Inammissibili le qlc sui contributi nocivi nel lavoro pubblico
Contributi nocivi: con la sentenza n. 110/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1965, n. 965 e all’art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Le disposizioni in esame regolano rispettivamente la liquidazione delle pensioni per i dipendenti civili dello Stato e per i dipendenti degli enti locali.
Le disposizioni oggetto di censura costituzionale
Le norme impugnate non prevedono, nel settore del pubblico impiego, la possibilità di applicare il meccanismo della neutralizzazione dei periodi contributivi. Tale istituto, in ambito previdenziale, consente di escludere dal calcolo pensionistico quei periodi che, pur oltrepassando il minimo contributivo richiesto, determinano un peggioramento della quota retributiva del trattamento pensionistico, per effetto di una retribuzione finale inferiore rispetto a quella percepita precedentemente.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale denunciando il contrasto con gli articoli 1, comma 1, 3, comma 1, 35, comma 1, 36, 38, comma 2, e 98, comma 1, della Costituzione.
Il cumulo gratuito come causa di inammissibilità
La Corte costituzionale non ha esaminato nel merito le questioni proposte in quanto il trattamento pensionistico oggetto del giudizio era stato liquidato mediante il meccanismo del “cumulo gratuito”. Introdotto dall’art. 1, commi da 239 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, questo strumento consente di unificare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, anche se ciascuna da sola non dà diritto autonomo a pensione.
Nel caso di specie, il giudice a quo non ha preso in considerazione – né tantomeno censurato – la normativa sul cumulo gratuito, in particolare la previsione che impone l’utilizzo integrale di tutti i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni. Tale disposizione costituisce, secondo la Consulta, un autonomo ostacolo normativo alla possibilità di applicare il principio di neutralizzazione.
La motivazione dell’inammissibilità
L’omessa valutazione della disciplina vigente in materia di cumulo gratuito ha comportato, secondo la Corte, una ricostruzione incompleta del quadro normativo rilevante ai fini del giudizio. Tale incompletezza, come chiarito da costante giurisprudenza costituzionale, è causa di inammissibilità delle questioni di legittimità sollevate.