esportazione contanti in Russia

Esportazione contanti in Russia: divieto anche per cure mediche La Corte UE ribadisce che il divieto europeo di esportazione di contanti in Russia vale anche per le cure mediche

Divieto UE di esportazione contanti in Russia

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza resa nella causa C-246/24, ha stabilito che il divieto di esportazione di banconote in euro o in valuta ufficiale di uno Stato membro verso la Russia si applica anche quando il denaro è destinato al pagamento di trattamenti sanitari. La deroga al divieto è limitata esclusivamente alle spese strettamente necessarie per il viaggio e il soggiorno personale.

Il caso: passeggera diretta in Russia con 15.000 euro

Durante un controllo doganale all’aeroporto di Francoforte sul Meno, una passeggera in partenza per la Russia è stata trovata in possesso di circa 15.000 euro in contanti. L’interessata ha dichiarato che il denaro serviva sia a coprire le spese del viaggio, sia a finanziare cure mediche in Russia, tra cui:

  • trattamenti odontoiatrici,

  • terapia ormonale presso una clinica per la procreazione assistita,

  • follow-up chirurgico a seguito di un’operazione estetica.

I funzionari doganali hanno proceduto al sequestro dell’importo, trattenendo solo una somma minima (circa 1.000 euro) per garantire le esigenze basilari del viaggio.

Misure restrittive dell’UE contro la Russia

Esportazione contanti in Russia: a seguito dell’aggressione militare della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina, l’Unione europea ha adottato misure restrittive volte a limitare il supporto economico al regime russo. Tra queste, figura il divieto di esportazione verso la Russia di banconote denominate in euro o in valute ufficiali degli Stati membri.

Questa misura intende ostacolare l’accesso della Russia al denaro contante in valuta forte, con l’obiettivo di incrementare il costo economico delle sue azioni militari.

Tuttavia, la normativa prevede un’eccezione: è consentito esportare denaro limitatamente alle somme necessarie per l’uso personale del viaggiatore o dei familiari stretti che lo accompagnano.

Il chiarimento della Corte UE

Il tribunale tedesco investito del caso ha sollevato una questione pregiudiziale chiedendo se le spese mediche potessero rientrare nell’ambito delle deroghe previste dal regolamento europeo.

La Corte di giustizia UE ha escluso questa possibilità, precisando che:

  • i trattamenti medici programmati in Russia non costituiscono una spesa necessaria per l’uso personale del viaggiatore, ai sensi delle deroghe previste;

  • l’eccezione riguarda unicamente le somme utili a garantire il viaggio e la permanenza, non altre finalità, pur se personali.

La Corte ha inoltre ricordato che l’UE non vieta il diritto di recarsi in Russia, ma mira a evitare che risorse finanziarie in valuta europea sostengano direttamente o indirettamente l’economia russa.

integratori alimentari

Integratori alimentari: vietata la pubblicità sui benefici alla salute Integratori alimentari e pubblicità: la Corte UE vieta le indicazioni sulla salute per le sostanze botaniche senza autorizzazione europea

Integratori alimentari e pubblicità

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza nella causa C-386/23, ha confermato il divieto di utilizzare indicazioni sulla salute riferite a sostanze botaniche nella pubblicità di integratori alimentari, fino a quando tali claim non siano espressamente autorizzati dalla Commissione europea.

Cosa prevede il diritto Ue in materia di health claims

Secondo il Regolamento CE n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute (health claims) possono essere impiegate nel marketing di alimenti e integratori solo se autorizzate a livello europeo e inserite in appositi elenchi ufficiali. L’obiettivo è garantire che ogni affermazione sia scientificamente fondata, tutelando così la salute pubblica e i diritti dei consumatori.

Attualmente, però, l’esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze di origine botanica non è ancora concluso. Pertanto, tali affermazioni non sono presenti negli elenchi delle indicazioni autorizzate e, salvo eccezioni previste dal regime transitorio, non possono essere utilizzate nella promozione commerciale.

Il caso

La controversia ha coinvolto la società tedesca Novel Nutriology, che pubblicizzava un integratore alimentare a base di zafferano e succo di melone, sostenendo che tali componenti fossero in grado di migliorare l’umore e ridurre stress e stanchezza.

Una associazione professionale tedesca ha impugnato tali affermazioni, ritenendole illegittime in base al diritto UE. La questione è quindi giunta davanti alla Corte federale di giustizia tedesca, che ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.

La decisione della Corte UE

La Corte ha ribadito che:

  • le indicazioni sulla salute non ancora esaminate e approvate dalla Commissione non possono essere utilizzate nella pubblicità di alimenti e integratori;

  • le indicazioni botaniche sono soggette alle stesse regole e richiedono autorizzazione esplicita;

  • una deroga è ammessa solo se l’indicazione rientra nel regime transitorio previsto dal regolamento, condizione che non ricorre nel caso in esame.

Nel caso di Novel Nutriology, le affermazioni riguardavano funzioni psicologiche non ancora valutate dalle autorità tedesche prima dell’entrata in vigore del regolamento. Inoltre, l’impresa non ha presentato la necessaria domanda di autorizzazione entro il termine previsto (19 gennaio 2008).

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Praticantato forense valido anche all’estero La Corte UE rafforza la libertà di circolazione: praticantato forense valido presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro

Praticantato forense all’estero

È conforme al diritto dell’Unione europea il praticantato forense svolto presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro. Lo ha stabilito la Corte di giustizia UE con la sentenza C-807/23 del 3 aprile 2025. La CGUE ha affermato che gli Stati membri non possono ostacolare la libera circolazione dei lavoratori mediante restrizioni ingiustificate all’accesso alla professione forense.

Il caso: praticantato svolto in Germania

La pronuncia è intervenuta su rinvio pregiudiziale della Corte suprema austriaca, nel contesto di una controversia che vedeva coinvolta una cittadina austriaca. La donna, assunta da uno studio legale con sede in Germania, aveva svolto la pratica forense sotto la guida di un avvocato austriaco, associato dello studio. Tuttavia, l’Ordine degli avvocati aveva respinto la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti. Il COA riteneva che il tirocinio dovesse essere effettuato presso un professionista stabilito in Austria.

Il principio stabilito dalla Corte UE

I giudici di Lussemburgo, hanno affermato che “l’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che impone lo svolgimento di una parte determinata di un praticantato presso un avvocato stabilito in detto Stato, escludendo che essa possa essere svolta presso un avvocato stabilito in un altro Stato membro”. Ciò sebbene “tale avvocato sia iscritto ad un ordine degli avvocati del primo Stato membro e le attività effettuate nell’ambito di tale praticantato riguardino il diritto di tale primo Stato membro”. E “non consentendo quindi ai giuristi interessati di svolgere tale parte di detto praticantato in un altro Stato membro”. A condizione, tuttavia, “che essi provino alle autorità nazionali competenti che, così come sarà svolta, è idonea ad assicurare loro una formazione e un’esperienza equivalenti a quelle che fornisce un praticantato presso un avvocato stabilito nel primo Stato membro”.

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società di avvocati

Società di avvocati: vietati gli investitori finanziari Società di avvocati: la Corte UE vieta la detenzione di quote da parte di investitori finanziari, la professione deve essere indipendente

Società di avvocati e investitori finanziari

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito l’importanza dell’indipendenza degli avvocati con una sentenza del 19 dicembre 2024. Nella causa C-295/23, la Corte ha stabilito che gli investitori finanziari non possono detenere partecipazioni in società di avvocati, sancendo un principio fondamentale per la tutela della professione forense.

La decisione mira infatti a proteggere l’integrità e l’indipendenza della professione legale, valori essenziali per garantire la fiducia dei clienti. Secondo la Corte, solo chi esercita la professione di avvocato può detenere quote in una società legale. Questa limitazione è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, che prevalgono sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei capitali.

 Società di avvocati tedesca e Ordine Forense di Monaco

La sentenza nasce da una controversia tra una società di avvocati tedesca e l’Ordine forense di Monaco. La società aveva ceduto il 51% delle proprie quote a un investitore austriaco non autorizzato a offrire servizi legali. L’Ordine di Monaco ha annullato l’iscrizione della società all’albo, sostenendo che solo i professionisti legali possono possedere quote di una società di avvocati in Germania. La società ha contestato la decisione, ritenendo il divieto contrario alla direttiva 2006/123/CE, che vieta requisiti discriminatori per l’accesso alle attività di servizi. La Corte UE però ha ritenuto la restrizione proporzionata e giustificata al fine di salvaguardare l’indipendenza professionale.

Indipendenza: tutela dei clienti e rispetto della deontologia

La Corte ha sottolineato che l’indipendenza è essenziale per garantire il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dei clienti. La presenza di investitori finanziari potrebbe compromettere queste prerogative. Interessi economici esterni rischiano di prevalere sugli interessi dei clienti, alterando la missione primaria dell’avvocato. Gli avvocati devono agire esclusivamente per il bene del cliente e rispettare il segreto professionale. L’ingresso di investitori puramente finanziari potrebbe mettere a rischio questi doveri.

Restrizioni: proporzionalità e non discriminazione

La Corte ha specificato anche che le restrizioni devono rispettare i principi di proporzionalità e non discriminazione. Le normative nazionali non possono discriminare società estere o basarsi sulla cittadinanza dei soci. Devono essere applicate in modo uniforme a tutti i soggetti che non siano avvocati. Inoltre, queste limitazioni devono essere proporzionate, ovvero strettamente necessarie a garantire l’obiettivo perseguito. Nonostante ciò, in questo caso, la Corte ha confermato che il divieto agli investitori finanziari è conforme al diritto dell’UE.

Stati Membri: quali implicazioni?

La sentenza avrà effetti significativi sui sistemi normativi nazionali. Paesi con regole più flessibili per le partecipazioni nelle società legali potrebbero doverle rivedere. L’obiettivo è evitare che soggetti esterni alla professione possano influenzare le decisioni operative delle società di avvocati. In Italia, la normativa già impone che i soci delle STP (società tra professionisti) siano iscritti agli albi professionali. Tuttavia, il dibattito sull’ammissione di soci finanziari è ancora acceso.

 

Leggi anche: I doveri dell’avvocato

corte ue

Corte Ue: in vigore il trasferimento di competenze al tribunale Entrano in vigore oggi 1° ottobre le norme relative al trasferimento parziale della competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia al Tribunale

Corte Ue, trasferimento competenze al tribunale

Corte Ue: entrano in vigore da oggi 1° ottobre, le norme relative al trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale, come annunciato in occasione della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del regolamento 2024/2019 che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della CGUE.

Domande presentate alla CGUE

Per motivi di certezza del diritto e di celerità, spiega la nota della CGUE, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale continueranno ad essere presentate alla Corte di giustizia, che procederà ad un’analisi preliminare del loro oggetto, ma, non appena svolta tale analisi, le domande che rientrano esclusivamente in una o più materie specifiche previste dall’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto 2 saranno trasferite al Tribunale.

Il Tribunale tratterà le domande di pronuncia pregiudiziale che gli saranno state trasmesse dalla Corte di giustizia allo stesso modo di quest’ultima e applicherà le stesse norme di procedura. Anche le decisioni che il Tribunale UE pronuncerà in materia pregiudiziale avranno lo stesso valore di quelle della Corte di giustizia.

Il riesame

Nella misura in cui il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e lo statuto prevedono tuttavia, in via eccezionale, la possibilità di un riesame, su proposta del primo avvocato generale, delle decisioni pregiudiziali del Tribunale in caso di grave rischio di pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione, la decisione del Tribunale diventerà definitiva solo in assenza di tale proposta, la quale deve obbligatoriamente essere formulata entro un mese dalla decisione del Tribunale.

Nell’ipotesi in cui, invece, una proposta di riesame di tale decisione dovesse essere formulata dal primo avvocato generale, occorrerà attendere che la Corte di giustizia si sia pronunciata su tale proposta affinché la decisione del Tribunale diventi definitiva o che la decisione della Corte di giustizia sostituisca quella del Tribunale.

iva e accise

Iva e accise dal 1° ottobre al tribunale UE Il Tribunale dell'Unione europea diventa competente a conoscere delle questioni pregiudiziali in sei materie specifiche tra cui Iva e accise

Tribunale UE nuove competenze

Iva e accise sono tra le materie che il tribunale dell’Unione europea sarà competente a conoscere dal prossimo ottobre. L’attuazione di tale trasferimento parziale della competenza pregiudiziale dalla Corte di giustizia al tribunale si inserisce nel solco della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione europea e riguarderà le questioni pregiudiziali sollevate a partire dal 1º ottobre 2024.

Una modifica sostanziale dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, pubblicata il 12 agosto 2024 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che entrerà in vigore il 1º settembre.

La modifica sarà applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2024.

Sei materie specifiche

Tale trasferimento riguarda sei materie specifiche: il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci, la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto e il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

La modifica dello statuto prevede peraltro un’estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni a partire dal 1º settembre 2024.

Obiettivi della riforma

La riforma mira ad alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia nel settore pregiudiziale e a consentirle di continuare a svolgere, in tempi ragionevoli, il compito assegnatole: garantire il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati.

Nel 2001 gli autori del trattato di Nizza avevano previsto la possibilità di un coinvolgimento del Tribunale nel trattamento di talune domande di pronuncia pregiudiziale, senza che, da allora, lo statuto venisse adattato a tal fine. Tuttavia, negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento strutturale e significativo del contenzioso. Tale evoluzione è stata accompagnata da un aumento della complessità e della delicatezza delle cause riguardanti, in particolare, questioni di natura costituzionale o collegate ai diritti fondamentali.

La riforma consentirà alla Corte di giustizia di concentrarsi sui suoi compiti di tutela e rafforzamento dell’unità e coerenza del diritto dell’Unione.

Da parte sua, il Tribunale è in grado di assorbire tale carico di lavoro supplementare e tratterà le questioni pregiudiziali che gli saranno trasmesse in modo da offrire ai giudici nazionali e agli interessati le stesse garanzie applicate dalla Corte di giustizia.

Le tre parti della riforma

La riforma si articola sostanzialmente in tre parti, le cui grandi linee sono:

Trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale

La prima parte della riforma riguarda il trasferimento della competenza a pronunciarsi in materia pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, il quale è dotato di due giudici per Stato membro. Per motivi di certezza del diritto, il trasferimento riguarda solo sei materie chiaramente circoscritte, sufficientemente distinguibili da altre materie e che hanno consentito lo sviluppo di una consistente giurisprudenza della Corte di giustizia.

Sviluppi applicabili a tutte le cause pregiudiziali

Una seconda parte della riforma comporta due evoluzioni previste dal regolamento di modifica dello statuto, che si applicheranno a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, indipendentemente dalla materia interessata e dalla questione del loro eventuale trasferimento al Tribunale.

In primo luogo, come già avviene per tutti gli Stati membri e per la Commissione, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale saranno d’ora in poi notificate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea affinché essi possano determinare se abbiano un interesse particolare nelle questioni sollevate e se intendano, di conseguenza, esercitare il loro diritto di depositare memorie od osservazioni scritte.

In secondo luogo, per rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento pregiudiziale e consentire una migliore comprensione delle decisioni pronunciate dalla Corte e dal Tribunale, si prevede che, in tutte le cause pregiudiziali, le memorie o le osservazioni scritte depositate da un interessato di cui all’articolo 23 dello statuto siano pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia entro un termine ragionevole dopo la chiusura della causa, a meno che detto interessato non si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni.

Estensione della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni

La terza parte della riforma mira a preservare l’efficacia del procedimento di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale, visto l’elevato numero di impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia. Per consentire alla Corte di giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano importanti questioni di diritto, la procedura di Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione è estesa ad altre decisioni emesse dal Tribunale. La procedura di ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia riguarda le impugnazioni in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente di un organo o organismo dell’Unione, e poi da parte del Tribunale. Attualmente tale procedura riguarda le decisioni emesse da quattro commissioni di ricorso, menzionate nell’articolo 58 bis dello statuto, e successivamente contestate dinanzi al Tribunale. Con la modifica dello statuto che entrerà in vigore il 1º settembre, sei nuove commissioni di ricorso indipendenti si aggiungono alle quattro attuali, portando il loro numero totale a dieci.

Le estensioni della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni si applicheranno a decorrere dal 1º settembre 2024.

Reddito di cittadinanza: discriminante chiedere la residenza Per la Corte UE, il requisito della residenza di 10 anni richiesto per ottenere  il reddito di cittadinanza discrimina i cittadini stranieri

Reddito cittadinanza: discriminante la residenza per gli stranieri

Il requisito della residenza di 10 anni (di cui gli ultimi due necessariamente continuativi), richiesto dalla legge che disciplina il reddito di cittadinanza (decreto legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2020) è discriminante per gli stranieri. Incompatibili con la disciplina UE anche le sanzioni penali previste per le false dichiarazioni relative al suddetto requisito della residenza. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza emessa in relazione alle cause C-112/22 e C-223/22.

Reddito di cittadinanza: accusa di falso per il requisito della residenza

La vicenda ha inizio perché due cittadine straniere vengono accusate di aver dichiarato il falso in relazione al requisito della residenza di 10 anni necessario per ottenere il reddito di cittadinanza.

Per il Tribunale di Napoli competente la normativa italiana sul reddito di cittadinanza, che richiede il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, è discriminante per gli stranieri, anche se titolari di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, rispetto ai cittadini italiani.

Il requisito della residenza per lo straniero viola la parità di trattamento?

Il Tribunale di Napoli, nell’ambito dei procedimenti penali a carico delle due donne, si rivolge quindi alla quindi Corte di Giustizia UE per chiedere la corretta interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva UE 2003/109 sullo status dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo, in quanto lo stesso prevede che: “Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale.” 

Il Tribunale ha il dubbio che la normativa italiana sul reddito di cittadinanza, nel richiedere il requisito della residenza di 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi ai cittadini stranieri per accedere alla misura, sia contraria all’articolo 11 della Direttiva UE 2003/109, dedicato alla “parità di trattamento” se letto anche alla luce dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che garantisce l’accesso alle prestazioni sociali a coloro che risiedono o si spostino legalmente sul territorio dell’Unione Europea.

Requisito della residenza discrimina gli stranieri

In risposta alla questione sollevata dal Tribunale di Napoli la Corte UE chiarisce che il requisito della residenza di 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi rappresenta in effetti una forma di disseminazione indiretta nei confronti dei cittadini stranieri, che colpisce comunque anche i cittadini italiani che fanno ritorno in Italia dopo un periodo di residenza in un altro paese UE.

Risulta incompatibile con il diritto UE però anche la norma che prevede sanzioni penali nei confronti di coloro che dichiarano il falso in relazione al requisito della residenza necessario per accedere al reddito di cittadinanza.

Per questo la Corte UE, nel rispondere al quesito del Tribunale di Napoli dichiara che “Larticolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dellarticolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, devessere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina laccesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, lassistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.