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Esame avvocato 2024: indicazioni e valutazioni prova orale Il ministero della Giustizia ha emanato verbale contenente l’individuazione e la condivisione dei criteri di valutazione relativi alla prova orale

esame avvocato 2024

Esame avvocato 2024

Con il verbale n. 3/2025, il Ministero della Giustizia ha emanato i criteri di svolgimento e di valutazione della prova orale per l’esame avvocato 2024.

Come si svolge la prova orale

La prova orale, rammenta innanzitutto via Arenula, è divisa in tre fasi ma va valutata nella sua unicità e deve svolgersi in unico contesto:

  • Prima fase: esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo;
  • Seconda fase: discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
  • Terza fase: dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

La valutazione della prova orale

Quanto alla valutazione della prova orale, il verbale conferma i criteri normativamente previsti:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

A tali criteri può aggiungersi la capacità di sintesi dimostrata dal candidato.

Durata e punteggio complessivo

“Fermo il disposto dell’art. 9 del bando, che attribuisce alla sottocommissione il compito di determinare la durata complessiva della prova orale, può ritenersi ragionevole ed equo prevedere, oltre al termine di 30 minuti (dal momento della fine della dettatura del quesito) per l’esame preliminare del quesito della prima fase dell’orale, la previsione di un ulteriore termine per la esposizione di 60-70 minuti totali per tutte e tre le fasi”.

Complessivamente, dunque, la durata dovrebbe attestarsi “in non più di 90-100 minuti complessivi dalla fine della dettatura del quesito relativo alla prima fase”.

Il giudizio che contiene la dichiarazione di idoneità o di inidoneità alla professione di avvocato sarà espresso dopo l’ultima fase dell’orale.

Ai fini dell’abilitazione è necessario conseguire nelle prove orali il punteggio complessivo di 105. Non è possibile la compensazione con voti al di sotto del 18 in ciascuna materia orale.

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