Divieto del terzo mandato

Divieto del terzo mandato: i limiti della Consulta Corte costituzionale: il divieto del terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Regione è un principio fondamentale

Divieto del terzo mandato consecutivo

Con la sentenza n. 64 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1 della legge regionale della Campania n. 16 del 2024, ribadendo che il divieto di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle Giunte regionali costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento. Tale principio vincola le Regioni a statuto ordinario sin dalle prime leggi elettorali adottate dopo l’entrata in vigore della legge n. 165 del 2004.

Il divieto del terzo mandato: un limite necessario

Secondo la Consulta, il divieto in questione rappresenta un “temperamento di sistema” che bilancia l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, fungendo da contrappeso costituzionalmente legittimo. Non si tratta di una limitazione alla forma di governo – riservata agli statuti regionali ai sensi dell’art. 123 Cost. – bensì di una norma di carattere elettorale, che incide sul diritto di elettorato passivo e rientra nella competenza statale quale principio fondamentale previsto dall’art. 122, primo comma, della Costituzione.

Obbligatorietà principio anche senza recepimento

La Corte ha chiarito che un principio fondamentale, in quanto tale, si applica direttamente e non necessita di recepimento esplicito da parte del legislatore regionale. Ciò vale anche per norme puntuali e specifiche come il divieto del terzo mandato consecutivo, che vincola automaticamente le Regioni sin dal momento in cui queste adottano leggi elettorali coerenti con l’elezione diretta del Presidente.

Il caso Campania: illegittima la deroga

Nel caso della Regione Campania, il divieto è divenuto pienamente operativo con l’entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2009, che, pur non esprimendosi esplicitamente in merito, rinvia in via generale alla normativa statale. La norma impugnata – che escludeva dal computo i due mandati già svolti dal Presidente in carica, permettendone una nuova candidatura – è stata ritenuta incostituzionale, poiché viola il principio fondamentale del limite ai mandati consecutivi, così come delineato dal legislatore statale.

Irrilevante l’inerzia su analoghe leggi regionali

Infine, la Corte ha chiarito che l’eventuale mancata impugnazione di disposizioni simili adottate da altre Regioni non influisce sulla valutazione di costituzionalità. L’illegittimità può infatti essere fatta valere anche in via incidentale, nei modi previsti dall’ordinamento.

avvocato imputato

L’avvocato imputato non può difendersi da solo La Cassazione stabilisce che l’avvocato imputato non può difendersi da solo in un processo penale: serve sempre un difensore terzo

Autodifesa avvocato imputato

Avvocato imputato: con l’ordinanza n. 18353/2025, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione penale ha riaffermato un principio consolidato: l’autodifesa tecnica non è ammessa nel processo penale, nemmeno quando l’imputato è un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio in Cassazione. In caso di accusa penale, anche il legale indagato deve nominare un difensore terzo, non potendo rappresentarsi autonomamente in giudizio.

Il caso: autodifesa cassazionista accusata di stalking

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da un’avvocata cassazionista imputata per atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge e della figlia. La donna aveva proposto ricorso personalmente, senza la nomina di un difensore, invocando il proprio diritto all’autodifesa come previsto, in via generale, dall’art. 13, comma 1, della legge n. 247/2012 (ordinamento forense).

Tuttavia, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di un difensore formalmente nominato, condizione necessaria nei procedimenti penali.

Nessuna autodifesa tecnica nel processo penale

La Corte ha precisato che nel processo penale l’autodifesa non è ammessa in forma esclusiva. Sebbene l’art. 13, comma 1, della legge forense consenta all’avvocato di agire in proprio, tale disposizione non trova applicazione automatica nel giudizio penale, dove vigono regole speciali a tutela dell’effettività del diritto di difesa. L’articolo citato, infatti, deve essere coordinato con le specifiche norme procedurali di ciascun rito.

In particolare, nel procedimento penale, è essenziale garantire terzietà, oggettività e distacco nella strategia difensiva, obiettivi che sarebbero compromessi dalla coincidenza tra imputato e difensore. L’assenza di un filtro critico rispetto alla propria posizione può compromettere l’efficace contrapposizione tra difesa e accusa, principio cardine del giusto processo ex art. 111 Cost.

Incompatibilità con la logica del processo penale

La Cassazione esclude espressamente ogni interpretazione estensiva dell’art. 13 legge 247/2012 e dell’art. 86 c.p.c., quest’ultimo relativo esclusivamente al processo civile, dove è consentito alla parte munita dei requisiti di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. In ambito penale, al contrario, la natura degli interessi coinvolti, potenzialmente afflittivi per la libertà personale, impone la presenza di una difesa tecnica autonoma, distinta dalla persona dell’imputato.

La previsione non è soltanto formale: è funzionale a evitare conflitti interni e a preservare l’obiettività del contraddittorio, garantendo così i diritti dell’imputato in una prospettiva pienamente difensiva.

Allegati

pro soluto e pro solvendo

Cessione pro solvendo e pro soluto Cessione pro solvendo e pro soluto: definizioni, differenze e giurisprudenza rilevante

Cos’è la cessione del credito?

La cessione del credito è un istituto giuridico contemplato dal codice civile (artt. 1260-1267) e può avvenire nelle forme pro soluto e pro solvendo. Essa si caratterizza per la presenza di tre soggetti: un creditore (cedente), che trasferisce a un terzo (cessionario) il proprio diritto di credito nei confronti di un debitore (debitor debitoris). Il cessionario acquisisce così il diritto di riscuotere il credito, che può essere relativo a una somma di denaro o a un’altra prestazione, al posto del cedente.

La cessione del credito può avvenire pro solvendo o pro soluto, a seconda delle condizioni stabilite tra le parti.

Cessione pro solvendo

La cessione pro solvendo è una forma di cessione del credito mediante la quale il cedente si impegna a garantire il pagamento del credito da parte del debitore originario nel caso in cui il cessionario non riesca a incassare il credito ceduto. In altre parole, se il debitore non paga, il cedente sarà responsabile del pagamento del credito nei confronti del cessionario.

Questo tipo di cessione prevede che il rischio di insolvenza del debitore venga trasferito al cedente, anche se come ultima risorsa. Il cessionario, infatti, dovrà tentare di recuperare il credito direttamente dal debitore, se poi il recupero non avviene, potrà chiedere il risarcimento al cedente.

Normativa sulla cessione pro solvendo

Il riferimento normativo del Codice Civile italiano per la cessione pro solvendo è rinvenibile nella disciplina della cessione del credito. Essa si basa sul contratto di cessione, che regola in modo convenzionale le responsabilità tra cedente e cessionario. La cessione del credito è regolata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. La forma pro-solvendo è un accordo negoziale, che deve essere espressamente previsto nel contratto di cessione.

Cessione pro soluto

La cessione pro soluto, al contrario, è una forma di cessione del credito in cui il cessionario acquista il credito senza che il cedente abbia alcuna responsabilità se il credito non viene pagato dal debitore. In questo caso, il rischio di insolvenza viene completamente trasferito al cessionario. Se il debitore non paga, è il cessionario che subisce la perdita, senza poter rivalersi sul cedente.

La cessione pro soluto è più vantaggiosa per il cessionario, poiché elimina il rischio di mancato pagamento da parte del debitore. D’altra parte, però, il cessionario potrebbe richiedere una valutazione più accurata del credito prima di accettare una cessione pro soluto, dato che dovrà farsi carico del rischio d’insolvenza.

Normativa sulla cessione pro soluto

Analogamente alla cessione pro solvendo, la cessione pro soluto si fonda sul contratto di cessione del credito, ma l’accordo esplicito tra le parti stabilisce che il rischio di insolvenza viene trasferito al cessionario. La normativa di riferimento è quella relativa alla cessione del credito.

Differenze tra cessione pro solvendo e pro soluto

La differenza fondamentale tra le due forme di cessione del credito risiede nella responsabilità per il pagamento del credito. Mentre nella cessione pro solvendo il cedente è responsabile del pagamento nel caso in cui il debitore non adempia, nella cessione pro soluto il rischio di insolvenza è completamente a carico del cessionario.

Caratteristica

Cessione pro solvendo

Cessione pro soluto

Responsabilità in caso di insolvenza

Il cedente è responsabile se il debitore non paga

Il cessionario assume il rischio di insolvenza

Rischio d’insolvenza

A carico del cedente in caso di mancato pagamento

A carico del cessionario

Garanzia di incasso

Il cessionario ha una garanzia implicita dalla responsabilità del cedente

Il cessionario non ha garanzie dal cedente

Utilizzo comune

Usato quando il cedente vuole mantenere una certa protezione

Usato quando il cessionario è disposto a prendere un rischio maggiore

Vantaggi e svantaggi

Ecco un riepilogo dei vantaggi e degli svantaggi delle due tipologie di cessione:

Vantaggi della cessione pro solvendo

  • Protezione per il cessionario: il rischio di insolvenza del debitore è mitigato dalla garanzia del cedente.
  • Maggiore sicurezza per il cessionario: poiché il cedente si fa carico del rischio, il cessionario può essere più incline ad accettare la cessione.

Svantaggi della cessione pro solvendo

  • Maggiore onere per il cedente: il cedente si assume una maggiore responsabilità, che può portare a complicazioni in caso di mancato pagamento da parte del debitore.

Vantaggi della cessione pro soluto

  • Rischio completamente a carico del cessionario: il cedente non è responsabile del mancato pagamento del debitore.
  • Possibile maggior margine di guadagno per il cessionario: il cessionario può acquistare il credito a un prezzo inferiore rispetto alla cessione pro solvendo.

Svantaggi della cessione pro soluto

  • Maggiore rischio per il cessionario: il cessionario non può rivalersi sul cedente in caso di insolvenza del debitore, ed è quindi esposto a un rischio maggiore.

Giurisprudenza sulla cessione del credito

La giurisprudenza ha chiarito alcuni aspetti importanti relativi alla cessione pro solvendo e pro soluto. Ecco alcune sentenze rilevanti:

Cassazione n. 8803/2024: la cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d’insolvenza del debitore ceduto; diversamente, qualora la cessione abbia ad oggetto crediti futuri, l’effetto traslativo si produce solamente quando il credito viene ad esistenza, mentre tale effetto non si produce affatto nell’ipotesi in cui sia desumibile dal contratto la volontà del cedente di non privarsi della titolarità del credito e di realizzare solamente effetti minori, quali l’attribuzione al cessionario della mera legittimazione alla riscossione del credito.

Tribunale di Viterbo sentenza 21/08/2019: Nella cessione pro soluto, l’esistenza del credito in capo al cedente è un presupposto fondamentale per il trasferimento della titolarità al cessionario. Un credito è considerato inesistente quando non appartiene al cedente ma a un terzo, oppure quando il titolo su cui si fonda è inesistente o affetto da nullità, o ancora se, pur essendo esistito, si è estinto prima del perfezionamento della cessione.

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Anonimizzazione delle sentenze

Anonimizzazione delle sentenze: il Tar dice no Il Tar Lazio dice no all’anonimizzazione delle sentenze automatica nella banca dati del Ministero

Anonimizzazione delle sentenze

Anonimizzazione delle sentenze: con la sentenza n. 7625/2025, il Tar del Lazio ha annullato la decisione del Ministero della Giustizia di oscurare in modo generalizzato i dati personali contenuti nelle sentenze civili pubblicate sul portale dei servizi telematici. Secondo il giudice amministrativo, tale prassi viola il Codice Privacy e compromette la funzione pubblica della giurisprudenza, che deve essere accessibile in forma integrale per garantire la trasparenza e la comprensione delle decisioni.

Il contenzioso

La controversia nasce dal reclamo di alcuni ricercatori e operatori giuridici che, dopo l’attivazione della nuova banca dati giurisprudenziale, si sono trovati nell’impossibilità di consultare le sentenze in forma completa, a causa della rimozione sistematica di nomi, date e riferimenti essenziali. Tale oscuramento, giustificato dall’amministrazione come misura a tutela della privacy, rendeva però impraticabile l’analisi e lo studio dei precedenti giudiziari.

Il principio espresso dal Tar

Il Tar ha chiarito che non è l’amministrazione, bensì l’autorità giudiziaria, a poter decidere caso per caso sull’anonimizzazione delle sentenze, bilanciando il diritto alla riservatezza con il principio di pubblicità della giurisdizione. L’oscuramento totale, infatti, pregiudica l’effettiva intelligibilità della sentenza, impedendo di comprendere a fondo la vicenda fattuale da cui deriva il ragionamento giuridico. Inoltre, la pubblicazione integrale delle decisioni, salvo eccezioni (come nel caso di minori o procedimenti di famiglia), è prevista dal sistema normativo vigente.

giurista risponde

Silenzio assenso in materia edilizia e fiscalizzazione dell’abuso edilizio Il contrasto tra la destinazione dell’immobile e la disciplina urbanistica a esso applicabile esclude la fiscalizzazione?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Si, il contrasto tra la destinazione dell’immobile e la disciplina urbanistica a esso applicabile esclude di per sé la fiscalizzazione. Di conseguenza non può assumere rilevanza sanante una disciplina urbanistica o edilizia sopravvenuta, non potendo il privato confidare in una modifica del quadro normativo che renda legittimo ciò che non lo era. – Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10076 (Silenzio assenso in materia edilizia e cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio).

I Giudici di Palazzo Spada, richiamando la costante giurisprudenza, ribadiscono che in materia edilizia l’istituto del silenzio assenso è assoggettato a una disciplina speciale e non direttamente all’art. 20 della L. 241/1990 che non è istituto di carattere generale destinato ad applicarsi in via residuale in mancanza di una diversa disciplina, in quanto la regola è quella secondo la quale le pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, così come nell’istanza ex art. 38 del D.P.R. 380/2001, che non disciplina le conseguenze della mancata risposta dell’amministrazione sull’eventuale istanza del privato, per cui non può formarsi il silenzio assenso su di essa.

Sulla base di tali premesse, la Sezione ha rilevato che, l’art. 20, comma 8, D.P.R. 380/2001, da un lato, prevede che il diniego, per impedire la formazione dell’assenso tacito, deve essere motivato; dall’altro, esclude che l’istituto si applichi qualora l’immobile o l’area in cui si trova siano sottoposti a vincoli, o vi siano state richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase. Inoltre, ciò lo si desume anche dalla disciplina in materia di silenzio assenso sull’istanza di condono che si forma solo se ricorrono tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accoglimento della stessa; e dal fatto che sull’istanza di accertamento di conformità, l’art. 36, comma 3 del D.P.R. 380/2001 prevede il meccanismo del silenzio diniego. Pertanto, laddove in materia edilizia, il legislatore, non abbia espressamente qualificato la mancata tempestiva risposta dell’amministrazione come silenzio assenso, ovvero come silenzio diniego, essa configura un’ipotesi di silenzio inadempimento, avverso la quale il privato, attraverso l’azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., può ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, qualora ne ricorrano i presupposti, anche una pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.

Con riferimento all’art. 38 del D.P.R. 380/2001 si enucleano tre diverse fattispecie: i) una riferibile a un titolo edilizio annullato per un vizio di procedura emendabile e che pertanto è soggetto a convalida ordinaria; ii) la seconda, nella quale il vizio di procedura è insanabile, ma l’opera realizzata abusivamente è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, che può essere mantenuta previa applicazione di una sanzione pecuniaria, il cui integrale versamento produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria; iii) la terza, nella quale il vizio che ha annullato il titolo edilizio è di natura sostanziale, quindi l’intervento è contrastante con la disciplina applicabile, ciò precludendo sia la convalida sia la fiscalizzazione e imponendo il ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, l’art. 38 D.P.R. 380/2001 va a disciplinare la convalida introducendo degli elementi di specialità rispetto all’art. 21nonies, comma 2, L. 241/1990 consentendo, da un lato, la convalida del provvedimento annullato (mentre la convalida è preclusa alla formazione del giudicato), e dall’altro, limita la convalida ai vizi di procedura (escludendo i vizi sostanziali).

Nel caso in esame è stato rilevato il contrasto tra la destinazione dell’immobile e la disciplina urbanistica a esso applicabile, che di per sé esclude la fiscalizzazione. Le società ricorrenti contestavano il diniego di fiscalizzazione e l’ordinanza di demolizione emessi rispetto a un capannone utilizzato come autofficina e realizzato in base a un permesso di costruire annullato per contrasto con la normativa urbanistica applicabile all’area. Successivamente, era stata approvata una variante urbanistica, che modificava le destinazioni ammissibili nella zona, includendo quelle utili all’attività dell’autofficina.

Ad ogni modo, non si può giungere ad esiti diversi qualora nel tempo intercorso tra il rilascio del permesso di costruire poi annullato e la presentazione dell’istanza di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, la disciplina urbanistica sia stata modificata.

I Giudici rilevano che l’art. 38 D.P.R. 380/2001 consente che si producano, in conseguenza del pagamento di una sanzione pecuniaria, i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 D.P.R. 380/2001, pur in presenza di un bene formalmente abusivo, in quanto il titolo avrebbe dovuto essere rilasciato, stante la sostanziale legittimità dell’opera alla disciplina urbanistica all’epoca vigente e a cui si correla l’affidamento del privato, con la conseguenza che non può assumere rilevanza sanante una disciplina urbanistica o edilizia sopravvenuta, non potendo il privato confidare in una modifica del quadro normativo che renda legittimo ciò che prima non lo era. Ciò al fine di scongiurare la sanabilità dell’immobile per conformità sopravvenuta, che è stata disattesa in mancanza di una base legale. Sul punto, i Giudici precisano, che non conduce a diversa soluzione il D.L. 69/2024, convertito con modificazioni in L. 105/2024, da un lato, perché non ancora vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, dall’altro, perché esso non ha inteso superare il requisito della c.d. doppia conformità, ma ha circoscritto l’ambito di applicazione agli abusi edilizi di maggiore gravità.

In conclusione, la modifica al piano regolatore generale del Comune, a prescindere dall’effettiva conformità del capannone alla nuova disciplina, non aveva rilevanza ai fini della concessione della fiscalizzazione, il cui diniego è stato ritenuto immune dai vizi dedotti dalle società ricorrenti.

 

(*Contributo in tema di “Silenzio assenso in materia edilizia e cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 83 / Marzo 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

linee guida

Linee guida nella responsabilità medica Linee guida nella responsabilità medica: cosa sono, come incidono e applicazione nella legge Gelli-Bianco

Cosa sono le linee guida in ambito sanitario

Le linee guida nella responsabilità medica costituiscono un pilastro fondamentale nel moderno sistema di valutazione della condotta sanitaria. La loro funzione è quella di orientare l’operato dei professionisti della salute, delineando criteri scientificamente validati che possano fungere da parametro per la verifica della diligenza, perizia e prudenza del sanitario.

Tuttavia, il loro ruolo nella valutazione della responsabilità, civile e penale, del medico è stato oggetto di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale complessa, culminata con l’emanazione della legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco.

Esso consistono in raccomandazioni redatte da enti scientifici accreditati, che individuano percorsi diagnostico-terapeutici basati sulle migliori evidenze disponibili. Esse servono a:

  • uniformare le pratiche cliniche;
  • migliorare la qualità dell’assistenza;
  • ridurre gli errori sanitari;
  • offrire uno standard oggettivo per la valutazione dell’attività sanitaria.

Sono pubblicate e aggiornate dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), istituito con decreto ministeriale 27 febbraio 2018.

L’incidenza sulla responsabilità medica

L’introduzione delle linee guida nel contesto giuridico ha comportato un mutamento nell’accertamento della colpa medica. In precedenza, la responsabilità del sanitario veniva valutata caso per caso, secondo criteri soggettivi. Con il riferimento a queste invece, il giudizio tende a fondarsi su un parametro oggettivo e scientificamente accreditato.

Secondo l’impostazione attuale, il sanitario:

  • è tenuto a rispettare le linee guida accreditate, salvo casi specifici che giustifichino il discostamento;
  • non è punibile qualora l’evento si sia verificato per imperizia, se ha agito conformemente alle stesse (art. 590-sexies c.p.).

La legge Gelli-Bianco (l. 24/2017)

La legge n. 24/2017 ha sistematizzato la materia attraverso l’introduzione di queste due norme:

  • art. 5: stabilisce che i professionisti sanitari devono attenersi, nell’esercizio della propria attività, alle linee guida pubblicate nel SNLG. In assenza, si applicano le buone pratiche clinico-assistenziali;
  • art. 6 (nuovo art. 590-sexies c.p.): esclude la punibilità per imperizia in caso di rispetto delle linee guida o delle buone pratiche.

Quando non bastano

La giurisprudenza ha chiarito che le stesse:

  • non sostituiscono il giudizio clinico individuale del medico;
  • possono essere derogate in presenza di situazioni specifiche, clinicamente giustificate e documentate;
  • la responsabilità può sussistere anche in caso di rispetto formale delle linee guida, se la condotta è priva di personalizzazione sul paziente.

Secondo la Cassazione n. 10175/2020: il rispetto delle linee guida mediche non esclude automaticamente la colpa del medico, è sempre necessario valutare se le specifiche condizioni cliniche del paziente avrebbero richiesto un percorso terapeutico differente rispetto a quello standard indicato dalle linee guida. Il medico ha quindi il dovere di considerare la particolarità di ogni singolo caso e, se necessario, discostarsi dalle linee guida per adottare la soluzione più appropriata per quel determinato paziente. Il rispetto delle stesse è un elemento importante da considerare, ma non è l’unico e non esonera il medico dalla responsabilità se, nel caso concreto, un approccio diverso si sarebbe rivelato necessario e avrebbe potuto evitare l’evento lesivo.

Linee guida e responsabilità della struttura

La legge Gelli-Bianco ha differenziato anche la responsabilità tra sanitario e struttura:

  • il medico risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c., quindi in base alla prova del dolo o della colpa  e comunque “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”;
  • la struttura sanitaria pubblica o privata “che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa” risponde contrattualmente, ex art. 1218 c.c., con conseguente onere della prova a suo carico e prescrizione decennale.

Le linee guida assumono rilevanza anche per la struttura, sia come parametro di organizzazione, sia come strumento difensivo nella valutazione dell’adeguatezza delle cure erogate.

 

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indennizzo commercianti

Indennizzo commercianti Indennizzo commercianti 2025: cos’è, natura e importo, a chi spetta, requisiti, come funziona, importo e casi di esclusione

Indennizzo cessazione dell’attività commerciale

L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, definito sinteticamente indennizzo commercianti, è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore di determinati lavoratori autonomi del commercio, che decidono di chiudere definitivamente la propria attività prima di raggiungere i requisiti pensionistici ordinari. Si tratta di una misura pensata per tutelare i commercianti in età avanzata, che cessano anticipatamente il proprio lavoro. Vediamo nel dettaglio che cos’è l’indennizzo commercianti, chi può richiederlo, come funziona e cosa cambia nel 2025.

Natura e importo dell’indennizzo commercianti

L’indennizzo è una prestazione mensile di natura assistenziale, introdotta inizialmente in via sperimentale con il D.lgs. n. 207/1996 e poi resa strutturale dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). La misura è gestita dall’INPS e destinata agli iscritti al fondo commercianti che cessano definitivamente l’attività. L’importo dell’indennizzo corrisponde al trattamento minimo di pensione previsto per ciascun anno.

Normativa di riferimento

Le principali fonti normative sono:

  • D.lgs. 28 marzo 1996, n. 207 (istituzione dell’indennizzo).
  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 283 (stabilizzazione della misura);
  • Circolare INPS n. 77/2019.

Chi ha diritto all’indennizzo commercianti

L’indennizzo INPS spetta ai:

  • titolari  o coadiutori/coadiutrici di attività commerciale al minuto, anche in forma di  somministrazione di alimenti e bevande e quali che esercitano du aree pubbliche;
  • gli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande;
  • gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti alla gestione commercianti INPS.

Requisiti principali:

  • Compimento
    • di 62 anni di età per gli uomini;
    • di 57 anni per le donne.
  • Contributi:
    • almeno 5 anni di iscrizione alla gestione commercianti INPS (anche non continuativi).
  • Cessazione definitiva dell’attività:
    • con chiusura della partita IVA e con cancellazione dal registro delle imprese e dal REA;
    • il richiedente infine non deve svolgere alcuna attività lavorativa successiva, nemmeno in forma occasionale o parasubordinata. Se si riprende l’attività occorre comunicarlo all’INPS entro 30 giorni.

Come funziona l’indennizzo

L’indennizzo è richiedibile tramite portale INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. La procedura online prevede:

  1. Verifica dei requisiti anagrafici e contributivi;
  2. Presentazione telematica della domanda;
  3. Controllo da parte dell’INPS sull’effettiva cessazione dell’attività.

L’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell’attività ed è erogato mensilmente fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni sia per gli uomini che per le donne).

Importo dell’indennizzo commercianti

L’importo mensile è pari al trattamento minimo INPS, aggiornato annualmente. Nel 2025, l’importo è di 603,40 euro

L’indennizzo non è cumulabile con altri redditi da lavoro, ma non è incompatibile con trattamenti pensionistici diretti e indiretti come la pensione anticipata, la pensione di inabilitò e l’assegno di invalidità.

Casi di esclusione

L’indennizzo non spetta se:

  • il richiedente continua a lavorare in qualsiasi forma;
  • non vi è cessazione definitiva dell’attività;
  • mancano i 5 anni di iscrizione alla gestione commercianti;
  • l’età è inferiore alla soglia minima.

 

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accesso al bagno

Negare l’accesso al bagno lede la dignità del lavoratore La Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento per un lavoratore costretto a urinarsi addosso per il diniego di accesso al bagno

Negato l’accesso al bagno, danno alla dignità

Negare l’accesso al bagno è una lesione della dignità del lavoratore. Con l’ordinanza n. 12504/2025, depositata l’11 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità della società datrice per non aver consentito a un dipendente di recarsi ai servizi igienici durante il turno di lavoro, riconoscendo un risarcimento di 5.000 euro per la lesione della dignità personale, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile.

I fatti

Durante il turno lavorativo, il dipendente ha avvertito un impellente bisogno fisiologico. Tuttavia, le disposizioni aziendali prevedevano che l’allontanamento dalla postazione fosse possibile solo previa autorizzazione e sostituzione da parte di un team leader. Nonostante ripetute richieste tramite il dispositivo di emergenza, il lavoratore non ha ottenuto l’autorizzazione necessaria. Giunto al limite della resistenza, si è recato autonomamente ai servizi igienici, ma non è riuscito a evitare di urinarsi addosso. Successivamente, ha chiesto di potersi cambiare in infermeria, ma anche questa richiesta è stata negata, costringendolo a proseguire il lavoro fino alla pausa, momento in cui ha potuto cambiarsi in un’area comune, alla presenza di altri colleghi. 

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso presentati dall’azienda, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato sottolineato che l’azienda non ha adottato misure idonee a prevenire situazioni lesive della dignità del lavoratore, come previsto dall’articolo 2087 c.c.

In particolare, la Corte ha evidenziato che l’organizzazione del lavoro non ha garantito un sistema efficace per gestire le necessità fisiologiche dei dipendenti, configurando una violazione degli obblighi di tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore. 

Allegati

bonus donne 2025

Bonus donne 2025: come ottenere l’esonero Bonus donne 2025: esonero contributivo del 100% per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. Domanda INPS online dal 16 maggio

Bonus donne 2025 per lavoratrici svantaggiate

Con l’obiettivo di favorire l’occupazione femminile stabile, il Bonus donne 2025 introduce un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025. L’incentivo è stato introdotto dal decreto-legge n. 60/2024 (decreto Coesione) e regolamentato dalla circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025, pubblicata in accordo con il Ministero del Lavoro.

Chi può beneficiare del bonus assunzioni donne?

L’esonero si applica a tutte le imprese private, incluse quelle del settore agricolo, che assumono a tempo indeterminato donne rientranti in una delle seguenti categorie:

  • donne disoccupate da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza;

  • donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in una delle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna);

  • donne che lavorano in settori con forte disparità occupazionale di genere.

Quali sono i vantaggi per i datori di lavoro?

Il bonus contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate prevede:

  • esonero del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro;

  • esclusione dei contributi INAIL dall’agevolazione;

  • durata massima dell’incentivo: 24 mesi;

  • limite massimo dell’esonero: 650 euro al mese per ogni lavoratrice assunta.

Come richiedere l’incentivo INPS

A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro potranno presentare domanda attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), seguendo le modalità operative illustrate nella circolare INPS n. 91/2025.

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bonus giovani under 35

Bonus giovani under 35: come ottenere l’esonero Bonus giovani under 35: dal 16 maggio l'INPS ha reso disponibile il modulo per ottenere l'esonero contributo previsto dal decreto Coesione

Bonus giovani under 35 dal 16 maggio

Bonus giovani under 35: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 i datori di lavoro privati possono usufruire di un incentivo contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano mai avuto un contratto stabile. Lo ha previsto il decreto-legge n. 60/2024 (decreto Coesione) e le modalità operative sono state dettagliate nella circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025.

A partire dal 16 maggio 2025, sarà attivo il modulo telematico per richiedere l’agevolazione sul Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo).

A chi spetta il Bonus giovani 2025?

L’incentivo, si ricorda, è rivolto a tutti i datori di lavoro privati (esclusi gli enti pubblici) che assumano, o trasformino un contratto da determinato a indeterminato, giovani che:

  • non abbiano ancora compiuto 35 anni alla data di assunzione;

  • non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato, in Italia o all’estero.

Quali sono i vantaggi per le imprese?

Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con un tetto mensile di 500 euro per lavoratore.

Per i datori di lavoro con sede in una delle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno – ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – il limite dell’incentivo mensile sale a 650 euro per ciascun lavoratore assunto.

Chi sono i lavoratori esclusi?

Non rientrano nell’ambito del Bonus:

  • i dirigenti;

  • i lavoratori domestici;

  • i rapporti di lavoro instaurati con contratto di apprendistato.

Come presentare la domanda

Per accedere all’incentivo, è necessario:

  1. accedere al Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo);

  2. compilare e inviare l’apposito modulo online disponibile dal 16 maggio 2025;

  3. seguire le istruzioni operative contenute nella circolare INPS n. 90/2025.

 

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