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Rapina e lieve entità: illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante sull’aggravante La Corte costituzionale dichiara illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità sul reato di rapina in presenza di recidiva reiterata

lieve entità

Divieto di prevalenza dell’attenuante della lieve entità

Rapina e lieve entità: con la sentenza n. 117/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui impedisce la prevalenza dell’attenuante della lieve entità del fatto — introdotta con la precedente sentenza n. 86 del 2024 — rispetto alla circostanza aggravante della recidiva reiterata nel reato di rapina.

Lieve entità: la questione sollevata da giudici e Cassazione

La legittimità del divieto era stata messa in discussione da più autorità giudiziarie, tra cui i Giudici dell’udienza preliminare dei Tribunali di Sassari e di Cagliari, oltre alla Corte di cassazione, che avevano rilevato un contrasto tra la rigidità normativa e il principio di uguaglianza.

Le motivazioni della Corte costituzionale

Richiamando la propria giurisprudenza in materia, la Corte ha ritenuto fondate le censure, evidenziando che il divieto assoluto di prevalenza:

  • viola l’articolo 3 della Costituzione, poiché compromette la funzione di “valvola di sicurezza” dell’attenuante stessa e

  • impedisce di differenziare le sanzioni in base alla gravità concreta del fatto, tradendo così il principio di eguaglianza tra situazioni diverse.

Rapina: fattispecie eterogenea, serve flessibilità nella pena

La Consulta ha sottolineato che il reato di rapina, pur previsto come fattispecie unitaria, può manifestarsi in forme anche molto diverse tra loro per livello di offensività. Mantenere il divieto di prevalenza in modo assoluto, senza lasciare margine di valutazione al giudice, contrasta con i principi di personalizzazione della pena, proporzionalità e finalità rieducativa, sanciti dall’art. 27, commi 1 e 3, della Costituzione.