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La responsabilità del notaio Responsabilità del notaio: cos'è, tipologie di responsabilità, obbligo assicurativo e prescrizione della responsabilità notarile

responsabilità del notaio

Cos’è la responsabilità del notaio

La responsabilità del notaio costituisce uno dei profili centrali dell’attività notarile, data la delicatezza e l’importanza degli atti pubblici da lui redatti. Il notaio, in quanto pubblico ufficiale e professionista liberale, è soggetto a un regime di responsabilità articolato e rigoroso, che copre sia l’aspetto pubblicistico, connesso alla funzione certificativa, sia quello privatistico, legato al rapporto con il cliente.

La responsabilità del notaio si configura quando quest’ultimo viola obblighi di legge o doveri professionali nell’esercizio delle proprie funzioni, arrecando un danno patrimoniale o morale a terzi o alle parti coinvolte nell’atto notarile.

La sua attività è regolata, oltre che dalla normativa civilistica generale, dalla:

  • Legge notarile (L. 89/1913);
  • Codice civile (artt. 1176, 1218, 2043, 2236 c.c.);
  • Codice deontologico notarile.

Il notaio è tenuto a garantire legalità, validità e certezza dell’atto, assumendo un ruolo di garanzia per tutte le parti. È responsabile non solo di errori formali, ma anche di mancati controlli e omissioni informative che avrebbero potuto evitare l’insorgenza di contenziosi.

Tipologie di responsabilità del notaio

La responsabilità notarile può articolarsi in diverse forme, ciascuna con proprie caratteristiche e conseguenze:

1. Responsabilità civile

La responsabilità civile deriva dalla violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali che causano un danno economicamente quantificabile al cliente o a terzi.

Si distinguono:

  • Responsabilità contrattuale: in virtù del contratto d’opera professionale (art. 2230 c.c.), il notaio risponde ai sensi degli articoli 1176 e 1218 c.c., con una presunzione di colpa a suo carico.
  • Responsabilità extracontrattuale: si applica nei confronti dei terzi danneggiati, ex art. 2043 c.c., che devono dimostrare il fatto illecito, il danno e il nesso causale.

Esempi pratici:

  • mancata iscrizione dell’ipoteca o della trascrizione dell’atto;
  • mancato controllo della libertà dell’immobile da vincoli;
  • omessa verifica dell’identità o della capacità giuridica delle parti.

2. Responsabilità penale

Il notaio può incorrere in responsabilità penale nei casi di comportamenti illeciti che integrano reati propri del pubblico ufficiale, come:

  • falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.);
  • omessa denuncia di reati o falsità materiale;
  • concussione o corruzione, se abusano della funzione.

3. Responsabilità disciplinare

Il notaio è sottoposto anche a controlli deontologici e disciplinari da parte del Consiglio notarile di appartenenza. Può essere sanzionato per:

  • negligenza professionale;
  • condotta non conforme al decoro e alla dignità della funzione;
  • violazione del segreto professionale;
  • mancata conservazione dei repertori e dei registri.

Le sanzioni vanno dall’avvertimento alla sospensione, fino alla destituzione nei casi più gravi.

L’obbligo assicurativo del notaio

Il notaio, ai sensi della legge n. 89/2013ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale.

Questa assicurazione:

  • copre i danni causati nell’esercizio dell’attività notarile;
  • è condizione necessaria per l’esercizio della professione;
  • garantisce tutela ai clienti e alle controparti in caso di errori o omissioni.

L’importo minimo della copertura è fissato dal Consiglio Nazionale del Notariato e varia in base al volume d’affari del professionista. Alcune polizze includono anche la copertura per il personale dipendente dello studio.

La prescrizione della responsabilità del notaio

I termini di prescrizione per la responsabilità del notaio variano in base alla natura del rapporto:

Contrattuale:

  • Il termine è di 10 anni, ex art. 2946 c.c., decorrenti dal momento in cui il cliente ha effettiva conoscenza del danno e della condotta causale del professionista.

Extracontrattuale:

  • La responsabilità verso terzi si prescrive in 5 anni, ai sensi dell’art. 2947 c.c.

Tuttavia, in presenza di reato, la responsabilità può prescriversi nei termini previsti per il reato medesimo, con possibilità di estensione.

 

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