bollette luce

Bollette luce: tutele graduali per i vulnerabili fino a giugno Pubblicate dall'ARERA le modalità operative per l’accesso al Servizio a Tutele Graduali (STG), in attuazione della Legge Concorrenza 2024

Servizio a tutele graduali per i clienti vulnerabili

Bollette luce: a partire dal 22 gennaio 2025 sono disponibili le modalità attuative che permettono ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG). Tale possibilità è prevista dall’articolo 24 della Legge n. 193/2024 (Legge Concorrenza 2024).

I clienti vulnerabili, attualmente serviti nel mercato libero o nel regime di maggior tutela, possono richiedere il passaggio al STG entro il 30 giugno 2025, rivolgendosi all’esercente competente nella loro area territoriale.

Inoltre, anche i clienti già forniti nel STG che diventeranno vulnerabili entro il 30 giugno 2025 possono richiedere di mantenere questo servizio fino alla stessa data. Lo ha comunicato l’ARERA con una nota ufficiale sul proprio sito.

Obblighi per gli esercenti del Servizio a Tutele Graduali

La delibera 10/2025/R/EEL stabilisce che gli esercenti del STG devono pubblicare sui loro siti web, entro 30 giorni, le seguenti informazioni:

  • I canali disponibili (telefono, piattaforma digitale e sportelli fisici, ove presenti) per richiedere informazioni e presentare la domanda di accesso al servizio.
  • La documentazione necessaria, inclusi i moduli di autocertificazione predisposti dall’Autorità per attestare i requisiti di vulnerabilità.
  • I riferimenti al numero verde dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (800 166 654) e alla sezione dedicata sul sito ufficiale di ARERA.

Scadenze e limitazioni

È importante sottolineare che i clienti vulnerabili che non richiederanno l’accesso al STG entro il 30 giugno 2025, così come quelli che acquisiranno i requisiti di vulnerabilità successivamente a tale data, non potranno più accedere a questo servizio.

Maggiori informazioni

La delibera 10/2025/R/EEL è disponibile sul sito ufficiale di ARERA (www.arera.it).

processo penale telematico sospeso

Processo penale telematico: sospeso l’applicativo Processo penale telematico: i Tribunali di mezza Italia sospendono l’applicativo e prorogano il deposito analogico. Intervengono anche gli Ordini forensi

Ppt: tempi e strategie da rivedere

Il Processo Penale Telematico si sta scontrando con gravi problemi organizzativi e tecnici. La frettolosa introduzione dell’APP senza un’adeguata sperimentazione e infrastruttura ha causato in questi giorni disfunzioni che rallentano i procedimenti e mettono a rischio i diritti processuali.

La sospensione temporanea del sistema nei principali tribunali italiani rappresenta un segnale chiaro della necessità di rivedere strategie e tempi per una digitalizzazione efficace e sostenibile.

App sospesa nei Tribunali di Milano e Roma

Si susseguono i tribunali che hanno deciso di sospendere l’applicativo del ministero a causa dei problemi tecnici. Capofila il Tribunale di Milano che ha sospeso l’uso dell’APP del ministero della Giustizia, previsto per il PPT.

Prorogata fino al 31 marzo 2025 la possibilità di depositare atti anche in modalità analogica. La decisione, firmata dal presidente Fabio Roia, si basa su criticità legate a malfunzionamenti e incompatibilità del sistema con le esigenze del processo penale. Risulta impossibile infatti firmare digitalmente i verbali d’udienza e mancano modelli adeguati.

A seguire Roma dove il presidente f.f. Lorenzo Pontecorvo ha sospeso temporaneamente l’applicativo, reintroducendo il sistema cartaceo. I giudici hanno segnalato problemi significativi, come l’impossibilità di accedere ai fascicoli migrati, il rallentamento delle udienze e il rischio di paralisi dell’attività processuale.

Gli altri tribunali

Alla procura capitolina, la più grande d’Italia, che ha imposto lo stop fino al 31 gennaio e a Milano, si aggiungono i tribunali di mezzo paese gettati nel caos dai “problemi tecnici”.

Così Napoli, Torino, Frosinone, Trento, Aosta e tanti altri si sono aggiunti alla decisione di sospendere temporaneamente l’uso dell’applicativo tornando al sistema analogico.

Critiche magistratura e avvocatura

L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha definito il progetto del Processo Penale Telematico un “fallimento annunciato”. La giunta dell’ANM critica l’avvio del sistema senza un’adeguata sperimentazione e denuncia la mancanza di risorse tecnologiche e formazione per il personale amministrativo e giudiziario. Tali elementi, uniti ai malfunzionamenti riscontrati, compromettono l’efficienza del sistema giudiziario e rischiano di ledere, affermano i magistrati, i diritti di imputati e vittime.

Penalizzati gli avvocati

L’Unione Camere Penali Italiane (UCPI) ha evidenziato che la sospensione dell’APP riguarda solo magistrati e cancellieri, creando una disparità rispetto agli avvocati, che restano vincolati al deposito telematico. I penalisti denunciano l’uso improprio dell’art. 175-bis del Codice di Procedura Penale per giustificare il provvedimento e chiedono una revisione dei tempi di attuazione del processo telematico per garantire la parità tra le parti e l’effettività del diritto di difesa.

L’Ordine degli Avvocati di Roma ha appoggiato la decisione del Tribunale di Roma di sospendere l’APP, definendola una scelta pragmatica per evitare il collasso del sistema.

Gli avvocati romani chiedono maggiore attenzione alla formazione del personale e un approccio più graduale nell’implementazione delle tecnologie digitali.

Il Consiglio dell’Ordine di Milano con la delibera del 16 gennaio 2025 chiede invece al Ministro della Giustizia:

  • di prorogare l’obbligo del deposito telematico, fino a quando non saranno risolte le problematiche tecniche;
  • di risolvere con urgenza le problematiche tecniche del Portale;
  • di formare adeguatamente magistrati e personale amministrativo;
  • di chiedere al CNF e all’OCF di vigilare per scongiurare la lesione del diritto di difesa e il rispetto del principio di parità delle parti.

Le rassicurazioni del ministro Nordio

Dal canto suo, il ministro della Giustizia Nordio nell’incontro con le forze di maggioranza a palazzo Chigi sui problemi legati all’applicativo APP Giustizia, ha difeso il progetto, definendo i problemi tecnici “normali difficoltà legate all’evoluzione tecnologica” ma per magistrati e addetti ai lavori a quanto pare il giudizio è meno edulcorato e il bilancio “disastroso”.

A pagare come sempre, ad ogni modo, sono i cittadini.

La circolare “pezza” della DGSIA

La DGSIA, consapevole delle problematiche che stanno caratterizzando i depositi telematici del processo penale cerca di trovare una soluzione sollecitando la diramazione della Circolare dell’8 gennaio 2025.

Le principali problematiche sollevate riguardano la firma dei verbali d’udienza e l’apposizione del visto da parte del presidente (art. 483 comma 1 bis c.p.p). In attesa della possibilità di apporre il visto digitale la circolare consente all’ausiliario del magistrato di trasformare il verbale d’udienza redatto in formato digitale in un documento analogico tramite la sua stampa, per consentire al cancelliere di sottoscriverlo con firma autografa e al magistrato di apporre il visto, per procedere poi alla sua scansione per il successivo deposito tramite APP.

Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali” la circolare ritiene necessario “procedere nello stesso modo al deposito telematico (previa acquisizione tramite la scansione del documento originale analogico) del documento richiamato nel verbale (…) salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.”

 

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disabili

Disabili: ok alla firma digitale per sottoscrivere le liste elettorali La Consulta ha sancito l'illegittimità della preclusione all'uso della firma digitale per le persone con disabilità

Disabili e preclusione uso firma digitale

Disabili e preclusione uso firma digitale: con la sentenza n. 3 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale. Queste disposizioni, infatti, non prevedono la possibilità per l’elettore con disabilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni, qualora si trovi in condizioni di impossibilità di apporre una firma autografa.

Un sistema non più adeguato ai tempi

La Corte ha evidenziato che la procedura attualmente prevista dall’ordinamento, risalente a un periodo in cui la firma digitale non esisteva, è ormai superata. In queste situazioni, l’elettore impossibilitato a firmare deve rilasciare una dichiarazione verbale davanti a due testimoni e a un pubblico ufficiale, come un notaio o un segretario comunale, presso il proprio domicilio. Questo sistema comporta oneri significativi per la persona interessata, inclusi costi economici, difficoltà organizzative e l’invasione della sfera privata.

Il diritto alla dignità umana

Secondo la Corte, il sistema attuale viola la dignità della persona, trasformandola in “inabile e bisognosa di assistenza” nonostante le capacità tecniche che la tecnologia offre oggi per permettere una sottoscrizione autonoma. Tale approccio è contrario all’obbligo costituzionale di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita politica del Paese.

Una preclusione ingiustificata

La Corte ha inoltre rilevato come la preclusione all’uso della firma digitale per le persone con disabilità introduca un aggravio non necessario rispetto all’obiettivo di garantire l’autenticità delle sottoscrizioni. Questo risultato può essere ugualmente raggiunto consentendo l’utilizzo della firma digitale, che rappresenta una modalità sicura e rispettosa della privacy.

 

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bonus nuove assunzioni

Bonus nuove assunzioni: i chiarimenti del fisco L’Agenzia delle Entrate ha emanato apposita circolare per dettare chiarimenti sul bonus nuove assunzioni per imprese e professionisti

Bonus nuove assunzioni

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in seguito alla proroga del bonus nuove assunzioni, misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato.

In cosa consiste il bonus nuove assunzioni

Il beneficio fiscale, introdotto dal Dlgs n. 216/2023 ed esteso al 2027 dall’ultima legge di Bilancio, ricorda il fisco, consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela.

Con la circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.

A chi è rivolto il bonus nuove assunzioni

Il beneficio è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, “a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno”.

La maggiorazione spetta soltanto se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

Maxideduzione per assunzioni a tempo indeterminato

L’incentivo consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La maggiorazione è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

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indennità di discontinuità

Indennità di discontinuità L'indennità di discontinuità è un sostegno economico erogato dall'INPS a favore dei lavoratori dello spettacolo. Online fino al 30 aprile 2025 il servizio per la domanda IDIS

Indennità di discontinuità: cos’é

L’indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo erogato dall’INPS. 

L’IDIS è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo:

  • autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
  • subordinati a tempo determinato (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati e tecnici dipendenti; maschere, custodi, guardarobieri, autisti, lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film; ecc.);
  • intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.

Come fare domanda per l’IDIS

Dal 15 gennaio 2025 è possibile presentare la domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. L’istanza va presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini sul portale INPS, tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

Vai al servizio sul portale INPS

Il termine per presentare domanda è stato prorogato fino al 30 aprile 2025, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 al D.Lgs. n. 175/2023.

Le novità della legge di bilancio 2025

Con il messaggio 15 gennaio 2025, n. 149 l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni sull’Indennità di Discontinuità (IDIS), alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio al decreto legislativo 30 novembre 2023 n. 175.

Oltre al termine ultimo di presentazione della domanda, la Legge di bilancio 2025, infatti, ha introdotto modifiche migliorative ai requisiti per l’indennità, innalzando il tetto reddituale imponibile fino a 30mila euro e riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

cessione del quinto

Cessione del quinto: la procedura INPS L'istituto ha implementato la procedura telematica "Quote Quinto" per il trasferimento sulle pensioni delle cessioni del quinto dello stipendio

Procedura “Quote Quinto”

Cessione del quinto, implementata la procedura telematica da parte dell’Inps.

“L’articolo 43, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 disciplina il trasferimento sulla pensione delle cessioni del quinto dallo stipendio. In caso di pensionamento dell’interessato prima dell’estinzione del prestito, la cessione dallo stipendio viene trasferita in automatico sulla pensione” spiega in una nota l’istituto.

Con il messaggio 13 gennaio 2023, n. 244, l’INPS ha illustrato le nuove linee interpretative, che hanno consentito il superamento dei criteri adottati per la gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali.

L’operatività delle nuove linee interpretative è stata, quindi, demandata al compimento del progetto di reingegnerizzazione della procedura dedicata: “Quote Quinto”.

Il progfetto di reingegnerizzazione di Quote Quinto

Con il messaggio 9 agosto 2024, n. 2830, l’Istituto comunica che il progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto” è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo, con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato “attivo” o “sospeso”.

Il messaggio tratta:

  • le traslazioni assoggettabili alla nuova procedura;
  • la notifica delle traslazioni stipendiali su pensione;
  • l’istruttoria e le dichiarazioni di benestare;
  • la gestione dei piani di ammortamento;
  • rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.

Funzione automatica di controllo

Con il messaggio 10 gennaio 2025, n. 85 l’Istituto comunica, inoltre, che la procedura telematica “Quote Quinto” è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione nel caso in cui la relativa stipula sia antecedente al pagamento dei 2/5 delle rate pattuite nel contratto.

contratti di rinnovo di cessione notificati prima dell’attivazione della funzione di blocco automatico, che sono nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territoriali competenti dell’INPS.

diritto soggettivo

Diritto soggettivo: cos’è e la differenza con l’interesse legittimo Diritto soggettivo: situazione giuridica soggetti a cui l’ordinamento riconosce piena tutela, che si distingue dall’interesse legittimo

Cos’è il diritto soggettivo?

Il diritto soggettivo è il potere riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico, che permette a un soggetto di agire per soddisfare un proprio interesse, senza necessità di ulteriori approvazioni o autorizzazioni. Questo diritto attribuisce al titolare una posizione giuridica di supremazia rispetto a terzi, i quali sono obbligati a rispettarlo. Esempi comuni sono il diritto di proprietà, il diritto alla salute o il diritto alla libertà personale.

Normativa di riferimento

Il diritto soggettivo trova fondamento nella Costituzione italiana e nei principi generali del diritto civile. Alcuni riferimenti normativi sono:

  • Articolo 2 della Costituzione: riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come individuo che nelle formazioni sociali.
  • Articolo 832 del Codice Civile: disciplina il diritto di proprietà, uno dei diritti soggettivi patrimoniali più significativi.
  • Articolo 2043 del Codice Civile: tutela i diritti soggettivi contro i danni ingiusti, stabilendo l’obbligo di risarcimento.

Giurisprudenza sul diritto soggettivo

La giurisprudenza ha spesso contribuito a definire i confini e le caratteristiche del diritto soggettivo. La Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno chiarito che il diritto soggettivo si distingue per la sua piena ed esclusiva tutela giuridica, che può essere fatta valere sia in sede civile che amministrativa.

Un esempio significativo è rappresentato dalle controversie sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), in cui i giudici hanno ribadito che tale diritto non può essere compresso da vincoli amministrativi se non nei limiti previsti dalla legge.

Differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo

Una distinzione fondamentale in diritto pubblico è quella tra diritto soggettivo e interesse legittimo.

Diritto soggettivo: rappresenta una posizione di vantaggio pienamente tutelata, che non dipende dall’intervento della Pubblica Amministrazione. Ad esempio, il diritto di proprietà consente al titolare di disporre del bene senza subordinare il suo esercizio ad alcun permesso.

Interesse legittimo: riguarda la posizione di chi, pur avendo un interesse concreto e attuale, deve fare affidamento sull’azione o sull’omissione della Pubblica Amministrazione per realizzarlo. Ad esempio, il richiedente di una concessione edilizia ha un interesse legittimo che si realizza solo con l’emanazione di un preciso provvedimento amministrativo.

Tipologie di interessi legittimi

Gli interessi legittimi sono pretensivi quando il titolare può pretendere che la Pubblica Amministrazione adotti un certo provvedimento per soddisfare il suo interesse. Sono invece oppositivi quando il titolare dell’interesse può opporsi all’adozione di un certo provvedimento da parte della pubblica Amministrazione che risulti pregiudizievole per la sua sfera giuridica.

Tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi

La tutela dei diritti soggettivi è di competenza del giudice ordinario, mentre quella degli interessi legittimi spetta generalmente al giudice amministrativo. Tuttavia, esistono situazioni, come nei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in cui questa autorità giudiziaria si occupa anche di controversie che riguardano i diritti soggettivi.

 

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condanna alle spese

Condanna alle spese processuali: non è censurabile in Cassazione La condanna alle spese processuali da parte del giudice di merito rientra nel suo potere discrezionale e non è censurabile in Cassazione

Spese processuali

“La facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà”. Ne segue che la pronuncia di condanna alle spese processuali, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”. E’ quanto affermato dalla prima sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 25940/2024.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Ancona aveva respinto la domanda di risarcimento danni all’immagine personale e professionale del ricorrente in conseguenza dell’ingiusto protesto di un assegno. In appello, anche la corte, svolta la premessa in ordine all’attuale abbandono giurisprudenziale della tesi del danno in re ipsa, così che la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno stesso, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, rigettava il gravame.

La questione approdava quindi innanzi alla Cassazione.

Danno alla reputazione per illegittimità del protesto

La Cassazione coglie l’occasione per ribadire che “la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non
futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando inoltre l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (v., in senso conforme ai riferimenti dell’impugnata sentenza, Cass. Sez. 3n. 2226-12, Cass. Sez. 6-1 n. 21865-13, Cass. Sez. 1n. 23194-13)”. Si tratta invero, affermano gli Ermellini “di principio del tutto pacifico, peraltro sostenuto da rilievi comuni a distinte fattispecie, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche; principio declinato dal rilievo che ogni pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine e alla reputazione commerciale o professionale, non costituisce
un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. 3 n. 19551-23, Cass. Sez. 3 n. 34026-22, Cass. Sez. 1 n. 11446-17; e v. pure, in altre fattispecie di danno del genere, Cass. Sez. 1 n. 479-23, Cass. Sez. 1 n. 26801-23)”.
Per cui, “l’epilogo indiscusso del percorso giurisprudenziale induce a rifiutare qualsivoglia automatismo valutativo” e l’insistere su un difforme criterio da parte del ricorrente, “senza argomenti idonei a un mutamento di indirizzo – integra la condizione di inammissibilità del mezzo ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.”.

Condanna alle spese e decisione

Infine, in ordine al governo delle spese, la Corte non ritiene vi sia stata l’asserita violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., essendo, come sopra specificato, nella facoltà del giudice disporre o meno la compensazione tra le parti e la pronuncia di condanna alle spese non è censurabile in Cassazione (v. Cass. Sez. Un. 14989-05, cui adde, ex allis, Cass. Sez. 6-3 n. 11329-19).
Da qui l’inammissibilità del ricorso.

Allegati

giurista risponde

Azione di riduzione del prezzo L'acquirente può avvalersi dell'azione di riduzione del prezzo anche nei casi di mancanza di qualità promesse o essenziali?

Quesito con risposta a cura di Manuel Mazzamurro e Davide Venturi

 

L’azione di riduzione del prezzo va considerata esperibile da parte dell’acquirente anche nelle fattispecie contemplate dall’ art. 1497 c.c., relative alla mancanza delle qualità promesse ovvero delle qualità essenziali per l’uso a cui la cosa è destinata (Cass., sez. II, 16 febbraio 2024, n. 4245).

La doglianza dalla quale prende l’avvio la pronuncia oggetto di commento riguarda il motivo di ricorso con il quale l’acquirente denuncia la violazione degli artt. 1490, 1492, 1497 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. nella misura in cui l’impugnata sentenza, una volta inquadrato il caso di specie nell’ambito dell’art. 1497 c.c. poiché il bene oggetto della compravendita non era idoneo all’uso, ha statuito che l’unico rimedio fosse la risoluzione e quindi disatteso le domande di diminuzione del prezzo e di risarcimento del danno proposte in via principale. La Corte di Appello territorialmente competente, infatti, aveva argomentato nel senso che fosse da confermare la decisione del primo giudice che aveva accolto la sola domanda di risoluzione del contratto. Secondo questa, la natura dei vizi del bene era di ostacolo all’accoglimento delle domande proposte in via principale ex art. 1492 c.c., poiché entrambe presuppongono che il vincolo contrattuale permanga. In presenza di vendita di bene affetto da vizi, l’art. 1492 c.c. consente al compratore di chiedere (ove non esclusa dagli usi per determinati vizi) la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo, ma solo ove i vizi accertati risultino contenuti nei limiti di usuale tollerabilità. Ove invece, come nel caso di specie, i vizi si traducano in mancanza delle qualità essenziali, il rimedio deve essere solo la risoluzione del contratto come previsto dall’art. 1497 c.c.

La Cassazione, tuttavia, ritiene che questo orientamento sia in contrasto con la direzione in cui si stanno muovendo dottrina e giurisprudenza maggioritarie. Ad avviso della Suprema Corte, invero, i rapporti tra rimedi in caso di vizi ex art. 1490 c.c. e quelli in caso di mancanza delle qualità promesse o essenziali contenuti nell’art. 1497 c.c., risentono ancora dell’idea secondo la quale la tutela giurisdizionale vincolata a previsioni di rimedi specifici. In conseguenza di ciò, il passaggio da un rimedio all’altro determinerebbe tendenzialmente un mutamento dell’oggetto del processo. Questa lettura appare da superare in favore di una concezione moderna e “sostanzialistica” del diritto di azione che ricostruisca l’azione giudiziaria come atipica. Un diritto processuale che assume per presupposto l’affermazione della titolarità di un diritto sostanziale riconosciuto dall’ordinamento e per finalità la richiesta di un provvedimento giurisdizionale diretto nel suo contenuto a soddisfare il bisogno specifico di tutela. Ma se l’azione deve guardare alla sostanza del diritto fatto valere allora ne discende logicamente l’ammissibilità di ogni meccanismo idoneo a raggiungere tale risultato. Così acquistano cittadinanza domande complesse o gradate o che si configurino quali richieste di provvedimenti non ancora tipizzati legalmente purché rispondenti allo specifico bisogno di tutela fatto valere.

Questo il collegamento col caso concreto all’esame della Seconda sezione. Fin dall’inizio del processo l’acquirente aveva manifestato l’ordine di priorità che riteneva soddisfare il suo bisogno di tutela, ponendo al primo posto l’interesse al mantenimento della proprietà sulla cosa acquisita attraverso lo scambio contrattuale e in posizione subordinata l’interesse ad avviare una vicenda risolutiva. D’altra parte, prosegue la Corte, è proprio l’art. 1497 c.c., il quale si limita a disporre che in mancanza di qualità essenziali sono applicabili le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, che non esclude logicamente un permanente interesse dell’attore al mantenimento in vita del rapporto contrattuale. Argomentando a contrario, ad avviso della pronuncia, si perverrebbe all’assurda conclusione per cui sarebbe il convenuto a delineare l’ordine dei rimedi.

Sono le formule letterali degli artt. 1490 e 1497 c.c. che, frutto di retaggi culturali passati, vanno calate nel dinamismo delle relazioni economiche e degli interessi ambientati nel clima moderno, liberando le direzioni del diritto sostanziale dagli eccessivi vincoli restrittivi codificati nelle disposizioni di legge. Questa lettura conferma quegli orientamenti giurisprudenziali che argomentano nel senso di ritenere la presenza di vizi e la mancanza di qualità assoggettate alla stessa disciplina.

 

(*Contributo in tema di “Azione di riduzione del prezzo”, a cura di Manuel Mazzamurro e Davide Venturi, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

giudizio abbreviato

Giudizio abbreviato escluso per i delitti puniti con ergastolo Giudizio abbreviato: la Corte Costituzionale conferma la legittimità dell'art. 438, comma 1-bis del codice di procedura penale

Giudizio abbreviato e delitti puniti con l’ergastolo

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2/2025, depositata il 17 gennaio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Tale norma prevede l’inammissibilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, confermando così la scelta del legislatore di escludere per questi reati la possibilità di accedere al rito premiale.

La normativa contestata

L’art. 438, comma 1-bis, c.p.p., introdotto con modifiche normative recenti, stabilisce che il giudizio abbreviato non può essere richiesto per i delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo.

Questa disposizione, secondo la Corte di assise di Cassino rimettente, violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e diritto alla difesa, creando una disparità di trattamento rispetto ad altri imputati che possono accedere ai benefici del rito abbreviato.

Le questioni di legittimità sollevate

Nella specie, la Corte era stata chiamata a giudicare la responsabilità di un imputato per il reato di omicidio aggravato da motivi abietti e futili per il quale è prevista la pena dell’ergastolo. L’imputato aveva chiesto il rito abbreviato e il Gip aveva dichiarato la richiesta inammissibile atteso che il delitto rientrava, appunto, nella previsione di cui all’art. 438, comma 1-bis, c.p.p.

Ciò, secondo la corte rimettente contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost., accomunando fattispecie di reato punite con la pena dell’ergastolo con altre che, invece, come nel caso di specie, pervengono a tale pena soltanto in ragione della contestazione delle circostanze aggravanti.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, respingendo le questioni di legittimità, ha affermato che l’art. 438, comma 1-bis, c.p.p. non viola i principi costituzionali invocati.

La Corte ha sottolineato che l’esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo è una scelta discrezionale del legislatore, finalizzata a preservare la gravità del trattamento sanzionatorio per i reati più gravi e a garantire il pieno svolgimento del contraddittorio nelle fasi dibattimentali.

Secondo la Corte, inoltre, richiamando un precedente (cfr. sent. n. 163/1992), “l’esclusione del giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenuto conto della particolare rilevanza sociale e morale di tali delitti, nonché della necessità di assicurare un’adeguata valutazione probatoria in sede dibattimentale.”

Per cui non vi è alcuna “ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee”.