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Notifica nulla senza notizia al destinatario La Cassazione ricorda che la notifica effettuata al portiere dello stabile è nulla se l'agente postale non ne dà notizia al destinatario

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Nullità della notifica

E’ da ritenersi nulla la notifica se il piego viene consegnato al portiere dello stabile e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario, tramite raccomandata. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione, con l’ordinanza n. 16300-2024.

La vicenda

Nella vicenda, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una Srl, esercente l’attività di gestione e acquisizione di alberghi, avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito d’impresa della società per l’anno di imposta 2006 da una perdita di euro 926 a un reddito di euro 60.754,00 e tanto dopo aver disatteso l’interpello proposto dalla società stessa al fine di ottenere la disapplicazione della normativa sulle società di comodo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 30, comma 4-bis, della legge 23/12/1994 n. 724.
La s.r.l. impugnava l’atto di accertamento e la CTP di Siena respingeva il ricorso. La società appellava la decisione di primo grado e la CTR di Firenze accoglieva l’appello annullando l’atto di accertamento impugnato.
L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.

Notifica presso il portiere dello stabile

Gli Ermellini premettono che “l’Avvocatura dello Stato si è avvalsa per la notifica del servizio postale ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53. La notifica effettuata presso la sede della società non è andata a buon fine, risultando la società irreperibile al numero civico e non risultando il nominativo. La notifica è stata tentata a mezzo del servizio postale al domicilio eletto nel procedimento di appello presso lo studio del difensore, individuato in due diversi indirizzi. Per entrambe le raccomandate le cartoline di ritorno risultano essere state sottoscritte dal portiere dello stabile – ove – si presume l’avvocato difensore della srl nelle fasi di merito, avesse uno studio professionale e quindi il proprio domicilio”. Tuttavia, rilevano i giudici, non risulta che al detto difensore “sia stato inviato rituale avviso dell’avvenuta consegna del ricorso o comunque del plico al portiere
dello stabile, come previsto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 890 del 20/11/1982, richiamata dalla legge n. 53 del 1994”.

La decisione

Sul punto, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. 04/12/2012, n. 21725 del; Cass. civ., Sez. III, 24/07/2023, n. 22095), concorde nel ritenere che “nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata”.
La difesa erariale non ha chiesto di sanare la maturata la nullità del procedimento notificatorio e non risulta si sia attivata ai fini della ripresa dello stesso, dopo avere constatato la non ritualità della notificazione. Per cui, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile.

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