Divieto di costruire a 150 metri dalla battigia
Divieto di costruire: con la sentenza n. 72 del 2025, la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) in merito all’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15/1991. Tale norma conferma che il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia – introdotto dalla l.r. n. 78/1976 – si applica immediatamente anche ai soggetti privati, senza necessità di recepimento nei piani urbanistici comunali.
Edilizia e vincoli costieri
Al centro della pronuncia vi erano ricorsi relativi al diniego di condoni edilizi per opere abusive realizzate entro la fascia di rispetto costiero tra il 31 dicembre 1976 e il 1° ottobre 1983, periodo precedente alla scadenza prevista per accedere al condono edilizio introdotto dalla l.r. n. 37/1985.
La Consulta ha ritenuto che la legge del 1991 operi come interpretazione autentica della norma del 1976, precisando un significato già implicito, ovvero che il vincolo costiero era operativo sin dall’origine anche nei confronti dei privati, non solo come parametro urbanistico.
Nessun legittimo affidamento sul condono edilizio
Rispondendo ai rilievi del CGARS, la Corte ha inoltre escluso che i proprietari di immobili abusivi potessero vantare un affidamento legittimo sulla possibilità di sanatoria, in quanto le norme regionali succedutesi tra il 1976 e il 1985 non supportavano alcuna certezza normativa in tal senso. La normativa sul condono non legittimava infatti aspettative contrarie al divieto costiero già vigente.