depositi automatizzati

Depositi automatizzati PCT: il cancelliere che fine fa? Depositi automatizzati: limitati i poteri della cancelleria nella procedura di deposito degli atti. Quale sarà il destino dei cancellieri?

Depositi automatizzati: specifiche tecniche PCT

I depositi automatizzati nel processo civile e penale telematico diventano la regola. Lo prevedono le specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre 2024 e pubblicate il 4 agosto 2024 sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Depositi automatizzati: come funzionano

In base alle nuove specifiche tecniche del processo telematico, l’atto che rientra tra quelli soggetti ad accettazione automatica, una volta ricevuto dal sistema viene verificato e accettato senza che sia necessario l’intervento umano, come evidenziato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Milano in un documento dedicato alle specifiche tecniche. L’atto viene registrato automaticamente nello storico del fascicolo e il deposito viene posto in uno stato dedicato che mette in evidenza l’accettazione automatica. Il mittente riceve in automatico le pec che lo informano dello stato del deposito e dell’accettazione.

Deposito automatizzato: il flusso

Gli atti soggetti al deposito e all’accettazione automatica seguono i seguenti passaggi:

  • l’avvocato deposita l’atto tramite i redattori e la pec;
  • il sistema riceve l’atto in deposito ed effettua le verifiche preliminari;
  • il sistema verifica se l’atto rientra tra quelli per i quali è previsto il deposito automatico;
  • se l’atto è idoneo il sistema lo associa all’evento che corrisponde al fascicolo e procede con l’accettazione automatica;
  • invio delle pec di accettazione, di avvenuta consegna; contenente l’esito dei controlli automatici; contenente l’esito dell’accettazione del deposito.

Deposito automatizzato: per quali atti?

Numerosi gli atti per i quali le specifiche tecniche prevedono il deposito automatizzato.

  • Memoria 171 ter 1, replica 171 ter 2, contro-repliche 171 ter 3;
  • Istanza di accoglimento domanda 183 ter e di rigetto domanda 183 quater;
  • Memoria istruttoria 183 e di replica; memoria di replica 183 uc;
  • Deposito dei documenti autorizzati in udienza; di note scritte in sostituzione udienza;
  • Note scritte processo civile;
  • Note conclusionali; comparsa conclusionale e di replica 190;
  • Memoria 473 bis17c1, c2 e c3;
  • istanza ex art 186 bis, ter, quater;
  • istanza fissazione termine note sost. udienza;
  • opposizione termine note sost. udienza;
  • deposito note sostitutive udienza;
  • deposito memorie.

A questi atti del processo civile si sommano quelli specifici delle esecuzioni concorsuali, delle esecuzioni individuali e della Cassazione.

Intervento della cancelleria in caso di problemi

Il processo di accettazione automatica subisce interruzioni solo se si verificano problemi tecnici e operativi. Solo in questo caso la cancelleria è chiamata ad intervenire, se invece il processo di deposito si realizza senza problemi la figura del cancelliere non è necessaria.

L’art. 17 delle specifiche tecniche

Lo prevedono i commi 9, 10 e 11 dell’art. 17 delle specifiche tecniche, che così dispongono:

9. A seguito dellinvio dellatto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario lintervento degli operatori di cancelleria.

  1. In caso di anomalia bloccante (FATAL) il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del rifiuto dellaccettazione dellatto.
  2. In caso di accettazione dellatto, anche dopo lintervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dellavvenuto deposito dellatto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.”

 

Leggi anche: Processo civile telematico: nuove regole dal 30 settembre

referendum

Referendum: i dati del ministero sulle firme digitali Solo ieri raccolte oltre 155mila firme. Via Arenula: sottoscrizioni relative a quesiti referendari inseriti nel sistema

Referendum, ieri raccolte oltre 155.000 firme

Nella sola giornata di ieri la piattaforma digitale istituita dal Ministero della Giustizia per le firme per i referendum ha raccolto complessivamente oltre 155.000 sottoscrizioni relative a tutti i quesiti referendari attualmente inseriti nel sistema.

Una cifra record, fa sapere via Arenula in una nota, “in una giornata nella quale si era verificata una momentanea interruzione fra le ore 13 e le 15 causata da un elevatissimo numero di accessi”.

I tecnici del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della giustizia, tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, hanno immediatamente provveduto a ripristinare il servizio e nelle ore successive la piattaforma ha ripreso a funzionare con picchi di oltre diecimila firme per ogni ora, raggiungendo in serata, pur con fisiologici rallentamenti dovuti all’eccezionale flusso di accessi, il dato record di oltre 155.000 mila sottoscrizioni relative a tutti i referendum attualmente disponibili.

avvocato specialista

Avvocato specialista per comprovata esperienza In vigore il regolamento del Consiglio Nazionale Forense sul procedimento amministrativo per il conseguimento del titolo

Regolamento del CNF n. 3/2024

Avvocato specialista per comprovata esperienza: è in vigore il regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 3/2024 recante “il procedimento amministrativo relativo al conseguimento del titolo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del dm n. 144/2015 e ss.mm.ii.

La domanda

La presentazione della domanda va inoltrata dall’interessato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il quale, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al CNF entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione.

Il Consiglio dell’Ordine, nel caso in cui la documentazione prodotta dall’istante non sia regolare, può richiedere integrazioni istruttorie. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla richiesta di integrazione.

La presentazione della istanza da parte dell’interessato, la eventuale richiesta di integrazione istruttoria da parte del Consiglio dell’Ordine e la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense devono avvenire esclusivamente mediante la piattaforma dedicata.

I requisiti necessari

Il Consiglio dell’Ordine, ai fini della regolarità della domanda, verifica che l’istante: a) abbia maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno otto anni: b) non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; c) non abbia subìto, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

Il COA verifica, altresì, che l’istante abbia prodotto una relazione relativa agli incarichi computati allegando atti e/o documenti richiamati nella relazione medesima, nonchè, “che la relazione e gli atti e/o i documenti allegati siano anonimi o pseudonimizzati”.

Il procedimento

Il procedimento è di competenza del Consiglio Nazionale Forense, il quale, ricevuta la trasmissione dell’istanza da parte del Consiglio dell’Ordine, per il tramite del Comitato per le specializzazioni forensi, verifica la regolarità formale della istanza e in caso negativo procede a richiedere integrazioni istruttorie all’istante.

Il CNF, ricevuto il decreto del Ministro della giustizia di nomina dei componenti di competenza ministeriale, per il tramite del funzionario di riferimento, organizza il colloquio di verifica che può svolgersi anche da remoto.

Quindi, ricevuta la comunicazione della commissione di valutazione, nella prima seduta amministrativa utile: a) in caso di esito positivo, delibera il conferimento del titolo, dandone comunicazione all’istante ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5 del Decreto 144 del 2015 e ss. ii. e mm.; b) in caso di esito negativo, convoca l’istante per un secondo colloquio da svolgersi a cura del Comitato per le specializzazioni forensi.

In ogni caso il provvedimento conclusivo va adottato entro 180 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

Allegati

ufficio del processo

Ufficio del processo: accelerata la giustizia civile Centomila i procedimenti civili arretrati smaltiti in un anno. I dati nello studio del Ministero della Giustizia e Bankitalia

Upp acceleratore della giustizia civile

L’Ufficio del processo è un acceleratore della giustizia civile. E’ quanto emerge dai dati dello studio congiunto realizzato dal ministero della Giustizia e dalla Banca d’Italia, “Gli effetti dell’ufficio per il processo sul funzionamento della giustizia civile”, disponibile in versione integrale.

“L’assunzione degli addetti Upp prevista dal Pnrr ha avuto un impatto positivo sulla definizione dei processi, soprattutto i più complessi, con riflessi positivi anche sull’abbattimento dell’arretrato e la riduzione dei tempi” si legge nella nota di via Arenula.

I dati

Si stima, infatti, che dall’immissione del primo gruppo di addetti Upp, nel primo trimestre 2022, alla fine del 2023, i tribunali che hanno ricevuto un numero maggiore di addetti hanno registrato una variazione nel numero dei procedimenti definiti di circa 4 punti percentuali più elevata; per i procedimenti più complessi la variazione è di circa 10 punti percentuali.

L’incremento complessivo di definizioni è valutabile in circa 100.000 procedimenti civili all’anno, pari a circa 1/3 dell’arretrato 2019.

Il contributo degli addetti risulta essere maggiore nei tribunali che prima della pandemia avevano già livelli di produttività elevata, “segno che gli uffici con maggiore capacità organizzativa hanno saputo sfruttare meglio le nuove risorse”.

Un risultato incoraggiante, conclude il ministero, “anche alla luce del fatto che gli effetti positivi messi in luce dall’analisi hanno riguardato il primo periodo di immissione degli addetti Upp; solo in un orizzonte temporale più lungo potranno pienamente dispiegarsi i benefici – in termini di quantità e qualità della risposta –  della nuova organizzazione del lavoro all’interno degli uffici giudiziari”.

bando 400 magistrati

Bando 400 magistrati: non consentiti i codici annotati Il ministero della Giustizia ha pubblicato due avvisi concernenti i criteri per la consultazione dei testi e dei codici per le prove scritte del concorso

Bando 400 Magistrati, nomina commissione e testi consentiti

Bando 400 magistrati: il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ha diramato due comunicazioni relative alla nomina della commissione esaminatrice (decreto ministeriale 24 luglio 2024, poi modificato dal Dm 5 agosto 2024) del concorso per 400 posti di magistrato indetto con Dm 8 aprile 2024.

Via Arenula ha pubblicato anche due avvisi concernenti i criteri per la consultazione dei testi e valutazione dei codici durante lo svolgimento delle prove scritte e l’indicazione degli oggetti ammessi e di quelli non consentiti nel corso delle sessioni d’esame.

Testi e codici consentiti

In particolare, si legge negli avvisi, “ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. n. 118/2021 (che modifica l’art. 7 del R.D. n. 1860/1925) è consentito ai candidati “di consultare semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato da essi preventivamente comunicati alla Commissione e da questa posti a disposizione previa verifica”.

Non sono pertanto ammessi “i codici illustrati, annotati, anche a mano, esplicati o commentati con richiami a dottrina o giurisprudenza, ad eccezione dei meri riferimenti ai dispositivi delle pronunce della Corte costituzionale (art. 11, comma 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)”.

Esclusi dalla consultazione anche “i codici e i testi contenenti ‘mappe’ esplicative o ‘tabelle’ che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte, anche a mano, suggerimenti o specificazioni di qualunque genere, anche se contenuti negli indici”, nonchè “stampe private o fotocopie di testi normativi”.

Ad essere consentiti, invece, “i codici corredati da indici cronologici, analitico-alfabetico (o sistematico-alfabetico) e/o sommario”.

La Commissione esaminatrice, avvisa il ministero, “procederà al controllo dei codici e dei testi ammessi in ogni momento della procedura concorsuale”.

Il candidato che verrà trovato in possesso di un codice artefatto è passibile di denuncia penale.

Cosa è ammesso portare alle prove scritte

Alle prove scritte, è permesso portare:

  • Qualunque alimento confezionato in involucro trasparente, compresi Snack, caramelle e cioccolatini purché confezionati singolarmente;
  • Acqua, succhi di frutta, integratori, caffè, the, purché conservati in bottiglie o contenitori trasparenti.

Tra gli oggetti non consentiti, invece:

  • Telefoni cellulari, smartphone, Agende elettroniche, Tablets, di qualsivoglia tipologia e marca;
  • Smartwatch, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione e comunque qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla memorizzazione di informazioni ovvero alla trasmissione di dati anche se spento;
  • Auricolari, Cuffie;
  • Contenitori, termos, borracce;
  • Borse, Borselli, Borsellini, portafogli, Marsupi, Portaoggetti, Zaini, Valigie di qualunque genere o dimensione;
  • Penne, Matite, gomme, Evidenziatori, colori di qualsiasi tipo, Pennarelli, Righelli, Post it, fogli, carta per scrivere, block notes, quaderni e simili;
  • Appunti, manoscritti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati compresi Codici commentati con dottrina e giurisprudenza.

 

avvocati di migranti

Avvocati di migranti Italia-Albania: rimborsi fino a 500 euro Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto giustizia che stabilisce misure e condizioni del rimborso spese di viaggio e soggiorno per avvocati e interpreti

Rimborso spese avvocati migranti

Avvocati di migranti Italia-Albania: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2024, il decreto del ministero della Giustizia del 5 luglio scorso, che stabilisce le misure e le condizioni del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno agli avvocati e interpreti che assistono i migranti ammessi al gratuito patrocinio.

Le disposizioni si applicano nell’ambito del Protocollo Italia-Albania, finalizzato al rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, ratificato con la legge n. 14/2024.

Spese di viaggio e soggiorno rimborsabili

In particolare, l’art. 3 del Dm stabilisce che sono rimborsabili a titolo di spese di viaggio esclusivamente “gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e fare ritorno in Italia”.

Allo stesso modo, sono rimborsabili, “a titolo di spese di soggiorno, esclusivamente gli esborsi documentati per l’alloggio e il vitto fruiti durante la trasferta”.

Tetto spese di trasferta rimborsabili

A titolo di spese di trasferta, sono rimborsabili esclusivamente “le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per lo svolgimento dell’udienza nei casi di cui all’art. 4, comma 5, della legge di ratifica”.

Le spese sono liquidate comunque in misura non superiore a 500 euro.

Istanza di liquidazione

Ai fini del rimborso delle spese suddette, l’avvocato e l’interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di liquidazione al giudice che ha tenuto l’udienza. L’avvocato deve documentare anche l’ammissione al gratuito patrocinio. L’istanza deve indicare distintamente le spese di viaggio e di soggiorno ed essere corredata della documentazione comprovante gli esborsi sostenuti.

processo civile telematico

Processo civile telematico: nuove regole dal 30 settembre Il processo civile telematico si aggiorna: deposito libero di file, pignoramenti via pec, più spazio per la busta telematica. Le nuove regole in un provvedimento del Mingiustizia

Cambiano le regole del Processo civile telematico

Nuove regole per il processo civile telematico. Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il  Ministero della Giustizia il 7 agosto 2024 ha emanato nuove specifiche tecniche che riguardano il processo civile telematico e che entreranno in vigore da lunedì 30 settembre 2024.

Specifiche processo civile telematico: fonte

Le nuove specifiche tecniche del processo civile telematico attuano le previsioni contenute nell’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 contenente il regolamento delle regole tecniche per l’adozione, anche nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Depositi telematici di audio e video

Da fine settembre i soggetti autorizzati potranno allegare agli atti depositati telematicamente anche i documenti informatici in formato:

  • audio (.mp3; .flac, .raw; .wav; .aiff; .aife);
  • video (.mp4;. .m4v; .mov; .mpg; .mpeg; .avi);
  • testo (.pdf; .rtf; txt);
  • ipertesto (.xml; .html);
  • posta elettronica (.eml; msg);
  • compresso (.zip; .rar; .arj);
  • immagini (.jpg; .jpeg; .tif; .gif;.dcm).

Busta telematica più grande

La busta telematica raddoppia le dimensioni. Da 30 Mb si passerà quindi a 6o Mb. In questo modo si eviteranno i depositi multipli spesso necessari a causa delle dimensioni dei file.

Depositi telematici: accettazione automatica

Quando gli addetti provvederanno al deposito telematico si attiverà una procedura di accettazione automatizzata. Grazie ad alcuni controlli preliminari il sistema sarà in grado di segnalare la presenza di eventuali problemi suddivisi in tre distinte categorie:

  • Warn: segnalazione che non blocca la procedura;
  • Error: anomalia che blocca il deposito e che richiede l’intervento della cancelleria;
  • Fatal: anomalia che blocca il procedimento e che rappresenta un’anomalia non gestibile o  non gestita.

Sul deposito telematico leggi anche questa interessante nota alla Cassazione n. 16552/2024 “Pec non funzionante: nuovo deposito entro 20 giorni.”

Processo civile telematico: notifica UNEP

Gli avvocati potranno chiedere all’UNEP di provvedere alla notifica telematica a mezzo pec nei confronti del destinatario, semplificando così la procedura di notifica.

Notifica via pec e deposito della relativa prova

Gli avvocati che effettueranno le notifiche a mezzo pec dovranno provvedere poi al deposito dei documenti che dimostrano l’avvenuta operazione depositando l’atto, la ricevuta di consegna e quella di accettazione.

Richiesta copie di atti e documenti

I soggetti non abilitati potranno chiedere il rilascio di copia di atti e documenti per mezzo di un servizio disponibile nel punto  di accesso e sul PST. In questo modo il soggetto interessato potrà individuare il documento o l’atto, pagare e inviare infine la richiesta effettiva della copia. Sarà possibile anche richiedere copie di diverso tipo e in diversi formati alla cancelleria.

L’impossibilità di evadere la richiesta verrà comunicata al richiedente in modo automatico.

Rilascio di copie di atti e documenti

La copia informatica di atti e documenti verrà inviata al richiedente come allegato di un messaggio di posta elettronica certificata.

Attestazione di conformità su documento separato

Nei casi in cui sarà necessario attestare la conformità di una copia informatica l’attestazione andrà inserita in un documento in formato PDF che dovrà contenere la descrizione sintetica del documento e il nome del file. Il soggetto che compirà l’attestazione di conformità lo dovrà quindi firmare con firma digitale o elettronica qualifica.

Leggi anche Il processo telematico non è pronto per audio e video

organismi di mediazione

Organismi di mediazione: adeguamento a gennaio Per gli organismi di mediazione, il ministero della Giustizia ha rinviato il termine per l'adeguamento dei requisiti di iscrizione al 31 gennaio 2025

Organismi di mediazione, ok alla proroga

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il ministero della Giustizia ha rinviato l’adeguamento ai requisiti di iscrizione per gli organismi di mediazione e i responsabili degli stessi.

Adeguamento prorogato al 31 gennaio 2025

Il decreto ministeriale del 9 agosto 2024 ritenuta l’opportunità, stante l’approssimarsi della scadenza originaria del 15 agosto 2024 e la complessità della procedura amministrativa di adeguamento, infatti, il differimento al 31 gennaio 2025 dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, ultima parte, e 43, comma 1, del Dm Giustizia n. 150/2023

Accolte le istanze dell’avvocatura

In tal modo, vengono accolte le istanze dell’avvocatura consentendo a organismi e mediatori di avere più tempo per conformarsi alle nuove disposizioni. Sia il Consiglio Nazionale Forense che l’Organismo Congressuale Forense (OCF) nei giorni scorsi infatti avevano chiesto a gran voce la proroga data la complessità delle procedure di adeguamento e dell’avvicinarsi della scadenza iniziale del 15 agosto.

albo educatori e pedagogisti

Albo educatori e pedagogisti: c’è la proroga Il ministero della Giustizia annuncia la proroga per l'iscrizione al nuovo albo degli educatori e pedagogisti, in scadenza il 6 agosto

Albo educatori e pedagogisti

Albo educatori e pedagogisti, c’è più tempo per iscriversi al nuovo albo istituito con la legge n. 55/2024.

La legge recante “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” disciplina infatti entrambe le professioni e istituisce i relativi albi, fissando i requisiti e le condizioni per l’iscrizione.

Proroga scadenza

La scadenza, inizialmente prevista per il 6 agosto, sarà quindi prorogata.

I ministeri interessati, afferma via Arenula in una nota, “sono al lavoro per predisporre il testo ed inserirlo nel primo provvedimento normativo utile. L’obiettivo è garantire agli operatori del settore, per il nuovo anno scolastico che partirà a settembre, di poter continuare a svolgere i loro servizi educativi e socio-pedagogici”.

Incontro con le associazioni di settore

Il ministero della Giustizia, sempre a partire da settembre, incontrerà le associazioni più rappresentative del settore al fine di assicurare pieno supporto ai soggetti coinvolti dall’attuazione della legge istitutiva del nuovo Ordine professionale.

 

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esame avvocati 2024

Esame avvocati 2024: domande dal 2 ottobre In Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal Guardasigilli relativo all'esame di stato per avvocati 2024. Le domanda di partecipazione vanno inviate dal 2 ottobre e sino al 12 novembre 2024

Esame avvocati 2024

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto ministeriale 24 luglio 2024 relativo all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.

Le domande di partecipazione alla sessione 2024 dovranno essere inviate per via telematica, seguendo le modalità indicate nel decreto, dal 2 ottobre al 12 novembre 2024.

I dettagli nella SCHEDA DI SINTESI

Le prove

L’esame di Stato si articola in una prova scritta e una orale. Quella scritta viene svolta sui temi formulati dal ministero della Giustizia ed ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, penale e amministrativo.

La prova orale si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte d’appello ed è articolata in tre fasi: – la prima ha ad oggetto “l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo”; – la seconda verte sulla discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una di diritto processuale; la terza fase, infine, riguarda la dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata telematicamente a partire dal 2 ottobre e sino al 12 novembre 2024. Ai fini dell’ammissione, il candidato e’ tenuto al pagamento di complessivi euro 78,91 (settantotto/91), utilizzando la procedura di iscrizione all’esame, ove nell’apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA. La prima istanza di pagamento e’ composta dalla tassa di euro 12,91 (dodici/91) e dal contributo spese di euro 50,00 (cinquanta), per un totale di 62,91 (sessantadue/91), la seconda istanza riguarda il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato pagamento entro la data di scadenza della domanda di partecipazione comporta l’esclusione dalla procedura.

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, alla voce «strumenti/concorsi, esami, assunzioni» ed effettuare la relativa registrazione, utilizzando unicamente l’autenticazione SPID di secondo livello, CIE o CNS.  A seguito dell’accesso, il candidato verrà guidato dalla procedura informatica all’accettazione dei dati per la privacy e il trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo aver registrato in modo permanente i dati, procederà prima al pagamento degli importi dovuti e, successivamente, all’invio della domanda.

Al termine della procedura di invio verrà visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione».

E’ necessario selezionare la Corte di appello cui è diretta la domanda e indicare, altresì. il Consiglio dell’ordine degli avvocati, che ha certificato o che certificherà, il compimento della pratica forense. Possono presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10 novembre 2024.

La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che e’ messa a disposizione del candidato nella propria area riservata.

Candidati con disabilità e con DSA

I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria.

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