Rateizzazione dei debiti contributivi: ancora in stand-by L'Inps chiarisce con messaggio che non è ancora possibile la rateizzazione dei debiti contributi fino a 60 rate in quanto mancano i decreti attuativi

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ToggleINPS in videochiamata: dal 1° luglio 2025, l’INPS inaugura una fase sperimentale del servizio di videochiamata con i cittadini. L’iniziativa, come annunciato nel messaggio n. 1979/2025, rientra in un più ampio progetto di innovazione digitale pensato per semplificare l’accesso alle informazioni e alle pratiche, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti verso gli sportelli fisici.
La sperimentazione riguarderà inizialmente un numero selezionato di sedi e sportelli, con l’obiettivo di estendere progressivamente il servizio a tutto il territorio nazionale.
La videochiamata INPS introduce un’interazione più diretta e completa rispetto alla tradizionale assistenza telefonica, permettendo di vedere e parlare con un operatore qualificato in tempo reale.
Tra i principali vantaggi del servizio:
Accessibilità totale: basta un dispositivo (PC, tablet, smartphone) con connessione internet e videocamera per collegarsi da qualsiasi luogo.
Appuntamenti strutturati: ogni sessione dura 20 minuti, con possibilità di estensione se necessario.
Riduzione dei tempi di attesa: il collegamento è rapido e senza code.
Facilità d’uso: la piattaforma è intuitiva e pensata anche per chi ha poca dimestichezza con il digitale.
Assistenza personalizzata: puoi parlare con un operatore specializzato su pensioni, NASpI, invalidità civile e altre pratiche.
Scambio sicuro di documenti: durante la chiamata puoi inviare o ricevere documenti ufficiali che verranno protocollati.
Chat integrata: una live chat testuale consente di scrivere eventuali domande.
Benefici ambientali: meno spostamenti significano minori emissioni di CO2.
Per utilizzare la nuova modalità di assistenza è necessario prenotare un appuntamento nel giorno dedicato dalla sede INPS sperimentale.
Le modalità di prenotazione sono diverse:
Accedi al sito inps.it e usa la funzione “Prenota un appuntamento” nell’area MyINPS.
Utilizza l’app INPS Mobile nella sezione “Sportelli di sede”.
Chiama il Contact Center:
Numero gratuito da rete fissa: 803164
Da cellulare (a pagamento): 06164164
Rivolgiti direttamente agli sportelli di prima accoglienza delle sedi INPS.
Il giorno della videochiamata, troverai il link per avviare la sessione tra le notifiche della tua area personale MyINPS. Non è necessario installare software aggiuntivi.
La sperimentazione coinvolge una selezione di sedi INPS che offrono giornate dedicate al servizio di videochiamata. L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul portale istituzionale nella pagina dedicata agli sportelli in videochiamata.
Per facilitare l’uso del nuovo servizio, l’INPS mette a disposizione (nella sezione “Sportelli di sede” e “Contatti” sul sito ufficiale):
Un tutorial PDF dettagliato consultabile online.
Un breve video di presentazione che spiega come prenotare e avviare la videochiamata.
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ToggleCon il messaggio INPS n. 1966 del 20 giugno 2025, l’Istituto informa che la quattordicesima sarà erogata d’ufficio sulla pensione di luglio 2025, per i pensionati che rispettano requisiti anagrafici e reddituali.
Per accedere al beneficio:
È necessario aver compiuto 64 anni entro il 31 luglio 2025 (o entro il 30 giugno per gestioni pubbliche e ex‑INPGI)
Il reddito annuo personale (pensionistico e altri redditi esclusi quelli esenti) deve rientrare in fasce stabilite: fino a 1,5× o 2× il trattamento minimo (603,40 €). Il limite massimo è di 15.688,40 € lordi
L’ammontare della quattordicesima varia in funzione degli anni di contribuzione e del reddito:
Anni di contribuzione | Reddito ≤ 1,5× TM | Reddito tra 1,5× e 2× TM |
---|---|---|
Fino a 15 anni | 437 € (dipend.) | 336 € |
15–25 anni | 546 € | 420 € |
Oltre 25 anni | 655 € | 504 € |
Se il reddito supera il limite ma resta sotto soglia più importo, si applica un pagamento proporzionato.
Erogazione automatica on July 2025 per chi possiede i requisiti; a dicembre 2025 per chi compie 64 anni o diventa titolare di pensione dopo le scadenze indicate
L’INPS impiega i redditi certificati fino al 2021/2022, in attesa di dati aggiornati
Eventuali importi indebiti verranno recuperati automaticamente .
Chi non la riceve ma ritiene di averne diritto può presentare domanda di “Ricostituzione reddituale per quattordicesima” tramite SPID/CNS/CIE o rivolgendosi a patronati per assistenza gratuita.
La quattordicesima comparirà nel cedolino di luglio (o dicembre) con apposita voce. Le comunicazioni verranno trasmesse tramite MY INPS, email certificata, modello Obis/M e app IO; non saranno inviate lettere cartacee.
Vedi anche la guida Quattordicesima
La circolare INPS n. 98 del 2025 ha chiarito le modifiche apportate all’articolo 3 del d.lgs. n. 22/2015 dalla Legge di Bilancio 2025, introducendo un nuovo requisito contributivo per accedere alla NASpI, applicabile agli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1° gennaio 2025.
Chi ha interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per dimissioni o risoluzione consensuale) nei 12 mesi precedenti alla nuova disoccupazione, dovrà dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione maturate tra i due eventi per accedere alla NASpI.
Non tutte le cessazioni volontarie sono penalizzate. Restano escluse le ipotesi in cui il lavoratore ha diritto alla NASpI senza ulteriori requisiti contributivi, ovvero:
dimissioni per giusta causa;
dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o paternità;
risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7 legge n. 604/1966.
Il nuovo requisito si applica alle cessazioni volontarie da rapporti a tempo indeterminato. Tuttavia, la cessazione involontaria successiva, che dà titolo alla NASpI, può riferirsi a rapporti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Sono ritenuti utili ai fini del calcolo delle 13 settimane:
i contributi obbligatori versati durante rapporti di lavoro subordinato;
i contributi figurativi per maternità obbligatoria se già iniziata con contribuzione attiva;
i congedi parentali indennizzati in costanza di lavoro;
i periodi di lavoro svolti all’estero in Paesi UE o convenzionati con l’Italia;
fino a 5 giorni l’anno di astensione per malattia dei figli sotto gli 8 anni;
eventuali settimane agricole, se comprese nel periodo tra la cessazione volontaria e quella involontaria, che sono anch’esse cumulabili.
È importante sottolineare che il nuovo requisito introdotto riguarda solo l’accesso alla prestazione. La misura e la durata della NASpI non subiscono modifiche e continuano ad essere determinate secondo le regole previgenti.
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ToggleL’indennità di discontinuità (IDIS) è un sostegno economico introdotto dal D.lgs. n. 175/2023, rivolto ai lavoratori del settore spettacolo iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Fornisce un supporto durante i periodi di inattività lavorativa, anche per chi mantiene contratti in corso, a differenza della NASpI.
Con la Legge n. 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono state introdotte importanti modifiche:
Reddito massimo: il limite IRPEF annuo è stato rialzato a 30.000 €, da non superare nel periodo precedente;
Requisito contributivo: il numero minimo di giornate accreditate al FPLS si riduce a 51, rispetto alle 60 originarie;
Esclusione dell’obbligo formativo: non è più previsto l’obbligo di partecipazione a percorsi formativi per i richiedenti.
Al momento della domanda, il richiedente deve:
Essere cittadino UE o straniero con regolare permesso di soggiorno.
Risiedere in Italia da almeno 12 mesi
Avere reddito IRPEF entro 30.000 €
Aver maturato minimo 51 giornate di contribuzione FPLS (esclusi trattamenti NASpI, ALAS, IDIS)
Ottenere reddito lavorativo prevalentemente da attività FPLS .
Non avere un contratto subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (intermittente escluso)
Non percepire pensioni dirette
Durata: pari a un terzo delle giornate contributive accreditate nell’anno precedente, fino a un massimo di 312 giornate annue
Esclusione contributi: non si detraggono più i periodi già coperti da NASpI o altre indennità
Importo giornaliero: corrisposto al 60% del minimale contributivo INPS, senza superarlo
Riparametrazione: se le risorse insufficienti, l’INPS calcola l’indennità entro 30 giorni dopo il 30 settembre
Scadenza: entro il 30 aprile di ogni anno (proroga al successivo giorno non festivo) per l’anno precedente
Presentazione: esclusivamente online, tramite sito INPS, patronati o Contact Center.
Decadenza: mancata presentazione entro la scadenza comporta decadenza dal beneficio
L’IDIS non è cumulabile, nell’anno e nelle stesse giornate, con:
Indennità NASpI, NASpI anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola, invalidità, maternità, malattia, infortunio, integrazioni salariali
La circolare INPS n. 101/2025 definisce le istruzioni per il corretto accesso e calcolo dell’indennità di discontinuità, alla luce delle recenti modifiche della legge di bilancio. Con una soglia reddituale più alta, giornate contributive ridotte e semplificazione formativa, la misura diventa più accessibile, garantendo un sostegno puntuale ai professionisti dello spettacolo.
Per evitare decadenze o errori, è fondamentale rispettare il termine del 30 aprile e verificare con cura i requisiti al momento della domanda.
Novità in materia di DSU precompilata dopo che il DPCM del 13 gennaio 2025 ha previsto l’esclusione dei titoli di Stato dall’ISEE fino al valore di 50.000 euro.
L’INPS, dopo il Circolare del 3 aprile 2025, con cui ha chiarito le novità del Regolamento ISEE e l’esclusione dei titoli di Stato, fornisce ulteriori indicazioni con il messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025.
Nel recente messaggio l’INPS chiarisce che il servizio di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata include ora una novità importante: la riduzione automatica dei valori del patrimonio mobiliare (Quadro FC2, Modulo FC.1). La riduzione si applica ai titoli di Stato, ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio postale, fino all’importo massimo di 50.000 euro per ogni nucleo familiare. L’obiettivo è escludere questi investimenti dal calcolo ISEE, agevolando l’accesso a prestazioni sociali.
La riduzione agisce sui valori di saldo al 31 dicembre dei rapporti finanziari trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguardai libretti di risparmio postale, la decurtazione si applica al saldo e alla giacenza media.
L’esclusione viene applicata seguendo un ordine di priorità: prima al dichiarante, poi agli altri componenti del nucleo in ordine decrescente di età, e infine al genitore non coniugato e non convivente.
Per ciascun soggetto, la priorità di applicazione della riduzione è la seguente: prima i titoli di Stato, poi i buoni fruttiferi postali e infine i libretti di risparmio postale.
Il dichiarante può visualizzare il dettaglio delle decurtazioni attraverso un’apposita sezione nel Quadro FC2 e ha la possibilità di accettare o modificare i dati precompilati, che sono già al netto delle esclusioni.
Nella DSU autodichiarata, per i libretti di risparmio postale, la riduzione deve essere applicata sia al saldo che alla giacenza media, sempre entro il limite di 50.000 euro per nucleo familiare.
Leggi anche l’articolo: ISEE 2025: cosa prevede il DPCM
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ToggleLa DSU precompilata è una modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Il documento contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un determinato nucleo familiare. La modalità di presentazione precompilata è prioritaria rispetto a quella non precompilata.
I dati presenti nella DSU in parte sono autodichiarati e in parti sono acquisiti dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, del Catasto e degli intermediari finanziari.
La DSU precompilata è fondamentale per ottenere l’ISEE. I dati in essa contenuti sono infatti necessari per il calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente. L’ISEE a sua volta è necessario per ottenere agevolazioni e aiuti sociali. L’ISEE infatti fornisce un quadro della situazione economica dei nuclei familiari. A tale fine prende in considerazione il reddito di ogni componente del nucleo, così come il patrimonio e una scala di equivalenza che varia al variare della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare.
Chi decide di avvalersi della DSU precompilata deve accedere al Portale unico ISEE previa autenticazione (SPID, CIE di 2° livello) CNS) e autorizzazione alla precompilazione dei dati dei componenti maggiorenni del nucleo familiare. In questo caso il dichiarante deve autodichiarare di aver acquisito le deleghe dai familiari, indicando per ognuno il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria completa della data di scadenza.
Il soggetto che effettua la dichiarazione può accedere alla DSU precompilata anche per mezzo dei dati di risconto validati dall’Agenzia delle Entrate, che si riferiscono ai componenti maggiorenni dello stesso nucleo familiare.
I cittadini possono accedere alla propria DSU precompilata autonomamente in modalità telematica o rivolgendosi a un CAF delegato, che provvederà sempre in modalità telematica.
La DSU precompilata contiene i dati autodichiarati e i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e degli altri soggetti già menzionati (dati precompilati).
I dati autodichiarati devono essere sottoscritti. Una volta che il dichiarante presenta la DSU ottiene una ricevuta della DSU protocollata. I dati autodichiarati quindi vengono trasmessi al Sistema Informativo dell’ISEE. In seguito, previa acquisizione dell’autorizzazione o della verifica degli elementi di riscontro forniti dal dichiarante, la precompilata viene completata con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Nel termine di tre mesi il dichiarante deve accettare o modificare i dati precompilati. Decorso il termine di tre mesi senza modifica o accettazione i dati vengono cancellati dall’INPS. Non è possibile ottenere l’ISEE senza aver trasmesso di nuovo la DSU.
Il DPCM n. 13 del 14 gennaio 2025 ha modificato il regolamento ISEE mutando le regole di determinazione dell’indicatore e gli ambiti di applicazione.
Approfondisci l’argomento leggendo questo articolo ISEE 2025: cosa prevede il DPCM
Tra le novità più importanti segnalare che hanno modificato la DSU e l’ISEE 2025 si segnalano le seguenti:
Leggi anche: ISEE 2025 precompilato più semplice
Bonus giovani under 35: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 i datori di lavoro privati possono usufruire di un incentivo contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano mai avuto un contratto stabile. Lo ha previsto il decreto-legge n. 60/2024 (decreto Coesione) e le modalità operative sono state dettagliate nella circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025.
A partire dal 16 maggio 2025, è attivo il modulo telematico per richiedere l’agevolazione sul Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), modificato dall’istituto a partire dal 18 giugno 2025 in conformità alle indicazioni del ministero del Lavoro.
L’incentivo, si ricorda, è rivolto a tutti i datori di lavoro privati (esclusi gli enti pubblici) che assumano, o trasformino un contratto da determinato a indeterminato, giovani che:
non abbiano ancora compiuto 35 anni alla data di assunzione;
non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato, in Italia o all’estero.
Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con un tetto mensile di 500 euro per lavoratore.
Per i datori di lavoro con sede in una delle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno – ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – il limite dell’incentivo mensile sale a 650 euro per ciascun lavoratore assunto.
A seguito della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del decreto interministeriale 11 aprile 2025, che ha definito i criteri e le modalità attuative del Bonus giovani, sono state fornite nuove indicazioni ai fini della legittima fruizione dell’esonero contributivo.
Come richiesto, nello specifico, dalla Commissione europea, la fruizione del bonus, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata, come condizione di ammissibilità, al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.
Pertanto, l’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha comunicato di aver aggiornato sia le procedure attuative che il modulo di domanda in aderenza alle indicazioni fornite.
Non rientrano nell’ambito del Bonus:
i dirigenti;
i lavoratori domestici;
i rapporti di lavoro instaurati con contratto di apprendistato.
Per accedere all’incentivo, è necessario:
accedere al Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo);
compilare e inviare l’apposito modulo online disponibile dal 16 maggio 2025;
seguire le istruzioni operative contenute nella circolare INPS n. 90/2025.
Leggi anche Decreto coesione: bonus under 35 e donne
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ToggleAttivo da giugno 2025 il Bonus Giorgetti previsto dalla legge di bilancio 2025. L’incentivo è dedicato a quei lavoratori che decidono di restare al lavoro anche se maturano i requisiti necessari per Quota 103 e per la pensione anticipata (per gli uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne con 41 anni e 10 mesi).
I dettagli della misura sono contenuti nella circolare INPS n. 102 del 16 giugno 2025.
In pratica i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive della medesima, che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025, hanno la facoltà di optare per la rinuncia all’accredito contributivo della quota a loro carico dei contributi IVS (o equivalenti in forme sostitutive/esclusive), qualora decidano di proseguire l’attività lavorativa dipendente.
Se il lavoratore sceglie di restare al lavoro:
L’incentivo viene meno nei seguenti casi:
Il lavoratore che vuole beneficiare del bonus Giorgetti deve darne comunicazione all’INPS. L’istituto verifica la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere l’incentivo e comunica l’esito della verifica al lavoratore e al datore di lavoro entro 30 giorni.
A questo punto il datore, ricevuta la comunicazione INPS, potrà non effettuare il versamento dei contributi a carico del lavoratore.
Leggi anche gli altri articoli dedicati alla materia pensionistica
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ToggleL’INPS ha lanciato Desktop On Text (DOT), un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, pensato per supportare le aziende e gli intermediari nelle loro interazioni con i servizi dell’Istituto. DOT INPS, novità, comunicata con il messaggio n. 1872 del 13 giugno 2025, rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di digitalizzazione dell’ente.
DOT permette di utilizzare comandi vocali o testuali per aprire, cercare o eseguire funzioni all’interno del portale INPS. Possono essere attivate fineste dedicate e multiple contemporaneamente, rendendo l’esperienza utente fluida e personalizzabile.
Tra le funzioni già attive:
Comunicazione bidirezionale dal Cassetto Previdenziale;
Ricerca e download dei moduli ufficiali;
Avvio di task guidati (“Smart‑Task”);
Accesso diretto alla sezione Imprese e Intermediari
DOT è dedicato a:
aziende e Datori di lavoro;
consulenti del lavoro, commercialisti e altri intermediari abilitati;
associazioni di categoria
Due percorsi di accesso:
Cassetto Previdenziale del Contribuente
Effettua il login con SPID, CIE o CNS e clicca sull’icona DOT presente in basso a destra
Portale INPS – Percorso: Imprese e Liberi Professionisti
Vai su Esplora Imprese e Liberi Professionisti → Strumenti, quindi clicca su Desktop Virtuale DOT
Rapidità: accesso immediato ai servizi, senza navigazione complessa;
Efficienza: task automatizzati e orientati alla semplificazione;
Versatilità: gestione multicanale delle finestre di servizio;
Flessibilità: supporto sia vocale sia testuale.
L’INPS ha pubblicato un video dimostrativo per mostrare in azione le potenzialità di DOT
DOT si inserisce in un processo di trasformazione digitale dell’INPS incentrato su AI, cloud e servizi mobili, volto a rendere più accessibili, intuitivi e automatizzati i servizi pubblici.
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ToggleL’ISCRO (indennità lavoratori autonomi) è l’acronimo del termine Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, un’indennità riservata a coloro che sono iscritti alla Gestione separata INPS e che hanno subito un decremento del reddito.
L’ISCRO è stata introdotta per gli anni 2021-2023 dai commi 386-400 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 n. 178/2020 in via sperimentale. In seguito è entrata a regime grazie alla legge di bilancio per il 2024 n. 213/2023, ai sensi dei commi 142-155 dell’articolo 1.
Per poter beneficiare della misura il richiedente deve essere in possesso di determinati requisiti.
L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa non viene concessa se il soggetto richiedente:
Come precisato nel messaggio INPS n. 1858/2025, la domanda per richiedere l’ISCRO 2025 può essere presentata all’Inps a partire dal 16 giugno fino 31 ottobre 2025 nelle seguenti modalità:
Attenzione: la misura non può essere richiesta nei due anni successivi rispetto a quello in cui il richiedente ha iniziato a beneficiare della misura.
Vai alla pagina del servizio sul sito Inps
L’ISCRO viene erogata per la durata di sei mesi dal giorno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda.
L’importo mensile stabilito per l’indennità ISCRO non può essere inferiore a 250 euro e non può superare gli 800 euro.
Per stabilire l’importo spettante vengono presi come riferimento i redditi dei due anni che precedono quello della richiesta. Si calcola poi la media dei due redditi annuali dividendoli per due. Una volta ottenuto il reddito medio annuale lo si divide ancora per 2 per stabilire il reddito medio semestrale. La media del reddito semestrale così ottenuto viene infine moltiplicata per il 25%.
L’ Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa non è considerata una voce di reddito per il beneficiario e non comporta l’accredito della contribuzione figurativa.
Il diritto all’indennità ISCRO si perde quando il beneficiario:
Per maggiori dettagli leggi la Circolare INPS n. 84/2024
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ToggleE’ partito il 2 gennaio 2025 il Bonus anziani, la nuova Prestazione Universale che l’INPS ha iniziato a erogare, in via sperimentale. Questo beneficio è destinato agli ultraottantenni non autosufficienti con un bisogno assistenziale classificato come “gravissimo”, come stabilito dall’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024 recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”.
Il progetto pilota, ha reso noto l’INPS specificando tutti i dettagli del nuovo bonus anziani nel messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024, avrà durata biennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e conclusione al 31 dicembre 2026.
La Prestazione Universale assorbirà l’indennità di accompagnamento (prevista dalla legge n. 18/1980) e alcune prestazioni fornite dagli ATS (Agenzie di Tutela della Salute), limitatamente agli ambiti di loro competenza, come previsto dall’articolo 1, comma 164, della legge 234/2021.
Dal 2 gennaio 2025, è possibile presentare la domanda online tramite la pagina dedicata sul sito INPS, intitolata “Decreto Anziani – Prestazione Universale”.
L’accesso potrà avvenire mediante:
Per ottenere il beneficio, è necessario soddisfare i seguenti criteri:
Con il messaggio 10 giugno 2025, n. 1842, l’INPS ha chiarito che, per il riconoscimento della Prestazione Universale, è valido anche l’ISEE sociosanitario recante un nucleo ristretto e non solo quello recante un nucleo ordinario, come precedentemente dichiarato. Restano fermi il valore dell’attestazione ISEE, che non deve essere superiore a 6.000 euro, e gli ulteriori requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione. L’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate.
Il beneficio verrà erogato mensilmente e comprende:
L’INPS si occuperà di monitorare le spese legate alla Prestazione Universale. Qualora si riscontrassero scostamenti tra il numero di richieste e le risorse finanziarie disponibili, potrebbe essere necessario rivedere l’importo mensile della quota integrativa.
Leggi anche Bonus anziani: indicazioni operative INPS
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ToggleIl Casellario centrale dei pensionati è un sistema informatizzato, gestito dall’INPS, finalizzato alla raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi ai trattamenti pensionistici, siano essi obbligatori, integrativi o complementari. Il servizio consente agli enti erogatori di trasmettere in modo strutturato tutte le informazioni relative a iscrizioni, variazioni e cessazioni, secondo quanto previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388.
Il Casellario è un archivio digitale che centralizza le informazioni sui trattamenti pensionistici percepiti dai cittadini, provenienti da più enti. L’obiettivo è garantire trasparenza e coordinamento tra le diverse gestioni previdenziali, assicurando una corretta applicazione fiscale e contributiva.
Il sistema riguarda tutte le pensioni erogate da enti pubblici e privati, inclusi gli strumenti di previdenza complementare.
Il servizio è destinato a una vasta gamma di gestioni previdenziali e assistenziali. In particolare, si rivolge a:
Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti;
Regimi obbligatori sostitutivi dell’AGO;
Enti creditizi esclusi o esonerati dall’AGO;
Casse professionali e altri regimi obbligatori per liberi professionisti;
Regimi integrativi e complementari riconosciuti;
Enti bilaterali che erogano trattamenti pensionistici.
Gli enti erogatori devono trasmettere i dati in modalità telematica attraverso le specifiche tecniche fornite dall’INPS. La trasmissione è articolata in due principali scadenze: annuale e trimestrale.
Entro la fine di febbraio di ogni anno, è obbligatorio comunicare:
i trattamenti pensionistici erogati nell’anno precedente;
i trattamenti previsti per l’anno in corso.
Questi dati consentono all’INPS di monitorare l’evoluzione delle pensioni e gestire correttamente eventuali cumuli e obblighi fiscali.
Sono previste ulteriori scadenze, suddivise per trimestre, per comunicare:
nuove iscrizioni;
cancellazioni;
variazioni di importo.
Ecco il calendario dettagliato:
Periodo di riferimento | Scadenza invio dati |
---|---|
1° gennaio – 31 marzo | 30 aprile |
1° aprile – 30 giugno | 31 luglio |
1° luglio – 30 settembre | 31 ottobre |
1° ottobre – 31 dicembre | 31 gennaio (anno successivo) |
Nota: Se non si verificano variazioni, non è necessario trasmettere comunicazioni trimestrali. L’ultima scadenza può coincidere con la trasmissione annuale.
Entro giugno di ogni anno, il Casellario centrale, sulla base dei dati ricevuti, svolge funzioni di fondamentale importanza per la gestione fiscale e contributiva dei trattamenti:
Individua i pensionati titolari di più trattamenti;
Calcola l’aliquota IRPEF da applicare, con relative detrazioni;
Comunica agli enti erogatori le informazioni fiscali da adottare;
Determina il coefficiente di rivalutazione per i soggetti con cumulo di pensioni, valido dal 1° gennaio dell’anno in corso.