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Delibera condominiale: niente impugnazione per pochi euro Il Tribunale di Firenze ha stabilito che non si può impugnare una delibera condominiale per un danno economico irrisorio: manca l’interesse ad agire concreto e attuale

delibera condominiale

Il principio affermato dal Tribunale di Firenze

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1619 dell’11 maggio 2025, ha chiarito che un condomino non può chiedere l’annullamento di una delibera assembleare quando il pregiudizio economico lamentato è minimo e privo di reale rilevanza patrimoniale.
L’interesse ad agire, previsto dall’articolo 100 c.p.c., deve infatti essere concreto, attuale e apprezzabile: senza questi requisiti, l’azione giudiziaria è inammissibile.

Il caso concreto

La controversia riguardava il rendiconto condominiale, in cui a un condomino era stato addebitato un importo leggermente superiore alla sua quota effettiva, con una differenza di circa trenta euro.
Ritenendo illegittima la ripartizione, il condomino aveva chiesto l’annullamento della delibera.
Il giudice, tuttavia, ha respinto la domanda, sottolineando che una differenza di tale entità non giustifica l’avvio di un giudizio.

Il richiamo alla giurisprudenza

La sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza consolidata.

  • Il Tar Napoli (n. 5196/2007) ha chiarito che l’interesse ad agire deve essere personale, concreto e attuale.

  • La Cassazione (n. 6128/2017 e n. 2057/2019) ha ribadito che il processo non può essere utilizzato per mere questioni di principio o per ottenere vantaggi economici irrisori.

In assenza di un reale pregiudizio patrimoniale, l’impugnazione della delibera diventa una sterile esercitazione giuridica, priva di utilità concreta.

Stop alle liti condominiali pretestuose

Il Tribunale fiorentino ha aderito all’orientamento volto a scoraggiare le impugnazioni strumentali, frequenti in ambito condominiale.
Esempi simili si ritrovano in altre pronunce:

  • Tribunale di Roma (19 giugno 2017), che ha escluso l’impugnazione per vizi formali su lavori già conclusi;

  • Tribunale di Milano (9 agosto 2023), che ha respinto doglianze su un’assemblea online senza obiezioni dei presenti;

  • Tribunale di Nocera Inferiore (31 maggio 2024, n. 1312), che ha ritenuto irrilevante un errore contabile di 1,48 euro;

  • Corte d’appello di Roma (5 maggio 2021, n. 3363), che ha giudicato contraria a correttezza e buona fede un’impugnazione finalizzata a ottenere un risparmio di un solo euro.