daspo urbano

Daspo urbano: legittimo il divieto di accesso a determinate aree La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le qlc sul divieto di accesso a determinate aree se sussiste il concreto pericolo di commissione di reati

Daspo urbano esteso

La Consulta, con la sentenza n. 47-2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sul divieto di accesso ad aree delle infrastrutture dei servizi di trasporto e ad altre aree urbane specificamente individuate dai regolamenti comunali che, in base al cosiddetto decreto Minniti del 2017, il questore può disporre nei confronti di chi, nelle stesse aree, abbia reiteratamente commesso le violazioni di cui all’art. 9, commi 1 e 2 (impedimento della loro
accessibilità e fruibilità in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi e altri illeciti specificamente indicati).

Sicurezza urbana

La Corte ha ritenuto che la norma censurata (l’art.10, comma 2, del dl n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017) debba essere interpretata in senso diverso da quello ipotizzato dal giudice a quo e tale da escludere il prospettato contrasto con gli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU).
In particolare va escluso, secondo la Consulta, che la norma in questione, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, faccia riferimento alla «sicurezza urbana» quale definita dall’art. 4 del decreto Minniti: concetto più ampio di quello contemplato dall’art. 16 Cost. quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in quanto comprensivo anche del mero «decoro urbano». Il termine «sicurezza» deve essere inteso invece nel senso – coerente con la natura di misura di
prevenzione atipica dell’istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale – di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose.

Divieto di accesso legittimo

Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto occorre, ha specificato la Corte, che vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che, in base alla lettera della norma, deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal destinatario. Ciò esclude anche l’asserita violazione dei principi di
ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), nonché quella della garanzia convenzionale della libertà di circolazione (art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU), sotto il profilo della carenza di precisione della norma
nell’individuazione dei presupposti della misura: carenza non riscontrabile neanche in rapporto alla descrizione delle condotte alla cui reiterazione quest’ultima è annessa.

Condotte illecite Daspo

La Corte ha dichiarato, altresì, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto Minniti, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 3 Cost. con riguardo all’individuazione delle condotte illecite, sul rilievo che sarebbe irragionevole colpire con il DASPO urbano chi, violando divieti di stazionamento e occupazioni di spazi, impedisca l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture dei trasporti – condotta normalmente priva di rilievo penale – e non invece
chi, nelle stesse aree, tenga condotte penalmente rilevanti e ben più pericolose per la sicurezza (minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche, ecc.).
Per il giudice delle leggi, “si è di fronte a una scelta espressiva dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia e non manifestamente irragionevole. La selezione delle condotte cui può conseguire la misura riflette l’intento legislativo di individuare quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell’esperienza, contribuiscono maggiormente a creare un clima di insicurezza nelle aree considerate e che implicano una prolungata e indebita occupazione di spazi nevralgici per la mobilità o comunque interessati da rilevanti flussi di persone”.

Peraltro, il legislatore non ha mancato di prendere in considerazione condotte di diverso ordine e di rilievo penale (comprese quelle richiamate dal giudice a quo) ai fini dell’applicazione di altre figure di
DASPO urbano, quali quelle previste dagli artt. 13 e 13-bis del decreto Minniti.

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sanzioni disciplinari magistrati

Condanna penale magistrato: no alla rimozione automatica Per la Corte Costituzionale è illegittima la previsione dell'automatica rimozione dalla magistratura del magistrato condannato a pena detentiva

Sanzioni disciplinari magistrati

È costituzionalmente illegittima la previsione dell’automatica rimozione dalla magistratura in caso di condanna del magistrato a una pena detentiva non sospesa. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 51-2024, con la quale è stata accolta una questione sollevata dalle Sezioni unite della Corte di
cassazione.

La vicenda

Nel caso oggetto del procedimento principale, si legge nel comunicato stampa ufficiale, un magistrato era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena non sospesa della reclusione di due anni e quattro mesi per avere apposto – con il consenso della presidente del collegio di cui era componente – la firma apocrifa della presidente stessa in tre provvedimenti giurisdizionali.
In applicazione della norma ora dichiarata incostituzionale, il Consiglio superiore della magistratura aveva quindi applicato al magistrato la sanzione disciplinare della rimozione, e l’interessato aveva promosso ricorso per cassazione contro il provvedimento.

Condanna penale e sanzione espulsione

La Corte costituzionale ha rammentato che, secondo la propria costante giurisprudenza, la condanna penale di un funzionario pubblico o di un professionista non può, da sola, determinare la sua automatica espulsione dal servizio o dall’albo professionale. “Sanzioni disciplinari fisse, come la rimozione, sono anzi indiziate di illegittimità costituzionale; e in ogni caso deve essere salvaguardata la centralità della valutazione dell’organo disciplinare nell’irrogazione della sanzione che gli compete” ha aggiunto la Corte.
La norma dichiarata incostituzionale, invece, ricollegava la sola sanzione della rimozione alla condanna per qualsiasi reato, purché la pena inflitta dal giudice penale superasse una certa soglia quantitativa, finendo così per spogliare il CSM di ogni margine di apprezzamento sulla sanzione da applicare nel caso
concreto.
Nel caso che ha dato luogo al giudizio, in effetti, il giudice penale aveva irrogato una severa pena detentiva non sospesa senza poter considerare gli effetti che tale pena avrebbe necessariamente prodotto nel successivo giudizio disciplinare. In conseguenza poi dell’automatismo creato dalla norma, neppure nel giudizio disciplinare era stato possibile vagliare “la proporzionalità di una tale sanzione rispetto al reato da questi commesso, dal peculiare angolo visuale della eventuale inidoneità del magistrato a continuare a svolgere le proprie funzioni”. E ciò pur “a fronte dell’entità delle ripercussioni che l’espulsione definitiva dall’ordine giudiziario è suscettibile di produrre sui diritti fondamentali, e
sull’esistenza stessa, della persona interessata”.
D’altra parte, ha proseguito la Consulta, “non può in assoluto escludersi che un fatto di reato per il quale il giudice penale abbia inflitto una pena detentiva non sospesa possa essere ritenuto, sia pure in casi verosimilmente rari, meritevole di sanzioni disciplinari meno drastiche della rimozione. E ciò (…) anche in considerazione del fatto che la mancata concessione della sospensione condizionale non deriva necessariamente da una prognosi circa la possibile commissione di nuovi reati da parte del condannato (…); ma può semplicemente discendere – come nel caso oggetto del giudizio a quo – dal superamento del limite di due anni di reclusione, entro il quale il beneficio può essere concesso. Ipotesi, quest’ultima, nella quale il condannato per cui non sussista pericolo di reiterazione del reato può, in molti casi, essere ammesso ad espiare la propria pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale”, continuando così a svolgere la propria ordinaria attività lavorativa.

Discrezionalità CSM

Infine, ha precisato il giudice delle leggi che – per effetto della sentenza – il CSM potrà ora determinare discrezionalmente la sanzione da applicare al magistrato, potendo naturalmente optare ancora per la rimozione, “laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità del magistrato incolpato a continuare a svolgere le funzioni medesime”.

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reddito cittadinanza vincita gioco

Reddito di cittadinanza: non può aiutare chi si rovina con il gioco La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito, che sanzionano penalmente l’omessa dichiarazione delle vincite lorde al fine di accedere al Rdc o di mantenerlo

Sanzioni reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza (Rdc) «risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere»; non è però «irragionevole che il legislatore abbia escluso che siacompito della Repubblica quello di assegnare il Rdc
a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco». Ciò perché «non è la povertà da ludopatia, ma è piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere». È quanto si legge nella sentenza n. 54-2024, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 25 della Costituzione sulle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito, che sanzionano
penalmente l’omessa dichiarazione delle vincite lorde al fine di accedere al Rdc o di mantenerlo.

Le qlc

Le questioni, sollevate dal Tribunale di Foggia, riguardano una persona che aveva chiesto il reddito di cittadinanza pur omettendo di dichiarare precedenti vincite al gioco e che non aveva poi comunicato le ulteriori vincite conseguite nel periodo in cui ha percepito il Rdc.
Poiché la disciplina del Rdc vieta espressamente di utilizzarne gli introiti per il gioco, «[i]l principio di eguaglianza sostanziale, alla cui attuazione il Rdc è peraltro riconducibile, non può certo essere invocato a sostegno di una questione di legittimità costituzionale nell’interesse di chi ha travolto le regole fondamentali dell’istituto, alterandone così la natura».
La sentenza ha poi precisato che «la giocata online assume il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilità, coincidente con l’accreditamento delle vincite sul suo conto gioco; non si può, quindi, pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere».
Poiché devono essere dichiarate le vincite al gioco, senza che sia possibile considerare le relative perdite, la situazione di povertà «in cui la persona si sia venuta a trovare nonostante le vincite è, insomma, comunque quella di chi, avendo una disponibilità economica, l’ha dissipata giocando».
A ragionare altrimenti, del resto, non solo si rischierebbe «di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d’azzardo, i cui rischi risulterebbero comunque coperti dal beneficio statale del Rdc».

La decisione della Consulta

La sentenza ha anche escluso la violazione del principio di determinatezza della legge penale di cui all’art. 25 Cost., perché, nonostante un complesso insieme di rimandi, dalla normativa è possibile evincere l’obbligo di dichiarare e comunicare le vincite lorde; del resto, sul piano pratico, a fronte della suddetta complessità, «va considerata anche la possibilità, riconosciuta dall’art. 5, comma 1, del suddetto decreto, di presentare le richieste del Rdc presso i centri di assistenza fiscale».

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bando prestiti giovani avvocati

Giovani avvocati: prestiti agevolati Cassa Forense ha pubblicato il bando 2024 per la concessione di prestiti agli avvocati under35

Bando prestiti giovani avvocati

Prestiti fino a 15mila euro con rimborsabilità fino a 5 anni e abbattimento degli interessi al 100% . E’ quanto prevede il bando 2024 per prestiti agevolati per gli avvocati under35 iscritti a Cassa Forense.

L’obiettivo è quello di “facilitare l’accesso dei giovani avvocati al mercato del credito, al fine di far fronte alle spese di avviamento dello studio professionale nei primi anni di esercizio dell’attività”.

Beneficiari

Possono beneficiare dell’iniziativa gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda e che non abbiano in corso un altro prestito riguardante precedenti analoghi bandi della Cassa Forense.

Inoltre, ai fini dell’ammissione al bando il richiedente deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5) e con il pagamento dei contributi previdenziali nei confronti dell’Ente, con possibilità di presentare all’atto della domanda richiesta di regolarizzazione spontanea o di aderire ad accertamenti già avviati dalla Cassa.

Il reddito infine non deve essere superiore a 40mila euro.

Come fare domanda

La richiesta di prestito deve essere inviata entro il 31/10/2024, a pena di inammissibilità, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense esclusivamente tramite l’apposita procedura online attivata sul sito dell’ente. Non sono ammesse domande presentate con modalità e/o canali diversi.

sugar tax

Sugar Tax legittimata dalla Consulta Per la Corte non è costituzionalmente illegittima l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Sugar tax

La Corte costituzionale (sentenza n. 49/2024) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax).

La qlc

La Seconda Sezione del TAR Lazio aveva censurato tale disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto la nuova imposta – non ancora applicata in conseguenza di reiterate proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato il 1 luglio prossimo – è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche (fra cui succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; nonché acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ottenute
con l’aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le medesime sostanze.
Considerata la dichiarata finalità extrafiscale dell’imposta in oggetto – volta al contrasto del fenomeno dell’obesità e del diabete, nonché della diffusione degli effetti collaterali dannosi degli edulcoranti sintetici -, il TAR Lazio sosteneva che il diverso trattamento applicato a due fattispecie ritenute omogenee (bibite e altri prodotti alimentari, entrambi edulcorati) non trovasse alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa della medesima e fosse, quindi, irragionevolmente
discriminatorio.

Sugar tax legittima

Nel respingere l’eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta
disincentivante del legislatore – operata con l’introduzione della citata tassa – non
risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle
sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Come risulta,
infatti, dalla relazione illustrativa della disciplina di legge istitutiva della sugar tax, tale
imposta è stata disegnata raccogliendo l’invito dell’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), contenuto nel suo Rapporto del 2015 [«Fiscal policies for Diet and
Prevention of Noncommunicable Diseases (Ncds)»], ad introdurre una specifica tassazione
delle bevande analcoliche prodotte con l’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine
naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione
e da studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la sugar tax viene applicata da
tempo.
Di conseguenza, ha proseguito la Corte, “la medesima giustificazione scientifica risulta
[..] sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate
bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale
da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva
del legislatore”.

Danni alla salute

Premesso che la sugar tax rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul
consumo di certi prodotti ritenuti dannosi “per la salute, il cui eccessivo utilizzo può,
pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità
di assicurare appropriate cure attraverso il SSN”, secondo la Consulta, proprio le
specifiche giustificazioni scientifiche che stanno a fondamento di tale imposta
dimostrano che, con la disposizione censurata, il legislatore ha fatto uso ragionevole
dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria.
Peraltro, anche la genericità del termine di riferimento individuato dal rimettente
(«altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti»)
come fattispecie apparentemente omogenea a quelle delle bevande analcoliche
conferma l’infondatezza della supposta violazione del principio di eguaglianza
tributaria: “si tratta, infatti, di un insieme di prodotti con caratteristiche funzionali e
nutrizionali assai eterogenee fra loro, oltre che del tutto differenti da quelle delle
bevande edulcorate, insieme come tale. E ciò a maggior ragione in quanto la nuova
imposta non grava sulle sostanze edulcoranti in sé considerate, ma propriamente sulle
bevande edulcorate e in funzione della quantità di edulcoranti aggiunti evidentemente
calcolata in base alla tipologia di prodotti alimentari (liquidi) interessata”.

giurista risponde

Legittimità costituzionale art. 538 c.p.p. È costituzionalmente legittimo l’art. 538 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice – quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto – decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile a norma degli artt. 74 e ss. c.p.p.?

Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino

 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 538 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis c.p., decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile a norma degli artt. 74 e ss. c.p.p. – Corte Cost. 12 luglio 2022, n. 173.

Il fatto di particolare tenuità ha ad oggetto una condotta offensiva costituente reato che il legislatore preferisce non punire a causa della lievità dell’offesa. La sentenza che esclude la punibilità per la particolare tenuità del fatto non è pertanto una pronuncia tipicamente assolutoria; al contrario, questa accerta in via definitiva che il reato è stato commesso dalla persona che viene dichiarata non punibile. Per questo motivo il giudicato di tale pronuncia, nel giudizio civile di danno, ex art. 651bis c.p.p., è modellato su quello tipico delle sentenze di condanna (art. 651 c.p.p.) e non su quello delle sentenze di assoluzione (art. 652 c.p.p.). Questo parallelismo con le sentenze di condanna disvela un deficit di tutela per la parte civile nel momento in cui si prevede all’art. 538 c.p.p. che il giudice decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo in presenza di una sentenza di condanna. Tale difetto di tutela giurisdizionale per la parte civile non è stato invece ravvisato dalla Consulta nell’ipotesi di assoluzione per vizio totale di mente, venendo in questo caso in rilievo un accertamento penale riconducibile a quello delle sentenze assolutorie di cui all’art. 652 c.p.p. (Corte Cost. 29 gennaio 2016, n. 12). Inoltre, il codice di procedura penale contempla delle ipotesi in cui vi può essere una statuizione sulle pretese civili risarcitorie o restitutorie (artt. 576, 578 e 622 c.p.p.), dando in questo modo una risposta di giustizia alla domanda della parte civile, nonostante il mancato accertamento, con effetto di giudicato, circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Al contrario, pur in presenza del suddetto accertamento, una risposta di giustizia manca nell’ipotesi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis c.p. Questa disparità di trattamento fra le ipotesi esaminate e la fattispecie di cui all’art. 538 c.p.p. comporta la violazione, da parte di quest’ultima, del principio di uguaglianza (art. 3, comma primo, Cost.). L’art. 538 c.p.p. è inoltre in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, comma 2, Cost.), in quanto la parte civile non ottiene una decisione in ordine alla sua pretesa risarcitoria o restitutoria, anche quando essa appare fondata e meritevole di accoglimento. Infine, la norma collide con il canone della ragionevole durata del processo (art. 111, comma secondo, Cost.), poiché nel caso in esame il giudizio penale subisce un arresto e la parte civile è tenuta a promuovere una nuova azione davanti al giudice civile, anche solo per recuperare le spese sostenute nel processo penale.

La riconduzione a legittimità della disposizione censurata richiede, dunque, di riconoscere al giudice penale la possibilità di pronunciarsi anche sulla domanda di risarcimento del danno quando accerti la sussistenza dei presupposti per dichiarare la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131bis c.p.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    non constano precedenti rilevanti
Difformi:      Corte Cost. 12/2016
giurista risponde

Patteggiamento e “pena illegale” Configura “pena illegale”, ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un’erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall’art. 69, comma 3, c.p.?

Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino

 

La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 e ss., c.p., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. – Cass. Sez. Un. 12 gennaio 2023, n. 877.

Nel caso di specie, veniva proposto ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo l’illegalità della pena applicata perché il giudice aveva errato nel calcolarla, avendo omesso di porre in bilanciamento le circostanze aggravanti del reato contestato con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, così violando il disposto di cui all’art. 69 c.p.

Investita del ricorso, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha rilevato l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla nozione di “pena illegale, rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito del sindacato di legittimità sulle sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti, disponendone la rimessione alle Sezioni Unite.

Invero, secondo un primo indirizzo interpretativo, nel c.d. “patteggiamento”, la legalità della pena deve essere valutata considerando non soltanto la pena finale applicata, ma anche i passaggi intermedi che hanno portato alla sua determinazione.

In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, avuto modo di precisare che “deve ritenersi illegale la pena applicata dal giudice che operi il giudizio di bilanciamento tra le circostanze in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 69 c.p.” (Cass., sez. II, 8 febbraio 2021, n. 4798).

Altro orientamento sostiene che l’illegalità della pena va valutata avendo riguardo alla sola pena finale applicata e non anche ai passaggi intermedi che portano alla sua determinazione.

Le Sezioni Unite condividono tale ultima impostazione, partendo dal presupposto che, secondo un principio costantemente affermato dalle stesse Sezioni, la pena può definirsi illegale “quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale” (Cass. Sez. Un. 28 luglio 2015, n. 33040).

Le Sezioni Unite hanno inoltre ricordato come la giurisprudenza abbia, in plurime decisioni, chiarito che non configura un’ipotesi di illegalità della pena il trattamento sanzionatorio che risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio nell’iter di determinazione della sua entità.

Ne consegue che la pena potrà dirsi illegale solo se non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata.

Alla luce delle esposte considerazioni, in linea con il principio di legalità della pena così come delineato dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, le Sezioni Unite hanno conclusivamente affermato che, sebbene determinata attraverso un erroneo procedimento di bilanciamento tra circostanze, effettuato in violazione della disciplina stabilita dall’art. 69 c.p., “la pena deve considerarsi illegale soltanto nei casi in cui non rispetti i limiti edittali previsti per ciascun genere o specie di pena dagli artt. 23 e ss., 65 e ss., e 71 e ss. del c.p., oppure quelli previsti dalle singole norme incriminatrici per ciascuna fattispecie di reato”.

Ne consegue che non potrà considerarsi illegale la pena finale corrispondente per genere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso un percorso argomentativo viziato, potendo considerare privi di rilievo eventuali errori relativi ai singoli passaggi interni.

Le Sezioni Unite hanno pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto proposto per un motivo non consentito, ovvero fuori dai casi di cui all’art. 448, comma 2bis, c.p.p.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Cass., sez. VI, 20 luglio 2021, n. 28031; Cass., sez. V , 8 maggio 2019, n. 19757
Difformi:      Cass., sez. II, 8 febbraio 2021, n. 4798; Cass., sez. V, 9 giugno 2014, n. 24054
giurista risponde

Rilevanza penale omesso versamento ritenute sostituto d’imposta Può ritenersi costituzionalmente legittimo l’art. 7, comma 1, lett. b) del D.L. 158/2015 nella parte in cui, modificando l’art. 10bis del D.L. 74/2000, attribuisce rilevanza penale alla condotta del sostituto d’imposta che ometta di versare le ritenute dovute sulla base della propria dichiarazione?

Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino

 

Il legislatore delegato, introducendo nell’art. 10bis del D.L. 74/2000 una nuova fattispecie incriminatrice costituita dall’omesso versamento delle ritenute dovute sulla scorta della dichiarazione presentata e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, ha esorbitato dal perimetro indicato dalla legge delega in aperta violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Cost. ed ha creato ex novo una fattispecie incriminatrice, frustrando il principio di stretta legalità previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. – Corte Cost. 14 luglio 2022, n. 175.

La Corte Costituzionale è chiamata a scrutinare la legittimità dell’art. 10bis del D.L. 74/2000 limitatamente alle parole “dovute sulla base della dichiarazione o” ivi inserite dall’art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 158/2015 in riferimento agli artt. 25, comma 2, 76 e 77, comma 1 della Cost.

Detto altrimenti, il giudice rimettente lamenta che il Governo, nel dare attuazione alla delega parlamentare di razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto per i reati tributari, abbia ecceduto i limiti stabiliti nella legge e abbia ampliato la fattispecie incriminatrice di omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, frustrando conseguentemente il principio costituzionale della riserva di legge in materia penale.

La risoluzione della questione di costituzionalità prospettata dalla Consulta impone una necessaria premessa riguardante l’evoluzione normativa della fattispecie.

La prima disciplina organica del sistema sanzionatorio penale tributario è contenuta nel D.L. 429/1982, quale insieme di norme finalizzate alla repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In particolare, con riguardo alle condotte illecite attribuibili al sostituto di imposta, l’art. 2 del decreto aveva previsto una disciplina sanzionatoria articolata in reati di natura sia contravvenzionale, quali l’omessa e infedele dichiarazione del sostituto di imposta, sia delittuosa, sanzionando con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata, chiunque non pagava all’erario le ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate.

La disciplina penale richiamata è stata, poi, oggetto di una serie di modifiche nel corso del tempo.

La più risalente è stata operata dal D.L. 83/1991 che, pur mantenendo ferma la previsione dell’omessa dichiarazione annuale del sostituto di imposta, quale illecito penale di natura contravvenzionale, ha disciplinato l’omesso versamento delle ritenute secondo due distinte fattispecie incriminatrici: la prima, di natura contravvenzionale, con cui si sanzionava, con la pena dell’arresto fino a tre anni o con l’ammenda fino a lire sei milioni, l’omesso versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di ritenute alle quali il sostituto di imposta era obbligato per legge relativamente a somme pagate per un ammontare complessivo per ciascun periodo di imposta superiore a cinquanta milioni di lire; la seconda, di natura delittuosa, che puniva con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni il mancato versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d’imposta.

Su tale assetto sanzionatorio è successivamente intervenuto il D.Lgs. 74/2000, con lo scopo di fornire una prima razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto per i reati tributari, depenalizzando le fattispecie di minore disvalore sociale. In buona sostanza, il legislatore del 2000 ha limitato la rilevanza penale delle fattispecie in materia tributaria alle sole condotte caratterizzate da un comportamento fraudolento, richiedendo un quid pluris rispetto al semplice sottrarsi all’obbligazione tributaria. In quest’ottica, pertanto, ha escluso la rilevanza penale di tutti i comportamenti del sostituto d’imposta, degradando quelle fattispecie incriminatrici, ivi incluso l’omesso versamento delle ritenute, a meri illeciti amministrativi.

Tale più mite disciplina, per gli illeciti commessi dal sostituto di imposta, è rimasta inalterata fino all’entrata in vigore della L. 311/2004 che, introducendo l’art. 10bis nel D.Lgs. 74/2000, ha reinserito nell’assetto penalistico il delitto di omesso versamento da parte del sostituto d’imposta delle ritenute certificate.

Detto altrimenti, la legge finanziaria del 2005 ha nuovamente introdotto, sia pure con alcune modifiche, il delitto di omesso versamento di ritenute certificate già disciplinato dal D.L. 429/1982, (come sostituito dalla novella di cui al D.L. 83/1991), lasciando però immuni da sanzione penale i casi di mancato versamento all’erario di ritenute che non fossero state certificate e, quindi, delle ritenute risultanti sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate dal sostituto de quo.

Da ultimo, con la L. 23/2014, il Parlamento ha conferito un’ulteriore e ampia delega al Governo finalizzata a ridisegnare l’ordinamento tributario per la costruzione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, con specifico riferimento alla revisione del sistema sanzionatorio.

Infatti, l’art. 8 della legge-delega ha demandato al Governo di procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo, tra le altre, la punibilità con la pena detentiva dei comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa; l’individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.

In attuazione di tale delega, l’art. 7, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 158/2015 ha modificato la previsione di cui all’art. 10bis del D.Lgs. 74/2000, rispettivamente nella rubrica e nella descrizione della fattispecie, prevedendo la sanzione penale per i comportamenti di omesso versamento delle ritenute “dovute sulla base della dichiarazione o” certificate commessi dal sostituto d’imposta per importi superiori alla soglia di punibilità, fissata in euro 150.000,00 per ciascun periodo di imposta.

In altri termini, il Governo, oltre ad innalzare la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ha previsto la possibilità di ricavare la prova dell’avvenuta consumazione del reato anche sulla base di quanto risultasse dalla mera dichiarazione del sostituto d’imposta (c.d. modello 770) e non, invece come era richiesto dalla previgente disciplina, unicamente sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

Delineata in questi termini l’evoluzione normativa della fattispecie di omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d’imposta, appare già evidente l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 158/2015.

Infatti, rileva la Corte Costituzionale che le linee direttive contenute nella delega al Governo erano chiare e ben delineate, prevedendo in modo perentorio che la revisione del sistema sanzionatorio avvenisse in due direzioni: da un lato, il legislatore delegato era facoltizzato a rivedere il trattamento sanzionatorio di tutte le fattispecie incriminatrici tributarie, tuttavia potendo intervenire con la modifica della pena esclusivamente tra il massimo e il minimo edittale previsto nella delega e rigorosamente in modo proporzionato all’effettiva gravità del comportamento; dall’altro lato, la possibilità di configurare nuove fattispecie penali era strettamente limitata alle gravi condotte insidiose per il fisco, poste in essere con frode o falsificazione di documenti.

Sulla scorta di queste indicazioni, è di solare evidenza che la condotta di chi non versa le ritenute indicate nella relativa dichiarazione come sostituto d’imposta non è certo ascrivibile a comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa, né è riconducibile al regime della dichiarazione infedele, atteso che ciò che rileva è unicamente l’omesso versamento delle ritenute dovute in base alla dichiarazione, a prescindere dal fatto che essa sia fedele o infedele. Pertanto, secondo le previsioni della legge-delega, tale condotta – già annoverata tra le contravvenzioni anche quando considerata penalmente rilevante nella normativa precedente – avrebbe potuto riacquistare rango di reato, esclusivamente come fattispecie meno grave e, in quanto tale, la relativa pena avrebbe comunque dovuto subire una mitigazione o una degradazione a sanzione amministrativa.

Di contro, il legislatore delegato ha introdotto nell’art. 10bis del D.L. 74/2000 una vera e propria fattispecie incriminatrice nuova costituita dall’omesso versamento delle ritenute dovute sulla scorta della dichiarazione presentata e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, così esorbitando dal perimetro indicato dalla legge delega.

Va da sé che un tale modus operandi è apertamente in contrasto con gli artt. 76 e 77, comma 1 della Cost.: il Governo, nell’esercizio del potere legislativo ad esso delegato dal Parlamento, ha violato i principi e i criteri direttivi dettati dalle Camere, introducendo fattispecie di rilevanza penale non ricomprese in quest’ultima.

Non solo.

La scelta governativa operata nel d.lgs. 158/2015 si pone in contrasto anche con gli artt. 25, comma 2 e 3 della Costituzione, norme fondamentali del nostro ordinamento penalistico.

Segnatamente, per ciò che concerne la prima, occorre ricordare che il principio di stretta legalità sancisce il divieto categorico di punire un fatto se esso non è previsto espressamente da una legge penale, di fatto attribuendo esclusivamente al Parlamento la funzione legislativa in ambito penale. Nel caso di specie invece, come si è visto, il legislatore delegato si è arrogato scelte di politica criminale che non avrebbe potuto compiere, con la conseguenza che l’introduzione della nuova fattispecie penale nell’art. 10bis del D.L. 74/2000, prima non prevista e non oggetto di delega, viola l’art. 25, comma 2, Cost.

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in relazione alla violazione dell’art. 3 Cost. Infatti, il legislatore delegato, pur avendo innalzato lo standard della tutela per il bene giuridico di categoria, prevedendo il presidio penale per una condotta di omesso versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta, non ha tuttavia previsto tra i più gravi illeciti dichiarativi previsioni delittuose in materia di dichiarazioni fraudolente o infedeli del sostituto di imposta, così giungendo al paradosso che, in difetto del rilascio delle certificazioni, sarà punito il contribuente che presenti un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore a 150.000 euro, mentre andrà esente da pena il sostituto di imposta che, rendendosi ugualmente inadempiente a un debito tributario di pari entità, abbia presentato una dichiarazione falsa, indicando un debito inferiore alla soglia di punibilità.

Posto quanto precede, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. b) del D.L. 158/2015 (Revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell’art. 8, comma 1, della L. 23/2014), nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10bis del D.Lgs. 74/2000, prevedendo l’esplicita abrogazione della novella legislativa (con conseguente reviviscenza della precedente disciplina).

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Corte Cost. 142/2020; Corte Cost. 96/2020; Corte Cost. 10/2018
giurista risponde

Legittimità art. 168bis comma 4 c.p. Può ritenersi costituzionalmente legittimo l’art. 168bis, comma 4, c.p. nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non possa essere concessa più di una volta, non prevede che l’imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. con altri reati per i quali tale beneficio è stato concesso?

Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino

 

L’art. 168bis, comma 4, c.p. è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nelle ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., con altri reati per i quali detto beneficio sia stati già concesso. – Corte Cost. 12 luglio 2022, n. 174.

La questione di costituzionalità rimessa al vaglio della Consulta trae origine dal procedimento penale avviato a carico di due soggetti, imputati ex art. 73, comma 5 del D.P.R. 309/1990 per aver effettuato una serie di cessioni di sostanza stupefacente. All’udienza preliminare, la difesa degli imputati ha chiesto la sospensione del procedimento penale con messa alla prova ai sensi dell’art. 168bis c.p. Beneficio, questo, che non è stato accordato dal giudicante perché, secondo il tenore letterale del quarto comma della disposizione, “la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta: infatti, il Gup ha rilevato come gli imputati si erano già avvalsi del beneficio dell’art. 168bis c.p. in altro procedimento penale, relativo ad episodi di spaccio, commessi in epoca coeva a quelli contestati nel giudizio a quo e ad essi avvinti dal vincolo della continuazione, con conseguente impossibilità di nuova concessione della messa alla prova.

Sulla scorta di quanto precede, il Giudice rimettente ha riscontrato un’irragionevole disparità di trattamento sottesa alla norma in commento: sebbene l’art. 168bis citato ammetta pacificamente che, in caso di simultaneus processus avente ad oggetto più fatti di reato, il Giudice possa riconoscere il vincolo della continuazione e giungere all’estinzione di tutte le fattispecie penali commesse nell’ambito del medesimo disegno criminoso per esito positivo della messa alla prova, a soluzione opposta si giunge nei casi in cui, per scelta processuale del Pubblico Ministero o per tempistica processuale, i reati commessi in continuazione vengano contestati in procedimenti differenti e uno di essi si concluda con l’estinzione ex art. 168bis c.p.

Detto altrimenti, secondo l’applicazione letterale del quarto comma della norma, la sentenza che dichiara l’estinzione di un procedimento penale per esito positivo della messa alla prova consuma definitivamente ed irrimediabilmente l’unica possibilità di usufruire di detto benefico, con la conseguenza che, in caso di parcellizzazione dei procedimenti penali, eventuale nuova richiesta ai sensi dell’art. 168bis c.p. sarà destinata all’inevitabile declaratoria di inammissibilità, a nulla rilevando neppure la presenza di ipotesi di connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. tra i due procedimenti.

Di qui la questione legittimità costituzionale dell’art. 168bis c.p. in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La Consulta è, dunque, chiamata a verificare se l’attuale tenore letterale della norma richiamata contempli una disparità di trattamento tra l’imputato sottoposto a simultaneus processus in relazione a reati connessi ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. – il quale potrebbe usufruire della sospensione del procedimento con messa alla prova per tutti i reati contestatigli – e l’imputato che affronta giudizi distinti (ancorché connessi), che invece avrebbe diritto a richiedere il beneficio solo la prima (e unica) volta.

Esaminata la propria giurisprudenza, la Corte Costituzionale rileva come preclusioni analoghe a quella in esame sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime da sentenze risalenti. Si pensi, fra tutte, all’ipotesi della sospensione condizionale della pena prevista dagli artt. 164, comma 2, n. 1) e 168 c.p. che, nella precedente formulazione, prevedevano che il giudice non potesse esercitare il potere di concedere o negare il beneficio in parola, ovvero dovesse revocarne il diritto di esercizio qualora fosse stato già concesso, quando il secondo reato fosse legato dal vincolo della continuazione a quello punito con pena sospesa.

La Consulta già allora aveva osservato la presenza di un’illegittima disparità di trattamento: la circostanza che il primo giudice non aveva notizia che l’imputato aveva, in continuazione, ancora violato la legge penale, non poteva impedire al secondo giudice di compiere gli apprezzamenti che avrebbe fatto il primo e imporgli di sostituire, al suo libero convincimento, una presunzione legale di inopportunità della sospensione (Corte Cost. 10 giugno 1970, n. 86).

Il principio richiamato produce significative conseguenze anche per la soluzione della questione in esame.

Infatti, la preclusione posta dall’art. 168bis, comma 4, c.p. non osta a che uno stesso imputato possa essere ammesso al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova qualora gli vengano contestati più reati nell’ambito del medesimo procedimento (sempre che i limiti edittali di ciascuno di essi siano compatibili con la concessione del beneficio).

Ciò vale anche nel caso specifico in cui tali reati siano avvinti dalla continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: in una tale situazione, poiché l’ordinamento considera unitariamente i reati ai fini sanzionatori, prevedendo l’inflizione di una sola pena che tenga conto del loro complessivo disvalore, appare logico che, ove tutti i singoli reati siano compatibili con il beneficio della messa alla prova, l’imputato possa essere ammesso ad un percorso unitario di risocializzazione e riparazione, nel quale si sostanzia il beneficio medesimo e il cui esito positivo comporta l’estinzione dei reati contestati.

In buona sostanza, in ipotesi come quella verificatasi nel giudizio a quo, se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell’ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero la possibilità di chiedere e – sussistendone tutti i presupposti – di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati, il cui esito positivo avrebbe determinato l’estinzione dei reati medesimi; al contrario, ove per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali i reati avvinti dalla continuazione vengano contestati in distinti procedimenti, gli imputati non avrebbero più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere ed ottenere la messa alla prova, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo.

Ciò equivarrebbe a far dipendere la possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore dalle scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali, sulle quali l’imputato stesso non può in alcun modo influire, di fatto determinando un’irragionevole disparità di trattamento.

È evidente allora l’irragionevolezza del quarto comma dell’art. 168bis, comma 4, c.p.

Non solo.

L’irragionevolezza della disposizione in esame, secondo le rilevazioni della Corte Costituzionale, emergerebbe anche sotto un altro profilo. Infatti, la preclusione prevista dal quarto comma citato, applicata ad ipotesi di contestazione “asincrona” di reati avvinti dal vincolo della continuazione finirebbe per frustrare sia la ratio dell’istituto del reato continuato, sia la ratio del beneficio della messa alla prova.

Per ciò che riguarda il primo aspetto, la Corte osserva che l’intento legislativo sotteso alla previsione dell’art. 81 cpv. c.p. è proprio quello di sanzionare in maniera unitaria il reato continuato con una mitigazione della risposta sanzionatoria giustificata dal minor disvalore sociale attribuito alla commissione di più fattispecie criminose in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Mitigazione, questa, che ai sensi dell’art. 671 c.p.p. può essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui i reati siano stati giudicati separatamente con sentenze o decreti penali irrevocabili.

Va da sé che la preclusione posta dall’art. 168bis, comma 4, c.p., impedendo di riconoscere il beneficio della sospensione del procedimento penale con messa alla prova nell’ambito del secondo giudizio pendente per fattispecie delittuose connesse ad altri reati dichiarati estinti per concessione ed esito positivo della messa alla prova, è in aperto contrasto con la funzione e lo scopo dell’intera disciplina del reato continuato.

Analoghe conclusioni devono trarsi anche in riferimento al secondo aspetto, concernente la contrarietà della preclusione alla funzione specialpreventiva della stessa messa alla prova: infatti, l’impossibilità di accedere due volte al beneficio, esclusivamente con riferimento alle ipotesi di continuazione o concorso formale di reati, cozza con lo scopo stesso dell’istituto, teso al bilanciamento tra l’esigenza di punire un soggetto che ha commesso un reato, con quella di risocializzare, rieducare e restituire al mondo una personalità non più deviata.

Il tutto senza considerare che il limite alla concedibilità una tantum del beneficio non era previsto nell’impianto normativo originario dell’art. 168bis e non è oggi previsto nella parallela disciplina della messa alla prova dell’imputato minorenne.

Sulla base delle considerazioni svolte, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 168bis, comma 4, c.p. per contrasto con il principio di eguaglianza perché, così formulato, importerebbe un’inaccettabile disparità di trattamento tra l’imputato a cui tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso vengano contestati nell’ambito di un unico procedimento, nel quale egli ha la possibilità di accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, e l’imputato nei cui confronti l’azione pena venga inizialmente esercitata solo in relazione ad alcuni reati e che si veda contestare gli altri, per effetto di una scelta discrezionale del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, nell’ambito di un diverso procedimento penale, dopo che egli abbia già avuto accesso alla messa alla prova, con conseguente impossibilità di ottenere una seconda volta il beneficio.

 

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi:    Corte Cost. 86/1970; Corte Cost. 108/1973; Corte Cost. 267/1987; Cass. 14112/2015
giurista risponde

Divieto di maternità surrogata e accertamento paternità Il divieto di maternità surrogata ostacola il riconoscimento del provvedimento straniero che accerta il rapporto di filiazione del minore nato all’estero con il partner del padre biologico?

Quesito con risposta a cura di Danilo Dimatteo, Elisa Succu, Teresa Raimo

 

Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi della L. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d). Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita. – Cass. Sez. Un. 30 dicembre 2022, n. 38162.  

La decisione della Corte d’appello impugnata aveva stabilito che «la circostanza che nel sistema delle fonti interne non sia previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, e quindi che non sia concesso di attribuire automaticamente a entrambi la responsabilità genitoriale del minore nato dalla procreazione medicalmente assistita, si risolve nell’evidenza di una diversità di discipline sostanziali, ma non è di per sé indice dell’esistenza di un principio superiore, fondante e irrinunciabile, dell’assetto costituzionale italiano o dell’ordinamento dell’Unione europea». Quanto al divieto di ricorrere alla surrogazione di maternità (art. 12, comma 6, L. 40/2004), la Corte d’appello ha osservato che «le scelte del legislatore italiano sono frutto di discrezionalità e non esprimono principi fondanti a livello costituzionale che impegnino l’ordine pubblico», tali da impedire la trascrizione del provvedimento straniero che accerta il rapporto di filiazione del minore nato all’estero con il partner del padre biologico.

La questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte di legittimità. La Prima Sezione civile ha preso atto che nel frattempo era stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite civili 8 maggio 2019, n. 12193, secondo cui non può essere riconosciuto nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra un bambino nato in seguito a maternità surrogata e il genitore d’intenzione, ma ha dubitato della compatibilità di tale principio di diritto, costituente diritto vivente, con una pluralità di parametri costituzionali. Ha dunque sollevato incidente di costituzionalità, questione dichiarata però inammissibile dalla Corte Costituzionale con la sent. 33/2021.

La questione è dunque stata rimessa alle Sezioni Unite. La Sezione rimettente ha sottolineato che «dubitato della compatibilità di tale principio di diritto, costituente diritto vivente, con una pluralità di parametri costituzionali degli strumenti normativi esistenti (delibazione e trascrizione) per verificare se sussista un insuperabile ostacolo alla loro utilizzazione derivante dalla natura di ordine pubblico del divieto di maternità surrogata». La questione riguarda in definitiva la possibilità di riconoscere o meno il provvedimento giudiziario straniero, nella parte in cui attribuisce lo status di genitore anche al componente della coppia che ha concorso nella scelta di ricorrere alla surrogazione di maternità, senza fornire i propri gameti, in un caso nel quale la gestante ha confermato, dopo il parto, la volontà di non voler divenire madre e di riconoscere altri come genitori del nato.

Nella sentenza in esame, in primis, le Sezioni Unite ritengono infatti che la sentenza della Corte costituzionale non abbia determinato alcun vuoto normativo. La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme che non consentono, rispetto al genitore non biologico, la trascrizione dell’atto di nascita del bambino nato all’estero a seguito di un contratto di maternità surrogata, ha invitato il legislatore – per garantire il riconoscimento giuridico del legame di filiazione con il bambino – a disciplinare un procedimento di adozione idoneo a realizzare il superiore interesse del minore e a instaurare quel legame di filiazione anche con il genitore non biologico all’interno di una coppia omoaffettiva. Nello specifico, la sent. 33/2021 ha reputato non del tutto adeguata ai principi costituzionali e sovranazionali l’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 della L. 184/1983, in quanto questa non determina un rapporto di filiazione pieno, dato che non crea legami del bambino con i parenti dell’adottante, e ha il limite di richiedere, come condizione insuperabile, l’assenso del genitore biologico, che potrebbe mancare in caso di crisi della coppia. La citata sent. 33/2021 è una decisione di inammissibilità-monito, non di illegittimità costituzionale.

Si tratta di materia di particolare rilevanza etico-sociale: è dunque il legislatore rappresentativo a doversi porre quale interprete della coscienza sociale, ad avere le antenne per intercettarla e tradurla in atti normativi. Il procedimento adottivo prefigurato dalla sent. 33/2021 deve essere caratterizzato da una maggiore speditezza, dalla parificazione degli effetti a quelli dell’adozione legittimante e dall’abbandono dell’assenso condizionante del genitore biologico dell’adottando.

Nell’attesa dell’intervento, sempre possibile e auspicabile, del legislatore, il giudice, trovandosi a dover decidere una questione relativa allo status del figlio di una coppia omoaffettiva, non può lasciare i diritti del bambino indefinitamente sospesi, ma deve ricercare nel complessivo sistema normativo l’interpretazione idonea ad assicurare, nel caso concreto, la protezione dei beni costituzionali implicati, tenendo conto delle indicazioni ricavabili dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Tuttavia, precisa la Corte, la valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l’assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore.

La Corte rileva che in materia di maternità surrogata, la sentenza della Corte costituzionale 33/2021, accertando le insufficienze dell’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della L. 184/1983, non ha determinato il superamento del diritto vivente rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2019.

La Corte costituzionale ha semplicemente affermato che gli orientamenti espressi dalla Corte EDU e i principi costituzionali non ostano alla soluzione della non trascrivibilità del provvedimento giurisdizionale straniero e ha ribadito che la maternità surrogata è lesiva della dignità della donna. La pronuncia del Giudice delle leggi ha perciò inciso nella parte relativa alla tutela dei diritti del minore, ritenendo l’adozione in casi particolari strumento non del tutto adeguato.

Si evidenzia inoltre la sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale che ha eliminato una delle criticità sottolineate dallo stesso Giudice delle leggi. Con la sent. 79/2022, depositata successivamente all’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte costituzionale ha rimosso l’impedimento alla costituzione di rapporti civili con i parenti dell’adottante (art. 55 della L. 184/1983, in relazione all’art. 300, comma 2, cod. civ.), intervenendo su uno snodo centrale della disciplina dell’adozione in casi particolari all’insegna della piena attuazione del principio di unità dello stato di figlio.

Con riguardo all’altro aspetto critico rilevato dalla Corte Cost., e cioè l’impossibilità di costituire il rapporto adottivo, secondo la disciplina dei casi particolari, in mancanza dell’assenso del genitore biologico, le Sezioni Unite rilevano che la giurisprudenza è in realtà già pervenuta a una lettura restrittiva della disposizione, ritenendo che per genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il cui dissenso impedisce l’adozione particolare, debbono intendersi i genitori che non siano meri titolari della responsabilità stessa, ma ne abbiano altresì il concreto esercizio grazie a un rapporto effettivo con il minore. Seguendo quest’ordine di idee, si è considerato superabile, in ragione del preminente interesse del minore, il dissenso all’adozione manifestato dal genitore dell’adottando che non eserciti in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sul figlio, con il quale non intrattenga alcun rapporto affettivo.

La soluzione dell’adozione da parte del genitore d’intenzione privo di legame biologico presenta tuttavia altri aspetti problematici. L’adozione è, ancora, non pienamente adeguata nella prospettiva di una tutela piena del generato nei confronti di chi, partecipando al progetto procreativo, ha assunto la responsabilità di farlo venire al mondo, perché l’istituto dell’adozione, in tutte le sue forme, presuppone che il genitore assuma l’iniziativa.

Il minore non può rivendicare la costituzione del rapporto genitoriale per il tramite dell’adozione. Qualora il partecipante al progetto procreativo, che non abbia legami genetici con il minore, cambi idea e non voglia più instaurare alcun rapporto giuridico con il nato, il minore non ha alcun diritto alla costituzione, attraverso l’adozione, di un rapporto con il genitore d’intenzione privo di legame genetico.

Tuttavia, la Corte rileva che la constatazione di questa evenienza particolare non conduce, tuttavia, ad ammettere o a giustificare l’automatismo della trascrizione. L’automatico riconoscimento della genitorialità intenzionale già accertata all’estero non realizza la pienezza di tutela del minore, che richiede invece una particolare conformazione, con i caratteri della effettività e della stabilità, impressa dalla concomitante e acclarata situazione di fatto.

Quella constatazione impone, invece, ove si presenti il caso, che siano ricercati nel sistema gli strumenti affinché siano riconosciuti al minore, in una logica rimediale, tutti i diritti connessi allo status di figlio anche nei confronti del committente privo di legame biologico, subordinatamente a una verifica in concreto di conformità al superiore interesse del minore. Difatti, chi con il proprio comportamento, sia esso un atto procreativo o un contratto, quest’ultimo lecito o illecito, determina la nascita di un bambino, se ne deve assumere la piena responsabilità e deve assicuragli tutti i diritti che spettano ai bambini nati “lecitamente”.

L’adeguatezza dell’istituto dell’adozione in casi particolari deve essere valutata considerando anche la celerità del relativo procedimento, che non deve lasciare il legame genitore-figlio privo di riconoscimento troppo a lungo. Come ha sottolineato, anche di recente, la Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 22 novembre 2022, D.B. e altri c. Svizzera), il vincolo deve poter trovare riconoscimento al più tardi quando, secondo l’apprezzamento delle circostanze di ciascun caso, il legame tra il bambino e il genitore d’intenzione si è concretizzato.

Pertanto, secondo le Sezioni Unite, per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale 79/2022 e prospettandosi la possibilità di una interpretazione adeguatrice del requisito del necessario assenso del genitore biologico, l’adozione in casi particolari, per come attualmente disciplinata, si profila come uno strumento potenzialmente adeguato al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, restando la valutazione in ogni caso sottoposta al vaglio del giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità della situazione.

In secondo luogo, le Sezioni Unite rispondono all’interrogativo sollevato dall’ordinanza di rimessione,, e cioè se, essendo nel caso di specie stato chiesto il riconoscimento di effetti del provvedimento giurisdizionale straniero che accerta il rapporto di filiazione anche con il genitore intenzionale, il rifiuto sia giustificato dal contrasto con l’ordine pubblico internazionale, l’adozione rappresentando l’unico modo per dare forma giuridica al rapporto con il genitore intenzionale.

La Corte ricorda che il riconoscimento della sentenza straniera è subordinato al fatto che le sue disposizioni non producano effetti contrari all’ordine pubblico. L’art. 64, comma 1, lett. g), della L. 218/1995 focalizza l’attenzione sugli effetti che la pronuncia straniera è destinata a produrre nel nostro ordinamento. A questo proposito, è pacifico che la mera diversità delle soluzioni legislative nazionali in merito a una determinata questione non può di per sé considerarsi dar luogo a un problema di compatibilità con l’ordine pubblico, giacché, ove si accogliesse una simile lettura estensiva del limite in questione, le regole di diritto internazionale privato verrebbero private della loro ragione d’essere, insita nella diversità degli ordinamenti giuridici nazionali e nell’opportunità di realizzare tra di loro un profilo di coordinamento, funzionale ad agevolare la vita internazionale delle persone.

Tuttavia, nemmeno può presumersi, all’inverso, una apertura del tutto incondizionata degli ordinamenti giuridici statali al coordinamento con gli altri ordinamenti, tale da permettere senza limiti l’attribuzione di effetti a provvedimenti giurisdizionali stranieri, rinunciando a un qualsiasi controllo in ordine alla loro compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico del foro.

Ciò premesso, nella nozione di ordine pubblico internazionale rientrano, quindi, anzitutto quei principi fondamentali, quei valori della nostra Costituzione che esprimono la fisionomia inconfondibile della comunità nazionale. L’ordine pubblico internazionale comprende anche quelle altre regole che, pur non collocate nella Costituzione, danno concreta attuazione ai principi costituzionali o esprimono un principio generale di sistema.

L’operazione che il giudice deve svolgere ha a oggetto, non la coerenza della normazione interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto alla formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede il riconoscimento, ma la verifica della compatibilità degli effetti che l’atto produce con i limiti non oltrepassabili. Essi sono costituiti: dai principi fondanti l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; dal principio del preminente interesse del minore, di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne e in particolare nella recente riforma della filiazione; dal principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità e al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente; dal principio solidaristico che fonda la genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna e il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità adottiva, unificati dall’obiettivo di conservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nella comunità familiare (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2021, n. 9006, cit.).

Ad avviso delle Sezioni Unite, l’art. 12, comma 6, della L. 40/2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali, è norma di ordine pubblico internazionale.

Costituisce indice univoco della rilevanza del divieto, quale limite di ordine pubblico, la natura penale della sanzione posta dalla disposizione di legge a presidio del valore fondamentale della dignità della persona umana.

L’operazione che tende a cancellare il rapporto tra la donna e il bambino che porta in grembo, ignorando i legami biologici e psicologici che si stabiliscono tra madre e figlio nel lungo periodo della gestazione e così smarrendo il senso umano della gravidanza e del parto, riducendo la prima a mero servizio gestazionale e il secondo ad atto conclusivo di tale prestazione servente, costituisce una ferita alla dignità della donna.

L’art. 12, comma 6, della L. 40/2004 esprime l’esigenza di porre un confine al desiderio di genitorialità a ogni costo, che pretende di essere soddisfatto attraverso il corpo di un’altra persona utilizzato come mero supporto materiale per la realizzazione di un progetto altrimenti irrealizzabile.

Nell’ordinanza di rimessione si metteva in dubbio che sia lesiva della dignità della donna una pratica considerata lecita nell’ordinamento di origine quando sia frutto di una scelta libera e consapevole, revocabile fino alla nascita del bambino e soprattutto indipendente da contropartite economiche. In questa prospettiva, la trascrizione di atti di nascita o la delibazione di sentenze provenienti da ordinamenti che consentono la surrogazione di maternità – si osserva nell’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione – sarebbe possibile, e non si porrebbe in contrasto con limiti di ordine pubblico, al ricorrere di talune circostanze, quali lo spirito di solidarietà per altri, la presenza del diritto della gestante al ripensamento e la sussistenza del legame genetico del nato con almeno uno dei partner della coppia committente.

Tuttavia, le Sezioni Unite non condividono tale ricostruzione e non ritengono di escludere il contrasto con l’ordine pubblico, e quindi di ammettere la delibazione, là dove la pratica della gestazione per altri sia considerata lecita nell’ordinamento di origine, in quanto frutto di una scelta libera e consapevole, revocabile sino alla nascita del bambino e indipendente da contropartite economiche. Il legislatore italiano, infatti, nel disapprovare ogni forma di maternità surrogata, ha inteso tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione oggettiva, nella considerazione che nulla cambia per la madre e per il bambino se la surrogazione avviene a titolo oneroso o gratuito.

Tuttavia, le Sezioni Unite rilevanti che concorre a formare l’ordine pubblico internazionale anche il best interest of the child. È un principio, questo, riconducibile agli artt. 2, 30 e 31 Cost. e proclamato da molteplici fonti internazionali ed europee, a cominciare dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la L. 176/1991, nonché dall’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. L’interesse del minore non legittima comportamenti disapprovati dall’ordinamento, ma esige e impone che sia assicurata tutela all’interesse al riconoscimento giuridico del rapporto con il genitore d’intenzione.

È “imprescindibile” – afferma la Corte costituzionale – la necessità di assicurare tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con chi ne abbia voluto la nascita in un Paese estero in conformità della lex loci e lo abbia poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale (sent. 33/2021).

L’inserimento, nell’ordine pubblico internazionale, dell’interesse del minore apre uno scenario nuovo. L’ordine pubblico internazionale, tradizionalmente concepito con funzione meramente preclusiva od oppositiva, viene infatti ad assumere una funzione positiva, consistente nel favorire l’ingresso di nuove relazioni genitoriali. Ne deriva un temperamento, una mitigazione (non già, beninteso, un superamento) della aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino.

Poste queste coordinate, deve allora escludersi la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori dell’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il padre d’intenzione. L’ineludibile esigenza di garantire al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è assicurata attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della L. 184/1983, che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame con il partner del genitore biologico che ha condiviso il progetto genitoriale e ha di fatto concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

Il provvedimento giudiziario starnerò non è trascrivibile per un triplice ordine di ragioni: per la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; perché va escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell’an e del quando, ma anche del quomodo; infine perché il riconoscimento della genitorialità non può essere affidato a uno strumento di carattere automatico, dato che l’instaurazione della genitorialità e il giudizio sulla realizzazione del miglior interesse del minore non si coniugano con l’automatismo e con la presunzione, ma richiedono una valutazione di concretezza.

La Corte rileva che va da sé che una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell’interesse del minore non può fondarsi sull’orientamento sessuale del richiedente l’adozione e del suo partner. L’orientamento sessuale della coppia non incide sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale (Cass., sez. I, 2 giugno 2016, n. 12962; Corte cost. 230/2020). La stessa Cassazione lo ha ribadito ammettendo il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto (Cass., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599).

La Corte rileva quindi che l’interesse del minore deve essere soddisfatto attraverso ladozione in casi particolari, ammettendo il riconoscimento giuridico del rapporto genitore/figlio con valutazione ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice. Non si manifesta, in tal modo, alcuna insidiosa vicinanza alla logica del fatto compiuto, ma si guarda alla condizione materiale del minore e al suo interesse affinché l’accudimento prestato da colui che ha condiviso in concreto il progetto procreativo assuma, con la costituzione dello status, la doverosità tipica della responsabilità genitoriale.

La stessa Corte EDU sottolinea come l’adozione possa ritenersi sufficiente a garantire la tutela dei diritti dei minori nella misura in cui sia in grado di costituire un legame di vera e propria “filiazione” tra adottante e adottato, e a condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l’effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all’interesse superiore del bambino.

In conclusione, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della L. 184/1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita”.