giurista risponde

Amministrazione di sostegno: le valutazioni del giudice Quali parametri e presupposti devono orientare il giudice nel disporre l’apertura di un’amministrazione di sostegno?

Quesito con risposta a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo

 

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi. La misura deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Il giudice deve valutare non solo l’an della misura, ma anche il quid ed il quomodo dovendosi privilegiare il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa (Cass., sez. I, ord. 10 settembre 2024, n. 24251).

L’ordinanza in esame discende da un reclamo avverso il decreto con il quale il giudice tutelare aveva aperto un’amministrazione di sostegno in favore di un soggetto su istanza presentata dai servizi sociali territoriali.

Il ricorrente aveva espresso forte opposizione alle limitazioni conseguenti alla misura di protezione, sostenendo di essere in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi sanitari e patrimoniali, contestando i fatti allegati a sostegno del ricorso.

Il Tribunale confermava il decreto impugnato, tranne che per quanto concerne il consenso ai trattamenti sanitari, che configurava in termini di mera assistenza, sul rilievo che l’amministrato ha una menomazione fisica e psichica e percepisce un’indennità di accompagnamento; pur se è in grado di ben esprimere i suoi desideri e la sua volontà, necessita di una misura di protezione con particolare riguardo agli aspetti di “straordinaria amministrazione”, in quanto dai suoi estratti conto è emerso un frequente ricorso al credito e spese rilevanti in locali di giochi e scommesse.

Avverso il menzionato provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione con cui l’istante lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la erronea e falsa applicazione dell’art. 404 c.c. e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La decisione del Tribunale si porrebbe in violazione del principio di autodeterminazione dell’individuo, per avere confermato l’amministrazione di sostegno nonostante il convinto, fermo e deciso parere contrario del ricorrente e, per avere di fatto illegittimamente trasformato la misura di mera assistenza e sussidiarietà, prevista dal legislatore, in una misura altamente afflittiva, che prevede la quasi totale sostituzione del beneficiario.

Deduce che le limitazioni previste alla sua libertà di autodeterminazione mal si conciliano con il riconoscimento della sua piena capacità, tra le quali la gestione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, il ricevere notifiche di atti, ritirare ogni genere di corrispondenza, la partecipazione alle assemblee di condominio, la rappresentanza in eventuali procedimenti giudiziari, la gestione ordinaria dei rapporti pensionistici, la chiusura di conti correnti, libretti e depositi postali e l’effettuare i pagamenti necessari alle esigenze del beneficiario, salvo che per le piccolissime spese della quotidianità etc.

Il giudice di merito, nonostante avesse riconosciuto la necessità dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno per i soli aspetti di straordinaria amministrazione, ha di fatto, secondo il ricorrente, illegittimamente confermato le ingerenze e limitazioni nella gestione patrimoniale ordinaria.

La Suprema corte, in accoglimento del ricorso, ribadisce che l’istituto della amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi; la misura è caratterizzata da un alto grado di flessibilità e la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione. (Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21985; Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114; Cass. 4 marzo 2020, n. 6079).

L’accertamento della ricorrenza dei presupposti per l’apertura di tale misura, in linea con le indicazioni contenute nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice, sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare. (Cass. 11 luglio 2022, n. 21887).

Da ciò discende che il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si limita la sfera di autodeterminazione del soggetto e della misura in cui la si limita e le decisioni che non rispettano i desiderata del beneficiario devono fondarsi non solo sulla rigorosa valutazione che egli non sia capace di adeguatamente gestire i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, e solo ove questo non sia possibile, può farsi luogo alle compressione della capacità.

In questi termini si apprezza la compatibilità della misura con il sistema costituzionale.

Deciso l’an della misura non possono conseguire automatismi e non possono adottarsi provvedimenti stereotipati ovvero usare moduli standardizzati, poiché dalla apertura dell’amministrazione non discende, quale effetto legale, che la persona debba essere assistita o sostituita in tutte le attività giuridicamente rilevanti, ma solo in quegli ambiti in cui il giudice ha rilevato specifiche criticità e deficit di competenze decisorie e gestorie che possono causare un serio pregiudizio alla persona.

Le caratteristiche dell’istituto impongono, pertanto, che siano perimetrati i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati alle esigenze rilevate, alle condizioni di menomazione del beneficiario ed all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona.

Si deve, inoltre, osservare che l’art. 410 c.c. impone all’amministratore di sostegno di informare il beneficiario circa gli atti da compiere e, in caso di dissenso, il giudice tutelare, dimostra come, in ogni caso, l’opinione del beneficiario debba essere tenuta in considerazione, pur se ne venga limitata la capacità.

Limitare la capacità nella minor misura possibile significa, dunque, non soltanto selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui lo consenta la sua condizione, alla formazione delle decisioni che lo riguardano.

Nel provvedimento di apertura della amministrazione deve esistere una ragionata corrispondenza tra i deficit rilevati, le risorse della persona interessata e della sua famiglia, e i poteri attribuiti all’amministratore devono essere conferiti nell’ottica di perseguire il miglior interesse della persona, senza comprimerne inutilmente la libertà.

Dei principi esposti i giudici di merito non hanno fatto buon governo, mancando nell’ordinanza impugnata la valutazione e motivazione della proporzionalità delle limitazioni imposte al beneficiario che sono particolarmente incisive e penetranti.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al Tribunale territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame.

 

(*Contributo in tema di “Amministrazione di sostegno”, a cura di Valentina Musorrofiti e Marilena Sanfilippo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

avvocato e direttore ivg

Avvocato e direttore IVG: c’è incompatibilità? Il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottoposto dal COA di Crotone sull'incompatibilità o meno tra l'esercizio della professione forense e il ruolo di direttore dell'IVG

Avvocato e direttore IVG: il quesito al CNF

Avvocato e direttore IVG, si può? E’ il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone ad aver recentemente sollevato il quesito di particolare rilevanza deontologica e normativa.

Nello specifico, il COA ha chiesto al CNF di sapere se è compatibile l’esercizio della professione forense con l’attività di direttore dell’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) nell’ambito dello stesso circondario di tribunale.

Il parere del CNF

Il CNF ha risposto con parere n. 58/2024 pubblicato il 9 gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico.

Innanzitutto, occorre ricordare che l’art. 18 del Codice Deontologico Forense disciplina le cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, stabilendo che l’avvocato deve astenersi da attività che possano compromettere il decoro e la dignità della professione, o che determinino un conflitto di interessi. Tra le attività potenzialmente incompatibili figurano quelle che comportano subordinazione o che richiedano l’assunzione di responsabilità gestionali di un’impresa.

Fatte queste premesse, il Consiglio ha affermato che “fermo restando che l’attività di delegato alle vendite giudiziarie è una delle attività che l’avvocato può esercitare – su incarico del giudice – nel caso sottoposto all’esame sarà il COA a dover verificare, nell’esercizio della propria autonomia di valutazione, se l’attività di Direttore dell’IVG sia tale da configurare l’esistenza di una delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge professionale, anche alla luce delle valutazioni circa la natura giuridica dell’IVG”.

esami avvocato

Esami avvocato: Aiga chiede proroga del regime transitorio L'associazione dei Giovani Avvocati ha inviato una proposta di emendamento al decreto Milleproroghe in discussione in Parlamento

Esami avvocato proroga “vecchio” regime

Esami avvocato: l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ha inviato a tutte le forze parlamentari una proposta di emendamento al Decreto Milleproroghe, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, per prorogare il regime transitorio delle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione forense anche per l’anno 2025, confermando quelle adottate per le sessioni 2023 e 2024.
“AIGA esprime la preoccupazione di migliaia di giovani praticanti avvocati, che attualmente non hanno certezze sulle modalità dell’esame”, afferma Carlo Foglieni, presidente AIGA.
“La richiesta è quella di prorogare l’entrata in vigore delle modalità stabilite dalla Legge 247/12, favorendo così una continuità con le procedure attuali. È evidente infatti che, nonostante le numerose proroghe e le modifiche legislative intervenute nel tempo, l’attuale disciplina dell’esame di abilitazione prevista dalla Legge 247/2012 sia superata e non rispondente alle esigenze di preparazione degli aspiranti avvocati: l’introduzione obbligatoria delle Scuole forensi e l’adozione di modalità d’esame emergenziali negli ultimi anni hanno contribuito a delineare un quadro normativo e formativo più articolato e diversificato”.

Coerenza e continuità nel percorso di abilitazione

La proposta dell’AIGA mira a garantire una maggiore coerenza e continuità nel percorso di abilitazione, riducendo le incertezze per i candidati e mantenendo la modalità speciale di svolgimento dell’esame che prevede una prova scritta (atto giudiziario) e un orale trifasico, già sperimentata con successo nella sessione 2023-24.
“La proroga del regime transitorio è un passo necessario per garantire un esame più equo e adeguato ai tempi”, conclude Foglieni. “Ma restiamo in attesa dell’adozione di una modifica normativa che preveda l’adeguamento, l’aggiornamento e l’ottimizzazione della disciplina in tema di esame d’abilitazione, offrendo finalmente ai giovani praticanti avvocati un percorso di abilitazione chiaro e ben definito, in linea con le attuali esigenze della formazione forense”.
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Differimento del termine per l’esercizio del potere di autotutela È consentito il differimento del termine per l’esercizio del potere di autotutela in caso di inerzia dell’amministrazione nell’esaminare gli atti del procedimento?

Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante

 

Il differimento del termine per l’esercizio del potere di autotutela in relazione a una denuncia di inizio attività è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente ha rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2024, n. 6636).

Preliminarmente è opportuno ricordare che il differimento del termine iniziale per l’esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21nonies della L. 241/1990, deve essere determinato dalla impossibilità per l’amministrazione, a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado. Viceversa, nel caso in cui l’amministrazione sia nelle condizioni di conoscere lo stato dei luoghi e la conformità documentale, l’inerzia nell’esaminare gli atti, come nella DIA, si rivela del tutto ingiustificata.

Il superamento del limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela in relazione a una denuncia di inizio attività è, dunque, consentito nei casi in cui il soggetto richiedente ha rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, con conseguente impossibilità per la P.A. di conoscere fatti e circostanze rilevanti, imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo, non potendo la negligenza dell’amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa. Pertanto, il dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio dell’autotutela deve essere individuato nel momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro.

Con riguardo alla vicenda in esame la Sezione ha riscontrato l’esercizio del potere di autotutela dopo oltre sei anni dalla presentazione della denuncia di inizio attività e pertanto tale tempo si configura come non ragionevole rispetto ai limiti posti all’esercizio dello ius poenitendi tratteggiato dalla disciplina dell’autotutela e rispetto alla posizione di affidamento del soggetto destinatario dell’atto di ritiro, in ragione del lungo tempo trascorso dall’adozione della DIA annullata.

(*Contributo in tema di “Differimento del termine per l’esercizio del potere di autotutela in caso di inerzia”, a cura di Claudia Buonsante, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

certificato medico

Riforma disabilità: certificato medico introduttivo L'Inps illustra la nuova modalità di avvio del procedimento che prevede l'invio telematico del "certificato medico introduttivo"

Riforma disabilità: i chiarimenti Inps

Con il messaggio 28 novembre 2024, n. 4014 l’Inps ha comunicato che a partire dal 1° gennaio 2025, nelle province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, prende il via il procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità, che prevede l’invio telematico all’INPS del nuovo “certificato medico introduttivo”.  Fino al 31 dicembre 2024, inoltre, l’istituto fa presente che per tutti i certificati introduttivi redatti, il medico certificatore deve comunicare al cittadino che, se è residente (e domiciliato) o domiciliato (ovunque sia residente) in una delle nove province sopraindicate, la domanda amministrativa deve essere presentata all’INPS entro il 31 dicembre.

La riforma della disabilità

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, prevedendo una “Valutazione di Base” affidata in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026 e, dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 33 del medesimo decreto legislativo, l’avvio di una sperimentazione della durata di dodici mesi, che coinvolgerà 9 province, individuate dall’articolo 9, comma 1, del dl 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, di seguito indicate: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.

Il certificato medico introduttivo

Una delle novità della riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024 è rappresentata dalla nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l’invio telematico all’INPS del nuovo “certificato medico introduttivo”, il quale rappresenterà l’unica procedura per la presentazione dell’istanza, volta all’accertamento della disabilità, che non dovrà essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli Enti preposti e abilitati (cfr. l’art. 8 del decreto legislativo n. 62/2024).

Per tutti i certificati introduttivi redatti fino al 31 dicembre 2024 il medico certificatore deve comunicare al cittadino che se è residente (e domiciliato) o domiciliato (ovunque sia residente) in una delle 9 province in sperimentazione, la domanda amministrativa deve essere presentata all’INPS entro il 31 dicembre 2024. Pertanto, il certificato introduttivo redatto dal medico certificatore secondo le attuali modalità è utilizzabile, nelle province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, esclusivamente fino al 31 dicembre 2024.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, nelle suddette 9 province individuate dal decreto-legge n. 71/2024, l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità dovrà avvenire unicamente tramite il nuovo “certificato medico introduttivo”.

Certificato medico introduttivo: profilazione dei medici

L’INPS con il messaggio n. 4512 del 31.12.2024, che segue il n. 4364 del 19.12.2024 e il n. 4465 del 27.12. 2024, precisa che i medici che si profilano per la prima volta per compilare e trasmettere all’INPS il certificato medico introduttivo devono richiedere l’abilitazione tramite il modulo “AP110”, scaricabile dal sito dell’INPS e da inviare tramite PEC alla struttura territorialmente competente dell’Istituto. Una volta abilitati, possono accedere alla procedura per redigere il certificato.

I medici del SSN (art. 8, comma 1, primo periodo, D. Lgs. 62/2024) devono spuntare la struttura sanitaria di appartenenza, mentre gli altri (es. medici di medicina generale, pediatri, liberi professionisti) devono spuntare la dichiarazione attestante il completamento o l’avvio del dossier formativo di gruppo. I medici devono dichiarare inoltre di possedere una firma digitale.

Dal 1° gennaio 2025, per rendere più facile la compilazione del certificato, un “instradatore” guida i medici in base alla provincia di domicilio/residenza del paziente. Nelle 9 province in sperimentazione (es. Brescia, Firenze, Catanzaro), la compilazione del nuovo certificato digitale vale come istanza di valutazione di disabilità. Nelle altre province invece, si utilizza il vecchio certificato, che va associato entro 90 giorni a una domanda amministrativa di invalidità civile o altra condizione prevista dalla normativa.

usufrutto guida

Usufrutto: guida breve Usufrutto: guida breve al diritto reale più ampio che consente al titolare di godere di un bene altrui anche per tutta la vita

Usufrutto nel codice civile

L’usufrutto è uno dei diritti reali di godimento disciplinati dal Codice Civile italiano, dall’articolo 978 e seguenti. Si tratta di un istituto giuridico che consente all’usufruttuario di utilizzare e godere di un bene altrui, traendone i frutti, senza tuttavia che lo stesso possa modificarne la destinazione economica e acquisirne la proprietà.

Cos’è l’usufrutto?

Ai sensi dell’articolo 978 del Codice Civile, l’usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Esso può riguardare beni mobili, immobili o universalità di beni, come un’azienda o un patrimonio ereditario.

L’usufruttuario ha il diritto di utilizzare il bene come se fosse il proprietario, ma deve preservarne l’integrità per restituirlo al nudo proprietario al termine del periodo stabilito.

Oggetto

L’oggetto di questo istituto è molto ampio e comprende beni mobili, immobili e anche diritti. La regola generale è che il bene deve essere infungibile o inconsumabile per poter essere restituito. Il quasi-usufrutto rappresenta un’eccezione, riguardando beni consumabili che, per loro natura, non possono essere restituiti in natura. In questo caso, l’usufruttuario acquista la proprietà del bene consumato e ha l’obbligo di corrispondere il suo valore al termine dell’usufrutto.

Costituzione

L’usufrutto può nascere in diversi modi:

  • per legge: i genitori, ad esempio, hanno l’usufrutto legale sui beni dei figli minorenni;
  • per contratto: è la modalità più comune, ma richiede la forma scritta e la trascrizione;
  • per testamento: il testatore può lasciare in usufrutto un bene a una persona;
  • per usucapione: acquisendo il diritto mediante il possesso prolungato nel tempo.

Durata

L’usufrutto può essere:

  • temporaneo: con una durata determinata contrattualmente o stabilita dalla legge;
  • vitalizio: termina con la morte dell’

In base all’articolo 979 del Codice Civile, questo diritto reale non può eccedere la vita dell’usufruttuario e, nel caso di enti giuridici, non può durare per più di 30 anni.

Diritti e doveri dell’usufruttuario

L’usufruttuario gode di ampi diritti sull’uso del bene:

  • uso e godimento: può utilizzare il bene personalmente o concederlo in locazione a terzi (art. 980 c.c.);
  • frutti: ha diritto ai frutti naturali e civili del bene, come prodotti agricoli o rendite da affitto (art. 984 c.c.),
  • modifiche migliorative: può apportare migliorie al bene, ma senza alterarne la destinazione economica.

A fronte di questi diritti l’usufruttuario ha anche tutta una serie di obblighi:

  • conservazione del bene: deve utilizzare il bene come un buon padre di famiglia, evitando deterioramenti (art. 1001 c.c.);
  • riparazioni ordinarie: egli è tenuto a sostenere le spese di manutenzione ordinaria (art. 1004 c.c.), mentre quelle straordinarie spettano al nudo proprietario;
  • garanzia: in caso di costituzione contrattuale, l’usufruttuario potrebbe essere obbligato a prestare garanzia per tutelare il nudo proprietario (art. 1002 c.c.).

Estinzione dell’usufrutto

L’usufrutto si estingue in diverse circostanze, come previsto dagli articoli 1014 e seguenti del Codice Civile:

  • morte dellusufruttuario: per gli usufrutti vitalizi;
  • scadenza del termine: se è temporaneo;
  • consolidazione: quando il diritto di usufrutto si unisce alla proprietà nello stesso soggetto;
  • perimento del bene: se il bene su cui grava viene distrutto;
  • rinuncia: volontà dell’usufruttuario di rinunciare al diritto.

Usufrutto e nuda proprietà

Il rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario è centrale nell’usufrutto. Il nudo proprietario mantiene il diritto di proprietà, ma non può godere del bene fino alla cessazione di questo diritto reale. Questo equilibrio consente una gestione condivisa del bene, con benefici reciproci.

Implicazioni pratiche

L’istituto trova ampia applicazione in ambito familiare e commerciale. Spesso è utilizzato per garantire il sostentamento di un coniuge superstite, per la gestione di patrimoni immobiliari o come strumento per pianificazioni successorie. Un genitore infatti può decidere di mantenere l’usufrutto su un immobile donato ai figli, assicurandosi così il diritto di abitazione.

 

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alloggi popolari

Alloggi popolari: incostituzionale il requisito dei 10 anni di residenza Alloggi popolari: la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del requisito dei 10 anni di residenza per l'edilizia pubblica in Trentino

Alloggi popolari: illegittimi 10 anni di residenza

Alloggi popolari: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 7 novembre 2005. Tali norme prevedevano che, per accedere a benefici in materia di edilizia residenziale pubblica, come l’assegnazione di alloggi a canone sostenibile e il contributo integrativo per il canone di locazione, fosse necessario avere una residenza in Italia di almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi.

Le ragioni dell’illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale ha ritenuto che queste disposizioni violassero i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione. Inoltre, esse si ponevano in contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che richiama il rispetto del diritto dell’Unione europea, e con il principio di parità di trattamento previsto per i soggiornanti di lungo periodo.

In particolare, il requisito della residenza decennale limitava il diritto di accesso alle prestazioni sociali e agli alloggi pubblici, discriminando i soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani, nonostante il diritto europeo garantisca pari trattamento in questi ambiti.

Il ruolo del diritto dell’Unione europea

La Corte costituzionale ha sottolineato la sua legittimazione a intervenire su questioni che coinvolgono il diritto europeo, soprattutto quando vi è un nesso con interessi di rilevanza costituzionale. Pur in presenza di norme europee direttamente applicabili, spetta al giudice italiano individuare il rimedio più idoneo per garantire l’effettività del diritto dell’Unione e il rispetto dei princìpi costituzionali italiani.

La tutela della dignità e dei diritti fondamentali

Secondo la Corte, prestazioni come l’accesso agli alloggi pubblici svolgono un ruolo essenziale nel garantire un’esistenza dignitosa, contribuendo alla piena realizzazione della persona umana e all’effettivo esercizio di altri diritti costituzionali. Il requisito della residenza decennale non è giustificato e non presenta una correlazione diretta con il bisogno abitativo, finendo per discriminare proprio chi si trova in condizioni di maggiore disagio.

Le criticità del requisito della residenza decennale

La rigidità del requisito dei 10 anni di residenza penalizza chi è costretto a trasferirsi frequentemente a causa di condizioni di vita precarie. Questa limitazione colpisce in particolare i soggiornanti di lungo periodo, che possono vantare una permanenza quinquennale sufficiente per ottenere il permesso di soggiorno UE, ma che difficilmente riescono a soddisfare il requisito della residenza decennale richiesto dalla normativa trentina.

bonus anziani

Bonus anziani 2025: a chi spetta e come richiederlo Al via dal 2 gennaio 2025, il Bonus anziani, la nuova prestazione universale, pari a 850 euro al mese che vanno ad aggiungersi all'indennità di accompagnamento

Bonus anziani 2025 INPS

E’ partito il 2 gennaio il Bonus anziani 2025, la nuova Prestazione Universale che l’INPS ha iniziato a erogare, in via sperimentale. Questo beneficio è destinato agli ultraottantenni non autosufficienti con un bisogno assistenziale classificato come “gravissimo”, come stabilito dall’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024 recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”.

Periodo di sperimentazione

Il progetto pilota, ha reso noto l’INPS specificando tutti i dettagli del nuovo bonus anziani nel messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024, avrà durata biennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e conclusione al 31 dicembre 2026.

Bonus anziani e indennità di accompagnamento

La Prestazione Universale assorbirà l’indennità di accompagnamento (prevista dalla legge n. 18/1980) e alcune prestazioni fornite dagli ATS (Agenzie di Tutela della Salute), limitatamente agli ambiti di loro competenza, come previsto dall’articolo 1, comma 164, della legge 234/2021.

Modalità di presentazione della domanda

Dal 2 gennaio 2025, è possibile presentare la domanda online tramite la pagina dedicata sul sito INPS, intitolata “Decreto Anziani – Prestazione Universale”.

L’accesso potrà avvenire mediante:

  • Identità digitale personale (SPID, CIE o CNS);
  • Assistenza dei patronati.

A chi spetta il Bonus anziani 2025

Per ottenere il beneficio, è necessario soddisfare i seguenti criteri:

  1. Età: avere almeno 80 anni compiuti;
  2. Bisogno assistenziale: condizione di gravissima non autosufficienza, accertata dalla Commissione medico-legale dell’INPS sulla base delle indicazioni della Commissione tecnico-scientifica (nominata con DM n. 155/2024 e approvate con decreto ministeriale del 19 dicembre 2024);
  3. Situazione economica: ISEE per prestazioni sociosanitarie agevolate ordinario non superiore a 6.000 euro;
  4. Indennità di accompagnamento: essere titolari dell’indennità prevista dalla legge n. 18/1980 (l’eventuale sospensione di tale indennità comporta l’impossibilità di ottenere la Prestazione Universale).

Importo del Bonus anziani 2025

Il beneficio verrà erogato mensilmente e comprende:

  • Quota fissa monetaria: pari all’importo dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 (attualmente fissato a 531,76 euro);
  • Quota integrativa: un assegno di assistenza di 850 euro mensili, destinato a:
    • Coprire i costi per l’assunzione regolare di lavoratori domestici con mansioni di assistenza;
    • Finanziarie servizi di assistenza erogati da imprese specializzate, in linea con la programmazione regionale e locale.

Monitoraggio e adeguamenti futuri

L’INPS si occuperà di monitorare le spese legate alla Prestazione Universale. Qualora si riscontrassero scostamenti tra il numero di richieste e le risorse finanziarie disponibili, potrebbe essere necessario rivedere l’importo mensile della quota integrativa.

 

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giurista risponde

Omesso versamento ritenute in caso di situazione economica di difficoltà In materia di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali può integrare una causa di esclusione della responsabilità penale l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta in presenza di una situazione economica di difficoltà?

Quesito con risposta a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini

 

Costituisce costante indirizzo di legittimità quello per cui, nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto (Cass. pen., sez. III, 19 agosto 2024, n. 32682).

Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo sul piano dell’effettiva rimproverabilità al ricorrente degli omessi versamenti previdenziali e assistenziali.

In primo e secondo grado era stata affermata la responsabilità penale dell’imputato in relazione al reato continuato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli anni 2016 e 2017.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando, per quanto qui di interesse, l’erronea individuazione dell’elemento soggettivo del reato. In particolare, la difesa ha lamentato l’omessa valutazione da parte dei giudici di merito di ogni apprezzamento in punto di esigibilità soggettiva non avendo considerato quanto dedotto nell’atto di appello in ordine alla crisi d’impresa.

La Suprema Corte, nella decisione de qua, accogliendo il ricorso, ha ribadito un costante indirizzo di legittimità secondo cui nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto.

Alla luce di tale principio di diritto i giudici di legittimità hanno affermato che correttamente la difesa ha lamentato la mancata valutazione delle allegazioni difensive, e della documentazione allegata, concernenti l’importante crisi preceduta dal crollo del fatturato che aveva colpito la società. In particolare, il ricorrente aveva evidenziato: che la società era stata costretta a lavorare in perdita in regime di mono-committenza per un unico cliente; l’impossibilità di accedere al credito bancario; la revoca degli affidamenti; gli elevati tassi applicati da altro istituto di credito.

Tali allegazioni sono ritenute dalla Corte potenzialmente idonee a incidere sulla complessiva valutazione della vicenda in termini di effettiva rimproverabilità al soggetto agente. Pertanto, il Collegio annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello.

 

(*Contributo in tema di “Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in caso di situazione economica di difficoltà”, a cura di Alessandra Fantauzzi e Viviana Guancini, estratto da Obiettivo Magistrato n. 79 / Novembre 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)

violenza sessuale

Violenza sessuale abbracciare e baciare l’ex moglie Integrato il reato di violenza sessuale nel tentativo di abbracciare e baciare l'ex moglie contro la sua volontà

Reato di violenza sessuale

Il reato di violenza sessuale commesso dall’ex marito che tenta di abbracciare e baciare la moglie contro la sua volontà non può essere assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia. Lo ha chiarito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 30528/2024 dando ragione al pm.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Asti condannava alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 572 c.p. (capo A), in esso assorbite le condotte di cui all’art. 609-bis c.p.
Avverso la sentenza, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lettera b), cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente deduceva che il Tribunale di Asti avrebbe erroneamente assorbito le condotte di violenza sessuale contestate nel reato di maltrattamenti, essendo pacifico che i fatti descritti costituissero atti sessuali, idonei a compromettere la libera determinazione
della sessualità della persona e non potessero essere qualificati come una “forma di molestia, vessazione, fastidio”.

Il principio di assorbimento

Sosteneva ancora il ricorrente che “il principio di assorbimento può operare quando si ha identità degli scopi prevalenti perseguiti dalle norme concorrenti. E’ pacifico, invece, che le fattispecie di cui agli articoli 572 e 609-bis cod. pen. tutelano beni giuridici diversi e perseguono scopi differenti: l’oggetto giuridico del delitto di maltrattamenti in famiglia è la tutela dell’incolumità fisica e psichica delle categorie di persone indicate dalla norma, fra cui quelle di famiglia, mentre il delitto di violenza sessuale è preposto alla tutela della libertà di determinazione nella sfera sessuale”.
Evidenziava, infine, il ricorrente che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti ni famiglia, attesa la diversità di beni giuridici offesi, “potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale; circostanza non verificatasi nel caso di specie in cui non vi è coincidenza tra le condotte
maltrattanti e quelle di cui all’art. 609-bis c.p.”.

La decisione

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Asti è pervenuto a dichiarare l’assorbimento delle condotte di violenza sessuale contestate, affermando che dette condotte dovessero ritenersi non lesive della libertà sessuale della vittima, e, seppur contestate come violenze sessuali, integrassero piuttosto molestie e vessazioni tali da iscriversi nella sequela di atti maltrattanti, non idonee in concreto a ledere li bene giuridico tutelato dall’art. 609-bis cod. pen. lI ricorso del pubblico ministero sostiene, per contro, che le condotte descritte nei capi di imputazione integrino altrettante ipotesi di violenza sessuale, perché idonee a compromettere la libera determinazione della sessualità della
persona e ad invaderne la sfera sessuale attraverso una condotta insidiosa e rapida avente ad oggetto zone erogene.
La sentenza impugnata dà atto che l’imputato, in sede di interrogatorio di garanzia e del successivo interrogatorio reso al pubblico ministero, ha sostanzialmente ammesso tutti gli addebiti.

L’imputato ha, dunque, confermato di avere approcciato la donna nelle due occasioni descritte nei capi di imputazione, negando di avere tenuto un contegno violento o aggressivo e specificando di avere tentato di avere un rapporto intimo confidando sul fatto che pochi giorni prima imputato e parte offesa avevano giaciuto insieme. Ed in particolare, aveva confermato di avere afferrato al viso la donna, di averla baciata e stretta a sé, reiterando il tentativo di abbracciarla.

La giurisprudenza di legittimità

Tanto premesso, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, affermano quindi dal Palazzaccio, “l’assorbimento di una fattispecie criminosa in un’altra, in base al rapporto di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., si verifica solo quando tutti gli elementi previsti in quella di carattere generale siano compresi in quella di carattere speciale, la quale presenti, inoltre, un elemento specifico cosiddetto specializzante (Sez. 3, n. 5518 del 13/03/1984, Iacchini, Rv. 164788). La norma speciale, infatti, è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che in più presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865)”.
Sulla base di queste corrette premesse, “è senz’altro giuridicamente errato affermare che episodi di violenza sessuale, possano essere assorbiti in condotte maltrattanti, considerata la diversità dei beni giuridici offesi e l’impossibilità di individuare nel delitto di maltrattamenti una fattispecie di reato con elementi specializzanti rispetto al delitto di violenza sessuale. Solamente nell’ipotesi inversa, in cui singole condotte maltrattanti siano sovrapponibili alle condotte con le quali sono stati perpetrati i reati di violenza sessuale, è invece ipotizzabile l’assorbimento delle condotte di maltrattamento nella fattispecie criminosa della violenza sessuale (cfr., Sez. 3, n. 35700 del 23/09/2020, C., Rv. 280818; Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015, dep. 2016, Z., Rv. 267595)”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio.

 

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