limitatori velocità auto

Limitatori di velocità obbligatori Dal 7 luglio 2024 scatta l’obbligo per le case automobilistiche di installare sulle autovetture di nuova immatricolazione i limitatori di velocità

Limitatori velocità: dal 7 luglio scatta l’obbligo di installazione

Dal 7 luglio 2024 tutte le case autonomistiche avranno l’obbligo di installare sulle automobili di nuova immatricolazione specifiche apparecchiature finalizzate al controllo della velocità come previsto dal Regolamento Europeo 2019/2144.

Adattatori intelligenti

L’Intelligent Speed Assistance (adattamento intelligente della velocità) è un sistema che aiuta il conducente a mantenere la velocità più adeguata all’ambiente stradale, fornendo un segnale apposito.Tali adattatori o limitatori di velocità, così come gli altri strumenti per la sicurezza stradale previsti dallo stesso regolamento, perseguono lo scopo di ridurre gli incidenti stradali mortali dovuti al superamento dei limiti di velocità.

Limitatori di velocità: come funzionano

I limitatori di velocità sono capaci di rilevare il superamento del limite di velocità previsto sullo specifico tratto stradale di percorrenza, incrociando i dati del GPS con quelli registrati dalle telecamere presenti sulla vettura e in grado di leggere la segnalazione stradale, compresa quella, ovviamente, che stabilisce i limiti di velocità.

I limitatore di velocità non sarà in grado di rallentare automaticamente il veicolo. Questo strumento è piuttosto un allarme, che può essere emanato attraverso segnali sonori, vibrazioni o altre forme di stimolazione sensoriale, per consentire al conducente di tenere sempre le mani sul volante, senza inutili distrazioni.

Possibilità di disattivazione e requisiti minimi

I limitatori di velocità potranno comunque essere disattivati anche se, installati di default sul veicolo e attivati dall’accensione dello stesso, in base a quanto sancito dal considerando numero 11 del regolamento, il quale prevede che Dovrebbe essere possibile disattivare ladattamento intelligente della velocità, per esempio, quando il conducente riceve falsi avvisi o risposte inadeguate a causa di condizioni metereologiche inclementi, segnaletica orizzontale temporanea contraddittoria in zone di lavori o segnali stradali fuorvianti, difettosi o mancanti. Tale possibilità di disattivazione dovrebbe essere sotto il controllo del conducente. Dovrebbe consentire che ladattamento intelligente della velocità sia disattivato per il tempo necessario e che sia riattivato con facilità dal conducente. Quando il sistema disattivato, possono essere forniti informazioni su limite di velocità. Il sistema dovrebbe essere sempre attiva al momento dellaccensione del veicolo del conducente dovrebbe sempre sapere se il sistema è attivato o disattivato.” 

A questa caratteristica si sommano i requisiti minimi degli adattatori di velocità richiesti dall’articolo 6 del Regolamento:

  • deve essere possibile informare il conducente tramite il comando dell’acceleratore o altro segnale che limite di velocità è stato superato;
  • il segnale dedicato si basa su informazioni relative a limiti di velocità tramite l’osservazione della segnaletica stradale, dei segnali provenienti dall’infrastruttura stradale o dai dati di cartografia digitale o entrambi, disponibili sul veicolo;
  • i sistemi non devono pregiudicare la possibilità per i conducenti di superare la velocità del veicolo suggerita al sistema;
  • gli obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti al fine di evitare o minimizzare il tasso di errore, conformemente alle condizioni reali di guida.

Obblighi di omologazione

Il Regolamento impone ai costruttori di omologare i veicoli ma anche i sistemi di sicurezza in modo conforme a quanto previsto dallo stesso e dagli atti delegati di esecuzione.

I costruttori inoltre devono garantire che i veicoli e i sistemi di sicurezza siano conformi a quanto stabilito dall’allegato 2 del regolamento e alle procedure di prova stabilite dagli atti delegati così come alle procedure uniformi e alle specifiche tecniche sancite negli atti di esecuzione del Regolamento.

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avvocati reato diffamazione

Avvocati: non è reato dare del pezzente alla controparte Per la Cassazione non c'è reato di diffamazione, in quanto il vocabolo non incide sulla reputazione del destinatario

Reato di diffamazione

Non c’è diffamazione se durante l’udienza un avvocato definisce “pezzente” la controparte. Il vocabolo, peraltro usato in una reazione di stizza percepita solo dai legali, non è idoneo ad incidere sulla reputazione del destinatario. Così la quinta sezione penale, con sentenza n. 25026-2024 accogliendo senza rinvio il ricorso dell’imputato perchè il fatto non costituisce reato.

La vicenda

Nella vicenda, un avvocato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Gela, che ne ha confermato l’affermazione di responsabilità, statuita in primo grado dal giudice di pace, in ordine al reato di diffamazione, per aver proferito nel corso di un’udienza di un processo civile, in presenza di più persone, in danno della parte civile costituita nel processo penale, la parola “pezzente”.

Secondo il legale, la parola “”pezzente” non avrebbe valenza diffamatoria e il fatto non integrerebbe il reato contestato, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali che avrebbero escluso la sua sussistenza in presenza di espressioni di contenuto più triviale. Difetterebbe comunque la prova del dolo generico del reato di diffamazione perchè l’intento dell’imputato sarebbe stato solo quello di esprimere una critica consentita e contestualizzata.

La decisione

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato e va pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. La doglianza circa “l’inosservanza della legge penale con riferimento alla portata intrinsecamente offensiva dell’espressione utilizzata e sotto questo profilo, anche nell’ambito dell’esercizio del potere officioso attribuito al giudice dall’art. 129 comma 1cod. proc. pen. – ritiene il collegio – che colga nel segno”.

Nel caso di specie, per la S.C., difettano gli elementi essenziali del reato di diffamazione, che attiene alla “tutela del bene giuridico della reputazione, intesa in senso oggettivo come la considerazione personale di cui ognuno può pretendere di godere nella società civile”.

La giurisprudenza di legittimità che si è formata in tema di diffamazione richiede, invero, che “la condotta astrattamente conforme al tipo possieda attitudine offensiva, nel senso che, in relazione alle concrete circostanze del fatto, risulti suscettibile di diffusione e di pregiudizio della stima e del rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento (sez. 5, n. 5654 del 19/10/2012)”.
Nella specie, invece, la parola “pezzente” è stata pronunciata dall’imputato isolatamente, in modo improvviso ed occasionale, al di fuori di un più ampio ed articolato contesto dialogico, in occasione di un non meglio precisato
riferimento, emerso nel corso di un’udienza di una controversia civile, ad una denuncia per truffa che la parte civile costituita nel processo penale, avrebbe presentato nei suoi confronti. La parola è stata udita dai due patrocinatori della parte civile, che, dopo aver chiesto ed ottenuto di apprendere a chi fosse rivolta, l’hanno comunicato a quest’ultimo, che ha formalizzato querela. La sentenza impugnata si è limitata, assertivamente, a chiosare che il termine usato possederebbe indiscussa pregnanza offensiva.

Nessun effetto lesivo

Per i giudici di piazza Cavour, invece, “non è possibile cogliere l’effetto lesivo che si proietterebbe sulla vita di relazione della persona offesa e sul riconoscimento alla sua dignità nella realtà socio-culturale circostante. In altre parole, al di là dell’avvenuta percezione, da parte dei due avvocati, dell’esternazione verbale, non è ravvisabile, alla lettura delle proposizioni delle decisioni di merito, indicatore alcuno e soprattutto appagante della idoneità del mero vocabolo, avulso da un quadro d’insieme minimamente esplicativo, ad incidere sulla reputazione del destinatario di essa, intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera”.

Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

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Cybersicurezza e reati informatici: legge in vigore dal 17 luglio La nuova legge sulla Cybersicurezza inasprisce le pene per i reati informatici e obbliga le pubbliche amministrazioni a segnalare gli attacchi entro 24 ore

Legge cybersicurezza in vigore dal 17 luglio

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio, la legge n. 90/2024 sulla cybersicurezza e reati informatici, approvata in via definitiva dal Senato il 19 giugno scorso, in vigore dal 17 luglio. Il testo di legge, composto da 24 articoli, introduce anche modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Il capo I contiene disposizioni per il rafforzamento della Cybersicurezza nazionale della pubblica amministrazione e del settore finanziario, disciplina le funzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e regolamenta i contratti pubblici di beni e servizi informatici.

Il capo II invece contiene disposizioni specifiche per la prevenzione e la lotta ai reati informatici, prevede misure di contrasto in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici, detta regole specifiche per la sicurezza delle banche dati degli edifici giudiziari.

Vediamo le novità più importanti della nuova legge.

Obbligo di notifica degli incidenti informatici

Le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali, le società di trasporto pubblico urbano ed extraurbano e le aziende sanitarie locali hanno l’obbligo di segnalare e notificare gli incidenti informatici in grado di impattare sulle reti sui sistemi informativi e sui servizi informatici.

Sono soggetti all’obbligo di segnalazione anche le società in house che forniscono servizi informatici, di trasporto, di raccolta, smaltimento e trattamento di acque reflue urbane domestiche industriali e che si occupano della gestione dei rifiuti.

Questi soggetti hanno l’obbligo di segnalare lincidente entro il termine massimo di 24 ore dal momento in cui ne hanno acquisito conoscenza. La segnalazione e la notifica devono essere effettuate con apposite procedure tramite il sito istituzionale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. La reiterata inosservanza dell’obbligo di notifica da parte dei soggetti obbligati comporta l’avvio di ispezioni da parte dell’Agenzia nonché l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 125.000 euro.

L’Agenzi indica anche ai soggetti obbligati l’adozione di interventi risolutivi per contrastare la vulnerabilità informatica a cui sono esposti. La mancata adozione di detti interventi è punita con sanzione amministrativa.

Rafforzamento della resilienza delle PP.AA.

Le pubbliche amministrazioni, al fine di contrastare gli attacchi informatici, individuano una struttura che ha il compito di sviluppare politiche e procedure di sicurezza dell’informazione, di produrre e a aggiornare sistemi di analisi preventiva e i piani per gestire il rischio informatico, di redigere e aggiornare un documento che indichi i ruoli e l’organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni, di predisporre e aggiornare un piano programmatico per la sicurezza dei dati, di pianificare e attuare attività di potenziamento per la gestione dei rischi informatici, di programmare  e attuare le misure previste dalle linee guida per la Cybersicurezza emanate dall’agenzia nazionale, di monitorare e valutare le minacce alla sicurezza per un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza.

Presso la struttura individuata le pubbliche amministrazioni possono conferire l’incarico di referente per la Cybersicurezza a un dipendente, previa autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza. Tale referente rappresenta un punto di contatto tra l’amministrazione e l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, a cui pertanto deve essere comunicato il nominativo.

Crittografia per rafforzare le misure di sicurezza

Le strutture delle pubbliche amministrazioni con il compito di contrastare il rischio informatico sono tenute a verificare che i programmi e le applicazioni informatiche in uso siano dotate di soluzioni crittografiche e rispettino le linee guida sulla crittografia e sulla conservazione delle password adottate dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali. L’articolo 10 del testo prevede il riconoscimento all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale di una serie di funzioni in materia di crittografia, finalizzata a promuoverne l’utilizzo a vantaggio della tecnologia blockchain.

Pene più severe per i reati informatici

La legge  introduce e definisce nuovi reati informatici, come l’accesso abusivo a sistemi informatici o telematici e l’installazione di software dannosi per danneggiare o interrompere sistemi informatici.

Vengono introdotte aggravanti per la truffa cyber, con previsione della confisca obbligatoria di beni e strumenti informatici utilizzati per il reato, oltre al profitto derivante dallo stesso.

Il reato di estorsione mediante reati informatici viene punito in modo specifico, mentre la pena per il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità è aumentata da 2 a 6 anni di reclusione. Introdotte anche attenuanti per chi collabora con la giustizia.

decreto coesione legge

Il decreto coesione è legge E’ legge il decreto coesione approvato in via definitiva dalla Camera che prevede una serie di misure per rimettere in moto il Sud Italia

Ok definitivo al decreto coesione

Nella giornata di martedì 2 luglio 2024 la Camera ha approvato definitivamente il testo di conversione del decreto coesione (decreto legge n. 60/2004), che contiene disposizioni urgenti sulle politiche di coesione europea. Il testo, dopo essere stato modificato dal Senato, è stato assegnato alla V Commissione in sede referente, che ha concluso l’esame il 27 giugno 2024 senza modificarlo.

Il testo, nella sua versione definitiva, è composto da 50 articoli e al Titolo I contiene le misure di riforma della politica di coesione in materia di utilizzo delle risorse, di semplificazione amministrativa e contabile, di rafforzamento della capacità amministrativa, di sviluppo e coesione territoriale, di lavoro, di istruzione, università e ricerca, di investimenti, di cultura e di sicurezza.

Il Titolo II invece contiene disposizioni ulteriori relative al piano nazionale di ripresa e resilienza.

Vediamo le misure più importanti e significative della nuova legge.

Gli interventi per il lavoro

Il Parlamento ha autorizzato il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) ad assumere personale con contratto a tempo indeterminato:

  • 100 unità andranno ad arricchire l’aria elevata professionalità;
  • 300 unità saranno destinate all’area funzionari;
  • 150 unità invece all’area assistenti.

Autorizzata anche la procedura concorsuale per assumere 245 segretari comunali e provinciali.

Iscro

Per accedere all’ISCRO non sarà più necessario partecipare ai vari percorsi di aggiornamento professionale. I beneficiari dell’ISCRO inoltre potranno autorizzare l’INPS a trasmettere i propri dati di contatto alle piattaforme che attivano misure di inclusione sociale e di politica attiva come il SIISL (sistema informativo unitario delle politiche del lavoro) al fine sottoscrivere il patto di attivazione digitale necessario per il successivo patto lavoro e per l’assegno di inclusione sociale.

Scadenze e sgravi

Cambiano le scadenze delle convenzioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, che vengono prorogate al 31 dicembre 2024.

Incrementato di 9 mesi il termine per l’operatività delle agenzie che somministrano il lavoro in porto.

Incrementato il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e aeroportuale.

Previsti sgravi ed esoneri contributivi transitori per  i datori di lavoro che assumeranno stabilmente lavoratori nei settori strategici e che assumeranno donne in difficoltà per favorire le pari opportunità.

Le misure per gli enti

Istituita la zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni (Marche Umbria e Abruzzo) non comprese nella ZES Unica.

Premi per le Regioni e le Province autonome che porteranno a compimento rapidamente gli interventi nei settori strategici della coesione.

Dal 2024 al 2028 sono previsti contributi annuali di 5 milioni di euro per la fusione dei comuni.

Nuovi stanziamenti per il Ministero dell’Università e della ricerca e per il Ministero dell’interno.

Nuove risorse verranno destinate anche alla perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno e in particolare in favore delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Gli interventi riguarderanno strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, risorse idriche, strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche e deputate alla cura dell’infanzia.

Fonti rinnovabili e bonus

Il provvedimento vuole recuperare importanti siti industriali. A tal fine definisce le procedure per individuare i criteri di selezione degli investimenti da attuare nelle regioni del sud Italia e in particolare in Basilicata, Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per produrre energia, anche termica da fonti rinnovabili da destinare all’autoconsumo delle imprese, ma anche per incrementare la capacità della rete distributiva, accogliere quote sempre più elevate di energia derivante da fonti rinnovabili e sviluppare i sistemi di stoccaggio sempre più efficienti.

Sicurezza

La nuova legge vuole rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate. Si autorizza inoltre il Ministero dell’Interno a mettere in atto piani di intervento per completare il servizio di telecomunicazione sull’intero territorio nazionale dando priorità di copertura ai territori che saranno protagonisti dei giochi olimpici invernali del 2026.

Nello stato di previsione del Ministero della difesa inoltre è istituito un fondo per potenziare la cybersicurezza e le tecnologie satellitari.

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Come cambia il processo in Cassazione: in vigore il decreto In vigore dal 30 giugno, il decreto legge che prevede interventi urgenti sulle infrastrutture, lo sport e soprattutto sul procedimento penale in Cassazione

Decreto legge processo penale, investimenti e sport

Il Governo ha approvato il 24 giugno 2024 un decreto legge recante disposizioni urgenti per le infrastrutture, gli investimenti di interesse strategico, il processo penale e lo sport. Il decreto n. 89/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 30 giugno.

Ecco le principali novità:

Processo penale più efficiente

Il decreto interviene sugli articoli 610 “Atti preliminari” e 611 “Procedimento” del codice di procedura penale per rendere il processo penale in Cassazione più efficiente, prevedendone l’applicazione ai ricorsi che verranno presentati dopo il 30 giugno 2024.

Stop alle udienze pubbliche

La prima modifica riguarda gli atti preliminari del ricorso in Cassazione e in particolare il comma 5 dell’articolo 610 c.p.c che in base alla nuova formulazione assume il seguente tenore: “Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dellarticolo 611”.

Stop quindi alle udienze pubbliche in questa fase del giudizio, il ricorso in Cassazione sarà deciso in Camera di Consiglio senza le parti e non più in udienza, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 611 c.p.c

Termini ridotti

Dopo questo nuovo periodo il decreto aggiunge il seguente “Nei procedimenti da trattare con le forme previste dallarticolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima delludienza.”  Nei procedimenti da trattare in camera di consiglio il termine viene portato ad almeno 20 giorni prima dell’udienza.

Camera di consiglio

La modifica che interviene sull’art. 611 c.p.p che si occupa del procedimento in Camera di Consiglio, prevede invece l’aggiunta al comma 1 del periodo in grassetto: “La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dallarticolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.” Ridotti quindi anche i termini per la presentazione di motivi nuovi e memorie.

Richieste irrevocabili

Il primo periodo del comma 1 ter è invece sostituito dal seguente: “Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127”.

Con questa modifica si riducono invece i termini per la richiesta di trattazione in pubblica udienza o per la richiesta di trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione sui ricorsi previsti dal comma 1 bis alle lettere a) e b).

Soppresso infine il comma 1-quinquies che prevede i termini per la notifica o la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza nei procedimenti da trattare in Camera di Consiglio.

Infrastrutture di interesse strategico e sport

Quanto alle infrastrutture, la prima parte della bozza del decreto prevede, all’interno del titolo 1, diversi interventi sui settori di carattere strategico.

Si provvede a disciplinare l’aggiornamento dei piani economici e finanziari per le concessioni autostradali, si vuole garantire l’operatività tempestiva alla società che si occupa della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, si razionalizzano compiti e funzioni dei commissari straordinari. Il decreto vuole dare un nuovo impulso al completamento delle opere della rete transeuropea dei trasporti, consentire l’avvio della operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia, assicurare la realizzazione e il completamento delle opere stradali, idriche e delle ferrovie regionali, s accelerare gli interventi di bonifica nel sito di Cogoleto Stoppani, intervenire in materia di reperimento e stoccaggio della CO2 istituendo un comitato ad hoc, sostenere gli interventi strutturali della regione Liguria e il completamento del Polo universitario di Ingegneria e rafforza infine l’operatività della fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e dei teatri di Bari.

Il titolo II contiene le norme sugli investimenti di interesse strategico rappresentanti dagli investimenti nel Continente africano, dall’attuazione del Piano Mattei e dalla internazionalizzazione delle imprese italiane.

Per quanto riguarda, infine, lo sport il decreto prevede la proroga di un anno della soppressione del vincolo relativo ai tesseramenti giovanili.

Legittimo impedimento avvocati: primo sì alla riforma La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il ddl sul legittimo impedimento degli avvocati, professionisti ma anche individui meritevoli di tutela

Legittimo impedimento: la Commissione Giustizia approva il ddl

Nella giornata di giovedì 27 giugno 2024 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge 729 della senatrice leghista Erika Stefani sul legittimo impedimento del difensore.

Il testo interviene sull’articolo 153 del codice di procedura civile, sull’articolo 81 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e sull’articolo 420 ter del codice di procedura penale.

Le modifiche contenute nella proposta della senatrice sono finalizzate a tutelare maggiormente la classe forense in materia di legittimo impedimento. L’avvocatura, fino a oggi, è stata spesso vittima di pregiudizio e discriminazione. Da anni gli avvocati segnalano una grande difficoltà nel ricevere un trattamento equo in presenza di una problematica familiare o di salute improvvisa e fonte di preoccupazione.

Senza pregiudicare il diritto di difesa non si possono obbligare gli avvocati, con gravi difficoltà familiari, personali o di salute, di presenziare alle udienze o “sanzionare” la loro assenza con la decadenza dai termini. Gli avvocati sono professionisti, ma anche individui con un loro privato, spesso difficoltoso da gestire, che meritano quindi rispetto e comprensione al pari di altre categorie, che per motivi meno gravi, non incontrano tutte le difficoltà della classe forense.

Rimessione in termini per l’avvocato impossibilitato

In base alla nuova formulazione del testo della Commissione comunicato alla presidenza il 27 giugno 2024 il nuovo comma dell’articolo 153 del codice di procedura civile, dedicato all’improrogabilità dei termini perentori, prevede la possibilità per l’avvocato, di essere rimesso in termini con provvedimento del giudice, o del presidente del tribunale, prima della costituzione delle parti, quando detti impedimenti non gli permettono di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato qualora riesca e dimostrare con idonea certificazione di essere incorso nelle decadenze per cause a lui non imputabili o derivanti da caso fortuito o forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per la necessità di assistere i figli o i familiari con disabilità o con grave patologia o per il bisogno improrogabile di provvedere alla cura della prole età infantile o in età scolare.

Rinvio d’udienza se l’avvocato è impossibilitato a comparire

Il nuovo comma che invece va ad aggiungersi all’articolo 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che punisce con sanzione disciplinare il difensore che non rispetti i termini fissati nel calendario del giudice, nella formulazione della Commissione, prevede il rinvio a una nuova udienza quando l’assenza dell’avvocato è dovuta a un’impossibilità assoluta di comparire per le seguenti ragioni:

  • caso fortuito;
  • forza maggiore;
  • improvvisa malattia;
  • infortunio;
  • particolare condizioni di salute legate allo stato di gravidanza;
  • necessità di assistere i figli o familiari con disabilità o grave patologia;
  • esigenze improrogabili di cura dei figli in età infantile e scolare.

Comunicazione via pec

Il rinvio di udienza è concesso quando l’avvocato, per le suddette ragioni, non possa delegare le proprie funzioni e tali necessità siano comprovate da idonea certificazione da produrre o comunicare alla cancelleria del giudice procedente anche a mezzo PEC, prima dell’inizio dell’udienza. La norma precisa comunque che l’assenza di una comunicazione anticipata della causa dell’impedimento, se giustificata, non costituisce un valido motivo di rigetto dell’istanza per il rinvio di udienza. La disposizione comunque non si applica in presenza di un mandato congiunto.

Legittimo impedimento nel processo penale

L’ultima norma su cui interviene il disegno di legge è l’articolo 420 ter del codice di procedura penale e precisamente il comma 5, che alla luce delle novità previste dal disegno di legge dovrebbe assumere la seguente formulazione letterale: “Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento proprio, della prole o dei fa­ miliari per comprovati motivi di salute prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.”

Anche nel processo penale il legittimo impedimento per ragioni proprie del difensore o per problematiche legate alla prole o ai familiari, diventano motivi di rinvio ad una nuova udienza da parte del giudice, che provvede, anche d’ufficio, con ordinanza.

Plauso dell’avvocatura al ddl

Immediato il plauso dell’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati. Il disegno di legge, per l’Aiga, consente finalmente agli avvocati e alle avvocate il diritto di chiedere la restituzione in termini e il rinvio dell’udienza qualora siano incorsi in decadenze o siano impossibilitati a presenziare l’udienza per cause a loro non imputabili derivanti da problematiche di salute, cura dei figli minori e dei parenti con disabilità e altre cause che gli impediscano di delegare le funzioni relative alla gestione del mandato.

Il presidente nazionale Carlo Fogliani ritiene che l’approvazione di questo disegno di legge rappresenti “un passo importantissimo per la tutela degli avvocati in quanto individui. Disciplinare in misura più elastica il legittimo impedimento garantisce infatti il corretto bilanciamento tra le esigenze di difesa dei cittadini e le esigenze personali degli avvocati”.

Pieno apprezzamento anche da parte dell’Organismo Congressuale Forense. “Si tratta – afferma l’OCF – di una norma di civiltà, che deve essere riconosciuta quale diritto per gli avvocati e per le avvocate, ostacolati – nell’esercizio delle loro funzioni – da problemi di salute propri o dei familiari, o da cause di forza maggiore”.

Professionisti: super sconto per chi assume Per imprese e professionisti che assumono con contratto a tempo indeterminato super deduzione del 120% e del 130% del costo del lavoro

Super sconto per chi assume a tempo indeterminato

I Ministri dell’Economia e del Lavoro hanno firmato il decreto del 25 giugno 2024, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia, che attua una parte della riforma IRPEF. Il decreto attua in particolare l’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 e introduce una “super deduzione” per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La maggiorazione spetta per le assunzioni di lavoratori con contatto di lavoro a tempo indeterminato qualora il contratto sia in essere a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ossia relativo periodo di imposta 2024, se al termine del 2024 il numero di lavoratori occupati risultano superiori a quelli occupati mediamente nel periodo di imposta precedente.

Determinazione delle nuove assunzioni

Al fine di determinare le nuove assunzioni e calcolare l’incremento occupazionale, non rilevano i lavoratori dipendenti con contratti ceduti dopo trasferimenti di aziende rami di aziende, quelli assunti a tempo indeterminato ma destinati a un’organizzazione stabile localizzata all’estero di un soggetto residente, quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza presso una società del gruppo, il cui rapporto di lavoro con questa sia stato interrotto a partire dal 30 dicembre 2023.

Si tiene invece conto, ai fini del calcolo dell’incremento, dei lavoratori dipendenti assunti inizialmente con contratto a tempo determinato convertito in un contratto a tempo indeterminato durante il 2024 e dei soci lavoratori di società cooperative, che sono assimilati ai lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti con contratto part-time essi rilevano ai fini dell’incremento occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle contemplate dal contratto nazionale di categoria.

Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale rilevano anche per l’impresa che li utilizza i dipendenti con contratto di somministrazione.

Beneficiari dello sconto

Possono beneficiare del bonus le società di capitali e gli enti, gli enti non commerciali, le società e gli enti non residenti, le società di persone e le equiparate, le imprese individuali, gli esercenti arti e professioni, ma alle seguenti condizioni:

  • purché provvedano ad aumentare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente;
  • purché i nuovi contratti siano a tempo indeterminato e in essere alla fine dell’anno d’imposta.

Sono invece escluse dal beneficio le imprese in liquidazione ordinaria, in concordato preventivo o sottoposte ad altre procedure concorsuali.

Le percentuali della detrazione

Il decreto consente alle imprese di detrarre un importo pari al 120% del costo del lavoro dei nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda invece le assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie considerate “fragili”, come le mamme, gli under 30, i percettori di reddito di cittadinanza e le persone con invalidità, la detrazione sale addirittura al 130%. Il beneficio però è valido per le assunzioni che effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Come funziona in concreto la detrazione?

La detrazione viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. Il costo del lavoro su cui viene calcolata la detrazione è quello sostenuto per gli stipendi e i contributi previdenziali, per il TFR, trattamento di quiescenza e simili e per quei costi che sono strettamente collegati all’assunzione.

parcheggio vicino auto

È reato parcheggiare troppo vicino a un’altra auto Parcheggiare troppo vicino a un’altra auto comporta il rischio di essere multati fino a 173 euro e di andare in carcere fino a 4 anni

Parcheggio troppo vicino a un’altra auto: quali regole?

Capita a tutti di parcheggiare la propria auto e di fare la brutta esperienza di trovare un altro veicolo parcheggiato così attaccato al proprio da impedire addirittura l’apertura della portiera e risalire sul proprio mezzo. In questi casi come ci si deve comportare? La legge prevede delle tutele per questi comportamenti incivili? Per rispondere al quesito occorre analizzare prima di tutto l’articolo 157 del Codice della Strada.

Distanze per sosta e fermata: art. 157 Codice della Strada

Dall’analisi letterale della norma, in materia di distanze da rispettare da parte del veicolo parcheggiato, emerge che lo stesso, in presenza di un marciapiede, deve essere collocato il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e, in assenza di marciapiede rialzato, rispettare la distanza di un metro. Fuori dai centri abitati, se non è possibile parcheggiare fuori dalla carreggiata, il parcheggio deve avvenire il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Nelle strade urbane a senso unico è possibile parcheggiare lungo il margine sinistro della carreggiata, ma è necessario lasciar uno spazio sufficiente a consentire il passaggio di una fila di veicoli e comunque lo spazio non può essere inferiore a tre metri.

Il comma 7 infine vieta a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.”

La norma nulla dice di specifico sulla distanza minima che deve essere rispettata tra due veicoli parcheggiati. Vero però che sempre l’articolo 157 impone di parcheggiare nel rispetto della segnaletica presente, questo significa che se lo spazio di parcheggio è delimitato dalle strisce bianche, azzurre o gialle il veicolo non può invadere lo spazio di un altro parcheggio. Inoltre, come abbiamo visto, non si possono lasciare le portiere aperte o aprirle se la condotta rappresenta un intralcio o un pericolo per gli altri utenti della strada.

Per chi viola le regole dettate dall’articolo 157 CdS la multa varia da 42 euro a  173 euro.

Reato di violenza privata

La sanzione amministrativa non è però l’unica conseguenza per un comportamento incivile come quello di parcheggiare appiccicati a un’altra auto.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 53878/2017 ha chiarito che questa condotta integra il reato di violenza privata, previsto e disciplinato dall’articolo 610 del Codice penale, che punisce “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri affari, tollerare o omettere qualcosa”.

Condizionata la libertà di autodeterminazione

Nel caso di cui si sono occupati gli Ermellini, l’imputato aveva posizionato la propria vettura a pochi centimetri dallo sportello, lato autista, del veicolo della persona offesa la quale, considerata anche la presenza di autovetture parcheggiate davanti e dietro al suo mezzo, non poteva spostarsi in nessun modo. L’imputato ha pertanto costretto la parte offesa a scendere dalla propria auto per affrontarlo in una discussione al fine di ottenere lo spostamento del mezzo. L’imputato ha cioè condizionato severamente sia la libertà di autodeterminazione, che la libertà di movimento della persona offesa.

Da qui la condanna per il reato di violenza privata, per il quale l’articolo 610 del codice penale contempla la pena della reclusione fino a quattro anni.

figli separazione trasferimento padre

I figli dei separati non possono essere trasferiti La Cassazione ha affermato che il trasferimento della madre in località molto distante da quella del padre “potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità”

La richiesta di trasferimento dei figli minori

Il caso che ci occupa trae origine da un giudizio in materia di scioglimento del matrimonio, nell’ambito del quale la moglie aveva chiesto di essere autorizzata trasferirsi, unitamente ai figli minori, presso una località distante molti chilometri da quella di residenza del padre.

Il Tribunale di Napoli aveva accolto tale richiesta e la Corte territoriale aveva confermato tale decisione.

Avverso il provvedimento emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, il marito aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il trasferimento ostacola la frequentazione con il padre

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12282-2024, ha accolto, in merito alla contestazione sul trasferimento avanzata dal marito, il ricorso dallo stesso proposto e ha cassato il provvedimento impugnato rinviando la causa alla Corte d’appello di Napoli.

In particolare, la Corte ha affermato che “il trasferimento dei tre figli in località distante di parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli” anche se al padre sia stata riconosciuta la possibilità di vedere i figli e di tenerli con sé.

Notevole distanza dal padre

La fondatezza della doglianza lamentata dal padre, ha spiegato la Corte dipende, nel caso di specie, dalla notevole distanza tra le due città “che non consente frequentazioni giornaliere”, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Inoltre, ha proseguito il Giudice di legittimità, i figli sono occupati con i vari impegni scolastici, sportivi ecc., rendendo ancora più difficoltose e sporadiche le frequentazioni con il padre.

Violazione diritto alla bigenitorialità

In questo senso, la Corte ha concluso il proprio esame sul punto ritenendo che “il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità”.

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avvocati compensi parti aumento

Avvocato: difesa di più parti, spese aumentate per legge Nel caso di difesa di più assistiti nel medesimo giudizio, il compenso spettante all’avvocato equivale allo stesso che gli sarebbe spettato se avesse difeso una sola parte, con l’applicazione di una maggiorazione

Unica attività difensiva per più assistiti

Nel caso in esame, e per quanto qui rileva, i ricorrenti hanno fatto valere dianzi alla Corte di Cassazione la ritenuta violazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014 n. 55.

Nella specie, i ricorrenti hanno rilevato che, nel corso del giudizio di appello, le due società controparti si erano costituite ed erano state difese dal medesimo avvocato, il quale aveva depositato due comparse di costituzione e risposta di identico contenuto e di pari estensione. A tal riguardo i ricorrenti hanno precisato altresì che “il deposito di tali identiche comparse aveva costituito l’unica attività difensiva svolta nel secondo grado di giudizio da difensore delle due parti appellate, che non aveva depositato scritti conclusionali”.

Alla luce di tali circostanze, i ricorrenti hanno contestato la decisione della Corte d’appello che li aveva condannati al rimborso integrale delle spese sostenute da ciascuna delle due società, con conseguente pagamento di “due distinti compensi al medesimo difensore”.

La doglianza poggia sul rilievo secondo cui il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare che, nella sostanza, il difensore aveva redatto un unico scritto difensivo, dovendosi pertanto escludere di addossare alle parti soccombenti di quel giudizio “spese eccessive e superflue, in conformità al disposto dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ.”.

Non ammessa la ripetizione di spese eccessive e superflue

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15946-2024, ha accolto il suddetto motivo d’impugnazione e ha dichiarato inammissibili gli altri.

In particolare, la Corte ha affermato che “in ragione dell’esigenza di evitare la ripetizione di spese eccessive o superflue (…), la fattispecie va assimilata, ai fini della disciplina delle spese, a quella di deposito di un unico atto per le diverse parti difese”.

A tal riguardo, la Corte ha altresì precisato che le variazioni in aumento o in diminuzione, nell’ipotesi di assistenza di più soggetti da parte del medesimo avvocato, sono stabilite dall’art. 4, commi 2 e 4, del d.m. 10 marzo 2014 n. 55.

Compenso unico ma maggiorato

Dal combinato disposto delle suddette norme emerge che all’avvocato, in siffatti casi, debba essere corrisposto un “compenso unico”, come se lo stesso avesse difeso una sola parte; a tale importo dovrà poi essere applicata una maggiorazione in misura percentuale per ciascuna parte, nonché in proporzione al numero delle parti assistite.

Resta comunque fermo che, nel caso in cui la difesa di più assistiti non abbia comportato “l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”, la maggiorazione proporzionata al numero delle parti debba essere ridotta fino al 30%.

In tal senso, ha spiegato la Corte, per parti aventi la stessa posizione processuale si intendono “coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di intervenuto”.

La decisione della Cassazione

Sulla scorta di quanto sopra riferito, la Cassazione ha concluso il proprio esame sul punto rilevando che “La circostanza che la ‘regola’ fosse quella dell’aumento, e l’eccezione quella della misura standard, induce a ritenere che, mentre il giudice, il quale avesse applicato l’aumento, non avrebbe avuto alcun obbligo di motivare la propria decisione, la scelta di non applicare l’aumento imponeva al giudice l’obbligo di indicare le ragioni per cui aveva inteso derogare alla regola generale”.

In questo senso, la Corte d’appello avrebbe dovuto individuare la misura del compenso standard liquidabile per una sola parte e poi applicare la maggiorazione prevista dalla sopracitata normativa di riferimento.

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