Nessun mantenimento alla ex se non cerca lavoro Mantenimento alla ex: non è dovuto l’assegno alla moglie che, per età e capacità, può mantenersi da sola ma non si attiva per cercare lavoro

Assegno di mantenimento alla ex

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3354/2025, ha deciso che l’assegno di mantenimento alla ex è dovuto se dimostra di aver cercato attivamente lavoro senza successo. La capacità lavorativa è un criterio essenziale per determinare il diritto all’assegno. È responsabilità del richiedente fornire prove di un’infruttuosa ricerca occupazionale. L’assegno, previsto dall’articolo 156 del codice civile, difende la solidarietà coniugale ma non copre ciò che il coniuge potrebbe ottenere autonomamente. Nel caso specifico, la richiesta della ex moglie è stata respinta poiché non ha dimostrato di aver cercato lavoro e ha rifiutato ingiustificatamente un’offerta.

Mantenimento post-separazione: art. 156 c.c.

Il Tribunale si esprime in prima istanza sulla separazione personale di due coniugi. Il marito contesta la decisione, chiedendo che la colpa della separazione venga attribuita alla moglie e che la richiesta di mantenimento venga respinta. La moglie non ha infatti soddisfatto le condizioni dell’articolo 156 c.c., che richiedono l’assenza di redditi adeguati. In giudizio, la moglie chiede il rigetto delle richieste del marito e che un terzo creditore del coniuge le paghi le somme dovute come mantenimento.

Mantenimento negato senza ricerca attiva

La Corte rigetta invece le richieste della moglie, accogliendo parzialmente quelle del marito. L’indagine istruttoria non permette alla Corte di stabilire se la fine del matrimonio sia attribuibile a uno o entrambi i coniugi. Tuttavia, riguardo al mantenimento richiesto dalla moglie, esso viene negato poiché ha rifiutato un’offerta lavorativa senza giustificazioni e non ha cercato attivamente lavoro. La donna si è limitata a inviare un curriculum a una banca, lamentando difficoltà nel trovare occupazione per mancanza di un mezzo proprio. Secondo la Corte l’assegno non è dovuto data la giovane età della richiedente, la breve durata del matrimonio e l’assenza di figli. L’assegno mensile di 250 euro decretato dal Tribunale non è giustificabile poiché non è stato neanche dimostrato il tenore di vita durante il matrimonio durato solo quattro anni.

Differenze economiche e difficoltà lavorative

La parte soccombente ricorre in Cassazione sottolineando che il marito possiede un notevole patrimonio immobiliare e un reddito adeguato mentre lei  durante il matrimonio si occupava della casa e della famiglia. Tra i due esisteva una significativa disparità economica e patrimoniale; inoltre va considerata la sua difficoltà nel trovare lavoro in Calabria, regione nota per problemi occupazionali.

Mantenimento alla ex escluso se capace di lavorare

La Cassazione però rigetta il ricorso sottolineando il mancato sforzo nella ricerca lavorativa da parte della moglie. Gli Ermellini ribadiscono che in tema di separazione dei coniugi, spetta al richiedente dimostrare lattivazione sul mercato del lavoro compatibile con le proprie capacità professionali in assenza di adeguati redditi propri. L’assegno previsto dall’articolo 156 c.c., pur esprimendo un dovere solidaristico, non può comprendere ciò che ordinariamente ci si può procurare autonomamente.

Per la Cassazione quindi le differenze reddituali non sono rilevanti se manca la prova della ricerca attiva di impiego; nel caso specifico è stato provato semmai il rifiuto ingiustificato dell’offerta lavorativa proposta.

 

Leggi anche: Assegno di mantenimento: rileva il dovere di assistenza materiale

Allegati

Scioglimento del condominio possibile se l’edificio è autonomo Scioglimento del condominio: possibile solo se l’edificio o gli edifici presentano le caratteristiche tipiche degli edifici autonomi 

Scioglimento del condominio

L’autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio se l’edificio risulta divisibile in parti del tutto autonome. Lo ha sancito il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 134/2025 in cui richiama gli articoli 61 e 62 delle disposizioni di attuazione del codice civile a supporto della propria decisione.

Scioglimento condominio: impianti in comune

Alcuni condomini agiscono in giudizio per chiedere lo scioglimento di un edificio condominiale. Gli attori chiedono la divisone, in particolare, di due corpi evidenziati nelle tabelle allegate agli atti di causa. L’obiettivo del scioglimento consiste nella creazione di due condomini autonomi, fatta eccezione per l’impianto fognario e di quello per l’illuminazione del cortile. Gli attori precisano infatti che questi impianti resteranno in comunione tra i due condomini che nasceranno dopo lo scioglimento.

Altri condomini però si oppongono alla richiesta di scioglimento perché all’esito dell’istruzione della causa gli attori avrebbero richiesto “di mantenere in comune una maggiore estensione di beni” rinunciando così parzialmente alla domanda iniziale. Essi precisano inoltre che alcuni punti del regolamento condominiale, richiamato nei vari contratti di compravendita delle unità immobiliari, impedirebbero lo scioglimento.

Edifici autonomi: scioglimento possibile

Il Tribunale competente nell’accogliere la domanda attorea di scioglimento richiama il contenuto dell’articolo 61 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La norma nello specifico prevede che: “Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione”.

Il successivo articolo 62 disp. att. c.c., precisa invece che lo scioglimento di un condominio composto da più edifici può essere disposto anche se restano in comune alcune delle cose comuni indicate nell’articolo 1117 del codice civile. Se poi la divisione necessita della modifica dello stato delle cose e per sistemare i locali o le dipendenze tra i condomini servono delle opere di intervento, allora la maggioranza necessaria per deliberare lo scioglimento è quella indicata dal comma 5 dell’articolo 1136 c.c. ovveroun numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore delledificio.” 

Come rileva il Tribunale, nel caso di specie il condominio risulta composto da due edifici. Il primo è composto da 8 villette a schiera, il secondo da 8 villette a schiera e 4 appartamenti. Sei comproprietari su dodici chiede lo scioglimento di modo che sussiste il requisito numerico posto dall’art. 61 citato pari al 30%.”

Il Tribunale rileva inoltre che la CTU ha accertato lautonomia strutturale degli edifici da sciogliere, i quali, anche se simili, non presentano elementi strutturali per sostenere i carichi di entrambi.  Questa caratteristica è fondamentale ai fini dello scioglimento. La Cassazione infatti in diverse sentenza ha affermato che L’autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., solo quando l’immobile sia divisibile in parti strutturalmente autonome.” 

Disposizioni contrattuali e regolamentari invariate

Il Tribunale nel respingere le eccezioni sollevate dai condomini contrarie allo scioglimento del condominio rileva quindi che la richiesta degli attori debba essere accolta.

Il Tribunale quindi dispone lo scioglimento del condomino, accerta e dichiara come parti comuni gli impianti della fognatura e quello di illuminazione del cortile. Le precedenti disposizioni contrattuali e regolamentari riguardanti le servitù e la gestione delle aree comuni restano invariate dopo lo scioglimento del condominio, senza alterare gli obblighi e i diritti stabiliti dal regolamento condominiale.

 

Leggi anche gli altri articoli che si occupano della materia condominiale

Allegati

interruzione trattative stragiudiziali

Interruzione trattative stragiudiziali: l’avvocato deve comunicarla Interruzione trattative stragiudiziali: viola l’articolo 46 comma 7 l’avvocato che non la comunica al collega di controparte

Avvocato non comunica l’interruzione delle trattative

E’ responsabile sotto il profilo disciplinare l’avvocato che non comunica al collega della controparte l’interruzione delle trattative stragiudiziali. Dalla sentenza del CNF n. 291/2024 risulta infatti che l’avvocato non ha informato il collega avverso del deposito di un ricorso per la regolamentazione del diritto di visita e la determinazione dell’assegno di mantenimento per un minore.

Interruzione trattative stragiudiziali non comunicata

Il procedimento disciplinare trae origine dall’esposto di un Avvocato. L’esponente ha lamentato di non essere stato informato dal collega difensore della parte avversa del deposito di un ricorso giudiziale, in pendenza di trattative stragiudiziali. Nel novembre 2017 si è tenuto un incontro tra le parti e i loro legali presso lo studio del collega incolpato, nel corso del quale quest’ultimo ha omesso di comunicare il deposito del ricorso. A distanza di due settimane circa l’avvocato ha inviato una comunicazione alla controparte senza menzionare ancora una volta il deposito del ricorso. Solamente a inizio dicembre 2017 ha informato il collega della volontà del proprio assistito di procedere con la notifica del ricorso.

L’Avvocato denunciato ha ammesso di aver depositato il ricorso il 3 novembre 2017. Lo stesso sostiene però di averlo comunicato alla controparte durante il primo incontro di novembre. Nelle sue difese ha evidenziato anche che con una comunicazione di fine ottobre 2017 aveva avvisato che, in assenza di un incontro entro la settimana successiva, avrebbe proceduto con il deposito del ricorso.

Avvocato responsabile della violazione dell’art. 46 CDF

Il CDD competente per territorio ha ritenuto l’Avvocato denunciato responsabile della violazione dell’art. 46, comma 7, del Codice Deontologico Forense. Lo stesso però ha considerato la condotta di ridotta gravità e ha applicato la sanzione dell’avvertimento. Il CDD ha motivato la propria decisione evidenziando che lo scambio di email tra i legali dimostrava l’esistenza di trattative stragiudiziali. Pertanto, il deposito del ricorso senza preventiva comunicazione rappresentava una violazione disciplinare.

L’Avvocato incolpato ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), sostenendo che il CDD avrebbe erroneamente interpretato gli elementi probatori, non considerando la documentazione prodotta. La decisione sarebbe stata presa in modo acritico, senza valutare adeguatamente le circostanze del caso. La condotta contestata infine sarebbe stata meritevole solo di un richiamo verbale in presenza di una violazione.

Obbligo di comunicazione al collega

Per il CNF però i motivi di impugnazione sono infondati per cui ha confermato la decisione del CDD. Il Consiglio Nazionale Forense ha sottolineato che l’obbligo deontologico di comunicare l’interruzione delle trattative è finalizzato a garantire trasparenza e correttezza nei rapporti tra colleghi. L’Avvocato, partecipando all’incontro dei primi di novembre, ha implicitamente riconosciuto l’esistenza di trattative in corso, pertanto avrebbe dovuto informare la collega del deposito del ricorso. Il CNF ha evidenziato inoltre che la normativa deontologica in materia di diritto di famiglia impone un’attenzione particolare agli interessi del minore. L’Avvocato ha infatti il dovere di ridurre il conflitto tra le parti e favorire una soluzione condivisa. Importantissima la trasparenza nei rapporti tra colleghi nelle cause di diritto di famiglia.

 

Leggi anche gli altri articoli dedicati agli avvocati 

Allegati

autovelox mobile

Autovelox mobile segnalato da cartello “fisso”: multa valida Autovelox mobile: legittima la multa anche se l'apparecchio di rilevazione della velocità è segnalato la un cartello fisso

Autovelox mobile segnalato da cartello fisso

È legittima la multa elevata tramite una postazione autovelox mobile segnalata unicamente con un cartello “fisso”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2857/2025.

La legge non richiede l’uso di cartelli mobili per segnalare le postazioni mobili di controllo della velocità. È sufficiente che la postazione sia segnalata in modo chiaro e visibile. Non importa che il cartello sia fisso o mobile.

Superamento limiti velocità: multa contestata

Un conducente riceve un verbale di contestazione per il superamento dei limiti di velocità. Per questa violazione gli viene   irrogata una multa di 1.658,00 euro, decurtati 10 punti dalla patente con sospensione della stessa per sei mesi.

Tra le ragioni del ricorso per la contestazione del verbale figura la segnalazione non adeguata dell’apparecchio con cartelli mobili, nel rispetto del Dm 13 giugno 2017. Dal verbale inoltre non risultano la tipologia del dispositivo utilizzato (fisso o mobile), i dati dell’omologazione ministeriale, i riferimenti alla taratura e alle prescritte verifiche periodiche per accertare la funzionalità dell’apparecchio. La Prefettura nel resistere al ricorso afferma il corretto allestimento della postazione di controllo e la regolarità dei risultati degli apparecchi di rilevazione della velocità.

Legittima la segnalazione permanente

Il Giudice di pace rigetta il ricorso del conducente precisando che “la presegnalazione del dispositivo di rilevazione della velocità poteva legittimamente essere effettuata alternativamente con segnaletica temporanea o permanente.”

Il conducente impugna la decisione davanti al Tribunale competente. Questa autorità giudiziaria, nella sua qualità di giudice dell’appello conferma la sentenza impugnata e la conseguente legittimità della rilevazione e della multa irrogata. Il conducente però non si arrende e ricorre in Cassazione.

Autovelox mobile: con cartello fisso la multa è legittima

La Suprema Corte però boccia tutti i motivi del ricorse. Per quanto riguarda poi nello specifico la  contestazione sulla validità della postazione mobile di controllo della velocità con cartello fisso gli Ermellini precisano che la legge italiana non impone che la postazione mobile per il rilevamento della velocità debba essere obbligatoriamente segnalata tramite cartelli mobili. L’importante è che gli automobilisti siano avvisati della possibilità di controlli della velocità in un determinato tratto di strada.

Questa funzione di avviso può essere svolta da qualsiasi tipo di cartello, sia fisso che mobile, senza alcuna distinzione. Questo significa che per legge, non è obbligatorio l’utilizzo di un cartello mobile per segnalare la presenza di una postazione di controllo della velocità.La funzione di avviso può essere assolta da qualsiasi cartello, sia fisso che mobile. L’importante è che il cartello sia ben visibile e che avvisi gli automobilisti della possibilità di controlli della velocità indipendentemente dal tipo di postazione (fissa o mobile), è fondamentale che sia adeguatamente segnalata e ben visibile.

 

Leggi anche gli altri articoli che trattano l’argomento autovelox 

Allegati

danno da nascita indesiderata

Danno da nascita indesiderata: i chiarimenti della Cassazione Danno da nascita indesiderata: il diritto della donna ad autodeterminarsi e abortire può essere provato con presunzioni semplici

Danno da nascita indesiderata e risarcimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1903/2025 chiarisce che il danno da nascita indesiderata non implica automaticamente il risarcimento alla madre. La violazione del diritto all’autodeterminazione, comprensivo della possibilità di abortire, deve essere dimostrata con elementi concreti. La questione si complica se la gravidanza dura da più di 90 giorni. In questi casi infatti la legge consente l’aborto solo se sussiste un grave pericolo per la salute della donna.

Nascita indesiderata: richiesta risarcitoria

Due coniugi agiscono nei confronti di una ASL perché la ritengono responsabile della colposa mancata rilevazione e informazione, successiva alla morfologica effettuata dopo 90 giorni di gravidanza, della grave patologia del nascituro. Questo errore medico ha impedito alla donna di optare per l’interruzione di gravidanza. L’Azienda contesta la versione dei fatti fornita dagli attori e la domanda risarcitoria avanzata e chiede la chiamata in causa della casa di cura in cui il bambino è venuto alla luce.

Il Tribunale di primo grado rigetta le domande degli attori. I coniugi hanno omesso di allegare la sussistenza di un grave pericolo per la salute fisica o psichica (sintomi depressivi) della neo mamma. Tale presupposto per il Tribunale è del tutto generico e non dimostrato.

Il Giudice dell’appello invece, ribaltando la decisione di primo grado, riconosce un danno alla donna per la violazione del diritto all’autodeterminazione. La Corte ritiene provato per presunzioni il pericolo per la salute della donna e l’inadempimento colposo dei medici. Il referto dell’ecografia rivelava la visualizzazione della vescica, a questo esame però non è seguito alcun approfondimento. La decisione viene quindi impugnata dalla ASL.

Danno da nascita indesiderata: servono prove

La Cassazione accoglie il ricorso dell’azienda sanitaria, annullando la condanna al risarcimento emessa in secondo grado, dopo aver richiamato alcuni importanti principi delle SU in materia di risarcimento del danno da nascita indesiderata.

Il ricorso viene accolto e deciso sulla base di rilevanti principi giuridici.

  • Per la Cassazione la mancata diagnosi di una malformazione fetale non comporta automaticamente la responsabilità medica. L’interruzione volontaria della gravidanza è consentita solo in casi eccezionali, previsti dall’ 6 della legge 194/1978. Per ottenere il risarcimento, la madre deve dimostrare che, se adeguatamente informata, avrebbe scelto di abortire. La prova di questi elementi può basarsi su presunzioni, purché supportate da elementi concreti.
  • Il ragionamento presuntivo del giudice deve rispettare i criteri di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’ 2729 c.c. Se il giudice applica erroneamente questi principi a fatti che non li soddisfano, il suo ragionamento è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
  • L’errata applicazione delle presunzioni semplici costituisce un vizio di diritto. Se il giudice basa una presunzione su fatti privi di gravità, precisione o concordanza, si configura una falsa applicazione dell’ 2729 c.c. La Cassazione può intervenire per correggere questa distorsione interpretativa e garantire una corretta applicazione delle norme sulla responsabilità medica e sul risarcimento del danno.

 

Leggi anche:Responsabilità medica: la legge Gelli-Bianco

Allegati

pensione sociale

Pensione sociale: incidenza sull’assegno divorzile Pensione sociale: la prestazione assistenziale riduce il bisogno di assistenza economica da parte dell’ex coniuge

Pensione sociale rileva sull’assegno di divorzio

La pensione sociale è una prestazione assistenziale che aiuta chi non dispone di mezzi sufficienti per vivere. La Cassazione, con l’ordinanza del 22 gennaio 2025 n. 1482, ribadisce che la pensione sociale è un elemento rilevante per valutare la condizione economica del coniuge richiedente l‘assegno divorzile.

Assegno di divorzio: richiesta di revisione

Una donna chiede la revisione dell’assegno di divorzio avviando un procedimento giudiziario. La Corte d’Appello respinge la richiesta. La situazione economica della richiedente è infatti migliorata grazie a un’eredità. La necessità di prendere in locazione di un immobile non può essere considerata una circostanza nuova, poiché già esistente al momento della sentenza sull’assegno. L’ex coniuge obbligato al versamento percepisce in ogni caso una pensione modesta e ha una figlia minore a carico. La Corte suggerisce quindi alla donna di richiedere la pensione sociale, se in possesso dei requisiti necessari.

Assegno di divorzio: necessario valutare i mutamenti

La donna impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione perché a suo dire non è stato valutato correttamente il mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti rispetto al momento in cui è stato fissato, in prima battuta, l’assegno di divorzio.

La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte d’Appello in effetti non ha analizzato in modo adeguato la situazione patrimoniale e reddituale delle parti e il loro mutamento nel tempo.

La stessa inoltre non ha verificato l’esistenza di motivi tali da richiedere la modifica dell’assegno divorzile.  Per modificare l’assegno divorzile, devono esistere “giustificati motivi” che dimostrino un cambiamento significativo delle condizioni economiche degli ex coniugi. Il giudice deve effettuare una comparazione tra la situazione patrimoniale iniziale e quella attuale. Solo se le nuove circostanze alterano l’equilibrio economico stabilito, si può procedere con una modifica dell’assegno. Non è possibile considerare eventi avvenuti prima della sentenza di divorzio, poiché essa ha valore di giudicato. Il giudice non deve rideterminare l’assegno basandosi sui criteri originari, ma valutare le variazioni patrimoniali successive.

Pensione sociale: incidenza dei cambiamenti

La sussistenza dei criteri di riconoscimento dell’assegno si esamina solo dopo aver accertato il sopraggiungere di nuove circostanze. Il giudice deve verificare in che misura i cambiamenti abbiano modificato l’equilibrio economico tra gli ex coniugi. In base a questa valutazione, può adeguare l’importo dell’assegno o revocarlo, considerando anche la pensione sociale percepita dal richiedente.

Pensione sociale: riduce il bisogno di assistenza dell’ex

La Corte d’Appello dovrà riesaminare la questione confrontando la situazione economica degli ex coniugi al momento del divorzio con quella attuale e considerare tutte le loro risorse, inclusa la pensione sociale percepita dalla ricorrente. Gli Ermellini ricordano infatti che la pensione sociale rappresenta una fonte di reddito che può ridurre il bisogno di assistenza economica da parte dell’ex coniuge, come espresso in una precedente ordinanza del 2021 (Cass. civ., Sez. I, ord. 5 maggio 2021 n. 11797).

 

 

Leggi anche gli altri interessanti articoli sull’assegno di divorzio 

Allegati

legge 104

Legge 104: l’uso distorto dei permessi porta al licenziamento Legge 104: i permessi previsti per l’assistenza al familiare disabile non possono essere usati per svolgere attività personali

Permessi legge 104: servono per assistere disabile

Le legge 104 prevede la possibilità per il dipendente di chiedere permessi dal lavoro per assistere familiari disabili. Spesso però la giurisprudenza ci mette a conoscenza di vicende da cui emerge un uso distorto di questi permessi. Di recente tre sentenze della Corte di Cassazione si sono espresse nel senso di ritenere legittimo il licenziamento del lavoratore per l’uso distorto dei permessi 104. Questi permessi infatti possono essere usufruiti solo per dare assistenza al parente disabile e non per svolgere attività personali. Un utilizzo di questo genere rappresenta un vero e proprio abuso della misura.

Permessi legge 104 per andare in bici: ok licenziamento

La sentenza della Cassazione n. 2157/2025 precisa che per la giurisprudenza di legittimità è pacifico ritenere che l’utilizzo dei permessi 104 da parte del lavoratore per svolgere attività diverse dall’assistenza del familiare, costituisca una giusta causa di licenziamento. L’assenza dal lavoro in virtù del permesso 104 deve essere direttamente collegata allassistenza del disabile, senza poter essere utilizzata per altri scopi. Il beneficio, che comporta sacrifici organizzativi per il datore di lavoro, è giustificato solo se risponde a esigenze tutelate dalla legge. Se manca il nesso causale tra assenza e assistenza, l’uso del permesso è improprio o abusivo, configurando una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede verso il datore di lavoro e l’Ente assicurativo. Nel caso di specie la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore contro la sentenza d’appello, che ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato. La Corte di merito ha infatti rilevato che il lavoratore ha sistematicamente e preordinatamene occupato gli orari destinati al permesso 104 per andare a correre in bicicletta.

Permessi 104 per attività personali: sì licenziamento

La vicenda di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza n. 2586/2025 riguarda invece un caso di licenziamento di una dipendente, che invece di assistere il nonno grazie ai permessi 104, ha pensato bene di usare quel tempo per fare acquisti, farsi riparare l’auto. Non è valso a nulla il tentativo di dimostrare che tutte le commissioni erano in realtà collegate al nonno. Sulla decisione finale hanno pesato le osservazioni della Corte di merito sulla giusta causa del licenziamento. La stessa ha infatti affermato che “la condotta tenuta dalla lavoratrice si configura di gravità tale da giustificare il licenziamento atteso che, per quanto emerso, la medesima nell’arco temporale in cui, anziché lavorare, avrebbe dovuto dedicarsi alla cura del familiare in qualità di titolare dei permessi ex L. n. 104/92, ha svolto per la quasi totalità del periodo incombenze legate a  esigenze di carattere esclusivamente personale con conseguente sussistenza di uno scostamento rilevantissimo  tra il comportamento tenuto e la finalità di assistenza dei permessi”. 

Permessi legge 104 per campionato FootGolf

La Cassazione n. 2619/2025 ha confermato invece il licenziamento del lavoratore che ha richiesto il permesso 104 per partecipare al campionato di Foot Golf. Il fatto che la disabile da assistere, zia del lavoratore fosse presente presso il centro in cui si è svolta la gara non ha inciso “sulla configurabilità dello sviamento dalla funzione propria del beneficio essendo emerso che tale permesso non era stato chiesto dal lavoratore per garantire assistenza alla familiare disabile ma nel proprio interesse, onde consentirgli di partecipare al campionato di FootGolf. Pur volendo ammettere che l’assistenza al disabile possa estrinsecarsi in attività riconducibili alla mera presenza ovvero ai normali rapporti familiari, comunque il lavoratore non aveva svolto integralmente l’attività di assistenza nelle ore del permesso, essendo in parte stato impegnato nella gara.” Se l’assenza dal lavoro non è finalizzata all’assistenza del disabile, l’uso del permesso risulta improprio o abusivo. Il dipendente che sfrutta il permesso per scopi diversi viola la buona fede nei confronti del datore di lavoro, privandolo ingiustamente della prestazione. Inoltre, nei confronti dell’Ente previdenziale, tale condotta comporta un’indebita percezione dell’indennità e un uso distorto dell’assistenza prevista dalla legge.

 

Leggi anche gli altri articoli dedicati alla legge 104 

Allegati

decreto flussi

Decreto flussi: cosa prevede la legge Decreto flussi: quote rosa, nulla osta, Carta Blu UE e protezione internazionale, tutte le novità della legge e il calendario del click day

Decreto flussi, in vigore

Il disegno di legge di conversione del Decreto Flussi (decreto legge n. 145/2024), dopo l’ok della Camera con la fiducia del 26 novembre scorso, ha ottenuto il sì definitivo del Senato, sempre con rinnovata fiducia al Governo (99 sì, 65 no e un astenuto) diventando quindi legge dello Stato.

Il testo, in cui è confluito il decreto “Paesi Sicuri”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre, per entrare in vigore l’11 dicembre 2024.

La nuova legge n. 187/2024, approvata tra le polemiche, introduce importanti cambiamenti nella gestione dei flussi migratori, concentrandosi sull’inclusione e la protezione dei diritti dei lavoratori stranieri e delle donne.

Per il lavoro subordinato, sia stagionale che non stagionale, è riservata una quota del 40% alle donne nei settori dell’assistenza familiare e sociosanitaria. Le associazioni rappresentative degli stranieri avranno un ruolo chiave nell’accompagnare i nuovi arrivati, offrendo percorsi informativi e facilitando il dialogo con le prefetture. Le richieste di permesso di soggiorno saranno rifiutate se il datore di lavoro è implicato in crimini legati allo sfruttamento o alla tratta di persone. Per i lavoratori altamente qualificati le condizioni per ottenere la Carta Blu UE saranno chiaramente delineate online. I richiedenti che non presenteranno la domanda entro 90 giorni perderanno l’accesso alle misure di accoglienza e saranno soggetti a una procedura accelerata con rischio di rimpatrio.

Decreto flussi: le novità più importanti

Ecco una panoramica delle principali novità introdotte dalla nuova legge.

Contratti di soggiorno digitalizzati

Una delle innovazioni principali riguarda l’obbligo di firmare il contratto di soggiorno in formato digitale entro otto giorni dall’arrivo in Italia. Per i lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico, sarà possibile rinnovare o stipulare nuovi contratti entro 60 giorni dalla scadenza del precedente tramite la piattaforma Siisl. Anche i lavoratori altamente qualificati beneficeranno della digitalizzazione.

Ingressi fuori quota per assistenza familiare

Per il 2025, si prevede l’autorizzazione di 10.000 ingressi fuori quota destinati agli assistenti per anziani e disabili. La gestione delle richieste sarà affidata a enti autorizzati come agenzie per il lavoro o associazioni datoriali che accompagneranno i lavoratori nel processo d’assunzione.

Aumento delle quote per lavoratori stagionali

Il limite degli ingressi per lavoratori stagionali passa da 93.550 a 110.000 unità, privilegiando coloro provenienti da Paesi con accordi di cooperazione attivi. Le quote includono 47.000 ingressi per l’agricoltura e 37.000 per il turismo, ponendo attenzione alla provenienza regolare delle richieste.

Decreto flussi: pianificazione triennale

Fino al 2028 sarà possibile pianificare le quote d’ingresso attraverso Dpcm, continuando la strategia adottata nel triennio 2023-2025. Ogni datore può richiedere fino a tre nulla osta, salvo eccezioni per associazioni di categoria.

Click day 2025: il calendario del Ministero

Nella giornata di martedì 4 febbraio 2025 il Ministero degli Interni ha riepilogato il calendario per il click day necessario per inviare le domande di assunzione:

  • 5 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali (edilizia, meccanica, telecomunicazioni, cantieristica navale, trasporto merci);
  • 7 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali per il settore dell’assistenza familiare socio sanitaria e per i lavoratori residenti in Venezuela, ma di origini italiane. Da questa data e solo per quest’anno sarà possibile inoltrare anche domande, al di fuori delle quote, ma nel limite di 1000 istanze, per assumere lavoratori dell’assistenza familiare o sociosanitaria per disabili e grandi anziani;
  • 12 febbraio per i lavoratori subordinati stagionali del settore agricolo e turistico-alberghiero.

Abolizione del silenzio-assenso

Per i lavoratori provenienti da Paesi considerati ad alto rischio come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka, è abolito il silenzio-assenso. Entro il 2025 verrà stilato un elenco aggiornato degli Stati ad alto rischio dal Ministero degli Esteri.

Protezione contro lo sfruttamento

Chi denuncia lo sfruttamento avrà diritto a permessi di soggiorno rinnovabili ogni sei mesi e accesso a programmi d’inclusione sociale e lavorativa. Il decreto assegna fondi specifici a queste misure introducendo sanzioni più severe contro gli sfruttatori.

Controllo su ONG e soccorsi

Il Ministro dell’Interno può limitare o vietare il transito delle navi ONG per ragioni di ordine pubblico con multe fino a 50.000 euro e fermo amministrativo della nave. Regole simili valgono anche per gli aerei impiegati nelle operazioni di monitoraggio con sanzioni tra i 2.000 e i 10.000 euro.

Ispezione dei dispositivi elettronici dei migranti

Le procedure di identificazione si rafforzano consentendo l’ispezione dei dispositivi mobili esclusa la corrispondenza privata; ogni operazione deve essere confermata da un giudice entro due giorni.

Decreto flussi: elenco dei “Paesi sicuri”

Viene introdotta una lista comprendente Albania, Marocco e Tunisia tra altri diciannove “Paesi sicuri”, dove le richieste d’asilo saranno trattate con procedura accelerata riducendo i tempi, ma sollevando critiche dalle Corti giuridiche.

“Emendamento Musk” su competenze giudiziarie

Un emendamento sposta la competenza sui trattenimenti migranti alle Corti d’Appello dalle sezioni specializzate in immigrazione generando preoccupazioni tra magistrati sul rischio di rallentamenti nei processi.

Requisiti più severi per ricongiungimenti familiari

Si introducono requisiti più stringenti per chi si vuole riunire alla propria famiglia: due anni consecutivi d’abitazione in Italia necessari ai richiedenti; verifiche più rigorose sull’alloggio; riduzione dei termini per ricorrere contro rigetti.

Fondi aggiuntivi assunzioni e cooperazione internazionale

Sono previsti fondi destinati all’assunzione presso ministeri ed enti esteri dal prossimo anno: ulteriori risorse potenziano progetti cooperativi internazionali incrementando finanziamenti emergenziali nazionali fino cinque milioni insieme ai trentacinque milioni dedicati sviluppando collaborazioni poliziesche terze parti stati coinvolti sotto accordo cooperativo nazionale stabilito precedentemente.

Aspetti critici del Decreto Flussi

Il Decreto Flussi (e la sua legge di conversione) costituisce un passo rilevante nella politica migratoria italiana cercando equilibrio tra controllo flussi integrazione economica straniera, tuttavia alcuni punti, come la gestione dei ricongiungimenti e le limitazioni disposte nei confronti delle ONG stanno sollevando dibattiti piuttosto accesi dentro e fuori dal Parlamento.

 

Leggi anche: Decreto Paesi sicuri

assegno unico universale figli

Assegno unico universale: la guida completa Cos’è l’assegno unico universale, quali leggi lo disciplinano, requisiti soggettivi e reddituali per richiederlo, come fare domanda e importi AUU 2025

Assegno unico universale: cos’è

L’assegno unico universale è stato previsto dalla legge n. 46/2021, che ha conferito la delega al Governo per riordinare, semplificare e rafforzare le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico per favorire la natalità e l’occupazione femminile.

L’assegno è unico perché va a sostituire le misure precedentemente previste per i genitori con figli a carico, è universale perché si basa sul principio universalistico.

Questo beneficio economico infatti è riconosciuto su base progressiva a tutti i nuclei familiari con figli a carico. Il tutto ovviamente nei limiti delle risorse disponibili. L’assegno inoltre è modulato in base alla condizione economica del reddito familiare individuata tramite l’ISEE.

Esso inoltre può essere riconosciuto nella forma di credito d’imposta o di erogazione in danaro.

Assegno unico: quando spetta

L’articolo 2 della legge n. 46/2021 prevede il riconoscimento di un assegno mensile per ogni figlio di minore età a carico dei genitori a partire dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli successivi al secondo l’assegno viene riconosciuto in misura maggiorata. La misura viene riconosciuta altresì per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni di età, con possibilità di corrispondere l’assegno direttamente al figlio, su sua richiesta, per favorirne l’autonomia. In quest’ultimo caso l’assegno spetta se il figlio maggiorenne frequenta un corso di formazione scolastico professionale, un corso di laurea o un tirocinio lavorativo (purché il reddito annuale lordo non superi gli 8000 euro lordi annuali), o è disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolge infine servizio civile. La legge prevede maggiorazioni per situazioni particolari, come la disabilità del figlio o dei figli a carico, senza limiti di età.

Requisiti soggettivi del richiedente

L’assegno unico universale viene riconosciuto se il richiedente presenta contestualmente i seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o europeo o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Se il richiedente è cittadino di un paese non europeo deve essere in possesso del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca per la durata minima di un anno;

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sui redditi in Italia;
  • essere residente e domiciliato con figli a carico per tutta la durata di corresponsione dell’assegno;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche se non continuativi o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata minima di due anni.

Sono previste deroghe a questi requisiti, da parte di una specifica commissione nazionale, in presenza di comprovate necessità collegate a casi del tutto particolari e comunque per periodi limitati, su proposta dei servizi sociali e sanitari locali.

Decorrenza e regole di dettaglio

Il decreto legislativo n. 230/2021 ha attuato la legge delega n. 46/2021 istituendo l’assegno unico e universale per i figli a carico e dettando le disposizioni di dettaglio della misura.

L’assegno, decorrente dal 1° marzo 2022 costituisce un beneficio riconosciuto mensilmente da marzo a febbraio dell’anno successivo ai nuclei familiari che presentano una determinata condizione economica risultante dall’indicatore della situazione economico equivalente (ISEE).

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento viene accertato sulla base dei dati che vengono autodichiarati nella domanda.

L’assegno unico universale spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo eccezioni. In caso di affidamento esclusivo infatti l’assegno, in assenza di un accordo tra le parti, viene corrisposto al genitore affidatario. Nel caso invece in cui sia stato nominato un tutore o un affidatario l’assegno viene riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Requisiti reddituali per l’assegno unico e universale

In base al decreto legislativo n. 230/2021 l’assegno unico universale spetta nella misura di 175 euro mensili per ogni figlio minorenne e per ogni figlio disabile senza limiti di età e nella misura di 85 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età in presenza di un ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro.

Gli importi suddetti si riducono gradualmente in presenza di un ISEE di 40.000 euro. Per ISEE superiori a 40.000 euro l’importo resta costante e senza maggiorazioni.

Per le mamme di età inferiore ai 21 anni sono previste delle maggiorazioni di 20 euro mensili per ogni figlio. Maggiorazioni sono previste anche quando entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro o quando uno dei genitori sia deceduto al momento della presentazione della domanda. In questo caso la maggiorazione spetta fino a 5 anni dall’evento morte.

Maggiorazioni particolari sono previste anche per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 230/2021.

Valori ISEE e importi assegno unico 2025

La circolare INPS n. 33/2025 rende noto l’aggiornamento annuale dei valori dell’assegno e delle soglie ISEE di riferimento in base all’indice del costo della vita. Nel 2024 la variazione ISTAT valida dal 1° gennaio 2025 è dello 0,8% per cui gli importi adeguati a detto valore sono stati indicati nella tabella allegata alla circolare.

Al di là delle maggiorazioni indicate nella tabella continuano ad applicarsi anche le seguenti:

  • maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025) per compensare le perdite rispetto al regime preveggente per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro e figli minori;
  • per nuclei con figli di età inferiore a un anno si ha un incremento del 50% fino al compimento di un anno;
  • per nuclei familiari con almeno 3 figli (di età fino a 3 anni) e un ISEE pari o inferiore a 45.939,56 per il 2025 l’incremento è del 50% per ogni figlio;
  • per nuclei con almeno 4 figli a carico si ha una maggiorazione di 150 euro.

Ovviamente per determinare l’importo della prestazione in base alla relativa soglia ISEE è necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica per il 2025. Si ricorda che per velocizzare i tempi è possibile presentare la DSU in modalità precompilata.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio di ogni anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e il mese di febbraio dell’anno successivo. Può provvedere a tale incombenza un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’istanza può essere presentata:

  • online tramite SPID, CIE o CNS dal sito dell’INPS nel servizio dedicato “Assegno unico e universale per i figli a carico”;
  • presso gli istituti di patronato;
  • contattando il numero verde 803164, gratis da rete fissa o lo 06.164.164 (a pagamento da cellulare);
  • tramite l’app “INPS mobile”.

Assegno unico universale 2025: domanda e arretrati

La circolare INPS n. 33/2025 ricorda che, nel rispetto del principio di semplificazione, l’assegno unico è erogato d’ufficio, in continuità per chi ha già beneficiato di questa misura.

Per il 2025 quindi, chi ha già beneficiato dell’AUU, non dovrà presentare una nuova domanda per l’assegno unico universale, fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali variazioni come la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età da parte di un altro.

Erogazione dell’assegno

Presentata alla domanda l’assegno viene riconosciuta a partire dal mese successivo a quello di presentazione. Ferma restando la decorrenza l’INPS riconosce l’assegno entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione.

La corresponsione dell’assegno avviene tramite accredito su conto corrente bancario o tramite bonifico domiciliato, salvi casi particolari.

processo esecutivo

Il processo esecutivo Il processo esecutivo: guida generale alla fase del processo finalizzata al recupero coattivo di quanto spettante al creditore

Processo esecutivo: definizione e disciplina

Il processo esecutivo è un procedimento che permette al creditore di ottenere coattivamente quanto spettante. Esso si basa su un titolo esecutivo, che può essere rappresentato da una sentenza, da un decreto ingiuntivo, da un accordo di mediazione e non solo. La sua disciplina è contenuta negli articoli 474-632 del Codice di Procedura Civile, aggiornati di recente dal correttivo della riforma Cartabia, in vigore dal 26 novembre 2024.

Presupposti del processo esecutivo

Per avviare il processo esecutivo, occorrono determinati presupposti.

– Un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c) rappresentato da una serie di documenti che attestano l’esistenza del diritto, come sentenze, decreti ingiuntivi e atti notarili, che attribuiscano al creditore il diritto di agire in via esecutiva. La nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c consente il rilascio del titolo esecutivo necessario ad avviare l’esecuzione anche come duplicato informatico. Ne consegue che, anche ai fini della notifica, possa essere rilasciato il duplicato informatico, in quanto equivalente alla consegna di copia conforme all’originale.

– Un precetto (art. 480 c.p.c) ossia un atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine perentorio. L’atto, in base alla riforma più recente, può anche indicare un indirizzo pec o un domicilio digitale speciale in alternativa alla residenza o al domicilio fiscale eletto.

– Il mancato adempimento, questo perchè, solo se il debitore non paga entro il termine indicato nel precetto il creditore può procedere all’esecuzione forzata.

Tipologie di esecuzione forzata

Il processo esecutivo si articola in tre principali tipologie. E’ importante però precisare che, nell’ottica della digitalizzazione del processo esecutivo, il fascicolo dell’esecuzione che viene formato dal cancelliere, è oggi di tipo informatico. Ma vediamo quali sono le procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

Esecuzione per espropriazione

L’esecuzione per espropriazione forzata risponde ad alcune regole generali (art. 483- 512 c.p.c) e ad altre più specifiche dedicate alle varie tipologie che si vanno a descrivere.

Espropriazione mobiliare (artt. 513-542 c.p.c): si realizza sui beni mobili del debitore. Non tutti i beni del debitore però sono pignorabili. Ve ne sono alcuni infatti assolutamente impignorabili, come l’anello nunziale, i letti, i vestiti e la biancheria, perchè necessari al debitore e alla sua famiglia. Altri beni mobili sono invece relativamente impignorabili, come le attrezzature necessarie alla coltivazione del fondo, che il giudice può escludere dal pignoramento su richiesta del debitore e sentito il creditore.

Espropriazione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c): colpisce crediti o beni del debitore presso terzi, come lo stipendio o il conto corrente o beni del debitore che sono in possesso di terzi. Anche in questo caso, la legge pone dei limiti in relazione alla pignorabilità di alcuni beni o crediti. Non possono essere pignorati ad esempio i crediti alimentari (a meno la causa non riguardi gli alimenti), e i crediti che riguardano sussidi di grazia o di sostentamento per i poveri. Sono invece pignorabili, nella misura stabilita dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, i crediti per stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro.

Espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c): riguarda i beni immobili del debitore, che viene costituito custode dell’immobile, salvo eccezioni, senza alcun diritto a un compenso e senza che lo stesso possa disporre e godere dei suoi beni liberamente. Da segnalare anche l’espropriazione immobiliare di beni indivisi (artt. 599-601) e quella contro il terzo proprietario (artt. 602 – 604).

Esecuzione per consegna o rilascio

Disciplinata dagli artt. 605-611c.p.c, consente al creditore di ottenere la consegna di beni mobili o il rilascio di immobili.  Per questa procedura la legge dispone che il precetto debba contenere la descrizione sommaria dei beni. L’esecuzione per consegna presuppone la notifica di un avviso con cui l’ufficiale giudiziario comunica alla parte, almeno 10 giorni prima, che è tenuta a rilasciare l’immobile, così come l’ora e il giorno in cui procederà.

Esecuzione degli obblighi di fare o non fare

Gli articoli 612-614 c.p.c regolano l’esecuzione forzata di obblighi contrattuali o giudiziali non patrimoniali. La procedura prevede che il giudice dell’esecuzione, su ricorso del creditore, stabilisca le modalità dell’esecuzione e che, con ordinanza, designi l’ufficiale giudiziario addetto alla procedura e le persone che devono procedere alla realizzazione dell’opera o alla distruzione di quella che è stata realizzata.

Fasi del processo esecutivo

Il processo esecutivo si svolge in diverse fasi. Analizziamole distintamente.

Avvio del procedimento

Il processo esecutivo viene avviato con la notifica del precetto da parte del creditore al debitore, per intimargli il pagamento entro un termine prestabilito. Decorso questo termine, se il debitore risulta inadempiente il creditore può avviare il pignoramento, al fine di individuare i beni del debitore da sottoporre a esecuzione.

Intervento dei creditori

Al procedimento esecutivo avviato dal creditore procedente possono prendere parte altri creditori. L’art. 499 c.p.c disciplina i requisiti per l’intervento, stabilendo che possono intervenire i titolari di un credito fondato su un titolo esecutivo, coloro che hanno eseguito un sequestro e i creditori pignoratizi il cui diritto risulta da pubblici registri o da scritture contabili.

Vendita dei beni

La vendita dei beni pignorati viene eseguita in modi diversi a seconda che siano beni mobili o immobili.

La vendita mobiliare, disciplinata dagli articoli 530-538 c.p.c prevede diverse procedure come la vendita senza incanto, a mezzo commissario e all’incanto. Il giudice dell’esecuzione, se la vendita deve essere fatta all’incanto, può affidarne l’esecuzione a un cancelliere, a un ufficiale giudiziario, a un istituto autorizzato, a un notaio, ma anche a un avvocato o a un commercialista.

La vendita immobiliare, disciplinata dagli articoli 569-587 c.p.c, può avvenire mediante asta giudiziaria o nella forma della vendita diretta, come previsto dall’articolo 568 c.p.c, su istanza del debitore a un prezzo inferiore a quello indicato nella relazione di stima. L’ultimo correttivo ha sancito la decadenza dell’aggiudicatario, con incameramento della cauzione e nuovo incanto, in caso di mancato versamento prezzo e di mancata dichiarazione di cui all’art. 585 c.p.c. Il tutto al fine di consentire controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Distribuzione del ricavato

Il giudice dell’esecuzione distribuisce il ricavato tra i creditori in base a quanto stabilito in generale  dagli articoli 510-512 c.p.c. La distribuzione del ricavato della vendita risulta particolarmente semplice quando la procedura viene avviata e proseguita da un solo creditore. La procedura risulta invece più complessa quando i creditori che prendono parte all’esecuzione forzata sono diversi. In questi casi infatti è necessario prendere in considerazione le cause legittime di prelazione, previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori senza titolo esecutivo, i cui crediti non sono stati riconosciuti dal debitore.

Opposizioni nel Processo Esecutivo

Il debitore e i terzi, in quanto soggetti “aggrediti” dall’esecuzione, possono proporre due diversi tipi di opposizione per tutelare i propri diritti.

Opposizione allesecuzione (artt. 615-616 c.p.c) per contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Questa opposizione si propone con atto di citazione se l’esecuzione non è ancora iniziata, con ricorso quando è già iniziata.

Opposizione agli atti esecutivi (artt. 617-618 c.p.c) per denunciare i vizi formali degli atti del processo esecutivo. Per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si procede con atto di citazione. Si procede invece con ricorso se non è stato possibile procedere a dette contestazioni prima dell’inizio dell’esecuzione.

L’ultimo correttivo della Riforma Cartabia, al fine di velocizzare la trattazione delle opposizioni esecutive, ha sancito la riduzione delle metà dei termini per la costituzione dell’attore, del convenuto, per le verifiche preliminari del giudice e per il deposito delle memorie integrative delle parti.

Sospensione e estinzione del processo esecutivo

Come il processo di cognizione, anche quello esecutivo va incontro alla sospensione e all’interruzione.

Sospensione (artt. 623- 628 c.p.c): il giudice sospende il processo in presenza di un’opposizione all’esecuzione o su istanza dei creditori. In presenza di una sospensione del processo esecutivo non è consentito compiere alcun atto esecutivo, a meno che non sia lo stesso giudice dell’esecuzione a disporlo.

Estinzione (artt. 629-632 c.p.c): il processo esecutivo si estingue:

  • per rinuncia del creditore e dei creditori intervenuti;
  • per mancata comparizione delle parti a due udienze successive fissate dal giudice dell’esecuzione;
  • per mancato proseguimento o riassunzione nei termini stabiliti dalla legge;
  • per omessa pubblicazione sul portale delle vendite, a meno che la pubblicità non sia stata possibile per malfunzionamento dei sistemi informatici.

 

Leggi gli altri articoli in materia civile