organismo incompetente mediazione

Organismo incompetente mediazione: l’accordo salva il giudizio Organismo incompetente mediazione: la domanda è improcedibile, solo se le parti si accordano per un’altra sede il giudizio è salvo

Organismo incompetente mediazione

La sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, giudice Fabrizio Pasquale, l’11 dicembre 2024 ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni presentata contro un geometra a causa dell’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito. Nel decidere la questione di rito il tribunale sottolinea l’importanza di rispettare i criteri di competenza territoriale nella scelta dellorganismo di mediazione, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziale. L’attore, avendo presentato l’istanza a un organismo incompetente, ha visto infatti rigettata la propria richiesta senza poter entrare nel merito. Solo l’accordo tra le partirebbe potuto salvare il giudizio.

Richiesta risarcitoria per responsabilità professionale

L’attore ha convenuto in giudizio il geometra incaricato della redazione di un frazionamento catastale, ritenuto responsabile di errori tecnici che avrebbero causato lesito sfavorevole di un altro contenzioso civile in cui l’attore era coinvolto. In particolare, l’attore ha richiesto un risarcimento danni di 60.000 euro, sostenendo che la perizia errata del geometra avesse influenzato negativamente le decisioni nei giudizi civili contro altri eredi in una controversia possessoria. Il convenuto ha contestato ogni addebito, chiedendo il rigetto della domanda.

Eccezione di improcedibilità

Alla prima udienza il geometra ha sollevato uneccezione preliminare di improcedibilità della domanda, sostenendo che il tentativo di mediazione obbligatorio era stato svolto dinanzi a un organismo territorialmente incompetente, in violazione dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.

Il giudice ha quindi limitato il dibattito alla sola questione preliminare relativa alla validità della mediazione e ha fissato un’udienza per decidere su tale punto.

Competenza territoriale organismo di mediazione

Dalla documentazione è emerso che l’attore aveva avviato la mediazione presso lorganismo della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, con sede a Pescara. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che:

  • il foro competente per la controversia era il Tribunale di Vasto;
  • l’organismo di mediazione avrebbe dovuto avere una sede nel circondario del tribunale territorialmente competente;
  • il D.Lgs. n. 28/2010 prevede che la mediazione sia effettuata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente, salvo accordo tra le parti, che in questo caso non era stato raggiunto.

Ne è derivata la conclusione che la procedura di mediazione era stata svolta in violazione della legge e non poteva considerarsi valida ai fini della procedibilità della domanda.

Dichiarazione di improcedibilità: conseguenze

Secondo la giurisprudenza prevalente, la presentazione della domanda di mediazione a un organismo territorialmente incompetente comporta limprocedibilità dellazione giudiziale, poiché la condizione di procedibilità non può considerarsi soddisfatta.

Il Tribunale ha respinto le argomentazioni dellattore, il quale sosteneva che il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per ripetere la mediazione. Infatti, con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), è stata abrogata la possibilità per il giudice di assegnare un nuovo termine per la mediazione in caso di irregolarità.

Il Tribunale di Vasto ha quindi deciso di dichiarare improcedibile la domanda dell’attore.

 

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invalidità

Invalidità: nuove regole per le visite di revisione INPS L'istituto chiarisce le nuove regole in materia di accertamento e revisione dell'invalidità alla luce della legge di bilancio 2025

Visite revisione INPS: cambiano le regole

Invalidità, cambiano le regole per le viste di revisione INPS. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto modifiche rilevanti nel processo di accertamento della disabilità. Con il messaggio n. 188/2025 l’Istituto nazionale di Previdenza Sociale ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle procedure per l’accertamento delle disabilità e dell’invalidità previdenziale.

Le nuove regole, valide sul piano nazionale, si applicano anche alle nove provincie in cui è in fase di sperimentazione la valutazione base.

La semplificazione punta a ridurre i disagi per i cittadini e a ottimizzare i tempi degli accertamenti.

Visite revisione INPS patologie oncologiche

Dal 1° gennaio 2025 e per tutto l’anno, gli accertamenti di revisione per patologie oncologiche si baseranno prioritariamente sulla documentazione sanitaria disponibile. L’interessato riceverà una comunicazione e dovrà fornire i documenti necessari nel termine di 40 giorni. Se la documentazione medica fornita risulterà completa, la Commissione medica potrà concludere l’accertamento senza sottoporre il richiedente a visita diretta. Gli interessati possono tuttavia  chiedere di essere sottoposti a una visita diretta, inviando specifica richiesta tramite posta elettronica.

Revisione patologie non oncologiche

Per i soggetti che risultano affetti da patologie non oncologiche, per tutto il 2025 varranno invece le regole di valutazione in vigore.

Semplificazione per accertamenti multipli

Il messaggio INPS informa che sono state semplificate anche le procedure per le visite di accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità e disabilità.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, l’INPS dovrà effettuare accertamenti sanitari in un’unica visita quando vengono presentate istanze simultanee per diversi benefici assistenziali e previdenziali. Le commissioni mediche, in questi casi, potranno integrare la propria composizione al fine di garantire un accertamento completo della condizione del richiedente.

Questo approccio dovrò essere seguito anche per le visite di revisione programmate entro l’anno, a condizione che non vi siano più di tre mesi tra due accertamenti.

 

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copertura inail

Copertura INAIL estesa ai lavori di pubblica utilità Copertura INAIL anche per i condannati che svolgono lavori di pubblica utilità e per i condannati volontari non remunerati

Copertura INAIL per condannati e volontari

La circolare n. 3 del 24 gennaio 2025 estende la copertura INAIL ai soggetti che sono stati condannati a svolgere lavori di pubblica utilità sostitutivi e ai condannati ammessi ai servizi fai volontariato e ad attività di pubblica utilità senza remunerazione.

La tutela assicurativa graverà sul Fondo previsto specificamente dal comma 312 della legge n. 208/2015 per reintegrare “l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni” occorsi ai soggetti suddetti.

Attivazione della copertura assicurativa: come fare

Al fine di attivare la copertura assicurativa è necessario fare domanda in modalità online almeno 10 giorni prima dell’attività di volontariato o di pubblica utilità. Nella domanda è necessario specificare l’attività prestata e il numero delle giornate in cui la stessa viene svolta. La copertura opera dal momento in cui l’INAIL comunica al richiedente che l’assicurazione è stata attivata.

Cosa prevede la circolare INAIL

La circolare specifica nel dettaglio quali sono i soggetti rientranti nelle due categorie di lavoratori condannati al lavoro sostitutivo di pubblica utilità e a quello volontario senza remunerazione e poi stila un elenco aggiornato di quelli a cui è estesa la copertura assicurativa.

Il documento specifica poi il funzionamento e la dotazione del Fondo, la cui dotazione rappresenta il limite inderogabile annuale entro il quale è ammessa la copertura assicurativa.

Il paragrafo 6 del documento fornisce importanti precisazioni sull’obbligo assicurativo previsto dal DPR n. 1124/1965 per i detenuti e gli internati impiegati nel servizio interno degli istituti e degli stabilimenti di prevenzione o di pena o per attività occupazionale, riepilogando anche le convenzioni stipulate tra il ministero della Giustizia e l’INAIL.

La circolare è corredata inoltre da 7 allegati:

  1. Decreto 27 luglio 2023 – Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’ 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150;
  2. Polizza volontari Inail – Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Scheda 1 (aggiornata a dicembre 2024);
  3. scheda 2 (aggiornata a dicembre 2024)
  4. scheda n. 3 (aggiornata a dicembre 2024);
  5. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  6. scheda n. 4 (aggiornata a dicembre 2024);
  7. Decreto del 28.02.2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il testo della circolare e degli allegati sono disponibili alla seguente pagina dell’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

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arbitro assicurativo

Arbitro assicurativo per le liti Arbitro assicurativo: istituito con il Decreto n. 215/2024 l’organismo che dovrà risolvere in via stragiudiziale alcune controversie assicurative

Arbitro Assicurativo per la risoluzione stragiudiziale

Dal 24 gennaio 2025 è in vigore il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 215 del 6 novembre 2024. Il provvedimento dei occupa della risoluzione stragiudiziale delle controversie derivanti da contratti assicurativi.

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento stabilisce le modalità di gestione delle controversie tra clienti e operatori assicurativi. Definisce inoltre la composizione degli organi decisionali e i tipi di controversie trattate. L’IVASS dovrà adottare nel giro di qualche mese le disposizioni tecniche e operative necessarie per il funzionamento dell’Arbitro Assicurativo. L’operatività dell’Arbitro sarà ufficializzata con un provvedimento IVASS che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

Istituzione dell’Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo sarà gestito dall’IVASS e avrà competenza obbligatoria per le imprese assicurative e gli intermediari iscritti agli albi. Gli operatori in regime di libera prestazione di servizi potranno aderire volontariamente.

Competenza dell’Arbitro assicurativo

L’Arbitro si occuperà delle controversie relative ai contratti assicurativi entro determinati limiti economici:

  • contratti vita con prestazioni in caso di decesso: fino a 300.000 euro;
  • altri contratti vita: fino a 150.000 euro;
  • risarcimento diretto per responsabilità civile: fino a 2.500 euro;
  • altre controversie danni: fino a 25.000 euro.

Sono escluse le controversie che rientrano nella competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e quelle della CONSAP.

Composizione e funzionamento

L’Arbitro sarà organizzato in collegi di cinque membri, nominati dall’IVASS, tra rappresentanti dell’istituto, delle associazioni di categoria e dei consumatori. Il collegio opererà con il supporto di una segreteria tecnica.

Procedura stragiudiziale di risoluzione

Il procedimento sarà documentale e si potrà attivare dopo un reclamo all’impresa o all’intermediario. Se il reclamo non verrà risolto nei termini previsti o non sarà soddisfacente, il cliente potrà presentare ricorso entro dodici mesi. Il processo si svolgerà telematicamente e il collegio dovrà decidere entro 90 giorni, prorogabili una sola volta per casi complessi. Le decisioni saranno vincolanti e dovranno essere eseguite entro 30 giorni. In caso di inadempienza, l’IVASS pubblicherà il nome dell’impresa o dell’intermediario sul proprio sito.

 

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omologazione e approvazione autovelox

Omologazione e approvazione autovelox: il ministero fa marcia indietro Omologazione e approvazione autovelox: la circolare del 23 gennaio 2025 equipara le due procedure suscitando non poche polemiche

Ministero dell’Interno: la circolare delle polemiche

La circolare del 23 gennaio 2025 su omologazione e approvazione autovelox del Ministero dell’interno, sta suscitando parecchie polemiche.

Il documento del Viminale parte dall’esame delle recenti pronunce della Cassazione n. 10505, n. 20492 e n. 20913, che sanciscono la differenza tra omologazione e approvazione e precisano che solo l’omologazione rende legittimi gli accertamenti effettuati con l’autovelox. 

Omologazione e approvazione autovelox: chiarimenti

Dopo queste pronunce il dicastero ha avviato un dialogo con l’Avvocatura di Stato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avere delucidazioni sul significato dei due termini dal punto di vista operativo.

L’Avvocatura Generale ha concluso per la omogeneità delle due procedure di omologazione e di approvazione per tutta una serie di motivi.

  • I due procedimenti sono finalizzati a verificare l’utilità dell’apparecchio allo scopo a cui è destinato e la sua conformità alle necessità di misurazione.
  • Omologazione e approvazione riguardano il prototipo dell’apparecchio e non quello singolo che poi viene affettivamente impiegato per le rilevazioni su strada.
  • La materia in entrambi i casi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Per l’omologazione, così come per l’approvazione, vengono svolte istruttorie tecniche e amministrative finalizzate a valutare requisiti e caratteristiche dell’apparecchio per la funzione che deve svolgere e per la conformità alle regole nazionali e comunitarie.
  • Sul dispositivo si esprime infine il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per verificare l’efficienza e l’idoneità.
  • L’esito positivo di questo controllo è seguito dal decreto dirigenziale di autorizzazione alla commercializzazione dei singoli apparecchi in conformità al prototipo depositato.

L’Avvocatura precisa tuttavia che in giudizio, per non incorrere in giudizi di inammissibilità, occorre depositare il decreto di approvazione dello strumento di rilevazione indicato nel verbale che ha accertato la violazione ed eventuali decreti di omologazione di strumenti diversi da quelli finalizzati a verificare la violazione del limite di velocità.

Tavolo tecnico per omologazione e approvazione autovelox

Per garantire l’uniformità interpretativa è stato istituito anche un tavolo tecnico  presso il Ministero delle Infrastrutture di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero dell’Interno, dell’ANCI e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Lo scopo è di definire in modo uniforme le procedure per l’omologazione del prototipo la fase di taratura e il controllo di funzionalità dei dispositivi e anche delle apparecchiature e dei mezzi tecnici indicati nell’articolo 201 comma 1 bis lett. e) e f) del Codice della Strada.

 

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stalking

Stalking abusare della genitorialità ai danni dell’ex Stalking: il reato viene integrato anche dall’abuso della genitorialità quando esercitata in danno dell’ex  

Reato di stalking l’abuso della genitorialità

Il reato di stalking si configura anche quando i diritti e i doveri connessi alla genitorialità vengono esercitati oltre i limiti fissati dal giudice. O quando ad esempio il diritto di visita viene svolto oltre i limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 2732/2025.

Stalking: doppia condanna

La Corte d’appello conferma la condanna nei confronti dell’imputato per il delitto di atti persecutori perpetrato in danno della donna alla quale è stato legato da una relazione affettiva.

Abuso della genitorialità insussistente

Il difensore dell’imputato impugna la decisione in Cassazione. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce l’errata valutazione delle dichiarazioni della parte civile costituita e delle persone legate alla stessa. La Corte avrebbe dovuto riconsiderare la versione dei fatti fornita da questi soggetti, stante la divergenza di questa rispetto alla pacificità dei fatti. Con il quarto e il quinto motivo invece denuncia il vizio di motivazione sulla prova dell’elemento soggettivo del reato di stalking e della sussistenza degli eventi integrativi del reato. L’imputato afferma di non aver mai voluto interferire nella vita privata dell’ex compagna. Lo stesso si sarebbe limitato a coltivare il rapporto con il figlio minore. Il tutto senza effetti negativi sulla madre del minore, che, in piena libertà e autonomia ha scelto di trasferirsi nella città in cui lavorava e frequentava amici. Il PG della Cassazione e il difensore della donna chiedono il rigetto del ricorso.

Stalking esercizio genitorialità fuori dai limiti

Gli Ermellini respingono il ricorso perché infondato. Il terzo motivo del ricorso in particolare risulta inammissibile. Le argomentazioni relative alla censura sulla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi a favore della parte civile sono generiche e ripetono doglianze già respinte nel merito. La Cassazione ribadisce che tali doglianze non sono consentite in sede di legittimità se dirette a una nuova valutazione o rilettura dei fatti.

La S.C. non condivide neppure le critiche dell’imputato relative all’apprezzamento delle prove, che smentirebbero la versione dei fatti così come descritta dalla parte civile. Dal verbale dell’udienza celebrata davanti al Tribunale per i Minorenni emerge in sostanza che l’imputato ha minacciato la parte civile di portarle via il figlio. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge inoltre “l’ossessione dell’imputato per l’ex compagna, cui aveva cagionato un forte stress emotivo appostandosi continuamente presso la sua abitazione e il luogo di lavoro.”

La Cassazione ricorda inoltre chel’esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile ex art. 337-ter cod. proc. o, comunque, dai limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore stesso (ad esempio del diritto di visita) costituisce abuso del diritto alla genitorialità e non può essere fatto valere neppure alla stregua di scriminante putativa, come tale suscettibile di escludere l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.” 

Condotta ossessiva e molesta dell’ex

Nel caso di specie è indubbio che l’imputato abbia abusato della propria genitorialità per danneggiare la ex compagna. L’uomo non si è “limitato a far visita al figlio minore o a cercare di incontrarlo”. Lo stesso ha tenuto una “condotta ossessiva, reiteratamente molesta e intrusiva nella vita della stessa ex compagna, cui aveva creato un grave e perdurante stato d’ansia.”

Respinto anche l’ultimo motivo. I giudici di merito hanno infatti ritenuto, in maniera conforme, che le condotte ossessive, reiteratamente moleste e intrusive, tenute dall’imputato nei confronti della sua ex convivente, avevano avuto un’incidenza negativa sull’equilibrio psichico della donna, che aveva dovuto cambiare il luogo di residenza ed aveva subito il persistente patema d’animo discendente dal rischio di incontrare il ad integrare gli eventi del delitto di atti persecutori”.

Eventi che non sono stati smentiti dal ricorrente, che non è stato in grado di fornire prove contrarie decisive.

 

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casa famiglia

Casa famiglia per il figlio che usa troppo il cellulare Casa famiglia per il minore problematico che cresce in un ambiente conflittuale e fa un uso smodato dello smartphone

Casa famiglia per figlio che fa uso smodato del cellulare

Un ragazzo di 13 anni viene collocato in una casa famiglia per decisione del Tribunale per i minorenni competente. La vicenda ruota attorno a una situazione familiare estremamente delicata, caratterizzata da alta conflittualità tra i genitori, episodi di violenza domestica e comportamenti problematici del minore, come l’uso smodato del cellulare. I genitori ovviamente si oppongono alla decisione di primo grado e poi a quella della Corte di’Appello. La Cassazione però con l’ordinanza n.1832/2025 respinge il ricorso dimostrando anche di condividere le conclusioni del giudice di primo grado sull’importanza di una corretta educazione digitale.

Collocazione del minore in casa famiglia

La vicenda prende avvio da una richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, che nell’aprile 2022 ha chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale. La situazione familiare era critica: i genitori non riuscivano a gestire i conflitti, e il figlio mostrava comportamenti aggressivi e una forte dipendenza dai dispositivi elettronici, in particolare dal cellulare. I servizi sociali, intervenuti per monitorare la situazione, hanno rilevato ulteriori problemi, tra cui difficoltà scolastiche e scarsa capacità dei genitori di garantire un ambiente stabile.

Il Tribunale ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, disponendo l’affidamento del ragazzo ai servizi sociali. Il minore è stato collocato in una casa famiglia, con il divieto assoluto di utilizzare dispositivi elettronici. Inoltre, i contatti con i genitori sono stati limitati e demandati a successivi accertamenti.

Entrambi i genitori hanno impugnato il provvedimento, presentando ricorso alla Corte d’Appello. La Corte d’Appello, tuttavia, ha respinto i ricorsi, confermando la validità della decisione del Tribunale.

Nomina tardiva del curatore e pregiudizio per il minore

I genitori hanno quindi fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando cinque motivi principali di impugnazione. Tra questi, hanno ribadito la presunta violazione del diritto del minore a essere rappresentato adeguatamente e l’assenza di un difensore per il figlio nel primo grado di giudizio. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze, stabilendo che, pur in presenza di errori procedurali, non era stato arrecato un concreto pregiudizio al minore.

Secondo i giudici, la nomina tardiva del curatore speciale non aveva inciso negativamente sull’esito del processo. Infatti, il curatore nominato successivamente ha potuto partecipare attivamente al giudizio d’appello, rappresentando gli interessi del minore in modo autonomo e indipendente.

La Cassazione ha richiamato anche il principio secondo cui l’interesse superiore del minore deve prevalere su ogni altra considerazione. In situazioni di conflitto familiare e inadeguatezza genitoriale, è necessario intervenire prontamente per garantire un ambiente sereno al bambino. La collocazione in casa famiglia è stata ritenuta una misura adeguata, viste le difficoltà dei genitori di fornire un contesto stabile e protetto.

Inoltre, i giudici hanno sottolineato l’importanza di procedere con celerità in questi casi, evitando inutili ritardi che potrebbero aggravare il disagio del minore. Sebbene la nomina tardiva del curatore speciale rappresenti un errore procedurale, non ha reso nullo il processo, poiché il minore è stato adeguatamente rappresentato nelle fasi successive.

Educazione digitale: vietato l’uso dello smartphone

Un elemento centrale del caso è  luso eccessivo del cellulare da parte del ragazzo. Questo aspetto è emerso come un campanello d’allarme, evidenziando un problema diffuso tra i giovani. La dipendenza da dispositivi elettronici può avere conseguenze negative sullo sviluppo emotivo, sociale e scolastico dei ragazzi. In questo caso, il Tribunale ha scelto di vietare al minore l’utilizzo di smartphone e tablet, ritenendoli un fattore aggravante della sua situazione, già sufficientemente problematica.

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morosità incolpevole

Morosità incolpevole: cos’è e come funziona il fondo Morosità Incolpevole: cos'è e come opera il fondo per sostenere gli inquilini in difficoltà con il canone di locazione

Morosità incolpevole: fondo 2025-2026

Con la legge di bilancio 2025, il Fondo per la Morosità Incolpevole ha ricevuto un rifinanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni per il 2026. Questo provvedimento è volto a fornire supporto agli affittuari in difficoltà economiche, ampliando anche la definizione di morosità incolpevole per ricomprendere situazioni in cui il pagamento dell’affitto risulti particolarmente oneroso. Analizziamo cosa si intende per morosità incolpevole e quali sono le caratteristiche del fondo creato per gestire questa problematica.

Definizione di morosità incolpevole

La morosità incolpevole si presenta quando un affittuario non riesce a pagare l’affitto a causa di eventi imprevisti che compromettono la sua capacità economica. È una condizione riconosciuta legalmente dal 2013, applicabile solo a situazioni sopravvenute successivamente alla stipula del contratto di locazione. Tra le cause riconosciute ci sono la perdita del lavoro, la riduzione delle ore lavorative dovuta ad accordi aziendali, la cassa integrazione, il mancato rinnovo dei contratti temporanei o atipici, la cessazione dell’attività imprenditoriale per forza maggiore, gravi patologie, incidenti o decessi familiari.

Con le nuove norme, la definizione di morosità incolpevole è stata estesa: ora include non solo l’impossibilità di pagare l’affitto ma anche i casi in cui ciò diventi estremamente complicato. Questa modifica rende il provvedimento più inclusivo, ampliando il sostegno a un maggior numero di famiglie bisognose.

Il Fondo per la morosità incolpevole

Il Fondo per la Morosità Incolpevole è stato creato nel 2013 con l’obiettivo di sostenere gli affittuari con difficoltà economiche e prevenire gli sfratti. È gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che distribuisce le risorse tra le regioni secondo criteri specifici.

Il fondo può essere utilizzato per sanare i debiti, garantire un deposito cauzionale o coprire alcune mensilità d’affitto in un nuovo contratto. Per accedere al contributo, l’inquilino deve possedere determinati requisiti:

  • reddito ISEE inferiore a 26.000 euro;
  • residenza nell’immobile oggetto dello sfratto da almeno un anno;
  • notifica di uno sfratto;
  • cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno;
  • assenza di altra abitazione idonea.

L’importo massimo erogabile è stabilito a 12.000 euro; tuttavia, il nuovo decreto potrebbe prevedere aggiornamenti su tale cifra e sui requisiti necessari.

Le novità della Legge di bilancio 2025

La legge rifinanzia il fondo con risorse limitate rispetto al passato, destinate a coprire solo una piccola parte degli sfratti per morosità. Nel 2023 sono stati emessi oltre 30.000 provvedimenti di sfratto per morosità; tuttavia, il fondo del 2025 potrà intervenire su circa 1.000 casi.

Oltre al rifinanziamento, è stato previsto l’aggiornamento del decreto ministeriale del 2016 riguardante i criteri e le modalità d’uso delle risorse. In particolare, sarà fissato un limite massimo alle annualità per cui l’inquilino potrà ricevere supporto e sarà possibile erogare aiuti direttamente al proprietario dell’immobile. Alcune disposizioni eccezionali adottate durante l’emergenza Covid non saranno riprese.

Supporto limitato

Nonostante il rifinanziamento e le nuove disposizioni legislative, il fondo rimane uno strumento con capacità limitata rispetto all’elevato numero annuale degli sfratti per morosità. Le risorse disponibili risultano insufficienti a fronteggiare efficacemente la crescente domanda di aiuto.

L’ampliamento della definizione della morosità incolpevole e l’aggiornamento delle modalità d’accesso rappresentano passi avanti; tuttavia, sono necessari ulteriori interventi affinché tale misura diventi più incisiva e inclusiva.

 

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shock tributario

Shock tributario: nessun risarcimento Shock tributario: non spetta il risarcimento alla professionista se non prova il nesso tra condotta del consulente e la patologia psichica

Shock tributario: niente risarcimento senza prova

Sul risarcimento del danno da shock tributario” si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1036/2025. Gli Ermellini hanno affrontato nello specifico il caso di una professionista che ha chiesto i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalla negligenza del proprio consulente contabile, responsabile di inadempimenti che hanno costretto la donna a versare all’Erario più di 9000,00 euro.

Consulente inadempiente: sanzioni per più di 9000 euro

Una professionista subisce un accertamento fiscale in relazione all’anno 2009, conclusosi con il pagamento di oltre 9.000 euro in sanzioni. La donna attribuisce il problema alle omissioni del consulente contabile. A causa dello stress provocato dalla vicenda, la ricorrente ritiene di aver sviluppato una grave patologia psichiatrica, diagnosticata come disturbo delladattamento” con perdita significativa della capacità lavorativa. Nel 2015, la ricorrente chiude infatti la propria attività professionale, lamentando una riduzione del reddito di circa il 40%. Chiede quindi il risarcimento di oltre 500.000 euro per i danni patrimoniali e morali subiti.

Danno da “shock tributario”: manca la prova

Il Tribunale di Parma accoglie parzialmente accolto la domanda, riconoscendo però solo un risarcimento di 743,64 euro per il danno patrimoniale legato alle omissioni fiscali. Non ha invece ritenuto provati il danno alla salute e il lucro cessante.Il giudice esclude il nesso di causalità tra la condotta del consulente e la grave patologia psichica, considerando il danno non prevedibile secondo il criterio dell’art. 1225 c.c. L’autorità giudiziaria inoltre respinge la richiesta di una consulenza tecnica medico-legale. In appello, la Corte di Bologna conferma la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso per mancanza di elementi nuovi e condividendo la valutazione del Tribunale.

Shock tributario: danno prevedibile?

La ricorrente a questo punto impugnato la sentenza della Corte d’Appello davanti alla Corte di Cassazione. Tra i motivi del ricorso la ricorrente:

  • lamenta l’errata applicazione dell’ 1225 c.c in quanto il danno psichico era prevedibile, data la gravità delle omissioni del consulente;
  • contesta la non ammissione della CTU medico-legale perché ha impedito una corretta valutazione della patologia e del suo nesso causale con l’inadempimento;
  • considera del tutto errata valutazione delle prove perché la documentazione prodotta dimostra un chiaro legame tra l’accertamento fiscale e il danno subito.

Danno psichico non giustificato

La Cassazione respinge il ricorso, sottolineando che la prevedibilità del danno, secondo l’art. 1225 c.c., deve essere valutata in modo astratto. Il danno deve rientrare cioè nella normale alea del contratto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, ha motivato adeguatamente la decisione. L’assenza di risvolti penali nella vicenda fiscale e l’entità modesta delle sanzioni non giustificano un danno psichico così grave.

La Corte conferma anche la discrezionalità del giudice nell’ammettere o rigettare le richieste di consulenze tecniche. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la documentazione medica prodotta fosse insufficiente a dimostrare il nesso causale. Lo stesso inoltre ha valutato che la patologia denunciata fosse sproporzionata rispetto alla condotta del consulente.

 

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decreto giustizia

Decreto giustizia: tutte le novità Decreto giustizia n. 178/2024: legge di conversione in vigore. Tutte le novità sul sistema giudiziario e sulla tutela delle vittime

Decreto giustizia: in vigore la legge

Il ddl di conversione del Decreto giustizia n. 178/2024, contenente “Misure urgenti in materia di giustizia”, approvato definitivamente dalla Camera  (C. 2196) il 21 gennaio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio per entrare in vigore il 25 gennaio 2025.

Vedi il dossier sul ddl di conversione del Decreto giustizia

La legge (4/2025), composta da 11 articoli, introduce diverse disposizioni per rafforzare il sistema giudiziario. Il testo dedica anche particolare attenzione alla tutela delle vittime di violenza di genere, alla gestione delle misure cautelari e all’organizzazione interna della magistratura.

Vai al testo coordinato del decreto legge 178/2024 con la legge di conversione n. 4/2025 

Vittime di violenza: novità sul braccialetto elettronico

Il decreto giustizia potenzia gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria per proteggere le vittime di violenza di genere e atti persecutori. In particolare, vengono perfezionate le norme sulle modalità di utilizzo del braccialetto elettronico. La polizia giudiziaria, prima che il giudice decida la misura cautelare, deve verificare la fattibilità tecnica e operativa dello strumento e non più solo la sua disponibilità materiale.

Questo controllo tiene conto dei seguenti aspetti:

  • caratteristiche dei luoghi coinvolti;
  • distanze e copertura della rete;
  • qualità del collegamento e tempi di invio dei segnali;
  • capacità gestionale dello strumento.

Un rapporto dettagliato su queste verifiche deve essere trasmesso all’autorità giudiziaria, senza ritardo e comunque entro 48 ore. Se il braccialetto non è tecnicamente od operativamente idoneo, il giudice può adottare misure più severe, anche in combinazione con quelle già in atto.

In caso di violazioni gravi o reiterate delle prescrizioni imposte, il giudice ha la facoltà di revocare gli arresti domiciliari e optare per la custodia cautelare in carcere, ad eccezione di quei casi in cui il fatto sia di lieve entità.

Proroga elezioni giudiziarie e misure magistratura

Un’altra importante disposizione della nuova legge 4/2025 riguarda la proroga delle elezioni per i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che il decreto, ora differisce ad aprile 2025. Questa decisione permette di riallineare le date elettorali alle recenti modifiche normative e assicurare una gestione più fluida delle procedure di rinnovo.

Il decreto giustizia modifica inoltre i criteri per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti (anche superiori) di legittimità, riservandoli ai magistrati che garantiscono almeno due anni di servizio prima del collocamento a riposo, anziché quattro.

In vista della piena operatività del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia, si introduce una deroga temporanea ai limiti di permanenza nell’incarico per i magistrati già assegnati a procedimenti familiari. La deroga vale fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione sulla GU del decreto legislativo n. 149/2022, che ha attuato la Riforma Cartabia. La misura intende incentivare l’integrazione dei magistrati esperti nella nuova struttura.

Formazione e impiego dei giudici onorari

La legge di conversione del decreto giustizia inoltre prevede per i magistrati che abbiano già ottenuto il conferimento o che si siano visti confermare incarichi direttivi di primo o secondo grado l’obbligo di frequentare, entro sei mesi dal conferimento dello stesso, corsi di formazione. La modifica, che posticipa l’obbligo formativo rispetto al conferimento, riduce i tempi burocratici, agevolando una più rapida assegnazione delle responsabilità.

Il periodo di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio del processo è ridotto da due anni a 6 mesi (termine questo ridotto ulteriormente in Commissione, rispetto al precedente termine annuale). Questa decisione punta a rendere più efficiente l’impiego delle risorse selezionate, velocizzando il loro contributo concreto all’attività giudiziaria.

Emergenza carceraria ed edilizia penitenziaria

Modificata anche la disciplina che riguarda il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, il cui incarico viene esteso fino al 31 dicembre 2026, rispetto al termine del 31.12.2025 previsto. L’obiettivo è di affrontare con maggiore efficienza la crisi del sistema carcerario, migliorando le strutture e ottimizzando l’allocazione delle risorse.

Il Commissario riceverà un compenso, che sarà stabilito “in ragione della complessità dell’incarico” e ogni anno, entro il 30 giugno, dovrà inviare una relazione sullo stato di attuazione del programma al Ministero della Giustizia, a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e a quello dell’Economia e delle Finanze.

Insolvenza, INAIL e lavori di pubblica utilità

Il provvedimento all’articolo 8 chiarisce alcune disposizioni transitorie relative al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, stabilendo la vigenza di alcune disposizioni in relazione a determinati procedimenti e la validità, senza necessità di rinnovo, di alcuni atti procedimentali.

Si introducono anche misure specifiche per estendere la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, pena sostituiva per reati che vengono puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni. Questa previsione amplia le tutele per i lavoratori, garantendo un maggiore riconoscimento della loro attività.

 

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