Illeciti contributivi: nuovo regime sanzionatorio Illeciti contributivi: il nuovo regime sanzionatorio modificato dal decreto n. 19/2024 oggetto della circolare n. 90/2024
Illeciti contributivi: il nuovo regime dal 1° settembre
Per gli illeciti contributivi dal 1 settembre 2024 è in vigore un nuovo regime sanzionatorio. Lo ha stabilito l’articolo 30 del decreto legge numero 19/2024, che ha modificato diverse disposizioni dell’articolo 116 della legge 388/2000.
La circolare INPS n. 90/2024
L’INPS fornisce importanti chiarimenti e indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio in caso di omissioni ed evasioni contributive nella circolare n. 90 del 4 ottobre 2024.
Nel documento importanti chiarimenti anche sulle attività di compliance, sull’attività di accertamento d’ufficio dell’Istituto e sugli adeguamenti procedurali derivanti dalle recenti modifiche.
Illeciti contribuivi: omissioni
L’omissioni contributiva si verifica quando si omette o si ritarda il pagamento di premi e contributi. In base alle modifiche di legge se il pagamento dei contributi o dei premi viene effettuato entro 120 giorni in un’unica soluzione e spontaneamente prima di eventuali contestazioni richieste da parte degli enti impositori non trova applicazione la maggiorazione.
Illeciti contributivi: evasioni
L’evasione contributiva si realizza nelle ipotesi di mancato versamento dei contributi o dei premi dovuti quando il versamento è collegato a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi alla verità.
La norma di revisione precisa che l’evasione si realizza quando la dichiarazione omessa o non conforme viene realizzata con l’intento specifico di non versare i contributi e i premi tramite l’occultamento dei rapporti di lavoro, delle retribuzioni, di redditi prodotti difatti o notizie rilevanti ai fini dell’obbligo contributivo.
Dal punto di vista sanzionatorio la norma non cambia il regime vigente e continua a prevedere una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non versati alle scadenze in ragione danno. Percentuale che può salire al 60% dell’importo dovuto.
Omissioni contributive da contrasti giurisprudenziali o amministrativi
In caso di mancato ritardato versamento dei premi o dei contributi a causa di incertezze legate a contrasti di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’esistenza dell’obbligo contributivo riconosciuto poi in sede giudiziario amministrativa è prevista una sanzione rappresentata dalla “somma costituita dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.”
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