della legge n. 213 del 2023 (legge di Bilancio per l’anno 2024), in particolare l’articolo 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535.

Le norme impugnate prevedono il trasferimento di risorse dal Fondo di solidarietà comunale al nuovo Fondo per l’equità del livello dei servizi, con vincolo di destinazione in favore dei comuni che non abbiano ancora raggiunto i livelli essenziali di prestazione (LEP) nei settori dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico per alunni con disabilità.

Rispetto dei livelli essenziali di prestazione

La scelta legislativa recepisce quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2023, in cui è stato ribadito che, ai sensi dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione, lo Stato può esercitare poteri sostitutivi qualora un ente territoriale non garantisca adeguatamente i diritti civili e sociali riconducibili ai livelli essenziali di prestazione.

Secondo la Corte, tale potere si collega in modo sistemico all’art. 119, quinto comma, Cost., che consente la creazione di fondi perequativi speciali, strutturati in modo distinto e trasparente, diversi dal fondo perequativo ordinario previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

Distinzione fondi perequativi ordinari e speciali

La Consulta ha ribadito che, mentre il Fondo di solidarietà comunale, in quanto unico fondo perequativo riferito ai comuni, non può contenere quote vincolate, le risorse destinate al raggiungimento dei LEP possono invece essere correttamente allocate in fondi separati e dedicati, come nel caso del nuovo Fondo per l’equità del livello dei servizi.

Tale collocazione deve rispettare criteri di:

  • autonomia finanziaria regionale;

  • trasparenza amministrativa;

  • coerenza con la finalità costituzionale di riequilibrio territoriale.

Priorità alla spesa pubblica essenziale

La Corte ha sottolineato che il criterio adottato dal legislatore mira ad attuare il principio della spesa costituzionalmente necessaria, secondo cui, in un contesto di risorse pubbliche limitate, devono essere prioritariamente garantite le spese connesse alla tutela della salute, dei diritti sociali e delle politiche per la famiglia, rispetto ad altre voci di bilancio prive di specifica finalizzazione.