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Consulente RED: il nuovo servizio INPS per i pensionati Consulente RED è il nuovo servizio messo a disposizione online dall'INPS: un assistente virtuale che supporta nella consultazione dei dati

Consulente RED: online il nuovo servizio

Consulente RED è il nuovo servizio INPS dedicato ai pensionati. Online da qualche giorno, consente di consultare i dati reddituali rilevanti utilizzati dall’istituto per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito erogate provvisoriamente in via anticipata, a partire dai redditi relativi all’anno di imposta 2022.

Come funziona il servizio

Con il messaggio n. 525 dell’11 febbraio 2025, l’INPS ha descritto le caratteristiche del servizio, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mette a disposizione un assistente virtuale in grado di supportare l’utente nella consultazione dei dati.

Come accedere al servizio

È possibile accedere al servizio tramite la pagina Consulente RED o l’area personale MyINPS. In alternativa, i pensionati possono ricevere assistenza dai patronati, che devono essere prima autorizzati tramite un mandato firmato digitalmente.

 

Leggi anche la guida Modello RED: cos’è, a cosa serve, quando si presenta

quota 103

Quota 103 Quota 103: cos’è, quali requisiti servono, come funziona la pensione flessibile anticipata nel 2025 e come fare domanda

Cos’è Quota 103

Quota 103 rappresenta una delle principali misure di pensione anticipata introdotte dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità ai lavoratori prossimi alla pensione. Grazie a questo strumento, è possibile accedere alla pensione prima dell’età prevista dalla pensione di vecchiaia standard, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti anagrafici e contributivi.

Tale regime consente ai lavoratori di andare in pensione una volta raggiunta la somma di 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il sistema prende il nome proprio dalla somma dei due requisiti, che devono essere entrambi soddisfatti per poter accedere al trattamento pensionistico.

Questa misura si inserisce nella scia di altre forme di pensionamento anticipato, come Quota 100 e Quota 102, ma offre condizioni leggermente più favorevoli, permettendo un’uscita anticipata dal mondo del lavoro per un numero maggiore di contribuenti.

Requisiti di accesso

Per poter beneficiare della Quota 103, i lavoratori devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Età anagrafica: almeno 62 anni.
  • Contributi versati: minimo 41 anni di contributi (anche non continuativi).

È importante sottolineare che non è sufficiente soddisfare uno solo dei due requisiti: entrambi devono essere raggiunti. Inoltre, il sistema prevede alcune particolarità:

  • I contributi figurativi (come quelli per disoccupazione o malattia) sono riconosciuti, ma esistono delle limitazioni per i periodi non lavorati.
  • La misura è accessibile sia ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che ai lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata INPS.

Quota 103: come funziona nel 2025

La legge di bilancio 2025 ha prorogato Quota 103, confermando così la possibilità di accedere alla pensione anticipata anche per l’anno in corso. Vediamo quindi come funziona la pensione anticipata flessibile nel 2025.

Finestre mobili

Per i lavoratori del settore privato e gli autonomi la finestra mobile è di 7 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per i lavoratori del settore pubblico, la finestra si allunga a 9 mesi.

Importo dell’assegno: limiti

Il calcolo della pensione con Quota 103 prevede un tetto massimo. Per il 2025 è stato infatti confermato che l’assegno non possa superare 4 volte il trattamento minimo INPS fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Solo successivamente l’importo sarà ricalcolato senza limiti.

Incompatibilità con il lavoro

I beneficiari di Quota 103 non possono svolgere attività lavorative dipendenti o autonome che producano redditi superiori a 5.000 euro annui fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Come fare domanda

La domanda per la pensione anticipata con Quota 103 deve essere presentata tramite i servizi telematici dellINPS o rivolgendosi a un patronato. È necessario fornire la documentazione relativa alla propria posizione contributiva e verificare che i requisiti siano stati effettivamente raggiunti. Una volta accettata la domanda, i tempi per il primo pagamento dipendono dalla finestra mobile prevista che, come abbiamo visto, è diversa per i dipendenti pubblici e privati.

Fin quando si può andare in pensione con Quota 103

La misura di Quota 103 è stata prorogata per tutto il 2025, ma al momento non ci sono certezze su unulteriore estensione oltre questa data. La scadenza ufficiale è fissata al 31 dicembre 2025, termine entro il quale i lavoratori devono maturare i requisiti per poter accedere alla pensione anticipata con questa formula.

Dopo questa data, sarà necessario attendere le decisioni del governo riguardo a una possibile proroga o modifica della misura. In assenza di nuove disposizioni, i lavoratori dovranno fare riferimento alle modalità standard di pensionamento previste dal sistema previdenziale italiano.

 

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pensioni anticipate

Pensioni anticipate Inps: al via le domande telematiche Pensioni anticipate: l’Inps comunica di aver aggiornato le procedure per presentare le domande 2025 per Opzione Donna, Quota 103 e APE Social

Pensioni anticipate Inps

Al via la presentazione delle domande 2025 per le pensioni anticipate. Con il messaggio n. 502/2025, l’Inps ha comunicato di aver aggiornato le procedure online per la presentazione delle istanze per Opzione Donna 2025, Ape Social e Quota 103. Le tre forme di pensione anticipata sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024). L’Istituto ha quindi implementato il sistema di gestione delle domande e fornito le relative indicazioni operative.

Domande pensioni

Le domande telematiche di pensione anticipata Opzione donna, pensione anticipata flessibile e certificazione di Ape sociale, spiega l’Inps nel messaggio possono essere presentate direttamente dal sito internet dell’istituto, accedendo tramite SPID, CIE o eIDAS, attraverso il servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, accedendo all’area tematica e, infine, selezionando la voce “Nuova prestazione pensionistica” o “Certificati”. Oppure utilizzando i servizi offerti dai patronati o ancora contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164, gratuito da telefono fisso, o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore.

 

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rateizzazione dei debiti

Rateizzazione dei debiti contributivi: ancora in stand-by L'Inps chiarisce con messaggio che non è ancora possibile la rateizzazione dei debiti contributi fino a 60 rate in quanto mancano i decreti attuativi

Rateizzazione dei debiti contributivi Collegato Lavoro

Rateizzazione dei debiti contributivi ancora in stand-by. Lo chiarisce l’Inps con il messaggio n. 471/2025 (indirizzato alle sedi territoriali), chiarendo che la possibilità concessa dal Collegato Lavoro, per Inps e Inail di dilazionare i debiti contributivi fino a 60 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2025 non è ancora operativa.
Tale facoltà è stata demandata, infatti, ad appositi decreti attuativi, con modalità disciplinate da specifici atti dei consigli d’amministrazione dei due istituti. Atti che ad oggi non sono stati ancora emanati.
Per cui, chiarisce l’Inps, finché questi atti non verranno adottati, le richieste dei contribuenti volte ad ottenere un numero di rate superiore a 24 non potranno essere accolte. E continueranno ad essere definite nel rispetto delle norme attualmente vigenti.
naspi

Naspi: l’Inps si attiene ai principi della Corte Costituzionale L'istituto verificherà l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute prima di procedere al recupero integrale della Naspi

Naspi, la sentenza della Corte Costituzionale

Naspi: la Consulta, con la sentenza n. 90/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, c. 4, del decreto legislativo 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguireper causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione era stata erogata.

Restituzione integrale della Naspi

Nello specifico, la pronuncia della Suprema Corte si riferisce all’obbligo di restituzione integrale della NASpI in forma anticipata, da parte del lavoratore, nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l’attività imprenditoriale:

  • non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili;
  • costituisca un rapporto di lavoro subordinato, prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la NASpI.

Motivi di forza maggiore

A tale riguardo la Corte ha rilevato, ai fini della dichiarata illegittimità, la circostanza che l’attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato un’impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell’attività.

Tali motivi non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali.

La circolare Inps

L’Istituto, con la circolare 4 febbraio 2025, n. 36, alla luce della sentenza, chiarisce che provvederà a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato, che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto.

assegno unico universale figli

Assegno unico universale: la guida completa Cos’è l’assegno unico universale, quali leggi lo disciplinano, requisiti soggettivi e reddituali per richiederlo, come fare domanda e importi AUU 2025

Assegno unico universale: cos’è

L’assegno unico universale è stato previsto dalla legge n. 46/2021, che ha conferito la delega al Governo per riordinare, semplificare e rafforzare le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico per favorire la natalità e l’occupazione femminile.

L’assegno è unico perché va a sostituire le misure precedentemente previste per i genitori con figli a carico, è universale perché si basa sul principio universalistico.

Questo beneficio economico infatti è riconosciuto su base progressiva a tutti i nuclei familiari con figli a carico. Il tutto ovviamente nei limiti delle risorse disponibili. L’assegno inoltre è modulato in base alla condizione economica del reddito familiare individuata tramite l’ISEE.

Esso inoltre può essere riconosciuto nella forma di credito d’imposta o di erogazione in danaro.

Assegno unico: quando spetta

L’articolo 2 della legge n. 46/2021 prevede il riconoscimento di un assegno mensile per ogni figlio di minore età a carico dei genitori a partire dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli successivi al secondo l’assegno viene riconosciuto in misura maggiorata. La misura viene riconosciuta altresì per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni di età, con possibilità di corrispondere l’assegno direttamente al figlio, su sua richiesta, per favorirne l’autonomia. In quest’ultimo caso l’assegno spetta se il figlio maggiorenne frequenta un corso di formazione scolastico professionale, un corso di laurea o un tirocinio lavorativo (purché il reddito annuale lordo non superi gli 8000 euro lordi annuali), o è disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolge infine servizio civile. La legge prevede maggiorazioni per situazioni particolari, come la disabilità del figlio o dei figli a carico, senza limiti di età.

Requisiti soggettivi del richiedente

L’assegno unico universale viene riconosciuto se il richiedente presenta contestualmente i seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o europeo o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Se il richiedente è cittadino di un paese non europeo deve essere in possesso del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca per la durata minima di un anno;

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sui redditi in Italia;
  • essere residente e domiciliato con figli a carico per tutta la durata di corresponsione dell’assegno;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche se non continuativi o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata minima di due anni.

Sono previste deroghe a questi requisiti, da parte di una specifica commissione nazionale, in presenza di comprovate necessità collegate a casi del tutto particolari e comunque per periodi limitati, su proposta dei servizi sociali e sanitari locali.

Decorrenza e regole di dettaglio

Il decreto legislativo n. 230/2021 ha attuato la legge delega n. 46/2021 istituendo l’assegno unico e universale per i figli a carico e dettando le disposizioni di dettaglio della misura.

L’assegno, decorrente dal 1° marzo 2022 costituisce un beneficio riconosciuto mensilmente da marzo a febbraio dell’anno successivo ai nuclei familiari che presentano una determinata condizione economica risultante dall’indicatore della situazione economico equivalente (ISEE).

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento viene accertato sulla base dei dati che vengono autodichiarati nella domanda.

L’assegno unico universale spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo eccezioni. In caso di affidamento esclusivo infatti l’assegno, in assenza di un accordo tra le parti, viene corrisposto al genitore affidatario. Nel caso invece in cui sia stato nominato un tutore o un affidatario l’assegno viene riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Requisiti reddituali per l’assegno unico e universale

In base al decreto legislativo n. 230/2021 l’assegno unico universale spetta nella misura di 175 euro mensili per ogni figlio minorenne e per ogni figlio disabile senza limiti di età e nella misura di 85 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età in presenza di un ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro.

Gli importi suddetti si riducono gradualmente in presenza di un ISEE di 40.000 euro. Per ISEE superiori a 40.000 euro l’importo resta costante e senza maggiorazioni.

Per le mamme di età inferiore ai 21 anni sono previste delle maggiorazioni di 20 euro mensili per ogni figlio. Maggiorazioni sono previste anche quando entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro o quando uno dei genitori sia deceduto al momento della presentazione della domanda. In questo caso la maggiorazione spetta fino a 5 anni dall’evento morte.

Maggiorazioni particolari sono previste anche per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 230/2021.

Valori ISEE e importi assegno unico 2025

La circolare INPS n. 33/2025 rende noto l’aggiornamento annuale dei valori dell’assegno e delle soglie ISEE di riferimento in base all’indice del costo della vita. Nel 2024 la variazione ISTAT valida dal 1° gennaio 2025 è dello 0,8% per cui gli importi adeguati a detto valore sono stati indicati nella tabella allegata alla circolare.

Al di là delle maggiorazioni indicate nella tabella continuano ad applicarsi anche le seguenti:

  • maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025) per compensare le perdite rispetto al regime preveggente per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro e figli minori;
  • per nuclei con figli di età inferiore a un anno si ha un incremento del 50% fino al compimento di un anno;
  • per nuclei familiari con almeno 3 figli (di età fino a 3 anni) e un ISEE pari o inferiore a 45.939,56 per il 2025 l’incremento è del 50% per ogni figlio;
  • per nuclei con almeno 4 figli a carico si ha una maggiorazione di 150 euro.

Ovviamente per determinare l’importo della prestazione in base alla relativa soglia ISEE è necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica per il 2025. Si ricorda che per velocizzare i tempi è possibile presentare la DSU in modalità precompilata.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio di ogni anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e il mese di febbraio dell’anno successivo. Può provvedere a tale incombenza un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’istanza può essere presentata:

  • online tramite SPID, CIE o CNS dal sito dell’INPS nel servizio dedicato “Assegno unico e universale per i figli a carico”;
  • presso gli istituti di patronato;
  • contattando il numero verde 803164, gratis da rete fissa o lo 06.164.164 (a pagamento da cellulare);
  • tramite l’app “INPS mobile”.

Assegno unico universale 2025: domanda e arretrati

La circolare INPS n. 33/2025 ricorda che, nel rispetto del principio di semplificazione, l’assegno unico è erogato d’ufficio, in continuità per chi ha già beneficiato di questa misura.

Per il 2025 quindi, chi ha già beneficiato dell’AUU, non dovrà presentare una nuova domanda per l’assegno unico universale, fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali variazioni come la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età da parte di un altro.

Erogazione dell’assegno

Presentata alla domanda l’assegno viene riconosciuta a partire dal mese successivo a quello di presentazione. Ferma restando la decorrenza l’INPS riconosce l’assegno entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione.

La corresponsione dell’assegno avviene tramite accredito su conto corrente bancario o tramite bonifico domiciliato, salvi casi particolari.

Assegno sociale In cosa consiste l'assegno sociale che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale, quali requisiti servono e come fare domanda per l'assegno sociale 2025

Cos’è l’assegno sociale

L’Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.

Il beneficio non è reversibile ai familiari superstiti.

A chi spetta

L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani e stranieri che:

  • abbiano compiuto 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
  • si trovino in stato di bisogno economico;
  • abbiano cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • abbiano residenza effettiva in Italia;
  • se stranieri, abbiano il requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i coniugati. Non si computano ai fini della prestazione: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; il reddito della casa di abitazione; le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere; ecc.

Importo e durata assegno sociale

L’importo dell’assegno sociale per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità.

Il limite di reddito è pari a 7.002,97 euro annui e a 14.005,94  euro, se il soggetto è coniugato.

Il pagamento della misura inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e il beneficio ha carattere provvisorio, previa verifica annuale dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza.

L’assegno, inoltre, non è soggetto alle trattenute IRPEF e viene sospeso se il beneficiario soggiorna all’estero per più di 29 giorni o revocato dopo un anno dalla sospensione.

Come fare domanda

La domanda per ottenere l’assegno sociale va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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indennità di frequenza

Indennità di frequenza Cos'è l'indennità di frequenza per minori disabili: requisiti, importi, durata, come fare domanda e come rinnovare la richiesta

Cos’è l’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è un beneficio economico destinato ai minori con disabilità, finalizzato a favorire il loro inserimento scolastico e sociale. Questo contributo è disponibile su richiesta per i minori di 18 anni con difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività quotidiane o con ipoacusia significativa.

Il nome “indennità di frequenza” è dovuto al fatto che viene riconosciuta se il minore frequenta in modo continuo o periodico:

  • ambulatori o centri diurni di natura privata (convenzionata) o pubblica, per la terapia o la riabilitazione;
  • scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, scuola materna compresa;
  • centri di formazione professionale per il reinserimento sociale.

La misura viene concessa in relazione alla reale durata della frequenza dei corsi, delle scuole o dei centri di cura.

Durata e importo dell’indennità di frequenza

Per il 2025, l’indennità di frequenza ammonta a 336,00 euro mensili, con un limite di reddito personale annuo di 5.771,35 euro.

L’indennità viene erogata per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese successivo all’inizio della frequenza del corso o trattamento terapeutico.

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Requisiti per la misura

I principali requisiti per accedere all’indennità di frequenza includono:

–  età inferiore ai 18 anni;

  • difficoltà persistenti nel compiere le attività quotidiane o una perdita uditiva superiore a 60 decibel;
  • frequenza di istituzioni educative o centri di formazione riconosciuti;
  • reddito personale inferiore alla soglia stabilita (5.771,35 euro per il 2025)

–  cittadinanza italiana o adeguata regolarità della residenza per cittadini stranieri;

–  residenza stabile e abituale in Italia

Incompatibilità

L’indennità di frequenza non può essere cumulata con:

  • qualsiasi forma di ricovero;
  • indennità di accompagnamento per invalidi civili totali;
  • indennità di accompagnamento per ciechi totali;
  • speciale indennità per ciechi parziali;
  • indennità di comunicazione per sordi prelinguali.

È possibile però optare per il trattamento più favorevole al soggetto.

Come fare domanda

Per richiedere l’indennità, è necessario seguire questi passaggi:

  1. ottenere un certificato medico introduttivo da un medico certificatore;
  2. inserire il codice del certificato nella domanda di accertamento sanitario;
  3. compilare i dati amministrativi necessari, inclusi quelli relativi alla frequenza scolastica;
  4. inviare la domanda tramite il servizio INPS “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario”.

Presentata la domanda al richiedente viene comunicata la data della visita di accertamento della disabilità, che sarà eseguita da una specifica Commissione medica. Se il minore è affetto da ma patologia tumorale la visita viene fissata entro il termine di 15 giorni, che decorrono dalla domanda.

Documentazione e tempistiche

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS o tramite un patronato. L’INPS invia il verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o PEC. La documentazione rimane disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Per le prestazioni economiche per i maggiorenni, la domanda può essere presentata sei mesi prima del compimento dei 18 anni. L’INPS procederà alla liquidazione provvisoria, soggetta a conferma dopo il successivo accertamento sanitario.

Scadenza e rinnovo dell’indennità di frequenza

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano tempi diversi. Per maggiori dettagli, consulta le norme previste dalla legge n. 241/1990 e successive integrazioni.

La durata dell’indennità di frequenza è limitata e ogni anno i genitori devono presentare il relativo certificato che indichi il periodo di inizio e fine delle attività affinchè l’INPS possa effettuare le dovute verifiche al fine di mantenere l’erogazione del beneficio.

Di regola, l’indennità scade con la conclusione dell’anno scolastico e/o delle attività riabilitative e la domanda va rinnovata, tra agosto e settembre o comunque in concomitanza con la ripresa delle attività (scolastiche o riabilitative, appunto).

indennità di accompagnamento

Indennità di accompagnamento Cos'è l'indennità di accompagnamento, prestazione economica erogata dall'INPS per le persone con disabilità gravi che necessitano di assistenza continua

Indennità di accompagnamento: cos’è

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS, introdotta dalla legge n. 18 dell’11 febbraio 1980, destinata a supportare le persone con disabilità gravi che necessitano di assistenza continua. Questo beneficio non è vincolato al reddito e ha l’obiettivo di contribuire alle spese derivanti dalla condizione di non autosufficienza.

Come funziona l’indennità di accompagnamento

L’indennità viene corrisposta con cadenza mensile per tutto l’anno, senza alcuna sospensione, e non è soggetta a tassazione IRPEF.

L’importo aggiornato annualmente dall’INPS può variare; attualmente l’importo rivalutato dall’Inps nel 2025 è pari a 542,02 euro.

Il beneficio, in via sperimentale nel 2025, viene assorbito per il periodo sperimentale 2025-2026 dalla prestazione universale (cosiddetto bonus anziani) erogata agli anziani non autosufficienti e già titolari di indennità di accompagnamento.

A chi spetta l’indennità di accompagnamento

L’indennità è destinata a:

  • Cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia;
  • Persone che abbiano ricevuto il riconoscimento di invalidità totale (100%) e che necessitano di assistenza continua per compiere le attività quotidiane o per deambulare;
  • Indipendentemente dall’età, purché non sia soddisfatta la capacità di autonomia personale o motoria.

Non spetta invece a chi:

  • È ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche o private convenzionate per oltre 30 giorni consecutivi;
  • Non soddisfa i requisiti medico-legali richiesti dall’INPS.

L’indennità non spetta, inoltre, a chi è titolare di altre indennità simili per una invalidità riconducibile a causa di guerra, lavoro o servizio.

Domanda per l’indennità di accompagnamento

La domanda deve essere presentata online all’INPS, seguendo questi passaggi:

  • Certificato medico: Il medico curante deve inviare telematicamente all’INPS il certificato introduttivo, che descrive lo stato di salute del richiedente.
  • Domanda online: Il richiedente, o un patronato delegato, deve presentare la richiesta accedendo al portale INPS con SPID, CIE o CNS.
  • Visita medico-legale: L’INPS convocherà il richiedente per una visita presso la Commissione medico-legale, che valuterà la sussistenza dei requisiti sanitari.
  • Esito: In caso di accoglimento della domanda, l’indennità verrà erogata mensilmente, con accredito sul conto indicato dal richiedente.
bonus mamme

Bonus mamme: la guida Bonus mamme: fino al 2026 esonero totale dei contributi per mamme con tre figli, stop per mamme con due figli

Bonus mamme: esonero contributivo totale

Il bonus mamma è un beneficio contributivo che la legge di bilancio 2024 n. 213/2023  ha previsto per favorire la natalità e il lavoro femminile.

Il comma 180 dell’articolo 1 prevede che per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli, che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluso quello domestico) spetti un esonero contributivo del 100%.

L’esonero riguarda la quota dei contributi dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, che sono a carico del lavoratore fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Limite annuo dell’esonero contributivo

Il limite annuo dell’esonero è fissato in 3000 euro. L’importo va comunque riparametrato su base mensile.

Facendo un rapido calcolo, e quindi dividendo l’importo annuo di 3000 euro per 12 mensilità l’importo mensile massimo di esonero contributivo è di 250,00 euro.

Esonero in via sperimentale per le mamme con due figli

Il comma 181 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 prevede inoltre, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo totale anche per le lavoratrici madri di due figli e con un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del 10° anno di vita dei figlio più piccolo. Da questo esonero sono esclusi però i rapporti di lavoro domestico.

Esonero contributivo: come fare?

Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni sugli aspetti pratici della misura. Il documento dispone che le lavoratrici in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’esonero possano comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersene. A tal fine devono comunicare il numero dei figli e per ciascuno di essi il codice fiscale. I datori di lavoro possono quindi esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice.

In alternativa, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’INPS il numero dei figli e i codici fiscali di ciascuno, compilando un applicativo dedicato.

Il messaggio INPS del 6 maggio 2024 n. 1702 ha infatti comunicato il rilascio dell’applicazione denominata “Utility esonero lavoratrici madri” il cui utilizzo è limitato alle lavoratrici fruitrici del bonus i cui figli non abbiano i codici fiscali inseriti nel flusso Uniemens.

Bonus mamme: compatibilità esoneri a carico datore

Poiché il bonus mamme va a sgravare la lavoratrice dal pagamento dei contributi dovuti per la sua quota, esso è compatibile con gli esoneri contributivi previsti per i datori di lavoro.

Il bonus mamme è alternativo però all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, ossia sulla quota IVS, che sono sempre a carico del lavoratore, come previsto dal comma 15 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024.

Bonus mamme 2025: precisazioni INPS

Come precisato dal messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025 la legge di bilancio non ha confermato il bonus mamme previsto dal comma 181 della legge di bilancio 2024. Le mamme con due figli e con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 infatti non beneficeranno più di questo bonus.

Continuano invece a beneficiare del bonus le mamme lavoratrici con tre figli perché la misura è stata confermata fino al 2026 “anche nelle ipotesi in cui la nascita (o laffido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026″. 

L’INPS chiarisce infine che la legge di bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, ha previsto in favore delle lavoratrici dipendenti (escluso il settore del lavoro domestico) e autonome con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua un esonero contributivo parziale “della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.” Queste donne devono essere mamme di due o più figli e l’esonero spetta fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo.

 

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