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Garanzia per evizione Garanzia per evizione: cos’è, a quale contratto si riferisce, come funzione, prescrizione dell’azione, tipologie e Cassazione 2025

garanzia per evizione

Garanzia per evizione: definizione

La garanzia per evizione è specificatamente disciplinata dal Codice Civile in materia di compravendita. Essa rappresenta una forma di protezione per il compratore, assicurandogli che il bene acquistato sia immune da vizi giuridici che possano comprometterne la proprietà.

Evizione: cos’è

L’evizione si verifica quando il compratore perde, in tutto o in parte, la proprietà del bene a causa di un diritto preesistente di un terzo. In sostanza, un giudice accerta che il venditore non aveva il pieno diritto di trasferire la proprietà.

Come funziona la garanzia per evizione

La garanzia per evizione non è un’obbligazione di fare o non fare, ma di garanzia appunto. Il venditore infatti si assume il rischio di dover indennizzare il compratore qualora il suo diritto di proprietà risulti viziato. Un presupposto essenziale perché la garanzia operi è che un terzo agisca in giudizio e vinca la causa, dimostrando di avere un diritto prevalente sul bene.

Garanzia per evizione: modificabilità

Le parti però possono, in autonomia, modificare gli effetti della garanzia, aumentandoli, diminuendoli o addirittura escludendola. Tuttavia, l’art. 1487 c.c prevede che la garanzia non possa essere esclusa se l’evizione dipende da un fatto proprio del venditore, qualsiasi patto contrario è considerato nullo.

Prescrizione 

Il diritto di azione per l’evizione si prescrive in dieci anni, che decorrono dal momento in cui il diritto del terzo viene accertato incontrovertibilmente.

Tipologie di evizione

Esistono tre principali tipologie di evizione, ognuna con conseguenze diverse.

Evizione totale (art. 1483 c.c.): si verifica se il compratore perde completamente la proprietà del bene. In questo caso, il venditore è tenuto a risarcire il danno, rimborsando il prezzo pagato, le spese sostenute per la vendita e le eventuali spese di manutenzione. Il venditore inoltre dovrà riconoscere al compratore il valore dei frutti che deve restituire al terzo e le spese legali sostenute. La finalità consiste nel ripristinare la situazione economica del compratore anteriore della vendita.

Evizione parziale (art. 1484 c.c.): si verifica quando il compratore perde solo una parte del bene. L’acquirente ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ma deve dimostrare che non avrebbe mai acquistato il bene senza quella parte specifica. In alternativa, ha diritto a una riduzione del prezzo, fermo il al risarcimento dei danni come per l’evizione totala.

Evizione limitativa (art. 1489 c.c.): in questo caso il diritto di proprietà del compratore non viene perso, ma limitato da oneri o diritti reali (come una servitù) che non erano apparenti o dichiarati nel contratto. Il compratore può richiedere che il contratto venga risolto o che il prezzo venga ridotto, oltre all’eventuale risarcimento del danno.

Casi particolari di evizione

Evizione evitata (art. 1486 c.c.): il compratore riesce a evitare l’evizione pagando una somma di denaro al terzo. In questo caso, il venditore può liberarsi dalla garanzia rimborsando al compratore la somma pagata, gli interessi e le spese sostenute.

Evizione invertita: si ha quando il compratore, venuto a conoscenza del diritto di un terzo, acquista direttamente la proprietà da quest’ultimo. In questo caso si applica la stessa disciplina dell’evizione evitata, permettendo al venditore di rimborsare le spese sostenute per liberarsi dalla garanzia.

Cassazione 2025 sulla garanzia per evizione

Recentemente, la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali della garanzia per evizione.

Cassazione n. 20316/2025: la garanzia opera a prescindere dalla colpa del venditore o dalla buona fede del compratore. Anche se l’acquirente era a conoscenza della possibile causa di evizione, se questa si verifica, la garanzia è comunque dovuta.

Cassazione n. 18498/2025: nell’ipotesi di limitazione del godimento (come nel caso di una servitù non dichiarata) si applica l’art. 1489 c.c., che consente anche il solo risarcimento del danno.

Cassazione n. 2330/2025: l’evizione si verifica quando l’acquisto del diritto è impedito, senza che sia necessario che il compratore perda anche il possesso effettivo del bene. Il trasferimento del diritto di proprietà è l’essenza del contratto di vendita, e la sua inefficacia è ciò che fa scattare la garanzia.

 

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