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Estromissione processuale e legittimità ad agire L’estromissione si pone su un piano diverso dal difetto di legittimazione passiva?

giurista risponde

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Sì, l’estromissione processuale si pone su un piano diverso dal difetto di legittimazione passiva, intendendosi come riduzione del numero delle parti del giudizio per effetto di un’ordinanza del giudice che accerti il sopraggiungere di circostanze di natura sostanziale. – TAR Lazio, Roma, sez. IIbis, 3 marzo 2025, n. 4522.

La Sezione evidenzia che l’estromissione processuale, intesa come riduzione del numero delle parti del giudizio per effetto di un’ordinanza del giudice che accerti il sopraggiungere di circostanze di natura sostanziale, è ammessa esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Essa va tenuta distinta dalla diversa ipotesi in cui la parte resistente eccepisce, in capo a sè, il difetto di titolarità della situazione giuridica soggettiva fatta valere (c.d. difetto di legittimazione passiva) e chiede l’adozione di una sentenza parziale non definitiva e di merito, volta ad accertare l’insussistenza di corrispondenza tra la domanda proposta dal ricorrente e l’effettiva titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio.

Nel processo civile, la titolarità della situazione giuridica soggettiva e il difetto di legittimazione passiva costituiscono categorie concettualmente distinte: la prima attiene al merito della controversia, la seconda al rito. Diversamente, nel processo amministrativo tali nozioni tendono a sovrapporsi, rendendo insufficiente che il ricorrente si limiti ad allegare la sussistenza della legittimazione attiva/passiva. È, infatti, richiesta la dimostrazione dell’effettiva titolarità di una situazione giudica soggettiva configurabile come interesse legittimo, sia esso pretensivo o oppositivo. A differenza del processo civile, nel quale l’accertamento della titolarità pone fine alla questione processuale, nel processo amministrativo tale accertamento non è sufficiente a definire il giudizio. Occorre, infatti, che nella fase di merito l’interesse legittimo del ricorrente sia confrontato con l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, al fine di stabilirne l’eventuale prevalenza. In tale ottica, la legittimazione ad agire assume una valenza sostanziale, in quanto si configura come manifestazione processuale dell’interesse legittimo stesso.

 

(*Contributo in tema di “Estromissione processuale e legittimità ad agire ”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 86 / Giugno 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)