stop obbligo vaccinale minori

Stop all’obbligo vaccinale Un emendamento al decreto liste d'attesa elimina l'obbligo vaccinale per i minori d'età fino a 16 anni per determinate malattie

Decreto liste d’attesa: l’emendamento sull’obbligo vaccinale

Durante la fase di conversione del decreto legge del 7 giugno 2024 n. 73, finalizzato a ridurre la durata delle liste di attesa, dall’ordine del giorno del 3 luglio 2024 della decima Commissione permanente che si occupa anche della materia sanitaria, a pag. 58, emerge un emendamento sulla abolizione dell’obbligo vaccinale presentato dal senatore legista Claudio Borghi.

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L’obbligo vaccinale viola l’art. 32 della Costituzione

Con l’emendamento 3.0.7 il senatore modifica l’articolo 1 e sopprime il comma 3 dell’articolo 3 e il comma 5 dell’articolo 3 bis del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modifiche dalla legge n. 119/2017.

La proposta di modifica tiene conto della situazione attuale degli obblighi vaccinali come regolamentata nel nostro paese rispetto al panorama normativo nazionale e internazionale.

L’obbligo vaccinale contemplato dal nostro ordinamento si porrebbe in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione per quanto riguarda il tema dei trattamenti sanitari obbligatori.

L’emendamento proposto vuole bilanciare i vari interessi in gioco e meritevoli di tutela che emergono dalla legge sui vaccini come il diritto allo studio, all’inclusione sociale, alla salute e all’uguaglianza.

Come cambia il decreto n. 73/2017 sulla prevenzione vaccinale

In base alla proposta di emendamento il nuovo comma 1 bis dell’articolo 1del decreto legge n. 73/2017, che al primo comma elenca gli obblighi vaccinali obbligatori e gratuiti previsti in base agli obblighi assunti in sede europea e internazionale potrebbe assumere il seguente tenore letterale:

“Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì  gratuite e raccomandate (e non più obbligatorie), in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

  1. anti-morbillo;
  2. anti-rosolia;
  3. anti-parotite;
  4. anti-varicella.”

Il secondo periodo del comma 2 invece potrebbe prevedere che:“Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, (soppressa la frase: “di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale”), con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.” 

Al comma 3 al termine “pediatra di libera scelta” verrebbe aggiunto il termine “o dal medico specialista”: “Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 (e al comma 1-bis) possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dal medico specialista.

Gli obblighi soppressi

Sarebbero infine soppressi:

  • il comma 3 dall’articolo 3 che così recita: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione (e per i centri di formazione professionale regionale), la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o ( al centro ovvero agli esami);
  • Il comma 5 dall’articolo 3 bis che dispone: Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione dì cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.”

In pratica la mancata presentazione della documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali:

  • non sarebbe più requisito di accesso alle scuole ai servizi e alle scuole dell’infanzia;
  • non comporterebbe più la decadenza dall’iscrizione per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie.
decreto coesione legge

Decreto coesione: in vigore dal 7 luglio In vigore dal 7 luglio, la legge di conversione del decreto coesione approvato in via definitiva dalla Camera che prevede una serie di misure per rimettere in moto il Sud Italia

Decreto coesione: cosa prevede

Nella giornata di martedì 2 luglio 2024 la Camera ha approvato definitivamente il testo di conversione del decreto coesione (decreto legge n. 60/2004), che contiene disposizioni urgenti sulle politiche di coesione europea.

Il testo della nuova legge (n. 95/2024), recante “ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 luglio per entrare in vigore il giorno successivo.

La legge è composta da 50 articoli e al Titolo I contiene le misure di riforma della politica di coesione in materia di utilizzo delle risorse, di semplificazione amministrativa e contabile, di rafforzamento della capacità amministrativa, di sviluppo e coesione territoriale, di lavoro, di istruzione, università e ricerca, di investimenti, di cultura e di sicurezza.

Il Titolo II invece contiene disposizioni ulteriori relative al piano nazionale di ripresa e resilienza.

Vediamo le misure più importanti e significative della nuova legge.

Gli interventi per il lavoro

Il Parlamento ha autorizzato il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) ad assumere personale con contratto a tempo indeterminato:

  • 100 unità andranno ad arricchire l’aria elevata professionalità;
  • 300 unità saranno destinate all’area funzionari;
  • 150 unità invece all’area assistenti.

Autorizzata anche la procedura concorsuale per assumere 245 segretari comunali e provinciali.

Iscro

Per accedere all’ISCRO non sarà più necessario partecipare ai vari percorsi di aggiornamento professionale. I beneficiari dell’ISCRO inoltre potranno autorizzare l’INPS a trasmettere i propri dati di contatto alle piattaforme che attivano misure di inclusione sociale e di politica attiva come il SIISL (sistema informativo unitario delle politiche del lavoro) al fine sottoscrivere il patto di attivazione digitale necessario per il successivo patto lavoro e per l’assegno di inclusione sociale.

Scadenze e sgravi

Cambiano le scadenze delle convenzioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, che vengono prorogate al 31 dicembre 2024.

Incrementato di 9 mesi il termine per l’operatività delle agenzie che somministrano il lavoro in porto.

Incrementato il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e aeroportuale.

Previsti sgravi ed esoneri contributivi transitori per  i datori di lavoro che assumeranno stabilmente lavoratori nei settori strategici e che assumeranno donne in difficoltà per favorire le pari opportunità.

Le misure per gli enti

Istituita la zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni (Marche Umbria e Abruzzo) non comprese nella ZES Unica.

Premi per le Regioni e le Province autonome che porteranno a compimento rapidamente gli interventi nei settori strategici della coesione.

Dal 2024 al 2028 sono previsti contributi annuali di 5 milioni di euro per la fusione dei comuni.

Nuovi stanziamenti per il Ministero dell’Università e della ricerca e per il Ministero dell’interno.

Nuove risorse verranno destinate anche alla perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno e in particolare in favore delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Gli interventi riguarderanno strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, risorse idriche, strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche e deputate alla cura dell’infanzia.

Fonti rinnovabili e bonus

Il provvedimento vuole recuperare importanti siti industriali. A tal fine definisce le procedure per individuare i criteri di selezione degli investimenti da attuare nelle regioni del sud Italia e in particolare in Basilicata, Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per produrre energia, anche termica da fonti rinnovabili da destinare all’autoconsumo delle imprese, ma anche per incrementare la capacità della rete distributiva, accogliere quote sempre più elevate di energia derivante da fonti rinnovabili e sviluppare i sistemi di stoccaggio sempre più efficienti.

Sicurezza

La nuova legge vuole rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate. Si autorizza inoltre il Ministero dell’Interno a mettere in atto piani di intervento per completare il servizio di telecomunicazione sull’intero territorio nazionale dando priorità di copertura ai territori che saranno protagonisti dei giochi olimpici invernali del 2026.

Nello stato di previsione del Ministero della difesa inoltre è istituito un fondo per potenziare la cybersicurezza e le tecnologie satellitari.

Allegati

infortunio itinere inail

Infortunio in itinere: cos’è e come viene ristorato Cos’è l’infortunio in itinere, quando viene indennizzato dall’INAIL e come si calcola il danno differenziale in presenza anche di una responsabilità civile

Infortunio in itinere: la normativa

L’infortunio in itinere è una tipologia particolare di infortunio sul lavoro, che viene coperto e indennizzato dall’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in base a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, contenente il “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali”.

Infortunio in itinere: cos’è e quando è coperto

Ai sensi del comma 3 dell’art. 2 di detto Testo Unico, fatti salvi i casi di interruzione o deviazioni indipendenti dal lavoro o non necessitate, l’assicurazione comprende anche:

  • “gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
  • e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.” 

L’interruzione e la deviazione devono intendersi intendono necessitate quando sono determinate da cause di forza maggiore, da esigenze essenziali e improrogabili o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera e quindi copre i danni riportati anche nel caso in cui il lavoratore utilizzi un mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L’uso del velocipede invece, per i positivi riflessi ambientali collegati al suo utilizzo, deve intendersi sempre necessitato.

Infortunio in itinere: quando non è coperto

Non sono coperti dall’assicurazione gli infortuni cagionati direttamente dall’abuso di alcol o di psicofarmaci o dall’uso di sostanze stupefacenti e allucinogeni per motivi non terapeutici.

L’assicurazione non copre inoltre l’infortunio del lavoratore conducente sprovvisto dell’abilitazione alla guida.

Alla luce delle eccezioni sopra analizzate non è coperto dall’assicurazione INAIL l’infortunio in itinere che si verifica:

  • in presenza di una deviazione o interruzione del percorso che non sono necessitate e che non dipendono dal lavoro;
  • quando il lavoratore, pur in assenza di una necessità, utilizzi il mezzo di trasporto privato;
  • quando la deviazione o l’interruzione del percorso non dipende da una causa di forza maggiore, da esigenze essenziali e improrogabili o dall’obbligo di adempiere un dovere di rilievo penale.

Indennizzo INAIL: danno e modalità di erogazione

Quando il lavoratore è vittima di un infortunio in itinere l’INAIL corrisponde l’indennizzo nelle seguenti modalità:

  • se la menomazione permanente riportata dal lavoratore è inferiore al 6% l’INAIL non corrisponde alcun indennizzo per la presenza di una franchigia;
  • se la menomazione permanente presenta un’entità compresa tra il 6% e il 15% l’indennizzo viene corrisposto in un’unica soluzione in capitale;
  • se la menomazione permanente riportata è compresa tra il 16% e il 100% l’indennizzo viene erogato tramite una rendita periodica.

Assicurazione e responsabilità civile

L’articolo 10 del D.P.R n. 1124/1965 prevede che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro esoneri il datore di lavoro da un eventuale responsabilità civile. L’assicurazione permane   in presenza di una responsabilità civile di chi abbia riportato una condanna penale per il fatto  che ha causato l’infortunio e anche quando il datore debba rispondere civilmente nel caso in cui il fatto sia imputabile a coloro che egli abbia incaricato della direzione o della sorveglianza e questi soggetti siano condannati penalmente.

Il danno differenziale

Qualora un lavoratore riporti dei danni derivanti da un infortunio in itinere e venga accertata anche una responsabilità civile, il risarcimento civile, ai sensi dell’articolo 10 comma 7 del DPR n. 1124/1965 è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate dall’INAIL.

 Per danno differenziale si intende pertanto la misura del danno che si ottiene dalla differenza di quanto ottenuto dal lavoratore a titolo di indennizzo dall’INAIL e quanto dovuto dal responsabile civile. Questo meccanismo è previsto per evitare speculazioni ossia duplicazioni risarcitorie.

Il lavoratore infatti, per ottenere il risarcimento del danno differenziale, dimostrare di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello per il quale riceve l’indennizzo INAIL.

L’istituto del danno differenziale si fonda sulla diversità strutturale dell’indennizzo INAIL e del risarcimento civilistico.

L’indennizzo INAIL infatti soddisfa l’esigenza sociale si assicurare al lavoratore infortunato i mezzi adeguati, il risarcimento del danno civilistico invece svolge la funzione di ristorare integralmente il danno subito.

Danno differenziale: voci di danno risarcibili

Le voci di danno che rientrano nel danno differenziale e che possono essere richieste in sede civile sono le seguenti:

  • danno biologico (inferiore al 6%): per la tutela della integrità psico fisica del lavoratore infortunato;
  • danno patrimoniale: comprensivo del danno emergente (spese vive sostenute, ad esempio per le visite mediche, i farmaci, ecc) e del lucro cessante, ossia il mancato guadagno causato dall’infortunio e derivante dall’impossibilità di lavorare;
  • danno morale: qualsiasi patimento o turbamento dell’animo umano conseguente al sinistro;
  • danno esistenziale: è quello che si concretizza nel cambiamento peggiorativo delle abitudini di vita e delle relazioni sociali.

Cassazione: comparazione tra poste omogenee

A chiarire nel dettaglio il criterio di liquidazione del danno differenziale è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 3694/2023.

Gli Ermellini ricordano che il danno differenziale è il frutto della  diversità strutturale e funzionale tra l’indennizzo INAIL e il risarcimento del danno civilistico.

Tale diversità non consente di ritenere l’indennità INAIL in grado di soddisfare integralmente il pregiudizio subito dal lavoratore infortunato.

Il giudice di merito pertanto, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve compararlo con l’indennizzo INAIL nel rispetto del criterio delle poste omogenee, tenendo presente che l’indennizzo è in grado di ristorare solamente il danno biologico permanente e non i pregiudizi che compongono il danno non patrimoniale.

A tal fine occorre distinguere il danno non patrimoniale da quello patrimoniale comparando questo alla quota INAIL che viene rapportata alla retribuzione del lavoratore e alla capacità lavorativa specifica dello stesso.

In seguito, in relazione al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno sottratte le voci escluse dalla copertura assicurativa ossia danno morale e danno biologico temporaneo per sottrarre poi dall’importo ricavato il valore capitale della quota della rendita INAIL che copre il solo danno biologico permanente.

In conclusione dall’importo complessivo del danno biologico va sottratto il valore capitale della rendita INAIL, ma solo il valore capitale della quota che ristora il danno biologico con esclusione di quella relativa alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica che indennizza il danno patrimoniale.

disdetta contratto locazione

Disdetta contratto di locazione La disdetta consente di non rinnovare il contratto di locazione alla scadenza concordata tra le parti, vediamo come funziona nei principali tipi di contratto

Disdetta del contratto di locazione: cos’è

La disdetta del contratto di locazione è un istituto giuridico che consente di non rinnovare il contratto stipulato alla scadenza contrattuale concordata. La disdetta non deve essere confusa con il recesso, che consente di porre fine al contratto in anticipo in presenza di gravi motivi.

La disdetta, con cui si comunica il desiderio di non rinnovare il contratto, è un diritto che la legge disciplina dettagliatamente quando spetta al locatore, al fine di tutelare il conduttore, che è la parte debole del contratto. Vediamo in quali casi e come si deve procedere per dare la disdetta di un contratto di locazione in modo corretto.

Locazioni di immobili: durata e rinnovo

Per comprendere il perché della disdetta è necessario precisare che nel nostro ordinamento i principali contratti di locazione immobiliari ad uso abitativo sono disciplinati dalla legge n. 431/1998 e che gli stessi hanno durate diverse:

  • contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni rinnovabili per altri quattro anni (4+4);
  • contratti di locazione a canone concordato della durata minima di tre anni rinnovabile di altri due (3+2).

Regole e termini particolari per la disdetta e il recesso sono previsti per i contratti di locazione ad uso transitorio e per gli studenti universitari.

Disdetta nelle locazioni 4+4

Per i contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni rinnovabili per un periodo di altri 4 la legge prevede che il secondo rinnovo possa venire meno se il locatore manifesti l’intenzione di adibire l’immobile ad usi particolari, di effettuare sullo stesso delle opere o di venderlo in modi e a condizioni particolari.

Alla seconda scadenza del contratto sia il locatore che il conduttore possono infatti decidere di rinnovarlo a nuove condizioni oppure di rinunciare, comunicando la propria intenzione all’altra parte con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza. Chi riceve la lettera deve  rispondere a sua volta con lettera raccomandata nel termine di 60 giorni dal ricevimento.

Disdetta nelle locazioni a canone concordato 3+2

I contratti di locazione a canone concordato invece non possono avere una durata inferiore ai 3 anni. Alla prima scadenza del contratto, se le parti non si accordano sul rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per altri 2 anni a meno che il locatore non intenda dare disdetta per adibire l’immobile a determinati usi, effettuare sullo stesso delle opere o venderlo a determinate condizioni e nel rispetto di determinate modalità. Quando scade il periodo di proroga biennale del contratto sia il locatore che il conduttore possono decidere di rinnovarlo a nuove condizioni o rinunciare a rinnovo dell’accordo comunicando la propria intenzione all’altra parte con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza.

Disdetta del locatore: condizioni e modalità

Nei contratti di locazione 4+4 e 3+2 il locatore alla prima scadenza del contratto può quindi negare il rinnovo previa comunicazione al conduttore almeno sei mesi prima per i seguenti motivi:

  • volontà di destinare l’immobile ad uso abitativo commerciale, artigianale, professionale proprio o del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
  • volontà del locatore persona giuridica società o ente pubblico di destinare l’immobile all’esercizio di attività con finalità pubbliche, sociali mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto purché contestualmente offra al conduttore un altro immobile;
  • il conduttore ha la piena disponibilità di un altro immobile libero nello stesso comune;
  • l’immobile locato fa parte di un edificio gravemente danneggiato, che necessita di essere ricostruito o di cui deve essere assicurata alla stabilità e la presenza del conduttore impedisce i lavori;
  • l’immobile è compreso all’interno di un fabbricato che necessita di essere integralmente ristrutturato, demolito o trasformato o sopraelevato (se collocato all’ultimo piano) e per ragioni tecniche è necessario che l’appartamento venga sgomberato;
  • il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza un giustificato motivo e senza una successione legittima nel contratto;
  • il locatore vuole vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili a parte quello già adibito ad abitazione. In questo caso però la legge prevede in favore del conduttore un diritto di prelazione all’acquisto.

Il recesso del conduttore

In relazione ai due principali tipi di locazione immobiliare ad uso abitativo analizzati ovvero il 4+4 e il 3+2, anche il conduttore può decidere di porre fine al contratto anzi tempo. La legge però, in questo caso, non richiede motivazioni particolari, come per il locatore. Il conduttore infatti, in base a quanto previsto dal comma 6 dall’articolo 3 della legge n. 431/1998, può recedere in qualsiasi momento dall’accordo in presenza di gravi motivi, dando un  preavviso di 6 mesi al locatore.

La norma non precisa quali siano i gravi motivi che giustifichino il recesso del conduttore. Per fortuna la giurisprudenza nel tempo ha colmato questo vuoto. La Cassazione ad esempio ha identificato il grave motivo con l’incendio che colpisce l’immobile e che lo rende inservibile alle esigenze del conduttore. Un altro grave motivo è rappresentato dall’inadempimento del locatore nel procedere alle necessarie riparazioni dell’immobile locato. Altri gravi motivi sono stati identificati con la perdita del lavoro da parte del conduttore, con la presenza di problemi familiari gravi e tali da richiedere il trasferimento del conduttore, con il disinteresse manifestato dal locatore in relazione a gravi problemi strutturali dell’edificio, che non lo rendono sicuro per le esigenze abitative del conduttore.

La lettera di disdetta

Per manifestare adeguatamente la volontà di non rinnovare il contratto di locazione la legge richiede l’invio formale di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o pec) da inviare almeno sei mesi rispetto alla scadenza.

Nella lettera di disdetta non possono mancare i seguenti dati essenziali:

  • i motivi per i quali si intende dare la disdetta;
  • i dati identificativi del contratto di locazione;
  • la data di decorrenza della disdetta.
convocazione assemblea condominio

Convocazione assemblea condominiale: modi e tempi Come avviene la convocazione dell’assemblea condominiale: modalità e tempi da rispettare per non incorrere nell’annullabilità della delibera

Convocazione assemblea:  art. 66 disp. att. c.c.

La convocazione dell’assemblea condominiale è disciplinata dettagliatamente dall’art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

La norma regolamenta le convocazioni ordinarie e straordinarie, i tempi e le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione e i limiti che la legge pone a questo istituto.

Assemblea condominiale: tipologie e poteri di iniziativa

L’assemblea condominiale può essere convocata con cadenza annuale in via ordinaria per deliberare sulle questioni indicate dall’art. 1135 c.c.:

  • conferma dell’amministratore e del suo compenso;
  • approvazione del preventivo di spesa annuale e ripartizione degli importi tra i condomini;
  • approvazione del rendiconto e impiego dell’eventuale residuo attivo dell’attività di gestione;
  • decisione sulla necessità di realizzare opere di manutenzione straordinaria o innovazioni da apportate all’edificio condominiale.

L’assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria può essere convocata dall’amministratore quando è necessario o quando ne facciano richiesta due condomini che rappresentino un sesto del valore del fabbricato condominiale.

Se trascorrono inutilmente 10 giorni dalla richiesta della convocazione i condomini richiedenti possono provvedere in autonomia alla convocazione.

Qualora manchi l’amministratore sia l’assemblea condominiale ordinaria che quella straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ogni condomino.

Avviso di convocazione: contenuto e comunicazione

L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve contenere l’indicazione specifica e dettagliata degli argomenti che verranno discussi nell’ordine del giorno oltre all’indicazione del luogo e dell’ora in cui si terrà la riunione.

Per quanto riguarda i tempi l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima rispetto alla data che è stata fissata per l’assemblea in prima convocazione.

Le modalità consentite per la comunicazione dell’avviso di convocazione sono diverse. La convocazione può essere effettuata infatti a mezzo posta raccomandata, con posta elettronica certificata, mezzo fax o tramite consegna a mano.

E’ facoltà dell’amministratore di condominio fissare più riunioni a distanza ravvicinata per fare in modo che l’assemblea si svolga in tempi brevi, comunicandolo con un unico avviso, nel quale dovrà indicare specificamente tutte le date e gli orari dell’assemblee.

Assemblee di seconda convocazione: i termini da rispettare

L’articolo 66 disp. att. c.c prevede un limite per quanto riguarda le assemblee di seconda convocazione, le quali non si possono tenere nello stesso giorno stabilito per l’assemblea di prima convocazione.

Ai sensi dell’articolo 1136 c.c, qualora l’assemblea in prima convocazione non possa deliberare per mancanza del numero legale richiesto dalla legge, quella in seconda convocazione delibera deve tenersi il giorno successivo a quello di prima convocazione e comunque entro e non oltre il decimo giorno successivo all’assemblea di prima convocazione.

Assemblea in modalità video-conferenza

Qualora lo svolgimento dell’assemblea dovesse avvenire in modalità video conferenza l’avviso di convocazione deve indicare la piattaforma elettronica su cui si svolgerà la riunione e l’orario di inizio della stessa. Questa modalità di svolgimento, così come la partecipazione all’assemblea, sono consentite anche quando il regolamento condominiale non le preveda espressamente. In questo caso il verbale, una volta che è stato redatto dal segretario e trascritto dal Presidente, viene trasmesso sia all’amministratore che a tutti i condomini, nelle stesse modalità viste per la convocazione, ovvero mediante raccomandata, a mezzo pec, via fax o consegna a mano.

Delibera annullabile per problemi legati alla convocazione

Le regole dettate dal codice civile sulla convocazione, qualora non rispettate, rendono annullabile la delibera. Il comma 3 dell’articolo 66 disp. att. c.c stabilisce infatti che, in caso di  mancata convocazione, convocazione tardiva rispetto ai termini previsti o incompleta, la delibera è annullabile su richiesta dei dissenzienti o degli assenti che non sono stati convocati nel rispetto delle regole previste.

tribunale famiglia cartabia

Tribunale per le famiglie: rinviato a ottobre 2025 Rinviata di un anno l'entrata in vigore del tribunale per le famiglie. La norma contenuta nel decreto carcere sicuro ne fa slittare l'operatività ad ottobre 2025

Slitta di un anno il tribunale per le famiglie

Il decreto “carcere sicuro” approvato il 3 luglio 2024 dal Consiglio dei ministri, su proposta del guardasigilli Carlo Nordio e del presidente del consiglio Giorgia Meloni, oltre alla serie di misure dedicate al personale penitenziario e ai detenuti, contiene anche una norma che rinvia di un anno l’entrata in vigore del Tribunale delle persone e della famiglia previsto dalla Riforma Cartabia.

La decisione è stata presa dopo aver ascoltato le doglianze della magistratura e dell’avvocatura che hanno rilevato, tra i vari problemi attuativi della riforma, l’assenza di fondi sufficienti.

Proroga per carenza di fondi e personale

Si ritiene che la proroga ad ottobre del 2025 consentirà di porre rimedio agli aspetti più critici della riforma messe in luce anche dai magistrati dei minori.

Alla carenza dei fondi necessari si accompagna infatti la carenza di personale necessaria per fronteggiare i cambiamenti introdotti, sia in relazione ai provvedimenti ordinari che a quelli urgenti.

Incremento magistrati specializzati

L’ex ministro Cartabia aveva infatti previsto la necessità di incrementare di 292 unità i magistrati, di 2130 le unità di personale amministrativo e di 47le  unità addette ai ruoli dirigenziali.

Un altro problema segnalato dagli addetti ai lavori è rappresentato dalla mancata specializzazione dei magistrati in materia e dalla abolizione di decisioni collettive sulla responsabilità genitoriale.

limitatori velocità auto

Limitatori di velocità obbligatori Dal 7 luglio 2024 scatta l’obbligo per le case automobilistiche di installare sulle autovetture di nuova immatricolazione i limitatori di velocità

Limitatori velocità: dal 7 luglio scatta l’obbligo di installazione

Dal 7 luglio 2024 tutte le case autonomistiche avranno l’obbligo di installare sulle automobili di nuova immatricolazione specifiche apparecchiature finalizzate al controllo della velocità come previsto dal Regolamento Europeo 2019/2144.

Adattatori intelligenti

L’Intelligent Speed Assistance (adattamento intelligente della velocità) è un sistema che aiuta il conducente a mantenere la velocità più adeguata all’ambiente stradale, fornendo un segnale apposito.Tali adattatori o limitatori di velocità, così come gli altri strumenti per la sicurezza stradale previsti dallo stesso regolamento, perseguono lo scopo di ridurre gli incidenti stradali mortali dovuti al superamento dei limiti di velocità.

Limitatori di velocità: come funzionano

I limitatori di velocità sono capaci di rilevare il superamento del limite di velocità previsto sullo specifico tratto stradale di percorrenza, incrociando i dati del GPS con quelli registrati dalle telecamere presenti sulla vettura e in grado di leggere la segnalazione stradale, compresa quella, ovviamente, che stabilisce i limiti di velocità.

I limitatore di velocità non sarà in grado di rallentare automaticamente il veicolo. Questo strumento è piuttosto un allarme, che può essere emanato attraverso segnali sonori, vibrazioni o altre forme di stimolazione sensoriale, per consentire al conducente di tenere sempre le mani sul volante, senza inutili distrazioni.

Possibilità di disattivazione e requisiti minimi

I limitatori di velocità potranno comunque essere disattivati anche se, installati di default sul veicolo e attivati dall’accensione dello stesso, in base a quanto sancito dal considerando numero 11 del regolamento, il quale prevede che Dovrebbe essere possibile disattivare ladattamento intelligente della velocità, per esempio, quando il conducente riceve falsi avvisi o risposte inadeguate a causa di condizioni metereologiche inclementi, segnaletica orizzontale temporanea contraddittoria in zone di lavori o segnali stradali fuorvianti, difettosi o mancanti. Tale possibilità di disattivazione dovrebbe essere sotto il controllo del conducente. Dovrebbe consentire che ladattamento intelligente della velocità sia disattivato per il tempo necessario e che sia riattivato con facilità dal conducente. Quando il sistema disattivato, possono essere forniti informazioni su limite di velocità. Il sistema dovrebbe essere sempre attiva al momento dellaccensione del veicolo del conducente dovrebbe sempre sapere se il sistema è attivato o disattivato.” 

A questa caratteristica si sommano i requisiti minimi degli adattatori di velocità richiesti dall’articolo 6 del Regolamento:

  • deve essere possibile informare il conducente tramite il comando dell’acceleratore o altro segnale che limite di velocità è stato superato;
  • il segnale dedicato si basa su informazioni relative a limiti di velocità tramite l’osservazione della segnaletica stradale, dei segnali provenienti dall’infrastruttura stradale o dai dati di cartografia digitale o entrambi, disponibili sul veicolo;
  • i sistemi non devono pregiudicare la possibilità per i conducenti di superare la velocità del veicolo suggerita al sistema;
  • gli obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti al fine di evitare o minimizzare il tasso di errore, conformemente alle condizioni reali di guida.

Obblighi di omologazione

Il Regolamento impone ai costruttori di omologare i veicoli ma anche i sistemi di sicurezza in modo conforme a quanto previsto dallo stesso e dagli atti delegati di esecuzione.

I costruttori inoltre devono garantire che i veicoli e i sistemi di sicurezza siano conformi a quanto stabilito dall’allegato 2 del regolamento e alle procedure di prova stabilite dagli atti delegati così come alle procedure uniformi e alle specifiche tecniche sancite negli atti di esecuzione del Regolamento.

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Banca paga se fa bonifico a IBAN sbagliato Cassazione: la banca è responsabile per il pagamento effettuato su un IBAN sbagliato se non dimostra di aver adottato le necessarie cautele

Responsabilità della banca

La banca che accredita una somma su un IBAN che è stato indicato in maniera errata da chi ha effettuato il bonifico, diretta a un beneficiario non titolare di conto presso la stessa banca, è responsabile verso il beneficiario che non ha ricevuto il pagamento. La stessa va esente da responsabilità solo se dimostra di aver adottato tutte le cautele necessarie per scongiurare l’accredito errato della somma, o se dimostrare di essersi adoperata adeguatamente per dare modo al pagatore di individuare il destinatario del pagamento comunicandogli, se occorre, i dati anagrafici o della società. Questa necessità scavalca la tutela della privacy. L’interesse alla riservatezza dei dati passa in secondo piano di fronte alla necessità di tutelare l’interesse del beneficiario a ricevere effettivamente il pagamento che gli è dovuto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 17415/2024.

Richiesta risarcitoria per errato pagamento

Con ricorso 702 c.p.c. un fallimento chiede la condanna al risarcimento del danno di 40.000 euro alla banca. L’attore espone di essere creditore di una somma di 40.000 euro a titolo di indennizzo di cui però non ha ricevuto il pagamento perché la compagnia assicuratrice lo ha corrisposto a mezzo bonifico bancario in modo erroneo a un altro soggetto.

Per l’attore la banca è responsabile perché avrebbe dovuto accorgersi che il titolare del conto corrente a cui ha accreditato la somma disposta a mezzo bonifico non era intestata al soggetto a cui avrebbe dovuto pagarla. L’istituto di credito convenuto rivendica la correttezza del proprio operato, ma il tribunale lo ritiene responsabile, a fronte di un ordine di bonifico di importo così elevato ha infatti tenuto una condotta negligente perché avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario effettivo del bonifico.

Parte soccombente ricorre in appello la decisione, ma anche la corte la ritiene responsabile in quanto non avrebbe fornito alcuna indicazione sulle cautele adottate per consentire al terzo il recupero della somma corrisposta indebitamente ad altri. La decisione di secondo grado viene portata infine all’attenzione della Corte di Cassazione.

Responsabilità della banca  per danni al cliente o al terzo

La Suprema Corte, preso atto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, rileva come in materia di servizi di pagamento elettronici siano intervenuti diversi interventi normativi da parte del legislatore italiano e di quello comunitario.

Tirando le fila, alla luce della normativa, della giurisprudenza e della dottrina in materia, per gli Ermellini occorre distinguere due ipotesi:

  • la responsabilità della banca nell’eseguire operazioni di pagamento dopo una disposizione errata qualora l’operazione provochi un danno al proprio cliente che utilizza il servizio di pagamento come pagatore o destinatario dei fondi dell’operazione;
  • la responsabilità della banca rispetto all’ipotesi in cui l’operazione cagioni un danno al beneficiario di una dispositiva di pagamento qualora questo soggetto non sia titolare di un conto da credito presso la banca stessa.

Nel primo caso per ritenere la banca responsabile è necessario dimostrare che la stessa sia consapevole dell’errore del cliente. Per andare esente da colpa la Banca deve dimostrare di aver eseguito l’operazione tramite un sistema completamente automatizzato perché in tal modo la stessa non è tenuta a eseguire un controllo sulla congruità dell’operazione. Se il pagamento è automatico infatti la banca non può avere la consapevolezza dell’eventuale errore dell’utente per cui spetterà quest’ultimo dimostrare che la banca è consapevole dell’ordine errato.

Nel secondo caso la banca ha invece un dovere di diligenza nei confronti del beneficiario effettivo e del pagamento rimasto insoddisfatto. Per andare esente da responsabilità deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per scongiurare l’erronea individuazione del beneficiario o, quantomeno, deve provare di essersi comportata in modo tale da rendere possibile la corretta individuazione del soggetto gratificato dal pagamento che è stato effettuato in maniera erronea.

I prestatori di servizi di pagamento che senza porre in essere verifiche specifiche risultano consapevoli dell’esattezza dell’IBAN che è stato fornito dal proprio cliente devono adoperarsi affinché l’operazione di pagamento venga effettuata correttamente. Il prestatore che esegue il pagamento nonostante la consapevolezza di un IBAN inesatto tiene una condotta pregiudizievole e di tale condotta deve essere  ritenuta responsabile.

Responsabilità della banca per il bonifico se l’IBAN è errato

Questo infine il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando li beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari”. 

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portale automobilista patente

Portale automobilista: scopri i punti sulla patente Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente o verificare se il tuo veicolo è in regola con la copertura assicurativa? Visita il Portale dell’Automobilista

Portale dell’Automobilista: cos’è

Il Portale dell’Automobilista è un sito collegato a quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e offre tutta una serie di servizi molto utili a chi possiede un mezzo di trasporto.

Nel menu orizzontale in alto è possibile accedere ai servizi relativi alle patenti, ai veicoli, ai servizi online, al Codice della Strada, ai professionisti, all’autotrasporto e alla app mobile.

Nella home è presente un’area dedicata alle news per i conducenti. Nel footer invece il menù orizzontale presenta vari link per accedere alle news e alle circolari, alle Faq, agli eventi (iniziative di comunicazione a cui ha partecipato il Dipartimento dei trasporti) e all’assistenza, un’area in cui è possibile procedere al reset della password di accesso.

Chiunque infatti può accedere al portale, previa registrazione, cliccando sulla voce “registrati” presente in alto a destra della Home. Seguendo la procedura e inserendo i dati richiesti, l’iscrizione viene confermata tramite la ricezione di un’e-mail.

La registrazione al portale permette al soggetto iscritto come cittadino o come impresa di poter consultare i dati relativi al proprio mezzo di trasporto, alla propria copertura assicurativa e alla propria patente e di accedere ai servizi online del Dipartimento e del Ministero. I cittadini possono accedere al portale tramite SPID o CIE.

Verifica del saldo punti della patente

Uno dei servizi più utili e interessanti presenti sul portale dell’automobilista è quello dedicato al controllo dei punti della patente. Cliccando sulla voce del menu in alto “Servizi online” si apre la pagina dedicata. Nel menu laterale di sinistra, tra i vari servizi presenti c’è quello dedicato al “Saldo punti patente”; cliccando sulla voce dedicata è possibile verificare quanti punti sono presenti sulla propria patente di guida  in due modi diversi:

  • dopo aver effettuato il login sul portale;
  • contattando il servizio automatico al numero 06. 45775962, che fornisce il servizio 24 ore su 24 e sette giorni su sette al costo di una telefonata urbana.

Si ricorda che il sistema della patente a punti prevede l’assegnazione ai neopatentati di 20 punti. Questi punti possono essere decurtati quando il titolare della patente viola il Codice della Strada. La decurtazione è tanto maggiore quanto maggiore è la gravità dell’infrazione commessa. Se però il titolare della patente non commette infrazioni per due anni, alla patente vengono aggiunti 2 punti bonus.

Per comprendere al meglio il funzionamento dei punti della patente ed essere sempre aggiornati sulle eventuali modifiche normative, accedendo dalla voce di menu dedicata, al “Codice della strada” è possibile prendere visione della tabella dei punteggi aggiornata, contemplata dall’articolo 126 bis del CdS. La tabella, suddivisa in tre colonne contempla, nella prima colonna a sinistra l’articolo del Codice della Strada, nella seconda il comma di riferimento dell’infrazione, nella terza i punti decurtati, in caso di violazione.

Verifica della classe ambientale del veicolo

Un altro servizio utilissimo per chi possiede un mezzo di circolazione è quello dedicato alla verifica della classe ambientale del veicolo. Cliccando sulla voce del menu in alto “Servizi online”e poi sulla voce del menu di sinistra “Verifica classe ambientale e CO2”, è possibile verificare la categoria euro di appartenenza dei veicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori con il dato di emissione della CO2, dopo aver selezionato il tipo di veicolo e la targa.

Verifica della copertura assicurativa

Sempre dalla voce di menu “Servizi online” è possibile accedere al servizio “Verifica copertura assicurativa RCA”. Anche in questo caso è sufficiente effettuare una ricerca per veicolo inserendo il numero di targa nell’apposito spazio. Se il veicolo sia assicurato, ma nel portale tale informazione non risulta aggiornata, l’utente è tenuto a contattare la propria compagnia di assicurazione. È bene sapere infatti che circolare con un mezzo di trasporto non assicurato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa minima di 841 euro fino a 3.366 euro.

Gli altri servizi online

Il portale, sempre all’interno dell’area “Servizi online” mette a disposizione tutta una serie di servizi utili. È possibile infatti verificare se il proprio veicolo, dopo il 1 giugno del 2018, è in regola con le revisioni. Da questa sezione è possibile anche gestire le richieste a proprio carico cliccando sulla voce di menu “Gestione pratiche online”. Effettuando una ricerca per provincia è possibile anche trovare l’ufficio della motorizzazione civile di zona. In caso di rinnovo della patente  infine è molto utile l servizio dedicato alla ricerca dei medici certificatori per Comune o Cap.

App IPatente

Molti dei servizi presenti sul portale si possono usufruire anche dal proprio cellulare grazie all’app IPatente, con la quale si possono attivare diverse notifiche per segnalare la scadenza della patente, le variazioni di punteggio dopo le infrazioni commesse e la scadenza della revisione. L’app è completamente gratuita e si può scaricare dagli Store Apple, Google e Huawei.

Cybersicurezza e reati informatici: legge in vigore dal 17 luglio La nuova legge sulla Cybersicurezza inasprisce le pene per i reati informatici e obbliga le pubbliche amministrazioni a segnalare gli attacchi entro 24 ore

Legge cybersicurezza in vigore dal 17 luglio

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio, la legge n. 90/2024 sulla cybersicurezza e reati informatici, approvata in via definitiva dal Senato il 19 giugno scorso, in vigore dal 17 luglio. Il testo di legge, composto da 24 articoli, introduce anche modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Il capo I contiene disposizioni per il rafforzamento della Cybersicurezza nazionale della pubblica amministrazione e del settore finanziario, disciplina le funzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e regolamenta i contratti pubblici di beni e servizi informatici.

Il capo II invece contiene disposizioni specifiche per la prevenzione e la lotta ai reati informatici, prevede misure di contrasto in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici, detta regole specifiche per la sicurezza delle banche dati degli edifici giudiziari.

Vediamo le novità più importanti della nuova legge.

Obbligo di notifica degli incidenti informatici

Le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali, le società di trasporto pubblico urbano ed extraurbano e le aziende sanitarie locali hanno l’obbligo di segnalare e notificare gli incidenti informatici in grado di impattare sulle reti sui sistemi informativi e sui servizi informatici.

Sono soggetti all’obbligo di segnalazione anche le società in house che forniscono servizi informatici, di trasporto, di raccolta, smaltimento e trattamento di acque reflue urbane domestiche industriali e che si occupano della gestione dei rifiuti.

Questi soggetti hanno l’obbligo di segnalare lincidente entro il termine massimo di 24 ore dal momento in cui ne hanno acquisito conoscenza. La segnalazione e la notifica devono essere effettuate con apposite procedure tramite il sito istituzionale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. La reiterata inosservanza dell’obbligo di notifica da parte dei soggetti obbligati comporta l’avvio di ispezioni da parte dell’Agenzia nonché l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 125.000 euro.

L’Agenzi indica anche ai soggetti obbligati l’adozione di interventi risolutivi per contrastare la vulnerabilità informatica a cui sono esposti. La mancata adozione di detti interventi è punita con sanzione amministrativa.

Rafforzamento della resilienza delle PP.AA.

Le pubbliche amministrazioni, al fine di contrastare gli attacchi informatici, individuano una struttura che ha il compito di sviluppare politiche e procedure di sicurezza dell’informazione, di produrre e a aggiornare sistemi di analisi preventiva e i piani per gestire il rischio informatico, di redigere e aggiornare un documento che indichi i ruoli e l’organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni, di predisporre e aggiornare un piano programmatico per la sicurezza dei dati, di pianificare e attuare attività di potenziamento per la gestione dei rischi informatici, di programmare  e attuare le misure previste dalle linee guida per la Cybersicurezza emanate dall’agenzia nazionale, di monitorare e valutare le minacce alla sicurezza per un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza.

Presso la struttura individuata le pubbliche amministrazioni possono conferire l’incarico di referente per la Cybersicurezza a un dipendente, previa autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza. Tale referente rappresenta un punto di contatto tra l’amministrazione e l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, a cui pertanto deve essere comunicato il nominativo.

Crittografia per rafforzare le misure di sicurezza

Le strutture delle pubbliche amministrazioni con il compito di contrastare il rischio informatico sono tenute a verificare che i programmi e le applicazioni informatiche in uso siano dotate di soluzioni crittografiche e rispettino le linee guida sulla crittografia e sulla conservazione delle password adottate dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e dal Garante per la protezione dei dati personali. L’articolo 10 del testo prevede il riconoscimento all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale di una serie di funzioni in materia di crittografia, finalizzata a promuoverne l’utilizzo a vantaggio della tecnologia blockchain.

Pene più severe per i reati informatici

La legge  introduce e definisce nuovi reati informatici, come l’accesso abusivo a sistemi informatici o telematici e l’installazione di software dannosi per danneggiare o interrompere sistemi informatici.

Vengono introdotte aggravanti per la truffa cyber, con previsione della confisca obbligatoria di beni e strumenti informatici utilizzati per il reato, oltre al profitto derivante dallo stesso.

Il reato di estorsione mediante reati informatici viene punito in modo specifico, mentre la pena per il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità è aumentata da 2 a 6 anni di reclusione. Introdotte anche attenuanti per chi collabora con la giustizia.