Cos’è il legato?
Il legato è una disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce a un soggetto (legatario) un bene specifico o un diritto, senza che quest’ultimo debba accettare l’intera eredità. Il legato si distingue dalla successione universale, poiché il legatario non è responsabile dei debiti ereditari oltre il valore del bene ricevuto.
Normativa di riferimento
Il legato è disciplinato dagli articoli 649-673 del Codice Civile. In particolare:
- Art. 649 c.c.: si acquista senza bisogno di accettazione, salvo rinuncia;
- Art. 651 – 660 c.c.: indicano le cose che possono essere oggetto di legato;
- Art 661: disciplina il prelegato;
- Art. 671 c.c: dispone l’obbligo del legatario di adempierlo e ogni altro onere imposto nei limiti del valore della cosa legata;
- Art. 672 c.c.: sancisce che le spese per la prestazione del legato sono a carico del soggetto onerato;
- Art. 673 c.c.: stabilisce l’inefficacia del legato se la cosa perisce durante la vita del testatore.
Differenza tra erede e legatario
L’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto, acquisendo sia i beni che i debiti ereditari. Il legatario, invece, riceve solo il bene o il diritto indicato nel testamento, senza rispondere dei debiti del defunto.
Il prelegato
Il prelegato è un particolare tipo di legato destinato a un erede, il quale riceve un bene specifico in aggiunta alla sua quota ereditaria. Ad esempio, se un testatore lascia a un erede la casa e il resto dell’eredità viene suddiviso tra più soggetti, l’erede riceve un prelegato.
Tipologie di legato
Il legato può assumere diverse forme:
- di specie: riguarda un bene specificamente individuato (es. “Lascio a Marco il mio orologio Rolex”);
- di genere: riguarda beni determinati per categoria (es. “Lascio a Lucia un’auto della mia collezione”);
- obbligatorio: attribuisce un diritto di credito (es. “Lascio a Paolo un vitalizio di 1.000 euro al mese”).
- di usufrutto: concede l’usufrutto di un bene senza trasferirne la proprietà;
- di prestazione periodica: attribuisce una rendita o un pagamento periodico.
Giurisprudenza in materia
Cassazione n. 11389/2024: l’esecuzione di un legato non ne implica necessariamente un’accettazione tacita. Questo perché l’adempimento può essere effettuato anche da terzi. Pertanto, l’atto di eseguire un legato non è automaticamente considerato un atto che solo il destinatario della disposizione avrebbe il diritto di compiere.
Cassazione n. 15387/2024: l’espressione “lascio”, anche se recepita da un notaio in un testamento pubblico, è ambigua e può essere interpretata sia come disposizione a titolo particolare (legato) sia come disposizione a titolo universale (eredità), inclusa la possibilità dell’istituto dell'”institutio ex re certa”. Pertanto, la sua interpretazione richiede un’analisi approfondita del contesto e delle intenzioni del testatore, per determinare la natura precisa della disposizione testamentaria.
Cassazione n. 1720/2016: nel legato di azienda, salvo diversa volontà del testatore, l’oggetto comprende l’insieme organizzato dei beni per l’esercizio dell’impresa, inclusi tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito. Pertanto, applicandosi le norme successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ma solo entro i limiti del valore dell’azienda stessa, come stabilito dall’articolo 671 del Codice Civile.
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