notifiche avvocati

Notifiche avvocati: come si usa l’area web Notifiche avvocati: il D.lgs n. 164/2024 introduce importanti novità in materia di notifiche a mezzo pec in caso di fallimento della notifica

Notifiche avvocati: le modifiche del D.lgs. 164/2024

In materia di notifiche effettuate dall’avvocato il D.lgs n. 164/2024, che contiene il  correttivo più recente della Riforma Cartaria, apporta significative modifiche alla legge n. 53/94. In questo modo il decreto uniforma le notifiche in proprio degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari nei casi in cui il messaggio risulti impossibile da recapitare. Questo intervento è parte di un più ampio processo di informatizzazione del sistema giudiziario italiano finalizzato a renderlo più rapido ed efficiente. 

Novità articolo 3-ter legge n. 53/94

L’articolo 6 del D.lgs n. 164/2024 ha rivisto la disciplina delle notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC), modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 3-ter della legge n. 53/94.

Notifica fallita per causa imputabile al destinatario

Ora, quando una notifica via PEC non viene recapitata per cause imputabili al destinatario, l’atto è inserito in un’area riservata del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia “unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.”

Il perfezionamento della notifica avviene al decimo giorno dall’inserimento nel portale, oppure il giorno in cui il destinatario accede all’area riservata, se precedente.

Notifica fallita per causa non imputabile al destinatario

Se invece il mancato recapito è dovuto a cause non imputabili al destinatario, la notifica deve essere eseguita con modalità tradizionali, dall’avvocato a mezzo posta o dall’ufficiale giudiziario in base a quanto previsto all’art. 137 c.p.c e seguenti. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.” 

Notifiche avvocati: le implicazioni delle modifiche

Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso la digitalizzazione del sistema giuridico. Uniformando le procedure di notifica degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari, si semplificano i processi e si migliorano i tempi di gestione.

La creazione dell’area riservata sul Portale dei Servizi Telematici è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per ridurre gli ostacoli burocratici. Allo stesso tempo, essa è in grado anche di garantire il rispetto dei diritti del destinatario, con regole chiare e uniformi per il perfezionamento della notifica.

Con l’informatizzazione del processo civile, cresce anche la responsabilità degli avvocati nell’utilizzo degli strumenti digitali. Adeguarsi a queste novità è fondamentale per operare efficacemente nel contesto giuridico in continua evoluzione.

 

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social media

Social media: verso un divieto per i minori? Social media e minori: dati preoccupanti sugli effetti, 4 le proposte di legge al vaglio in Italia per tutelare i giovanissimi

Social media e minori:  dati preoccupanti

In Italia si discute di vietare luso dei social media ai minori di 15 o 16 anni. Quattro le proposte di legge in esame al Parlamento. La necessità di un intervento emerge da dati allarmanti. Il 53% dei ragazzi dai 13 anni ha subito esperienze negative sui social. Il 10% dei ragazzi tra 11 e 15 anni, con picchi del 20% per le ragazze tredicenni, mostra un uso problematico delle piattaforme. Il cyberbullismo colpisce il 18% delle tredicenni.

A livello globale, l’Australia ha approvato il primo divieto per minori di 16 anni. Piattaforme come TikTok, Facebook e Instagram rischiano multe fino a 50 milioni di dollari australiani se non rispettano la norma. Negli USA, Spagna, Francia e Cina, sono in atto misure analoghe. In Cina, i minori di 14 anni possono usare Douyin solo 40 minuti al giorno.

Social media e minori: le 4 proposte di legge

In Italia, il dibattito sui social media e sull’utilizzo di internet in generale si intensifica. Le proposte di legge, che intervengono su più fronti, includono regolamentazioni rigide per bambini più piccoli e limiti di vario tipo per gli adolescenti. L’obiettivo è proteggere i più giovani, bilanciando diritti e sicurezza nell’era digitale.

Produzione e diffusione  contenuti digitali

La proposta di legge 1771 della deputata Sportiello vuole modificare la normativa n. 977 del 1967 per rafforzare la tutela dei minori coinvolti nella produzione e diffusione di contenuti digitali. Stabilisce l’obbligo di un’autorizzazione temporanea per il loro impiego, rinnovabile, ma anche revocabile in caso di rischi per il minore. Introduce specifiche disposizioni sull’utilizzo commerciale dei contenuti che superino soglie temporali o reddituali definite da un decreto ministeriale.

Il testo garantisce una maggiore consapevolezza ai genitori o tutori sul diritto alla privacy dei minori, sui rischi derivanti dalla diffusione online e sugli obblighi finanziari correlati. I contenuti non autorizzati devono essere rimossi immediatamente. I guadagni oltre una soglia stabilita sono vincolati in un conto speciale per il minore fino alla maggiore età. La proposta impone agli inserzionisti di verificare la regolarità dell’utilizzo dei contenuti sponsorizzati e di destinare i relativi introiti al conto del minore. Il testo rafforza anche il diritto alla cancellazione dei dati personali.Viene promosso inoltre un approccio educativo, con campagne di sensibilizzazione sui rischi psicologici e legali dell’esposizione online e si incentivano progetti di peer education nelle scuole. Infine, la soglia minima per la gestione autonoma dei dati personali passa da 14 a 16 anni.

Norme per i fornitori di servizi digitali

La proposta di legge 1863 della deputata Madia introduce invece nuove regole per migliorare la tutela dei minori nei servizi digitali. La legge si applica a tutti i fornitori di servizi digitali che operano in Italia, indipendentemente dalla sede legale. I fornitori devono verificare l’età degli utenti e l’AGCOM definirà le procedure, garantendo sicurezza e minimizzazione dei dati personali.
I contratti con minori sotto i 15 anni sono nulli, a meno che non siano autorizzati da un genitore o dal tutore. I fornitori devono dimostrare anche la validità del consenso. Le immagini dei minori sotto i 15 anni, se usate per contenuti commerciali, necessitano inoltre di autorizzazioni specifiche. I guadagni sopra i 12.000 euro annui devono essere depositati su un conto vincolato a nome del minore. Inserzionisti e piattaforme devono garantire il rispetto delle norme, versare i compensi direttamente sul conto del minore e integrare un sistema per contattare rapidamente il numero d’emergenza per minori 114.

Focus su identificazione e consenso

La proposta di legge 1217 del senatore Richetti introduce misure per proteggere i minori nell’uso dei servizi di comunicazione elettronica. I minori di 15 anni possono accedere ai servizi digitali solo con il consenso dei genitori. È vietato l’accesso ai minori di 13 anni a servizi che comportano rischi per salute e sicurezza. L’età deve essere verificata tramite fornitori accreditati utilizzando tecnologie sicure e rispettose della privacy. I dispositivi elettronici devono integrare applicazioni gratuite per il controllo parentale. Queste app devono essere attivabili al primo utilizzo e non possono raccogliere dati a fini commerciali. Il governo avvierà campagne per educare famiglie e studenti sull’uso responsabile dei servizi digitali. Verranno sottolineati i rischi associati allinterazione online, come dipendenza e pericoli per la sicurezza.

Diffusione contenuti: protagonisti minorenni

La quarta e ultima proposta di legge 1800 del deputato Bonelli stabilisce che i contenuti diffusi su piattaforme audiovisive con protagonisti minori di 14 anni rispettino nuove regole.

  • Genitori o tutori devono comunicare all’Autorità se i contenuti generano guadagni commerciali.
  • I proventi vanno depositati in un conto bancario intestato al minore, utilizzabili solo al compimento dei 18 anni.
  • Le imprese che usano minori per campagne audiovisive devono ottenere autorizzazione esplicita dai genitori e informare l’Autorità.

I minori che compiono 14 anni possono chiedere la rimozione di contenuti personali da internet, inclusi quelli diffusi prima di tale età. Un decreto aggiornerà poi il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

Le piattaforme digitali invece dovranno:

  • informare gli utenti sui rischi psicologici e legali legati alla diffusione di contenuti sui minori;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione sulla riservatezza e sui rischi della pubblicazione online;
  • favorire la segnalazione di contenuti lesivi della dignità o integrità morale dei minori.

 

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addebito separazione

Addebito separazione anche per una sola violenza Addebito separazione: la Cassazione ribadisce che è sufficiente un episodio violenza, perché viola gravemente i doveri coniugali

Addebito separazione: la violenza è grave e prevale

Quando un matrimonio entra in crisi, le cause alla base della separazione possono essere le più svariate. Tra queste, la violenza, anche limitata a un singolo episodio, può essere determinante per laddebito della separazione. La recente ordinanza n. 30721/2024 della Corte di Cassazione, in linea con precedenti pronunce, ha ribadito questo principio, sottolineando che i comportamenti violenti, per la loro gravità, possono prevalere su altre circostanze di conflittualità tra i coniugi.

Violenza: violazione grave dei doveri matrimoniali

La legge italiana prevede che il matrimonio imponga doveri reciproci, tra cui il rispetto e l’assistenza morale e materiale. La violenza fisica o psicologica rappresenta una violazione grave di questi obblighi, tale da poter giustificare l’addebito della separazione. Secondo la giurisprudenza, anche un singolo episodio di violenza è sufficiente, se la sua gravità è tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Addebito separazione: onere della prova

Chi richiede l’addebito della separazione per violenza deve però fornire due prove:

  • esistenza della violenza: deve dimostrare cioè che l’episodio o gli episodi contestati al coniuge siano realmente avvenuti;
  • nesso causale: deve provare che proprio la violenza abbia reso impossibile la prosecuzione del matrimonio.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’accertamento di un episodio di violenza, per la sua gravità, può bastare per l’addebito. Non è necessario dimostrare che l’episodio sia stato l’unico motivo della crisi matrimoniale, purché vi abbia contribuito in modo determinante.

Il caso affrontato dalla Cassazione ha riaffermato questi principi. Una donna aveva chiesto l’addebito della separazione al marito, accusandolo di violenze fisiche e psicologiche, anche durante la gravidanza. Tuttavia, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta. I giudici di merito hanno ritenuto insufficienti le prove e hanno osservato che i fatti denunciati risalivano a diversi anni prima della domanda di separazione.

Condotte violente: rilevano anche se datate

La Cassazione, investita del caso ha però accolto il ricorso della donna. Per gli Ermellini i giudici di merito hanno errato perché:

  • non hanno adeguatamente valutato l’autonoma sufficienza della violenza per l’addebito;
  • hanno escluso il nesso causale solo per il decorso del tempo tra gli episodi e la separazione, senza considerare l’impatto duraturo delle violenze.

Secondo la Cassazione, le condotte violente, anche se datate, non perdono la loro rilevanza se hanno contribuito alla crisi matrimoniale. Inoltre, l’onere probatorio per l’addebito, in caso di violenza, può essere mitigato. La gravità del comportamento violento giustifica un’attenzione particolare alla tutela della vittima. La necessità di dimostrare il nesso diretto tra la violenza e l’intollerabilità della convivenza è meno stringente.

Ammissione prove testimoniali e documentali

La Cassazione ha anche evidenziato l’importanza di ammettere prove testimoniali e documentali per accertare episodi di violenza. Nel caso analizzato, la donna aveva richiesto l’escussione di testimoni, tra cui il medico che aveva redatto un referto medico con prognosi di 20 giorni per lesioni subite. Tuttavia, tali richieste erano state rigettate dai giudici di merito, compromettendo l’accertamento dei fatti.

Con questa decisione la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la violenza, anche se limitata a un unico episodio, costituisce una violazione gravissima dei doveri matrimoniali. Questo comportamento può essere sufficiente per ottenere l’addebito della separazione. Occorre però dimostrare la sua gravità e il suo impatto sulla relazione coniugale.

 

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avvocati

Avvocati: addio responsabilità per colpa lieve Responsabilità professionale avvocati: la proposta di legge Zanettin la limita a solo e alla colpa grave come per i magistrati

Responsabilità professionale avvocati: la pdl

Avvocati, addio responsabilità per colpa lieve? Il senatore Zanettin propone una modifica della responsabilità professionale avvocati intervenendo sull’articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che regola la professione forense. Il disegno di legge, assegnato alla seconda Commissione permanente Giustizia il 28 novembre 2024, mira a uniformare il regime di responsabilità degli avvocati a quello dei magistrati, introducendo una limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave. 

Responsabilità professionale avvocati: il contesto attuale

La legge  n. 247/2012 non contiene disposizioni specifiche sulla responsabilità degli avvocati. La giurisprudenza prevalente stabilisce che l’avvocato risponda anche per colpa lieve, salvo in casi di problemi tecnici di particolare complessità. Questa regola lascia gli avvocati esposti a contestazioni, anche in situazioni di incertezza giuridica. Un problema crescente è l’aumento delle azioni legali contro gli avvocati, spesso legate a ricorsi dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. Queste situazioni, dovute anche a errori interpretativi o mutamenti nella giurisprudenza, alimentano il contenzioso. I giudici, invece, operano in un regime diverso. La legge 13 aprile 1988, n. 117, limita infatti la responsabilità dei magistrati ai casi di dolo e colpa grave, escludendo errori di interpretazione del diritto.

Responsabilità limitata al dolo e alla colpa grave

Per questo il disegno di legge vuole equiparare la responsabilità degli avvocati a quella dei magistrati, aggiungendo un periodo al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 247 del 2012. Il testo prevede infatti che lavvocato risponda solo per dolo o colpa grave, escludendo la responsabilità per attività di interpretazione delle norme giuridiche.

Perché questa riforma è necessaria

La proposta si fonda su due considerazioni principali:

  • incertezza del diritto: l’avvocato opera in un contesto giuridico complesso e in continua evoluzione, simile a quello dei magistrati. Errori interpretativi possono derivare dalla mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali, non da negligenza;
  • riduzione del contenzioso: limitare la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave potrebbe ridurre le azioni legali pretestuose contro gli avvocati, soprattutto in caso di ricorsi inammissibili.

Questa riforma mira quindi a uniformare il regime di responsabilità delle due principali categorie di operatori del diritto, avvocati e magistrati. Con la modifica si otterrebbe il riconoscimento del contesto di incertezza in cui entrambi operano e un passo avanti verso un sistema giuridico più equilibrato e in grado di garantire maggiore tutela professionale. Resta da vedere come sarà accolta soprattutto dagli operatori del settore.

 

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reato maternità surrogata

Il reato di maternità surrogata Cosa prevede la nuova legge che introduce il reato di maternità surrogata commesso all’estero da un cittadino italiano pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre e in vigore dal 3 dicembre 2024

Maternità surrogata: reato universale

Nella giornata del 16 ottobre 2024 è arrivato il sì definitivo del Senato, al ddl n. 824 proposto da Fratelli d’Italia che ha reso la maternità surrogata un reato universale.

La nuova legge n. 169/2024, recante “Modifiche all’art. 12 della legge n. 40/2004, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre per entrare in vigore il 3 dicembre.

Modifica della legge 40/2004

Il testo va a modificare l’articolo 12 della legge n. 40 del 19 febbraio del 2004, che punisce la realizzazione, la commercializzazione, l’organizzazione o pubblicizza il commercio dei gameti e degli embrioni o la surrogazione di maternità.

Al comma 6 dell’articolo 12 di detta legge il ddl aggiunge il seguente periodo: se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi allestero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”. 

Condotte in paese straniero

Il provvedimento prevede in pratica l’applicazione della legge italiana anche quando le condotte punite dal comma 6 relative alla maternità surrogata vengono commesse in un paese straniero.

In questo modo si potranno perseguire penalmente anche le condotte, già punite dalla legge n. 40/2004, anche se poste in essere in un paese estero e anche qualora questo paese estero non le consideri un illecito penale.

Pene previste per reato di maternità surrogata

Il testo della nuova legge è lo stesso che era già stato approvato dalla Camera durante la prima lettura avvenuta nel luglio del 2023.

Durante l’iter la Lega aveva proposto un inasprimento ulteriore delle sanzioni derivanti dal reato portando la reclusione a 10 anni e la multa fino a 2 milioni di euro, ma la proposta è stata respinta.

Al reato di surrogazione di maternità si applicheranno, di conseguenza, le pene previste dallo stesso comma 6 ossia la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 euro fino a 1 milione di euro.

pensione di inabilità

Pensione di inabilità: spese per la CTU non dovute Pensione di inabilità: il titolare del trattamento, se in condizione di disagio economico non è tenuto a pagare le spese della CTU

Pensione di inabilità e disagio economico

Il titolare della pensione inabilità, in disagio economico, se chiede prestazioni previdenziali o assistenziali non può essere obbligato a pagare le spese della consulenza tecnica dufficio (CTU), a meno che la sua pretesa sia infondata o temeraria. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30147/2024, con cui ha annullato un decreto del Tribunale di Roma.

Pensione di inabilità: la vicenda

La vicenda nasce dalla decisione del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la richiesta di pensione ordinaria di inabilità e di assegno ordinario di invalidità presentata da una ricorrente. Il Tribunale nel respingere le richieste aveva posto a carico della stessa le spese della CTU. Decisione incomprensibile, considerato che la stessa aveva dichiarato un reddito familiare inferiore al limite previsto per l’esonero dalle spese processuali.

La ricorrente ha impugnato quindi la decisione in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. La norma prevede infatti che chi si trova in condizioni economiche disagiate non deve sostenere le spese del processo, inclusa la CTU, se il giudizio riguarda prestazioni previdenziali o assistenziali.

Spese della CTU non possono gravare sul richiedente

La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso, richiamando un principio consolidato. Essa ha sancito infatti che nei giudizi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali, le spese della CTU non possono gravare sul ricorrente che rispetta i limiti reddituali previsti, salvo che la domanda risulti palesemente infondata o temeraria.

Nella pronuncia, la Corte evidenzia che il giudice di merito non si è attenuto a questo principio. La ricorrente aveva infatti chiaramente i requisiti reddituali per l’esonero e la sua pretesa non era manifestamente infondata o avanzata in malafede. Il Tribunale, pertanto, non aveva il potere di condannarla al pagamento delle spese di CTU.

La Corte ha quindi cassato senza rinvio la parte del decreto che poneva le spese della CTU a carico della ricorrente. Ha inoltre condannato l’INPS, controparte del giudizio, al rimborso delle spese del processo di legittimità.

Art. 152 disp. att. c.p.c.: norma a tutela dei più fragili

L’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile tutela chi si trova in difficoltà economiche. Essa stabilisce infatti che non può essere condannato al pagamento di spese processuali, competenze o onorari nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali. In questi casi, l’esonero si applica anche alle spese per la CTU, strumento spesso necessario per accertare le condizioni di salute o di invalidità. Tuttavia, l’esonero non si applica se il ricorso è palesemente infondato o temerario, cioè se manca del tutto una base giuridica o fattuale per la richiesta.

 

 

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sospensione breve della patente

Sospensione breve della patente: quando scatta Sospensione breve della patente: la novità della Riforma del Codice della Strada per chi ha meno di 20 o di 10 punti sulla patente

Riforma Codice della Strada e sospensione patente

Sospensione breve della patente di 7 o 15 giorni per chi commette determinate infrazioni e ha meno di 20 o 10 punti sulla patente. Lo prevede il nuovo art. 218 ter del Codice della Strada, in base alle modifiche previste dalla legge n. 177/2024, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre per entrare in vigore il 14 dicembre 2024.

Sospensione breve della patente per chi ha meno di 20 punti

Il comma 1 del nuovo articolo 218 ter, dedicato alla sospensione della patente in relazione al punteggio del documento di guida prevede la sospensione, in aggiunta all’applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura stabilita dai commi 2 e 3 di 7 o 15 giorni se risulta che il punteggio presente sulla patente è inferiore rispettivamente a 20 punti o 10 a causa di precedenti decurtazioni.

Violazioni del Codice della Strada interessate

La sospensione breve è prevista per tutta una serie di infrazioni:

  • circolazione contro mano;
  • violazione del divieto di sorpasso;
  • mancato rispetto della precedenza,
  • passaggio con semaforo giallo o rosso;
  • mancato rispetto del segnale di alt intimato da un agente;
  • mancato rispetto delle regole di attraversamento dei passaggi a livello;
  • sorpasso sulla destra;
  • sorpasso vietato o eseguito in violazione delle norme;
  • mancato rispetto della distanza di sicurezza se causa di sinistro con danno grave ai veicoli e comportante l’obbligo di revisione;
  • divieto di inversione di marcia in casi specifici;
  • utilizzo irregolare o mancante del casco per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli;
  • uso mancato o irregolare delle cinture di sicurezza, dei seggiolini per i bambini e dei dispositivi anti abbandono;
  • uso dello smartphone o di altri apparecchi durante la guida;
  • retromarcia su autostrade o strade extraurbane principali, compresa la corsia di emergenza;
  • mancato rispetto della corsia di accelerazione;
  • mancata precedenza sulle autostrade o strade extraurbane principali;
  • violazione del divieto di sosta o fermata su autostrade o strade extraurbane principali;
  • mancato utilizzo delle luci durante la sosta su autostrade o strade extraurbane principali;
  • omesso posizionamento del triangolo se il veicolo è fermo su autostrade o strade extraurbane principali;
  • guida dopo il consumo di bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per neopatentati e autisti professionisti;
  • mancata concessione della precedenza ai pedoni;
  • superamento del periodo di guida giornaliero massimo del 20% o del tempo minimo di riposo, per i conducenti di autoveicoli che effettuino il trasporto di persone o cose;
  • superamento del periodo di guida settimanale massimo o del tempo minimo di riposo, oltre il 20% per i conducenti di autoveicoli che effettuino il trasporto di persone o cose;
  • circolazione nel periodo in cui al conducente è stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o di riposo, giornalieri e settimanali.

Sospensione breve della patente: durata e condizioni

La sospensione breve viene disposta per la durata di 7 giorni quando il trasgressore, al momento dell’accertamento, risulti in possesso di almeno 10 punti sulla patente.

La durata della sospensione sale a 15 giorni se il trasgressore, al momento dell’accertamento, risulti in possesso di un punteggio inferiore ai 10 punti.

La sospensione della patente viene annotata nell’anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida a cura dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha proceduto all’accertamento della violazione.

Chi circola abusivamente durante il periodo della sospensione della patente o avvalendosi del permesso di guida di cui all’art. 218 comma 2, è punito ai sensi dell’art. 218  comma 6 (sanzione amministrativa da 2.046 a 8.186).

Infine, se un soggetto commette una delle violazioni per le quali è prevista la sospensione breve della patente più volte nell’arco di due anni la sospensione breve si applica solo se la pena della sospensione della patente non è già prevista per le stesse violazioni.

Sospensione raddoppiata in presenza di un sinistro

Il comma 3 dell’art. 218 ter prevede che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da disporre dopo l’accertamento del reato e il ritiro della patente nelle ipotesi di illecito penale, la durata della sospensione breve di 7 o 15 giorni viene raddoppiata se il conducente abbia provocato un incidente stradale, compresa l’ipotesi in cui sia uscito di strada senza coinvolgere altri soggetti o cose diverse dalla sua persona e dal suo veicolo.

Sospensione breve: a chi si applica

Le disposizioni che regolano la sospensione della patente si applicano:

  • anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono alcuna delle violazioni elencate nel comma 1;
  • ai conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione.

 

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assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria per i senzatetto Assistenza sanitaria per i senzatetto a partire dal 1° gennaio 2025, lo prevede la legge n. 176/2024 in vigore dal 14 dicembre 2024

Assistenza sanitaria per i senza dimora dal 2025

Dal 2025 verrà garantita l’assistenza sanitaria anche ai soggetti senza fissa dimora. Lo prevede la legge n. 176/2024 approvata definitivamente e all’unanimità dal Senato il 7 novembre 2024 e approdata in Gazzetta ufficiale il 29 novembre per entrare in vigore il 14 dicembre 2024.

La nuova legge, che si compone di soli 3 articoli, vuole trasmettere un messaggio molto importante di civiltà e di attenzione nei  confronti degli “invisibili” della società.

Senzatetto delle città metropolitane

L’articolo 1 prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per finanziare un programma sperimentale. Le risorse verranno destinate primariamente alle Città metropolitane. Il progetto verrà poi esteso a tutto il territorio italiano per garantire a tutti i soggetti senza fissa dimora, di poter accedere all’assistenza sanitaria.

Dal nuovo anno i soggetti privi di una residenza anagrafica, presenti nel territorio italiano o all’estero, che soggiornano regolarmente sul nostro territorio, potranno iscriversi alle liste delle aziende sanitarie locali per ricevere assistenza medica. In questo modo anche i senza fissa dimora potranno scegliere il proprio medico curante o il pediatra e accedere alle prestazioni che rientrano nei LEA.

Ripartizione del fondo: decreto e pareri

Le risorse a disposizione per l’attuazione di questo progetto saranno divise tra le varie Regioni in base alla popolazione residente. Le operazioni di riparto verranno stabile con un decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, che verrà adottato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, dopo aver raggiunto l’intesa in sede di Conferenza permanente per “per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora.”

Questo decreto stabilirà  inoltre i criteri di accesso al programma sperimentale, la sua attuazione e le modalità di verifica della spesa complessiva sostenuta.

Lo schema del decreto dovrà essere trasmesso alle Camere per consentire alle Commissioni di esprimere i propri pareri in relazione alla materia e agli aspetti finanziari. Le Commissioni avranno a disposizione 20 giorni per dire la loro, decorso questo termine il decreto si intenderà comunque approvato.

Assistenza sanitaria: relazione entro il 30 giugno

A partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge entro ogni 30 giugno, il Governo dovrà relazionare alle Camere lo stato di attuazione della legge.

Nella relazione il Governo dovrà indicare:

  • le persone che si sono iscritte agli elenchi delle aziende sanitarie di ogni regione;
  • il numero e il tipo di prestazioni erogate in favore di questi soggetti;
  • le criticità eventualmente emerse;
  • il denaro speso.

 

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testi unici materia fiscale

Testi unici in materia fiscale: in vigore Pubblicati in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 29 novembre 2024 i tre testi unici dedicati alle sanzioni tributarie, amministrative e penali, ai tributi erariali minori e alla giustizia tributaria

Testi unici in materia fiscale

Il Governo, il 29 ottobre 2024, ha approvato in via definitiva i decreti legislativi per la realizzazione di tre Testi Unici in materia fiscale, già approvati in via preliminare il 22 luglio scorso.

Si tratta di testi compilativi che non apportano novità normative. Solo nei casi in cui si è reso necessario si è provveduto alla modifica della formulazione letterale delle norme.

I tre testi unici, approvati dal Governo e che tengono conto dei pareri previsti dai rispettivi iter di approvazione, fanno parte del progetto di riforma fiscale complessiva che ha portato anche alla approvazione in secondo esame definitivo del testo del decreto riscossione.

I testi sono approdati in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2024 per entrare in vigore il 29 novembre.

TU sanzioni tributarie, amministrative e penali

Questo decreto legislativo che ha ricevuto il via libera definitivo dal Cdm ed è andato in GU il 28 novembre, unifica le sanzioni tributarie, amministrative e penali al fine di

  1. identificare e organizzare in modo preciso le norme vigenti per settori omogenei, aggiornando anche i testi unici di settore attualmente in vigore;
  2. coordinare le norme esistenti, anche quelle dell’Unione Europea, apportando le necessarie modifiche per migliorarne la coerenza giuridica e logica;
  3. abrogare espressamente le disposizioni incompatibili o superate.

Cosa comprende

Il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173) include i principi generali e le disposizioni sanzionatorie dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 relativi alle imposte dirette, all’IVA e  alla riscossione.

Esso comprende inoltre le leggi d’imposta per registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessioni governative, assicurazioni private, contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti e canone Rai, le disposizioni penali tributarie e i reati in materia di imposte sui redditi e IVA del decreto legislativo  n. 74/2000.

Le norme vigenti sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, tranne che nei casi necessari. Nello specifico sono state incluse le disposizioni sulla disciplina sanzionatoria dei singoli tributi erariali. Altre disposizioni riguardanti gli accertamenti e le sanzioni sono state integrate nei rispettivi testi unici. Questo testo considera anche le modifiche apportate dalla riforma del sistema sanzionatorio approvata il 24 maggio 2024.

Testo unico dei tributi erariali minori

Il Testo Unico che unifica i tributi erariali minori, in attuazione dell’articolo 21 della legge n. 111/2023 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, sempre su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di identificare le norme vigenti, organizzarle per settore di competenza, e trasfonderle senza modificarne la formulazione, salvo necessità.

Il testo (Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174) pubblicato in GU il 28 novembre e in vigore dal giorno successivo, si compone di 100 articoli, ed è così suddiviso:

  • Titolo I: imposte assicurazioni private e contratti vitalizi.
  • Titolo II: imposta sugli intrattenimenti.
  • Titolo III: imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati.
  • Titolo IV: imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE).
  • Titolo V: imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).
  • Titolo VI: abbonamento alle radioaudizioni (canone RAI).
  • Titolo VII: imposta sui servizi digitali.
  • Titolo VIII: tasse sulle concessioni governative.
  • Titolo IX: tributi e diritti speciali.
  • Titolo X: disposizioni finali e disposizioni da abrogare.

Testo unico della Giustizia Tributaria

Il Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175 relativo al terzo Testo Unico, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguarda la giustizia tributaria. Questo testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023.

Il testo, pubblicato in Gazzetta n. 279 del 28 novembre, in vigore dal 29 novembre, si compone di due parti principali:

  • Parte I: riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria. Ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545/1992, definendo che la funzione giurisdizionale tributaria è esercitata da magistrati tributari assunti tramite concorso pubblico e giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale.
  • Parte II: è suddivisa in tre titoli e ripropone i Titoli I e II del decreto legislativo n. 546/1992, con il Titolo III che contiene le disposizioni finali e quelle abrogate, ora incluse nel nuovo testo unico.

L’articolo 131 prevede che le disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2026.

riforma codice della strada

Riforma Codice della strada In vigore dal 14 dicembre 2024 la riforma del Codice della Strada che introduce alcune importanti novità anche in materia di guida con il cellulare e sospensione breve della patente

Riforma Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre

La Riforma del Codice della Strada, dopo l’approvazione del testo alla Camera il 27 marzo 2024, è stata ferma per mesi in Senato, dove, poi, è stato approvato definitivamente senza alcuna modifica rispetto a quello trasmesso da Montecitorio, il 20 novembre 2024.

La nuova legge n. 177/2024, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre per entrare in vigore il 14 dicembre 2024.
Vediamo, dunque, quali sono le novità più significative.

Via la patente per chi usa il cellulare mentre guida

Per chi durante la marcia fa uso di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi che richiedono l’allontanamento anche solo temporaneo delle mani dal volante corre il rischio di dover pagare fino a 1000 euro di multa e a essere privato della patente per due mesi.

Pene più severe per la guida in stato di ebbrezza

Sulla patente del conducente che ha commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a certi limiti, la riforma prevede l’apposizione dei codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool” e 69 “LIMITAZIONE DELL’USO –Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.

Veicoli con alcolock

Questi codici (Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE) indicano che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68) o che può guidare solo veicoli muniti di alcolock, per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve sottoporsi a controllo soffiando nell’apposito apparecchio.

Per chi guida in stato di ebbrezza e presenta un tasso alcolemico elevato la contravvenzione prevede l’arresto, sanzioni pecuniarie salate e la sospensione della patente.

Abbandono animali: pene più severe se su strada

Abbandonare un animale sulla strada o in una sua pertinenza costituisce una circostanza aggravante del reato di abbandono di animali, contemplato dall’art. 727 c.p e comporta anche l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Sospensione breve della patente

La riforma introduce il nuovo art. 218-ter, che prevede la sospensione della patente in relazione al punteggio per la durata di 7 o di 15 giorni a seconda che sul documento di guida, al momento dell’accertamento, vi siano meno di 20 o di 10 punti.

La nuova norma al comma 1 indica le violazioni del codice della Strada a cui si applica la sospensione breve. Pena raddoppiata per chi provoca incidenti.

Più punti patente per chi segue corsi extracurriculari

Per incentivare lo studio delle regole sulla circolazione stradale la riforma vuole riconoscere due punti in più sulla patente, al momento del rilascio a quei ragazzi che partecipino a corsi extracurriculari organizzati dalle scuole superiori statali o paritarie e delle autoscuole.

Nuovi limiti per i neopatentati

Si vogliono estendere da uno a tre anni i divieti previsti nei confronti dei neo-patentati con patente B per quanto riguarda la guida di autoveicoli con potenze specifiche, ossia superiori a 75 kw per tonnellata e veicoli M1 ibridi o interamente elettrici superiori a 105 kw per tonnellata.

Monopattini: più obblighi e divieti

La riforma prevede alcune importanti novità anche per i conducenti di monopattini e dispositivi per la micromobilità. Previsto il contrassegno per tutti i monopattini, l’obbligo di indossare il casco indipendentemente dall’età, il divieto di utilizzo fuori dai centri urbani e l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.

Revisione dei veicoli: controlli sulle imprese autorizzate

I controlli sulle imprese autorizzate a effettuare la revisione periodica dei veicoli devono essere effettuati da personale debitamente abilitato dal Dipartimento competente del MIT. Il decreto che stabilirà le tariffe della revisione stabilirà anche gli importi che saranno a carico delle autofficine e che sono destinate al capitolo specifico di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui mancata corresponsione sarà sanzionata.

Segnalazioni acustiche per i pedoni con disabilità visive

Per aiutare i pedoni con disabilità visive ad attraversare la strada la riforma prevede, presso gli attraversamenti pedonali semaforizzati, la presenza di segnalazioni acustiche per indicare lo stato di accensione delle luci e guide tattili a pavimento per consentire l’individuazione dei pali che sostengono i semafori.

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