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Incidente animale selvatico: la responsabilità Incidente animale selvatico: chi risponde dei danni, conseguenze civili e penali e Cassazioni recenti

incidente animale selvatico

Responsabilità incidente con animale selvatico

Il dover affrontare le conseguenze di un incidente con un animale selvatico rappresenta un problema crescente in Italia. Questi incidenti possono causare danni materiali e fisici alle persone coinvolte, oltre che alla fauna selvatica.

La responsabilità per gli incidenti con animali selvatici dipende soprattutto dal luogo in cui si verifica l’incidente. La giurisprudenza negli ultimi anni ha sancito alcuni importanti principi al fine di individuare i soggetti responsabili.

  • Per regola generale i danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili dallo Stato (pubblica amministrazione) in base all’articolo 2052 del Codice Civile. Questo perché la responsabilità non si basa sulla custodia degli animali, ma sulla loro proprietà o utilizzo. Dato che le specie selvatiche protette dalla legge n. 157/1992 sono considerate patrimonio indisponibile dello Stato e la loro cura e gestione sono affidate a enti pubblici per la tutela ambientale, la responsabilità per i danni ricade su questi ultimi.
  • Diverse e recenti sentenze della Corte di Cassazione individuano nella Regione il soggetto pubblico responsabile, al fine di garantire una tutela effettiva al soggetto danneggiato.
  • Nell’ipotesi in cui il sinistro si dovesse verificare in autostrada il responsabile civile dei danni subiti dal conducente sarà l’Ente che ha in concessione il tratto autostradale, teatro dello scontro.

Conseguenze civili e penali

Gli incidenti con animali selvatici possono avere conseguenze sia civili che penali.

  • Conseguenze civili: le vittime di un incidente con un animale selvatico possono richiedere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti.
  • Conseguenze penali: in alcuni casi, gli incidenti con animali selvatici possono essere considerati reati penali, ad esempio se l’incidente è causato da imprudenza o negligenza.

Risarcimento del danno da fauna selvatica

Per ottenere il risarcimento del danno da fauna selvatica, è necessario dimostrare che l’incidente è stato causato da un animale selvatico e che si è verificato in un luogo pubblico o su un terreno di proprietà di terzi. È inoltre necessario dimostrare il nesso causale tra l’evento e il danno subito.

Cassazione su incidente animale selvatico

Ecco una serie di massime della Cassazione in materia:

Cassazione n. 197/2025

I danni provocati dalla fauna selvatica comportano la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione, in quanto le specie protette sono considerate patrimonio indisponibile dello Stato e affidate alla cura e gestione di enti pubblici per la salvaguardia ambientale. Di conseguenza, l’azione di risarcimento e la legittimazione passiva spettano unicamente alla Regione. Questo deriva dal fatto che la Regione detiene la competenza legislativa in materia di patrimonio faunistico, anche se le attività amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della tutela e gestione della fauna selvatica sono delegate ad altri enti. In altre parole, la responsabilità ultima e l’obbligo di risarcire i danni ricadono sulla Regione in virtù della sua competenza normativa sul patrimonio faunistico.

Cassazione n. 9043/2025

Per ottenere il risarcimento dei danni da fauna selvatica, il danneggiato deve provare sia il fatto dannoso e il legame causa-effetto con l’animale, sia di aver agito con la dovuta cautela in base al contesto ambientale. In un incidente veicolo-animale selvatico, la legge presume una pari responsabilità sia del conducente che del proprietario dell’animale, richiedendo una valutazione caso per caso per superare tali presunzioni. Se il danneggiato è anche il conducente, deve quindi dimostrare sia la dinamica dell’incidente e il ruolo dell’animale protetto, sia la propria condotta di guida prudente in relazione ai rischi ambientali.

Cassazione n. 17253/2024

Quando si chiede il risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, la decisione se applicare l’articolo 2043 o l’articolo 2052 del Codice Civile non cambia la natura della richiesta. Piuttosto, influisce su chi deve dimostrare cosa in tribunale. Di conseguenza, un eventuale errore nella scelta dell’articolo di legge da applicare non porta a una decisione definitiva sul merito della questione. In altre parole, la scelta tra i due articoli riguarda solo le regole sulla prova, non il diritto al risarcimento in sé.

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