sospensione cautelare avvocato

Sospensione cautelare avvocato: ha natura non sanzionatoria Sospensione cautelare avvocato: il CNF fornisce importanti precisazioni sulla natura e sull’applicazione della misura

Sospensione cautelare avvocato

La sospensione cautelare avvocato prevista e disciplinata dall’articolo 60 della legge n. 24772012 non ha natura sanzionatoria. Lo ha ribadito il CNF nella sentenza n. 336/2024, che ha chiarito anche altri aspetti della misura.

La vicenda

Un avvocato viene condannato alla pena della reclusione all’esito di un procedimento penale che lo ha visto imputato per diverse gravi fattispecie in concorso con altri soggetti. L’avvocato viene quindi sottoposto anche a procedimento disciplinare presso il consiglio distrettuale di disciplina, che si conclude con l’irrogazione della sospensione cautelare dall’esercizio della professione per otto mesi.

Sospensione cautelare avvocato eccessiva e dannosa

L’avvocato contesta di fronte al CNF diversi aspetti e presupposti che hanno condotto il CDD ad adottare il provvedimento di sospensione cautelare. Per questo ne chiede l’annullamento in via principale e, in via subordinata, la sua riduzione.

Negata la natura sanzionatoria

Per il CNF però le contestazioni sollevate da ricorrente in relazione alla sospensione cautelare avvocato risultano prive di fondamento, per diverse ragioni.

Sospensione cautelare: diversa la nuova legge

Prima di tutto il CNF ci tiene a ricordare che le SU nella sentenza n. 18984/2017 hanno chiarito che la sospensione cautelare prevista dall’articolo 60 della legge 247/2012 si distingue nettamente da quella disciplinata dall’articolo 43 del R.D.L. 1578/1933. La vecchia normativa prevedeva una misura atipica, applicabile in diverse situazioni che compromettevano l’immagine dell’avvocatura.

La nuova legge, invece, elenca specificamente i casi in cui la sospensione è legittima, eliminando il potere discrezionale. Inoltre, mentre la precedente sospensione era a tempo indeterminato, l’articolo 60 stabilisce un limite massimo di un anno e prevede l’annullamento della sospensione se, entro sei mesi, non viene emesso un provvedimento sanzionatorio. In sostanza, la nuova normativa ha introdotto maggiore certezza e limiti temporali alla sospensione cautelare.

Misura cautelare con finalità preventiva

La misura cautelare di sospensione poi ha lo scopo di prevenire la ripetizione di illeciti legati all’esercizio della professione forense e di proteggere chi potrebbe interagire con un avvocato che ha abusato del suo ruolo per scopi estranei alla difesa. La tutela della fiducia pubblica e dei clienti, insieme alla correttezza dei comportamenti, sono obiettivi fondamentali dell’ordinamento forense, pertanto la sospensione cautelare si affianca alle misure cautelari penali per garantire questi valori.

Procedimento disciplinare non necessario

La difesa del ricorrente ha anche contestato l‘eccessiva durata di otto mesi della sospensione cautelare, data la pendenza del processo penale e il rischio di un danno irreparabile in caso di assoluzione, e lamenta la mancanza di motivazione sulla durata della sospensione.

Tali contestazioni però devono ritenersi infondate, poiché la sospensione cautelare ha una natura e finalità diverse dalla sanzione disciplinare, e la sua legittimità non dipende dall’esito del procedimento penale. Inoltre, l’assenza di motivazione sulla durata della sospensione non invalida la decisione, secondo l’orientamento del Consiglio Nazionale Forense, che richiede solo l’adeguatezza della misura rispetto all’offesa al decoro professionale. Il CNF ha comunque il potere di integrare la motivazione sulla quantificazione della sanzione.

Come precisato inoltre in una precedente sentenza del 2017 la sospensione cautelare, non essendo una sanzione, non richiede l’apertura formale di un procedimento disciplinare, ma decade se non viene comminata una sanzione entro sei mesi. Tuttavia, per essere legittima, l’organo disciplinare deve poter ragionevolmente ipotizzare che il reato contestato o accertato penalmente possa avere rilevanza deontologica, anche considerando l’eventuale prescrizione dell’azione disciplinare. In sostanza, la sospensione cautelare è legata alla potenziale sussistenza di un illecito disciplinare.

Sentenza definitiva non necessaria

Infondata infine anche la doglianza che ritiene necessaria la condanna definitiva in sede penale.

Per applicare la sospensione cautelare all’avvocato. Le SU della Cassazione n. 26148/2017 hanno precisato infatti che l’articolo 60, comma 1, della legge n. 247 del 2012, permette la sospensione cautelare di un avvocato senza attendere una sentenza penale definitiva, quando si verificano situazioni di particolare gravità che danneggiano l’immagine della professione. Questa misura urgente protegge il decoro della classe forense, intervenendo tempestivamente in casi di clamore pubblico, come l’applicazione di misure cautelari penali o condanne in primo grado per reati specifici. In sostanza, la legge privilegia la tutela immediata della reputazione della professione, piuttosto che attendere l’esito finale di un processo.

 

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sospeso l'avvocato

Sospeso l’avvocato che difende i coniugi e poi assiste uno contro l’altro La Cassazione afferma che va sospeso l'avvocato che rappresenta entrambi i coniugi e poi ne assiste uno contro l'altro in violazione dell'art. 68 CDF

La Cassazione sulla Deontologia Forense

Sospeso l’avvocato che inizialmente rappresenta entrambi i coniugi durante una separazione e successivamente assiste solo uno dei due in procedure legali contro l’altro. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4844/2025 depositata martedì 25 febbraio 2025.

Sospeso l’avvocato per violazione deontologica

La sentenza n. 4844/2025 della Cassazione conclude una procedura avviata da una donna che ha segnalato come l’avvocato attualmente rappresentante del marito in azioni legali contro di lei fosse lo stesso che aveva assistito entrambi durante la separazione.

Il CDD ha sanzionato l’avvocato, ma questi ha contestato la decisione davanti al CNF, che ha comunque confermato la decisione riducendo però la sospensione a un anno.

L’avvocato ha impugnato nuovamente presso la Corte di Cassazione.

L’art. 68 del CDF

La S.C. ha ritenuto legittime le conclusioni del CNF sulla base dei documenti forniti, confermando così l’infrazione disciplinare prevista dall’articolo 68 del Codice deontologico Forense. Tale norma vieta espressamente di accettare incarichi contro una parte già assistita in passato: in particolare, il comma 4 vieta all’avvocato che abbia rappresentato congiuntamente coniugi o conviventi in controversie familiari di assisterne solo uno nei successivi conflitti tra i due.

 

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rottamazione quinquies

Rottamazione quinquies: la nuova sanatoria 2025 Rottamazione quinquies: come funziona la sanatoria che nel 2025 consentirà ai contribuenti di pagare i debiti arretrati con il fisco

Rottamazione quinquies: le novità del ddl

E’ stato già soprannominato rottamazione quinques” il disegno di legge 1375 che dal 25 febbraio è in corso di esame presso la Commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato.

Il disegno di legge composto di due corposi  articoli prevede significativi elementi di novità.

  1. Il contribuente avrà la possibilità di suddividere il debito con il fisco in 120 rate mensili (la prima con scadenza 31 luglio 2025) per la durata complessiva di 10 anni, un tempo mai previsto dalle precedenti rottamazioni.
  2. Il contribuente, diversamente da quanto previsto da alcune definizioni agevolate precedenti, non dovrà versare rate iniziali di importo elevato.
  3. Il contribuente andrà incontro alla perdita del diritto alla rateizzazione solo se non riuscirà a pagare otto rate mensili del piano di rientro, che possono essere anche non consecutive. Un approccio meno rigido quindi, in linea con la volontà di andare incontro alle difficoltà economiche che possono colpire chiunque nel corso della vita e che rendono più difficile fare fronte agli impegni economici.

Debiti fiscali rientranti nella rottamazione

Al momento il testo prevede l’estinzione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023, senza dover corrispondere sanzioni, interessi, interessi di mora, aggi e somme ulteriori. Il contribuente si libera dal debito pagando solo il capitale e rimborsando le spese di notifica della cartella di pagamento e quelle per le procedure esecutive avviate.

Estensione rottamazione quinquies a regioni ed enti

L’articolo 2 del disegno di legge prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge anche gli enti territoriali potranno prevedere definizioni agevolate per il recupero delle somme non corrisposte dai contribuenti. Entro 30 giorni decorrenti dall’adozione del provvedimento per la definizione agevolata ne devono dare notizia mediante pubblicazione sul propri sito istituzione.

Come fare per aderire

Il disegno di legge prevede diversi passaggi per la rottamazione quinquies.

  • L’agente della riscossione nell’area riservata indica al contribuente i carichi che possono essere definiti.
  • Il debitore, entro il 30 aprile 2025 manifesta (o integra con i dati mancanti) la volontà di definire la propria posizione debitoria, compilando apposita dichiarazione in cui dichiara anche di rinunciare ai giudizi eventualmente pendenti. La presentazione della dichiarazione produce tutta una serie di effetti come la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza, l’impossibilità di avviare nuove procedure esecutive, la sospensione degli obblighi che derivano da dilazioni precedenti, l’impossibilità di procedere all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche.
  • Entro il 30 giugno 2025 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno fatto richiesta l’importo totale delle somme dovute per la definizione agevolata.
  • Il pagamento delle rate può essere effettuato con domiciliazione bancaria, con modelli di pagamento precompilati o presso l’agente della riscossione.
  • Concluso il pagamento delle somme agevolate l’agente è discaricato dal residuo e comunica entro il 31 dicembre 2030 a ciascun ente interessato, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per consentire ai creditori l’aggiornamento delle scritture.

Ratio della rottamazione quinquies

La gestione del contenzioso tributario e il recupero crediti dell’Agenzia delle Entrate sono fondamentali per il bilancio pubblico e il rapporto con i contribuenti. Le definizioni agevolate, soprattutto la  rottamazione quater, hanno favorito la regolarizzazione dei debiti fiscali, aumentando le entrate straordinarie e riducendo i procedimenti pendenti.

Occorre tenere presente che molti cittadini e imprese non evadono volutamente, ma affrontano difficoltà economiche aggravate da crisi e inflazione. L’accumulo di interessi e sanzioni rende il debito insostenibile, penalizzando chi vuole pagare, scoraggiando la regolarizzazione, e danneggiando i contribuenti e l’amministrazione finanziaria.

La previsione di una nuova rottamazione rappresenta un passo ulteriore dell’opera riformatrice finalizzata a creare un clima di collaborazione tra ente impositore e contribuente. I dati rivelano il successo delle precedenti rottamazioni, che hanno consentito a imprese e cittadini di ripianare i debiti fiscali beneficiando delle agevolazioni previste di volta in volta.

L’approccio che intende seguire lo Stato è quello fondato sulla solidarietà, l’equità e una visione a lungo termine per costruire un rapporto basato sulla trasparenza e sulla fiducia.

 

 

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strepitus fori

Strepitus fori: pregiudizio a decoro e immagine dell’avvocatura Strepitus fori: condotta penalmente rilevante del singolo avvocato che danneggia il decoro e l’immagine dell’intera avvocatura

Strepitus fori e sospensione cautelare

Lo strepitus fori è il danno all’immagine e al decoro dell’avvocatura che deriva dall’allarme che la vicenda processuale penale del singolo avvocato crea nell’ambiente professionale e nella collettività. Esso è presupposto per l’applicazione della misura cautelare della sospensione prevista e disciplinata dall’art. 60 della legge 247/2012, che contiene la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Questo quanto emerge dalla decisione del CNF n. 336/2024 pubblicata il 25 febbraio 2025 sul sito del Codice deontologico.

Condanna penale sui giornali e strepitus fori

Un avvocato viene condannato a sette anni di reclusione perchè ritenuto responsabile della commissione di diversi illeciti penali relativi al reato di bancarotta in concorso con altri soggetti, ai danni di diverse società.

Il giorno successivo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze trasmette al Consiglio Distrettuale di disciplina forense territorialmente competente copia di due articoli di giornale in cui si evidenziano i fatti e la notizia della condanna. Durante il procedimento disciplinare il difensore dell’avvocato evidenzia come la condanna penale non possa avere ripercussioni negative sull’intera categoria. L’avvocato infatti non è conosciuto a livello nazionale e la notizia non ha avuto rilevanza aldilà dei confini locali.

Il CDD di Firenze ritiene però che lo  strepitoso fori nel caso di specie sia conclamato. La vicenda fin dal suo esordio ha catturato l’attenzione di diverse testate giornalistiche cittadine e l’interesse per la vicenda è riesploso dopo la notizia della condanna. Lo strepitus fori è quindi evidente. Il fatto che nella vicenda penale fosse coinvolto un avvocato ha senz’altro prodotto un vulnus significativo all’immagine e alla considerazione che l’opinione pubblica ha della categoria professionale.

Strepitus fori: definizione e rilevanza

Il provvedimento viene impugnato dall’avvocato di fronte al CNF, chiedendo l’annullamento o la riduzione della sospensione cautelare disposta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Nel rigettare il ricorso il CNF ricorda però alcune importanti precisazioni relative allo strepitus fori e alla sanzione della sospensione, contenute nella sentenza n. 33/2021.

In questa decisione il CNF ha puntualizzato in particolare come lo strepitus fori non si possa dimostrare solo con documenti o articoli di giornale. Non basta neppure un provvedimento giudiziario per presumere la sua esistenza. Esso va valutato sia nel contesto professionale, dove gli esperti comprendono la gravità dell’evento, sia nell’opinione pubblica, che si forma sulla diffusione delle notizie, influenzata dalla portata dell’indagine e dall’importanza dei coinvolti. Lo strepitus fori rappresenta nello specifico il danno allimmagine dellOrdine forense causato dalla risonanza di un caso penale.

Esso costituisce un criterio per ladozione di misure cautelari, che possono essere revocate o modificate se non più adeguate (art. 60, comma 5, L. 247/2012). Sebbene non esplicitamente previsto dalla legge, esso è coerente con la tutela della credibilità della professione forense e limita la discrezionalità del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD).

Il CDD può considerare anche elementi diversi dal clamore mediatico per valutare il danno alla reputazione dell’avvocato e della categoria.

Se poi l’illecito è strettamente legato alla professione, come l’abuso del titolo di avvocato, la sospensione cautelare può prevenire la reiterazione di comportamenti scorretti. Questo protegge chi interagisce con un avvocato che abbia usato il proprio ruolo per scopi estranei alla difesa legale. La tutela dell’affidamento della collettività e della correttezza professionale è un principio fondamentale dell’ordinamento forense (art. 1, comma 2, lett. c, L. 247/2012). La sospensione cautelare affianca la misura penale e contribuisce a garantire questi valori.

Il clamore della notizia

Nel caso esaminato, gli addebiti erano connessi all’attività difensiva e avevano avuto ampia risonanza. Il CDD ha quindi motivato adeguatamente la decisione basandosi sulla diffusione delle notizie e sul clamore della notizia nell’ambiente professionale e nell’opinione pubblica. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) del resto può controllare solo la legittimità formale della sospensione decisa dal CDD, senza entrare nel merito della sua opportunità o delle circostanze di fatto (CNF, sentenza n. 29/2018). Già nella sentenza n. 33/2021, il CNF aveva confermato la correttezza della motivazione del CDD, che aveva rilevato l’attualità e la concretezza del clamore suscitato dalla vicenda. Stesse conclusioni a cui è giunto quindi nel caso di specie.

 

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bonus genitori separati

Bonus genitori separati: dopo 4 anni arriva il pagamento Bonus genitori separati: previsto dal decreto n. 41/2021, è stato attuato a fine 2022, ma l’INPS riuscirà a pagare nei prossimi mesi

Bonus genitori separati: norma di riferimento

Il bonus genitori separati nasce con l’articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Per la misura il decreto ha istituito un fondo da 10 milioni di euro per il 2022, destinato ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica. Il contributo doveva garantire la continuità dell’assegno di mantenimento non ricevuto durante la pandemia.

Ragioni del bonus genitori separati

Il Governo ha introdotto questa misura per sostenere i genitori separati che, a causa della crisi pandemica, non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento. L’obiettivo era garantire un aiuto economico ai genitori in stato di bisogno, con figli minori o con disabilità grave a carico conviventi. La pandemia ha infatti aggravato la precarietà lavorativa di molte persone, rendendo impossibile per alcuni ex coniugi rispettare gli obblighi di mantenimento.

A chi spetta la misura

Il bonus è stato previsto in favore dei genitori separati o divorziati che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022. I beneficiari devono aver convissuto con figli minori o figli maggiorenni con disabilità grave e trovarsi in stato di bisogno economico.

Il reddito annuo del richiedente non deve superare 8.174 euro. Inoltre, l’ex coniuge o ex convivente deve aver subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019, una sospensione lavorativa di almeno 90 giorni o la cessazione dell’attività lavorativa.

In cosa consiste il bonus genitori separati

Il bonus prevede un contributo massimo di 800 euro al mese per un anno, con un pagamento in un’unica soluzione fino a 9.600 euro. L’importo dipende dalla somma non ricevuta dell’assegno di mantenimento. Le risorse sono limitate e saranno erogate fino all’esaurimento del fondo.  

Quando verrà corrisposto

Dopo quattro anni di attesa, l’INPS ha sbloccato i fondi. I genitori che hanno presentato domanda entro il 2 aprile 2024 riceveranno il pagamento nei prossimi mesi. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione. Se il fondo sarà rifinanziato, potrebbero aprirsi nuove finestre per le domande.

Fondi nei prossimi mesi

La misura ha subito ritardi a causa di problemi burocratici. Il testo iniziale del decreto Sostegni era vago e inapplicabile. Servivano modifiche per includere le coppie di fatto e chiarire i criteri di accesso. Il decreto attuativo è arrivato solo a fine 2022.

La fase operativa è partita nel 2024 con l’apertura delle domande online. La verifica dei requisiti ha richiesto un grande lavoro, rallentando ulteriormente i tempi di pagamento. Ora l’Inps assicura che i fondi saranno distribuiti nei prossimi mesi.

 

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l'avvocato paga il domiciliatario

L’avvocato paga il domiciliatario se non provvede il cliente L'avvocato paga il domiciliatario se la parte non lo fa: i chiarimenti della Cassazione sulla deontologia forense

Deontologia Forense: chiarimenti dalla Cassazione

L’avvocato paga il domiciliatario se non provvede il cliente. Se il dominus non rispetta questa norma deontologica, è soggetto a sanzioni. Sono le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione a chiarire alcuni aspetti del Codice deontologico forense con l’ordinanza n. 4850/2025 depositata il 25 febbraio.

Censura per l’avvocato che non paga il domiciliatario

L’ordinanza riguarda una disputa tra due avvocati che lamentavano il mancato pagamento per servizi svolti come domiciliatari per conto di un collega. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) ha censurato l’avvocato, che ha impugnato la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense (CNF), sostenendo l’estinzione del procedimento disciplinare. Tuttavia, il CNF ha respinto il ricorso e confermato la sanzione. L’avvocato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, ribadendo la presunta estinzione del procedimento disciplinare. La Cassazione, analizzando il ricorso relativo al mancato pagamento dei colleghi domiciliatari, ha accolto il primo motivo e respinto il secondo.

Il dominus provvede al compenso del domiciliatario

Nella motivazione, la Corte di Cassazione sottolinea che, ai sensi dell’articolo 43 del Nuovo Codice deontologico Forense, se un avvocato incarica un collega di rappresentare e assistere un proprio cliente e quest’ultimo non adempie al pagamento, è l’avvocato stesso a dover provvedere al compenso.

La mancata osservanza di questa norma disciplinare volta a tutelare i rapporti tra colleghi comporta una violazione disciplinare.

 

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linee guida

Avvocati: linee guida per un linguaggio rispettoso della parità di genere Tribunale di Padova: linee guida per un linguaggio rispettoso dell’identità di genere negli atti e nella comunicazione istituzionale

Linee guida per un linguaggio rispettoso della parità

Linee Guida sull’uso di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere nella comunicazione istituzionale e nella redazione degli atti giudiziari”. Questo il titolo del progetto realizzato dal Tribunale di Padova.

L’obiettivo dell’opera è quello di contrastare le discriminazioni che ancora esistono in ambito lavorativo e che si fondano su stereotipi radicati e profondamente sbagliati.

Il linguaggio non è solo forma, è anche sostanza quando aiuta chi legge a percepire che anche le donne possono rivestire ruoli importanti e svolgere professioni di tutto rispetto.

Il documento vuole essere un esempio per avviare un cambiamento culturale, nella speranza di un’ampia condivisione di pensiero.

Linee guida: la struttura del documento

Le linee guida, dal punto di vista bibliografico, si aprono con un indice a cui segue la premessa della Presidente del Tribunale di Padova. La Dott.ssa Caterina Santinello sottolinea l’importanza delle parole perchè “quello che diciamo corrisponde a quello che pensiamo e attraverso il linguaggio comunichiamo e divulghiamo a chi ci ascolta il nostro pensiero.”

Utilità e ragioni di un linguaggio rispettoso

Il documento cerca poi di rispondere a due interrogativi fondamentali. Il primo riguarda l’utilità di un vademecum sul linguaggio, il secondo invece indaga le ragioni della necessità di un linguaggio rispettoso.

Alla prima domanda il documento risponde precisando che le giuste parole possono senza dubbio incidere positivamente sul processo evolutivo e culturale affinché si possa affermare l’immagine della donna libera. Solo le parole sono in grado di cambiare la realtà. Se è vero infatti che le donne che svolgono la professione legale sono quasi il 50% dell’intera categoria non si comprendono le ragioni della resistenza alla declinazione al femminile del termine “avvocato”, in avvocata o avvocatessa. Non è vero che alla base ci sono ragioni prevalentemente linguistiche. La ragione è soprattutto culturale. Un titolo professionale al maschile infatti è percepito come dotato di maggiore prestigio e autorevolezza. Questa la ragione per la quale anche le donne preferiscono essere chiamate con il titolo professionale al maschile.

Un linguaggio correttamente declinato al femminile invece, quando necessario, è importantissimo perché è attraverso la parole che esprimiamo il pensiero. Se il termine avvocata appare “innaturale” è perché in fondo si fa ancora fatica a pensare che una donna possa svolgere questa professione con preparazione e competenza.

Linguaggio paritario: la lingua non c’entra

Il primo paragrafo del documento riporta alcune importanti riflessioni e conclusioni a cui è giunta l’Accademia della Crusca proprio sul linguaggio rispettoso del genere femminile. La revisione del linguaggio giuridico è possibile in questo senso proprio perchè è un linguaggio tecnico, che predilige l’utilizzo di forme neutre e generiche, anche per evitare inutili allungamenti. Ed è proprio questo l’argomento, ossia le scelte linguistiche neutre, l’argomento del secondo paragrafo.

Il terzo paragrafo dedicato alla valorizzazione del femminile suggerisce di evidenziare la presenza delle donne attraverso l’uso di corrispondenze femminili di termini maschili o mediante l’uso di entrambi i termini. Effettuata in ogni caso una scelta linguistica precisa è bene mantenerla in tutto il testo.

Il quarto paragrafo contiene poi una tabella in cui appaiono le regole per declinare al femminile i termini impiegati per descrivere alcuni titoli professionali, lavorativi e politici.

Il quinto paragrafo suggerisce alcune regole grammaticali da rispettare per evitare di denigrare le donne.

L’ultimo paragrafo invece fornisce importanti spiegazioni e precisazioni sul corretto utilizzo del termine “uomo” o “uomini”,  spesso impiegato come sinonimo di “persona”.

Le conclusioni, seguite dai principali riferimenti normativi, evidenziano l’importanza del linguaggio per contribuire al difficile processo di cambiamento culturale e giuridico della società. La lingua deve rappresentare i cambiamenti sociali e, come consigliava Orwell non ci si deve arrendere “alle parole stesse”.

 

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reato di falso materiale

Reato di falso materiale coprire la targa per sfuggire all’autovelox La Cassazione conferma il reato di falso materiale nei confronti dell'automobilista che ha coperto la targa per sfuggire all'autovelox

Targa manomessa è reato

Con la sentenza n. 5255/2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di violazioni stradali e responsabilità penale: coprire la targa dell’auto con del nastro adesivo per eludere i controlli dell’autovelox costituisce reato di falso materiale. Questo pronunciamento rappresenta un punto fermo nell’interpretazione delle condotte fraudolente tese a sottrarsi alle sanzioni amministrative, chiarendo i confini tra illecito amministrativo e reato penale.

Il caso: l’automobilista e la targa camuffata

Il caso riguarda un automobilista cui veniva rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una targa contraffatta (con apposizione di nastro adesivo).

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, lamentando che il Tribunale aveva ricondotto la condotta alla violazione del precetto penale, anziché all’illecito amministrativo previsto dal comma 12 dell’art. 100 cod. strada, alla luce del quale “chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.046 a Euro 8.186”. Si deduce altresì vizio di motivazione apparente, per non avere il collegio del riesame adeguatamente valorizzato la circostanza che l’indagato non si era accorto dell’esistenza di nastro adesivo sulla targa, come dimostrato dal fatto che aveva superato – lampeggiando – l’auto dei carabinieri e si era poi fermato spontaneamente.

Insiste il ricorrente nel sostenere l’innocuità del falso, alla luce del fatto che il falso realizzato era macroscopicamente percepibile da chiunque e, a tutto voler concedere, sarebbe ravvisabile, a suo avviso, la violazione dell’art. 102, comma 7, cod. strada che sanziona chi circola con targa non chiaramente ed integralmente leggibile.

La decisione della Cassazione: il falso materiale si configura

La Cassazione ha confermato la condanna, ribadendo che “integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, cod. strada., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l’autore della contraffazione. (Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035 – 01)”.

Le ulteriori considerazioni dedicate alla innocuità del falso, per gli Ermellini, non colgono nel segno, proprio alla luce della finalità emergente dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato di voler rendere la targa non identificabile ai rilevatori automatici di velocità.

Va ribadito proseguono i giudici che, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453 – 01).

In tale contesto, “la disinvolta condotta di guida e il fatto che il ricorrente si fosse fermato sono dati che non assumono alcun rilievo rispetto alle conclusioni univocamente ritraibili dagli elementi sopra ricordati”.

Il ricorso è dunque rigettato.

compensi anche per le udienze

Avvocato: compensi anche per le udienze di mero rinvio All’avvocato d’ufficio spettano i compensi anche per le udienze di mero rinvio nel processo penale

Il diritto ai compensi per le udienze di rinvio

Al difensore d’ufficio spettano i compensi anche per le udienze di mero rinvio. Questa regola si applica anche nei casi in cui il rinvio sia stato disposto per la ricerca dell’imputato irreperibile. La presenza obbligatoria del difensore, infatti, comporta un’attività professionale che deve essere adeguatamente remunerata. Così la Cassazione, nella sentenza n. 4539/2025.

La vicenda

Nella vicenda, l’avvocato aveva chiesto al tribunale di Reggio Calabria, la liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese in relazione all’attività difensiva d’ufficio svolta nell’interesse dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio. Il tribunale rigettava la richiesta e, proposto ricorso in opposizione, anche questo veniva rigettato sul presupposto che il difensore avesse presenziato a quattro udienze di mero rinvio, che si erano rese necessarie per l’espletamento delle ricerche dell’imputato poi dichiarato irreperibile, e che erano escluse, in quanto tali, dalla liquidazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014.

La questione approdava, quindi, in Cassazione, innanzi alla quale l’avvocato si doleva del rigetto dell’istanza di liquidazione onorari sul presupposto della mancanza di attività difensiva, senza, invece, considerare che nel processo penale vige il principio dell’obbligatorietà del diritto di difesa dalla quale discende l’obbligatorietà dell’attività difensiva, tanto più nel momento in cui il difensore sia nominato d’ufficio e quindi debba onorare un incarico avente natura pubblica, in virtù del quale è tenuto a presenziare anche alle udienze di mero rinvio, non celebrabili in assenza del difensore.

Compensi difensore d’ufficio

Per gli Ermellini, il motivo è fondato.

L’art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002, premettono, stabilisce, infatti, al comma 1 che “L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82”, ni virtù del quale “L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.

Lo stesso art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, stabilisce che li compenso si liquida per fasi, intendendosi con ciò la fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale.

Per cui proseguono i giudici, “nessuno sbarramento è, dunque, imposto dal legislatore in ordine alla liquidazione spettante al difensore d’ufficio di persona irreperibile in relazione alla natura delle specifiche attività svolte, ossia all’an della spettanza dei compensi, incidendo le specifiche attività svolte soltanto sulla valutazione del quantum della pretesa, come evincibile dal ridetto art. 82, che richiama per l’appunto l’impegno professionale profuso nello svolgimento dell’incarico”.

Il DM 55/2014

Con riguardo a questo specifico aspetto, inoltre, l’art. 12, secondo capoverso, del d.m. n. 55 del 2014, fornisce ulteriori precisazioni, allorché stabilisce che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale […] si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime”, oltre naturalmente agli altri criteri specificati nella prima parte, ossia “delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente”.

Compensi anche per le udienze di mero rinvio

“Ciò comporta – affermano quindi da piazza Cavour – che la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull’esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell’art. 12 d.m. n. 55 del 2014, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso, in uno con gli ulteriori criteri meglio specificati nel comma 1 della predetta disposizione”.

Del resto, negli stessi termini si è già espressa la Cassazione, nell’interpretare li ridetto art. 12, comma 1, affermando, “che il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, li compenso relativo possa essere addirittura negato (Cass., Sez. 6-2, 10/9/2020, n. 18791)”.

La decisione

Alla luce delle premesse svolte, dunque, ha errato il giudice di merito nel rigettare la pretesa liquidazione sul presupposto che le quattro udienze alle quali aveva partecipato il difensore fossero di mero rinvio, non soltanto perché non ha considerato che, nel processo penale, l’assistenza del difensore è sempre obbligatoria e che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza, ma anche perché, nella specie, i rinvii si erano resi necessari al fine di svolgere le ricerche dell’imputato irreperibile e attenevano, perciò, alla fase introduttiva del giudizio.

Peraltro, il giudice, concludono dalla S.C., avrebbe anche dovuto valutare quali ulteriori attività il difensore avesse avuto modo di compiere, anche tenendo conto del momento della nomina, se in udienza o fuori da essa.

In definitiva, il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata cassata con rinvio.

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estinzione del reato

Estinzione del reato per condotte riparatorie anche in Cassazione La Cassazione rammenta che l’estinzione del reato per condotte riparatorie può essere chiesta in qualunque fase del procedimento

Estinzione del reato per condotte riparatorie

L’estinzione del reato per condotte riparatorie può essere richiesta in qualunque fase del procedimento, compreso il giudizio di cassazione, purchè ciò avvenga entro il termine e il giudice di merito abbia valutato la congruità dell’offerta. Questo quanto affermato dalla quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 7263/2025, dando ragione a un imputato per il reato di furto di una bicicletta.

La vicenda

Nella vicenda, l’uomo aveva invocato l’applicazione dell’art. 162-ter cod. pen., sul presupposto che il delitto di furto contestato è punibile a querela di parte e che aveva restituito la bicicletta alla persona offesa prima del giudizio. La Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che la richiesta non potesse trovare accoglimento, «essendo il reato originariamente contestato (ndr ricettazione) procedibile d’ufficio».

Il ricorso

Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 531 cod. proc. pen. e 162-ter cod. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia che la Corte d’appello non abbia dichiarato estinto il reato ex art. 162-ter cod. pen. pur avendo l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, riparato interamente il danno cagionato mediante la restituzione della bicicletta al legittimo proprietario.

Tale decisione sarebbe stata motivata sull’erroneo presupposto che il reato originariamente contestato fosse procedibile d’ufficio, ma non considerando che quello risultante dalla riqualificazione era, invece, procedibile a querela.

Estinzione del reato: l’art. 162-ter c.p.

Per la S.C., il ricorso è fondato. Va premesso, affermano i giudici di legittimità, “che l’art. 162-ter cod. pen. prevede, al comma primo, una causa di estinzione del reato che il giudice dichiara, «sentite le parti e la persona offesa», quando, «nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione», «l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». Tale possibilità è data anche nel caso in cui vi sia stata, da parte del giudice, la riqualificazione del reato procedibile d’ufficio in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che l’offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell’imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente (Sez: 4, n. 640 del 29/11/2023)”.

Tempi per la richiesta

Inoltre, proseguono i giudici, “l’applicazione della causa estintiva del reato può essere richiesta in qualunque fase del procedimento, ivi compreso il giudizio di cassazione, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato dalla suddetta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (così Sez. 4, n. 39304 del 14/10/2021)”.

La decisione

Tanto premesso, nel caso in esame, concludono i giudici di piazza Cavour, “il reato di ricettazione originariamente contestato risulta essere stato effettivamente derubricato, nella fattispecie prevista dall’art. 624 cod. pen. In tale situazione, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’originaria contestazione di un delitto procedibile d’ufficio osterebbe all’operatività della fattispecie estintiva e ciò ad onta dell’avvenuta riqualificazione operata dal primo giudice, deve ritenersi non conforme al già richiamato indirizzo interpretativo di legittimità, che il Collegio pienamente condivide e riafferma”.

Su tali premesse, la sentenza impugnata è annullata con rinvio al giudice di merito.

 

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