donazione modale

Donazione modale La donazione modale: disciplina, l'articolo 793 c.c., natura e limiti. Guida con giurisprudenza recente in materia

Cos’è la donazione modale?

La donazione modale, disciplinata dall’articolo 793 del Codice Civile, è una particolare tipologia di donazione che prevede l’imposizione di un onere (o modus) a carico del donatario. In sostanza, il donante trasferisce un bene o un diritto con l’obbligo, per il beneficiario, di soddisfare una determinata prestazione.

Disciplina normativa: l’art. 793 c.c.

L’articolo 793 c.c. stabilisce che la donazione “può essere gravata da un onere”, specificando che tale onere non deve eccedere il valore del bene donato. Se l’onere supera il valore della donazione, il donatario è tenuto a eseguirlo solo nei limiti del valore del bene ricevuto.

Il mancato rispetto dell’onere può portare alla risoluzione della donazione per inadempimento, su richiesta del donante o dei suoi eredi, se l’adempimento dell’onere è essenziale per la donazione stessa.

Natura giuridica dell’onere

L’onere nella donazione modale ha una duplice natura:

  1. obbligatoria, in quanto impone un obbligo a carico del donatario, che può essere oggetto di esecuzione forzata;
  2. eventualmente risolutiva, nel caso in cui il mancato rispetto dell’onere comporti la risoluzione della donazione.

Tuttavia, se l’onere ha solo natura morale o sociale, non può essere fatto valere giudizialmente.

Limiti e caratteristiche della donazione modale

La donazione modale incontra alcuni limiti:

  • non può essere utilizzata per aggirare norme imperative (ad esempio, non può imporre condizioni contrarie alla legge o ai principi di ordine pubblico);
  • non deve annullare lo spirito di liberalità della donazione, il donante cioè non può imporre oneri tali da svuotare la donazione del suo contenuto benefico;
  • l’onere non può eccedere il valore del bene donato, altrimenti il donatario sarà tenuto solo nei limiti del valore del bene ricevuto.

Giurisprudenza sulla donazione modale

La Corte di Cassazione ha chiarito diversi aspetti relativi alla donazione modale:

Cassazione n. 1197/2025: in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto una donazione modale, l’imposizione di un onere al donatario, come l’obbligo di assistenza materiale e morale del donante, non vale a trasformare il titolo dell’attribuzione da gratuito in oneroso, purché tale peso non assuma carattere di corrispettivo e costituisca una mera modalità del beneficio senza snaturare l’essenza di atto di liberalità della donazione. La valutazione circa la natura dell’onere imposto al donatario, se “modus” o elemento tale da imprimere carattere di onerosità al negozio, costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Cassazione n. 8875/2024: la donazione modale (art. 793 c.c.) è considerata, anche a fini fiscali, una donazione indiretta a favore del terzo beneficiario dell’onere, purché l’imposizione dell’onere sia motivata da spirito di liberalità del donante. In pratica, quando un donante impone al donatario di eseguire una prestazione a favore di un terzo, si configura una doppia donazione: una diretta al donatario e una indiretta al terzo.

Cassazione n. 28580/2022: la risoluzione della donazione modale per inadempimento dell’onere è possibile solo se espressamente prevista nell’atto di donazione, come stabilito dall’art. 793 c.c. Questa norma, diversa dalla precedente, richiede una clausola risolutiva esplicita per derogare al principio generale di risolubilità dei contratti. Tale clausola è essenziale e inderogabile, poiché l’ordinamento non tutela automaticamente il donante in caso di inadempimento del “modus”. L’assenza di questa previsione impedisce al donante o ai suoi eredi di richiedere la risoluzione e la restituzione dei beni, anche se l’inadempimento è accertato. Questa interpretazione restrittiva sottolinea la necessità di una chiara volontà delle parti nell’atto di donazione per consentire la risoluzione.

 

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revoca amministratore di condominio

Revoca amministratore di condominio Revoca amministratore di condominio: normativa di riferimento, tipologie, procedura e giurisprudenza di rilievo

Revoca amministratore di condominio: in quali casi

La revoca dell’amministratore di condominio può essere avvenire prima della scadenza naturale del suo mandato (un anno, rinnovabile automaticamente) nei seguenti casi:

  • Revoca assembleare: su decisione dei condomini, anche senza giusta causa, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno;
  • Revoca giudiziaria: su decisione del tribunale in caso di gravi irregolarità nella gestione.

La revoca è disciplinata dall’art. 1129 del Codice Civile, il quale prevede specifiche ipotesi di revoca d’ufficio.

Normativa di riferimento: art. 1129 c.c.

L’art. 1129 c.c., riformato dalla Legge 220/2012, stabilisce che:

  • L’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento.
  • Il tribunale può revocarlo per gravi irregolarità su ricorso di ogni condomino.
  • L’amministratore è obbligato a riferire ai condomini eventuali conflitti di interesse.

Tipologie di revoca amministratore condominio

L’amministratore può essere revocato per volontà dell’organo assembleare o per disposizione del giudice nei casi più gravi.

  1. Revoca assembleare

L’assemblea condominiale può revocare l’amministratore con o senza motivo con la stessa maggioranza richiesta per la sua nomina (maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi – comma 2 articolo 1136 c.c.) 

  1. Revoca giudiziaria

Se l’amministratore commette gravi irregolarità, ogni condomino può rivolgersi al tribunale per chiederne la revoca. Le principali cause sono:

  • Mancata presentazione del rendiconto annuale;
  • Omissione della convocazione dell’assemblea;
  • Irregolare gestione delle finanze condominiali;
  • Violazione delle norme in materia di trasparenza e conflitto di interessi.

La revoca giudiziaria comporta l’inibizione alla nomina dello stesso amministratore.

Procedura di revoca amministratore condominio

  1. Convocazione dellassemblea con specifico ordine del giorno.
  2. Votazione della revoca con la maggioranza prevista dalla legge.
  3. Nomina del nuovo amministratore (opzionale, ma consigliata per garantire la continuità gestionale).
  4. In caso di revoca giudiziaria, presentazione del ricorso al tribunale competente.

Giurisprudenza di rilievo

Sono molte le sentenze di merito e di legittimità che si cono occupate della revoca dell’amministratore condominiale. Vediamo le più recenti e di rilievo.

Cassazione n. 3198/2023: il decreto di revoca dell’amministratore di condominio, emesso dal tribunale ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., è un provvedimento di volontaria giurisdizione, volto a sostituire la volontà assembleare per garantire una gestione corretta del condominio nei casi di grave compromissione. La revoca dell’amministratore è normalmente di competenza dell’assemblea, mentre quella disposta dal giudice ha natura sanzionatoria, con il singolo condomino che può solo attivare il procedimento. Pur incidendo sul rapporto di mandato, il decreto non ha carattere decisorio e non impedisce un’eventuale tutela giurisdizionale in un giudizio ordinario.

Corte dAppello di Napoli sentenza 24 giugno 2022: La conferma dell’amministratore da parte dell’assemblea, mentre è in corso un procedimento di revoca giudiziale avviato da singoli condòmini, non elimina né sana le irregolarità contestate.

Cassazione n. 7874/2021: Se l’assemblea revoca l’amministratore di condominio prima della scadenza del mandato, questi ha diritto al risarcimento dei danni, oltre al pagamento di eventuali crediti, ai sensi dell’art. 1725, comma 1, c.c. Tuttavia, il risarcimento non è dovuto se la revoca avviene per giusta causa, che può essere individuata tra i motivi che giustificano la revoca giudiziale.

 

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getto pericoloso di cose

Il getto pericoloso di cose Il  getto pericoloso di cose: analisi del reato 674 c.p., elementi, pena, procedibilità e giurisprudenza di rilievo

Cos’è il reato di getto pericoloso di cose?

Il getto pericoloso di cose previsto e punito dall’art. 674 c.p. è un reato che si verifica quando una persona getta oggetti, materiali o altre cose in un luogo pubblico o in una situazione in cui essi potrebbero provocare danni a cose o persone. In altre parole, il soggetto compie un atto in grado di creare un pericolo concreto per la sicurezza delle persone, senza la necessità di un danno effettivo. L’elemento fondamentale di questo reato è la pericolosità dell’atto compiuto.

L’art. 674 c.p.

Secondo l’art. 674 del Codice Penale, il reato si configura quando: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.” 

L’elemento oggettivo del reato

L’elemento oggettivo del reato consiste nell’atto materiale di gettare o versare cose in luoghi pubblici, come strade, piazze o luoghi frequentati da pubblico. La pericolosità dell’atto si riferisce alla possibilità che l’oggetto gettato possa provocare un danno o un pericolo, anche senza che si verifichi un danno concreto o immediato.

Il codice penale non specifica esattamente che tipo di oggetto debba essere gettato, ma il concetto di “cose” è ampio e include qualsiasi tipo di materiale che possa rappresentare un pericolo. Gli oggetti potrebbero essere materiali contundenti, rottami, attrezzi, o anche rifiuti che possano scivolare o creare ostacoli per chi transita in quel luogo.

Inoltre, l’atto deve avvenire in un luogo di pubblico transito. Questo implica che l’atto sia posto in essere in un contesto che coinvolge il pubblico, come una strada, una piazza o un altro luogo frequentato da persone.

L’elemento soggettivo del reato

L’elemento soggettivo si riferisce all’intenzione del soggetto nel compiere il reato. In questo caso, non è necessario che l’autore dell’atto abbia l’intenzione di causare un danno diretto o che voglia fare del male a qualcuno. L’intento che interessa è quello di creare una situazione di pericolo, anche se non necessariamente il danno si concretizzerà.

La colpa (ossia la negligenza o imprudenza) è un elemento che può entrare in gioco nel reato di getto pericoloso di cose. Infatti, il soggetto potrebbe non avere l’intenzione di danneggiare direttamente qualcuno ma, a causa della sua condotta, mette comunque in pericolo la sicurezza altrui.

Le pena per il reato di getto pericoloso di cose

L’art. 674 del codice penale prevede una pena di reclusione da tre mesi a un anno per chi compie l’atto di getto pericoloso di cose. La pena prevista l’arresto fino a un mese e l’ammenda fino a 206,00 euro.

È importante notare che la pena può essere aumentata nei casi in cui il pericolo si concretizzi in un danno effettivo, ma la legge punisce comunque la condotta pericolosa, anche se non c’è danno. Questo aspetto tutela l’incolumità pubblica e scoraggia comportamenti che possano generare pericoli per i cittadini.

La procedibilità del reato

Il reato di getto pericoloso di cose è procedibile d’ufficio, il che significa che non è necessario che la vittima presenti una denuncia per avviare un’azione legale. Le autorità competenti (forze dell’ordine o la pubblica accusa) possono avviare il procedimento penale anche senza una denuncia da parte di chi ha subito il pericolo.

Questa caratteristica è rilevante perché l’ordinamento penale vuole tutelare la sicurezza pubblica senza dover aspettare che un danno si verifichi. Di fatto, la legge punisce già l’atto pericoloso, non l’eventuale danno che ne deriva.

Giurisprudenza sul getto pericoloso di cose

La giurisprudenza italiana ha trattato numerosi casi riguardanti il reato di getto pericoloso di cose.

Cassazione n. 19605/2024: la contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. non si applica se l’azione causa esclusivamente danni o disturbo a oggetti, senza coinvolgere direttamente le persone.

Cassazione n. 44458/2015: va condannato all’ammenda il condomino del piano superiore per aver ripetutamente gettato dal proprio balcone bottiglie di plastica e altri rifiuti, sporcando il cortile condominiale al piano terra. Secondo la terza sezione penale, tale condotta, oltre a essere incivile, integra il reato di getto pericoloso di cose previsto dall’art. 674 c.p., poiché idonea a imbrattare e arrecare disturbo agli altri condomini.

Cassazione n. 15956/2014: chi, innaffiando i propri fiori, fa cadere acqua (specialmente se mista a terriccio) sul balcone o il davanzale sottostante può essere multato ai sensi dell’art. 674 del Codice Penale per getto pericoloso di cose. Questa norma punisce chiunque getti o versi, in un luogo di pubblico transito o in un’area privata altrui, cose atte a imbrattare o molestare persone.

 

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giurista risponde

Furto lieve per stato di necessità L’ipotesi di furto lieve per bisogno può essere riconosciuta in presenza di una situazione di grave indigenza, anche se il valore della merce sottratta supera quello comunemente considerato “tenue”?

Quesito con risposta a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo

 

La Corte di Cassazione ha precisato che il delitto di furto lieve, motivato da esigenze di necessità, può essere riconosciuto nei casi in cui l’oggetto sottratto abbia un valore modesto e sia destinato a soddisfare una necessità grave e urgente. Tale principio stabilisce che, per qualificare l’imputazione come furto lieve anziché come furto comune, non è sufficiente un generico stato di bisogno o di miseria da parte del colpevole; è, invece, necessaria una condizione di urgenza, per la quale non vi siano alternative praticabili se non la sottrazione dell’oggetto stesso (Cass. sez. V, 19 maggio 2014, n. 32937). (Cass., sez. IV, 6 novembre 2024, n. 40685).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva confermato la condanna per tentato furto di generi alimentari e prodotti per la cura personale, ritenendo non sussistente lo stato di necessità invocato dalla ricorrente. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valutato le circostanze oggettive che attestavano un grave stato di malnutrizione e indigenza della ricorrente, la quale era stata descritta come una persona senza fissa dimora e in condizioni di estrema vulnerabilità.

La Corte ha evidenziato che la semplice valutazione del valore dei beni sottratti, superando i cento euro, non è sufficiente per escludere l’ipotesi di furto lieve per necessità, in quanto la merce era destinata a soddisfare un’urgenza alimentare. Pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte d’Appello affinché riesamini la situazione in conformità ai principi giuridici esposti. La Corte ha ribadito che l’analisi del comportamento dell’imputato deve tener conto delle specifiche circostanze di vita e delle necessità in cui si trova.

In conclusione, la decisione della Cassazione evidenzia l’importanza di un’analisi approfondita delle condizioni di fatto che possono giustificare una condotta di furto lieve per bisogno, richiamando l’attenzione sulla differenza tra lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p. e l’ipotesi di furto lieve per bisogno di cui all’art. 626 c.p.

 

(*Contributo in tema di “Assunzione di sostanza stupefacente: la responsabilità penale dello spacciatore in caso di morte”, a cura di Daniela Cazzetta e Vittoria Petrolo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 81 / Gennaio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

tirocini uffici giudiziari

Tirocini uffici giudiziari: al via le domande per le borse di studio Pubblicato sul sito del ministero l'avviso che indica le modalità di presentazione delle domande per le borse di studio per i tirocini uffici giudiziari

Tirocini uffici giudiziari: borse di studio

Tirocini uffici giudiziari: il ministero ha pubblicato l’avviso riguardante le modalità di presentazione delle domande di borsa di studio di cui all’art. 73 commi 8 bis, 8 ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, mediante  piattaforma informatica, per i tirocini formativi svolti nel 2024.

Le risorse finanziarie da destinare all’attribuzione delle borse di studio sono state determinate con decreto interministeriale (Giustizia-MEF) 30 dicembre 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2025.

Come presentare domanda

I tirocinanti che intendano richiedere la borsa di studio per il tirocinio di cui all’art. 73, d.l. 69 del 2013, svolto nel corso dell’anno 2024, dovranno presentare apposita domanda esclusivamente attraverso la piattaforma informatica “Tirocini formativi”, a questo indirizzo:

https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/borsa-utente/domanda-borsa

Le istruzioni per procedere all’inoltro della richiesta sono contenute nel “Manuale utente tirocinante”, pubblicato nella sezione (“download”) della piattaforma informatica “Tirocini formativi” (sub voce “Manuale utente tirocinante”) e sul sito del Ministero della Giustizia, al seguente indirizzo: https://tirociniformativi.giustizia.it/manuali/Tirocini%20Formativi%20-%20Manuale%20utente%20tirocinante%201.4.pdf

Documenti da allegare

Ai fini della validazione della domanda, è necessario allegare, in un unico pdf, mediante caricamento sulla pagina ad hoc dell’applicazione informatica:

  • certificazione ISEE (calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario), rilasciata in data successiva il 1 gennaio 2025;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ( art. 46 D.P.R.28/12/2000), relativa alla mancata ( o avvenuta) percezione di altre borse di studio nel corso del 2024.

Le domande di richiesta della borsa di studio non possono essere presentate dai tirocinanti con modalità cartacea ovvero tramite PEC, ma esclusivamente caricate sulla piattaforma informatica.

Termini domanda

Le domande possono essere presentate nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025, dalle ore 10 e il 17 aprile 2025, fino alle ore 19.00.

Dal giorno successivo la piattaforma non accetterà più alcuna domanda.

E’ sempre disponibile, rammenta il ministero, per gli uffici e per i tirocinanti, per chiarimenti, anche di carattere tecnico, il servizio di help-desk all’indirizzo: tirociniformativi-art73@giustizia.it

pensione supplementare

Pensione supplementare Pensione supplementare: definizione, destinatari, requisiti, funzionamento, domanda e giurisprudenza di rilievo

Cos’è la pensione supplementare?

La pensione supplementare è un trattamento previdenziale erogato su domanda dell’interessato e dei superstiti. Essa consente di far valere i contributi che il lavoratore ha versato in una gestione previdenziale diversa rispetto a quella in cui ha maturato ed è diventato titolare di pensione. Questa prestazione consente quindi di valorizzare i contributi versati, integrando la pensione principale già percepita da un altro ente previdenziale.

In base al soggetto che richiede la prestazione, ossia il titolare della pensione o il parente superstite, la pensione supplementare può essere di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti.

A chi è rivolta la pensione supplementare

Essa spetta:

  • per i contributi versati all’AGO (FPLD – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali degli autonomi) ai lavoratori che sono titolari di una pensione a carico di un fondo esclusivo, esonerativo o sostitutivo;
  • ai pensionati già titolari di un trattamento previdenziale principale presso un altro ente (ad esempio, FPLS);
  • ai pensionati che percepiscono il trattamento a carico del Fondo Clero destinato ai ministri del culto di confessioni diverse rispetto a quella cattolica;
  • coloro che percepiscono assegni vitalizi al posto della pensione.

Come funziona

L’importo della prestazione viene calcolato in base ai contributi versati nell’AGO. Il calcolo avviene con il sistema retributivo, misto o contributivo, a seconda della data di versamento dei contributi e dell’anzianità contributiva del richiedente.

Requisiti principali

  • Età pensionabile: il richiedente deve aver raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui si richiede la pensione supplementare:
  • Titolarità o liquidazione in corso della pensione principale;
  • Contributi insufficienti per la pensione autonoma nella gestione in cui si chiede la pensione supplementare.

Requisiti specifici sono richiesti per la pensione supplementare di invalidità e ai superstiti.

Quanto spetta con la pensione supplementare

L’importo della pensione supplementare dipende da diversi fattori;

  • contributi versati;
  • sistema di calcolo applicabile (retributivo o contributivo).
  • rivalutazione dei contributi versati.

Non esiste un importo fisso, ma in media la misura è rappresentata da una percentuale limitata della pensione principale.

Come fare domanda per la pensione supplementare

La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS attraverso i seguenti canali:

  • Portale INPS: accedendo con SPID, CIE o CNS.
  • Patronati e CAF: che forniscono assistenza gratuita nella compilazione e invio della richiesta.
  • Contact Center INPS: numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare.

Documenti necessari

  • Documento d’identità e codice fiscale.
  • Certificazione dell’ente previdenziale principale attestante la titolarità della pensione.
  • Estratto conto contributivo INPS per verificare i periodi di contribuzione AGO.

Giurisprudenza rilevante

Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito aspetti rilevanti dell’istituto:

Cassazione n. 29247/2023

La pensione supplementare rappresenta un beneficio autonomo e distinto, il cui regime di età pensionabile deve essere determinato in base alla data di presentazione della domanda amministrativa per tale pensione, e non alla data in cui si maturano i requisiti per la pensione principale. Di conseguenza, le clausole di salvaguardia relative ai requisiti anagrafici e contributivi, previste per la pensione di anzianità o di vecchiaia, non sono applicabili al trattamento della pensione supplementare.

Cassazione n. 36199/2023

Un assicurato iscritto alla gestione separata, che possiede anche contributi versati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ha la possibilità di scegliere tra due opzioni:

– ottenere una pensione autonoma a carico dell’AGO, utilizzando i contributi maturati in quella gestione, e impiegare quelli della gestione separata per una pensione supplementare.

– concentrare tutti i contributi nella gestione separata, al fine di ottenere un’unica pensione calcolata con il metodo contributivo.

La decisione spetta esclusivamente all’interessato. Pertanto, l’integrazione dei contributi maturati in altre gestioni nella gestione separata può avvenire solo su esplicita richiesta. Fino a quando il pensionato non esprime questa volontà, tali contributi non possono essere considerati nella gestione separata.

Cassazione n. 31519/2021

Il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, art. 1, comma 2, stabilisce che:

  • Pensione supplementare: gli iscritti alla gestione separata che non raggiungono i requisiti per una pensione autonoma possono ottenerne una supplementare se sono titolari di un trattamento pensionistico erogato dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o da altre gestioni previdenziali obbligatorie (come le forme esclusive e sostitutive dell’AGO, le gestioni speciali per i lavoratori autonomi e le casse dei liberi professionisti).
  • Requisiti anagrafici: per accedere al trattamento pensionistico supplementare, è necessario soddisfare il requisito di età previsto dalla L. 335/1995, art. 1, comma 20.
  • Utilizzo dei contributi: i contributi versati nella gestione separata, insufficienti per una pensione autonoma, vengono utilizzati per calcolare il trattamento supplementare.
  • Autonomia del beneficio: la pensione supplementare è distinta dal trattamento principale sia per la decorrenza (dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) sia per il calcolo, che include eventuali aumenti per i familiari.
  • Aggiornamenti normativi: il requisito anagrafico è soggetto a modifiche legislative nel tempo, in base al regime della gestione presso cui si richiede il trattamento supplementare.

 

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avvocati stabiliti

Avvocati stabiliti: il CNF chiarisce il riconoscimento del titolo Il Consiglio Nazionale Forense coglie l'occasione per dettare chiarimenti sul riconoscimento del titolo ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati stabiliti

Avvocati stabiliti

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con la sentenza n. 350/2024 pubblicata il 10 marzo 2025 sul sito del Codice deontologico, ha chiarito che il titolo di avvocato ottenuto in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), ovvero l’Ordine tradizionale di Bucarest.

Il principio espresso dal CNF

Nella sentenza, il CNF ha chiarito che il riconoscimento del titolo professionale ai fini dell’esercizio della professione forense in Italia deve avvenire nel rispetto del meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione Europea. In questo contesto, è considerata valida esclusivamente l’abilitazione rilasciata dalla U.N.B.R. Ordine tradizionale, designata come autorità competente dalla normativa rumena.

Di conseguenza, il CNF ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento di cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti, in quanto il titolo in questione era stato rilasciato dalla U.N.B.R. – Struttura BOTA, organismo non riconosciuto come legittima autorità abilitante per l’accesso alla professione forense in Italia.

Implicazioni della decisione

La pronuncia conferma l’orientamento rigoroso del CNF in materia di riconoscimento dei titoli professionali ottenuti all’estero, ribadendo la necessità di un controllo stringente sulle certificazioni rilasciate dagli enti preposti nei diversi Stati membri dell’UE.

Per gli avvocati stabiliti che desiderano esercitare in Italia con un titolo conseguito in Romania, la decisione del CNF rappresenta un punto fermo: solo i titoli emessi dalla U.N.B.R. tradizionale consentono l’iscrizione all’albo speciale.

linguaggio e violenza di genere

Linguaggio e violenza di genere: il documento dell’Osservatorio Presentato il documento "Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto" dall'Osservatorio permanente sulla violenza di genere

Linguaggio e violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Osservatorio permanente sull’efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica ha presentato il documento Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto. Questo testo mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori del diritto sull’importanza dell’uso delle parole nella narrazione della violenza di genere nei procedimenti giudiziari.

Un approccio consapevole al linguaggio giuridico

Il documento promuove una riflessione approfondita sulla correlazione tra terminologia giuridica e vittimizzazione secondaria, invitando a un uso più attento e responsabile del linguaggio nelle pronunce giudiziarie. L’obiettivo è ridurre il rischio che espressioni inadeguate possano rafforzare pregiudizi o stereotipi dannosi per le vittime.

La pubblicazione è stata pensata per instaurare un dialogo diretto con magistrati, avvocati e altri professionisti del settore, stimolando una revisione critica del linguaggio adottato nei provvedimenti giudiziari.

Per facilitare l’accesso ai contenuti, il documento include QR code e hyperlink per consultare immediatamente fonti multimediali e sarà disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale dell’Osservatorio.

Le dichiarazioni istituzionali

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha sottolineato l’importanza di questo lavoro, evidenziando il ruolo del linguaggio nella trattazione della violenza di genere: “Il documento pone l’attenzione sulle parole e le espressioni con cui si affronta la violenza di genere nei provvedimenti giudiziari e nella comunicazione giuridica più ampia. È una piattaforma di riflessione aperta, pensata per accogliere contributi e favorire un confronto costante su un fenomeno complesso”.

La Presidente dell’Osservatorio, Maria Rosaria Covelli, ha evidenziato il rischio di un linguaggio giudiziario che possa favorire la vittimizzazione secondaria: “È essenziale prestare attenzione al modo in cui si descrive la violenza di genere nel processo e nella comunicazione giudiziaria. Questo documento rappresenta uno strumento di supporto per individuare e superare pregiudizi e stereotipi che potrebbero alimentare una narrazione distorta del fenomeno”.

L’impatto della lingua sulla giurisprudenza

Anna Lorenzetti, docente di Diritto costituzionale all’Università di Bergamo e coordinatrice del gruppo di lavoro dell’Osservatorio sul linguaggio, ha spiegato come il linguaggio influenzi la percezione della realtà giuridica: “La lingua non solo descrive, ma influenza profondamente l’immaginario collettivo e la costruzione del diritto. Anche il linguaggio giurisprudenziale può essere inconsapevolmente condizionato da stereotipi, con conseguenze dirette sulla tutela delle vittime”.

Verso una comunicazione giuridica più consapevole

Il documento rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza linguistica nel diritto, offrendo strumenti utili per una narrazione giuridica più equa e rispettosa. La sua diffusione e utilizzo potranno contribuire a una giustizia più attenta alla realtà delle vittime e al peso delle parole nei procedimenti giudiziari.

 

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rottamazione-quater

Rottamazione-quater: le istruzioni per la riammissione Al via le richieste di riammissione alla rottamazione-quater per i decaduti fino al 2024. Online il servizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Rottamazione-quater: al via le richieste di riammissione

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio online per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, misura prevista dalla Legge n. 15/2025, che ha convertito il decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024). L’opportunità riguarda i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla Definizione agevolata. Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente online entro il 30 aprile 2025 tramite il portale ufficiale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove sono disponibili anche le FAQ per chiarire i principali dubbi.

Chi può richiedere la riammissione?

La norma consente la riammissione esclusivamente per i debiti già inseriti nelle precedenti adesioni alla Rottamazione-quater, per i quali i contribuenti risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate previste.

Modalità di pagamento

I contribuenti potranno scegliere tra due opzioni di pagamento:

  • Soluzione unica entro il 31 luglio 2025;
  • Rateizzazione in 10 rate, con le prime due scadenze fissate per il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive programmate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni 2026 e 2027.

Come presentare la domanda online

La richiesta di riammissione deve essere inviata esclusivamente tramite il servizio dedicato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono previste due modalità di accesso:

  1. Area riservata:
    • Accesso con SPID, CIE, CNS o, per gli intermediari fiscali, Entratel;
    • Selezione delle cartelle e avvisi idonei;
    • Scelta del piano di rateizzazione senza necessità di allegare documenti di riconoscimento.
  2. Area pubblica:
    • Compilazione di un form online;
    • Inserimento del numero della Comunicazione delle somme dovute già ricevuta;
    • Indicazione del numero di rate desiderate (massimo 10);
    • Allegato del documento di riconoscimento;
    • Ricezione di una email di conferma con un link da convalidare entro 72 ore.

In caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute, è possibile richiederne una copia seguendo le istruzioni disponibili sul sito ufficiale.

Comunicazione dell’esito della richiesta

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti:

  • L’ammontare delle somme dovute;
  • I moduli di pagamento con le relative scadenze.

Cos’è la Rottamazione-quater?

La Definizione agevolata (Rottamazione-quater), si ricorda, riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).

La misura consente di pagare esclusivamente:

  • Il capitale dovuto;
  • Le spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Non sono invece richiesti:

  • Sanzioni e interessi iscritti a ruolo;
  • Interessi di mora e aggio;
  • Maggiorazioni su multe stradali e altre sanzioni amministrative.

 

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scuola

Scuola: le nuove indicazioni del ministero Dal latino alle medie alla Bibbia e Harry Potter alla primaria, il MIM ha pubblicato le nuove linee guida per i programmi scolastici

Nuove indicazioni scolastiche MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove linee guida per i programmi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Le modifiche, previste a partire dall’anno scolastico 2026/2027, introducono significative innovazioni, tra cui l’insegnamento del Latino negli ultimi due anni delle scuole medie, della Bibbia e dei grandi classici, come l’Iliade e l’Odissea, fin dalla prima elementare, oltre che di libri come Harry Potter sul fronte della letteratura.

Riforma del curricolo scolastico: le novità principali

La proposta nasce dal lavoro della Commissione incaricata della revisione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, che, si legge sul sito del Ministero, ha terminato i lavori di redazione della bozza di documento “Nuove indicazioni per la scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione 2025”.

Il documento, al momento, è stato reso pubblico per avviare un dibattito aperto sulle nuove direttive educative.

La consultazione

Il testo infatti sarà oggetto di ampia consultazione, che coinvolgerà associazioni professionali e disciplinari, associazioni dei genitori e degli studenti e organizzazioni sindacali della scuola.

Il confronto sarà utile per avviare l’iter formale di adozione delle Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione che andranno a sostituire dall’anno scolastico 2026/2027 quelle adottate nel novembre 2012.