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Fine vita: inammissibili le questioni sull’intervento attivo del terzo La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’art. 579 c.p. sollevate dal Tribunale di Firenze: manca la motivazione sulla reperibilità dei dispositivi di autosomministrazione

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Fine vita, la decisione della Corte costituzionale

Fine vita, la Corte costituzionale, con sentenza n. 132 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 579 del codice penale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Il giudizio prendeva avvio dal caso di una persona affetta da sclerosi multipla, nelle condizioni previste dalla sentenza n. 242/2019 per accedere al suicidio medicalmente assistito.

Il caso concreto: impossibilità di autosomministrazione

Nel caso esaminato, il soggetto, pur avendo ottenuto la verifica delle condizioni per l’accesso al suicidio assistito, non era in grado di autosomministrare il farmaco a causa della completa perdita dell’uso degli arti e dell’irreperibilità di dispositivi adeguati, come pompe infusionali attivabili con comandi vocali, oculari o orali.

La questione sollevata dal Tribunale di Firenze

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), nella parte in cui non esclude la punibilità del terzo che, in presenza delle condizioni per il suicidio medicalmente assistito, esegua materialmente la volontà del malato, impossibilitato all’autosomministrazione per cause fisiche e per l’assenza di strumenti idonei.

La motivazione di inammissibilità

La Corte ha ritenuto inammissibili le questioni, evidenziando che il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato circa la reperibilità di dispositivi di autosomministrazione compatibili con lo stato clinico della paziente. L’ordinanza si è limitata a riportare interlocuzioni con l’azienda sanitaria territoriale e ad accogliere il risultato di semplici ricerche di mercato, senza coinvolgere strutture tecnico-scientifiche centrali, come l’Istituto superiore di sanità.

Il ruolo del Servizio sanitario nazionale nel fine vita

Secondo la Corte, se i dispositivi risultassero reperibili in tempi compatibili con lo stato di sofferenza della paziente, questa avrebbe diritto ad avvalersene. La sentenza sottolinea che chi si trovi nelle condizioni previste dalla sentenza n. 242/2019 gode di una situazione giuridica soggettiva tutelata, che comprende l’accompagnamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

Un dovere di garanzia per le persone fragili

Il Servizio sanitario nazionale è tenuto a reperire e fornire i dispositivi esistenti per l’autosomministrazione, nonché a garantire il supporto tecnico per il loro utilizzo, nel quadro di un doveroso ruolo di garanzia, specie nei confronti delle persone più fragili.