intercettazioni telefoniche

Intercettazioni telefoniche: per legge fino a 45 giorni Intercettazioni telefoniche: è legge il ddl che ha fissato a 45 giorni il termine di durata massimo, salvo eccezioni

Intercettazioni telefoniche: durata

La Camera dei deputati nella giornata di mercoledì 19 marzo 2025 ha approvato in via definitiva la legge che impone il limite massimo di 45 giorni per le intercettazioni telefoniche. Il provvedimento, già passato al Senato, ha ottenuto 147 voti favorevoli, 67 contrari e un astenuto. Ora manca solo la promulgazione e la pubblicazione in GU per l’entrata in vigore ufficiale.

Durata limitata con eccezioni

La nuova norma stabilisce che le intercettazioni non possano superare il tetto di 45 giorni. Tuttavia, se emergono elementi concreti e specifici che ne rendano indispensabile la prosecuzione, il limite può essere esteso con un’esplicita motivazione. Questa regola si applica a tutte le operazioni di ascolto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Il provvedimento prevede deroghe infatti per i reati di criminalità organizzata  e minacce telefoniche.

Modifiche al codice di procedura penale

Il provvedimento modifica l’articolo 267 del codice di procedura penale, introducendo il limite temporale alle intercettazioni. Inoltre, l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 viene aggiornato per escludere dall’applicazione del nuovo limite a reati gravi.

Cosa cambia nelle intercettazioni telefoniche

La nuova legge rappresenta un cambiamento significativo nella disciplina delle intercettazioni. Se da un lato introduce un controllo più stringente sulle operazioni investigative, dall’altro solleva dubbi sulla sua efficacia nel contrastare i reati più gravi. Il dibattito resta aperto tra chi la considera una misura di garanzia e chi, invece, teme un indebolimento delle indagini giudiziarie.

 

Leggi anche gli altri articoli dedicati alle intercettazioni

Collegato Lavoro: cosa prevede Il Collegato lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 12 gennaio 2025

Collegato lavoro in vigore dal gennaio 2025

Il Collegato lavoro 2024 diventato legge dopo l’ok definitivo del Senato (dopo un percorso parlamentare tortuoso) nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 per entrare n vigore il 12 gennaio 2025.

La legge n. 203/2024 (Collegato lavoro) si compone di 34 articoli e si occupa tra l’altro di lavoro stagionale e di conciliazione in modalità telematica.

Vediamo le misure più importanti della nuova legge.

Leggi il dossier sul sito della Camera 

Nasce la Commissione per gli interpelli

Viene istituita la Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, integrata da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate se l’oggetto dell’interpello investe le competenze di queste ultime.

Relazione annuale sulla sicurezza

Il Ministero del lavoro dovrà aggiornare le Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Ministero dovrà indicare inoltre gli interventi da adottare per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ricorsi tariffe premi assicurativi

Il datore di lavoro può presentare ricorso presso le sedi competenti dell’INAIL in base alla competenza territoriale, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in merito all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Il datore può ricorrere anche contro i provvedimenti riguardanti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico. Questi ricorsi dovranno essere presentati solo in via telematica.

Cassa integrazione compatibile con il lavoro

Il lavoratore in cassa integrazione avrà la possibilità di lavorare sia in forma subordinata che autonoma. Costui però ha l’obbligo di comunicare all’INPS questa informazione. Chi non adempie a questo obbligo perde il diritto all’integrazione del salario. Il tutto per stimolare i dipendenti nella ricerca di un nuovo impiego e ridurre quindi la dipendenza del lavoratore dalla cassa integrazione.

Stop ai limiti quantitativi per la somministrazione

Per le somministrazioni a tempo determinato i lavoratori assunti a tempo indeterminato, quelli con certe caratteristiche e quelli che soddisfano determinate esigenze (stagionali, dipendenti che sostituiscono lavoratori assenti, lavoratori over 50) non verranno più conteggiati nel limite quantitativo del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore dal 1° gennaio.

Eliminata la regola che prevede, in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra agenzia di somministrazione e lavoratore, la non applicazione del limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato presso un utilizzatore.

Lavoro stagionale: interpretazione autentica Ddl lavoro

In base all’interpretazione autentica dell’art. 21 del dlgs n. 81/20915 i lavoratori stagionali sono anche quelli che vengono assunti per fare fronte a un’intensificazione delle attività in certi periodi dell’anno o per soddisfare esigenze di natura a tecnica produttiva o collegate a cicli stagionali di determinati settori produttivi o di mercati che vengono serviti dall’impresa. Il tutto in base a quanto previsto dai Contratti collettivi Nazionali, compresi quelli in vigore, che sono stati stipulati dalle organizzazioni di datori e dipendenti più rappresentativi della categoria.

Periodo di prova: i termini di durata

Fatte salve le disposizioni più favorevoli il periodo di prova per l’assunzione del dipendente con contratto a tempo determinato è di 1 giorno ogni 15 giorni di calendario, decorrente dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

Il periodo di prova in ogni caso non può essere inferiore a 2 giorni o superiore a 15 per contratti di lavoro la cui durata a non superi i sei mesi. Per i contratti di lavoro la cui durata superi i sei mesi, ma non i 12 mesi il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni.

Smart working: obblighi del datore

Il datore è obbligato a comunicare in modalità telematica al Ministero del Lavoro i nomi dei dipendenti impiegati in modalità agile e la data di inizio di inizio e di fine entro 5 giorni dalla data di avvio dello smart working o entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che modifica la durata o fa venire meno il periodo di lavoro agile.

Ddl lavoro 2024 e apprendistato

Chi consegue il diploma professionalizzante, quello di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore può trasformare il contratto in apprendistato professionalizzate o in quello di alta formazione. Il tutto dopo aver aggiornato il piano formativo individuale.

Interruzione del rapporto di lavoro

Il Ddl lavoro 2024 all’art. 19 prevede che, in caso si assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo superiore rispetto al termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in mancanza, per un periodo superiore a quindici giorni, il datore di lavoro informi la sede dell’Ispettorato nazionale, per verificare la veridicità di questa comunicazione. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto per volontà del lavoratore.

Conciliazione telematica

I procedimenti di conciliazione previsti e disciplinati dagli articoli 410 e 412 ter c.p.c. potranno svolgersi anche in modalità telematica con collegamenti audiovisivi.

Permessi non retribuiti

I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali, se dipendenti delle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di otto ore lavorative mensili per partecipare ad attività istituzionali legate al loro mandato.

I dipendenti interessati devono presentare una richiesta scritta e motivata all’amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salvo casi di urgenza documentati.

assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria per i senzatetto Assistenza sanitaria per i senzatetto a partire dal 1° gennaio 2025, lo prevede la legge n. 176/2024 in vigore dal 14 dicembre 2024

Assistenza sanitaria per i senza dimora dal 2025

Dal 2025 verrà garantita l’assistenza sanitaria anche ai soggetti senza fissa dimora. Lo prevede la legge n. 176/2024 approvata definitivamente e all’unanimità dal Senato il 7 novembre 2024 e approdata in Gazzetta ufficiale il 29 novembre per entrare in vigore il 14 dicembre 2024.

La nuova legge, che si compone di soli 3 articoli, vuole trasmettere un messaggio molto importante di civiltà e di attenzione nei  confronti degli “invisibili” della società.

Senzatetto delle città metropolitane

L’articolo 1 prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per finanziare un programma sperimentale. Le risorse verranno destinate primariamente alle Città metropolitane. Il progetto verrà poi esteso a tutto il territorio italiano per garantire a tutti i soggetti senza fissa dimora, di poter accedere all’assistenza sanitaria.

Dal nuovo anno i soggetti privi di una residenza anagrafica, presenti nel territorio italiano o all’estero, che soggiornano regolarmente sul nostro territorio, potranno iscriversi alle liste delle aziende sanitarie locali per ricevere assistenza medica. In questo modo anche i senza fissa dimora potranno scegliere il proprio medico curante o il pediatra e accedere alle prestazioni che rientrano nei LEA.

Ripartizione del fondo: decreto e pareri

Le risorse a disposizione per l’attuazione di questo progetto saranno divise tra le varie Regioni in base alla popolazione residente. Le operazioni di riparto verranno stabile con un decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, che verrà adottato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, dopo aver raggiunto l’intesa in sede di Conferenza permanente per “per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora.”

Questo decreto stabilirà  inoltre i criteri di accesso al programma sperimentale, la sua attuazione e le modalità di verifica della spesa complessiva sostenuta.

Lo schema del decreto dovrà essere trasmesso alle Camere per consentire alle Commissioni di esprimere i propri pareri in relazione alla materia e agli aspetti finanziari. Le Commissioni avranno a disposizione 20 giorni per dire la loro, decorso questo termine il decreto si intenderà comunque approvato.

Assistenza sanitaria: relazione entro il 30 giugno

A partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge entro ogni 30 giugno, il Governo dovrà relazionare alle Camere lo stato di attuazione della legge.

Nella relazione il Governo dovrà indicare:

  • le persone che si sono iscritte agli elenchi delle aziende sanitarie di ogni regione;
  • il numero e il tipo di prestazioni erogate in favore di questi soggetti;
  • le criticità eventualmente emerse;
  • il denaro speso.

 

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tutela animali

Tutela degli animali: pene più severe In materia di tutela degli animali la proposta di legge approvata alla Camera interviene in materia sostanziale e procedurale

Tutela degli animali: la Camera approva

La Camera ha approvato la proposta di legge sulla tutela degli animali proposta da Vittoria Brambilla. La proposta di legge AC.30, scelta come testo base dalla Commissione Giustizia e abbinata alle proposte  C. 30, 468, 842, 1109 e 1393 mira a rafforzare la tutela degli animali, in linea con la riforma dellarticolo 9 della Costituzione, che riconosce la protezione degli animali come valore fondamentale. Il testo sottoposto all’Assemblea introduce numerose modifiche al codice penale, intensificando le sanzioni per i reati contro gli animali e prevedendo nuove misure di prevenzione e contrasto.

Queste modifiche rappresentano un passo avanti nella tutela giuridica degli animali, con pene più severe, nuove aggravanti e misure preventive. La proposta sottolinea il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e introduce strumenti concreti per combattere la crudeltà e promuovere il loro benessere.

Il testo, che ora passa al Senato, probabilmente subirà ulteriori modifiche. Le associazioni a tutela degli animali chiedono infatti pene ancora più severe per tutelare soprattutto gli animali selvatici.

Sanzioni penali più elevate a tutela degli animali 

L’articolo 1 modifica il Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, riformulando il titolo in “Dei delitti contro gli animali”. Questo cambiamento elimina il riferimento al “sentimento per gli animali”, concentrandosi sulla tutela diretta degli animali come esseri senzienti. Ecco un riepilogo delle principali modifiche introdotte:

Organizzazione di spettacoli con sevizie (art. 544-quater)

La pena pecuniaria passa da 3.000-15.000 euro a 15.000-30.000 euro. Verrà inoltre punito anche chi, al di fuori dei casi di concorso, si limita a partecipare a questi spettacoli e manifestazioni.

Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies)

La reclusione per questo reato aumenta da 1-3 anni a 2-4 anni. La pena per i partecipanti, in precedenza limitata ai proprietari degli animali, si estende a chiunque partecipi ai combattimenti (reclusione 3 mesi-2 anni e multa 5.000-30.000 euro).

Uccisione di animali (art. 544-bis)

La reclusione sale da 4 mesi-2 anni a 6 mesi-3 anni, con l’aggiunta di una multa di 5.000-30.000 euro.

Aggravante: sevizie o sofferenze prolungate sono punite con reclusione da 1 a 4 anni e una multa 10.000-60.000 euro.

Maltrattamento di animali (art. 544-ter)

La reclusione passa da 3-18 mesi a 6 mesi-2 anni, la multa (5.000-30.000 euro) diventa obbligatoria e si estende l’aggravante in caso di somministrazione di sostanze dannose agli animali.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638)

Chi, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, verrà punito con la pena della reclusione minima di un anno e massima di 4 anni.

Abbandono di animali (art. 727)

La multa minima passa da 1.000 a 5.000 euro. Lammenda resta invece fissata nella misura massima di 10.000 euro.

Protezione della fauna selvatica (art. 727-bis)

Per luccisione, la cattura e la detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette la reclusione aumenta da 1-6 mesi a 3 mesi-1 anno. La multa invece passa da 4.000 a 8.000 euro.

Distruzione di habitat protetti (art. 733-bis)

Per chi distrugge o deteriora un habitat allinterno di un sito protetto la reclusione passa da un massimo di 18 mesi a 3 mesi-2 anni, mentre la multa minima diventa 6.000 euro.

Aggravante comune (art. 544-septies)

Viene introdotta un’aggravante a effetto comune per i reati di cui agli articoli 544 bis c.p, 544 ter c.p, 544 quater c.p, 544 quinques c.p e 638 c.p, commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali, o con diffusione attraverso strumenti telematici.

Misure preventive e procedurali a tutela degli animali

La proposta di legge si propone di tutelare la salute psico fisica-degli animali, introducendo   importanti novità anche sotto il profilo procedurale.

Sequestro e confisca di animali

Gli animali vittime di reato non potranno essere abbattuti o ceduti fino alla sentenza definitiva. Il nuovo art. 260-bis del codice di procedura penale regola il sequestro, consentendo l’affidamento degli animali a enti, associazioni o privati dietro cauzione. Chi commette reati abituali contro gli animali potrà essere soggetto a misure di prevenzione previste dal codice antimafia.

Responsabilità amministrativa di enti e società

L’introduzione dellart. 25-undevicies nel decreto legislativo 231/2001 prevede sanzioni specifiche per gli enti coinvolti in reati contro gli animali.

Divieto di catene 

Sarà vietato tenere gli animali legati con catene o strumenti simili, salvo esigenze documentate. La violazione sarà punita con una multa da 500 a 5.000 euro.

Traffico illecito di animali da compagnia

La reclusione aumenta a 4-18 mesi e la multa da 6.000 a 30.000 euro. Sanzioni più severe sono previste per l’introduzione illecita di animali sul territorio nazionale.

Banca dati dei reati contro gli animali

Sarà creata una sezione specifica nella banca dati delle Forze di polizia, con il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente per il coordinamento.

Divieto di commercio di pellicce di gatti domestici

Sarà vietato utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce della specie Felis catus.

Obiettivi educativi e sensibilizzazione a tutela degli animali

La proposta include anche percorsi formativi dedicati agli studenti per favorire una maggiore consapevolezza in materia di etologia animale e rispetto degli animali.

decreto salva infrazioni

Decreto Salva Infrazioni: legge in vigore Il decreto Salva infrazioni UE, dopo l'ok definitivo del Parlamento al ddl di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 15 novembre

Decreto Salva infrazioni UE

Il decreto Salva infrazioni UE (Decreto legge n. 131/2024) che si pone l’obiettivo di risolvere le procedure di infrazione e pre-infrazione che gravano sullo Stato Italiano, è stato convertito in legge dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, per entrare in vigore il giorno successivo.

Il testo del decreto era stato approvato mercoledì 4 settembre 2024 dal Consiglio dei Ministri per risolvere 16 casi di infrazioni contestate.

Vediamo cosa prevede il testo della nuova legge n. 166/2024, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Scarica il testo coordinato (del dl 131/2024 con la legge di conversione 166/2024)

Decreto Salva infrazioni UE: procedure interessate

Le procedure di cui si occupa la nuova legge spaziano dai contratti a termine, al trattamento previdenziale dei magistrati onorari al recepimento della direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati, fino alle misure adeguate per migliorare la qualità dell’aria.

Contratti a termine

L’articolo 11 della nuova legge si occupa dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per la violazione della disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato. La legge italiana (art. 28, co. 2, Dlgs 81/2015) era contestata per i paletti previsti nel computo dell’indennità, in quanto prevedeva una misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, quale somma onnicomprensiva.

La nuova disposizione, invece, permette al lavoratore di ottenere un’indennità superiore se lo stesso dimostra di aver subito un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione (comma 3) che prevedeva la riduzione della metà dei minimi e massimi del risarcimento allorquando i CCNL prevedano l’assunzione di già occupati con contratti a termine in specifiche graduatorie.

Magistrati onorari

Tra le procedure interessate il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081), il diritto di avvalersi di un difensore  in alcuni atti di indagine e il diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad un altra persona di fiducia in caso di arresto e di fermo (n. 2023/2006)”.

Ministero giustizia

Il testo si occupa poi delle: “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037), del corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090), del completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231) e della procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092)”.

Concessioni balneari

Tra le procedure di infrazione di maggior rilievo ci sono quelle che riguardano le concessioni balneari. La soluzione al problema è il risultato della collaborazione tra Roma e Bruxelles.

Il compromesso raggiunto tiene conto della necessità di aprire il mercato delle concessioni, tutelando nel contempo le aspettative degli attuali concessionari.

Per raggiungere questo obiettivo le concessioni balneari attualmente in essere vengono prorogate fino al 30 settembre 2027. Il decreto prevede però l’obbligo di avviare le gare per le nuove concessioni entro giugno 2027.

Le nuove concessioni potranno avere una durata minima di 5 anni e massima di 20 anni. In questo modo il concessionario può ammortizzare i costi sostenuti per il personale e gli investimenti sostenuti. Non solo, il concessionario subentrante sarà tenuto a riconoscere a quello uscente un indennizzo. L’importo dovrà essere “pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente unequa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.”

Miglioramento della qualità dell’aria

Di estremo interesse le misure finalizzate a superare le procedure di infrazione  n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

La norma, modificata alla Camera prevede lo stanziamento di risorse per concorrere all’attuazione efficace degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei  relativi interventi in materia di mobilità e per finanziare gli interventi nelle zone in cui è intervenuto il superamento dei valori limiti di qualità dell’aria.

Previsto poi un Piano elaborato dalla cabina di regia e approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata della durata di 24 mesi, prorogabile di altri 24, sulla cui attuazione è tenuto a monitorare il Ministero dell’Ambiente.

Vedi il dossier della Camera

Ti interessa l’argomento? Leggi “Concessioni balneari: la proroga viola la Bolkestein

Allegati

settimana corta

Settimana corta: cosa prevede la proposta di legge Settimana corta: cosa prevede la proposta di legge che vuole ridurre l’orario di lavoro settimanale per portarlo da 40 a 32 ore

Settimana corta: la pdl alla Camera

La settimana corta è confluita nel testo base della proposta di legge n. 2067 presentata alla Camera dei deputati. Il testo presentato il 1° ottobre su iniziativa dei deputati Fratoianni, Conte, Bonelli, Schlein e altri vuole favorire la stipulazione di contratti di lavoro con orari di lavoro ridotti. La proposta però non sta incontrando il favore della maggioranza di Governo. Il centrodestra  avrebbe presentato infatti una proposta interamente soppressiva.

Settimana corta: ratio della proposta di legge

Il testo nasce dalle istanze degli operai, che da più di un secolo chiedono uno stipendio più elevato a fronte di una riduzione delle ore di lavoro. Una richiesta che si scontra con le esigenze crescenti di produzione favorite anche dallo sviluppo della tecnologia.

In Italia la flessibilità necessaria a coniugare il lavoro con la vita privata sembra un sogno irraggiungibile ormai da decenni. Il prodotto del lavoro aumenta, non le retribuzioni. In Italia i lavoratori lavorano in media più ore rispetto a quello che accade in molti paesi dell’Unione Europea. I dati rivelano che in Italia non è infrequente che le ore lavorate settimanalmente siano superiori a 40.

C’è poi il lavoro part-time, destinato quasi esclusivamente alle donne e che raramente è una scelta, considerato che lo stipendio è notevolmente più basso delle retribuzioni di coloro che lavorano a tempo pieno. Alla disparità lavorativa di genere si aggiunge quella generazionale. Gli interventi finalizzati a contenere il costo del lavoro non hanno avuto riflessi positivi sulle retribuzioni. Per non parlare dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e  della disoccupazione, soprattutto giovanile.

Vantaggi della settimana corta

Durante il lockdown alcuni paesi europei hanno sperimentato nuove modalità organizzative del lavoro. L’idea dei 4 giorni di lavoro settimanali però è nata grazie a un esperimento risalente agli anni 2015 e 2016, che ha portato benefici ai lavoratori senza conseguenze negative sulla produttività. Questo esempio è stato seguito in diversi paesi di tutto il mondo con risultati sorprendenti. In Italia alcune aziende stanno sperimentando la settimana corta, altre si dimostrano interessate a sperimentarla.

La settimana corta potrebbe avere effetti favorevoli sulla produttività, la qualità del lavoro, l’occupazione, la riduzione dello stress, la vita individuale e sociale dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la concorrenza tra le imprese, l’aumento della domanda di beni e servizi, il rapporto tra capitale e lavoro, l’equilibrio di genere, i consumi e sui costi legati al pendolarismo e al carburante.

Organizzazione del lavoro con riduzione a 32 ore settimanali

Il testo della proposta di legge è composto da 7 articoli. L’articolo 1 che descrive le finalità della proposta e precisa che, per conciliare i tempi della vita con quelli del lavoro e perseguire le altre finalità descritte nella norma, si favoriscono i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali che definiscano modelli organizzativi finalizzati a ridurre lorario di lavoro fino a 32 ore settimanali.

Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro

Per incentivare la riduzione dell’orario di lavoro la proposta prevede l’esonero dal versamento del 30% contributi, per i 3 anni successivi all’entrata in vigore della legge, in proporzione alla riduzione oraria. Esonero che sale al 50% per i datori delle piccole e medie imprese. Il beneficio non è previsto per il lavoro agricolo e domestico.

Fondo per la riduzione dell’orario di lavoro

Il Fondo nuove competenze diventa il Fondo nuove competenze, riduzione dell’orario di lavoro, Nuove forme di prestazione lavorativa. La dotazione è incrementata di “50 milioni di euro per l’anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026″ per incentivare la stipula di contratti collettivi che contemplino la riduzione dell’orario di lavoro.

Osservatorio Nazionale sull’orario di lavoro

La proposta prevede l’istituzione, presso l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, dell’ Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro, presieduto dal Ministro del lavoro. L’Osservatorio dovrà:

  • monitorare gli effetti dei contratti che prevedono la riduzione oraria del lavoro;
  • valutare l’efficacia della formazione e riqualificazione delle aziende che applicano i contratti con orario ridotto;
  • monitorare e valutare l’impatto degli investimenti in nuove tecnologie nelle imprese che applicano orari di lavoro ridotti.

Referendum proposta contrattuale settimana corta

In assenza di contratti collettivi che prevedano la riduzione orario del lavoro, le rappresentanze sindacali territoriali che aderiscono a quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale potranno presentare proposte di contratto per la riduzione dellorario di lavoro. Il personale dovrà approvare la proposta contratto entro 90 giorni dalla comunicazione con un referendum. La proposta si considera approvata se si esprime a favore la maggioranza dei dipendenti. Il referendum negativo non impedisce di ripresentare la proposta decorsi 180 giorni.

Orario di lavoro: rideterminazione

Decorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge, alla luce delle analisi dell’Osservatorio e acquisto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, la durata dell’orario di lavoro normale dei contratti collettivi è determinata in misura inferiore alle attuali 40 ore settimanali.

Nei settori i cui contratti abbiano previsto la riduzione dell’orario per almeno 20% dei lavoratori, la rideterminazione dell’orario ridotto è prevista in misura non inferiore al 10%.

 

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amministratori di sostegno

Amministratori di sostegno retribuiti: la proposta dell’Aiga I giovani avvocati hanno inviato ai capigruppo della commissione giustizia della Camera una proposta di legge volta a riformare la figura dell'amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno: presentata la proposta AIGA

Amministratori di sostegno, una proposta per dare dignità alla figura. Così l’AIGA, l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati sintetizza la proposta di legge inviata ai capigruppo della commissione giustizia della Camera dei Deputati volta a riformare la figura dell’amministratore di sostegno.

Amministratori professionisti

“L’iniziativa mira a garantire una tutela più efficace dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità e a valorizzare il ruolo cruciale svolto dai professionisti iscritti in albi professionali chiamati a rivestire il ruolo di amministratori di sostegno, quali ausiliari del Giudice” scrive l’associazione.

Riconoscimento natura professionale dell’attività svolta

I principi cardine della proposta riguardano:

  • la corretta e puntuale individuazione delle attività di competenza dell’amministratore di sostegno;
  • il riconoscimento della natura professionale (non volontaristica) dell’attività svolta dall’amministratore di sostegno, con conseguente liquidazione di un compenso (non di un’indennità) adeguato e dignitoso;
  • l’applicazione della normativa che regola il patrocinio a spese dello Stato, in presenza dei necessari requisiti di legge in capo beneficiario.

Istituto non gratuito se la nomina ricade su un professionista

“Laddove la nomina dell’amministratore di sostegno ricada su figure esterne all’ambito familiare o istituzionale, scegliendole in appositi elenchi di professionisti in materie giuridiche o economiche, l’istituto non può più essere di natura socio-assistenziale e di mera gratuità”, afferma il Presidente Nazionale di AIGA, Carlo Foglieni, spiegando la ratio della proposta di legge.

Il tempo e le risorse impiegate nella gestione dell’incarico ricevuto, infatti, sostengono i giovani avvocati, “non possono in alcuna misura essere ritenuti congruamente retribuiti mediante la corresponsione di un’indennità annuale, liquidata dal Giudice Tutelare solo in presenza di disponibilità sufficienti nel patrimonio dell’amministrato ed in via forfettaria, in assenza di precisi riferimenti normativi”.

“È evidente – conclude l’associazione – la lesione della dignità professionale dei soggetti incaricati e il legislatore non può più ignorare il problema, pena il rischio di una progressiva e cronica carenza di professionisti disposti ad accettare tale fondamentale ufficio”.

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occupazione arbitraria di immobile

Occupazione arbitraria di immobile altrui: il nuovo reato Occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio altrui: punito con il carcere fino a 7 anni il nuovo reato del decreto sicurezza

Occupazione arbitraria di immobile altrui e Ddl Sicurezza

Occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio altrui: in arrivo un nuovo reato. La Camera il 18 settembre 2024 ha approvato con 162 voti a favore, 91 contro e 3 astenuti il DDL Sicurezza A.C. 1660-A. Il testo, ora all’esame del Senato, si compone di 38 articoli e introduce diversi nuovi reati, tra i quali quello di occupazione arbitraria di immobili (o delle relative pertinenze) destinati a domicilio altrui.

Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Il reato, contemplato dal nuovo art. 634 bis c.p, è completato dal nuovo art. 321 bis c.p.p, che prevede una procedura rapida per reintegrare il titolare nel possesso dell’immobile.

Il primo comma del nuovo articolo 634 bis c.p punisce con la pena della reclusione da 2 fino a un massimo di 7 anni:

  • chi occupa l’immobile destinato al domicilio altrui con violenza o minaccia;
  • chi impedisce il rientro nell’immobile al proprietario o a chi lo detiene in modo legittimo;
  • chi si appropria di un immobile altrui con artifizi o raggiri;
  • chi cede ad altri l’immobile occupato.

Il secondo comma della norma prevede la stessa pena per chi, fuori dai casi di concorso:

  • si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile;
  • riceve o corrisponde del denaro o altre utilità per l’

Il comma tre dispone la non punibilità dell’occupante che collabori nell’accertare i fatti e rispetti volontariamente l’ordine di rilascio dell’immobile.

Il quarto comma invece dispone la punibilità del reato previa querela della persona offesa. Qualora il reato venga commesso ai danni di una persona incapace per età o infermità di mente, il reato è perseguibile d’ufficio.

Procedura di rilascio dell’immobile

Il legislatore introduce una procedura rapida per reintegrare il titolare nel possesso dell’immobile attraverso l’introduzione del nuovo articolo 321 bis c.p.p.

Previa richiesta del pubblico ministero, il giudice competente,  con decreto motivato, ordina il rilascio dell’immobile o delle pertinenze. Se l’immobile oggetto di occupazione abusiva è l’unica abitazione del denunciante, la procedura per il rilascio coattivo può essere eseguita dalla Polizia giudiziaria, dopo che il PM l’abbia autorizzata e il giudice convalidata.

Gli ufficiali della P.G che ricevono la denuncia di occupazione abusiva, effettuano quindi i primi accertamenti per verificare l’arbitrarietà dell’occupazione. A questo fine si recano direttamente presso l’immobile e ordinano all’occupante di rilasciarlo immediatamente, reintegrando il titolare denunciante nel possesso.

Qualora l’occupante non rilasci l’immobile spontaneamente, neghi l’accesso, faccia resistenza o si rifiuti di consentire l’accesso, la P.G procede in modo coattivo dopo essere stata autorizzata dal PM.

L’attività svolta viene infatti verbalizzata e il verbale viene trasmesso entro 48 ore al PM. Se il PM non dispone la restituzione dell’immobile chiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto, che disponga la reintegrazione nel possesso del titolare entro 48 ore dal ricevimento del verbale.

La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono rispettati i suddetti due termini di 48 ore o se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza e del decreto vanno notificati immediatamente all’occupante.

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Decreto Sicurezza 2024: cosa prevede Il decreto sicurezza, approvato dalla Camera, interviene sul codice penale e prevede novità per detenuti e istituti penitenziari

Decreto sicurezza: novità per detenuti, personale e vittime di usura

Il decreto sicurezza così ribattezzato perché contenente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” è stato approvato il 19 settembre 2024 dall’assemblea di Montecitorio con 162 voti favorevoli, 91 contrari e tre astenuti.

Il provvedimento A.C 1660-A è stato presentato il 22 gennaio 2024 e dopo una prima lettura alla Camera è passato all’esame delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia, conclusosi il 6 agosto 2024. Ora, il provvedimento passa al vaglio del Senato.

Il testo si compone di 38 articoli che spaziano dalle modifiche al codice penale, ai benefici per le vittime dell’usura, passando per le norme che tutelano le Forze armate, quelle di Polizia e i Vigili del Fuoco.

Vediamo in concreto che cosa prevede il decreto.

Come cambia il codice penale con il decreto sicurezza

Il decreto introduce nel codice penale l’articolo 270 quinquies 3 che prevede il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene consapevolmente materiale con relative istruzioni per preparare o usare ordigni bellici o altre “armi”, tecniche o metodi per compiere atti di violenza o sabotare servizi pubblici con finalità terroristiche.

Il procedimento vuole introdurre nel codice penale un nuovo reato attraverso l’articolo 634 bis, che punisce l’occupazione arbitraria degli immobili e delle loro pertinenze, destinati all’altrui domicilio.  Sul punto c’è già stato l’ok della Camera.

Cambiano i reati di truffa. Il decreto sicurezza introduce nell’art. 61 una nuova aggravante comune, che consiste nella commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

Nuova aggravante per il reato di danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni, che consiste nel danneggiamento commesso con violenza o minaccia alle persone.

Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 146 c.p. per le donne incinta e le madri di minori viene abrogato. Questa possibilità permane per le donne incinta o con figli minori di 1 anno.

Pene più severe per chi impiega i minori nell’accattonaggio. Si rischia da uno a 5 anni di reclusione.

Il decreto rafforza le tutele previste per le Forze dell’ordine e le Forze Armate introducendo una nuova aggravante in caso di minaccia o violenza a pubblico ufficiale (art. 336) o di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337).

Il provvedimento introduce una nuova fattispecie di reato, che punisce chi provoca lesioni a un pubblico ufficiale o a un soggetto esercente una professione sanitaria.

Pene più severe per chi deturpa o imbratta cose altrui, con la finalità di tutelare gli immobili pubblici.

Contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata

Il decreto interviene sull’articolo 17 comma 1 del dl n. 113/2018, disponendo l’obbligo per chi noleggia auto, di comunicare i dati del richiedente per il raffronto. Questa operazione viene effettuata dal Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. La norma, pensata in origine per contrastare i reati di terrorismo, viene estesa anche ad altri reati di particolare gravità (art. 51 comma 3 bis c.p.p criminalità di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti).

Anche le associazioni, le imprese, le società, i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese devono acquisire e poi fornire la documentazione antimafia.

Il Tribunale in composizione monocratica può vietare l’utilizzo degli strumenti informatici e dei cellulari ai soggetti maggiorenni se il Questore ha disposto nei loro confronti un avviso orale.

Il decreto amplia la casistica dei benefici previsti dall’art. 4 della legge n. 302/1990, che riguardano le vittime della criminalità organizzata.

Il documento di copertura per i collaboratori di giustizia è esteso anche ai familiari agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare.

Detenuti e istituti penitenziari

Il decreto mira a rafforzare la sicurezza allinterno degli istituti penitenziari, introducendo un’aggravante al reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’art. 415 c.p e introduce un nuovo reato che punisce le rivolte all’interno degli istituti penitenziari.

In relazione ai suddetti reati il provvedimento riconosce tuttavia il diritto di accedere ai benefici previsti per i detenuti come il lavoro all’estero, i permessi premio e altre misure alternative, previo accertamento dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica.

La novella legislativa estende le agevolazioni contributive (art. 4 comma 3 bis legge n. 381/1991) anche alle aziende, pubbliche o private, che impieghino detenuti anche all’esterno degli istituti penitenziari.

L’art. 36 estende l’assunzione in apprendistato professionalizzante ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative e ai detenuti assegnati al lavoro esterno.

Delega al Governo per l’organizzazione del lavoro

Il Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto dovrà, con regolamento, modificare l’organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

Il decreto sicurezza per le vittime dell’usura

Per sostenere le vittime dell’usura l’articolo 33 del decreto dispone, nel percorso finalizzato a reinserire gli operatori economici vittime di usura che beneficiano dei di mutui a carico del Fondo di solidarietà la presenza un consulente esperto per assistere  i beneficiari da quando il mutuo viene concesso. Il consulente deve ovviamente essere in possesso di specifiche competenze, ogni anno deve presentare una relazione sul suo operato. Al momento della presentazione della relazione annuale il consulente riceve il compenso per l’attività svolta.

Norme dedicate al personale in servizio

L’articolo 21 dispone che le Forze di polizia, compresa quella ferroviaria, possano dotarsi di dispositivi di videosorveglianza indossabili, per registrare l’attività operativa e il suo svolgimento.

Dal 2024 gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e coloro che fanno parte delle forze armate, se indagati o imputati per fatti collegati al servizio, possono ottenere una somma non superiore a euro 10.000 per ogni fase del procedimento, se vogliono avvalersi di un libero professionista di fiducia (così come i loro familiari). Prevista la rivalsa se viene accertata la responsabilità dell’ufficiale o dell’agente a titolo di dolo.

Gli agenti di pubblica sicurezza possono portare alcuni tipi di armi, anche senza licenza, quando non sono in servizio.

 

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