L’articolo 81 della Costituzione si applica al legislatore
Articolo 81 Costituzione: il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale che sia. E non è violato da un aumento delle spese conseguente a decisioni delle autorità giurisdizionali, quali nella specie la Corte di giustizia UE.
Lo ha affermato la Corte costituzionale con sentenza numero 121/2025, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino con sei ordinanze.
La portata del principio di copertura finanziaria
La Corte ha ricordato che il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’articolo 81 della Costituzione, impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore. Tale vincolo opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano.
Equilibrio tra pronunce giurisdizionali ed esigenze di bilancio
La Consulta ha ribadito che, per fronteggiare le spese conseguenti a decisioni delle autorità giurisdizionali, il nostro ordinamento prevede procedure idonee a garantire al contempo l’effettività delle pronunce e gli equilibri di bilancio.
In tal modo viene assicurata la primazia del diritto euro-unitario e l’effettiva tutela dei diritti riconosciuti dall’UE e dall’ordinamento nazionale.