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Trattamento di fine rapporto: come funziona il TFR Una breve guida sul trattamento di fine rapporto: come si calcola, a quanto ammonta, quando viene pagato e come si fa a chiedere un anticipo del TFR

trattamento di fine rapporto

Come funziona il TFR

Il trattamento di fine rapporto, anche detto TFR, è un elemento della retribuzione che viene corrisposto al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa (es. licenziamento, pensione etc.).

Quanto si prende di TFR

A norma dell’art. 2120 del codice civile, l’importo del trattamento di fine rapporto viene calcolato sommando per ciascun anno (o frazione di anno) in cui si è lavorato una quota pari all’importo della retribuzione annuale divisa per 13,5.

Il valore delle quote annuali di TFR accantonate viene incrementato attraverso la rivalutazione delle somme, con l’applicazione, alla fine di ogni anno, di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento, rispetto all’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Come si fa a sapere a quanto ammonta il TFR

La quota annuale di TFR che viene accantonata si calcola su  tutte le voci della retribuzione corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro (compresi, quindi, gli incentivi, i premi di rendimento e gli emolumenti periodici come la tredicesima mensilità). Rimangono esclusi i rimborsi spese (cfr. art. 2120 c.c., II comma) e le indennità di trasferta.

A quanto appena detto possono derogare le disposizioni contenute nei contratti collettivi (ad esempio, nel comparto metalmeccanico la tredicesima mensilità non contribuisce ad alimentare la quota annuale del TFR).

Quando si può chiedere un anticipo del TFR

Un importante aspetto della disciplina del TFR è rappresentato dalla possibilità di richiedere l’anticipazione del pagamento di una sua parte nel corso del rapporto lavorativo, anziché alla cessazione dello stesso.

Possono avanzare tale richiesta i dipendenti che abbiano maturato già otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (cfr. art. 2120 c.c., sesto comma e segg.).

La richiesta può essere fatta solo una volta nel corso dell’intero rapporto di lavoro e deve essere motivata dalla necessità di sostenere spese sanitarie per terapie o interventi straordinari o dall’acquisto della prima casa di abitazione (per sé o in favore dei propri figli).

Tali esigenze vanno opportunamente documentate, con certificazione delle strutture sanitarie o, nel caso di acquisto della prima casa, con atto notarile.

Anticipo TFR: quanto si può chiedere

Oggetto della richiesta di anticipo TFR è una somma pari al massimo al 70% del TFR maturato al momento dell’istanza. Ovviamente, la somma anticipata viene detratta da quanto successivamente riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

I contratti collettivi, o anche le pattuizioni individuali, possono prevedere condizioni più favorevoli per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto. I contratti collettivi possono anche prevedere criteri di priorità per il soddisfacimento delle varie richieste.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste di anticipazione TFR entro il limite del 4% del numero totale dei dipendenti. Peraltro, l’azienda può negare l’anticipazione TFR per i lavoratori dipendenti se sia stata dichiarata azienda in crisi.

Quando ti viene pagato il TFR?

Il diritto al TFR matura mensilmente, ma sorge soltanto al termine del rapporto di lavoro; quindi, in costanza dello stesso, si tratta di un diritto futuro, come ribadito più volte dalla Cassazione (cfr. Cass. sez. lav., ord. n. 4360/2023).

Ciò implica, tra l’altro, che in costanza del rapporto di lavoro il dipendente non possa rinunciare al TFR, per il semplice motivo che il relativo diritto non è ancora venuto ad esistenza (la circostanza appena descritta depone a favore del lavoratore, in quanto lo pone al riparo da eventuali pattuizioni di rinuncia concordate con il datore prima della cessazione del rapporto).

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR viene erogato automaticamente dal datore di lavoro, senza necessità che il lavoratore presenti alcuna specifica richiesta in tal senso. I tempi di pagamento si aggirano, generalmente, intorno ai 60 giorni dalla cessazione del rapporto, anche se nel settore pubblico il relativo provvedimento deve rispettare il termine di 30 giorni per la durata del procedimento amministrativo.

Sempre per i dipendenti pubblici vigono alcune regole particolari: ad esempio, il TFR viene erogato in un’unica soluzione se ammonta al lordo a meno di 50.000 euro, oppure in due rate se inferiore a 100.000 euro o in tre rate annuali, se supera i 100.000 euro.

Prescrizione TFR

Il diritto al pagamento del TFR, ove non venga versato spontaneamente dal datore di lavoro, si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò significa che la relativa richiesta di pagamento deve pervenire entro tale termine, affinché si consideri interrotta la prescrizione.

Leggi anche TFR e TFS: nuova procedura online

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