Cos’è la responsabilità scolastica
La responsabilità scolastica riguarda la tutela dell’integrità fisica e morale degli studenti all’interno dell’ambiente scolastico. Essa deriva dal dovere di vigilanza che l’istituzione scolastica e il personale docente hanno nei confronti degli alunni, in particolare dei minori. La stessa si fonda su precisi presupposti normativi e giurisprudenziali. La responsabilità scolastica si configura nello specifico quando un alunno, durante l’orario scolastico e sotto la sorveglianza dell’istituto o del personale docente, subisce un danno o ne provoca a terzi, a causa dell’omissione del dovere di vigilanza da parte della scuola o dei docenti.
La stessa quindi può riguardare:
- danni subiti dallo studente (es. cadute, lesioni, infortuni);
- danni cagionati dallo studente ad altri alunni, terzi o cose.
Presupposti della responsabilità scolastica
Perché si configuri la responsabilità dell’istituto scolastico o degli insegnanti, è necessario che ricorrano tre presupposti fondamentali:
- danno: deve sussistere un danno certo, patrimoniale o non patrimoniale (lesioni personali, danni a oggetti, danni morali);
- nesso di causalità: il danno deve essere riconducibile a un fatto verificatosi nel tempo in cui lo studente era sotto la vigilanza della scuola;
- violazione del dovere di sorveglianza: deve emergere una condotta omissiva o inadeguata da parte dei soggetti incaricati della vigilanza.
Ciò che rileva ai fini della responsabilità pertanto è l’inefficacia del controllo esercitato dalla scuola o dal docente.
La responsabilità contrattuale dell’istituto
Il soggetto passivo dell’azione risarcitoria, per legge, è il Ministero competente, attualmente quello della Scuola e del merito.
Una volta che un alunno viene iscritto a scuola infatti si perfeziona un vincolo di tipo negoziale. Di conseguenza l’istituto scolastico e per esso il Ministero sono soggetti a quanto previsto dall’art. 1218 c.c. Questo significa che la scuola non deve solo educare e istruire gli alunni. La stessa deve anche proteggere la loro incolumità fisica vigilando sulla loro sicurezza. Coloro che sono addetti al servizio scolastico si trovano in una posizione di garanzia nei confronti degli alunni. Quando un alunno cagiona un danno a se stesso l’istituto scolastico, nella persona del dirigente e l’insegnante tenuto a vigilare, sono responsabili contrattualmente. Per essere esonerati da responsabilità dovranno provare che gli stessi non hanno potuto adempiere le obbligazioni spettanti per causa a loro non imputabile.
Responsabilità extracontrattuale dei precettori: l’art. 2048 c.c.
Alla responsabilità contrattuale dell’istituto si affianca quella di natura extracontrattuale che riguarda gli insegnati.
Il riferimento normativo in questo caso è l’art. 2048 del Codice Civile, che al comma 2 stabilisce: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”
Secondo tale norma, i docenti (precettori) rispondono dei danni arrecati dagli studenti durante il tempo della vigilanza scolastica. La responsabilità può essere esclusa solo se si prova l’assenza di colpa nella vigilanza (prova liberatoria), ossia di non aver potuto impedire l’evento in quanto del tutto imprevedibile e inevitabile, anche con l’adozione di tutte le misure richieste dall’ordinaria diligenza.
Gli insegnanti sono infatti titolari di un obbligo specifico di vigilanza costante, che si estende all’intera durata del tempo scolastico, comprese le pause, i cambi d’ora e le attività extrascolastiche.
Gli stessi non sono tuttavia legittimati passivi dell’azione risarcitoria per i danni extracontrattuali. Essi rispondono solo nei confronti dell’amministrazione scolastica per culpa in vigilando. Anche in questo caso infatti il soggetto passivo è il Ministero, che per liberarsi dalla responsabilità dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure di tipo organizzativo e disciplinare finalizzate a impedire l’insorgenza di una situazione di pericolo.
La rivalsa dell’Amministrazione
Quando si verifica un danno a un terzo o un alunno si fa male da solo, l’Amministrazione scolastica è quindi responsabile civilmente nei confronti del danneggiato se vengono violate le normative di riferimento. In queste situazioni, l’Amministrazione, se condannata a risarcire il danno, ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’insegnante o del dirigente. Questo avviene ovviamente se dimostra che il danno è stato causato da dolo (intenzione) o colpa grave da parte del docente o del dirigente.
Risarcimento del danno
Il danno subito dallo studente (o da terzi) in ambito scolastico deve essere integralmente risarcito. Il risarcimento può comprendere:
- danno patrimoniale (spese mediche, danni a oggetti);
- danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica);
- danno morale o esistenziale, ove dimostrabile (es. trauma, stress, isolamento sociale).
La richiesta di risarcimento può essere promossa:
- nei confronti dell’amministrazione scolastica (Ministero o ente gestore);
- previa domanda scritta e stragiudiziale;
- oppure mediante azione giudiziaria, nei termini ordinari della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
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