Divieto del terzo mandato consecutivo
Con la sentenza n. 64 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1 della legge regionale della Campania n. 16 del 2024, ribadendo che il divieto di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti delle Giunte regionali costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento. Tale principio vincola le Regioni a statuto ordinario sin dalle prime leggi elettorali adottate dopo l’entrata in vigore della legge n. 165 del 2004.
Il divieto del terzo mandato: un limite necessario
Secondo la Consulta, il divieto in questione rappresenta un “temperamento di sistema” che bilancia l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, fungendo da contrappeso costituzionalmente legittimo. Non si tratta di una limitazione alla forma di governo – riservata agli statuti regionali ai sensi dell’art. 123 Cost. – bensì di una norma di carattere elettorale, che incide sul diritto di elettorato passivo e rientra nella competenza statale quale principio fondamentale previsto dall’art. 122, primo comma, della Costituzione.
Obbligatorietà principio anche senza recepimento
La Corte ha chiarito che un principio fondamentale, in quanto tale, si applica direttamente e non necessita di recepimento esplicito da parte del legislatore regionale. Ciò vale anche per norme puntuali e specifiche come il divieto del terzo mandato consecutivo, che vincola automaticamente le Regioni sin dal momento in cui queste adottano leggi elettorali coerenti con l’elezione diretta del Presidente.
Il caso Campania: illegittima la deroga
Nel caso della Regione Campania, il divieto è divenuto pienamente operativo con l’entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2009, che, pur non esprimendosi esplicitamente in merito, rinvia in via generale alla normativa statale. La norma impugnata – che escludeva dal computo i due mandati già svolti dal Presidente in carica, permettendone una nuova candidatura – è stata ritenuta incostituzionale, poiché viola il principio fondamentale del limite ai mandati consecutivi, così come delineato dal legislatore statale.
Irrilevante l’inerzia su analoghe leggi regionali
Infine, la Corte ha chiarito che l’eventuale mancata impugnazione di disposizioni simili adottate da altre Regioni non influisce sulla valutazione di costituzionalità. L’illegittimità può infatti essere fatta valere anche in via incidentale, nei modi previsti dall’ordinamento.