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Infortunio in palestra e risarcimento del danno Infortunio in palestra: chi è responsabile e in che modo si può ottenere il diritto al risarcimento del danno

infortunio in palestra

Infortunio in palestra: di chi è la responsabilità?

Chi subisce un infortunio in palestra può avere diritto al risarcimento del danno, ma la responsabilità e le modalità per ottenerlo dipendono da circostanze specifiche.

In ogni caso è necessario stabilire prima di tutto il soggetto responsabile del danno. La responsabilità per un infortunio in palestra infatti può ricadere su diversi soggetti, a seconda della causa del danno.

  • Il proprietario/gestore della palestra è il principale responsabile della sicurezza. La sua responsabilità deriva dal fatto di essere il “custode” dei locali e delle attrezzature, come stabilito dall’articolo 2051 del Codice Civile. Costui ha quindi l’obbligo di mantenere in buono stato locali e macchinari e di assumere personale qualificato, per cui risponde dei danni causati da attrezzature difettose o dalla negligenza dei suoi dipendenti (art. 2049 c.c.).
  • L’istruttore o il personal trainer invece risponde dei danni se l’infortunio avviene durante un corso o un’attività sotto la sua supervisione. La sua responsabilità si basa sull’obbligo di diligenza e di sorveglianza. Questo significa che deve verificare che gli allievi siano in grado di seguire l’allenamento in sicurezza e che eseguano gli esercizi correttamente. Se l’infortunio è causato da un errore di vigilanza o da una sua negligenza, l’istruttore ne risponde direttamente, e con lui il proprietario della palestra.
  • Se invece l’infortunio è causato dalla condotta imprudente di un altro cliente, la responsabilità principale è di quest’ultimo. Tuttavia, la palestra potrebbe essere chiamata a rispondere se il danno è stato favorito da una mancanza di sorveglianza o da carenze organizzative.

Prova del danno da infortunio in palestra e del nesso di causa

Per ottenere il risarcimento, l’infortunato deve dimostrare però il danno subito (tramite referti medici e scontrini) e il nesso causale tra l’infortunio e l’attività o il luogo della palestra. Non è necessario provare la negligenza del gestore, in quanto si tratta di un caso di responsabilità oggettiva.

Il risarcimento può essere negato se il gestore riesce a dimostrare che l’infortunio è avvenuto per caso fortuito o perché il cliente ha avuto una responsabilità parziale o totale (ad esempio, per un uso improprio degli attrezzi). Un comportamento anomalo del danneggiato, come camminare guardando il cellulare, ad esempio, può ridurre o escludere il risarcimento.

La liberatoria da responsabilità

Spesso le palestre fanno firmare ai clienti una liberatoria, per evitare problemi, ma questo documento non esonera il gestore o l’istruttore da ogni responsabilità. Secondo l’articolo 1229 c.c., infatti, non è possibile escludere la responsabilità per danni causati da dolo o colpa grave. La liberatoria può avere effetto solo in caso di colpa lieve, ma non per danni causati da negligenza grave, come la scarsa manutenzione degli attrezzi.

Copertura assicurativa 

Molte palestre stipulano invece polizze assicurative per i propri clienti. Queste polizze offrono una protezione aggiuntiva, ma hanno limiti specifici, come una franchigia (l’importo minimo al di sotto del quale l’assicurazione non interviene) e un massimale (l’importo massimo risarcibile). È fondamentale quindi leggere attentamente le condizioni della polizza.

Cosa fare in caso di infortunio in palestra

In caso di infortunio, è consigliato seguire questi passaggi:

  • comunicare l’incidente avvisando immediatamente il gestore o l’istruttore presente;
  • recarsi al pronto soccorso per documentare le lesioni con il referto medico e conservare tutte le ricevute delle spese mediche sostenute;
  • raccogliere testimonianze e scattare foto del luogo o dell’attrezzatura che ha causato l’incidente;
  • prestare attenzione ai tempi, il diritto al risarcimento si prescrive infatti in cinque anni dalla data dell’infortunio. È quindi consigliabile interrompere il termine di prescrizione con una comunicazione formale, come una lettera di diffida.

Danni risarcibili

I danni di cui si può chiedere il risarcimento possono essere di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale

Questa voce di danno si riferisce alle perdite economiche subite ossia:

  • le spese sostenute, come costi medici, farmaci e fisioterapia (danno emergente);
  • i mancati guadagni dovuti all’incidente, come l’impossibilità di lavorare o la perdita di opportunità professionali (lucro cessante).

Per approfondire leggi: Danno emergente e lucro cessante

Il danno non patrimoniale

Il danno in questo caso si riferisce a  quelli subiti dalla persona, che non hanno una diretta valutazione economica.

  • Il danno biologico è rappresentato dalle lesioni fisiche o psicologiche che compromettono la salute e la qualità della vita e richiede una valutazione medica.
  • Il danno morale invece è la sofferenza interiore e l’ansia causate dall’incidente.
  • Il danno esistenziale infine si configura quando si modificano le abitudini di vita e delle relazioni sociali a causa dell’infortunio.