Processo penale telematico: chiarimenti dalla DGSIA
La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha emanato, il 12 novembre 2024, una circolare rivolta agli uffici giudiziari per ottimizzare la gestione dei depositi telematici effettuati dai difensori attraverso il portale del Processo Penale Telematico. Il documento specifica le categorie di atti processuali escluse dall’accettazione automatica e che, pertanto, richiedono la verifica manuale da parte degli operatori addetti.
Atti esclusi dall’accettazione automatica
La circolare elenca in modo puntuale gli atti che non possono essere processati automaticamente dal sistema informatico. Tra questi:
- nomina difensiva, quando necessita di un atto abilitante, ad esempio prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis Cpp);
- richieste di accesso agli atti;
- richieste di avocazione al Procuratore Generale;
- rescissioni del giudicato;
- revisioni di sentenze;
- domande di riparazione per ingiusta detenzione;
- denunce e querele;
- istanze di procedimento;
- integrazioni di denuncia, querela o istanza di procedimento;
- Richieste di certificati e solleciti;
- atti depositabili presso il Tribunale del riesame.
Accettazione denunce, istanze e querele: il ruolo del PM
Un elemento cruciale chiarito nella circolare riguarda l’accettazione delle denunce, querele e istanze di procedimento. In passato, il sistema informatico accoglieva automaticamente tali atti,
Una nota del Ministero della Giustizia, pubblicata il 13 novembre 2024 però ha chiarito che il sistema informatico non avvia in automatico un procedimento penale. La piattaforma Pdp si limita a registrare e accettare l’atto trasmesso, mentre la scelta di procedere con l’iscrizione di un nuovo fascicolo dipende esclusivamente dal Pubblico Ministero.
Motivazioni legate al segreto investigativo
La circolare del 12 novembre 2024 introduce ulteriori restrizioni, evidenziando che alcuni atti sono esclusi dall’accettazione automatica per proteggere il segreto della fase investigativa.
Tra questi, si trovano:
- depositi indirizzati al Giudice per le indagini preliminari (Gip), quando il fascicolo si trova in una fase interlocutoria;
- eccezioni: richieste di incidente probatorio, convalida di fermo o arresto, proroga dei termini di indagine e ammissione all’oblazione;
- atti relativi a richieste di decreto penale di condanna e a procedimenti ex art. 129 Cpp
In questi casi, il numero di registro generale del fascicolo presso l’ufficio Gip non viene esposto al difensore sul Pdp, garantendo una maggiore riservatezza.
PPT: implicazioni pratiche per operatori e difensori
Queste disposizioni mirano a tutelare l’accuratezza e la segretezza del processo penale, impedendo che determinate fasi delicate siano gestite automaticamente dal sistema. Per gli operatori giudiziari e i difensori, ciò comporta una maggiore attenzione nella preparazione e nel monitoraggio dei depositi.
La distinzione tra atti accettati automaticamente e atti che richiedono intervento manuale rafforza il controllo umano su procedure fondamentali, come l’iscrizione di una notizia criminis, e protegge l’integrità del sistema giuridico.
In questo modo si realizza un uso più efficace del processo penale telematico, bilanciando innovazione tecnologica e garanzie processuali. L’introduzione di limiti precisi all’accettazione automatica degli atti processuali rafforza il ruolo del Pubblico Ministero e tutela la riservatezza delle indagini, assicurando un controllo rigoroso nei procedimenti penali.
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