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Ddl Valditara: le nuove misure per la scuola Ddl Valditara: voto numerico in condotta per studenti delle scuole medie e superiori, lo studente che ha 5 in condotta viene bocciato

Ddl Valditara: voto numerico in condotta, bocciato chi ha 5

La Camera, nella giornata di mercoledì 25 settembre 2024, ha approvato definitivamente il Ddl del Ministro Valditara n. 1830. Il testo, che ha ricevuto 154 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astenuti, prevede novità molto importanti. Il ddl, che diventa legge dello Stato, mira a responsabilizzare gli studenti, ma anche a tutelare e restituire autorevolezza al personale scolastico. Chi riceve un 5 in condotta viene bocciato. Il comportamento torna infatti a essere valutato con i numeri. Chi aggredisce chi lavora nelle scuole viene multato.

Vediamo più in dettaglio cosa prevede il testo.

Voto numerico per la condotta dello studente

Dall’anno scolastico in corso 2024/2025, il voto per la condotta dello studente torna a essere numerico nelle scuole medie e superiori. Le elementari sono escluse. Per i più piccoli le valutazioni dovranno essere effettuate con giudizi sintetici. Un’ ordinanza del Ministero dell’istruzione definirà le modalità di valutazione.

I ragazzi delle scuole medie e superiori che non avranno almeno 6 in condotta verranno bocciati.

Nelle scuole superiori inoltre, se lo studente ha 6 in condotta, avrà un debito formativo e dovrà presentare un elaborato in materia di educazione civica che dovrà esporre nel corso di un colloquio. Qualora non ottenga la sufficienza lo studente non potrà frequentare l’anno successivo del percorso scolastico.

Voto: importante per il percorso e la maturità

Per i ragazzi delle scuole superiori il voto in condotta diventa molto importante durante il percorso  scolastico, per essere ammessi di anno in anno a quello successivo, ma anche per l’esame di maturità. Lo studente o la studentessa che non avranno 9 o il voto massimo in condotta non potranno ottenere il voto più alto alla maturità.

Durata e conseguenze della sospensione

La sospensione dalla scuola come conseguenza di comportamenti violenti comporterà l’obbligo di svolgere attività di recupero.

Qualora la sospensione dalla scuola superi i 2 giorni lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale all’interno di enti convenzionati aderenti al progetto, come ospedali e case di riposo.

Multe per chi aggredisce il personale scolastico

Per contrastare il fenomeno della violenza degli studenti sui docenti e sul personale della scuola il Ddl Valditara introduce multe salate in caso di aggressione. Le sanzioni pecuniarie saranno applicate nella misura minima di 500 euro fino all’importo massimo di 10.000 euro se lo studente o la studentessa saranno condannati con sentenza per reati commessi ai danni del personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Il denaro versato a titolo di risarcimento del danno all’immagine della scuola sarà destinato all’istituto scolastico per acquistare materiale didattico.

Sezioni a metodo didattico differenziato

L’articolo 2 del testo consente invece alle sezioni delle scuole dell’infanzia e primarie che abbiano applicato il metodo didattico Montessori fino a oggi, di applicarlo in modo stabile.

A partire dall’anno scolastico 2025/2026 è prevista la possibilità, per le scuole del primo ciclo, di attivare classi di scuola secondaria di primo grado nelle quali adottare il Metodo Montessori. L’istituzione di queste classi è subordinata all’autorizzazione del dirigente scolastico e deve avvenire nei limiti delle risorse, dell’organico e degli strumenti a disposizione.

Il Ministero può inoltre autorizzare corsi annuali di differenziazione didattica con  il metodo Agazzi per le scuole dell’infanzia e con il metodo Pizzigoni per le scuole primarie presso unità ed enti formativi.

 

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occupazione arbitraria di immobile

Occupazione arbitraria di immobile altrui: il nuovo reato Occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio altrui: punito con il carcere fino a 7 anni il nuovo reato del decreto sicurezza

Occupazione arbitraria di immobile altrui e Ddl Sicurezza

Occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio altrui: in arrivo un nuovo reato. La Camera il 18 settembre 2024 ha approvato con 162 voti a favore, 91 contro e 3 astenuti il DDL Sicurezza A.C. 1660-A. Il testo, ora all’esame del Senato, si compone di 38 articoli e introduce diversi nuovi reati, tra i quali quello di occupazione arbitraria di immobili (o delle relative pertinenze) destinati a domicilio altrui.

Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Il reato, contemplato dal nuovo art. 634 bis c.p, è completato dal nuovo art. 321 bis c.p.p, che prevede una procedura rapida per reintegrare il titolare nel possesso dell’immobile.

Il primo comma del nuovo articolo 634 bis c.p punisce con la pena della reclusione da 2 fino a un massimo di 7 anni:

  • chi occupa l’immobile destinato al domicilio altrui con violenza o minaccia;
  • chi impedisce il rientro nell’immobile al proprietario o a chi lo detiene in modo legittimo;
  • chi si appropria di un immobile altrui con artifizi o raggiri;
  • chi cede ad altri l’immobile occupato.

Il secondo comma della norma prevede la stessa pena per chi, fuori dai casi di concorso:

  • si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile;
  • riceve o corrisponde del denaro o altre utilità per l’

Il comma tre dispone la non punibilità dell’occupante che collabori nell’accertare i fatti e rispetti volontariamente l’ordine di rilascio dell’immobile.

Il quarto comma invece dispone la punibilità del reato previa querela della persona offesa. Qualora il reato venga commesso ai danni di una persona incapace per età o infermità di mente, il reato è perseguibile d’ufficio.

Procedura di rilascio dell’immobile

Il legislatore introduce una procedura rapida per reintegrare il titolare nel possesso dell’immobile attraverso l’introduzione del nuovo articolo 321 bis c.p.p.

Previa richiesta del pubblico ministero, il giudice competente,  con decreto motivato, ordina il rilascio dell’immobile o delle pertinenze. Se l’immobile oggetto di occupazione abusiva è l’unica abitazione del denunciante, la procedura per il rilascio coattivo può essere eseguita dalla Polizia giudiziaria, dopo che il PM l’abbia autorizzata e il giudice convalidata.

Gli ufficiali della P.G che ricevono la denuncia di occupazione abusiva, effettuano quindi i primi accertamenti per verificare l’arbitrarietà dell’occupazione. A questo fine si recano direttamente presso l’immobile e ordinano all’occupante di rilasciarlo immediatamente, reintegrando il titolare denunciante nel possesso.

Qualora l’occupante non rilasci l’immobile spontaneamente, neghi l’accesso, faccia resistenza o si rifiuti di consentire l’accesso, la P.G procede in modo coattivo dopo essere stata autorizzata dal PM.

L’attività svolta viene infatti verbalizzata e il verbale viene trasmesso entro 48 ore al PM. Se il PM non dispone la restituzione dell’immobile chiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto, che disponga la reintegrazione nel possesso del titolare entro 48 ore dal ricevimento del verbale.

La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono rispettati i suddetti due termini di 48 ore o se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza e del decreto vanno notificati immediatamente all’occupante.

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patente nautica

Patente nautica a 16 anni Patente nautica a 16 anni: questa una delle tante novità introdotte dal decreto n. 133/2024 che si occupa anche di sicurezza e velocità 

Patente nautica anche per i sedicenni

Patente nautica di categoria D, tipo D1 a 16 anni. Questa una delle tante novità previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 17 settembre 2024 n. 133. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21.09.2024, contiene il regolamento di modifica del decreto n. 146/2008, che concerne il regolamento di attuazione dell’art. 65 del dlgs n. 171/2005 che contiene il “Codice della nautica da diporto”.

Il decreto si compone di 101 articoli e di XII allegati, alcuni dei quali in formato grafico. Le novità di maggiore rilievo, che modernizzano le norme nautiche italiane, si occupano di bussola elettronica, limiti di velocità, abilitazione diurna per i sedicenni e i Superyacht.

Vediamo più in dettaglio.

Patente nautica D per chi ha compie 16 anni

L’articolo 28 del decreto prevede che le patenti nautiche di categoria D, che sono abilitazioni speciali, possano essere rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti fisici e psichici indicati nell’allegato I che abbiano compiuto i 16 anni di età. Questa abilitazione consente la sola navigazione diurna e per natanti o imbarcazioni da diporto con scafi di lunghezza massima di 12 metri. Un limite ulteriore è rappresentato dalla distanza, nel senso che i sedicenni potranno guidare solo all’interno delle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa. La guida delle moto d’acqua invece è consentita entro un miglio di distanza dalla costa.

Percorso di formazione ed esame

Per conseguire la patente i sedicenni devono seguire uno specifico percorso formativo composto da prove teoriche e pratiche e superare un test teorico e una prova pratica.

Sicurezza: bussola elettronica e dotazioni

In materia di sicurezza il decreto introduce la bussola elettronica e definisce i requisiti delle dotazioni di sicurezza come torce, parabordi, salvagenti e zattere, razzi, imbracature e zattere di salvataggio.

Limiti di velocità

Cambiano i limiti di velocità. Il limite è di 8 nodi entro i 500 metri dalla costa. Nelle acque interne il limite è ridotto a 200 metri. Il limite è invece di 3 nodi all’interno dei porti e delle aree con imbarcazioni ancorate.

Gli strumenti di rilevazione della velocità devono essere costruiti per conseguire lo scopo, fissando la velocità dell’unità in un momento determinato, in modo chiaro e accertabile, nel rispetto della riservatezza dell’utente.

Superyacht: registro e sicurezza

L’iscrizione dei Superyacht nel Registro internazionale italiano può essere richiesta anche da chi utilizza l’imbarcazione in virtù di un contratto di leasing. Per la registrazione basta il titolo di proprietà o l’estratto del registro navi in costruzione o l’attestazione di avvio della cancellazione da un altro registro UE, con il certificato di stazza, anche se provvisorio.

Per quanto riguarda invece la sicurezza, il decreto prevede la modifica del regolamento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti.

mediazione e negoziazione

Mediazione e negoziazione: cosa prevede il correttivo approvato Mediazione e negoziazione assistita modificate dal correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri

 Mediazione e negoziazione: approvato il correttivo

Mediazione e negoziazione non hanno pace.  Il Consiglio dei Ministri nella giornata di mercoledì 18 settembre 2024 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo. Il provvedimento modifica il decreto legislativo n. 149/2022 in materia di mediazione e negoziazione assistita e modifica, di conseguenza, il decreto legislativo n. 28/2010 e il decreto legge n. 132/2014.

Mediazione e negoziazione in modalità telematica

Lo schema contiene in particolare la disciplina relativa alla mediazione telematica e alla negoziazione assistita, sempre in modalità telematica. Vediamo più in dettaglio le novità dello schema, che deve ricevere il parere delle commissioni permanenti in Parlamento per essere poi approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

Mediazione: precisazioni al decreto legislativo n. 28/2010

Per prima cosa lo schema chiarisce che nelle materie elencate all’articolo 5 per le quali la mediazione è una procedura obbligatoria, essa è condizione di procedibilità della domanda introduttiva (non più giudiziale) del giudizio.

Il provvedimento precisa poi che quando il giudice dispone la mediazione lo possa fare fino alla remissione della causa in decisione (non più “fino al momento della precisazione delle conclusioni”.)

Il comma 4 dell’art. 3 attualmente prevede che “la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis.” La nuova formulazione aggiunge a questo comma la seguente disposizione “e gli incontri di mediazione possono svolgersi in modalità audiovisive da remoto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 8 ter” ossia del nuovo articolo introdotto dallo schema.

Durata della mediazione

Lo schema sostituisce l’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la durata della mediazione. La nuova formula stabilisce che  la mediazione ha una durata massima di 6 mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

Quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché la mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda o quando la mediazione è demandata dallo stesso, la mediazione dura 6 mesi, con possibilità di proroga per una sola volta di altri 3 mesi, dopo che è stata instaurata, ma prima della sua scadenza.

La proroga nei casi suddetti deve risultare da un accordo scritto delle parti che deve essere allegato al verbale o incluso nello stesso, da cui deve quindi risultare.

Il termine di durata della mediazione non è soggetto alla regola della sospensione feriale dei termini.

Mediazione in modalità telematica

Lo schema modifica anche l’articolo 8 bis dedicato alla mediazione telematica. Quando la mediazione si svolge telematicamente gli atti della procedura sono formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto delle modalità stabilite dal Codice dell’amministrazione digitale.

Conclusa la procedura il mediatore redige un documento informatico, che contiene il verbale e l’accordo eventuale per l’apposizione delle firme da parte dei soggetti.  Il mediatore verifica l’apposizione delle firme, la loro validità e integrità, firma a sua volta e poi cura il deposito del documento presso l’organismo. La segreteria di quest’ultimo lo invia alle parti e agli avvocati, se le parti li hanno nominati.

Incontri con modalità audiovisive da remoto

Il provvedimento inserisce nel decreto legislativo n. 28/2010 il nuovo art. 8 ter che al comma 1 consente sempre alle parti di chiedere al responsabile dell’organismo di poter partecipare ai vari incontri di mediazione con collegamento audiovisivo da remoto. Il sistema deve però consentire alle parti collegate la effettiva, contestuale e reciproca udibili e visibilità.

Se le parti non sono tutte assistite da avvocati l’accordo che viene allegato al verbale viene omologato, su richiesta di parte, con decreto del presidente del tribunale in cui ha sede l’organismo di mediazione nel quale le parti hanno raggiunto l’accordo.

Patrocinio gratuito avvocati nella mediazione

Un’importante precisazione dedicata agli avvocati è quella contenuta nel nuovo comma 3 bis dell’art. 15 quinques. La nuova disposizione stabilisce che quando un avvocato nominato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui si trova l’organismo di mediazione non gli spettano le spese e le indennità di trasferta stabilite dai parametri forensi.

Negoziazione assistita: novità

La nuova regola contenuta nell’art. 2 comma 5 del dl n. 132/2014 prevede che l’accordo di negoziazione debba concludersi con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. La negoziazione assistita che si svolge in modalità telematica con collegamento audiovisivo da remoto può essere chiesta sempre da ogni parte.

Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, agli atti del procedimento, incluso l’accordo devono essere formati e firmati secondo le regole del Codice dell’amministrazione digitale.

Non si possono però acquisire le dichiarazioni del terzo in modalità telematica o con collegamenti audiovisivi da remoto.

 

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Addebito della separazione al marito bugiardo Addebito della separazione al marito che mente sulla sua vita, sul suo lavoro e sulle vicende giudiziarie che lo riguardano

Addebito della separazione all’ex che mente

L’addebito della separazione è previsto anche in caso di violazione del dovere di lealtà nei confronti del coniuge. Tale dovere è violato dal marito che racconta bugie sulla sua vita, sul suo lavoro e sulle sue vicende giudiziarie determinando così la crisi coniugale. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia nella sentenza n. n. 939/2024

Richiesta di addebito della separazione al marito

Una donna chiede la separazione dal marito. Il rapporto coniugale è stato compromesso dalle continue bugie del marito. L’uomo le ha fatto credere di essere un avvocato, un giudice e un docente universitario, ha tenuto nei suoi confronti condotte vessatorie e in più le ha sottratto denaro dal conto corrente. La ricorrente narra anche che il marito si è allontanato da casa senza dare più notizie. La donna chiede quindi la separazione con addebito al marito e il mantenimento di 400,00 euro mensili. La stessa lavora come badante, abita in un appartamento in locazione con il figlio e percepisce uno stipendio di 950,00 euro mensili.

Addebito separazione se violazione dovere di lealtà provoca la crisi

Il Tribunale precisa che la richiesta di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali, è infatti necessario che tali violazioni abbiano causato la crisi coniugale o la stessa sia intervenuta quando era già maturata tra i coniugi una situazione di intollerabilità della convivenza.

Nel caso di specie è emerso che sin dall’inizio della relazione l’uomo ha “fatto credere alla moglie circostanze non vere riguardo la propria vita, la propria attività lavorative e perfino riguardo le proprie vicende giudiziarie.” L’uomo ha inoltre mentito sulle sue condizioni di salute.

Tutte queste circostanze sono state confermate da testimoni e dalla documentazione prodotta in atti.

Bugie inaccettabili: violano il dovere di lealtà coniugale

Le condotte del marito violano il dovere di lealtà coniugale. Esse risultano inaccettabili perché frutto di una capacità di inganno tale da portare il coniuge a ignorare chi sia davvero la persona che ha sposato, a temere per la sua vita e a scoprire, solo dopo una denuncia di scomparsa, vicende giudiziarie di oggettiva gravità.

“… non è dubitabile che integri violazione di un dovere coniugale la condotta di chi tradisca la fiducia personale del coniuge, manipolando grandemente la realtà e fornendo una rappresentazione mendace delle proprie condotte, della propria identità lavorativa, della propria vita.”

Indubbia quindi la responsabilità del coniuge nella disgregazione del vincolo coniugale e nell’intollerabilità della convivenza.

Mantenimento negato: nessuna disparità reddituale

Per quanto riguarda il mantenimento il Tribunale ricorda che per l’insorgenza di questo diritto devono sussistere tutta una serie di presupposti, che nel caso di specie non sussistono. La ricorrente ha sempre fatto fronte da sola alle necessità della famiglia, e si è sempre impegnata per provvedere ai suoi bisogni e a quelli del figlio. La donna è dunque economicamente indipendente e ha redditi propri, esattamente come in costanza di matrimonio. I documenti non rivelano neppure una disparità reddituale rispetto al marito, che ha vissuto anzi, durante il matrimonio, grazie alle sostanze della moglie. La richiesta di mantenimento pertanto non può essere accolta.

 

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Legittimo impedimento avvocati: primo sì alla riforma Il Senato ha approvato il ddl sul legittimo impedimento degli avvocati, professionisti ma anche individui meritevoli di tutela

Legittimo impedimento: il Senato approva

Nella giornata di mercoledì 18 settembre 2024, il Senato ha approvato il disegno di legge 729 della senatrice leghista Erika Stefani sul legittimo impedimento del difensore nel testo modificato dalla Commissione Giustizia con un nuovo titolo “Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore”.

Il testo interviene sull’articolo 153 del codice di procedura civile, sull’articolo 81 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e sull’articolo 420 ter del codice di procedura penale.

Le modifiche contenute nella proposta della senatrice sono finalizzate a tutelare maggiormente la classe forense in materia di legittimo impedimento. L’avvocatura, fino a oggi, è stata spesso vittima di pregiudizio e discriminazione. Da anni gli avvocati segnalano una grande difficoltà nel ricevere un trattamento equo in presenza di una problematica familiare o di salute improvvisa e fonte di preoccupazione.

Senza pregiudicare il diritto di difesa non si possono obbligare gli avvocati, con gravi difficoltà familiari, personali o di salute, di presenziare alle udienze o “sanzionare” la loro assenza con la decadenza dai termini. Gli avvocati sono professionisti, ma anche individui con un loro privato, spesso difficoltoso da gestire, che meritano quindi rispetto e comprensione al pari di altre categorie, che per motivi meno gravi, non incontrano tutte le difficoltà della classe forense.

Rimessione in termini per l’avvocato impossibilitato

Il nuovo comma dell’articolo 153 del codice di procedura civile, dedicato all’improrogabilità dei termini perentori, prevede la possibilità per l’avvocato, di essere rimesso in termini con provvedimento del giudice, o del presidente del tribunale, prima della costituzione delle parti, quando detti impedimenti non gli permettono di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. Ciò qualora riesca a dimostrare con idonea certificazione di essere incorso nelle decadenze per cause a lui non imputabili o derivanti da caso fortuito o forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per la necessità di assistere i figli o i familiari con disabilità o con grave patologia o per il bisogno improrogabile di provvedere alla cura della prole in età infantile o in età scolare.

Rinvio d’udienza se l’avvocato è impossibilitato a comparire

Il nuovo comma che invece va ad aggiungersi all’articolo 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che punisce con sanzione disciplinare il difensore che non rispetti i termini fissati nel calendario del giudice, nella formulazione della Commissione, prevede il rinvio a una nuova udienza quando l’assenza dell’avvocato è dovuta a un’impossibilità assoluta di comparire per le seguenti ragioni:

  • caso fortuito;
  • forza maggiore;
  • improvvisa malattia;
  • infortunio;
  • particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza;
  • necessità di assistere i figli o familiari con disabilità o grave patologia;
  • esigenze improrogabili di cura dei figli in età infantile e scolare. 

Comunicazione via pec

Il rinvio di udienza è concesso quando l’avvocato, per le suddette ragioni, non possa delegare le proprie funzioni e tali necessità siano comprovate da idonea certificazione da produrre “se possibile, prima dell’inizio dell’udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo pec nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza”.

La norma precisa comunque che l’assenza di una comunicazione anticipata della causa dell’impedimento, se giustificata, non costituisce un valido motivo di rigetto dell’istanza per il rinvio di udienza. La disposizione comunque non si applica in presenza di un mandato congiunto.

Legittimo impedimento nel processo penale

L’ultima norma su cui interviene il disegno di legge è l’articolo 420 ter del codice di procedura penale e precisamente il comma 5, che alla luce delle novità previste dal disegno di legge dovrebbe assumere la seguente formulazione letterale: “Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento proprio, della prole o dei fa­ miliari per comprovati motivi di salute prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito”.

Anche nel processo penale il legittimo impedimento per ragioni proprie del difensore o per problematiche legate alla prole o ai familiari, diventano motivi di rinvio ad una nuova udienza da parte del giudice, che provvede, anche d’ufficio, con ordinanza.

Plauso dell’avvocatura al ddl

Immediato il plauso dell’avvocatura. Per l’OCF, si tratta di “una norma di civiltà”. Per l’Aiga, il ddl consente finalmente agli avvocati e alle avvocate il diritto di chiedere la restituzione in termini e il rinvio dell’udienza qualora siano incorsi in decadenze o siano impossibilitati a presenziare l’udienza per cause a loro non imputabili derivanti da problematiche di salute, cura dei figli minori e dei parenti con disabilità e altre cause che gli impediscano di delegare le funzioni relative alla gestione del mandato.

Il presidente nazionale Carlo Foglieni ritiene che l’approvazione di questo disegno di legge rappresenti “un altro importante passo per la tutela degli avvocati  e delle avvocate anche nelle loro qualità di individui”.

niente rimessione in termini

Niente rimessione in termini per l’ignoranza del difensore La rimessione in termini non può essere concessa al difensore che decade dai termini per proporre l’istanza per la trattazione orale

Rimessione in termini: non opera per il difensore ignorante

L’autorità giudiziaria non può concedere la rimessione in termini al difensore che ignora il funzionamento del processo e presenta istanza di trattazione orale nello stesso ricorso per Cassazione. Il legale avrebbe dovuto infatti presentare istanza apposita e separata dopo la fissazione dell’udienza entro un termine preciso da cui però è decaduto. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 34695/2024.  

Respinta l’istanza per la trattazione orale

La Corte d’appello conferma la condanna penale dopo aver accertato la responsabilità dell’imputato relativa alla commissione del reato in materia elettorale, previsto dall’art. 87 del “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” contenuto nel DPR n. 570/1960.

Il difensore impugna la sentenza di fronte alla Corte di Cassazione sollevando 4 motivi di doglianza. Nel terzo motivo il difensore lamenta la mancata concessione della remissione in termini.

Nel caso di specie il difensore dell’imputato con il ricorso in Cassazione chiede la trattazione orale della causa. Con nota del 24.06.2024 insiste ancora, ma il Presidente glielo nega. Il giorno 25.06.2024 il difensore presenta quindi una nuova istanza, chiedendo la remissione in termini e sollevando questione di illegittimità costituzionale. Il legale ritiene infatti che all’istanza proposta con l’atto di impugnazione di trattazione orale della causa non debba seguire una autonoma istanza.

Con memoria del 05.07.2024 il difensore dichiara di aderire all’astensione proclamata dalle Camere Penali, poi però insiste per il riconoscimento della prescrizione del reato.

Difensore decaduto dai termini per la trattazione orale

La Corte di Cassazione, nell’analizzare le questioni preliminari di doglianza sollevate dal difensore dell’imputato, precisa che se l’istanza di remissione viene richiesta dal difensore per l’ignoranza della legge processuale, quest’ultima non è equiparabile al caso fortuito o alla forza maggiore che possono legittimare la restituzione dei termini.

Rimessione in termini: oneri di diligenza per difensore e imputato

L’imputato e il difensore sono gravati da precisi oneri di diligenza, che valgono anche in relazione al termine di decadenza per proporre l’istanza di trattazione orale.

Quando il difensore ha proposto con l’atto di impugnazione l’istanza per la trattazione orale della causa ha commesso un errore.  Il legale avrebbe infatti dovuto presentare un’istanza apposita dopo la fissazione dell’udienza. Questa previsione consente una migliore organizzazione dell’udienza e permette alla difesa di partecipare all’udienza dopo che la stessa è stata fissata. Non è infatti possibile conoscere questa informazione, ossia la data di fissazione dell’udienza,  se l’istanza viene presentata nell’atto di impugnazione.

Il difensore nel ricorso ha anche richiamato impropriamente le norme del codice di procedura perché per tutti i ricorsi presentati fino al 30 giugno 2024, compreso quello presentato davanti alla Corte di cassazione, valgono le regole previste dall’articolo 23, comma 8 del decreto legge n. 137/2020.

Senza trattazione orale non rileva l’istanza di rinvio per sciopero

L’istanza di rinvio per adesione all’astensione organizzata dalle camere penali infine non è rilevante perché l’autorità giudiziaria non ha disposto la trattazione orale della causa. Questo perché, sempre in base alle disposizioni emergenziali emanate durante la pandemia, in mancanza di istanze tempestive per la discussione orale, è priva di effetti l’istanza di rinvio per adesione, perché l’istante non ha comunque il diritto di partecipare all’udienza camerale. L’autorità giudiziaria può concedere il rinvio solo per atti o adempimenti che richiedono la presenza del difensore, non necessari in un procedimento che si svolge tramite trattazione scritta.

 

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Addio alle cartelle esattoriali Il Decreto Riscossione sancisce l'"addio" alle cartelle esattoriali: per riscuotere esecutivamente le somme spazio agli atti e agli avvisi di accertamento

Addio alle cartelle esattoriali: spazio ad atti e avvisi

Addio alle cartelle esattoriali: il decreto legislativo n. 110/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024 ha riformato il meccanismo di recupero dei crediti tributari.

Da quanto emerge dall’articolo 14 del testo sembra che il decreto voglia “abbandonare”o quanto meno ridurre l’utilizzo le cartelle esattoriali come sistema di riscossione forzata dei crediti.

In realtà le cartelle non spariranno  completamente, ma verranno utilizzate per effettuare la liquidazione e il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Cosa sono e come funzionano ruolo e cartella

Quando il contribuente risulta a debito nei confronti di qualche ente impositore (creditore), le somme dovute dallo stesso vengono iscritte a ruolo. In questo modo si avvia la procedura di riscossione forzata.

Il ruolo

Ma che cos’è il ruolo? Il ruolo è un elenco che viene redatto dall’ente creditore e che raccoglie tutti i nominativi dei debitori e le somme che devono essere ancora saldate. Una volta che l’ente creditore lo ha formato, lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.

La cartella

L’Agenzia, quando riceve il ruolo, prepara la cartella da notificare al debitore per riscuotere le somme.

Questo documento contiene infatti il nominativo del debitore, le somme che deve ancora versare all’ente creditore, gli interessi che decorrono dalla data di iscrizione a ruolo del debito e l’aggio, ossia l’importo forfettario da rimborsare all’agente di riscossione.

La cartella di pagamento ha una duplice natura e funzione.

  • Essa rappresenta una vera e propria intimazione di pagamento perché contiene l’ordine al debitore di pagare all’agente di riscossione l’importo indicato nel termine di 60 giorni dalla sua notifica.
  • In più costituisce un avviso di mora perché avverte il debitore che, in caso di mancato pagamento, l’agente incaricato di procedere alla riscossione, può agire esecutivamente nei suoi confronti senza l’obbligo di avvisarlo ulteriormente.

La cartella rappresenta quindi il titolo esecutivo  per eccellenza che la PA utilizza per recuperare i propri crediti.

Decreto riscossione: procedura mediante accertamento esecutivo

La procedura che prevede l’iscrizione a ruolo del debito e la notifica della cartella, a ben vedere, appare piuttosto complessa.

Per questo il legislatore ha deciso di ampliare l’ambito applicativo  della procedura mediante accertamento esecutivo. In questo modo l’attività di riscossione risulta concentrata grazie al il ricorso ad atti e avvisi immediatamente esecutivi.

In questo modo non è più necessario il doppio passaggio di iscrizione ruolo e notifica della cartella. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 110/2014 intitolato “Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nellaccertamento stabilisce infatti l’immediata esecutività.

Esecutività immediata: atti e avvisi

In pratica il decreto prevede la possibilità di attivare subito le procedure esecutive (pignoramento dei beni del debitore) e cautelari (iscrizione di ipoteca immobiliare, fermo dei beni mobili registrati) di una serie di atti dell’agenzia delle Entrate.

Vediamo quali:

  • Atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione (…); di irrogazione delle sanzioni; di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica.
  • Avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti (…); di rettifica e liquidazione; di accertamento e liquidazione; di rettifica e liquidazione; di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti; imposta di bollo.

 In virtù della riforma prevista dal decreto riscossione il debitore riceverà pertanto solo l’atto/avviso di accertamento. In seguito, con raccomandata, la lettera di presa in carico da parte dell’ente incaricato della riscossione.

 

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Avvocato: per difendersi da solo serve l’iscrizione all’albo L’avvocato stabilito non può difendersi da solo davanti al CNF: lo ius postulandi spetta a chi è iscritto all’albo degli avvocati

Avvocato stabilito: iscrizione all’albo per difendersi da solo

L’avvocato stabilito non può difendersi da solo davanti al CNF perché privo dello ius postulandi. Esso è iscritto infatti in una sezione speciale dell’albo, non nell’albo ordinario degli avvocati. A sostegno di questa tesi ci sono diverse disposizioni normative. L’art. 7 del Regio decreto 1578/1933 dispone infatti che la difesa, l’assistenza e la rappresentanza in giudizio possono essere esercitate solo da un “avvocato”.

L’art. 8. Del decreto legislativo n. 96/2001 invece dispone che: nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessario la nomina di un difensore, lavvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato.” Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 24279-2024.

Senza iscrizione all’albo degli avvocati niente ius postulandi

Il Consiglio distrettuale di disciplina sanziona un avvocato disponendone la sospensione per due mesi dall’attività professionale. Lo stesso, nella qualità di avvocato stabilito, è stato ritenuto responsabile di aver utilizzato impropriamente il titolo italiano di “avv./avv. S” generando confusione sul titolo professionale dello Stato ospitante.

Il legale impugna la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, che lo dichiara inammissibile. Il ricorso infatti è stato presentato in proprio dall’avvocato, che all’epoca dei fatti era iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e non nell’albo ordinario degli avvocati e quindi non poteva esercitare lo ius postulandi.

Patrocinio davanti al CNF: serve l’intesa con un avvocato

L’avvocato contesta la decisione del CNF davanti alla Corte di Cassazione, che però rigetta il ricorso.

Sulla questione centrale dello ius postulandi e del titolo di avvocato necessario alla difesa tecnica in proprio la Cassazione ricorda di aver già ribadito che non tutti possono esercitare la difesa ed assumere il patrocino davanti al Consiglio Nazionale Forense, ma solo quei soggetti a cui la legge riconosce tale potere e che, in virtù di determinate qualità personali, sono iscritte all’albo professionale degli avvocati.

Fatta questa precisazione, in relazione al caso di specie la Corte richiama l’articolo 8 del decreto legislativo n.  96/2001. Il comma 1 di detta norma dispone nello specifico che: Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori». Il comma 2 precisa inoltre che: L’intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito.” 

L’avvocato stabilito non ha un autonomo ius postulandi

L’avvocato stabilito cittadino di uno dei Paese UE, che esercita in Italia in modo stabile la professione e che è iscritto in una sezione speciale dell’albo non ha un autonomo ius postulandi. Costui può svolgere la difesa, l’assistenza e la rappresentanza in giudizio solo se agisce “di intesa con un professionista abilitato” debitamente documentata.

Detto soggetto, in assenza dell’intesa suddetta, non può neppure stare in giudizio senza il ministero di un difensore.

 

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riscossione coattiva

Riscossione coattiva: in dubbio il meccanismo di Cassa Forense Alle Sezioni Unite della Cassazione il compito di risolvere importanti questioni giuridiche del meccanismo di riscossione dell'ente previdenziale degli avvocati

Riscossione coattiva Cassa Forense alle Sezioni Unite

Il meccanismo di riscossione coattiva delle somme dovute a Cassa Forense è in dubbio. Ora spetta alle Sezioni Unite della Cassazione risolvere diverse e importanti questioni giuridiche in materia.

Non riscosso per riscosso e dichiarazione di inesigibilità

Cassa Forense in passato ricorreva al meccanismo del “non riscosso  per riscosso”. Grazie a questo sistema Cassa Forense poteva ricevere dall’agente di riscossione le somme a questa dovute anche se non riscosse realmente. Questo sistema però è stato abrogato e da allora Cassa Forense non ha più potuto riceve le somme dall’agente di riscossione in anticipo, anche se non riscosse.

Il nuovo sistema prevede infatti che in caso di omessa riscossione delle somme dovute alla Cassa, l’agente possa ottenere il “discarico per inesigibilità”. Il tutto in danno di Cassa Forense. Diverse leggi hanno poi prorogato i termini per la dichiarazione di inesigibilità,  confondendo un sistema di  che per natura dovrebbe essere ordinato. Questo in sintesi il contenuto dell’ordinanza n. 24043/2024 della prima sezione civile della Cassazione.

Cassa Forense: decreto ingiuntivo per somme indicate nei ruoli

Cassa Forense ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di Equitalia Sud S.p.a a causa del pagamento parziale delle somme indicate nei ruoli relativi alla zona di Napoli emessi dal 1996 al 2008. Il Tribunale rigetta l’opposizione di Equitalia. La Corte d’Appello invece accoglie l’appello di Equitalia Sud (poi Agenzia delle Entrate riscossione) e revoca il decreto. Cassa Forense ricorre quindi alla Corte di Cassazione.

Riscossione coattiva: uso distorto della legge a causa delle proroghe

Il Collegio esamina nel dettaglio il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e rimette la causa alla prima sezione per valutare se assegnare la trattazione alle Sezioni Unite.

Il meccanismo di riscossione dei crediti di Cassa Forense in passato si basava sul  sistema del “non riscosso per riscosso”. Grazie a questo meccanismo Cassa Forense poteva incassare il quantum a lei dovuto dopo la consegna dei ruoli al concessionario, che ne diventava debitore per l’intero.

Il concessionario infatti anticipava le somme alla Cassa alle varie scadenze, anche se non le aveva riscosse.  Il decreto legislativo  112/1999 però abroga questo meccanismo.

In base alle nuove regole il concessionario non ha più l’obbligo di anticipare le somme alla Cassa Forense, ma prima le incassa e solo dopo ha l’obbligo di versarle. Per le somme non riscosse il concessionario può avere il “discarico per inesigibilità”.

Nel tempo si susseguono poi varie leggi, che dispongono diverse proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità. L’ordinato meccanismo di riscossione previgente va in confusione e si crea incertezza sull’esito dei procedimenti in corso e sulla possibilità per Cassa Forense di recuperare in modo diretto gli importi alla stessa dovuti.

Riscossione coattiva tramite ruoli: è compatibile con la CEDU?

La questione che la Cassazione chiede alle Su di dipanare è la seguente: Se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n.190/2014, sia compatibile o meno con lart. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui allart. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili: 

  1. la ricorrenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 della Corte Costituzionale (ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999);
  2. lincidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n.145/2022), sia della necessità di bilanciamento dellinteresse generale con quello legato alla finalità solidaristica della Cassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dellelevato numero di debitori, dellaccumularsi negli anni delle poste in riscossione tramite ruoli e dellingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità;
  3. il continuo e prolungato susseguirsi negli anni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale” sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n.51/2019 e Corte Cost. n.18/2019);
  4. la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sullesito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, lallungamento considerevole della durata del processo;
  5. lincidenza delle suesposte considerazioni sullefficace esperibilità di rimedi alternativi (azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori), che deve concretarsi nella ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n. 210/2021)”.

 

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