La sentenza del Tar Campania
Con la decisione n. 3120 del 2025, il Tar Campania ha chiarito che, decorso il termine previsto dall’articolo 20 del Testo Unico Edilizia (Dpr n. 380/2001), il titolo edilizio si forma per silenzio-assenso.
Un eventuale provvedimento di diniego tardivo non è ammissibile, poiché contrasterebbe con i principi di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento che regolano i rapporti tra amministrazione e cittadini.
La disciplina del silenzio-assenso
L’articolo 20 del T.U. Edilizia prevede che, trascorsi 90 giorni senza provvedimento espresso (60 per la proposta e 30 per l’adozione finale), la domanda di permesso di costruire si intende accolta, salvo i casi che riguardano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o idrogeologici.
Il meccanismo del silenzio-assenso rappresenta un rimedio contro l’inerzia della Pubblica amministrazione e garantisce ai cittadini tempi certi, con la possibilità di ottenere anche un’attestazione formale del decorso dei termini.
Orientamenti giurisprudenziali a confronto
La giurisprudenza in passato ha discusso sulla natura del silenzio-assenso:
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Secondo un orientamento, esso non si perfeziona se l’attività richiesta è priva dei requisiti previsti dalla legge.
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Le pronunce più recenti (tra cui Tar Campania, Tar Lazio e Consiglio di Stato) sostengono invece che il silenzio-assenso si forma comunque, anche se l’intervento non è conforme, lasciando all’amministrazione il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
In tal modo, il perfezionamento del titolo edilizio resta distinto dalla sua eventuale illegittimità, che può essere rimossa solo tramite l’autotutela.
Diniego tardivo e principi di buona fede
Il Tar Campania ha ribadito che l’adozione di un diniego oltre i termini vanificherebbe la finalità di semplificazione dell’istituto e creerebbe incertezza nei cittadini.
Solo l’autotutela può rimuovere un titolo formato per silenzio-assenso, ma non è consentito un diniego espresso tardivo, che comprometterebbe l’affidamento del privato e il principio di certezza del diritto.