Vizio di mente: illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante
La Corte costituzionale, con sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di considerare prevalente o equivalente, in sede di determinazione della pena, la circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto alla aggravante della rapina commessa presso uno sportello bancomat o immediatamente dopo un prelievo.
Il caso sollevato dal Tribunale di Macerata
La questione di legittimità costituzionale era stata proposta dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, il quale rilevava che l’autore della rapina presentava una capacità ridotta di intendere e di volere, tale da integrare l’attenuante del vizio parziale di mente. La norma oggetto di censura, però, impediva al giudice di riconoscere il peso prevalente di tale circostanza rispetto all’aggravante.
Il precedente del 2023 e il principio di eguaglianza
La Consulta aveva già affrontato una questione analoga nella sentenza del 2023, relativa al divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della rapina in abitazione. In quell’occasione, era stato evidenziato che la disparità di trattamento rispetto alla attenuante della minore età violava l’articolo 3 della Costituzione, in quanto entrambe le condizioni – vizi di mente e minore età – riflettono una ridotta colpevolezza e una minor capacità di controllo degli impulsi.
La dichiarazione di incostituzionalità nel 2025
Richiamando i medesimi principi, la Corte ha ritenuto irragionevole impedire al giudice di valutare la prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente anche in presenza dell’aggravante della rapina in prossimità di uno sportello automatico. Tale preclusione è stata quindi dichiarata incompatibile con il principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione.