niente rimessione in termini

Niente rimessione in termini per l’ignoranza del difensore La rimessione in termini non può essere concessa al difensore che decade dai termini per proporre l’istanza per la trattazione orale

Rimessione in termini: non opera per il difensore ignorante

L’autorità giudiziaria non può concedere la rimessione in termini al difensore che ignora il funzionamento del processo e presenta istanza di trattazione orale nello stesso ricorso per Cassazione. Il legale avrebbe dovuto infatti presentare istanza apposita e separata dopo la fissazione dell’udienza entro un termine preciso da cui però è decaduto. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 34695/2024.  

Respinta l’istanza per la trattazione orale

La Corte d’appello conferma la condanna penale dopo aver accertato la responsabilità dell’imputato relativa alla commissione del reato in materia elettorale, previsto dall’art. 87 del “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” contenuto nel DPR n. 570/1960.

Il difensore impugna la sentenza di fronte alla Corte di Cassazione sollevando 4 motivi di doglianza. Nel terzo motivo il difensore lamenta la mancata concessione della remissione in termini.

Nel caso di specie il difensore dell’imputato con il ricorso in Cassazione chiede la trattazione orale della causa. Con nota del 24.06.2024 insiste ancora, ma il Presidente glielo nega. Il giorno 25.06.2024 il difensore presenta quindi una nuova istanza, chiedendo la remissione in termini e sollevando questione di illegittimità costituzionale. Il legale ritiene infatti che all’istanza proposta con l’atto di impugnazione di trattazione orale della causa non debba seguire una autonoma istanza.

Con memoria del 05.07.2024 il difensore dichiara di aderire all’astensione proclamata dalle Camere Penali, poi però insiste per il riconoscimento della prescrizione del reato.

Difensore decaduto dai termini per la trattazione orale

La Corte di Cassazione, nell’analizzare le questioni preliminari di doglianza sollevate dal difensore dell’imputato, precisa che se l’istanza di remissione viene richiesta dal difensore per l’ignoranza della legge processuale, quest’ultima non è equiparabile al caso fortuito o alla forza maggiore che possono legittimare la restituzione dei termini.

Rimessione in termini: oneri di diligenza per difensore e imputato

L’imputato e il difensore sono gravati da precisi oneri di diligenza, che valgono anche in relazione al termine di decadenza per proporre l’istanza di trattazione orale.

Quando il difensore ha proposto con l’atto di impugnazione l’istanza per la trattazione orale della causa ha commesso un errore.  Il legale avrebbe infatti dovuto presentare un’istanza apposita dopo la fissazione dell’udienza. Questa previsione consente una migliore organizzazione dell’udienza e permette alla difesa di partecipare all’udienza dopo che la stessa è stata fissata. Non è infatti possibile conoscere questa informazione, ossia la data di fissazione dell’udienza,  se l’istanza viene presentata nell’atto di impugnazione.

Il difensore nel ricorso ha anche richiamato impropriamente le norme del codice di procedura perché per tutti i ricorsi presentati fino al 30 giugno 2024, compreso quello presentato davanti alla Corte di cassazione, valgono le regole previste dall’articolo 23, comma 8 del decreto legge n. 137/2020.

Senza trattazione orale non rileva l’istanza di rinvio per sciopero

L’istanza di rinvio per adesione all’astensione organizzata dalle camere penali infine non è rilevante perché l’autorità giudiziaria non ha disposto la trattazione orale della causa. Questo perché, sempre in base alle disposizioni emergenziali emanate durante la pandemia, in mancanza di istanze tempestive per la discussione orale, è priva di effetti l’istanza di rinvio per adesione, perché l’istante non ha comunque il diritto di partecipare all’udienza camerale. L’autorità giudiziaria può concedere il rinvio solo per atti o adempimenti che richiedono la presenza del difensore, non necessari in un procedimento che si svolge tramite trattazione scritta.

 

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indennità di frequenza

Indennità di frequenza Cos'è l'indennità di frequenza per minori disabili: requisiti, importi, durata, come fare domanda e come rinnovare la richiesta

Cos’è l’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è un beneficio economico destinato ai minori con disabilità, finalizzato a favorire il loro inserimento scolastico e sociale. Questo contributo è disponibile su richiesta per i minori di 18 anni con difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività quotidiane o con ipoacusia significativa.

Il nome “indennità di frequenza” è dovuto al fatto che viene riconosciuta se il minore frequenta in modo continuo o periodico:

  • ambulatori o centri diurni di natura privata (convenzionata) o pubblica, per la terapia o la riabilitazione;
  • scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, scuola materna compresa;
  • centri di formazione professionale per il reinserimento sociale.

La misura viene concessa in relazione alla reale durata della frequenza dei corsi, delle scuole o dei centri di cura.

Durata e importo dell’indennità di frequenza

Per il 2024, l’indennità di frequenza ammonta a 333,33 euro mensili, con un limite di reddito personale annuo di 5.725,46 euro.

L’indennità viene erogata per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese successivo all’inizio della frequenza del corso o trattamento terapeutico.

Requisiti per la misura

I principali requisiti per accedere all’indennità di frequenza includono:

–  età inferiore ai 18 anni;

  • difficoltà persistenti nel compiere le attività quotidiane o una perdita uditiva superiore a 60 decibel;
  • frequenza di istituzioni educative o centri di formazione riconosciuti;
  • reddito personale inferiore alla soglia stabilita (5.725,46 euro per il 2024)

–  cittadinanza italiana o adeguata regolarità della residenza per cittadini stranieri;

–  residenza stabile e abituale in Italia

Incompatibilità

L’indennità di frequenza non può essere cumulata con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • indennità di accompagnamento per invalidi civili totali;
  • indennità di accompagnamento per ciechi totali;
  • speciale indennità per ciechi parziali;
  • indennità di comunicazione per sordi prelinguali.

È possibile però optare per il trattamento più favorevole al soggetto.

Come fare domanda

Per richiedere l’indennità, è necessario seguire questi passaggi:

  1. ottenere un certificato medico introduttivo da un medico certificatore;
  2. inserire il codice del certificato nella domanda di accertamento sanitario;
  3. compilare i dati amministrativi necessari, inclusi quelli relativi alla frequenza scolastica;
  4. inviare la domanda tramite il servizio INPS “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario”.

Presentata la domanda al richiedente viene comunicata la data della visita di accertamento della disabilità, che sarà eseguita da una specifica Commissione medica. Se il minore è affetto da ma patologia tumorale la visita viene fissata entro il termine di 15 giorni, che decorrono dalla domanda.

Documentazione e tempistiche

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS o tramite un patronato. L’INPS invia il verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o PEC. La documentazione rimane disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Per le prestazioni economiche per i maggiorenni, la domanda può essere presentata sei mesi prima del compimento dei 18 anni. L’INPS procederà alla liquidazione provvisoria, soggetta a conferma dopo il successivo accertamento sanitario.

Scadenza e rinnovo dell’indennità di frequenza

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano tempi diversi. Per maggiori dettagli, consulta le norme previste dalla legge n. 241/1990 e successive integrazioni.

La durata dell’indennità di frequenza è limitata e ogni anno i genitori devono presentare il relativo certificato che indichi il periodo di inizio e fine delle attività affinchè l’INPS possa effettuare le dovute verifiche al fine di mantenere l’erogazione del beneficio.

Di regola, l’indennità scade con la conclusione dell’anno scolastico e/o delle attività riabilitative e la domanda va rinnovata, tra agosto e settembre o comunque in concomitanza con la ripresa delle attività (scolastiche o riabilitative, appunto).

accompagnatori minori

Accompagnatori minori in aereo: niente più sovrapprezzo Accompagnatori minori e disabili: il Consiglio di Stato dichiara illegittimo il sovrapprezzo richiesto dalle compagnie aeree per avere il posto accanto a quello del soggetto vulnerabile

Accompagnatori minori e disabili: stop sovrapprezzo per il posto

Il diritto degli accompagnatori di minori e disabili di occupare il posto accanto al soggetto vulnerabile non può essere subordinato al pagamento di un sovrapprezzo.  Si tratta di una questione di sicurezza e questo obbligo deve essere assolto dal vettore, per cui non può essere condizionato dal pagamento di un sovrapprezzo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7206-2024.

Accompagnatori minori e disabili in aereo:  ENAC interviene

La vicenda ha inizio quando un’associazione che agisce anche per la difesa dei consumatori effettua una segnalazione all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione civile). Dopo questa segnalazione ENAC, tenuto conto di quanto disposto dall’AMC 1 del Regolamento UE 965/2012, adotta la disposizione n. 63/2021 per l’adozione di un “Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori.”

Il provvedimento ENAC persegue la sicurezza in volo

Una compagnia aerea impugna il provvedimento davanti al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento, dopo l’adozione di idonee misure cautelari. Il TAR respinge l’istanza presentata dalla compagnia aerea perché ENAC non ha fatto altro che dare concretezza al regolamento UE n. 956/2012, che prevede l’assegnazione di posti a sedere agli accompagnatori di minori (da 2 a 12 anni) e disabili. Il TAR spiega che il provvedimento di ENAC si pone l’obiettivo di perseguire la sicurezza di passeggeri, senza che rilevino questioni tariffarie.

La richiesta di un prezzo aggiuntivo per l’assegnazione di un posto a sedere garantito “accanto” al passeggero speciale, si traduce in un inadempimento del vettore al regolamento UE in oggetto, ai principi che lo ispirano e all’esercizio dei diritti dei passeggeri.

La compagnia aerea impugna la decisione di fronte al Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Il Consiglio di Stato lo accoglie per inibire l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e rinvia al Tribunale per approfondire le questioni di merito. Il TAR però respinge il ricorso, ma accoglie l’istanza di accesso allo studio svolto da ENAC su richiesta dell’associazione.

Consiglio di Stato: della sicurezza è responsabile il vettore

La compagnia aerea impugna la sentenza di fronte al Consiglio di Stato presentando tre motivi di doglianza, che riproducono quelli del ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato rileva che la questione da risolvere riguarda “l’applicazione di un costo extra – ulteriore rispetto al costo già sostenuto ai fini dell’acquisto del titolo di viaggio – per la fruizione del servizio di selezione del posto a sedere a bordo dei velivoli, pratica condivisa dalla quasi totalità delle compagnie aeree, relativamente all’applicazione di tale costo extra anche in riferimento al posto dell’accompagnatore di minori di 12 anni (oltre che delle persone con mobilità ridotta).”

Si tratta di una pratica che pregiudica gli interessi di categorie deboli e vulnerabili, che necessitano di un accompagnatore durante il volo per prevenire situazioni di pericolo dannose. Questi soggetti hanno infatti difficoltà maggiori a tutelare la propria incolumità.

Per l’assegnazione dei posti agli accompagnatori dei minori e dei disabili le compagnie non seguono regole diverse dall’assegnazione ordinaria. Il meccanismo è casuale, per cui  la vicinanza del posto non è garantita a meno che non si paghi un sovrapprezzo.

La compagnia aerea dichiara di avere sempre rispettato il requisito della vicinanza tra accompagnatore e minore o disabile. Essa precisa comunque che il regolamento UE richiamato da controparte lascia le compagine aeree libere di decidere. Non ci sono infatti disposizioni che impongono di assegnare il posto all’accompagnatore gratuitamente.

La sicurezza in volo non è un servizio extra

Come precisato nel provvedimento impugnato però la sicurezza in volo del minore e del disabile, che viene assicurata grazie alla presenza dell’accompagnatore, non può essere condizionata dal pagamento di un supplemento di prezzo. ENAC infatti, rilevando l’illegittimità di queste politiche, ha disposto la gratuità del posto per l’accompagnatore di persone disabili o di minori fino a 12 anni di età.

Alla luce del Regolamento (UE) 965/2012 e delle indicazioni EASA il Consiglio di Stato ritiene quindi illegittima la richiesta di un costo aggiuntivo, oltre a quello del posto a sedere, per garantire la vicinanza dell’accompagnatore al minore o al disabile per finalità di sicurezza dei passeggeri vulnerabili.

“La safety assicurata dalla vicinitas dell’accompagnatore non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo. La necessità della contiguità dei posti fra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa all’obbligo di safety, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento”.

 

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Addio alle cartelle esattoriali Il Decreto Riscossione sancisce l'"addio" alle cartelle esattoriali: per riscuotere esecutivamente le somme spazio agli atti e agli avvisi di accertamento

Addio alle cartelle esattoriali: spazio ad atti e avvisi

Addio alle cartelle esattoriali: il decreto legislativo n. 110/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024 ha riformato il meccanismo di recupero dei crediti tributari.

Da quanto emerge dall’articolo 14 del testo sembra che il decreto voglia “abbandonare”o quanto meno ridurre l’utilizzo le cartelle esattoriali come sistema di riscossione forzata dei crediti.

In realtà le cartelle non spariranno  completamente, ma verranno utilizzate per effettuare la liquidazione e il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Cosa sono e come funzionano ruolo e cartella

Quando il contribuente risulta a debito nei confronti di qualche ente impositore (creditore), le somme dovute dallo stesso vengono iscritte a ruolo. In questo modo si avvia la procedura di riscossione forzata.

Il ruolo

Ma che cos’è il ruolo? Il ruolo è un elenco che viene redatto dall’ente creditore e che raccoglie tutti i nominativi dei debitori e le somme che devono essere ancora saldate. Una volta che l’ente creditore lo ha formato, lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.

La cartella

L’Agenzia, quando riceve il ruolo, prepara la cartella da notificare al debitore per riscuotere le somme.

Questo documento contiene infatti il nominativo del debitore, le somme che deve ancora versare all’ente creditore, gli interessi che decorrono dalla data di iscrizione a ruolo del debito e l’aggio, ossia l’importo forfettario da rimborsare all’agente di riscossione.

La cartella di pagamento ha una duplice natura e funzione.

  • Essa rappresenta una vera e propria intimazione di pagamento perché contiene l’ordine al debitore di pagare all’agente di riscossione l’importo indicato nel termine di 60 giorni dalla sua notifica.
  • In più costituisce un avviso di mora perché avverte il debitore che, in caso di mancato pagamento, l’agente incaricato di procedere alla riscossione, può agire esecutivamente nei suoi confronti senza l’obbligo di avvisarlo ulteriormente.

La cartella rappresenta quindi il titolo esecutivo  per eccellenza che la PA utilizza per recuperare i propri crediti.

Decreto riscossione: procedura mediante accertamento esecutivo

La procedura che prevede l’iscrizione a ruolo del debito e la notifica della cartella, a ben vedere, appare piuttosto complessa.

Per questo il legislatore ha deciso di ampliare l’ambito applicativo  della procedura mediante accertamento esecutivo. In questo modo l’attività di riscossione risulta concentrata grazie al il ricorso ad atti e avvisi immediatamente esecutivi.

In questo modo non è più necessario il doppio passaggio di iscrizione ruolo e notifica della cartella. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 110/2014 intitolato “Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nellaccertamento stabilisce infatti l’immediata esecutività.

Esecutività immediata: atti e avvisi

In pratica il decreto prevede la possibilità di attivare subito le procedure esecutive (pignoramento dei beni del debitore) e cautelari (iscrizione di ipoteca immobiliare, fermo dei beni mobili registrati) di una serie di atti dell’agenzia delle Entrate.

Vediamo quali:

  • Atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione (…); di irrogazione delle sanzioni; di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica.
  • Avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti (…); di rettifica e liquidazione; di accertamento e liquidazione; di rettifica e liquidazione; di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti; imposta di bollo.

 In virtù della riforma prevista dal decreto riscossione il debitore riceverà pertanto solo l’atto/avviso di accertamento. In seguito, con raccomandata, la lettera di presa in carico da parte dell’ente incaricato della riscossione.

 

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guinzaglio e museruola

Guinzaglio e museruola: obbligatori dal 3 settembre 2024 Guinzaglio e museruola obbligatori dal 3 settembre 2024 in base all’ordinanza 06.08.2024 del Ministero della Salute 

Guinzaglio e museruola: l’ordinanza del 6 agosto 2024

Museruola e guinzaglio obbligatori dal 3 settembre 2024. Lo ha stabilito il Ministero della Salute con l’ordinanza del 6 agosto 2024 con cui ha prorogato l’ordinanza contingibile e  urgente del 6 agosto 2013 sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

L’ordinanza del 2013, modificata nel corso degli anni, era già stata prorogata, da ultimo, con l’ordinanza del 9 agosto 2023. L’ordinanza del  6 agosto proroga per altri 12 mesi, a partire dal 3 settembre 2024, il termine di validità delle disposizioni dell’ordinanza del 2013.

Guinzaglio e museruola: casi di esonero

Sono esonerati dal rispetto delle regole da essa previste i cani impiegati dalle Forze Armate, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile.

Guinzaglio e museruola e obbligo di raccolta delle feci invece non sono obbligatori per i cani che assistono i disabili.

Guinzaglio e museruola infine non sono obbligatori per i cani che svolgono il lavoro di pastore.

Regole di prevenzione: guinzaglio e museruola

L’ordinanza all’articolo 1 impone ai proprietari dei cani l’obbligo di adozione delle seguenti misure:

  • utilizzare il guinzaglio a una misura pari o inferiore a 1,50 metri durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta accezione per alcune aree individuate dai Comuni;
  • portare sempre una museruola, morbida o rigida da far indossare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o di altri animali o se lo richiedono le autorità competenti;
  • affidare l’animale a soggetti capaci di gestirlo in modo corretto;
  • prima di acquistare un cane acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche fisiche e comportamentali;
  • assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
  • raccogliere le feci dell’animale quando ci si reca in un ambiente urbano

Responsabilità civile e penale

Chi ha la proprietà o la detenzione di un cane è sempre responsabile del suo benessere, della sua conduzione e del suo controllo.

Qualora il cane provochi lesioni o danni a persone, animali e cose il proprietario ne risponde civilmente e penalmente.

Percorsi formativi

I Comuni e i servizi veterinari organizzano per i  proprietari di cani percorsi di formazione al termine dei quali è previsto il rilascio di un patentino. Ogni percorso formativo prevede la presenza un responsabile scientifico e di un medico veterinario esperto in comportamento animale.

I percorsi formativi sono obbligatori per i proprietari dei cani che sono stati segnalati ai Comuni dai servizi veterinari  dopo episodi di aggressione, morsicatura o altri comportamenti a rischio.

Dopo episodi di morsicatura e aggressione i servizi veterinari attivano anche un percorso mirato per verificare le condizioni psicofisiche dell’animale e la gestione corretta dello stesso da parte del proprietario.

In presenza di un rischio elevato i servizi veterinari stabiliscono anche le misure di prevenzione e, se necessario, stabiliscono una valutazione comportamentale e un intervento sul comportamento dell’animale da parte di veterinari esperti.

I servizi veterinari conservano un registro aggiornato dei cani ritenuti ad elevato rischio di aggressività. I proprietari di questi cani hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile in caso di danni a terzi causati dal proprio animale e, nei luoghi aperti al pubblico e nelle aree urbane, devono condurlo con guinzaglio e museruola.

Funzioni dei medici veterinari

I medici veterinari promuovono questi percorsi formativi ai proprietari dei cani fornendo loro le informazioni necessarie.

I veterinari inoltre segnalano ai servizi veterinari i cani che necessitano di valutazione perché impegnativi e problematici nella loro gestione, a tutela della salute pubblica.

Divieto di possesso e detenzione

L’articolo 4 dell’ordinanza vieta inoltre il possesso o la detenzione di animali ai delinquenti abituali o per tendenza, ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale o di sicurezza, a chiunque abbia riportato condanna per certi reati, ai minori, agli interdetti e agli inabilitati per infermità di mente.

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convocazione assemblea condominio

Convocazione assemblea condominio: avviso in cassetta inefficace Convocazione assemblea condominio: occorre rispettare i tempi e i modi previsti dall'art. 66. disp. att. c.c.

Convocazione assemblea condominio: no all’avviso in cassetta

La convocazione all’assemblea del condominio non è efficace se viene effettuata con la semplice immissione in cassetta dell’avviso di convocazione. Il mancato rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall’articolo 66 delle disposizioni attuative del codice civile per convocare l’assemblea condominiale rende annullabili le conseguenti delibere ai sensi dell’art. 1137 c.c da parte dei soggetti che non sono stati convocati ritualmente. Lo ha chiarito il Tribunale di Monza nella sentenza n. 1734/2024.

Convocazione irrituale all’assemblea di condominio

Un condomino proprietario di due unità condominiale conviene in giudizio il Condominio di cui fa parte, nella persona dell’amministratore pro – tempore. L’attore chiede che il Tribunale accerti e dichiari la nullità/annullabilità di una delibera condominiale per vari motivi tra cui il mancato rispetto delle regole previste dall’art. 66 disp. att. c.c. in materia di convocazione assembleare.

Annullabilità delibere convocazione irrituale assemblea

Il Tribunale accoglie l’impugnazione del condomino per le ragioni legate alle modalità di convocazione dell’assemblea. L’autorità giudiziaria rileva che nel caso di specie, in effetti, la convocazione all’assemblea condominiale che ha poi deliberato la decisione impugnata, è avvenuta con e-mail ordinaria e con l’immissione degli avvisi di convocazione nelle cassette postali. L’amministratore di condominio, procedendo in questo modo non ha rispettato le regole di convocazione previste dalla legge.

Art. 66 disp. att c.c.: modi e tempi di convocazione

L’articolo 66 disp. att. c.c. al comma 3 dispone infatti che: “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”

La disposizione normativa è chiara. La convocazione alle assemblee condominiali deve essere effettuata nelle seguenti modalità:

  • con raccomandata postale;
  • a mezzo posta elettronica certificata;
  • a mezzo fax;
  • tramite consegna a mano.

Convocazione assemblea condominiale: onere della prova al mittente

Come precisato in diverse occasioni dalla giurisprudenza se un condominio eccepisce la mancata convocazione all’assemblea spetta al Condominio dimostrare di aver assolto il relativo obbligo nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla legge. La convocazione effettuata per mezzo di atti recettori in forma scritta soddisfano il requisito della presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c) ma spetta al Mittente dimostrare l’avvenuto recapito.

La presunzione di conoscenza che viene garantita dalla raccomandata con ricevuta di ritorno grazie all’attestazione dell’ufficio postale di spedizione e di arrivo del destinatario, è prova certa della spedizione del plica, per cui tutte le altre modalità alternative eventualmente scelte dall’amministratore devono avere lo stesso valore legale della raccomandata.

Convocazione in forma scritta con le garanzie della raccomandata

Per queste ragioni la riforma del Condominio del 2012 ha fatto una scelta precisa, ossia  che la convocazione alle assemblee del Condominio debba rispettare la forma scritta e debba fornire le stesse garanzie della raccomandata postale.

La pec presenta sicuramente queste caratteristiche, la convocazione con e-mail ordinaria o con la semplice immissione dell’avviso della cassetta postale invece ne sono prive. L’avviso di avvenuta lettura della email ordinaria non le conferisce il valore legale previsto dalla legge, così come l’immissione in cassetta. Il condominio infatti non ha l’obbligo di controllare giornalmente se ha ricevuto della posta.

Le delibere impugnate devono quindi essere annullate perché la convocazione è avvenuta in una modalità del tutto inefficace.

 

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ammonimento del questore

Ammonimento del Questore Ammonimento del Questore: misura preventiva applicata in presenza di atti idonei a realizzare i reati di stalking, revenge porn e violenza 

Ammonimento del Questore: cos’è

L’ammonimento è una misura preventiva che viene essere adottata dal Questore. La misura ha l’obiettivo di tutelare la vittima dalle conseguenze derivanti dalla commissione di certi reati.

L’ammonimento entra in gioco infatti quando un soggetto è vittima di reati specifici:

  • atti persecutori o stalking (art. 612 bis c.p.);
  • violenza domestica (una o più condotte gravi di violenza fisica, sessuale, economica e psicologica commesse in presenza di minori all’interno della famiglia, del nucleo famigliare o tra soggetti legati da vincoli affettivi);
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn).

In cosa consiste l’ammonimento?

Dal punto di vista pratico l’ammonimento si traduce in un’intimazione che il Questore rivolge al presunto autore delle condotte illecite. Con l’ammonimento il soggetto  viene intimato a non tenere più condotte violente, minacciose, moleste e intrusive della vita altrui. Il soggetto inoltre viene invitato e indirizzato presso centri specializzati presenti sul territorio per aiutarlo a comprendere il disvalore sociale e penale del suo comportamento.

Disciplina

La disciplina di riferimento per l’istituto dell’ammonimento del Questore è la legge n. 38/2009, che ha contenuto il decreto legge n. 11/2009. Essa ha convertito in legge il decreto legge n. 11/2009 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto ai reati di violenza sessuale e atti persecutori.

L’articolo 8 del decreto n. 11/2009, dedicato all’ammonimento del Questore, stabilisce nello specifico che, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis del codice penale, la persona offesa (o chi ne ha interesse) può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza esponendo i fatti e chiedendo al Questore di ammonire l’autore della condotta.

La richiesta deve essere suffragata da prove che dimostrino la natura illecita della condotta del soggetto agente.

Il Questore, una volta assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi, sentite le persone informate sui fatti o dopo aver messo a confronto vittima e accusato, se ritiene che l’istanza sia fondata, ammonisce oralmente il soggetto responsabile invitandolo a tenere una condotta più rispettosa delle norme di legge e redigendo apposito verbale. Una copia del verbale viene quindi rilasciata alla vittima che ha richiesto l’ammonimento e una al soggetto ammonito. In questa sede il Questore può anche valutare se è il caso di procedere con provvedimenti in materia di armi e munizioni eventualmente detenuti dal soggetto ammonito.

Reato di stalking: conseguenze dell’ammonimento

L’articolo 8 del decreto n. 11/2009 ai commi 3 e 4 ricollega all’ammonimento del Questore due conseguenze di rilievo:

  • se un soggetto che è già stato ammonito commette il reato di atti persecutori contemplato dall’articolo 612 bis c.p la pena applicata nei suoi confronti è aumentata;
  • quando un soggetto è già stato ammonito dal Questore per il reato di atti persecutori di quell’articolo 612 bis c.p si procede d’ufficio.

Vantaggi dell’ammonimento del Questore

L’ammonimento del Questore presenta tutta una serie di vantaggi importanti per le vittime dei reati per i quali può essere richiesto.

  • Si tratta prima di tutto di una misura preventiva finalizzata ad ammonire il soggetto e a dissuaderlo dal reiterare certe condotte. Il Questore infatti quando ammonisce il soggetto lo informa anche su quali saranno le conseguenze, anche di natura penale a cui andrà incontro, se dovesse persistere nel tenere certi comportamenti.
  • In genere per ottenere l’ammonimento non è necessario attendere molto tempo. In questo modo si offre alla vittima una tutela rapida.
  • Chi si rivolge al Questore per ottenere l’ammonimento non deve sostenere alcuna spesa.
  • Per la presentazione dell’istanza non occorre l’assistenza di un legale.
  • La segnalazione può essere presentata presso uno dei tanti Uffici della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri.
  • La presentazione della segnalazione non avvia un procedimento penale, perché si tratta di una misura nata per agire con gradualità per scongiurare l’escalation di certe condotte.

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assegno di mantenimento figli

Assegno di mantenimento figli: l’impossibilità non è indigenza totale Assegno di mantenimento figli: l’impossibilità di adempiere gli obblighi di assistenza esclude il dolo, ma non equivale all’indigenza totale 

Assegno mantenimento figli e indigenza totale

Il padre che non versa l’assegno di mantenimento per la figlia, violando gli obblighi di assistenza familiare commette reato se non dimostra che la dichiarata impossibilità è esente da colpa. L’impossibilità assoluta di adempiere gli obblighi di assistenza familiare (art. 570 bis c.p) e che esclude il dolo “non può essere assimilata allindigenza totale.” Lo ha specificato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 34032-2024.

Assegno di mantenimento: reato non versarlo per la figlia

Il giudice di primo grado condanna un padre per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’’art. 570 bis c.p. La Corte d’appello riduce la pena, ma conferma il reato. Per i giudici l’uomo è responsabile del mancato versamento del mantenimento mensile di 900,00 euro per la figlia. La Corte rileva che lo stesso ha versato somme inferiori rispetto a quelle fissate dal giudice, ma non ha dimostrato condizioni tali da non poter disporre di somme superiori.

Manca il dolo del reato contestato

L’imputato nel ricorrere in Cassazione contesta l’elemento soggettivo del reato di cui è stato ritenuto responsabile. Lo stesso dichiara di essersi trovato in una condizione di ristrettezze economiche. Questo non gli ha impedito di  versare quanto poteva per la figlia. Lo stesso inoltre si è riconciliato con la ex moglie e La ripresa della convivenza gli ha consentito di ripianare la propria posizione debitoria.

L’impossibilità di versare il mantenimento non è indigenza totale

La Cassazione, esaminati i motivi di doglianza, dichiara il ricorso manifestamente infondato. L’imputato si limita infatti a reiterare la tesi in base alla quale il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non può essere attribuito a chi si trova in una condizione di impossibilità ad adempiere ai propri obblighi.

La sentenza pronunciata nei confronti dell’imputato però è perfettamente in linea con la tesi affermata da giurisprudenza oramai consolidata, per la quale “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionate dall’articolo 570 bis CP, che esclude il dolo, non può essere assimilata all’indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e degli eventi di diritto alle prestazioni, il soggetto avesse  effettivamente la possibilità di assolvere i propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.”

Impossibilità totale e priva di colpa non dimostrata

L’imputato non è totalmente incolpevole e quindi non è esonerato dall’obbligo di contribuzione. La difesa ha dichiarato che l’uomo si è trovato in condizioni di difficoltà economica e quindi impossibilitato ad adempiere le obbligazioni a suo carico, ma tale assunto difensivo è generico e non è idoneo a dimostrare l’incapacità contributiva assoluta ed esente da colpa. L’imputato ha omesso di versare l’assegno di mantenimento, ma non ha dimostrato che l’inadempimento era dovuto a una condizione di impossibilità assoluta e priva di colpa.

 

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Allegati

processo tributario

Processo tributario: nuove regole in vigore dal 2 settembre 2024 Il processo tributario, riformato dal decreto legislativo n. 220/2023 è soggetto a regole in vigore dal 4 gennaio 2024 e dal 2 settembre 2024

Processo tributario: in vigore il decreto n. 220/2023

Il processo tributario, disciplinato dal decreto legislativo n. 546/1991, è soggetto a nuove regole dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 220/2023. Per il testo del provvedimento di riforma sono previste due date per l’entrata in vigore delle varie norme.

L’articolo 4 prevede infatti che “1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto”.

Il regime di entrata in vigore del decreto n. 220/2023 si verifica quindi in due tempi. Una parte delle norme sono infatti già in vigore dal 4 gennaio 2024, altre invece dal 2 settembre 2024.

Riforma processo tributario: le norme in vigore dal 2 settembre 2024

Tralasciando il contenuto delle norme già entrate in vigore del decreto legislativo n. 220/2023 contenente disposizioni in materia di processo tributario, vediamo cosa cambia dal 2 settembre 2024.

Procura alle liti del difensore nel processo tributario

In relazione ai giudizi di primo e di secondo grado che vengono instaurati dopo il 1° settembre 2024 il decreto prevede che:

  • qualora il cliente conferisca l’incarico al legale con forma digitale, l’avvocato non ha più l’obbligo di procedere con l’autentica della sottoscrizione;
  • se però la procura viene conferita in modo tradizionale, ossia su un documento cartaceo, il difensore è tenuto ad autenticare il documento depositando una copia dello stesso in formato immagine, attestandone la conformità con specifica dichiarazione.

Atti processuali: chiarezza e sinteticità

L’avvocato a la parte devono redigere gli atti del processo tributario nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità. Chi viola questi principi ne subisce le conseguenze sulle spese di giudizio. I provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie privi della sottoscrizione digitale sono nulli.

Deposito telematico per la costituzione in giudizio

Il ricorrente e il resistente devono costituirsi in giudizio tramite il deposito telematico del ricorso notificato. La regola vale sia nel caso in cui questi soggetti decidano di agire da soli sia nell’ipotesi in cui si facciano assistere da un legale.

Comunicazioni e notificazioni a mezzo pec

Il relazione ai giudizi instaurati a partire dal 2 settembre 2024 con ricorso notificato e poi depositato telematicamente, tutte le comunicazioni e le notificazioni da parte delle segreteria devono essere effettuate  in modalità telematica.

A tal fine il difensore o la parte che redige il ricorso deve indicare nell’atto il proprio indirizzo pec.

In caso di variazione dell’indirizzo pec del difensore o della parte, è necessario che i difensori ne diano comunicazione alla segreteria della Corte di giustizia tributaria. Qualora la variazione non venga comunicata la segreteria non ha l’obbligo di cercare il nuovo indirizzo o procedere con la comunicazione tramite deposito in segreteria.

Qualora una parte sia assistita da più difensori, la comunicazione si perfeziona se uno di loro la riceve. In questo caso spetta all’avvocato comunicare agli altri difensori il contenuto della comunicazione di segreteria.

Deposizioni dei testimoni: forma e notifica

Quando il processo tributario è nella fase istruttoria ed è necessario notificare le intimazioni a comparire ai testimoni, si può procedere alla notifica dell’atto e del modulo di deposizione anche in modalità telematica.

Qualora il testimone sia munito di firma digitale, il difensore che lo ha citato deposita in modalità telematica il modulo di deposizione che gli è stato inviato compilato e sottoscritto digitalmente.

Fascicolo telematico

Il fascicolo telematico non deve essere depositato nelle fasi del giudizio successive al primo o nei gradi successivi.

Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione gli atti e di documenti cartacei a meno che non sia stata depositata una copia informatica conforme degli stessi.

Deposito telematico della sentenza

L’autorità giudiziaria deve pubblicare la sentenza con deposito telematico presso la segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo e secondo grado nel termine di 30 giorni che decorrono dalla sua deliberazione.

 

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processo penale telematico militare

Processo penale telematico militare in vigore dal 13 settembre Processo penale telematico militare: in Gazzetta il decreto ministeriale n. 123/2024 che disciplina anche il periodo transitorio

Processo penale telematico militare: il decreto in Gazzetta

Il processo penale telematico militare approda in Gazzetta. Il Decreto ministeriale n. 123 del 19 luglio 2024 è stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 29 agosto 2024. Il testo, composto da 26 articoli, contiene il “Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all’articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.”

Il decreto stabilisce infatti le regole tecniche del processo penale telematico nell’ambito della Giustizia militare, alcune destinate a regolamentare la fase transitoria e il periodo sperimentale di applicazione.

La gestione delle modalità informatiche del processo penale miliare sono affidate al Sigmil il Sistema Informativo della Giustizia Militare.

Atti del giudizio penale militare

Gli atti del giudizio penale militare hanno la forma del documento informatico nei formati (compresi quelli compressi) previsti dalle specifiche tecniche.

Gli atti e i provvedimenti emessi dai magistrati militari sono redatti e depositati come documenti informatici e sono sottoscritti con firma digitale.

Stesse regole per gli atti del personale amministrativo.  Gli atti dei magistrati vengono sottoscritti anche dal personale amministrativo e depositati nel fascicolo informatico. La formazione dell’atto e il suo deposito in modalità analogica sono consentiti solo in caso di mancato funzionamento del sistema. Il deposito analogico invece è sempre consentito quando gli atti e i documenti non possono essere acquisiti in copia informatica.

Gli atti della polizia giudiziaria hanno la forma del documento informatico, sono sottoscritti con firma digitale, vengono conservati e poi trasmessi a mezzo pec anche tramite il portale della Giustizia Militare. La trasmissione a mezzo pec è consentita in modalità frazionata se il singolo documento supera la dimensione massima consentita.

Gli atti dei soggetti terzi abilitati sono redatti nella forma del documento informatico, sottoscritti con firma digitale e depositati insieme agli allegati in modalità telematica nell’ambito del Sigmil. La ricezione viene documentata dalla generazione di una ricevuta di accettazione, che ne attesta il deposito nell’ufficio competente. Dopo il rilascio della ricevuta il documento viene scaricato nel fascicolo informatico.

Mandato difensivo

Il mandato che il cliente conferisce all’avvocato per la difesa deve essere autenticato dal difensore con firma digitale e depositato telematicamente. Se il mandato è cartaceo il difensore lo deposita in modalità telematica in formato immagine e lo assevera inserendo la dichiarazione sul documento stesso o in un documento separato e sottoscritto con firma digitale.

Regole diverse sono previste se l’atto di nomina avviene con dichiarazione resa all’autorità di polizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria militare procedente.

Fascicolo informatico

Il fascicolo telematico contiene gli atti e i documenti in formato multimediale ed è formato tramite il Sigmil. Il fascicolo deve contenere precise indicazioni dell’ufficio titolare del procedimento, dell’oggetto, degli atti e dei documenti conservati al suo interno. La trasmissione del fascicolo da un ufficio giudiziario militare all’altro avviene tramite il Sigmil, la trasmissione ad altri uffici giudiziari invece avviene attraverso canali telematici sicuri o tramite cooperazione applicativa.

I soggetti abilitati interni accedono ai fascicoli tramite il Sigmil, pi soggetti esterni invece attraverso il portale della giustizia militare. L’accesso è consentito anche tramite delega nelle modalità previste dall’art. 11 del decreto. Possono accedere al fascicolo informatico anche i difensori muniti di procura, gli avvocati domiciliatari e le parti personalmente purché autorizzati con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche.

I soggetti esterni abilitati che hanno accesso al fascicolo possono anche estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti al loro interno, previo pagamento.

Comunicazioni e notificazioni telematiche

Le notificazioni e le comunicazioni si eseguono a mezzo pec. Le stesse si intendono perfezionate quando il gestore genera la ricevuta del destinatario. Le ricevute di avvenuta consegna così come gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.

I soggetti abilitati all’utilizzo della posta elettronica certificata devono utilizzare servizi di gestori in possesso dei particolari requisiti tecnici (art. 14).

Intercettazioni

I verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono conservate su infrastrutture informatiche separate gestite e tenute nel rispetto di precise specifiche tecniche.

Documentazione dell’attività processuale

Quando la legge impone di documentare l’attività giurisdizionale penale militare con modalità diverse dalla forma scritta si procede con apparecchiature di registrazione audiovisiva o di fonoregistrazione che ne consentono la memorizzazione in forma informatica.

Partecipazione da remoto al processo penale militare

La partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare si effettua tramite piattaforme di videoconferenza in uso presso la Giustizia Militare. Per partecipare da remoto occorre che il dispositivo rispetti certi requisiti. I magistrati militari utilizzano per il collegamento telematico gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi del Ministero della difesa. In caso di partecipazione da remoto ad udienze, pubbliche o in camera di consiglio, il giudice militare verifica la funzionalità del collegamento e le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui e’ stata accertata l’identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all’udienza da remoto. La registrazione delle udienze pubbliche e camerali e’ ammessa solo nei casi previsti dalla legge da parte dell’autorità giudiziaria. E’ vietato l’uso della messaggistica istantanea degli applicativi per la videoconferenza.

Processo penale militare: periodo transitorio

Il periodo transitorio del processo penale telematico decorre dal 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto sino al 15° giorno successivo alla data in cui il Sigmil è pienamente operativo.

Durante il periodo transitorio, il deposito con valore legale dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del giudizio penale militare, degli atti, dei documenti e delle istanze, è consentito tramite posta elettronica certificata.

Regole ulteriori sono previste per garantire la continuità della tenuta del fascicolo cartaceo.

 

 

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