obesità

Obesità: cosa prevede la proposta di legge Obesità: il 7 maggio la Camera ha approvato la proposta di legge per la cura e la prevenzione riconoscendola come malattia cronica

Obesità malattia cronica: ok della Camera

Il 7 maggio 2025 la Camera ha approvato la proposta di legge d’iniziativa del deputato Pella. Il testo contiene le “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità.” Il documento normativo è ora all’esame del Senato. Esso detta i principi e le finalità per la prevenzione e la cura dell’obesità, riconoscendola come una malattia cronica, spesso correlata ad altre patologie. L’obiettivo principale della proposta consiste nel garantire la tutela della salute e migliorare le condizioni di vita dei pazienti. Il testo, composto da sei articoli, si occupa di regolamentare gli aspetti che si vanno a illustrare.

LEA e finanziamenti

Per assicurare equità e accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità potranno accedere alle prestazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

La legge prevede un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità con un finanziamento di 700.000 euro per il 2025, 800.000 euro per il 2026 e 1,2 milioni di euro annui a partire dal 2027.

Queste risorse saranno ripartite tra le regioni tramite un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Iniziative di prevenzione e di cura dell’obesità

Le iniziative finanziate mirano a perseguire diversi obiettivi.

  • Prevenire il sovrappeso e l’obesità, in particolare infantile, e le relative complicanze, migliorando nello stesso tempo la cura delle persone obese.
  • Sostenere e promuovere l’allattamento al seno, evidenziandone il ruolo nella prevenzione dell’obesità infantile e promuovendone la continuità almeno fino al sesto mese di età, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido.
  • Responsabilizzare i genitori nella scelta di un’alimentazione equilibrata per i figli, limitando il consumo di alimenti e bevande con un alto apporto energetico e con uno scarso valore nutrizionale.
  • Agevolare l’inserimento delle persone affette da obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative.
  • Promuovere le attività sportive e la conoscenza delle regole alimentari nelle scuole primarie e secondarie per migliorare lo stile di vita degli studenti.
  • Avviare iniziative didattiche extracurriculari per l’attività sportiva e per la consapevolezza di un corretto stile di vita, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
  • Trasmettere campagne di informazione tramite i mass media e le reti di prossimità (enti locali, farmacie, medici di medicina generale, pediatri) per diffondere regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita.
  • Educare sulla corretta profilassi dell’obesità e del sovrappeso.
  • Promuovere la conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l’assistenza alle persone con obesità, per favorirne l’accesso anche in via preventiva.

Obesità: formazione e aggiornamento 

La proposta prevede una spesa di 400.000 euro annui a partire dal 2025 per promuovere la formazione e l’aggiornamento in materia di obesità e sovrappeso. I fondi sono destinati a studenti universitari, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e personale del Servizio Sanitario Nazionale coinvolto nei processi di prevenzione, diagnosi e cura.

Un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, stabilirà in seguito le misure per l’attuazione di tale formazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Osservatorio per lo studio dell’obesità (OSO)

La proposta di legge vuole istituire, presso il Ministero della Salute, l’Osservatorio per lo studio dell’obesità (OSO).

Entro tre mesi, il Ministro della Salute definirà la composizione dell’OSO, che includerà rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e delle società scientifiche più rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell’alimentazione, il tutto a titolo gratuito. L’OSO avrà i seguenti compiti:

  • contribuire alla redazione del programma nazionale di prevenzione e di cura previsto dall’articolo 3;
  • verificare l’attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti dal programma da parte delle regioni e delle province autonome.
  • svolgere attività di monitoraggio, di studio e di diffusione di stili di vita corretti.

L’Osservatorio opererà con le strutture e il personale già in dotazione al Ministero della Salute. Questo non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Ministro della Salute presenterà annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall’OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche sull’obesità.

Informazione e disposizioni finanziarie

Il Ministero della Salute dovrà individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione. La finalità è di sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e nutrizione, favorire l’attività fisica e contrastare la sedentarietà. Queste azioni saranno realizzate anche attraverso le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Per queste attività è autorizzata una spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2025.

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legge sulla caccia

Legge sulla caccia: riforma in arrivo Legge sulla caccia: la riforma del Ministro Lollobrigida interviene su armi, giornate di caccia, cinghiali e cani, non senza polemiche

Legge sulla caccia: novità in arrivo

La legge sulla caccia n. 157/1992 potrebbe subire, a breve, un vero restyling. Il Ministro Lollobrigida ha pronta una bozza di 18 articoli che, tra le altre cose, regolamenta le armi consentite per la caccia, la gestione e la protezione della fauna selvatica e i giorni in cui è consentita la caccia. Analizziamo in breve le novità più importanti.

Le armi permesse

In base alla proposta le armi consentite saranno:

  • fucili a canna liscia: con una capacità massima di due colpi;
  • fucili semiautomatici (calibro massimo 12): con caricatore limitato a due cartucce;
  • fucili a canna rigata: con caricatore omologato e un calibro minimo di 5,6 mm;
  • fucili combinati;
  • archi;
  • falchi.

Per la caccia al cinghiale sarà consentito l’utilizzo di fucili a ripetizione con una capacità massima di 5 cartucce.

Giorni di caccia

L’attività di caccia sarà possibile per un massimo di tre giorni a settimana, con il martedì e il venerdì sempre vietati.

Sono previste tuttavia alcune eccezioni: la caccia di selezione agli ungulati e la caccia ad altre specie specifiche verranno regolamentate tramite decreto dal Ministero dell’Agricoltura, previa consultazione di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Le Regioni avranno la possibilità di concedere ai cacciatori una certa libertà nella scelta dei giorni, purché rispettino il limite massimo settimanale.

Controllo dei cinghiali nella riforma della legge sulla caccia

La riforma affronta l’emergenza legata alla proliferazione dei cinghiali, consentendo a imprenditori agricoli, proprietari e conduttori di fondi di partecipare al loro controllo.

Per farlo, dovranno essere però in possesso di una licenza di caccia valida e aver frequentato corsi di formazione specifici. Una volta autorizzati, potranno abbattere gli animali e, in cambio dei costi sostenuti, trattenerli dopo un’analisi igienico-sanitaria.

Stop al parere vincolante di Ispra

La bozza eliminerebbe anche il parere vincolante dell’Organo indipendente e scientifico che si occupa della protezione dell’ambiente e che interviene sui piani venatori delle Regionali.

Questo parare verrebbe sostituito da quello del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, controllato dal ministero dell’Agricoltura.

Gare con i cani e abbattimento della fauna selvatica

Ci sarebbe anche l’intenzione di non considerare esercizio venatorio le gare di caccia con i cani e l’addestramento dei cani finalizzato all’abbattimento della fauna selvatica.

Legge sulla caccia: polemiche sulla riforma

Le associazioni ambientaliste esprimono tutto il loto disappunto sul testo della riforma perché cancellerebbe decenni di interventi finalizzati a tutelare la fauna selvatica, in palese violazione con la recente formulazione dell’articolo 9 della Costituzione, che pone l’accento sull’obbligo di tutelare l’ambiante e gli animali.

Dalla politica piovono invece critiche sul fatto che si vuole far passare la caccia come uno strumento per tutelare la biodiversità. C’è chi chiede inoltre di abolire l’articolo 842 c.c, in base al quale il proprietario di un fondo non può impedire l’ingresso allo stesso per motivi di caccia, a meno che il fondo non sia chiuso o al suo interno non vi siano colture che potrebbero danneggiarsi.

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test medicina

Test medicina 2025: cosa cambia con la riforma Test medicina 2025: la riforma elimina il test di ingresso alla facoltà di medicina per incoraggiare la formazione di nuovi medici

Riforma test medicina

Il Parlamento italiano ha approvato definitivamente la riforma del Test di Medicina 2025, con 149 voti favorevoli e 63 contrari. La nuova legge n. 26/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2025, per entrare in vigore il 2 aprile 2025, delega il Governo a rivedere, entro dodici mesi, le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria.

Il decreto attuativo

Sulla GU serie generale n. 112 del 16 maggio 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 71/2025 contenente la “Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26.”

Da segnalare per il maggiore rilievo che hanno per l’attuazione della riforma l’articolo 4 che contiene le modalità di iscrizione, di erogazione dell’offerta e di svolgimento delle prove d’esame e l’articolo 6 che riguarda la graduatoria di merito nazionale e l’ammissione al secondo semestre.

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Addio al test d’ingresso: arriva il semestre-filtro

La riforma abolisce il tradizionale test di accesso, sostituendolo con un semestre-filtro. Gli studenti potranno iscriversi liberamente al primo semestre, durante il quale dovranno sostenere esami caratterizzanti. Solo chi supererà con successo questi esami e otterrà i crediti formativi richiesti potrà proseguire al secondo semestre.

Accesso al secondo semestre

L’articolo 6 del dlgs n. 71/2025 stabilisce che l’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico richiede il completamento di tutti i CFU del “semestre filtro” e una posizione utile nella graduatoria nazionale, basata sul punteggio degli esami del semestre filtro, con standard uniformi. Se ammesso, lo studente si immatricola in una delle sedi universitarie indicate come preferenza, o in un’altra sede disponibile. I criteri della graduatoria e le modalità di assegnazione delle sedi saranno definiti da un decreto ministeriale. Chi non rientra in graduatoria può proseguire in un altro corso di laurea (o laurea magistrale a ciclo unico) tra quelli indicati come preferenza, mantenendo i CFU delle discipline comuni. Se non si raggiungono tutti i CFU del semestre filtro, le università possono comunque riconoscere, anche parzialmente, i crediti acquisiti.

Obiettivi della riforma test medicina 2025

L’obiettivo principale della riforma è potenziare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) formando 30.000 medici in più nei prossimi sette anni. La riforma mira a garantire una selezione basata sul merito e non sulle capacità economiche, eliminando la necessità di costosi corsi di preparazione e riducendo l’emigrazione degli studenti all’estero.

I principi chiave della riforma

La riforma si fonda sui seguenti principi ispiratori:

  • iscrizione libera al primo semestre: gli studenti potranno accedere liberamente ai corsi di laurea in medicina e discipline affini;
  • esami caratterizzanti: Il superamento di esami specifici durante il primo semestre determinerà l’ammissione al secondo semestre;
  • uniformità dei programmi: saranno stabiliti programmi formativi standardizzati a livello nazionale;
  • monitoraggio delle esigenze del SSN: un sistema di controllo valuterà il fabbisogno di medici e garantirà l’allineamento tra formazione universitaria e necessità del sistema sanitario;
  • tutoraggio pratico: gli studenti potranno svolgere attività pratiche sotto la guida di medici esperti nelle strutture ospedaliere.

Vantaggi per gli studenti

La riforma del test d’ingresso apporta tutta una serie di vantaggi importantissimi per gli studenti che aspirano alla carriera medica. Vediamo i più importanti

Maggiore accessibilità: l’eliminazione del test elimina la discriminazione economica legata ai corsi di preparazione privati.

Formazione di qualità: il semestre-filtro consente di valutare le reali competenze degli studenti.

Opportunità alternative: i crediti ottenuti nel primo semestre saranno validi per altri percorsi formativi in ambito biomedico, sanitario e farmaceutico.

Tempistiche e attuazione

La legge ha concesso al Governo il tempo di dodici mesi per emanare uno o più decreti legislativi che daranno attuazione alla riforma. Il decreto del 15 maggio 2025 è il primo che contiene disposizioni di attuazione, limitatamente all’art. 2 della legge n. 26/2025.

La legge prevede, comunque, anche un sistema di monitoraggio continuo per garantire l’efficacia delle nuove modalità di accesso.

Con questa riforma, l’Italia compie un passo significativo per rispondere alla carenza di personale medico e migliorare l’accesso alle facoltà sanitarie, ponendo al centro il merito e la qualità della formazione.

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reti tra avvocati

Reti tra avvocati: cosa prevede la riforma forense Reti tra avvocati e reti multidisciplinari: cosa sono, come funzionano, autonomia degli avvocati e disciplina applicabile

Riforma Ordinamento Forense: la novità delle reti

La riforma dell’ordinamento forense 2025 prevede diversi punti di novità per gli avvocati. Una delle norme più interessanti da analizzare e comprendere è contenuta nell’articolo 15 della bozza del 15 aprile 2025 intitolato  Reti tra avvocati e reti multidisciplinari”. La disciplina delle reti però, nella sua completezza, è individuabile anche in altri articoli della Riforma. Ne è un esempio l’articolo 7 che impone il segreto professionale a tutti i componenti della rete professionale.

Reti tra avvocati e reti multidisciplinari: definizione

In base all’art 15 sopra menzionato la professione forense può essere esercitata in forma di rete, che può essere composta solo da avvocati o includere altre figure professionali. Nelle reti multidisciplinari devono esserci però almeno due avvocati iscritti all’albo. Gli altri professionisti possono partecipare alla rete, a condizione che siano anch’essi regolarmente iscritti ai propri albi.

I professionisti ammessi alla rete devono appartenere nello specifico alle categorie definite dal Ministro della Giustizia con il decreto n. 23 del 4 febbraio 2016.

Reti tra avvocati e multidisciplinari: albo

I contratti di rete tra avvocati devono essere iscritti in una sezione apposita dell’albo dell’ordine forense in cui ha sede la rete. Il contratto deve indicare la sede principale. In ogni caso la rete può avere anche sedi secondarie. L’avvocato che decide di partecipare alla rete deve informare il suo Ordine di appartenenza, se questo è diverso da quello in cui si trova il centro principale degli affari.

Costituzione e funzionamento della rete

Quando si costituisce una rete tra avvocati o una rete multidisciplinare è necessaria la presenza di un organo comune e di un fondo patrimoniale. Queste reti possono avere inoltre soggettività giuridica, se il contratto è stipulato formalmente con atto pubblico o con una scrittura privata autenticata. Il contratto inoltre deve essere iscritto in una sezione speciale dell’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e degli altri ordini professionali coinvolti. La registrazione deve avvenire nel circondario in cui ha sede la rete.

Autonomia, libertà e obblighi avvocati aderenti

Anche se l’avvocato aderisce alla rete l’incarico professionale è sempre dato personalmente. Partecipare a una rete non priva il libero professionista della propria autonomia. L’avvocato deve restare sempre libero e indipendente nel suo giudizio e nello svolgimento dell’incarico. Ogni accordo contrario è nullo.

Un avvocato inoltre può partecipare anche a più di una rete e queste possono essere tra soli avvocati o di natura multidisciplinare.

L’attività professionale svolta tramite le reti crea infine precisi obblighi, ma anche diritti di natura previdenziale, come stabiliti dalle leggi in materia.

Accesso delle reti ad appalti privati

Le reti di avvocati o di natura multidisciplinare possono partecipare a incarichi e appalti privati, così come previsto dall’articolo 12, comma 3, della legge 12 maggio 2017, n. 81.

La disposizione prevede infatti che Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

  1. di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
  2. di costituire consorzi stabili professionali;
  3. di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.”

Reti tra avvocati e multidisciplinari: normativa

Alle reti di avvocati o multidisciplinari si applica l’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, se è compatibile. Trattasi della disciplina dei contratti di rete tra imprese.

Le reti con soggettività giuridica possono accedere infine a procedure specifiche del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza su specifica richiesta.

 

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privacy in condominio

Privacy in condominio: le nuove linee guida Privacy in condominio: avviata la consultazione sulle nuove Linee guida, focus su adempimenti, videosorveglianza e digitalizzazione

Privacy in condominio: consultazione pubblica

Novità in materia di privacy in condominio. Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti reso noto con la newsletter datata 8 maggio 2025, di aver avviato una consultazione pubblica per adottare nuove Linee guida sul trattamento dei dati personali in ambito condominiale.

Questa iniziativa è stata formalizzata con il provvedimento n. 209 del 10 aprile 2025 e il suo obiettivo consiste nel chiarire gli obblighi e le responsabilità in materia di privacy nelle relazioni condominiali, tenendo conto degli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia, in particolare del GDPR.

Linee guida privacy in condominio

Le Linee guida, che saranno oggetto della consultazione, intendono fornire indicazioni operative uniformi, rispondere a quesiti pratici, recepire gli orientamenti giurisprudenziali recenti e dare seguito alle richieste di chiarimento che sono pervenute al Garante.

Il documento si concentra su tre aree principali:

  • gli adempimenti privacy (responsabilità dell’amministratore, informative, raccolta e conservazione dati);
  • la videosorveglianza condominiale (liceità, informative, tempi di conservazione e accesso);
  • la digitalizzazione dei processi condominiali (piattaforme, gestione documentale, assemblee online).

Il documento non trascura di segnalare la necessità di coordinarsi con le disposizioni di natura civilistica, così come non dimentica di trattare le tematiche della privacy legate al condominio minimo, al super-Condominio e agli altri ambiti esclusi.

Non mancano precisazioni infine sul ruolo dell’amministratore di condominio in materia di privacy e sulle responsabilità conseguenti in caso di violazione delle normative.

Come inviare proposte e osservazioni

La consultazione è rivolta soprattutto ai professionisti del settore condominiale e alle associazioni di categoria.

Tutti i soggetti interessati potranno inviare le loro osservazioni e le loro proposte entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 9 maggio 2025) agli indirizzi email indicati, specificando nell’oggetto “Consultazione pubblica sulle Linee guida sul trattamento dei dati personali nell’ambito del condominio“.

Il Garante, con le Linee guida, vuole creare un riferimento pratico per la corretta gestione dei dati personali nei condomini, con un focus sui compiti dell’amministratore.

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lavoratori smart working

Lavoratori smart working: geolocalizzazione vietata Lavoratori smart working: il Garante privacy sanziona azienda che geolocalizza i dipendenti con procedure illecite

Geolocalizzazione lavoratori smart working

Il Garante per la protezione dei dati personali condanna le pratiche di sorveglianza dei lavoratori in smart working con il provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025. Una controversia portata all’attenzione dell’Autorità privacy è culminata infatti con una sanzione di 50mila euro ai danni di un’azienda.

La contestazione riguarda l’illecita geolocalizzazione di circa cento lavoratori durante la loro attività lavorative da remoto. L’intervento del Garante è stato innescato dal reclamo di una dipendente e da una segnalazione dell’Ispettorato della Funzione Pubblica. Dall’istruttoria sono emerse significative violazioni della normativa sulla privacy.

Geolocalizzazione illecita

L’istruttoria condotta dal Garante ha svelato che l’azienda attuava il monitoraggio sistematico della posizione geografica dei propri dipendenti. L’obiettivo era verificare la corrispondenza tra il luogo effettivo di lavoro e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working.

Questo tipo di controllo avveniva anche attraverso procedure mirate: i dipendenti, selezionati a campione, venivano contattati telefonicamente e invitati ad attivare la geolocalizzazione dei propri dispositivi (pc o smartphone) per effettuare una timbratura tramite app.

Subito dopo veniva richiesta una dichiarazione via e-mail del luogo in cui i lavoratori si trovavano fisicamente. Queste verifiche potevano anche evolversi in procedimenti disciplinari. Il tutto però senza una valida base giuridica e senza un’informativa adeguata. Inammissibile quindi questa intrusione nella sfera privata dei lavoratori, che contravviene al Regolamento europeo e al Codice della privacy.

Dignità del lavoratore e controllo a distanza

Il Garante privacy ha ribadito le legittime esigenze di controllo sulla diligenza dei dipendenti che operano in smart working. Queste però non possono giustificare l’impiego di strumenti tecnologici che comprimono la libertà e la dignità della persona.

Queste pratiche configurano un monitoraggio diretto dell’attività lavorativa che non è consentito né dallo Statuto dei lavoratori né dai principi costituzionali.

Occorre un equilibrio tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, soprattutto in un contesto di lavoro agile dove il rispetto della privacy ha un’importanza ancora maggiore.

 

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convivenza more uxorio

Convivenza more uxorio: nessun rimborso per il mutuo dopo la separazione Convivenza more uxorio: i pagamenti per il mutuo sono un'obbligazione naturale, rimborso impossibile dopo la fine della relazione

Convivenza more uxorio e restituzione mutuo

L’ordinanza n. 11337/2025 della Cassazione ribadisce un principio chiave sui mutui per l’acquisto della casa quando finisce la convivenza more uxorio. I pagamenti effettuati da un partner all’altro durante la convivenza stabile sono adempimento di un’obbligazione naturale. Di conseguenza, una volta terminata la relazione, non è possibile chiedere la restituzione di queste somme. La Cassazione equipara infatti questi trasferimenti di denaro a un dovere morale e sociale insito nel rapporto di convivenza. La possibilità di un’azione di rimborso basata sull’ingiustificato arricchimento o su altre pretese restitutorie è quindi impossibile.

Obbligazione naturale nella convivenza more uxorio

Il Tribunale di Brescia condanna una donna a pagare 12.000 euro al suo ex convivente per lo “squilibrio economico” creatosi durante la loro convivenza more uxorio (dal 2012 al febbraio 2015). L’uomo sosteneva infatti di aver pagato le spese, le bollette e il mutuo della casa di proprietà della donna per tre anni (circa 28.800 euro), oltre ad aver comprato mobili e versato 10.000 euro per un’auto usata dalla compagna, la quale all’epoca era studentessa e non percepiva stipendio. L’uomo, rimasto senza abitazione dopo la fine della relazione, chiedeva la restituzione di 20.000 euro, invocando i principi di proporzionalità e adeguatezza e l’ingiustificato arricchimento.

Obbligazioni naturali? Nessun rimborso

La Corte d’appello di Brescia però riforma la sentenza, rigettando la domanda dell’uomo e condannandolo alle spese. I versamenti di denaro effettuati dall’uomo durante la convivenza costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e come tale non ripetibile.

Esborsi sproporzionati e indebito arricchimento

L’uomo ricorre quindi in Cassazione, sollevando due motivi di doglianza.

Obbligazioni naturali solo per le spese ordinarie

Con il primo lamenta la nullità della sentenza e la violazione di varie norme civilistiche (artt. 2 Cost., 2034, 2041, 2043 c.c. e artt. 116, 232 c.p.c.). La Corte d’appello ha dato per provate le sue elargizioni, ma non ha considerato la sproporzione tra i suoi esborsi (25.400 euro), le sue condizioni economiche di operaio e l’indebito arricchimento della compagna. La Corte erra quando afferma che i suoi versamenti rientravano nell’assistenza morale e materiale dovuta in un rapporto affettivo consolidato. Questa ricostruzione è valida solo per le spese ordinarie, ma non per i bonifici periodici destinati al pagamento del mutuo e per l’acquisto di beni che hanno arricchito la donna. E’ necessaria una disamina sulla proporzionalità delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi.

Omesso esame della consistenza patrimoniale

Con il secondo motivo l’uomo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la sua consistenza patrimoniale. Afferma infatti di aver provato, tramite estratti conto, di percepire uno stipendio di circa 1.700 euro mensili, unica sua entrata, e che i bonifici non erano mensili, ma periodici, indicando una natura straordinaria e non di canone o spese di vita. Sottolinea inoltre che al termine della convivenza era rimasto senza risorse, mentre la compagna si era arricchita grazie al pagamento del mutuo e dei beni acquistati da lui.

Nessun rimborso per le obbligazioni naturali

La Corte di Cassazione però rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, ribadisce che l’azione di arricchimento senza causa non è invocabile quando l’arricchimento deriva dall’adempimento di un’obbligazione naturale. Dalla convivenza nascon0 infatti  doveri morali e sociali. I versamenti di denaro tra conviventi sono generalmente considerati adempimenti doverosi nell’ambito di un rapporto affettivo consolidato. Esso infatti implica collaborazione e assistenza materiale e morale. L’ingiustizia dell’arricchimento può configurarsi quando le prestazioni di un convivente a favore dell’altro esulano dal mero adempimento di tali obbligazioni, superando i limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che l’importo versato dall’uomo per il mutuo (circa 666 euro al mese) fosse proporzionato, equiparabile a un canone di locazione e quindi rientrante nella collaborazione e assistenza dovuta in un rapporto affettivo. La valutazione della Corte d’Appello è plausibile in relazione alla proporzionalità e all’adeguatezza del contributo, rimessa al suo esclusivo apprezzamento. Gli Ermellini confermano quindi il principio secondo cui l’attribuzione patrimoniale al convivente configura adempimento di obbligazione naturale se il giudice di merito, con un giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, la ritiene adeguata e proporzionata alle circostanze e alle condizioni del solvens.

Estratti conto insufficienti come prova

Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo dichiara inammissibile. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione degli estratti conto attestanti il suo stipendio. La Cassazione però ha evidenziato che la Corte d’appello ha basato il suo giudizio di proporzionalità sull’ammontare non contestato dei versamenti per il mutuo. Nel caso di specie mancano “più compiute allegazioni” sulla situazione reddituale complessiva dell’uomo. La mera produzione di estratti conto, da cui si potrebbero desumere alcune entrate, non è sufficiente a provare l’esclusività di tali entrate ai fini della composizione del reddito. Pertanto, la doglianza sulla mancata considerazione dei soli estratti conto non superava la ratio decidendi della sentenza impugnata.

 

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tributi locali

Tributi locali e federalismo fiscale: cosa prevede il decreto Tributi locali: il CdM ha approvato in via preliminare un decreto legislativo dedicato a imposte, tributi locali e federalismo fiscale

Tributi locali: maggiore autonomia fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, al momento in via preliminare, un decreto legislativo che contempla una maggiore autonomia fiscale di regioni e comuni e semplifica gli adempimenti per cittadini e imprese. Lo Schema del decreto, composto al momento da 33 articoli, mira a potenziare le forme di collaborazione con il contribuente, incentivando anche l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e introducendo forme di definizione agevolata in materia di tributi regionale e locali.

Accertamento e riscossione tributi locali

Per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione dei tributi il provvedimento prevede l’istituzione di un albo di soggetti privati abilitati a svolgere dette attività. Previste novità anche in materia di  accertamento esecutivo per i tributi regionali.

Tassa automobilistica e Irap

Anche l’apparato sanzionatorio amministrativo subisce profonde modifiche, così come le disposizioni sulla tassa automobilistica regionale, di cui viene semplificato il pagamento.

Le modifiche vanno a toccare anche la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive e della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tributi locali: imposte provinciali e comunali

Non mancano elementi di novità anche in materia di imposte provinciali (come quella di trascrizione) o in materia di imposte comunali (come l’Imposta municipale propria). I comuni avranno inoltre sanzioni più proporzionali su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e un modello telematico unico per l’IMU. Per il triennio 2025-2027, si raddoppia inoltre la quota comunale per il recupero dell’evasione.

Attuazione del federalismo fiscale

La terza parte del provvedimento, dedicata all’attuazione del federalismo fiscale, si occupa della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte delle regioni e consolo. Dal 2026 il decreto prevede inoltre un’importante novità: l’istituzione  della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per le province e per le città metropolitane.

 

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animali in aereo

Animali in aereo: regole Enac Animali in aereo: il Ministero annuncia le modifiche normative Enac, che consentiranno di far volare cani e gatti con i loro padroni

Animali in aereo: aggiornamento regole Enac 

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) si prepara a introdurre un’importante novità che semplificherà notevolmente i viaggi aerei per chi possiede animali domestici. Lo annuncia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un comunicato del 9 maggio 2025.

Un aggiornamento delle normative, previsto per il 12 maggio, stabilirà la possibilità di trasportare cani e gatti direttamente in cabina con i loro proprietari. In questo modo si abbandona la prassi, spesso traumatica per gli animali, del trasporto in stiva.

Questa svolta è stata caldeggiata dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che si è detto soddisfatto per questa soluzione.

Animali in aereo: i dettagli

Il trasporto in cabina degli animali domestici sarà consentito all’interno di trasportini adeguati, che potranno essere posizionati anche sopra i sedili. L’importante è che vengano saldamente assicurati tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio.

Allentate anche le restrizioni di peso: il peso complessivo dell’animale e del trasportino potrà infatti superare i limiti precedentemente in vigore. L’unica limitazione è che non si potrà eccedere il peso massimo stabilito per un passeggero medio. Questa apertura segna un cambiamento significativo. Anche i cani e i gatti di taglia media e grande, finora relegati nella stiva pressurizzata, potranno infatti viaggiare accanto ai loro padroni.

Benefici per viaggiatori e animali

L’ufficializzazione di questa normativa da parte di Enac è destinata a essere accolta con entusiasmo dai viaggiatori che non vogliono separarsi dai propri pet, soprattutto in vista delle vacanze estive.

Questa decisione allinea il trasporto aereo italiano a quanto già avviene nel settore ferroviario, dove viaggiare con gli animali domestici è diventato più agevole.

La misura risponde alla crescente presenza degli animali da compagnia nelle famiglie italiane e all’importanza del loro ruolo nel benessere emotivo delle persone, come evidenziato da studi che ne equiparano i benefici a quelli di una relazione coniugale.

 

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Decreto coesione: i bonus under 35 e donne Decreto coesione: pubblicati dal Ministero del lavoro e dal MEF i decreti attuativi sugli sgravi contributivi per under 35 e donne

I decreti attuativi per giovani e donne

Pubblicati il 9 maggio 2025 sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i due decreti attuativi, firmati in data 11 aprile 2025, relativi ai bonus per le assunzioni di giovani e donne, come previsti dalla legge di conversione del Decreto coesione agli articoli 22 e 23.

I decreti definiscono i criteri per l’esonero contributivo. L’esonero è per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 mai occupati stabilmente e la trasformazione di contratti a termine in contratti stabili. L’altro bonus riguarda invece l’assunzione di donne disoccupate da tempo e senza retribuzione regolare. L’obiettivo è incentivare il lavoro di qualità e a tempo indeterminato, con una particolare attenzione al Mezzogiorno.

Decreto coesione: under 35

Ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto subordinato e indeterminato o convertono in indeterminato un contratto determinato spetta per 24 mesi un esonero contributivo.

Per le assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 l’esonero è del 100% (esclusi premi e contributi INAIL) nel limite di 500 euro.

Per i datori che assumono in determinate regioni del Sud Italia l’esonero, dalla data di autorizzazione della della Commissione UE e fino al 31 dicembre 2025, spetta un esonero nel limite di 650 euro. L’esonero non può superare in ogni caso il 50% dei costi salariali di cui al punto 31, articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014.

L’agevolazione spetta ai datori che assumono giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni, non sono mai stati occupati a tempo indeterminato o che hanno compiuto l’apprendistato, senza però essere assunti stabilmente. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

DL coesione: bonus donne

I datori che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne senza impiego da almeno 24 mesi, hanno diritto a un esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi.

L’esonero spetta anche ai datori che, dalla data di autorizzazione della Commissione UE e fino al 31 dicembre 2025, assumono donne  di specifiche regioni del Sud Italia (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

I datori che assumono donne dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, in settori specifici, individuati ogni anno con decreto dal Ministero del Lavoro, hanno diritto a un esonero contributivo per un periodo massimo di 12 mesi. 

Sono invece esclusi dal beneficio il lavoro domestico e di apprendistato.

 

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