project finance

Project Finance Project finance nel Codice dei contratti pubblici: cos'è, come funziona, soggetti coinvolti, normativa e rischi

Project finance: definizione

Il project finance, o finanza di progetto, è uno strumento di partenariato pubblico-privato attraverso il quale un soggetto privato realizza, finanzia e gestisce opere pubbliche o di pubblica utilità a fronte del diritto di sfruttarne economicamente la gestione. Questo istituto è regolato nel nostro ordinamento dal Codice dei contratti pubblici, ed è pensato per facilitare la realizzazione di infrastrutture complesse senza gravare interamente sul bilancio dello Stato.

Finalità del project finance

Trattasi di uno strumento strategico per la realizzazione di opere pubbliche, in un’ottica di efficienza gestionale e sostenibilità finanziaria, in grado di attrarre risorse private in settori di pubblico interesse. Tuttavia, è necessaria una accurata valutazione dei rischi, un’adeguata struttura contrattuale e il rigoroso rispetto della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Questo istituto consente la realizzazione e la gestione di opere pubbliche o servizi mediante l’investimento diretto di capitali privati, con la previsione di un ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, secondo un piano economico-finanziario definito ex ante.

Nel linguaggio giuridico italiano si parla anche di finanza di progetto, e viene utilizzata in particolare per opere quali:

  • impianti sportivi;
  • parcheggi;
  • ospedali;
  • infrastrutture stradali;
  • reti energetiche.

La normativa di riferimento

La disciplina di questo istituto è contenuta principalmente nel Codice dei contratti pubblici, ossia:

  • Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore il 1° luglio 2023: in particolare, gli articoli da 193 a 203 del Codice riguardano il partenariato pubblico-privato, con focus sul project finance;
  • Ulteriori riferimenti si trovano anche nelle linee guida ANAC e nella giurisprudenza amministrativa.

Come funziona il project finance: le fasi

Il project finance si articola in diverse fasi operative, ben disciplinate dalla normativa:

  1. Iniziativa: può essere promossa sia dalla pubblica amministrazione (project finance “pubblico”) sia da un promotore privato (project finance “privato”);
  2. Proposta progettuale: il promotore privato presenta alla PA una proposta contenente studio di fattibilità, il piano economico-finanziario e lo schema di concessione;
  3. Valutazione: l’amministrazione valuta la fattibilità, la convenienza economica e l’interesse pubblico dell’iniziativa;
  4. Procedura ad evidenza pubblica: se la proposta è accolta, la PA indice una gara per l’affidamento della concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;
  5. Affidamento e concessione: il promotore gode di un diritto di prelazione. Se un altro soggetto si aggiudica la gara, il promotore può subentrare a pari condizioni;
  6. Progettazione esecutiva, costruzione e gestione: l’aggiudicatario si assume i rischi e i costi della realizzazione e della gestione dell’opera, recuperando l’investimento tramite tariffe, canoni o corrispettivi previsti dal contratto di concessione.

Tipologie di project finance

Il Codice distingue principalmente pertanto due tipologie di finanza di progetto:

  • Project finance a iniziativa pubblica: è la PA a promuovere l’intervento, individuando il progetto e avviando la gara.
  • Project finance a iniziativa privata: è il soggetto privato a proporre il progetto alla PA, che può valutarlo e inserirlo nella programmazione triennale dei lavori.

Soggetti coinvolti

I principali soggetti che intervengono in un’operazione di project finance sono:

  • Ente concedente (Pubblica Amministrazione): promuove o riceve la proposta e affida il progetto;
  • Promotore privato: soggetto proponente o partecipante alla gara, spesso un consorzio o società di progetto (SPV);
  • Finanziatori (banche, fondi): erogano il capitale necessario alla realizzazione dell’opera;
  • Società veicolo (Special Purpose Vehicle – SPV): costituita ad hoc per la gestione dell’opera e la sua rendicontazione economica.

Il piano economico-finanziario (PEF)

Elemento centrale del project finance è il PEF, che contiene:

  • stima dettagliata dei costi e dei ricavi previsti,
  • proiezione dei flussi di cassa,
  • analisi del rischio e delle coperture assicurative,
  • sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

Il PEF deve essere asseverato e costituisce la base per la valutazione della bancabilità del progetto.

I rischi del project finance

Il trasferimento dei rischi è uno degli elementi qualificanti di questo strumento. Il D.lgs. 36/2023 prevede che il concessionario privato si assuma i rischi operativi, tra cui:

  • il rischio di costruzione: costi imprevisti, ritardi, varianti tecniche;
  • il rischio di disponibilità: capacità dell’opera di fornire il servizio previsto;
  • il rischio di domanda: affluenza o utilizzo inferiore alle stime, che può compromettere la redditività;
  • il rischio finanziario: variazioni dei tassi, inflazione, costi di finanziamento.

violenza domestica

Violenza domestica: la Cassazione valorizza gli indizi La Cassazione chiarisce che anche un solo episodio di violenza domestica può giustificare la separazione con addebito. Fondamentali anche gli indizi e le testimonianze indirette

Violenza domestica e separazione

In ambito familiare, ai fini della ricostruzione dei fatti nei procedimenti giudiziari – in particolare nelle cause di separazione personale tra coniugi – il giudice non può limitarsi a considerare solo le prove dirette e palesi. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10021/2025, affermando che la valutazione degli indizi è essenziale per accertare episodi di violenza domestica.

Un solo episodio può bastare per l’addebito

La vicenda trae origine da una causa di separazione in cui il Tribunale aveva addebitato la crisi coniugale al marito, ritenuto responsabile di atti di violenza contro la moglie. La Corte d’appello, tuttavia, aveva annullato tale addebito, non ravvisando prove sufficienti delle condotte contestate. Contro questa decisione la moglie ha proposto ricorso in Cassazione, che ha accolto la doglianza, cassando la sentenza impugnata e rinviando la questione a una diversa composizione della Corte territoriale.

La Suprema Corte ha ribadito un principio fermo nella sua giurisprudenza: anche un solo episodio accertato di percosse può giustificare la separazione con addebito, in quanto comportamento lesivo della dignità personale e tale da compromettere in modo irreversibile l’equilibrio della relazione coniugale.

Indizi strumenti fondamentali per accertare la verità

Nel confermare la centralità dell’approccio indiziario, la Cassazione evidenzia come, soprattutto nei procedimenti familiari, spesso legati a dinamiche intime e riservate, il giudice debba fondare il proprio convincimento anche su elementi indiretti. Tra questi:

  • le testimonianze de relato, provenienti dalla parte che denuncia i fatti;

  • le relazioni dei Servizi sociali, spesso fondamentali per rilevare situazioni di maltrattamento o disagio familiare.

La Corte sottolinea che queste fonti possono rappresentare indizi rilevanti, da valutare congiuntamente per ricostruire episodi di violenza fisica o psicologica difficilmente documentabili con prove dirette, come spesso accade nei contesti di abuso domestico.

Allegati

diritti di copia

Diritti di copia nel processo penale: i chiarimenti di via Arenula Nuove regole sui diritti di copia nel processo penale: 25 euro per supporti fisici e 8 euro per invii telematici. I chiarimenti della circolare del Ministero della Giustizia del 13 maggio 2025

Diritti di copia nel processo penale

Con la circolare diramata il 13 maggio 2025, pubblicata sul canale Filo Diretto, il Ministero della Giustizia ha fornito importanti chiarimenti in merito al nuovo regime dei diritti di copia nel processo penale, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha modificato le disposizioni del Testo Unico delle spese di giustizia.

Esclusione dell’esenzione prevista nel processo civile

Un primo punto chiarito riguarda l’inapplicabilità, nel rito penale, della disposizione introdotta dal nuovo comma 1-bis dell’art. 269 del T.U. spese di giustizia. Tale norma, che esonera dal pagamento dei diritti di copia le copie senza certificazione di conformità estratte direttamente dal fascicolo informatico, è infatti riferita esclusivamente al processo civile. Nel processo penale, anche il download degli atti digitali comporta un’attività della cancelleria, configurandosi dunque come trasmissione telematica e non come semplice estrazione.

Regime forfettario per copie informatiche nel penale

Con l’introduzione dell’articolo 269-bis del Dpr n. 115/2002, trova applicazione un criterio forfettario di calcolo dei diritti di copia per gli atti e documenti processuali nel settore penale, valido dal 1° gennaio 2025. Sono previste due modalità di rilascio:

  • Supporti fisici (USB, CD, DVD): il costo è pari a 25 euro per ciascun dispositivo utilizzato, indipendentemente dal numero di pagine o dal tipo di contenuto (video, audio, testi);

  • Trasmissione telematica (PEC, PEO, portale): il diritto di copia è fissato in misura forfettaria pari a 8 euro per ogni invio, senza considerare il numero di pagine trasmesse.

In caso di invii multipli – ad esempio per limiti alla dimensione dei file allegati – si applicherà l’importo di 8 euro per ciascuna trasmissione.

Applicabilità anche in assenza del fascicolo informatico

La circolare chiarisce che, anche in contesti in cui il fascicolo informatico non sia attivo (es. nei giudizi d’appello), continua a trovare applicazione il nuovo regime forfettario introdotto dall’art. 269-bis, in quanto riferito a qualunque richiesta di rilascio o trasmissione telematica di atti, indipendentemente dall’effettiva informatizzazione del fascicolo.

Riduzioni nei procedimenti dinanzi al Giudice di Pace

Nel processo penale davanti al Giudice di Pace, i diritti sono ridotti del 50% come stabilito dall’art. 271 del Dpr n. 115/2002:

  • 12,50 euro per supporti fisici;

  • 4,00 euro per ogni trasmissione telematica.

Precisazioni operative

La circolare ministeriale precisa inoltre che:

  • La mera visione degli atti informatici non comporta il pagamento di diritti, che sono dovuti solo nel caso di formale richiesta di copia;

  • Non è ammessa la riproduzione autonoma dei documenti tramite dispositivi personali (scanner, smartphone, ecc.), in quanto elusiva degli obblighi fiscali;

  • Le copie cartacee restano richiedibili, ma i relativi diritti sono soggetti a un aumento del 50%, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, D.L. n. 193/2009, convertito in L. n. 24/2010.

pagamento ferie

Pagamento ferie: per la Cassazione ha natura retributiva La Cassazione chiarisce che il pagamento delle ferie ha natura retributiva, non risarcitoria. La quantificazione è demandata alla contrattazione collettiva, nel rispetto dell’art. 36 Cost. e della Direttiva 2003/88/CE

Natura retributiva del pagamento ferie

Con l’ordinanza n. 13042/2025, la sezione lavoro della Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica del compenso spettante per le ferie maturate e non godute, ribadendo un principio di rilievo sistematico: il pagamento delle ferie ha natura retributiva e non risarcitoria.

Pagamento ferie affidato alla contrattazione collettiva

In assenza di una disciplina legislativa specifica, spiega la Corte, la quantificazione della retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie rientra nell’ambito della contrattazione collettiva, la quale può legittimamente escludere o includere specifiche voci retributive, purché tale regolamentazione non violi l’art. 36 della Costituzione.

Questa impostazione rispetta i parametri imposti dal diritto dell’Unione europea, in particolare dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, secondo cui il trattamento economico durante le ferie deve riflettere la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare che egli sia disincentivato dal fruire del periodo di riposo annuale.

Le caratteristiche della retribuzione feriale

Secondo la Suprema Corte, affinché un emolumento possa essere incluso nel trattamento economico per ferie, deve rispettare due criteri fondamentali:

  • Deve avere natura retributiva, escludendosi quindi importi a titolo di risarcimento del danno o rimborso spese;

  • Deve essere collegato all’esecuzione della prestazione lavorativa o essere correlato allo status professionale e personale del lavoratore.

In sostanza, devono essere ricompresi quegli elementi della retribuzione che, per caratteristiche e modalità di erogazione, sono costanti e ricorrenti, rappresentando una componente stabile del trattamento economico del lavoratore.

Rilevanza del trattamento mensile

Ai fini della valutazione dell’importo spettante durante le ferie, rileva il parametro della retribuzione mensile, trattandosi del periodo normalmente interessato dalla fruizione del diritto al riposo. Il riferimento alla retribuzione annua, chiarisce la Corte, sarebbe fuorviante e non coerente con le finalità della normativa europea.

sostituzione fedecommissaria

Sostituzione fedecommissaria  Sostituzione fedecommissaria o fedecommesso: definizione, normativa, presupposti, effetti, disciplina e giurisprudenza

Sostituzione fedecommissaria

La sostituzione fedecommissaria, conosciuta anche come fedecommesso, è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano in materia successoria. Nella pratica si tratta di una particolare disposizione testamentaria con la quale il testatore vincola il primo beneficiario (detto fedecommissario) a conservare i beni ricevuti, affinché alla sua morte passino direttamente a un secondo beneficiario già individuato dal testatore. Si tratta, nella pratica, di una sostituzione obbligatoria che prevede l’automatico trasferimento del bene ereditato, senza la necessità di aprire una nuova successione.

Disciplina normativa

Il fedecommesso è disciplinata dal Codice Civile agli articoli 692 e seguenti. In passato l’istituto veniva impiegato per tutelare patrimoni ingenti dalla cattiva gestione dell’eredita nel caso in cui l’erede fosse troppo giovane di età. Oggi invece trova applicazione solamente in casi specifici, a seguito di un’importante limitazione legislativa.

Attualmente la sostituzione fedecommissaria è ammessa infatti soltanto in favore di figli o discendenti del testatore, che siano interdetti per infermità mentale, come previsto dall’articolo 692 c.c.

Presupposti della sostituzione fedecommissaria

Affinché possa operare validamente la sostituzione fedecommissaria occorrono determinati presupposti:

  • l’esistenza di un atto di disposizione a causa di morte (testamento);
  • la nomina di un primo successore (il fiduciario) obbligato a conservare il bene;
  • la designazione di un successore ulteriore, che subentrerà nel possesso del bene alla morte del primo;
  • la presenza di condizioni soggettive particolari, come l’interdizione per infermità mentale del primo beneficiario.

Se uno di questi presupposti manca, la sostituzione fedecommissaria non può produrre i suoi effetti.

Effetti giuridici

L’effetto principale della sostituzione fedecommissaria è che il primo successore non può disporre liberamente dei beni ricevuti: egli è obbligato infatti a conservarli e a trasmetterli al sostituito.  Il secondo beneficiario, infatti, acquista i beni direttamente, senza che si apra una nuova successione in suo favore, attraverso un meccanismo di acquisto immediato e diretto alla morte del primo successore.

L’alienazione o l’atto di disposizione dei beni gravati dal fedecommesso può essere autorizzata dal giudice solo se l’utilità è evidente e disponendo comunque il reimpiego delle somme.

Ambito di applicazione attuale

Come già accennato, la sostituzione fedecommissaria oggi può essere istituita da ciascuno dei genitori, dagli altri ascendenti in linea retta e dal coniuge dell’interdetto, nei confronti del figlio, del discendente e del coniuge, che vengono gravati dell’obbligo di conservare e di restituire alla sua morte i beni in favore della persona o degli enti che si sono occupati dell’interdetto, sotto la vigilanza del tutore. La stessa disposizione si può applicare anche al minore di età in condizioni di infermità mentale tale da far presumere che nei suoi confronti interverrà una pronuncia di interdizione.

In tutti gli altri casi, il fedecommesso è nullo per violazione della normativa vigente.

Giurisprudenza sulla sostituzione fedecommissaria

La Cassazione è intervenuta in diverse occasioni per chiarire i profili più rilevanti dell’istituto.

Cassazione n. 10612/2016: Al fine di qualificare correttamente una disposizione testamentaria come sostituzione fedecommissaria o lascito sottoposto a condizione, il giudice è chiamato ad indagare la reale intenzione del testatore, analizzando l’insieme delle sue espressioni.

Cassazione 25698/2018: Per distinguere tra sostituzione fedecommissaria e costituzione testamentaria di usufrutto, l’interpretazione deve mirare alla reale volontà del testatore, analizzando sia le finalità perseguite che il testo del testamento; di conseguenza, la disposizione che attribuisce simultaneamente a diverse persone usufrutto e nuda proprietà non configura una sostituzione fedecommissaria, bensì una formale istituzione di erede, poiché i chiamati succedono direttamente al testatore e la riunione di usufrutto e nuda proprietà deriva dalla naturale espansione della proprietà, non da una successione in ordine successivo.

Considerazioni conclusive

La sostituzione fedecommissaria rappresenta un’eccezione al principio di libera disponibilità dei beni ereditari, finalizzata a tutelare soggetti deboli, come gli interdetti per infermità mentale. La sua operatività è subordinata a rigidi presupposti di legge e a un’autorizzazione giudiziale. In mancanza di tali condizioni, la sostituzione è considerata nulla.

Alla luce della complessità dell’istituto e della rilevanza degli interessi coinvolti, è opportuno rivolgersi sempre a un avvocato per la corretta predisposizione delle clausole testamentarie che intendano prevedere una sostituzione fedecommissaria.

 

Leggi anche gli articoli dedicati al testamento

giurista risponde

Sperequazione economica e trattamento pensionistico Il differente trattamento pensionistico delle parti riconducibile a rinunce, anche professionali, del coniuge economicamente più debole, integra lo squilibrio economico patrimoniale richiesto dall’art. 5, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio? Nella durata del rapporto matrimoniale va computata anche la relazione more uxorio antecedente al matrimonio?

Quesito con risposta a cura di Sara Cattazzo e Rosanna Mastroserio

 

La sperequazione economica di non modesta entità fra i coniugi all’esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti (riferita, in particolare, ai redditi pensionistici), in presenza di un significativo apporto dato dal coniuge più debole in costanza di matrimonio all’incremento delle prospettive pensionistiche dell’altro, giustifica il riconoscimento dell’assegno divorzile (Sperequazione economica e trattamento pensionistico).

Per la determinazione dell’importo dell’assegno divorzile, si deve tener conto anche della convivenza prematrimoniale se essa ha avuto connotati di stabilità e continuità e ha comportato reciproche contribuzioni economiche, dimostrando una relazione di continuità con il matrimonio giuridico (Cass., sez. I, 28 novembre 2024, n. 30602).

L’ordinanza in commento ribadisce alcuni principi ormai consolidati in materia di attribuzione dell’assegno divorzile.

Nel caso di specie, in primo grado era stato riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno di divorzio, in considerazione della sussistenza di uno squilibrio economico fra gli ex coniugi emergente dal raffronto dei loro redditi da pensione, nonché della riconducibilità di detto squilibrio a sacrifici e rinunce professionali della moglie che avevano reso possibile la progressione di carriera del marito, con conseguente ottenimento, da parte di quest’ultimo, di un miglior trattamento previdenziale. Nello specifico, il Tribunale aveva valorizzato la circostanza che l’ex moglie, in costanza di matrimonio, avesse seguito il marito in una missione all’estero durata circa tre anni, mettendosi in aspettativa dal proprio lavoro.

La decisione veniva poi confermata in appello sulla base del dato non contestato della disparità dei redditi pensionistici degli ex coniugi, nonché della presenza di sacrifici e rinunce, anche professionali, dell’ex moglie.

L’ex marito ha proposto ricorso per cassazione lamentando, da un lato, l’erronea valutazione, da parte dei giudici di merito, della capacità reddituale delle parti e, dall’altro lato, l’omessa considerazione della breve durata del vincolo coniugale.

Con riferimento al primo profilo, il percorso motivazione della Corte di cassazione ha preso le mosse dai principi affermati da Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, la quale, in tema di assegno divorzile, nel comporre il contrasto giurisprudenziale tra la lettura incentrata sul tenore di vita analogo e quella favorevole all’utilizzo del principio di autoresponsabilità, ha chiarito che gli indicatori contenuti nell’art. 5, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898, assumono una posizione equiordinata nell’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi e all’incapacità di procurarseli e costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

In quest’ottica l’ordinanza in commento ha ribadito che l’adeguatezza dei mezzi deve essere accertata effettuando una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che consideri anche il contributo fornito dal coniuge che richiede l’assegno alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello personale dell’altro coniuge.

In altri termini, la pronuncia in esame ha ricordato che ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile occorre verificare che lo squilibrio economico fra le parti presente al momento del divorzio dipenda causalmente dalle scelte comuni di conduzione della vita familiare e dai sacrifici sopportati dal coniuge richiedente l’assegno a favore delle esigenze della famiglia.

La Corte ha poi richiamato altri precedenti (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9004; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4215; Cass. 30 agosto 2019, n. 21926), anche questi incentrati sulla composita funzione (assistenziale, perequativa e compensativa) dell’assegno divorzile e sulla necessità che, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti riconducibile a scelte comuni, l’assegno assicuri all’ex coniuge richiedente un livello reddituale adeguato al contributo fornito in costanza di matrimonio.

Svolta tale premessa, la Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, affermando come la Corte d’appello avesse correttamente accertato sia la sussistenza dello squilibrio economico tra le parti, in ragione del non contestato differente trattamento pensionistico degli ex coniugi, sia la riconducibilità dello squilibrio stesso a sacrifici, anche professionali, del coniuge richiedente l’assegno.

Con riferimento alla doglianza relativa all’erronea valutazione della durata del vincolo matrimoniale, la Corte ha invece ribadito il principio affermato da Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2023, n. 35385, secondo cui, allorquando vi sia una continuità tra la convivenza prematrimoniale e la vita matrimoniale, ai fini della verifica dell’apporto fornito dal coniuge richiedente l’assegno alla formazione del patrimonio della famiglia e/o di quello personale dei coniugi, occorre considerare anche il periodo della convivenza more uxorio.

 

(*Contributo in tema di “Sperequazione economica e trattamento pensionistico”, a cura di Sara Cattazzo e Rosanna Mastroserio, estratto da Obiettivo Magistrato n. 83 / Marzo 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

incaricato di pubblico servizio

Incaricato di pubblico servizio Incaricato di pubblico servizio: chi è, normativa, tipologie, differenze rispetto al pubblico ufficiale e giurisprudenza

Chi è l’incaricato di pubblico servizio

L’incaricato di pubblico servizio è una figura giuridica rilevante nel diritto penale italiano, collocata accanto a quella del pubblico ufficiale. Si tratta di un soggetto che, pur non essendo titolare di pubblici poteri autoritativi o certificativi, esercita un’attività di pubblico interesse con modalità che richiedono particolare attenzione giuridica.

Normativa di riferimento

La definizione di incaricato di pubblico servizio si trova all’articolo 358 del Codice Penale, che così recita: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per pubblico servizio un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di lavoro meramente materiale.”

La disposizione precisa quindi che il pubblico servizio, pur essendo attività di interesse collettivo, non attribuisce poteri autoritativi né certificativi all’incaricato.

Tipologie di incaricati di pubblico servizio

Gli incaricati di pubblico servizio possono essere individuati in diverse categorie operative, tra cui:

  • addetti di aziende fornitrici di pubblici servizi (es. dipendenti delle società di trasporto pubblico o delle imprese erogatrici di energia elettrica);
  • addetti alle società concessionarie di servizi pubblici, come la gestione di rifiuti urbani o della distribuzione idrica;
  • personale amministrativo di enti pubblici o di società private che operano in regime di concessione pubblica.

Non rientrano invece nella categoria gli esecutori di mere attività materiali o coloro che svolgono semplici compiti di manovalanza.

Differenze tra incaricato di pubblico servizio e pubblico ufficiale

È fondamentale distinguere l’incaricato di pubblico servizio dal pubblico ufficiale.

Criterio

Pubblico ufficiale

Incaricato di pubblico servizio

Poteri

Esercita pubbliche funzioni con poteri autoritativi e certificativi

Svolge attività di pubblico interesse senza poteri autoritativi o certificativi

Esempi

Carabinieri, giudici, ufficiali di stato civile

Dipendenti di aziende di trasporto pubblico, personale di sportelli amministrativi

Rilevanza penale

Applicazione di reati propri contro la Pubblica Amministrazione (es. abuso d’ufficio, corruzione)

Applicazione limitata a reati compatibili con la mancanza di potere autoritativo

In sostanza, il pubblico ufficiale ha la capacità di manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione e di incidere direttamente nella sfera giuridica dei privati, mentre l’incaricato svolge attività strumentale o esecutiva, pur rilevante per il funzionamento di servizi pubblici.

Responsabilità penale dell’incaricato di pubblico servizio

Gli incaricati di pubblico servizio possono rispondere di diversi reati contro la Pubblica Amministrazione, tra cui:

  • peculato (art. 314 c.p);
  • indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p);
  • peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 326 bis c.p);
  • concussione (art. 317 c.p);
  • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p);
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.o);
  • utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (325 c.p);
  • rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p);
  • rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p).

Gli incaricati di pubblico servizio sono ovviamente esclusi alle fattispecie che richiedono necessariamente l’esercizio di pubblici poteri, come il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (art. 479c.p).

Inquadramento dottrinale e giurisprudenziale

Dottrina e giurisprudenza hanno precisato che la qualifica di incaricato di pubblico servizio non dipende dal rapporto di pubblico impiego né dalla natura pubblica o privata dell’ente datore di lavoro, ma è legata esclusivamente alla funzione esercitata.

La recente pronuncia della Cassazione n. 1957/2023 ha chiarito che l’incaricato di pubblico servizio svolge un’attività regolamentata come la pubblica funzione, ma senza poteri di certificazione o decisione. Allo stesso tempo, il suo ruolo va oltre semplici compiti esecutivi o manuali.

La precedente Cassazione n. 5550/2022 invece ha chiarito che l’esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio non sussiste se l’attività dell’agente è disciplinata da norme di diritto privato, anche qualora una persona giuridica pubblica o una società con partecipazione pubblica quasi totale sia coinvolta.

 

Leggi anche: Il pubblico ufficiale 

imposta di bollo

Imposta di bollo: cos’è e quando va pagata Imposta di bollo: cos'è, normativa, soggetti obbligati, importi, quando e come si paga, sanzioni ed esenzioni

Cos’è l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è un tributo erariale indiretto dovuto per la formazione, l’uso o la conservazione di determinati atti, documenti e registri, sia in formato cartaceo che digitale. Si tratta di una delle imposte più antiche del sistema fiscale italiano, la cui funzione è quella di attribuire validità giuridica o ufficialità a determinati atti, oltre a generare entrate per l’erario.

L’imposta di bollo si applica in via generale:

  • sugli atti redatti in forma scritta, aventi rilevanza giuridico-economica;
  • sui documenti depositati presso la pubblica amministrazione;
  • sulle istanze e dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione o a enti pubblici.

Può essere assolta in modo tradizionale (marca da bollo cartacea) oppure in modo virtuale (soprattutto per i documenti elettronici o nelle comunicazioni telematiche con la PA).

Normativa di riferimento

L’imposta di bollo è disciplinata dal:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche;
  • Allegato A del D.P.R. 642/1972, che elenca dettagliatamente gli atti e documenti soggetti all’imposta e le relative tariffe;
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono chiarimenti su casi specifici.

Quando è dovuta l’imposta di bollo

L’imposta di bollo è dovuta:

  • al momento della formazione dell’atto, se predisposto in forma cartacea;
  • al momento dell’invio o della protocollazione, per i documenti digitali trasmessi alla PA (es. PEC, istanze, contratti elettronici);
  • in caso d’uso, cioè quando un atto che inizialmente non era soggetto a imposta viene utilizzato in un procedimento amministrativo o giudiziario.

Esempi tipici in cui l’imposta è obbligatoria:

  • istanze alla pubblica amministrazione non esenti per legge;
  • contratti di locazione superiori a 30 giorni non registrati telematicamente;
  • fatture elettroniche non soggette a IVA (es. operazioni fuori campo o esenti);
  • copie conformi di atti pubblici o scritture private;
  • certificati scolastici, anagrafici o catastali (salvo esenzioni specifiche).

Quanto si paga: misura dell’imposta

L’imposta di bollo è dovuta in misura fissa o proporzionale, secondo quanto stabilito dal Tariffario (Allegato A del D.P.R. 642/1972).

Misure fisse più comuni:

  • € 16,00: per ogni foglio di istanze e atti trasmessi alla PA;
  • € 2,00: per ricevute e quietanze superiori a € 77,47 non soggette a IVA;
  • € 2,00: per fatture elettroniche non imponibili o esenti IVA, per importi oltre € 77,47;
  • € 16,00 ogni 100 righe: per contratti, delibere, atti societari e notarili.

Misure proporzionali si applicano in casi residuali, come ad esempio per:

  • atti di protesto cambiario;
  • certificati rilasciati da camere di commercio.

Chi deve pagare l’imposta di bollo

Il pagamento dell’imposta grava su:

  • chi redige l’atto (nel caso di istanze o dichiarazioni);
  • chi richiede un certificato, copia o documento soggetto a imposta;
  • le parti contraenti, in caso di contratti.

Nel caso di contratti o atti con più parti, tutti i soggetti firmatari sono obbligati in solido. Per i documenti trasmessi digitalmente, l’obbligo ricade su chi trasmette l’atto (es. il contribuente o il suo intermediario).

Modalità di pagamento

L’imposta di bollo può essere assolta con diverse modalità:

  1. Marca da bollo cartacea, acquistabile presso tabaccai autorizzati (per documenti cartacei);
  2. Pagamento virtuale, per atti trasmessi online, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate (es. fatture elettroniche, PEC);
  3. Modello F24: per specifiche operazioni fiscali e contrattuali, come l’assolvimento cumulativo dell’imposta da parte di soggetti obbligati (es. banche, compagnie assicurative);
  4. Addebito su conto fiscale, in caso di registrazioni e dichiarazioni tramite portali dell’Agenzia.

Sanzioni in caso di omesso pagamento

Il mancato o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, oltre a interessi legali. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’omissione anche successivamente, in fase di controllo documentale.

La circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in virtù del decreto legislativo n. 139/2024 che ha modificato anche alcune disposizioni relative all’imposta di bollo:

  • il co. 4 dell’art. 4 dello stesso decreto modificando l’articolo 25 del DPR n. 642 del 1972, in materia di imposta di bollo, fissa la sanzione nella misura:
  • “dell’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta (in luogo di quella dal 100 al 500 per cento), per l’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta;
  • dell’80 per cento, per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento),;
  • del 45 per cento, se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (in luogo di quella dal 50 al 100 per cento).”

Esenzioni previste per legge

L’imposta di bollo non è dovuta in determinati casi previsti dalla legge. Le esenzioni riguardano:

  • atti e documenti di procedimenti penali o civili a spese dello Stato;
  • attività svolte da ONLUS e altri enti del Terzo Settore, in specifiche circostanze;
  • istanze per prestazioni sanitarie o scolastiche.

L’esenzione va indicata espressamente sull’atto, con riferimento alla norma che la prevede.

 

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malattie oncologiche

Malattie oncologiche, diritti e tutele: la guida INPS La guida INPS ai diritti e alle tutele sanitarie, assistenziali, previdenziali e fiscali dedicate ai malati oncologici

Malattie oncologiche: tutti i diritti e le tutele

Malattie oncologiche: chi affronta una patologia oncologica si trova spesso a dover gestire, oltre agli aspetti clinici, anche importanti conseguenze sociali, lavorative ed economiche. Per questo motivo, il nostro ordinamento prevede una serie di tutele e prestazioni dedicate ai malati oncologici, che si articolano su più livelli: sanitario, assistenziale, previdenziale e fiscale. L’INPS ha elaborato un’apposita guida che riepiloga i principali strumenti di tutela, assistenziale, sociale ed economica, che l’istituto offre a beneficio dei malati oncologici.

Quali sono le tutele garantite?

L’INPS offre diverse forme di protezione per i lavoratori affetti da neoplasie, tra cui:

  • Conservazione del posto di lavoro durante il periodo di comporto, regolata dalla contrattazione collettiva;

  • Esclusione dal computo delle assenze per malattia nei casi di terapie salvavita, come la chemioterapia;

  • Esenzione dalle fasce di reperibilità per visita fiscale, previo accordo;

  • Congedo per cure (fino a 30 giorni all’anno) per invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% (art. 7 D.lgs. n. 119/2011).

Permessi e congedi per malati oncologici

In caso di riconoscimento della disabilità grave (ai sensi della legge 104/1992), il lavoratore o il familiare che presta assistenza ha diritto a:

  • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili);

  • 2 ore giornaliere di permesso (1 ora se il contratto è inferiore a 6 ore);

  • Congedo biennale retribuito per assistenza a familiari con disabilità grave, secondo l’ordine prioritario previsto dal D.lgs. n. 151/2001, art. 42.

Prestazioni economiche e pensionistiche

L’INPS prevede prestazioni economiche specifiche per i soggetti colpiti da tumori:

Assegno ordinario di invalidità

  • Destinato a chi ha una riduzione della capacità lavorativa inferiore a un terzo;

  • Compatibile con l’attività lavorativa (con riduzione dell’importo);

  • Rinnovabile per tre anni e convertibile in pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità

  • Per i lavoratori che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

  • Incompatibile con qualsiasi impiego;

  • Reversibile ai superstiti, se previsto.

Assegno mensile e pensione di inabilità civile

  • Assegno mensile per invalidi civili (74-99%) con reddito basso;

  • Pensione di inabilità civile per invalidi totali (100%) in stato di bisogno;

  • Indennità di accompagnamento per chi non può deambulare autonomamente o necessita assistenza continua.

Invalidità e handicap: l’accertamento sanitario

Per i malati oncologici è previsto un iter accelerato per il riconoscimento dell’invalidità civile (legge 80/2006). La visita medica deve avvenire entro 15 giorni dalla domanda e dà accesso immediato alle prestazioni connesse.

Dal 2025, nelle province interessate dalla riforma introdotta dal D.lgs. n. 62/2024, la procedura è semplificata: il certificato medico introduttivo vale anche come domanda e include valutazioni sanitarie, psicologiche e sociali.

Agevolazioni non economiche e fiscali

Le persone affette da tumore hanno diritto a:

  • Esenzione dal ticket sanitario;

  • Accesso alle liste speciali di collocamento (invalidità ≥45%);

  • Agevolazioni fiscali (IVA agevolata, detrazioni per spese mediche e figli a carico, bonus per barriere architettoniche, ecc.).

unioni civili

Le unioni civili Unioni civili: cosa sono, disciplina di riferimento, come si costituiscono, diritti e doveri, regime patrimoniale, scioglimento e adozione

Cosa sono le unioni civili

Le unioni civili rappresentano una forma giuridica di convivenza riconosciuta dallo Stato italiano, destinata alle coppie dello stesso sesso. Istituite con la legge 20 maggio 2016, n. 76, conosciuta come Legge Cirinnà, costituiscono un importante traguardo nella tutela dei diritti delle persone LGBTQ+, offrendo una disciplina specifica in materia di diritti e doveri reciproci, regime patrimoniale e scioglimento del vincolo.

L’istituto giuridico è stato introdotto per riconoscere e tutelare le relazioni affettive e patrimoniali tra due persone dello stesso sesso, distinguendole sia dal matrimonio (riservato in Italia alle coppie eterosessuali), sia dalla convivenza di fatto, disciplinata nella stessa legge ma con caratteristiche differenti.

L’unione civile, quindi, non è un matrimonio, ma un istituto autonomo che comporta diritti e doveri simili, pur non identici, a quelli del matrimonio.

Normativa di riferimento: la legge Cirinnà

La disciplina delle unioni civili è contenuta nella legge n. 76/2016, nota come Legge Cirinnà, dal nome della senatrice relatrice del provvedimento. La normativa è entrata in vigore il 5 giugno 2016 e ha introdotto due principali novità:

  • il riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • la regolamentazione delle convivenze di fatto (sia etero che omosessuali), in un capo distinto.

La legge è stata attuata con il D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, che disciplina nel dettaglio le modalità di registrazione e trascrizione delle unioni civili.

Come si costituisce un’unione civile

Per costituire un’unione civile occorre seguire una procedura amministrativa davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune:

  1. manifestazione congiunta della volontà di unirsi civilmente da parte dei due partner (entrambi maggiorenni e dello stesso sesso);
  2. assenza di cause impeditive analoghe a quelli previsti per il matrimonio (ad es. interdizione, parentela, vincoli matrimoniali preesistenti).
  3. redazione dell’atto da parte dell’Ufficiale di Stato Civile e iscrizione nel registro dello stato civile.
  4. possibilità di scegliere un cognome comune, aggiungendolo o anteponendolo al proprio.

Non è prevista, per le unioni civili, la pubblicazione matrimoniale, ma solo la manifestazione della volontà di costituire l’unione.

Diritti e doveri dei partner

La legge prevede per le persone unite civilmente una serie di diritti e doveri reciproci, che ricalcano in buona parte quelli coniugali, con alcune eccezioni:

  • Obbligo di assistenza morale e materiale;
  • Obbligo alla coabitazione;
  • Concorde indirizzo della vita familiare;
  • Obbligo reciproco alla contribuzione secondo le proprie capacità.

A differenza del matrimonio, non esiste il dovere di fedeltà, espressamente escluso dal legislatore.

Inoltre, l’unione civile comporta:

  • Successione legittima tra partner, secondo quanto previsto dal codice civile;
  • Pensione di reversibilità, se uno dei due partner decede;
  • Facoltà di adozione del cognome comune;
  • Equiparazione ai coniugi in ambito sanitario e penitenziario, anche in materia di decisioni mediche e accesso alle informazioni.

Regime patrimoniale delle unioni civili

Il regime patrimoniale legale previsto dalla legge per le unioni civili è quello della comunione dei beni, salvo diversa scelta dei partner al momento della costituzione dell’unione o successivamente.

La comunione dei beni comporta la titolarità congiunta dei beni acquistati dopo la costituzione dell’unione, con eccezioni simili a quelle previste per il matrimonio (beni personali, donazioni, ecc.).

È possibile optare per la separazione dei beni, mediante apposita dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile.

Scioglimento dell’unione civile

Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire:

  • su volontà di uno o di entrambi i partner;
  • per decesso;
  • per sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due partner.

Diversamente dal matrimonio, non è previsto il procedimento di separazione, ma si procede direttamente allo scioglimento, mediante una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile o mediante ricorso congiunto in Tribunale.

Unioni civili e adozione

La legge Cirinnà non estende automaticamente alle unioni civili il diritto all’adozione del figlio del partner (stepchild adoption). Tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso in alcuni casi questa possibilità, secondo il principio del superiore interesse del minore, valutato caso per caso dal tribunale.

 

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