Accesso all’anagrafe condominiale e privacy
Con la sentenza n. 3445/2025, il Tribunale di Milano ha ribadito un principio di particolare rilievo in ambito condominiale. L’amministratore non può negare al condomino l’accesso all’anagrafe condominiale invocando la normativa sulla privacy. Ciò perchè i condòmini sono a tutti gli effetti anche titolari del trattamento dei dati personali del condominio.
Il contenzioso
La vicenda giudiziaria ha avuto origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da due condòmini nei confronti dell’amministratore, colpevole di non aver loro consegnato copia dell’anagrafe condominiale, nonostante le reiterate richieste. Quest’ultimo ha proposto opposizione sostenendo, tra l’altro, che il diniego fosse giustificato da ragioni di tutela della privacy, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Secondo l’amministratore, infatti, l’anagrafe condominiale conterrebbe dati personali soggetti a riservatezza e non liberamente divulgabili senza il consenso esplicito degli interessati, configurandosi egli come responsabile del trattamento che non può permettere un accesso generalizzato a tali informazioni.
La decisione del giudice
Il Tribunale ha respinto l’eccezione, chiarendo che i condòmini, in quanto membri dell’ente-condominio, sono non solo interessati ma anche co-titolari del trattamento dei dati, e che, pertanto, non si può opporre il diritto alla riservatezza per ostacolare la consultazione dell’anagrafe. Il diritto di visione e copia dei documenti condominiali, incluso il registro anagrafico, è sancito dal codice civile e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata.
In particolare, il giudice ha sottolineato che il diritto di accesso non è subordinato a una motivazione né a una verifica preventiva di interesse, a condizione che non venga esercitato con finalità abusive o pretestuose.
Privacy e trasparenza: un equilibrio necessario
La pronuncia si inserisce in una linea interpretativa che mira a bilanciare il diritto alla riservatezza con il principio di trasparenza nella gestione condominiale, sottolineando come il GDPR non possa essere utilizzato per impedire ai condòmini di esercitare i loro diritti.
In tal senso, il giudice ha richiamato anche i recenti orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali (doc. n. 9237419/2023), i quali riconoscono la piena legittimità dell’accesso ai documenti condominiali da parte dei condòmini, in quanto diretti co-titolari del trattamento.
Esiti giudizio e principio della soccombenza virtuale
Pur rilevando la cessazione della materia del contendere (poiché l’amministratore era stato nel frattempo revocato e i documenti trasmessi), il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, affermando che, se il giudizio fosse proseguito nel merito, l’opposizione sarebbe stata respinta.