Fondo patrimoniale: la guida completa Fondo patrimoniale: cos’è, come e chi lo costituisce, proprietà, amministrazione, vincoli, opponibili ai creditori e scioglimento
Fondo patrimoniale: cos’è
Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico che permette ai coniugi o a un terzo di destinare specifici beni per soddisfare i bisogni della famiglia.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento del fondo patrimoniale è contenuta nel Codice civile, che ne disciplina le vicende fondamentali.
- Art. 167 – Costituzione del fondo patrimoniale
- Art. 168 – Impiego e amministrazione del fondo
- Art. 169 – Alienazione dei beni del fondo
- Art. 170 – Esecuzione sui beni e sui frutti
- Art. 171 – Cessazione del fondo
Costituzione del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale può essere costituito:
- da uno o entrambi i coniugi tramite un atto pubblico, ovvero un documento redatto da un notaio;
- da un terzo sia con un atto tra vivi (cioè una donazione, che richiede l’accettazione dei coniugi) che per testamento. In questo caso, il fondo diventa effettivo solo con l’accettazione dei coniugi, che può avvenire in un momento successivo.
La costituzione del fondo può avvenire sia prima che durante il matrimonio e ha lo scopo principale di proteggere i beni destinati ai bisogni della famiglia da eventuali creditori personali dei coniugi.
Cosa può comprendere
I beni che possono essere inclusi nel fondo patrimoniale sono:
- i beni immobili come case, terreni o appartamenti;
- i beni mobili registrati, ossia veicoli, come automobili, moto o imbarcazioni, che sono iscritti in registri pubblici;
- i titoli di credito come azioni od obbligazioni, che devono essere resi nominativi e vincolati specificamente al fondo, per garantire che non possano essere usati per scopi diversi da quelli familiari.
Proprietà e amministrazione
Salvo diversa indicazione nell’atto di costituzione, la proprietà dei beni del fondo patrimoniale è di entrambi i coniugi. Questo significa che marito e moglie ne sono comproprietari, a meno che l’atto costitutivo non preveda diversamente (per esempio, specificando che la proprietà resta al solo coniuge che ha conferito il bene).
Per quanto riguarda l’amministrazione, si applicano le stesse regole previste per la comunione legale dei beni. Questo vuol dire che la gestione ordinaria spetta a entrambi i coniugi congiuntamente, e per gli atti di straordinaria amministrazione o per la vendita dei beni è richiesto il consenso di entrambi.
Destinazione dei frutti del fondo patrimoniale
Tutto ciò che i beni del fondo producono, come ad esempio, gli affitti di un appartamento o gli interessi di un titolo, deve essere usato esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia. Questo rafforza lo scopo del fondo, che è proprio quello di sostenere la vita familiare.
Vincoli del fondo patrimoniale
I beni che fanno parte del fondo patrimoniale sono vincolati. Questo significa che non possono essere venduti, ipotecati o dati in garanzia senza il consenso di entrambi i coniugi.
Se nella famiglia sono presenti figli minori, la situazione si complica: oltre al consenso dei genitori, è necessaria l’autorizzazione del giudice. Il tribunale concede il permesso solo in casi di “necessità o utilità evidente” per la famiglia. Questo significa che il bene può essere venduto, ipotecato o vincolato solo se l’operazione è chiaramente utile per i figli, per esempio per sostenere le loro spese mediche o l’istruzione.
Fondo patrimoniale e creditori
I creditori non possono pignorare i beni o i frutti del fondo patrimoniale se sanno che i debiti sono stati contratti per scopi che non hanno nulla a che vedere con i bisogni della famiglia.
Questo significa che il fondo protegge i beni da tutti i debiti che uno dei coniugi ha contratto per motivi personali (ad esempio, per un’attività lavorativa o per un hobby), a meno che il creditore non riesca a dimostrare di non essere a conoscenza della natura extra-familiare del debito.
Con l’ordinanza n. 12247/2025 la Cassazione ha chiarito che i creditori non possono contestare la creazione di un fondo patrimoniale accusando i coniugi di simulazione, poiché questo atto è considerato lecito e protetto dalla legge. Lo scopo del fondo patrimoniale è quello di destinare alcuni beni ai bisogni della famiglia, sottraendoli così alla disponibilità generale dei creditori. Per tutelare i loro diritti questi soggetti hanno la possibilità di utilizzare l’azione revocatoria ordinaria per impugnare la costituzione del fondo, ma non devono essere trascorsi 5 anni dalla sua creazione.
Opponibilità del fondo patrimoniale
Come precisato da diverse Cassazioni, menzionate dalla recente n. 17638/2025: “il fondo patrimoniale non annotato sull’atto di matrimonio non è opponibile ai terzi (Cass. 10/07/2008, n. 18870; Cass. 08/10/2008, n. 24798), è privo di effetti nei loro confronti, con la conseguenza, che per i creditori i beni conferiti nel fondo patrimoniale non sono in realtà mai stati conferiti, e dunque sono rimasti nel patrimonio dei debitore, che il creditore può, nelle forme ordinarie, aggredire (…) la circostanza che, in difetto di annotazione a margine dell’atto di matrimonio, l’atto costitutivo non sia opponibile ai creditori non vale ad elidere il fatto che la convenzione è stata comunque posta in essere e che la stessa potrebbe divenire, in ogni momento, opponibile ai creditori tramite una successiva annotazione»; ciò in quanto «la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dalla annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.”
Scioglimento del fondo
Il fondo patrimoniale si estingue quando il matrimonio finisce. Questo si può verificare in seguito all’annullamento o al divorzio.
Tuttavia, se ci sono figli minori, il fondo non si scioglie subito. Continua a esistere fino a quando anche l’ultimo figlio non raggiunge la maggiore età. In questo periodo, il giudice può intervenire per stabilire come i beni devono essere amministrati.
Inoltre, il giudice può decidere di assegnare ai figli una parte dei beni del fondo, in modo che possano goderne o addirittura diventarne proprietari, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia e di altre circostanze rilevanti.
Se non ci sono figli, la gestione e lo scioglimento del fondo seguono le stesse regole previste per la comunione legale dei beni.
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