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Omesso versamento contributi: sanzioni legittime La Corte costituzionale conferma la legittimità delle sanzioni amministrative per i datori che non versano i contributi previdenziali e assistenziali

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Sanzioni omesso versamento contributi: la Consulta dice sì

Con la sentenza n. 103/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, così come modificato dall’art. 23, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48.

La norma prevede che il datore di lavoro che ometta di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti entro il limite di € 10.000,00 annui, sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

La questione sollevata dal Tribunale di Brescia

La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro.
Secondo il giudice remittente, l’entità del minimo edittale previsto avrebbe potuto determinare una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito, generando effetti irragionevoli.

Tra le criticità segnalate, anche la possibile disparità di trattamento con la sanzione penale prevista per l’omissione oltre i 10.000 euro, che – in caso di conversione della pena detentiva in pecuniaria – potrebbe risultare meno gravosa rispetto alla sanzione amministrativa.

Il contrasto all’evasione contributiva giustifica la severità

La Corte ha ricordato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione delle sanzioni, anche per gli illeciti amministrativi.

Il contrasto all’evasione contributiva, che riguarda prestazioni essenziali e diritti irrinunciabili dei lavoratori, giustifica una risposta sanzionatoria severa, ritenuta proporzionata alla gravità della condotta e al valore costituzionale dei beni tutelati.

Differenze tra sanzioni penali e amministrative

La Consulta ha inoltre chiarito che la differenza tra importi sanzionatori non può fondare un giudizio di irragionevolezza.

La comparazione aritmetica tra la sanzione amministrativa e la pena pecuniaria derivante dalla conversione della sanzione penale non tiene conto delle diverse caratteristiche strutturali delle due forme di responsabilità.

La responsabilità penale conserva infatti un contenuto afflittivo maggiore, indipendentemente dall’importo pecuniario finale.

Norma conforme a Costituzione

La Corte costituzionale ha quindi affermato che la norma in esame rispetta i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in linea con l’articolo 3 della Costituzione.

La sanzione amministrativa per l’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro i 10.000 euro è dunque costituzionalmente legittima, e rappresenta un valido strumento per tutelare i diritti dei lavoratori e la tenuta del sistema previdenziale pubblico.