Mediazione penale: cos’è
La mediazione penale è una procedura che consente alla vittima e all’autore del reato di gestire il conflitto.
Il Consiglio d’Europa ha definito la mediazione penale come il “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente”.
Come accade per la mediazione civile quindi, nella mediazione penale le parti ricevono il supporto di un mediatore.
L’obiettivo della mediazione penale è la riappacificazione tra l’autore del reato e la vittima dello stesso. Le ripercussioni positive però non riguardano solo questi soggetti positive, ma la società nel suo complesso.
Come funziona la mediazione penale
Grazie all’istituto della mediazione penale la vittima e il reo, in quanto soggetti coinvolti direttamente dall’illecito penale possono incontrarsi per gestire con responsabilità le conseguenze del reato e riconciliarsi. Questo istituto offre quindi un luogo di incontro in cui sia la vittima che il reo possono dare voce al disagio emotivo e alle conseguenze negative che ne sono scaturite. Grazie al mediatore è possibile infatti trasformare i sentimenti distruttivi per riattivare una comunicazione che non è mai esistita o che si è interrotta e per riparare le conseguenze negative del reato.
Tipologie
Il nostro ordinamento prevede l’applicazione dell’istituto della mediazione penale nell’ambito della giustizia minorile e in quella ordinaria degli adulti.
Per quanto riguarda i minori la mediazione penale mira a valorizzare la finalità educativa per consentire ai giovani di responsabilizzarsi, crescere e costruirsi un’identità. La mediazione penale in ambito minorile persegue infatti l’obiettivo rieducativo e pedagogico tipico della giurisdizione penale minorile e mira a riconosce il dolore della vittima e il suo diritto alla riparazione per la violazione subita.
La procedura di mediazione che riguarda i reati commessi dagli adulti mira invece a favorire il dialogo, il confronto, e il racconto del disagio per individuare le possibili modalità di riparazione.
Novità riforma Cartabia
L’istituto della mediazione penale è stato valorizzato dalla riforma Cartabia. Il decreto legislativo n. 150/2022 ha riformato il processo penale per renderlo più efficiente e celere anche attraverso il rafforzamento della giustizia riparativa (restorative iustice).
Mediazione penale: avvio facoltativo
La norma procedurale di maggiore interesse in materia è l’articolo 129 bis c.p.p. Essa prevede che il giudice possa disporre d’ufficio l’invio delle parti ad un centro di mediazione. Tale decisione presuppone la preventiva valutazione di vari elementi. Il primo è la natura del reato, c’è poi il rapporto tra responsabile e vittima e infine l’adeguatezza della riparazione rispetto alle conseguenze del reato.
Giustizia riparativa: avviso delle parti
All’art. 129 bis c.p.p è collegato l’articolo 419 c.p.p. Esso prevede infatti che il giudice debba informare l’imputato e la vittima del reato circa la possibilità di accedere alla giustizia riparativa.
Mediatore penale: cosa fa
Il decreto legislativo n. 150/2022 che ha attuato la riforma del processo penale prevede regole particolari anche per il mediatore. Il mediatore penale deve infatti essere presente già durante il primo incontro tra i soggetti che hanno deciso di partecipare al programma di giustizia riparativa.
L’incontro è preceduto da diversi contatti e incontri con altri mediatori o con i partecipanti alla procedura per raccogliere il consenso, verificarne la fattibilità e acquisire determinate informazioni.
Il programma può concludersi con un esito riparativo di natura simbolica, come la presentazione delle scuse formali da parte del reo o con una riparazione materiale attraverso il risarcimento del danno.
Quando la mediazione penale giunge al termine il mediatore è tenuto a redigere una relazione e ad inviarla all’autorità giudiziaria per informarla delle attività svolte e dell’esito del programma.
Obblighi formativi
Per svolgere al meglio le funzioni richieste dai programmi di giustizia riparativa il mediatore esperto deve assolvere a determinati obblighi formativi. Costui inoltre deve essere in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.
La formazione iniziale prevede la frequentazione di un corso della durata minima di 240 ore, quella continua invece la frequentazione di corsi d’aggiornamento teorico pratico della durata non inferiore di 30 ore annuali.
La formazione è finalizzata all’acquisizione di competenze multidisciplinari, di natura teorico pratica anche in ambito di hard e soft skills.
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