trattamento di fine rapporto

Trattamento di fine rapporto: come funziona il TFR Una breve guida sul trattamento di fine rapporto: come si calcola, a quanto ammonta, quando viene pagato e come si fa a chiedere un anticipo del TFR

Come funziona il TFR

Il trattamento di fine rapporto, anche detto TFR, è un elemento della retribuzione che viene corrisposto al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa (es. licenziamento, pensione etc.).

Quanto si prende di TFR

A norma dell’art. 2120 del codice civile, l’importo del trattamento di fine rapporto viene calcolato sommando per ciascun anno (o frazione di anno) in cui si è lavorato una quota pari all’importo della retribuzione annuale divisa per 13,5.

Il valore delle quote annuali di TFR accantonate viene incrementato attraverso la rivalutazione delle somme, con l’applicazione, alla fine di ogni anno, di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento, rispetto all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Come si fa a sapere a quanto ammonta il TFR

La quota annuale di TFR che viene accantonata si calcola su  tutte le voci della retribuzione corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro (compresi, quindi, gli incentivi, i premi di rendimento e gli emolumenti periodici come la tredicesima mensilità). Rimangono esclusi i rimborsi spese (cfr. art. 2120 c.c., II comma) e le indennità di trasferta.

A quanto appena detto possono derogare le disposizioni contenute nei contratti collettivi (ad esempio, nel comparto metalmeccanico la tredicesima mensilità non contribuisce ad alimentare la quota annuale del TFR).

Quando si può chiedere un anticipo del TFR

Un importante aspetto della disciplina del TFR è rappresentato dalla possibilità di richiedere l’anticipazione del pagamento di una sua parte nel corso del rapporto lavorativo, anziché alla cessazione dello stesso.

Possono avanzare tale richiesta i dipendenti che abbiano maturato già otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2120 c.c., sesto comma e segg.).

La richiesta può essere fatta solo una volta nel corso dell’intero rapporto di lavoro e deve essere motivata dalla necessità di sostenere spese sanitarie per terapie o interventi straordinari o dall’acquisto della prima casa di abitazione (per sé o in favore dei propri figli).

Tali esigenze vanno opportunamente documentate, con certificazione delle strutture sanitarie o, nel caso di acquisto della prima casa, con atto notarile.

Anticipo TFR: quanto si può chiedere

Oggetto della richiesta di anticipo TFR è una somma pari al massimo al 70% del TFR maturato al momento dell’istanza. Ovviamente, la somma anticipata viene detratta da quanto successivamente riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

I contratti collettivi, o anche le pattuizioni individuali, possono prevedere condizioni più favorevoli per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto. I contratti collettivi possono anche prevedere criteri di priorità per il soddisfacimento delle varie richieste.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste di anticipazione TFR entro il limite del 4% del numero totale dei dipendenti. Peraltro, l’azienda può negare l’anticipazione TFR per i lavoratori dipendenti se sia stata dichiarata azienda in crisi.

Quando ti viene pagato il TFR?

Il diritto al TFR matura mensilmente, ma sorge soltanto al termine del rapporto di lavoro; quindi, in costanza dello stesso, si tratta di un diritto futuro, come ribadito più volte dalla Cassazione (cfr. Cass. sez. lav., ord. n. 4360/2023).

Ciò implica, tra l’altro, che in costanza del rapporto di lavoro il dipendente non possa rinunciare al TFR, per il semplice motivo che il relativo diritto non è ancora venuto ad esistenza (la circostanza appena descritta depone a favore del lavoratore, in quanto lo pone al riparo da eventuali pattuizioni di rinuncia concordate con il datore prima della cessazione del rapporto).

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR viene erogato automaticamente dal datore di lavoro, senza necessità che il lavoratore presenti alcuna specifica richiesta in tal senso. I tempi di pagamento si aggirano, generalmente, intorno ai 60 giorni dalla cessazione del rapporto, anche se nel settore pubblico il relativo provvedimento deve rispettare il termine di 30 giorni per la durata del procedimento amministrativo.

Sempre per i dipendenti pubblici vigono alcune regole particolari: ad esempio, il TFR viene erogato in un’unica soluzione se ammonta al lordo a meno di 50.000 euro, oppure in due rate se inferiore a 100.000 euro o in tre rate annuali, se supera i 100.000 euro.

Prescrizione TFR

Il diritto al pagamento del TFR, ove non venga versato spontaneamente dal datore di lavoro, si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò significa che la relativa richiesta di pagamento deve pervenire entro tale termine, affinché si consideri interrotta la prescrizione.

Leggi anche TFR e TFS: nuova procedura online

indennità iscro

Indennità ISCRO: come fare domanda entro il 31 ottobre L'INPS ricorda che si avvicina la scadenza per presentare domanda di accesso all'indennità ISCRO e spiega come fare

Indennità ISCRO

La domanda per l’indennità ISCRO va presentata entro il 31 ottobre 2024. E’ l’INPS a comunicare, con un avviso sul proprio sito, che sta per avvicinarsi la scadenza per presentare l’istanza per accedere all’indennità rivolta agli iscritti alla Gestione Separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

Domanda in scadenza il 31 ottobre

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024, rammenta l’istituto, è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che svolgono attività di lavoro autonomo.

requisiti per accedere alla prestazione includono:

  • l’iscrizione alla Gestione Separata,
  • il non essere percettori di trattamenti pensionistici diretti
  • l’aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media degli anni precedenti.

Per presentare la domanda di accesso, i potenziali beneficiari devono farlo online entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione, utilizzando il servizio dedicato sul sito INPS.

La circolare INPS 23 luglio 2024, n. 84 contiene tutte le informazioni di dettaglio.

pensioni all'estero

Pensioni all’estero: seconda fase accertamento esistenza in vita L'Inps comunica l'avvio della seconda fase dell'accertamento dell'esistenza in vita per i pensionati residenti all'estero

Pensioni all’estero e accertamento esistenza in vita

Pensioni all’estero: con il messaggio n. 3006/2024, l’Inps ha comunicato l’avvio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in EuropaAfrica e Oceania, Sono esclusi i paesi scandinavi e quelli dell’Est Europa già interessati dalla prima fase (avviata per il 2024-2025 con il messaggio n. 4071/2023).

Richieste di attestazione entro il 18 gennaio 2025

Pertanto, a partire dal 20 settembre 2024, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, i quali dovranno restituirle alla Banca entro il 18 gennaio 2025.

Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.  

Verifica generalizzata a prescindere dall’area geografica

Inoltre, evidenzia l’istituto, “al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio”.

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Congedo parentale 2024: le faq dell’Inps L'Istituto di previdenza ha aggiornato le faq sul congedo parentale 2024 a fronte delle richieste di chiarimento provenienti da vari lavoratori

Faq INPS Congedo parentale 2024

Congedo parentale 2024: l’Inps ha aggiornato sul proprio portale istituzionale le relative faq, a fronte delle richieste di chiarimenti pervenute da vari lavoratori.
Undici le risposte dell’istituto alle domande più frequenti in materia, comprensive di casistica ed esempi di calcolo.
L’INPS ha anche chiarito i criteri di calcolo della mensilità ai fini del congedo parentale e i presupposti per poter accedere all’ulteriore mensilità indennizzata all’80%, alla luce delle novità introdotte dalle ultime due leggi di bilancio.
La domanda di congedo parentale, tra i chiarimenti forniti dall’istituto nelle faq, va presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionale www.inps.it, il Contact center integrato o gli Istituti di Patronato.
Sarà il datore di lavoro ad erogare la maggiorazione in busta paga, secondo le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024.
bonus psicologo 2024

Bonus psicologo 2024: online le graduatorie L'INPS ha pubblicato le graduatorie degli aventi diritto al bonus psicologo 2024, chiarendo le modalità per la consultazione e l'ottenimento del contributo

Bonus psicologo 2024

Bonus psicologo 2024: sono online le graduatorie degli aventi diritto al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Lo rende noto l’INPS che, con il messaggio n. 2976 del 6 settembre 2024, illustra le modalità per consultare le graduatorie attraverso il servizio online Bonus psicologo.

Si ricorda che il bonus psicologo è un contributo economico introdotto per aiutare le persone che soffrono di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica a causa della pandemia e della crisi socio-economica. Il bonus copre fino a 50 euro a seduta di psicoterapia, per un importo massimo variabile in base al reddito ISEE. In particolare, il contributo è rivolto a tutti i cittadini italiani o residenti in Italia che:

  • hanno un ISEE inferiore a 50.000 euro;
  • hanno avuto gravi conseguenze di natura psicologica a causa della pandemia;
  • vogliono intraprendere un percorso psicoterapeutico.

Le graduatorie INPS

Le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei richiedenti, sono state elaborate tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del decreto interministeriale 24 novembre 2023, come ripartite nella tabella 1 allegata al medesimo decreto.

Come consultare la graduatoria

Con il messaggio 2976, l’istituto comunica che le graduatorie sono consultabili attraverso il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, accedendo con la propria identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS) dalla Homepage del portale istituzionale, digitando nella barra del motore di ricerca le parole “bonus psicologo”.

Una volta completato l’accesso alla procedura, i soggetti possono visualizzare l’esito della domanda in uno dei seguenti stati:

  • “Accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, è riconosciuto l’intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024;
  • “Parzialmente accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, ultimo di ogni graduatoria regionale o delle Province autonome, è riconosciuto in misura parziale l’importo spettante fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate alla Regione/Provincia autonoma;
  • “Non accolta provvisoria”: ai richiedenti, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, non può essere assegnato l’importo spettante per incapienza delle risorse economiche messe a disposizione delle Regioni/Province autonome.

Sulla base dei fondi al momento stanziati per l’anno 2023, le domande per l’anno 2024 attualmente accolte, precisa l’INPS, sono pari a 3.325.

tfr nei fondi pensione

TFR nei fondi pensione Al vaglio la proposta di legge che prevede il versamento obbligatorio di 1/4 del trattamento di fine rapporto  

TFR nei fondi pensione: la proposta di legge

Il passaggio del TFR nei fondi pensione è in sintesi il contenuto di una proposta di legge al vaglio del Governo. La proposta è il frutto di alcune considerazioni sui fondi pensionistici integrativi e sui loro indiscutibili vantaggi. I fondi pensione infatti offrono al lavoratore la possibilità di beneficiare di un’entrata aggiuntiva rispetto alla pensione ordinaria nel momento in cui smetterà di lavorare.

Al fine di incoraggiare l’adesione ai fondi pensione sono previste delle detrazioni fiscali molto interessanti sui contributi versati.

Occorre poi ricordare che chi aderisce a un piano pensionistico integrativo ha la possibilità di cessare l’attività lavorativa con un anticipo di diversi anni rispetto all’età prevista in via ordinaria per andare in pensione.

I vantaggi fiscali previsti per chi aderisce ai fondi pensione non riescono tuttavia a essere sufficientemente attrattivi. Lo dicono i numeri. I lavoratori che attualmente aderiscono a fondi pensione integrativi sono poco più di 1/3 del totale.

TFR nei fondi pensione obbligatorio

Da qui la proposta del leghista e sottosegretario del Ministero del lavoro Claudio Durino. La sua idea si traduce nell’introduzione dell’obbligo di far confluire il 25% del TFR nei fondi previdenziali integrativi. Il Governo è già al lavoro per introdurre queste novità nella legge di bilancio relativa al prossimo anno.

TFR nei fondi: semestre di silenzio assenso

La Ministra Calderone sta lavorando a una proposta similare, che prevede però una nuova gestione del TFR maturato attraverso il meccanismo del “semestre di silenzio assenso”. L’idea prevede che, qualora il lavoratore non comunichi espressamente nel termine di sei mesi la volontà di conservare il proprio TFR presso l’azienda, l’importo maturato debba essere trasferito automaticamente a un fondo pensione.

Conseguenze della riforma

La riforma, che potrebbe essere inserita e regolamentata nella legge di Bilancio 2025, potrebbe essere ostacolata dai datori di lavoro. Le somme che vengono accantonate per i TFR dei dipendenti costituisce infatti una risorsa per l’azienda, soprattutto se di piccole dimensioni. Nessuna controindicazione invece per le imprese più grandi, perché queste hanno l’obbligo di versare le somme accantonate per il TFR nel fondo INPS.

 

Leggi anche: Pensione integrativa: cos’è, come funziona e quali vantaggi

pensioni estero

Pensioni estero: stop pagamento con assegno L'INPS comunica l'eliminazione della modalità di pagamento delle pensioni all'estero tramite assegno negli Stati Uniti e in Canada

Pagamento pensioni estero

Pagamento delle pensioni all’estero: l’INPS con un comunicato del 29 agosto 2024 comunica l’eliminazione della modalità di pagamento assegno negli Stati Uniti e in Canada.

Il vigente contratto che regola i rapporti tra l’INPS e l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, Citibank N.A., prevede che i pagamenti siano eseguiti, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi). Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

Pagamento con assegno irregolari

Ma poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti con assegno spesso è compromessa da ritardi nella consegna dovuti essenzialmente a inefficienze dei locali servizi postali oppure da evenienze, quali lo smarrimento o il danneggiamento, l’INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, è impegnato a eliminare gradualmente il pagamento delle pensioni all’estero tramite questa modalità.

Modulo per futuri pagamenti

In particolare, i pensionati pagati con assegno residenti negli Stati Uniti e in Canada riceveranno nei prossimi giorni da Citibank un modulo per acquisire i dati bancari per i futuri pagamenti, da compilare e restituire entro il 15 dicembre 2024, allegando sia la copia di un documento d’identità in corso di validità che un documento recente della banca estera nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie locali utili all’accredito, l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto.

In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di gennaio 2025 sarà disposto in contanti allo sportello presso le locali agenzie di Western Union.

Come fare

I pensionati che non invieranno nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati attraverso l’indirizzo di posta elettronica inps.pensionati@citi.com oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i seguenti numeri telefonici gratuiti dedicati:

  • residenti in Canada 877 412 0544
  • residenti negli Stati Uniti 1-877-489-7624

In alternativa è possibile rivolgersi ai servizi dei locali Uffici di patronato o alla casella di posta elettronica della Direzione centrale Pensioni INPS PensioniEstero@inps.it.

ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali: online i dati INPS L'INPS ha pubblicato l'aggiornamento dell'osservatorio sugli ammortizzatori sociali: CIG ordinaria, CIG in deroga, Fondi di solidarietà e Naspi

Osservatorio ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali: l’INPS ha pubblicato online l’aggiornamento dell’osservatorio. Lo ha reso noto lo stesso istituto previdenziale, con un comunicato del 26 agosto 2024.

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state 36,6 milioni, in leggero aumento rispetto al precedente mese di giugno (35,3 milioni), più accentuato l’aumento rispetto a luglio 2023 (28,6 milioni).

Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, l’osservatorio ha registrato quanto segue:

CIG ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a luglio 2024 sono state 26,1 milioni, circa il 4% la variazione congiunturale rispetto al precedente mese di giugno 2024 (25,1 milioni di ore). A luglio 2023 erano state autorizzate 18,5 milioni di ore. CIG straordinaria Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a luglio 2024 è stato pari a 9,1 milioni (di cui 5,9 per solidarietà) in leggera diminuzione rispetto al mese precedente in cui erano state autorizzate 9,5 milioni di ore (di cui 6,8 per solidarietà). In diminuzione anche la variazione tendenziale, -3,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in cui erano state autorizzate 9,3 milioni di ore (di cui 2,8 per solidarietà).

CIG in deroga

L’istituto comunica che “non ci sono stati interventi in deroga autorizzati nel mese di luglio 2024”.

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a luglio 2024 nei fondi di solidarietà è stato pari a 1,3 milioni, in crescita sia rispetto al mese precedente (0,7 milioni), sia rispetto a luglio 2023 (0,8 milioni), con due settori maggiormente interessati da questo incremento: il settore degli Intermediari (Agenzie viaggio, immobiliari, di brokeraggio, magazzini di custodia conto terzi) e il settore delle Attività varie (Professionisti, artisti, scuole e istituti privati di istruzione, istituti di vigilanza, case di cura private). Da segnalare che il dato cumulato delle ore autorizzate nei primi sette mesi del 2024 (6,7 milioni di ore) è risultato molto inferiore a quello dei primi sette mesi del 2023 (8,9 milioni di ore).

NASpI

Il numero di beneficiari di NASpI a marzo 2024 è stato pari a 1.069.000 soggetti con una variazione congiunturale di -5,9% (1.136.000 i beneficiari di NASpI nel mese precedente). Modesta la variazione tendenziale, -1,8% rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente (1.089.000).

incentivo assunzione disabili

Incentivo assunzione disabili: come fare domanda Dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, gli enti del terzo settore e le ONLUS possono presentare la domanda per accedere all'incentivo assunzione disabili

Incentivo assunzione disabili

Incentivo assunzione disabili: dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, gli enti del terzo settore e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono presentare la domanda per accedervi. Lo comunica l’INPS con un avviso sul proprio sito.

La normativa

Il contributo, istituito dal decreto Lavoro (articolo 28, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), è riconosciuto agli enti del terzo settore e alle ONLUS per le assunzioni di persone con disabilità:

  • di età inferiore a 35 anni;
  • assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
  • per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

La domanda

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, o suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale del contribuente.

Il messaggio 29 agosto 2024, n. 2906 illustra le modalità di presentazione della domanda e fornisce i file da inviare all’INPS in fase di domanda.

 

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pensione reversibilità

Pensione reversibilità coppie gay: spetta al partner e al figlio? Saranno le Sezioni Unite della Cassazione a pronunciarsi sulla questione se al partner omosessuale e al figlio avuto grazie alla maternità surrogata spetta il diritto alla pensione indiretta del defunto

Pensione reversibilità partner omosessuale: parola alle Sezioni Unite

La pensione di reversibilità in favore del partner omosessuale della coppia sposata negli Stati Uniti, che ha avuto un figlio grazie alla maternità surrogata, è oggetto dell’ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 22992/2024. La sezione IV civile non si è pronunciata, ma ha rimesso la questione al Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La questione da risolvere riguarda la disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 76 del 2016.

Domanda pensione per il partner omosessuale superstite e per il figlio

Una coppia omosessuale, unita da una stabile convivenza, ha un figlio negli Stati Uniti grazie alla fecondazione assistita. La nascita del figlio viene registrata in Italia il 23.03.2010 come figlio di uno dei membri della coppia. Il 2 novembre 2013 la coppia si sposa a New York. L’atto viene trascritto in Italia come unione civile il 4.10.2016, dopo il decesso di uno dei due, verificatosi in data 8.10.2015.

Il 06.07.2016  la paternità del superstite è accertata con conseguente trascrizione della sentenza e aggiornamento dell’atto di nascita.

Nella sua qualità d’erede e di genitore responsabile del minore il membro superstite dell’unione civile superstite agisce in giudizio per far accertare il contenuto discriminatorio della decisione con cui è stata rigettata la sua domanda di erogazione della pensione indiretta del compagno defunto. Lo stesso chiede quindi il riconoscimento della misura per se e il minore.

Pensione indiretta: rigetto in primo grado e accoglimento in appello

Il Tribunale esclude la natura discriminatoria del rigetto della richiesta. La ragione del diniego deve rinvenirsi infatti nell’assenza dei requisiti richiesti dalla legge. Inammissibile inoltre la domanda per accertare il diritto alla pensione indiretta perché proposta con procedimento speciale antidiscriminatorio. Parte soccombente impugna la decisione. La Corte d’Appello accoglie il gravame e accerta il diritto del compagno superstite e del minore alla pensione indiretta perché eredi del soggetto a cui sarebbe spettata la pensione diretta.

La Corte condanna quindi l’INPS a pagare i ratei dovuti maggiorati degli interessi a partire dal 1° novembre 2015. Per la Corte i componenti della coppia omosessuale hanno diritto a un trattamento omogeneo rispetto a quello della coppia coniugata. La pensione ai superstiti rientra nell’ambito dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione e che caratterizzano le relazioni affettive, comprese quelle omosessuali. Essa è espressione del diritto inviolabile di vivere la propria condizione di coppia con libertà e del diritto alla tutela giurisdizionale. La Corte giunge a conclusioni similari anche per il figlio minore.

Niente pensione indiretta prima della legge n. 76/2016

L’INPS ricorre alla Corte di Cassazione contestando il riconoscimento della pensione di reversibilità al partner superstite della coppia omosessuale. Questo perché il decesso del partner assicurato si è verificata prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, che ha regolamentato le unioni civili e le convivenze.

Con il secondo motivo l’INPS contesta la decisione della Corte d’appello per aver riconosciuto il diritto alla pensione indiretta al minore. La trascrizione della sentenza statunitense che ha riconosciuto la paternità del “genitore intenzionale” è contraria all’ordine pubblico. Per l’istituto il minore nato da una maternità surrogata non possiede il requisito soggettivo richiesto per il diritto alla pensione indiretta.

Al ricorso dell’INPS il partner superstite propone contro-ricorso con cui contesta i motivi sollevati dall’INPS. La domanda dovrebbe essere accolta a prescindere dalla anteriorità della data del decesso del partner rispetto all’entrata in vigore della legge n. 76/2016. Il rigetto avrebbe infatti natura discriminatoria. Il secondo motivo invece deve essere rigettato per la mancata legittimazione dell’INPS a contestare lo stato di filiazione accertato negli Stati Uniti.

Cassazione: “vicenda peculiare”

La Cassazione ricorda di essersi già pronunciata sulla questione, negando la pensione di reversibilità al superstite legato da stabile convivenza con un soggetto dello stesso sesso, deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016.

Il caso di specie tuttavia presenta delle peculiarità rispetto all’orientamento citato. Le coppie omosessuali prima di tutto non possono optare per il matrimonio come le coppie conviventi di sesso diverso. Peculiare è inoltre la posizione del minore, che è meritevole di una tutela speciale in una situazione caratterizzata da un’accentuata vulnerabilità. Il legislatore non dovrebbesacrificare in maniera sproporzionata i fondamentali doveri di solidarietà, che presiedono al riconoscimento della pensione in favore dei superstiti, in nome dello stigma della pratica che ha condotto alla nascita del minore.” 

Parola alle Sezioni Unite

Le questioni oggetto di dibattito nella vicenda, suscettibili di ripresentarsi in numerose altre fattispecie riguardano l’interpretazione della disciplina vigente in relazione a questioni di estrema importanza, che riguardano la disciplina intertemporale della legge n. 76/2016.

Appare quindi necessario comporre il dettato normativo e le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e dalle Carte internazionali per garantire una tutela omogenea e non frazionata dei vari interessi in campo e per orientare il comportamento delle amministrazioni coinvolte.

Queste le ragioni per le quali la Cassazione rimette la questione al Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in ragione delle “questioni di massima di particolare importanza, implicate dalla trattazione del ricorso principale dell’INPS e del primo motivo di ricorso incidentale.”

 

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